ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE, DEI RIFIUTI COMBUSTIBILI CER 191210 PRODOTTI GIORNALMENTE DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 8
Articolo 3 Durata 9
Articolo 4 10
Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro 10
ed aggiudicazione degli Appalti Specifici 10
Articolo 5 15
Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore 15
Articolo 6 Responsabile del Fornitore 18
Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione 19
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio 20
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 21
Articolo 10 Penali 24
Articolo 11 Cauzione 26
Articolo 12 Riservatezza 28
Articolo 13 Risoluzione 30
Articolo 14 Recesso 31
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 33
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 35
Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 36
Articolo 18 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito 37
Articolo 19 Subappalto 37
Articolo 20 Foro competente 39
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 39
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali 40
Articolo 23 Trasparenza 40
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari 41
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse 43
Articolo 26 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 44
Articolo 27 Codice Etico 45
Articolo 28 Clausola finale 45
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO INCOMPLETO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA VIGENTE, DEI RIFIUTI COMBUSTIBILI CER 191210 PRODOTTI GIORNALMENTE DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx, , xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona del , giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. del (di seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via _, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in _ , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la
stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di recupero di rifiuti combustibili di codice CER 191210 (di seguito, per brevità, anche “CDR/CSS”) prodotti giornalmente da Impianti di Trattamento Meccanico Biologico;
c) che a tal fine AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. del - ha indetto la “Procedura per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, della durata di 48 mesi, afferente all’affidamento del servizio di recupero, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, dei rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti di trattamento meccanico biologico” (di seguito, per brevità. anche “Procedura”);
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e tutto quanto nello stesso previsto alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, anche con riferimento ai singoli appalti basati sul presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche “Appalti Specifici”);
e) che i singoli Appalti Specifici verranno aggiudicati all’esito dei confronti competitivi che a tal fine saranno esperiti da AMA attraverso l’invio di apposite richieste di presentazione di offerta rivolte a tutti gli operatori economici con cui verrà sottoscritto il presente Accordo Quadro (di seguito, per brevità, anche “Richiesta/e di offerta”) secondo termini, modalità e condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati, come eventualmente precisati nelle singole Xxxxxxxxx di offerta;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dagli ulteriori atti della Procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la
firma del presente atto Accordo Quadro, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusa la cauzione definitiva in favore di AMA di cui al successivo articolo 11, comma 1, per un importo di Euro = ( /00) a garanzia dell’adempimento dell’obbligo del Fornitore di presentare la propria offerta per i singoli Appalti Specifici e le polizze assicurative per la responsabilità civile e per la responsabilità ambientale; tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare della procedura. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
h) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare della procedura - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro l’Allegato “A” (Capitolato tecnico), l’Allegato “B” (Offerta economica del Fornitore) e l’Allegato “C” (Protocollo di legalità).
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, fatte salve le precisazioni contenute nella documentazione afferente alle singole Richieste di offerta che verranno inviate per ciascun Appalto Specifico, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e
dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro e/o i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati, che contiene e stabilisce i termini, le modalità e le condizioni relative all’affidamento degli Appalti Specifici per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro ed all’esecuzione dei relativi contratti;
c) Appalto/i Specifico/i: ciascun appalto basato sul presente Accordo Quadro che verrà aggiudicato da AMA a seguito del rilancio - ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 - del confronto competitivo tra tutti i
Fornitori, in base ai criteri, alle modalità ed ai termini indicati nell’Accordo Quadro e nel resto della documentazione ad esso allegata;
d) Capitolato tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
e) Offerta economica: il/i documento/i di cui all’Allegato “B”;
f) Fornitore: ciascun concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare ai singoli confronti competitivi per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici e ad eseguire i relativi contratti;
g) CDR/CSS: il combustibile da rifiuto di codice CER 191210;
h) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Servizio: il servizio di recupero del CDR/CSS descritto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura;
j) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro ed il Capitolato tecnico definiscono e prescrivono le condizioni, le modalità ed i termini, che potranno essere precisati all’interno della documentazione relativa alle singole Richieste di offerta, per l’affidamento da parte di AMA dei singoli Appalti Specifici e per l’esecuzione dei relativi contratti da parte dei Fornitori aggiudicatari dei medesimi Appalti Specifici.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga a partecipare ai confronti competitivi che saranno esperiti da AMA, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici
e, conseguentemente, ad eseguire il Servizio nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di esecuzione determinata nel presente atto e relativi Allegati, come eventualmente precisata nella documentazione relativa alle singole Richieste di offerta.
