PROVINCIA DI PADOVA
I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N.95
PROVINCIA DI PADOVA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)
Approvato con D.C.P. in data 28.4.2021 n. 7
PROVINCIA DI PADOVA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)
TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE | ||
Art.1 | Oggetto del regolamento | 1 |
Art.2 | Presupposto del Canone | 1 |
Art.3 | Definizioni oggettive e ambito territoriale | 1 |
Art.4 | Zone del territorio provinciale | 2 |
Art.5 | Tipologia delle occupazioni | 2 |
Art.6 | Durata delle concessioni | 3 |
TITOLO SECONDO PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI | ||
Art.7 | Attivazione del procedimento amministrativo | 4 |
Art.8 | Domanda per il rilascio impianti e mezzi pubblicitari | 5 |
Art.9 | Istruttoria domanda | 6 |
Art.10 | Deposito cauzionale | 6 |
Art.11 | Rilascio del provvedimento | 7 |
Art.12 | Contenuto del provvedimento | 7 |
Art.13 | Principali obblighi del concessionario/titolare | 8 |
Art.14 | Variazioni oggettive | 8 |
Art.15 | Subentro delle concessioni/autorizzazioni | 8 |
Art.16 | Rinnovo e disdetta delle concessioni/autorizzazioni | 9 |
Art.17 | Revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni/autorizzazioni | 9 |
Art.18 | Rimozione d'urgenza | 10 |
TITOLO TERZO ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE ED ATTI VIETATI | ||
Art. 19 | Esecuzione dei lavori e manutenzione | 11 |
Art.20 | Controllo esecuzione opere. Fine lavori | 12 |
Art.21 | Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali | 12 |
Art.22 | Accessi strade extraurbane | 15 |
Art.23 | Accessi strade urbane | 15 |
Art.24 | Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi | 15 |
Art.25 | Attraversamenti e percorrenze stradali in genere | 17 |
Art.26 | Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo | 18 |
Art.27 | Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate | 19 |
Art.28 | Scarico di acque nei fossi laterali stradali | 20 |
Art.29 | Copertura dei fossi laterali | 21 |
Art.30 | Occupazioni temporanee | 21 |
Art.31 | Ripristino stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario | 22 |
Art.32 | Obblighi dei frontisti delle strade | 22 |
Art.33 | Atti vietati | 23 |
TITOLO QUARTO
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI.
Art.34 | Pubblicità sulle strade | 23 |
Art.35 | Definizione dei mezzi pubblicitari | 24 |
Art.36 | Tipologie escluse | 24 |
Art.37 | Dimensioni | 24 |
Art.38 | Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari | 25 |
Art.39 | Ubicazione dei mezzi pubblicitari : distanze-divieti-criteri geometrici | 25 |
Art.40 | Vincoli storici ed artistici | 27 |
Art.41 | Vincoli paesaggistici ed ambientali | 27 |
Art.42 | Stazioni di rifornimento di carburante | 27 |
Art.43 | Esposizione di striscioni, locandine e stendardi – pubblicità temporanea | 28 |
Art.44 | Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi | 28 |
Art.45 | Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili | 28 |
Art.46 | Indicazioni territoriali | 29 |
Art.47 | Indicazioni industriali, artigianali, commerciali | 29 |
Art.48 | Indicazioni alberghiere | 29 |
TITOLO QUINTO DISCIPLINA DEL CANONE
CAPO I - DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI, RIDUZIONI E VERSAMENTO
Art.49 | Soggetto tenuto al pagamento del canone | 29 |
Art.50 | Determinazione della superficie di occupazione | 30 |
Art.51 | Occupazione con passi carrabili | 30 |
Art.52 | Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie | 31 |
Art.53 | Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni | 31 |
Art.54 | Occupazioni con conduttore, cavi, ed impianti in genere | 32 |
Art.55 | Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere | 32 |
Art.56 | Regole per la quantificazione del canone | 32 |
Art.57 | Esenzioni per legge e regolamenti | 33 |
Art.58 | Modalità e termini per il versamento | 33 |
Art.59 | Controllo dei versamenti | 34 |
CAPO II – ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONE, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA
Art.60 | Accertamento | 34 |
Art.61 | Sanzioni ed indennità | 34 |
Art.62 | Riscossione coattiva | 35 |
Art.63 | Interessi | 35 |
Art.64 | Rimborsi | 36 |
Art.65 | Contenzioso | 36 |
Art.66 | Disposizioni finali e transitorie | 36 |
Allegato “A” Diritti di segreteria e Spese istruttoria pratiche
Allegato “B1” Dichiarazione di corrispondenza ( Art.2 – comma 8 – D.P.R. 495/92) Allegato “B2”Classificazione strade provinciali ( Art.1 comma 816 e seguenti – L.160/2019) Allegato “C” Coefficienti per calcolo canone pubblicità
Allegato “D” Esenzioni di cui l'art. 50 del Regolamento
TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446 e dell’art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia di Padova ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Padova, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A,B1,B2,C e D.
Articolo 2 Presupposto del Canone
1. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili dalla strada provinciale.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) comma 819, della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Provincia esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Provincia sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza.
Articolo 3
Definizioni oggettive e ambito territoriale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo).
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Nei tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei centri abitati, dei Comuni fino a 10.000 abitanti il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo di rimettere il Canone alla Provincia, quale ente proprietario della strada, anche per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3, del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone alla Provincia.
