ACCORDO FORMA VENETO
ACCORDO FORMA VENETO
E XX.XX di categoria
FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS CONFSAL Padova, 01.12.2008
In data 01.12.2008 presso la sede di Forma Veneto in Padova via Ansuino da Forlì, si sono incontrati la Delegazione CCNL Regionale di Forma Veneto e le XX.XX. di categoria. Le parti convengono, con il seguente accordo, di dare applicazione a quanto segue:
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è una risorsa fondamentale per la qualità e l'efficacia delle azioni dell'Ente/Sede, per la costante innovazione dell'organizzazione del lavoro e delle attività formative. per il pieno e razionale utilizzo dei lavoratori e per la loro crescita professionale. Pertanto le parti concordano quanto segue:
Gli incarichi si assegnano nel rispetto delle competenze e delle professionalità, degli standard di qualità, della aggregazione e ricomposizione delle mansioni, della necessaria continuità ed integrità delle azioni formative, sostenendo e valorizzando la crescita professionale, la collegialità e le azioni che promuovono il rapporto tra docenti e discenti. L'attuale scenario della formazione professionale implica la partecipazione a diversi bandi relativi a tutti gli ambiti di accreditamento che obbligano gli enti a una programmazione che si sviluppa temporalmente lungo tutto l'arco dell'anno formativo.
Per rispondere alla diversificazione della domanda formativa, all'articolazione e complessità delle direttive e dei bandi, alla loro diversificazione territoriale di Ente/Sede, le parti convengono che, in ordine alla programmazione delle attività formative nelle diverse filiere e ambiti di accreditamento, a cui occorre garantire la necessaria flessibilità, l'impegno medio settimanale di docenza, fermo restando il limite massimo di 800 ore annue di formazione diretta, sia compreso tra un minimo di 18 ore ed un massimo di 26 ore.
I formatori, sono impegnati nelle attività di cui alle macro tipologie regolamentate dal CCNL di comparto nei limiti orari di seguito definiti in riferimento a tutti gli ambiti previsti da sistema di accreditamento nazionale e regionale.
In ogni sede operativa la Direzione di Centro informa la RSU del piano di attività e di utilizzo del personale e avvia un esame congiunto della programmazione prevista dall’art. 36, punto B, comma 4 del CCNL
In ogni sede operativa prima dell’inizio dell’attività formativa, previo esame congiunto tra RSU e Direzione Centro/Ente, verrà redatto il piano dell’attività formativa stabilendone il numero di settimane e il calendario annuale delle riunioni collegiali e degli impegni esterni. In ogni sede operativa la Direzione informa le RSU del piano di attività e di utilizzo del personale, e, nel caso di successive variazioni/integrazioni.
Le attività da programmare, relativamente all’area giovani (obbligo formativo) sono:
• incarico fronte utenza :programmazione didattica
• manutenzione ordinaria: strumenti, attrezzature, laboratorio
• pacchetto orario per sostituzioni eventuali o programmate / supplenza di Formatori assenti
• riunioni collegiali
• ricevimenti dei Genitori
• iniziative dell’Ente.
Durante il periodo di sospensione di attività formativa e nel caso in cui non ci siano programmazioni complessive di Ente (art. 36 punto E comma 6 CCNL 2007/2010) ogni dipendente, che non è oggetto di azioni programmate, su richiesta alla direzione, può presentare un piano di attività di aggiornamento individuale, formazione, studio/ricerca da svolgersi anche all’esterno della sede formativa.
Tali attività/iniziative vengono autorizzate dal datore di lavoro (art. 15 comma 7 CCNL 2007/2010).
La contrattazione aziendale può prevedere modalità organizzative diverse.
Flessibilità
Per la flessibilità, in riferimento all’art. 36 lettera B comma 3 - 4 – 5 – 6 e per le ore effettivamente svolte, i criteri di attribuzione dell'incentivo di cui art. 25 punto E sono i seguenti:
- il calcolo delle settimane in cui viene superato l’orario di 22, va effettuato alla fine dell’anno formativo di riferimento.
- Per il personale in part- time o in semiesonero sindacale il calcolo delle settimane in cui viene superato l’orario sarà calcolato in riferimento all’orario convenzionale previsto all'art. 36 lettera B comma 3 e 4 , dove il monte ore di formazione diretta risulta da atto scritto e l’orario massimo settimanale sarà calcolato in proporzione a quello previsto all'art. 36 lettera B comma 5 e arrotondato per difetto se inferiore o uguale a 0,5 e per eccesso se superiore a 0,5.
- Il superamento dei limiti dell’orario settimanale programmato, per almeno 4 settimane e per ogni successiva ripetizione di blocchi pari a 4 settimane, viene retribuito secondo la seguente tabella:
limite orario | A. F. 2008/09 | A. F. 2009/10 | A. F. 2010/2011 |
23 h/ settimanali | € 52 | € 54 | € 56 |
24 h/ settimanali | € 104 | € 107 | € 111 |
25 h/ settimanali | € 156 | € 161 | € 166 |
26 h/ settimanali | € 208 | € 214 | € 222 |
27 h/ settimanali | € 208 | € 214 | € 222 |
- La retribuzione va prelevata dal fondo incentivi (3%) per un massimo del 35% del fondo.