L’importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, della somma dei valori dei singoli Appalti Specifici che verranno indetti da AMA nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro, è pari ad Euro ad € 35.280.000,00 oltre IVA (trentacinquemilioniduecentottantamila/00), IVA esclusa.
3. AMA, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, si riserva di incrementare o ridurre il Servizio e, comunque, le attività oggetto dell’Accordo Quadro - anche attraverso l’incremento o la riduzione delle attività oggetto dei singoli Appalti Specifici - fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente comma 2, ai sensi dell’articolo
11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
4. AMA S.p.A. si riserva, altresì, di esercitare la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 fino alla concorrenza di un importo pari all’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente comma 2.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMA rilancerà i confronti competitivi tra i Fornitori – tramite invio della Richiesta di offerta – per l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
3. E’ vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
Articolo 4
Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici
1. Ciascun Fornitore deve mantenere il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché al punto n. 7.1.2. del Disciplinare della procedura, ovverosia requisiti che hanno consentito al Fornitore medesimo di partecipare alla Procedura e di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, per tutta la durata dell’Accordo Quadro stesso di cui al precedente articolo 3.
2. Ciascun Fornitore dovrà tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché al punto n. 7.1.2. del Disciplinare della procedura.
3. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di comunicare per iscritto ad AMA, a mezzo fax o posta elettronica certificata o raccomandata A.R.:
a) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché al punto n.
7.1.2. del Disciplinare della procedura;
b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Qualora un Fornitore adempia anche ad uno soltanto degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 2 in ritardo rispetto al termine ivi previsto, AMA potrà procedere all’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10, comma 1.
5. Ciascun Fornitore è altresì obbligato a comunicare ad AMA qualsivoglia eventuale causa sopravvenuta che impedisca in modo definitivo di utilizzare uno degli impianti di recupero indicati/offerti in sede di partecipazione alla Procedura (di seguito anche solo “Causa Ostativa”). Tali comunicazioni devono avvenire tempestivamente e, comunque, appena il Fornitore abbia notizia della Causa Ostativa.
6. Si precisa che le Cause Ostative non saranno ritenute imputabili al Fornitore e, conseguentemente, quest’ultimo non potrà essere ritenuto responsabile del loro
verificarsi, soltanto nelle ipotesi in cui le stesse siano determinate da forza maggiore. Pertanto, ai fini della valutazione da parte di AMA della imputabilità o meno al Fornitore di una Causa Ostativa e, quindi, della sussistenza o meno di una causa di forza maggiore che l’ha determinata, il Fornitore medesimo, unitamente alla comunicazione di cui al precedente comma 4, dovrà trasmettere ad AMA anche tutta la documentazione idonea ad attestare la non imputabilità al Fornitore stesso della Causa Ostativa; sarà, in ogni caso, AMA a valutare il ricorrere o meno di una causa di forza maggiore.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso fin da ora, che:
a) le singole Cause Ostative non devono essere imputabili al Fornitore medesimo;
b) qualora una Causa Ostativa non imputabile al Fornitore, si verificasse con riferimento ad uno o più degli – ma non a tutti gli – impianti indicati/offerti da quest’ultimo in sede di partecipazione alla presente Procedura:
(i) il Fornitore continuerà a dare esecuzione al presente Accordo Quadro - partecipando ai singoli Appalti Specifici ed eseguendo i relativi contratti - utilizzando gli altri impianti di recupero indicati/offerti ai fini della partecipazione alla Procedura e potrà inoltre offrire in aggiunta a questi ultimi, anche in sostituzione dello/degli impianto/i di recupero non più utilizzabile/i, altro/i impianto/i di recupero debitamente autorizzato/i, fermo restando, quale prezzo a base d’asta per i singoli Appalti Specifici, il prezzo unitario offerto dal Fornitore per la conclusione del presente Accordo Quadro,
(ii) qualora il Fornitore non indicasse/offrisse impianti di recupero in sostituzione di quello/i per il/i quale/i si è verificata la Causa Ostativa non imputabile, AMA potrà recedere, in parte qua, per giusta causa dal presente Accordo Quadro e/o dai contratti afferenti agli Appalti Specifici già stipulati con il Fornitore;
c) nel caso in cui, invece, con riferimento ad uno o più degli – ma non a tutti gli
– impianti indicati/offerti dal Fornitore in sede di partecipazione alla Procedura si verificasse una Causa Ostativa imputabile al Fornitore:
(i) AMA potrà applicare le penali di cui al successivo articolo 10, comma 2,
(ii) il Fornitore continuerà a dare esecuzione al presente Accordo Quadro, partecipando ai singoli Appalti Specifici e dando esecuzione ai relativi contratti, utilizzando soltanto gli altri impianti di recupero indicati/offerti ai fini della partecipazione alla presente Procedura, senza poter aggiungere nuovi impianti;
d) qualora una Causa Ostativa non imputabile al Fornitore si verificasse con riferimento all’unico impianto di recupero ovvero a tutti gli impianti di recupero indicati/offerti da quest’ultimo ai fini della partecipazione alla Procedura, AMA potrà recedere per giusta causa dal presente Accordo Quadro e da tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici già stipulati con il Fornitore;
e) qualora una Causa Ostativa imputabile al Fornitore si verificasse con riferimento all’unico impianto di recupero ovvero a tutti gli impianti di recupero indicati/offerti da quest’ultimo ai fini della partecipazione alla Procedura, AMA potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici già stipulati tra AMA ed il Fornitore.