4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Veneto e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
Articolo 4
Zone del territorio provinciale
1. Le strade provinciali, per la determinazione del Canone, sono suddivise in categorie come da allegato “B2“ al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare alla tariffa standard);
2. Ai fini della determinazione del Canone che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell’utilità per l’occupante dell’utilizzazione delle zone pubbliche.
Articolo 5 Tipologia delle occupazioni
1. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3, i soggetti interessati devono richiedere all'Ufficio OSAP della Provincia, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui
durata sia inferiore all’anno, anche se periodiche; in tal caso possono essere rilasciate per più
annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono temporanee anche quelle occasionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) le occupazioni per traslochi.
5. Sono abusive le occupazioni :
a) realizzate senza concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista nel provvedimento;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione;
d) mantenute in opera anche dopo l’estinzione, la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione;
Le occupazioni abusive sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee e l’occupazione, salvo disporre di specifica documentazione di prova, si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma).
Articolo 6
Durata delle concessioni ed autorizzazioni.
Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno durata massima di:
- 19 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
-19 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
-19 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi
e dagli atti di concessione. In assenza si applica quanto disposto al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni uno.
4. Per gli interventi ed impianti soggetti a nulla osta comunale, la durata decorre dalla data del provvedimento di competenza del Comune.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all’art. 54 DPR 495/1992 ed, altresì, quello di provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell’autorizzazione.
7. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall’art. 53, comma 9, del D.P.R. 495/1992, è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.
TITOLO SECONDO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE
Articolo 7
Attivazione del procedimento amministrativo
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.
2. La domanda in bollo, redatta su apposito modulo predisposto dall’amministrazione, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) nel caso di persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di soggetto diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante;
b) l’individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione è oggetto della richiesta ed, in particolare, la denominazione o area, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell’ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell’occupazione;
d) l’uso particolare dell’area o spazio pubblico;
e) la descrizione dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
h) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base alle tabelle di cui all’allegato A) del presente regolamento.
i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di procura speciale che va allegata alla domanda.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell’occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).
3. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico.
4. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo.
5. L’autorizzazione per l’occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell’occupazione, all’Ufficio OSAP il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all’ufficio del settore competente.
Articolo 8
Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari
1. La domanda di autorizzazione riguardante l’installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell’art.7, comma 2, deve contenere:
a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal regolamento di esecuzione e attuazione), l’indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l’installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune;
b) l’attestazione di cui all’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell’impianto pubblicitario rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell’impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo e la rappresentazione grafica devono essere effettuati su entrambi i lati stradali. Nei centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione; per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione;
h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992;
i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all’asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove l’insegna di esercizio, pur parallela all’asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell’ impianto dalla carreggiata;
j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
k) per le sole installazioni parallele all’asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte;
l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell’area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima, in assenza di variazioni, la documentazione che i soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l’originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:
a) documentazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda e il rilascio dell’autorizzazione;
b) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria;
d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992.
4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l’Ufficio competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.
Articolo 9 Istruttoria della domanda
1. L’Ufficio competente provvede ad un esame preliminare della domanda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l’Ufficio competente formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l’inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni.
5. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta il pagamento, da parte del richiedente, degli oneri di istruttoria/sopralluoghi stabiliti come da allegato “ A punto 1)” da aggiornarsi annualmente con decorrenza 01/01/2021 in base all’intervenuto aumento dell’ISTAT.
Articolo 10 Deposito cauzionale
1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia può richiedere la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all’allegato “A punto 3” del presente Regolamento.
2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
4. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
Articolo 11
Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. In base ai risultati dell’istruttoria il Dirigente del Servizio preposto o suo delegato rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.
2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e xx.xx.);
- spese di istruttoria;
- deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- pagamento del Canone Unico dovuto;
3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d’istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l’accettazione.
Articolo 12
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l’oggetto della concessione/autorizzazione;
c) l’ubicazione;
d) i dati dell’intestatario;
e) il numero della concessione/autorizzazione;
f) la superficie dell’area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata;
2. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso
i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
Articolo 13
Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione
1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell’autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento e nel provvedimento anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati.
2. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell’esecuzione dei lavori le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, é tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell’occupazione. Qualora ciò non avvenga l’Amministrazione Provinciale procede d’ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione inadempiente, fatto salvo l’incameramento della cauzione ovvero l’attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione deve effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. Il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.
Articolo 14
Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni
1. In caso di variazione tecnica per l’oggetto della concessione o della autorizzazione deve essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l’interessato deve presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art.8 del presente regolamento.
Articolo 15
Subentro nelle concessioni e autorizzazioni
1. L’autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un’azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all’amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione, per il subentrante.
3. Il procedimento di subentro si sostanzia nel :
a) comunicare alla Provincia, le generalità del subentrante nell’occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.
b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all’Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.
4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un’azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l’occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l’erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 90 giorni dal decesso.
6. Salvo l’avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell’immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.
Articolo 16
Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga debitamente motivata.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza di una concessione d’occupazione permanente e di 5 gg. dalla scadenza dell’occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda all’Ente proprietario, indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all’art.8.
5. Non possono essere rinnovate le concessioni/autorizzazioni se non sono state versate interamente le somme dovute.
6. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.
Articolo 17
Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l’occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e, di norma, con almeno 5 giorni di preavviso.
2. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all’emissione dell’atto di revoca.