- Al superamento del 35% del fondo interverrà l’Ente con risorse aggiuntive rispetto al fondo incentivi (3%).
Esempio di calcolo finale:
25 | 23 | 25 | 27 | 23 | 23 | 25 | 27 | 23 | 25 | 27 | 27 |
>24 | >22 | >24 | >26 | >22 | >22 | >24 | >26 | >22 | >24 | >26 | >26 |
€ 208
€ 52
€ 156
Assenze per malattia
Le ore di assenza per malattia o per impegno sindacale in periodo di attività formativa programmata concorrono al monte ore massimo annuo delle 800 ore nella misura prevista dalla programmazione settimanale assegnata.
Le ore di assenza per malattia in periodo di attività formativa programmata, oltre la prima settimana concorrono per il 50% al monte ore annuo di 800 ore.
Istituti di pena
Per i Formatori impegnati in istituti di pena, in comunità di recupero, l’orario di formazione diretta settimanale, in relazione alle specificità degli interventi, è determinato:
▪ su 44 settimane massime (18 ore)
Orario serale
1. Qualora, presso una sede operativa vengano realizzate attività in orario serale, dalle 18,00 alle 23,00 si istituiscono in detta sede due differenti fasce di articolazione dell'orario di lavoro:
fascia A diurna: dalle 8,00 alle 19,00
fascia B pomeridiano - serale: dalle 13,00 alle 23,00
In caso di attività svolta oltre le ore 22 si fa riferimento all’art 40 del CCNL sull’orario notturno.
2. Ai lavoratori impegnati nella realizzazione di attività serali è attribuita la fascia di orario
B. Ad essi non possono essere attribuite attività che comportino la presenza al di fuori di detta fascia.
3. Tutti gli altri lavoratori operano in un orario compreso in fascia A. E’ possibile impegnare questi lavoratori, in orario serale per non più di due giorni la settimana ed in giorni fissi. E' in ogni caso esclusa la possibilità di impiego del personale in orari spezzati che comportino un'interruzione del lavoro superiore alle normali pause per il pasto o il riposo, anche quando l'attività è svolta in sedi diverse.
4. L’assegnazione e la variazione della fascia oraria avviene con un preavviso scritto di almeno 1 mese dopo averlo concordato con l’interessato e le RSU.
5. La variazione di fascia oraria, o l'attribuzione di attività serali per il personale in fascia A, non è consentita per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time o a orario ridotto, se non convenuto all'atto dell'instaurazione del rapporto o successivamente in modo esplicito con i lavoratori direttamente interessati.
Impegno aggiuntivo di formazione diretta (Art. 36 punto B comma 7, art. 25 lettera F 1b)
Sulla base di motivate e straordinarie esigenze aziendali, l’impegno aggiuntivo di formazione diretta, oltre le 800 ore, ma all’interno delle 36 ore settimanali e previamente concordato, è incentivato con una retribuzione oraria non inferiore a 1,8 volte quella prevista per il 5 livello tabellare così calcolata:
retribuzione oraria tabellare di formazione diretta maggiorata di 1,8 volte es. con una retribuzione 10€: 10€+ 10€X1,8=28€
Nota: Per retribuzione oraria tabellare (art.28 comma 6) si intende : retribuzione mensile (trattamento fondamentale + trattamento accessorio) / 156
Mensa
A tutto il personale, è erogato, totalmente a carico dell’Ente, un buono giornaliero per la consumazione dei pasti ovvero, un “ticket restaurant” del valore non inferiore a 7 €.
Il criterio di riconoscimento del “ticket restaurant” è il seguente:
• sei ore lavorative giornaliere con rientro;
• eventuale altro rientro serale.
Il ticket non è corrisposto in caso di:
• trasferta al di fuori della sede di lavoro per quale siano previste rimborsi per missione o trasferta comprensivi delle spese per pasto;
• attività in sedi dove è previsto il servizio di refezione con erogazione del pasto per il personale.
La corresponsione del ticket restaurant decorrerà dalla data del 1°gennaio 2009. NOTA A VERBALE CONGIUNTA 1
Il presente accordo regionale non influisce su eventuali intese/accordi aziendali
precedentemente stipulati.
NOTA A VERBALE CONGIUNTA 2
Il precedente accordo su P.E.O.I. (art. 25 punto D ) e previdenza complementare firmato il 05.05.2008 e il presente accordo sull’orario di lavoro fanno parte integrante del contratto regionale.
Il presente accordo ha validità a partire dall’anno formativo 2008.09, fino a vigenza contrattuale del CCNL. Alla scadenza l’accordo si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta, anche da una sola delle parti, da inviarsi con raccomandata 30 gg prima
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