8. L’affidamento di ciascun Appalto Specifico avverrà a seguito del rilancio del confronto competitivo tra tutti i Fornitori del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
9. Ai fini dell’affidamento di ciascun Appalto Specifico AMA, tramite l’invio di apposita Richiesta di offerta, inviterà tutti i Fornitori con i quali è stato concluso il presente Accordo Quadro a presentare offerta.
10. Nella Richiesta di offerta relativa al singolo Appalto Specifico sarà, tra l’altro (i) previsto il termine entro e non oltre il quale dovranno essere presentate le offerte dei Fornitori, le modalità di presentazione delle offerte medesime, le dichiarazioni da rendere e le ulteriori regole di ciascun confronto competitivo; (iii) stabilito, sulla base delle specifiche esigenze di AMA, il quantitativo di CDR/CSS oggetto del Servizio, sino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di spesa di
cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 2, commi 3 e 4; (iv) precisate puntualmente le condizioni contrattuali, ivi inclusa la durata del contratto da stipularsi con ciascun aggiudicatario dell’Appalto Specifico, nel rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”) e, comunque, nella documentazione afferente alla Procedura.
11. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, AMA si riserva di richiedere ai Fornitori l’esecuzione dei del Servizi oggetto del medesimo Appalto Specifico in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.
12. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, ogni Fornitore:
a) ha l’obbligo, pena l’escussione della cauzione di cui al successivo articolo 11, comma 4 nella misura del 2% del valore dell’Appalto Specifico, di presentare la propria offerta. Detta escussione della cauzione di cui al successivo articolo 11, comma 1 non sarà operata da AMA nel caso in cui il Fornitore sia impossibilitato a presentare offerta per il singolo Appalto Specifico per sopravvenuta temporanea indisponibilità dello/degli impianti di recupero indicati/offerti ai fini della partecipazione alla presente Procedura derivante da cause di forza maggiore che dovranno essere, in ogni caso, documentate dal Fornitore ad AMA e valutate tali da quest’ultima. Qualora il Fornitore non fosse in grado di documentare e dimostrare ad AMA la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha determinato la temporanea indisponibilità del/dei menzionati impianti di recupero e con ciò gli ha impedito di presentare offerta per un Appalto Specifico o qualora AMA ritenga non sussistere una causa di forza maggiore, AMA procederà all’escussione di detta cauzione nella misura sopra indicata. Inoltre, nel caso in cui Fornitore non fosse in grado di documentare e dimostrare la detta causa forza maggiore o qualora AMA ritenga non sussistere una causa di forza maggiore con riferimento a più di un Appalto Specifico, AMA considererà intervenuta una Causa Ostativa imputabile al Fornitore e, conseguentemente, troverà applicazione quanto previsto al precedente comma 7, lettera e);
b) i singoli Fornitori potranno offrire nuovi impianti in aggiunta di quelli originariamente offerti ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro, fermo restando, quale prezzo a base d’asta, il prezzo unitario offerto dal Fornitore per la conclusione del medesimo Accordo Quadro;
c) i singoli Fornitori dovranno dichiarare la capacità disponibile dello/i impianto/i offerto/i ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro, eventualmente integrati ai sensi della precedente lettera b), con riferimento alla data stimata di avvio del Servizio ed al periodo di durata dell’Appalto Specifico;
d) ciascun Fornitore, qualora in sede di partecipazione alla Procedura, abbia indicato più impianti di recupero presso i quali eseguire il Servizio, per i singoli Appalti Specifici dovrà impiegare i menzionati impianti di recupero nel rispetto del principio della loro minor distanza dagli impianti di trattamento meccanico biologico da cui devono provenire i rifiuti combustibili da conferire per le attività di recupero oggetto del Servizio medesimo (di seguito, per brevità, anche “Impianti TMB”).
13. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il Fornitore nella propria offerta dovrà pertanto:
(i) indicare per ciascun confronto competitivo l’impianto o gli impianti di recupero destinati al singolo Appalto Specifico, partendo dall’impianto di recupero più vicino agli Impianti TMB e proseguendo sulla base del principio della minor distanza d agli Impianti TMB;
(ii) per l’esecuzione del Servizio per le quantità precisate nell’Appalto Specifico, dovrà utilizzare l’impianto di recupero ubicato a minor distanza dagli Impianti TMB fino a saturazione della capacità disponibile offerta di tale impianto di recupero;
(iii) procedere via via, nel rispetto del medesimo criterio della minor distanza, all’eventuale utilizzo degli ulteriori impianti di recupero indicati, fino a saturazione della capacità disponibile degli stessi.
14. Nel caso in cui, con riferimento ai singoli Appalti Specifici, il Fornitore rendesse dichiarazioni mendaci, AMA potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro
e tutti i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici fino a quel momento già sottoscritti e provvederà all’adozione di ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente. Si precisa inoltre che, in ogni caso, con riferimento ai singoli Appalti Specifici, così come sarà peraltro precisato anche nelle singole Richieste di offerta, troverà applicazione la menzionata normativa.
15. L’aggiudicazione di ciascun Appalto Specifico avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. A tal fine, ciascun Fornitore dovrà ribassare o confermare il prezzo unitario offerto per la conclusione del presente Accordo Quadro.
16. Si precisa che, con riferimento a ciascun Appalto Specifico, la relativa graduatoria verrà formulata con le seguenti modalità:
a) la graduatoria comprenderà tanti Fornitori (aggiudicatari) quanti sono quelli necessari a saturare l’intero quantitativo di CDR/CSS oggetto del Servizio indicato nella relativa Richiesta di offerta;
b) nel caso di parità di prezzo unitario offerto tra due Fornitori, la graduatoria verrà formulata partendo dall’impianto ubicato a minor distanza dagli Impianti TMB.
17. Nei confronti del/dei soggetto/i che risulterà/risulteranno aggiudicatario/i di ciascun Appalto Specifico, ferma restando la necessità di procedere alle verifiche tecniche e documentali necessarie, si procederà alle comunicazioni relative all’aggiudicazione secondo la normativa vigente ed agli adempimenti per la stipula del Contratto.
Articolo 5
Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del presente Accordo Quadro, dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici e, più in generale, del Servizio deve essere svolta nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico (Allegato “A”), come eventualmente precisati nelle singole Richieste di offerta e relativa documentazione, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai
fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla esecuzione dell’Accordo Quadro, alla partecipazione ai singoli Appalti Specifici ed all’esecuzione del Servizio e delle attività oggetto dei medesimi Appalti Specifici, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste; ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, anche di natura regolamentare, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico nonché nelle Richieste di offerta e relativa documentazione afferente agli Appalti Specifici.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene, sanitarie ed ambientali vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto,
avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del Servizio che dovessero essere impartite da AMA.
7. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e, conseguentemente, dei singoli Appalti Specifici.
8. Il Fornitore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e dei suoi Allegati, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presenta atto, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”), negli ulteriori atti della Procedura e nelle eventuali precisazioni contenute nelle Richieste di offerta e nella relativa documentazione;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente atto, del Capitolato tecnico (Allegato “A”) ed alle eventuali precisazioni contenute nelle Richieste di offerta e nella relativa documentazione ;
d) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile dell’Accordo Quadro Fornitore.
9. Le eventuali attività afferenti all’esecuzione dell’Accordo Quadro, degli Appalti Specifici e, più in generale del Servizio da svolgersi presso le sedi AMA, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale e/o da terzi autorizzati.
10. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
11. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato e di mezzi e strumenti idonei, ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel Capitolato tecnico (Allegato “A”), in relazione alle diverse prestazioni da rendere.
12. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici AMA.
14. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Appalti Specifici, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare ad AMA il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
15. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici prestando la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 6 Responsabile del Fornitore
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” il proprio
dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti legati all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
Il Responsabile dell’Accordo Quadro deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore
22.00 di ciascun giorno.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti, le competenze ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
Articolo 7
Verifiche, controlli ed accettazione
1. Il Servizio e tutte le attività afferenti al presente Accordo Quadro ed ai singoli Appalti Specifici sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli sono tesi a
valutare il rispetto dei Livelli di servizio prescritti nel presente atto, nel Capitolato tecnico (Allegato “A”), nelle Richieste di offerta e relativa documentazione.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, il Servizio e più in generale le prestazioni del Fornitore si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare il Servizio e le attività non accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio
1. Il corrispettivo omnicomprensivo dovuto da AMA al Fornitore per l’erogazione del Servizio oggetto del contratto afferente a ciascun Appalto Specifico è determinato moltiplicando il prezzo unitario offerto dal Fornitore per l’Appalto Specifico di riferimento – attraverso la conferma o il ribasso del prezzo unitario definito nell’Allegato “B” del presente Atto che deve intendersi qui integralmente trascritto – per le tonnellate di CDR/CSS per le quali il Servizio è stato effettivamente svolto.
2. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto, dal Capitolato tecnico (Allegato “A”), come eventualmente precisato nelle relative Richieste di offerta.
3. Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1 si riferisce al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico (Allegato “A”) e alla restante documentazione della Procedura ed è remunerativo di ogni prestazione oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente
Accordo Quadro e dai contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, nonché dall’osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
5. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 sono è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Nella Richiesta di offerta e relativa documentazione con la quale verrà indetto il singolo Appalto Specifico sarà disciplinato l’eventuale aggiornamento dei relativo corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Con riferimento al contratto afferente a ciascun Appalto Specifico, il pagamento del relativo corrispettivo – determinato ai sensi del precedente articolo 8, comma 1 - sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore in rate mensili posticipate di pari importo.
2. Pertanto, con riferimento al contratto afferente a ciascun Appalto Specifico, il Fornitore con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo, potrà emettere la fattura inerente il corrispettivo – determinato ai sensi del precedente articolo 8, comma 1– relativo al Servizio prestato nel mese precedente. Quale condizione per il pagamento di ciascuna fattura, il Fornitore deve trasmettere ad AMA, unitamente alla fattura, copia dei formulari identificazione rifiuto (di seguito anche “FIR”) oggetto di fattura nonché un report riepilogativo delle quantità di CDR/CSS conferito.
3. L’importo di ciascuna delle fatture di cui al precedente comma 2 verrà corrisposto da AMA, secondo la normativa vigente in materia e previa verifica per accettazione della documentazione alla medesima allegata, a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonificato sul conto corrente n.
, intestato al Fornitore presso , IBAN . Le spese
del bonifico sono a carico di AMA. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
4. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod.fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
4. (Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro ed al contratto afferente al relativo Appalto Specifico, al CIG (Codice Identificativo Gara), nonché il dettaglio del periodo di riferimento della medesima, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
7. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene fissato in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dal X.Xxx. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 3 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma 2 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 6: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione, con riferimento ai tempi di pagamento.
9. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
10. Nel caso in cui firmatario del presente Accordo Quadro sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla
fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 6 del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
12. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
13. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui il Fornitore effettuasse le comunicazioni di cui al precedente articolo 4, comma 3 in ritardo rispetto ai termini ivi prescritti, AMA, con riferimento a ciascuna comunicazione tardiva,
potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari ad Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui si verificasse una Causa Ostativa imputabile al Fornitore di cui al precedente articolo 4, comma 7, lettera c), AMA, con riferimento a ciascun impianto per il quale si sia verificata la Causa Ostativa imputabile al Fornitore, potrà (i) applicare al Fornitore medesimo una penale determinata in misura pari all’importo calcolato dividendo il valore della cauzione di cui al successivo art. 11, comma 1 per il numero di impianti di recupero offerti ai fini della stipula del presente Accordo Quadro (ii) nonché escutere le cauzioni di cui al successivo art. 11, comma 4 con riferimento a tutti i contratti afferenti agli Appalti Specifici per i quali ciascun impianto cui si riferisce la Causa Ostativa sia utilizzato.
3. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nei casi di inadempimento previsti al paragrafo 5 del Capitolato tecnico (Allegato “A”), AMA potrà applicare le corrispondenti penali.
4. Ai fini dell’applicazione delle penali previste e richiamate ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli inadempimenti posti in essere dal Fornitore verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra richiamate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima
penale.
7. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici ed agire per il risarcimento del maggior danno.
8. Il Fornitore prende inoltre atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere, ai sensi del successivo articolo 13, l’Accordo Quadro e/o ciascun contratto afferente ai singoli Appalti Specifici.
9. Sono fatte, in ogni caso, salve le ipotesi di escussione delle cauzioni di cui al successivo articolo 11 previste in altre parti del presente atto.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e, pertanto, a garanzia (i) dell’obbligo del Fornitore di presentare la propria offerta per i singoli Appalti Specifici, (ii) della serietà delle offerte presentate per i singoli Appalti Specifici e (iii) dell’obbligo del Fornitore, in caso di aggiudicazione in proprio favore dei singoli Appalti Specifici, di stipulare il relativo contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare della procedura.
2. La garanzia di cui al precedente comma 1 verrà escussa da AMA:
a) nella misura del 2% (due percento) del valore del singolo Appalto Specifico:
(i) ai sensi di quanto già previsto al precedente articolo 4, in tutti i casi di mancata presentazione dell’offerta per l’Appalto Specifico da parte del Fornitore non derivanti da causa di forza maggiore,
(ii) in caso di mancata stipula del contratto afferente all’Appalto Specifico
per fatto del Fornitore;
b) per l’intero suo ammontare:
(i) nel caso di dichiarazioni mendaci rese dal Fornitore per la partecipazione al singolo Appalto Specifico;
(ii) in tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro.
3. La garanzia di cui al precedente comma 1 ha durata pari a quella del presente Accordo Quadro e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro medesimo.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico di cui risulti aggiudicatario, il Fornitore deve altresì prestare, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una cauzione definitiva a garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore stesso con la stipula del relativo contratto. Ciascuna di dette garanzie deve essere prestata mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare della procedura. L’importo di ciascuna di dette cauzioni definitive sarà determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Ciascuna delle garanzie di cui al precedente comma 4 avrà durata pari alla durata del relativo contratto afferente al singolo Appalto Specifico ed opererà, comunque, fino all’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dal Fornitore.
6. Sia la cauzione di cui al precedente comma 1, sia le singole cauzioni di cui al precedente comma 4 devono essere rilasciate a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
7. In particolare, ciascuna di dette cauzioni (quella di cui al precedente comma 1, nonché ciascuna delle garanzie di cui al precedente comma 4) garantisce tutti i corrispondenti obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulle cauzioni per l’applicazione delle penali.
8. La garanzia di cui al precedente comma 1 è progressivamente svincolata, con cadenza annuale, in ragione dell’avanzamento dell’esecuzione del presente Accordo Quadro, mentre ciascuna delle garanzie di cui al precedente comma 4 è progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento dell’esecuzione del relativo contratto afferente all’Appalto Specifico.
9. Qualora l’ammontare della garanzia di cui al precedente comma 1 e/o delle singole garanzie di cui al precedente comma 4 dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro, all’espletamento degli Appalti Specifici ed all’esecuzione dei relativi contratti sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, degli Appalti Specifici e dei relativi contratti; tale obbligo, tuttavia, non sussiste
per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro e/o dei relativi Appalti Specifici per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, fermo
restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro e/o con la stipula dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. nei casi di cui agli articoli: 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici), 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 18 (Divieto di cessione del’Accordo Quadro – Cessione del credito), 19 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale), 27 (Codice Etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere sia la cauzione di cui al precedente articolo 11, comma 1, sia le singole cauzioni di cui al precedente articolo 11, comma 4 per il loro intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici tramite soggetti terzi – ivi inclusi gli altri Fornitori che all’esito della Procedura hanno
stipulato l’Accordo Quadro – diversi dal Fornitore, in danno di quest’ultimo.