3. Il concessionario e/o il titolare dell’autorizzazione decade dalla concessione o dall’autorizzazione, nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l’immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell’occupazione come abusiva.
b) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.
c) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, per mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
4. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.
Articolo 18 Rimozione d'urgenza
1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati su proprietà privata e in proprietà demaniale non autorizzati ovvero installati in difformità alle modalità autorizzate, o più in generale, in violazione di quanto contenuto nel presente Regolamento e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, la Provincia provvederà a richiederne la rimozione mediante atto di diffida, mentre nel caso di installazione su proprietà demaniale costituente pericolo per la circolazione, la Provincia provvederà alla rimozione d'urgenza degli stessi, ai sensi e con gli effetti dell'art. 23, comma 13 quater del C.d.S., senza pertanto inviare alcuna diffida alla rimozione.
2. Decorso il termine di diffida il cartello in proprietà demaniale verrà rimosso da o per conto dell'Amministrazione provinciale con addebito delle spese sostenute.
3. Eventuali contestazioni, osservazioni o ricorsi agli atti di diffida alla rimozione non alterano i tempi di decorrenza della diffida.
4. I costi diretti ed indiretti di rimozione, deposito, custodia, demolizione, saranno posti a carico del titolare dell'installazione pubblicitaria rimossa.
5. I cartelli rimossi verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni presso un apposito magazzino. Decorso tale periodo i cartelli verranno demoliti.
6. L'esecuzione di posa in opere di insegne, mezzi pubblicitari e segnali di servizio utile, in assenza di concessione/autorizzazione o non conformi alle prescrizioni delle stesse, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
7. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
TITOLO TERZO
ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI
Articolo 19
Esecuzione dei lavori e manutenzione
1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla gestione patrimoniale e del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico del titolare della concessione per l'intera durata della concessione e
sarà cura del Responsabile di zona verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada e la considerazione dell’occupazione come abusiva ai fini del presente
regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
7. In tutti i casi è richiesta l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei ripristini con l’osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.
8. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.
Articolo 20
Controllo esecuzione opere. Fine lavori.
1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Responsabile di zona, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax/pec l’inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l’avvio dell’attività.
3. Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo.
4. Qualora l'intervento interessi la sede stradale, gli Uffici tecnici accertano l’effettiva conclusione dei lavori e la regolarità del ripristino de luoghi come da autorizzazione/concessione, redigendo rapporto liberatorio, attestante l’assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.
Articolo 21
Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali
1. Si definiscono:
a) “accessi”, le immissioni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
- Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l’utilizzo per immissione di veicoli;
- Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
- Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
- Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.
La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.
2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del Codice della Strada.
3. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).
4. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
5. L’Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.
6. L’Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.
7. La tipologia standard dell’accesso è quella riportata nel comma 1.
Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l’orografia dei luoghi, l’andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.
9. Devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 10 metri, e comunque almeno fino al cancello dell’accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Se trattasi di accesso agricolo che si immette direttamente nel campo lavorato, tale misura potrà essere ridotta in funzione della tipologia di uso del suolo. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell’imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada ad oneri e spese del concessionario.
10. In ogni caso ogni accesso carrabile deve essere realizzato per il primo tratto di 5,00 metri in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%.
11. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una xxxxxxx a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l’accesso interrompa lo scolo delle acque nella cunetta (c.d. “fossetta”) stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di
adeguate dimensioni, posta ad una distanza di mt.1 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso, salvo diverse prescrizioni dovute alla conformazione dei luoghi. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%.
12. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l’interno e dovrà essere arretrato almeno ad un distanza di mt. 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. Nel caso in cui l’accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno mt. 12,00 dalla carreggiata stradale.
13. Al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita è prescritta la costruzione di raccordi circolari “stondature” tra i margini della carreggiata dell’accesso e il margine della carreggiata stradale con svasi di forma circolare o retta di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate; di regola è stabilito un raggio di curvatura minimo di ml. 3,00.
14. Nel solo caso di cunetta (c.d. “fossetta”) stradale intubata, alle due estremità dell’accesso – testate - dovranno essere realizzati dei cordoli in calcestruzzo o materiale simile per la protezione da eventuale caduta accidentale di un veicolo;
15. Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada.
16. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
17. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L’accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell’apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83) .
18. Nuovi accessi e nuove diramazioni, debbono avere una larghezza minima di mt. 3,00 ed una larghezza massima di mt.10,00 comprensiva di svasi di raccordo al margine della strada di cui al comma 10 salvo casi particolari per accessi ad uso agricolo o a servizio di attività produttive.
19. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l’opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.
20. In corrispondenza di nuovi od esistenti tronchi stradali di “scorrimento”, realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo e la salvaguardia della circolazione stradale, non sarà di norma concessa l’apertura di nuovi accessi privati.
21. E’ in ogni caso vietata l’apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.
22. E’ vietata la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti privi di accessi definiti.
23. A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero di accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l’apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o vicinale ad uso pubblico.
Articolo 22
Accessi strade extraurbane
Riferimenti normativi art.22 C.d.S, e art. 45 D.P.R.495/92
Articolo 23 Accessi strade urbane
Riferimenti normativi art.22 C.d.S, e art. 46 D.P.R.495/92
Articolo 24
Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi
1. E’ vietata l’istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
b) lungo tratti di strada in curva, come definita dal’art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano;
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
e) lungo strade Provinciali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
f) in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell’avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l’estremo più prossimo dell’impianto;
g) lungo le sole strade di Cat. “F” a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.
