Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 23/11/2021
Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 23/11/2021
Dipartimento 60 - Uffici speciali Direzione Generale 6 - Grandi Opere
Oggetto dell'Atto:
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. DETERMINAZIONI
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che:
a. L’art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) prevede al comma 1 che “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”;
b. il medesimo art. 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede inoltre al comma 2 che “ Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici […]. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. […]”;
c. l’art. 8bis della richiamata Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito, tra l’altro, che “ Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti”;
d. il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha prodotto in data 21 dicembre 2020 le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” contenente i seguenti paragrafi:
1. Ambito di applicazione
2. Costituzione, durata e requisiti
3. Insediamento, funzioni e competenze
4. Conduzione delle attività
5. Determinazioni
6. Compensi.
PRESO ATTO CHE in base alla disciplina sopra richiamata, l'Amministrazione regionale è tenuta:
- a nominare il collegio consultivo tecnico, in qualità di stazione appaltante per le opere a titolarità regionale;
- a designare il componente del collegio consultivo tecnico con funzioni di presidente per opere di "interesse regionale" di competenza di altre stazioni appaltanti del territorio, in caso di disaccordo sulla relativa nomina;
RITENUTO
a. di dover fornire gli indirizzi organizzativi agli uffici regionali per l'istituzione dei collegi consultivi tecnici di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
b. di dover dare mandato a tal fine all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” – 60 06 00 – di adottare, in armonia con le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” emanate dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici in data 21 dicembre 2020, gli atti necessari alla formazione di elenchi di esperti dai quali attingere per l'istituzione dei collegi consultivi tecnici;
VISTI
a. gli artt. 5 e 6 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120/2020;
b. gli artt. 6 e 8bis della L.120/2020;
c. le Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” emanate dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici in data 21 dicembre 2020
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dare mandato all’Ufficio Speciale “Grandi Opere” – 60 06 00 – di adottare, in armonia con le “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” emanate dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici in data 21 dicembre 2020, gli atti necessari alla formazione di elenchi di esperti dai quali attingere per l'istituzione dei collegi consultivi tecnici;
2. di individuare l’Ufficio Speciale Grandi Opere quale struttura regionale competente al fine dell’adozione delle linee guida di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020,
n. 120, per quanto di competenza della Regione, ivi compresa la formazione degli elenchi;
3. di inviare il presente provvedimento:
• al Capo di Gabinetto,
• alle Direzioni Generali,
• agli Uffici speciali e alle Strutture di Missione,
• al BURC,
• all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.