Contract
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del…
VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4 secondo cui “E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3 “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”;
VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli ufficio giudiziari”, secondo cui: “Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;
CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;
CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
SENTITI le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali che sono stati consultati attraverso i loro rappresentanti;
ACQUISITO, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1
(Modulistica unificata e standardizzata)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’ allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’ allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso,
adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017.
3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
Art. 2 (Norma finale)
1. Con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.