2. Gli accessi delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due con la lunghezza di m. 15 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di m. 30, con un fronte stradale pari a m. 60, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. All’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe comunali di cui all’art. 46, comma 6 dello stesso decreto.
4. Gli accessi delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio devono essere in numero di due con la lunghezza variabile da mt. 7,50 a mt. 10 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di mt. 10.
5. Nei tratti di strada ricadenti all’interno dei territori in ambito collinare, ove per ragioni
geografiche non sia possibile un fronte di m. 60, è ammessa la realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza fronte di cui al comma 4, fatte salve le condizioni di visibilità degli accessi. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l’erogazione del prodotto “gasolio” alle sole autovetture.
6. Nel caso che l’area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria – categoria C -, ed in corrispondenza dei tronchi stradali di “scorrimento” realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, gli accessi all’area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare. Nei tratti stradali in cui sia vietata la manovra di svolta a sinistra, l’accesso in uscita dall’impianto dovrà essere realizzato con un’inclinazione di 30° rispetto all’asse stradale come da schema di cui alla Circolare ANAS n. 6/2008 prot. 47687-P del 02.04.2008.
7. Per lo spartitraffico è indicata una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.
8. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l’altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.
9. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di
m. 3,00 dal confine stradale.
10. E’ consentita l’installazione di adeguata pensilina, a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dal confine di proprietà stradale e l’aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell’aiuola spartitraffico.
11. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvi gli eventuali vincoli e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni.
12. L’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all’esercizio dell’impianto.
12-bis. La domanda, oltre a quanto previsto nel precedente art. 7, dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti:
a) planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;
b) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
c) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
d) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentata istanza ai sensi del titolo 4 del presente Regolamento), con le modalità di cui al precedente art. 7-bis e alle condizioni di cui al successivo art.39.
13. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.
14. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell’estremo dell’accesso più sfavorevole.
15. Il triangolo di cui al precedente comma è ridotto a m. 15x3 nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne ai centri abitati regolarmente delimitati tenuto conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.
16. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.
17. Dovrà essere garantita la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant’anche sia necessario procedere alla loro copertura.
18. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a sevizio della strada pubblica.
19. E’ vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
20. Per la costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l’occupazione in via precaria ed onerosa dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio).
21. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell’art. 61 del Reg. C.d.S. e della normativa tecnica di attuazione, in particolare il D.M. 19/04/2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”.
Articolo 25
Attraversamenti e percorrenze stradali in genere
1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzate mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia;
b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia;
c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
3. La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà
dell’andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.
4. Allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 3 anni, dovranno essere predisposti agli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d’utenza, laddove programmate.
5. Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, in ambito extraurbano, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito che in ogni caso non potrà essere inferiore a mt.1.40.
6. Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l’impianto realizzato nel corpo stradale.
7. Durante l’esecuzione dei lavori e durante la gestione dell’impianto installato il soggetto autorizzato/concessionario è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione dell’opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l’intervento di ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell’infrastruttura.
8. Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
9. Per quanto non previsto si rimanda alle prescrizioni tecniche per ogni intervento.
Articolo 26 Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo
1. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo.
3. I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente.
4. Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse.
5. Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente in corrispondenza delle cunette stradali e, solo quando condizioni speciali lo rendono necessario, in corrispondenza della banchina. E' assolutamente vietata la posa al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative (es.:
tratti di strade fiancheggiate da case). Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia.
6. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine: i vari manufatti per l’alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell’art. 26 del D.P.R 495/92.
7. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l’installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale
8. Resta facoltà della Provincia verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale.
9. In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta.
10. Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente.
11. Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa.
12. Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del richiedente tutta la segnaletica e l’arredo stradale preesistente.
13. Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato bituminoso a caldo del tipo “tappeto d’usura” dovrà avvenire per l’intera larghezza della carreggiata stradale fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente. Il concessionario resta obbligato comunque alla fresatura della pavimentazione bituminosa preesistente qualora problemi di quote e di raccordi altimetrici lo rendano necessario.
14. Qualora l’inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa.
Articolo 27
Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate
1. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a mt 1,5. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l’asse della strada. L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della
carreggiata.
2. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L’altezza minima complessiva deve essere comunque di mt 6.
3. Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
4. Il mantenimento dei sostegni per linee elettriche aeree esistenti, posti a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, potrà essere accordato con concessione in deroga, ai sensi del D.M. 21/03/1988, n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a mt. 5,10;
b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.
Articolo 28
Scarico di acque nei fossi laterali stradali
1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.
2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.
3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:
a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;
b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.
4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall’Ente competente ai sensi di legge.
5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell’art. 15 del Codice della Strada.
7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l’interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all’immissione. Tali opere possono
essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.
8. Allo sbocco dello scarico nella fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant’altro ritenuto necessario.
10. La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.
Articolo 29 Copertura fossi laterali stradali
1. Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte salva l’area strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi.
2. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:
a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e, in genere, non inferiore a mt. 0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell’adiacente banchina
stradale di mt. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di mt. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a mt. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5 , e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura;
d) l’asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
g) realizzata secondo la miglior tecnica costruttiva ed in conformità alle prescrizioni contenute nella concessione/titolo autorizzativo.
Articolo 30 Occupazioni temporanee.
1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) durata stabilita nel titolo;
b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà demaniale, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
Articolo 31
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario
1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente gestore della strada nello stato preesistente.