4. Nei casi di risoluzione di uno o più contratti afferenti agli Appalti Specifici senza che ciò comporti la risoluzione anche del presente Accordo Quadro, AMA, invece, ha diritto di escutere per intero la relativa cauzione di cui al precedente articolo 11, comma 4 o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici per i quali è intervenuta la risoluzione tramite soggetti terzi – ivi inclusi gli altri Fornitori che all’esito della Procedura hanno stipulato l’Accordo Quadro – diversi dal Fornitore, in danno di quest’ultimo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento ad AMA del servizio e delle attività di cui alla lettera a) delle premesse;
c) provvedimenti delle autorità preposte che introducano modifiche che facciano venir meno le esigenze che hanno determinato AMA alla sottoscrizione del presente Contratto;
d) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
e) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) il verificarsi di una Causa Ostativa non imputabile al Fornitore ai sensi del precedente articolo 4;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio in favore di AMA.
4. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1 il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte - secondo le condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nelle Richieste di offerta e secondo il corrispettivo determinato, per i singoli Appalti Specifici ai sensi del precedente articolo 8, comma 1 - e rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 5, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso dal presente Accordo Quadro di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola
d’arte con riferimento ai contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici sottoscritti fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, nonché alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra il valore complessivo dei singoli contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici sottoscritti e i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
7. Nelle ipotesi di recesso da un singolo contratto afferente ad un Appalto Specifico di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte con riferimento a detto contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro e del menzionato contratto, nonché alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra il valore complessivo del menzionato contratto e i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese in relazione a detto contratto alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Senza che ciò costituisca un limite alla responsabilità del Fornitore o al risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara, altresì, di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità ambientale del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e
collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, in dipendenza dell’inquinamento involontariamente causato nel corso dell’esecuzione del Servizio, anche se emerso o contestato per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia di ciascuna delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro ed i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici potranno essere risolti di diritto da AMA.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi,
AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 17
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro ed i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa AMA denunciate dalle Autorità competenti; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 18
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro ed i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
(da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta)
Articolo 19 Subappalto
1.
Non
essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti afferenti
agli Appalti Specifici.
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
[ovvero]
Il Fornitore,
conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
,
A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per la perfetta esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, anche con riferimento a quelle affidate in subappalto.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Accordo Quadro ovvero, nel caso di subappalto affidato solo con riferimento a singoli
contratti afferenti agli Appalti Specifici, per tutta la durata di detti contratti i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del presente Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti agli Appalti Specifici.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006
n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli ordini contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, anche con riferimento ai singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù
dell’articolo 7 della citata norma. AMA tratta i dati relativi al presente Accordo Quadro ed ai contratti afferenti agli Appalti Specifici in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della relativa, nonché per l’analisi dei risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Accordo Quadro ed ai contratti afferenti agli Appalti Specifici dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 23 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici e/o l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro ed i contratti afferenti agli Appalti Specifici potranno essere risolti di diritto da AMA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ..
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro e i contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti ai singoli Appalti Specifici - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti
- sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga
a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse
1. L’Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula dell’Accordo Quadro e/o per la partecipazione agli Appalti Specifici e/o per l’esecuzione dei contratti afferenti a questi ultimi;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro ed i singoli contratti afferenti agli Appalti Specifici si intenderanno risolti e AMA avrà diritto ad escutere sia la cauzione di cui al precedente articolo 11, comma 1, sia le singole cauzioni di cui al precedente articolo 11, comma 4 per il loro intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di
procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni ulteriore danno. AMA adotterà, inoltre, i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 26
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti agli Appalti Specifici, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti afferenti agli Appalti Specifici, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di Intesa, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed i contratti afferenti agli Appalti Specifici.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Articolo 27 Codice Etico
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed i contratti afferenti agli Appalti Specifici.
Articolo 28 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo da parte di AMA nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del presente Accordo Quadro e/o dei contratti afferenti agli Applati Specifici non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa AMA spettanti e che quest’ultima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi nonché dalle Richieste di offerta e dai contratti afferenti agli Appalti Specifici e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le
previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. IL FORNITORE
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente gli articoli di seguito elencati dopo aver attentamente letto ed esaminato quanto previsto dalle relative clausole e condizioni: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (oggetto); Articolo 4 (Adempimenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed aggiudicazione degli Appalti Specifici); Articolo 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo
10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 18 (Divieto di cessione del’Accordo Quadro
– Cessione del credito); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale); Articolo 27 (Codice Etico); Articolo 28 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL FORNITORE
ALLEGATI:
ALLEGATO “A” - Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B”- Offerta Tecnica; ALLEGATO “C” - Offerta economica; ALLEGATO “D” - Protocollo di legalità.