Articolo 32
Obblighi dei frontisti delle strade
1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia hanno l’obbligo a propria cura e spese:
- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;
- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi o presentano rischio di caduta, in tutto o di parti, sul piano stradale;
- di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 0,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi
o altro materiale sulla strada.
Articolo 33 Atti vietati
1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
TITOLO QUARTO
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI PARTE I
Articolo 34 Pubblicità sulle strade
Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – dagli artt. 47 al 59 D.P.R. 495/92
1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo
demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta.
Articolo 35 Definizione dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 D.P.R. 495/92
1. Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.).
2.Targa “professionale”: insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.
3. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all’interno della sede in cui si svolge l’attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all’art. 48, comma 1, D.P.R. 495/92.
Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
4. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, D.P.R. 495/92).
5. Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, D.P.R. 495/92)
6. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.
7. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: fuori dei centri abitati è consentita l’ installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, installazione che si rimanda all'art.51, comma 11,
D.P.R. 495/92.
Articolo 36 Tipologie escluse
1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell’art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS:
a) le targhe “professionali” aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell’attività: nome o denominazione e natura dell’attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell’ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;
b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;
c) la cartellonistica di cantiere sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.
Articolo 37 Dimensioni
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 D.P.R. 495/92
Articolo 38
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 D.P.R. 495/92
Articolo 39 Ubicazione dei mezzi pubblicitari:
“distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42
1. Fermo restando la distanza di ml 3,00 dalla carreggiata, nel caso di installazione di cartelli pubblicitari, in presenza di fossati laterali, la struttura di sostegno può essere posizionata all'interno del fossato, purché sia ad una distanza minima dal ciglio superiore, pari ad 1/3 della scarpata stessa.
2. “divieti”
2.a - Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari:
a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all’art. 51, comma 2, del Reg.di attuaz. del C.d.S. ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l’installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall’ inizio della barriera.
b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie, sulle aree laterali ai raccordi delle intersezioni;
c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all’area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza;
e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell’intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l’area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare “curva pericolosa” (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con “delineatore di curva stretta o di tornante” (art. 174 Reg.Att. C.d.S.), “delineatori modulari di curva” (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell’ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la “estesa” si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura
f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall’art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l’area compresa tra i due segnali di “dosso” (art. 85 Reg.Att. C.d.S.) o “cunetta” (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);
h) sulle barriere stradali;
i) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
j) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
l) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
m) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.
2.b - Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano:
a) generare confusione con la segnaletica stradale;
b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l’efficacia;
c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
e) produrre abbagliamento.
3.“criteri geometrici” - Si definiscono:
a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest’ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale;
b) Area dell’intersezione: (corrispondenza dell’intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l’intersezione stessa. Fanno parte dell’area dell’intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l’isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest’area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell’anello centrale, sarà ammessa una sola targa sull'isola centrale con un dimensionamento massimo di cm quadrati 2500.
c) Distanza dall’intersezione: E’ la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettifilo su cui è collocato il cartello e l’arco di raccordo dell’ intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l’inizio dell’area d’intersezione come sopra definita.
d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 200 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50
m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell’Amministrazione provinciale.
f) Curva: in base all’Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva “raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità”. In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due:
- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo;
- la limitata visibilità.
Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri.
Nell’ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l’ “estesa” (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.
Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell’intero sviluppo della curva e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 495/92).
Articolo 40 Vincoli storici ed artistici
1. Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Articolo 41
Vincoli paesaggistici e ambientali
1. Ai sensi dell’art.153 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all’amministrazione competete, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all’art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 42
Stazioni di rifornimento di carburante
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 D.P.R. 495/92 e quanto normato dal D.G.R Veneto n.497 del 18/25/05.
Articolo 43
Esposizione di striscioni, locandine e stendardi pubblicità temporanea
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10, D.P.R. 495/92
Articolo 44
Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57, D.P.R. 495/92
1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’art.23 Codice della Strada e dall’art.57 Reg. Att.
C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 158 Codice della Strada.
Articolo 45
Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
Riferimenti normativi: Art. 136, D.P.R. 495/92
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell’art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell’esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell’esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.
3. La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata.
4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell’interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell’ art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l’installazione si fa applicazione dell’art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.
5. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere quanto prescritto all'art.8.
6. All’istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell’esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati:
- copia a colori del bozzetto relativo al segnale;
- planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l’ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.
7. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’Ufficio competente richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
8. L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto.
Articolo 46 Indicazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), D.P.R, 495/92
1. L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere quanto prescritto all'art.8.
2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta.
3. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell’impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell’impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell’ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.
4.E’ ammesso l’abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell’autorizzazione per l’installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell’art.134, D.P.R, 495/92.
Articolo 47
Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), D.P.R, 495/92
Articolo 48 Indicazioni alberghiere.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), D.P.R, 495/92
TITOLO QUINTO DISCIPLINA DEL CANONE
Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento
Articolo 49
Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Padova dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie d contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
Articolo 50
Determinazione della superficie di occupazione
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. E' espressa da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
Articolo 51 Occupazioni con passi carrabili
1. Fatte salve le disposizioni dell’art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti " a raso", realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
2. Ai fini dell’applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne la revoca con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L’affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell’immobile cui il passo carrabile è asservito.
Articolo 52
Accessi carrabili. Criteri di determinazione della superficie
1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell’utilità pubblica dell’area derivante dall’azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l’accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
a) listoni di pietra od altro materiale;
b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
d) muretti d'ala;
e) smussi nel marciapiede.
2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
3. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all’art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell’autorizzazione. L’installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
4. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.
Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.
5. Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. “a raso”) che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico, ed in particolare quando siano posti a filo con il manto stradale in assenza di opere riconducibili a quelle di cui al precedente comma 1.
Articolo 53
Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione in Categorie, come da prospetto “Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche” in Allegato B2 quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
b) superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c) durata dell’occupazione;
2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
Articolo 54
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale provinciale. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
Articolo 55
Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
1. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare, è pari ad € 30,00;
2. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è pari ad € 0,60.
3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell’autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell’occupazione, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (e/o con maggiorazioni percentuali) indicati nell’Allegato C del presente regolamento.
4. Le tariffe finali per metroquadro per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel prospetto “Tariffe” di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. La durata dell’occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l’occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
Articolo 56
Regole per la quantificazione del Canone
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento per il coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per il coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario per metri quadri (o metri lineari).
2. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base al periodo dell’anno iniziale
diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento per coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche per coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario per metri quadri (o metri lineari).
Articolo 57
Esenzioni per legge e regolamentari
1. Sono esenti dal Canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, nel caso che la superficie supera i 5 mq l’importo dovuto sarà calcolato in base all’effettiva superficie delle insegne.
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono previste, rispetto a quelle indicate nel comma 1, le esenzioni di cui l’allegato D.
Articolo 58
Modalità e termini per il versamento
1. Il pagamento del canone della pubblicità dovrà essere effettuato come segue:
a) la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione;
b) entro il 30 giugno di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° gennaio – 30 giugno;
c) entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° luglio – 31 dicembre.
2. Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un’unica soluzione per l’intera durata triennale dell’autorizzazione all’installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell’ammontare del canone stesso.
3. Qualora l’importo complessivo delle tre annualità sia uguale o inferiore di euro 500
(cinquecento), dovrà essere versato in un’unica soluzione per l’intera durata triennale dell’autorizzazione.
4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si fa luogo al versamento del Canone se l'importo è uguale o inferiore a euro 20.00 per le permanenti ed euro 10 per le temporanee.
Articolo 59 Controllo dei versamenti
1. L'Ufficio OSAP provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il competente ufficio provvede ad inviare un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non gg. 30 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva.
Capo II:
Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria
Articolo 60 Accertamento
1. L'ufficio OSAP provvede alla verifica dell’entrata, ed al recupero dei canoni non versati alle scadenze nonchè all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell’art.1, della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 150 per ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone effettuati dal medesimo soggetto.
Articolo 61
Sanzioni ed indennità
1. Alle occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) l’indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 64.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del Codice della Strada.
4.Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, superiori ai 30 giorni, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.
Articolo 62 Riscossione coattiva
1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792, della legge n.160/2019.
Articolo 63 Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 64 Rimborsi
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20.00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Articolo 65 Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 66 Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E’ compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg. 180 dall’entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
ALLEGATO “A”
1) Diritti di segreteria e spese di istruttoria pratiche
1) Autorizzazioni fuori del centro abitato e/o modifica autorizzazioni €. 120.00
2) Nulla osta all'interno del centro abitato €. 90.00
3) Rinnovo €. 50.00
2) Marche da bollo per :
1) Concessione occupazione area prov.le fuori del centro abitato n. 3 marche da bollo
2) Autorizzazione fuori del centro abitato senza occupazione di
di area prov.le n. 2 marche da bollo
3) Xxxxx xxxx x. 0 marca da bollo
4) Rinnovi o modifiche fuori centro abitato n. 2 marche da bollo
5) Voltura n. 1 marca da bollo
3) Depositi cauzionali
1) Per interventi in carreggiata | Percorrenza | €. 150 ml |
Attraversamenti | €. 5.000 cad./1 | |
Allacciamenti | €. 3.000 cad./1 |
Cauzione per ripristino luoghi alla scadenza per impianto pubblicitario cadauno €. 150.
E' prevista l'eventualità di poter stipulare un deposito cauzionale o polizza fidejussoria comprensiva di più cartelli pubblicitari.
ALLEGATO “B1”
DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA
(Art. 2 – comma 8 – D.P.R. 495/92)
STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE – TIPO C
Str. Tr. Dir. Denominazione
002 | 0 | 0 | ROMANA |
002 | 0 | 1 | ROMANA (Dir Abano Terme) dal km 0+000 al km.0+300 |
003 | 1 | 0 | PRATIARCATI (PD – Bovolenta fino al km. 16+650) |
003 | 3 | 0 | PRATIARCATI – XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | AMNIA |
007 | 0 | 0 | BALDUINA |
008 | 0 | 0 | DEI BERSAGLIERI |
008 | 0 | 1 | DEI BERSAGLIERI (Dir.Rialto) |
009 | 1 | 0 | DEL CANALE DI CAGNOLA (SS.16-Cagnola) |
013 | 0 | 4 | PELOSA DIR CASELLE (Bretella Salata) |
015 | 0 | 0 | CALMANA |
017 | 0 | 0 | DELLE DUE CARRARE |
018 | 0 | 0 | DELLA SCODOSIA |
019 | 0 | 0 | STRADONA |
028 | 0 | 0 | VECCHIA POSTUMIA |
030 | 0 | 0 | BERTIPAGLIA |
032 | 0 | 0 | MEGLIADINA |
032 | 0 | 1 | MEGLIADINA (Dir. Frassenara) |
036 | 0 | 0 | DELL'OLMO VARIANTE (Z.I. DI PD – S.S.516) |
038 | 0 | 0 | SCAPACCHIÒ |
038 | 0 | 2 | SCAPACCHIÒ (Dir. Lovolo) |
038 | 0 | 3 | SCAPACCHIÒ (Dir. Rovolon) |
039 | 0 | 1 | DELL'ORCONE (Dir. Camposampiero) |
040 | 1 | 0 | DEI VIVAI (Z.I.P. - Liettoli) |
041 | 0 | 0 | MOROSINA |
042 | 0 | 0 | PISANA |
042 | 0 | 1 | PISANA (Dir. Sant'Elena) |
045 | 0 | 0 | STROPPARE VARIANTE (Vescovana – Stanghella) |
046 | 0 | 0 | BRENTANA |
EX SS 047 | 0 | 0 | VALSUGANA |
046 | 0 | 1 | BRENTANA (Dir. Limena) |
055 | 0 | 0 | DEL BRENTELLA |
058 | 0 | 0 | DEL GHEBO |
060 | 0 | 0 | DI MONTEROSSO |
064 | 0 | 0 | DELLE GRAZIE |
066 | 0 | 0 | DEI BORGHI |
067 | 0 | 0 | DELLE SORGENTI |
069 | 0 | 0 | CÀ ONORAI |
070 | 0 | 0 | DEL MULINO |
071 | 0 | 0 | DEL MARZENEGO |
074 | 0 | 0 | SPINOSA |
075 | 0 | 0 | CAMERINI |
077 | 0 | 0 | DI XXXXXXXXXXX | |
083 | 0 | 0 | PANDELLA | |
086 | 0 | 0 | DEGLI ARZARINI | |
087 | 0 | 0 | DEL TERRAGLIONE | |
088 | 0 | 0 | DEL CARDO | |
089 | 1 | 0 | DEI COLLI DIR SELVE (DA s.p.89 Bresseo – S.P.20 Fossona) | |
090 | 0 | 0 | DELL'ARGINE PADOVANO | |
090 | 0 | 1 | DELL'ARGINE PADOVANO (Dir. Montagnana) | |
091 | 0 | 0 | MOCENIGA | |
092 | 0 | 0 | CONSELVANA | |
093 | 0 | 0 | SCADOVARA | |
094 | 0 | 0 | CONTARINA | |
094 | 0 | 1 | CONTARINA (Dir. Xxxxxxxxx) | |
094 | 0 | 2 | CONTARINA (Dir. Fontaniva) | |
094 | 0 | 4 | CONTARINA (Dir per Carmignano) | |
094 | 0 | 5 | CONTARINA (V^ dir) | |
100 | 0 | 0 | DELL'ABBAZIA | |
EX SS | 247 | 0 | 0 | RIVIERA BERICA |
Xxx. | Xx. | Xxx. | Xxxxxxxxxxxxx |
000 | 0 | 0 | XXXX'XXXXX |
003 | 2 | 0 | PRATIARCATI(Bovol.-Anguill.) da km.16+651 |
004 | 0 | 0 | XXXXX |
000 | 0 | 0 | XXXXX (Xxx. Campagnola-Piove) |
006 | 0 | 0 | DI XX XXXXX |
000 | 0 | 0 | XX XX XXXXX (Xxx. Arquà Petrarca) |
009 | 2 | 0 | DEL CANALE DI CAGNOLA (dal km 6+410 – a Pontelongo |
010 | 0 | 0 | DESMAN |
011 | 0 | 0 | DI X. XXXXXX |
012 | 0 | 0 | DELLA TORRE ROSSA |
013 | 0 | 0 | PELOSA |
013 | 0 | 1 | PELOSA (Dir. Rubano) |
013 | 0 | 2 | PELOSA (Dir. Poiana) |
013 | 0 | 3 | PELOSA (Dir. S.P. 72) |
014 | 1 | 0 | DI PONTECASALE (Monselice-Conselve) |
014 | 2 | 0 | DI PONTECASALE (Conselve-Villa del B.) |
014 | 1 | 1 | DI PONTECASALE (Dir. Pernumia-Rivella) |
014 | 1 | 2 | DI PONTECASALE (Dir. X.Xxxxxx X.-S.P.5) |
014 | 1 | 3 | DI PONTECASALE (Dir. Vanzo-S.P.5) |
014 | 1 | 4 | DI PONTECASALE (Bretella-Conselve) |
016 | 0 | 0 | DEL VICERÈ |
016 DIR ADRIATICA | |||
019 | 0 | 1 | STRADONA (Dir. Terrazzo) |
019 | 0 | 2 | STRADONA (Dir. Begosso) |
021 | 0 | 0 | DEL POETA |
021 | 0 | 1 | DEL POETA (Dir. Fontanafredda) |
021 | 0 | 2 | DEL POETA (Dir. Baone) |
STRADE LOCALI – TIPO F
EX SS
022 | 0 | 0 | COMMERCIALE |
023 | 0 | 0 | DEL SASSO |
024 | 0 | 0 | POSTUMIA ANTICA |
024 | 0 | 1 | POSTUMIA ANTICA (Dir. Fontaniva) |
025 | 0 | 0 | DEL XXXXXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXX XXXXXXXXXXX (Xxx. Monteortone) |
025 | 0 | 2 | DEL CASTELLETTO (Dir. Costa) |
026 | 0 | 0 | BASSANESE |
026 | 0 | 1 | BASSANESE (Dir. Grossa-Grantortino) |
026 | 0 | 2 | BASSANESE (Dir Innesto con S.S.53 0+250) |
027 | 0 | 0 | DI GIARABASSA |
029 | 0 | 0 | DEI PILASTRI ROSSI |
031 | 0 | 0 | DEL MUSON VECCHIO |
034 | 0 | 0 | DELLE XXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXXXX XXXXXXXX (Xxx. Bronzola) |
035 | 0 | 0 | VOLPARO |
037 | 0 | 0 | PARAISA |
037 | 1 | 0 | PARAISA Var |
038 | 0 | 1 | SCAPACCHIÒ (Dir. Nanto) |
039 | 0 | 0 | DELL'ORCONE |
039 | 0 | 1 | DELL'ORCONE (Dir. Camposampiero) |
039 | 0 | 2 | DELL'ORCONE (Dir. Innesto sp 22) |
040 | 2 | 0 | DEI VIVAI (Saonara-Liettoli) |
040 | 2 | 1 | DEI VIVAI (Dir. Sant'Angelo-Vigorovea) |
041 | 0 | 1 | MOROSINA (Dir. Sant'Urbano) |
043 | 0 | 0 | SPERONELLA |
044 | 0 | 0 | DI SANT'AMBROGIO |
044 | 0 | 1 | DI SANT'AMBROGIO (Dir. Noale) |
045 | 0 | 0 | STROPPARE |
046 | 0 | 2 | BRENTANA (Dir Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx) |
000 | 0 | 0 | DOCIMA |
048 | 0 | 0 | DELLE LANDE |
049 | 0 | 0 | BARBARIGA |
050 | 0 | 0 | SCANDOLARA |
051 | 0 | 0 | DEL CERESONE |
052 | 0 | 0 | LUPARENSE |
053 | 0 | 0 | ARZARON |
053 | 0 | 1 | ARZARON dir |
054 | 0 | 0 | DI CONA VECCHIA |
056 | 0 | 0 | DI PRAGLIA |
058 | 0 | 1 | DEL GHEBO (Dir. Sant'Xxxx) |
059 | 0 | 0 | DI CASTELCARO |
061 | 0 | 0 | DELLA FABBRICA |
062 | 0 | 0 | DELLE CAVE |
063 | 0 | 0 | DEL CATAIO |
065 | 0 | 0 | CANDIANESE |
072 | 0 | 0 | SEMENTINA |
073 | 0 | 0 | SOLANA |
076 | 0 | 0 | BRESEGANA |
078 | 0 | 0 | DI MONASTIERO |
080 | 0 | 0 | DEI MARTIRI |
081 | 0 | 0 | DEL SANTA CATERINA |
081 | 0 | 1 | DEL SANTA CATERINA (Dir. Lusia) |
082 | 0 | 0 | TAGLIERINA |
084 | 0 | 0 | SOLESINA |
085 | 0 | 0 | DI SAN SALVARO |
089 | 0 | 0 | DEI COLLI |
094 | 0 | 3 | CONTARINA (Dir. Isola Mantegna) |
096 | 0 | 0 | ARZERCAVALLI |
097 | 0 | 0 | SANGUETTARA |
097 | 0 | 1 | SANGUETTARA (Dir. Treville) |
098 | 0 | 0 | XXXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXXXXXXXX (Xxx. Xxx Xxxx) |
000 | 0 | 0 | XXX XXXXX |
102 | 0 | 0 | DEI MOBILIERI |
103 | 0 | 0 | DELLA LUPPIA |
ALLEGATO “B2”
CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI
(Art. 1 - comma 816 e seguenti - Legge 160/2019)
STRADE DI I CATEGORIA
Str. Tr. Dir. Denominazione
ex SR 47 VALSUGANA
040 1 0 DEI VIVAI (Z.I.P. - Liettoli)
STRADE DI II CATEGORIA
Str. Tr. Dir. Denominazione
ex S.S. 247 RIVIERA BERICA
002 | 0 | 0 | ROMANA |
002 | 0 | 1 | ROMANA (Dir. Abano Terme) |
003 | 1 | 0 | PRATIARCATI (PD-Bovolenta) fino km.16+650 |
003 | 3 | 0 | PRATIARCATI (Circonval. Bovolenta) |
009 | 1 | 0 | DEL CANALE DI CAGNOLA (SS. 16- fino al km 6+410 – incrocio SP 92) |
010 | 0 | 0 | DESMAN |
012 | 0 | 0 | DELLA TORRE ROSSA |
013 | 0 | 0 | PELOSA fino al km 8+678 |
013 | 0 | 3 | PELOSA (Dir. S.P. 72) |
022 | 0 | 0 | COMMERCIALE |
030 | 0 | 0 | BERTIPAGLIA |
034 | 0 | 0 | DELLE CENTURIE |
035 | 0 | 0 | VOLPARO |
036 | 0 | 0 | DELL'OLMO |
038 | 0 | 0 | SCAPACCHIÒ fino al km 13+000 |
042 | 0 | 0 | PISANA |
044 | 0 | 0 | DI SANT'AMBROGIO |
044 | 0 | 1 | DI SANT'AMBROGIO (Dir. Noale) |
046 | 0 | 0 | BRENTANA |
046 | 0 | 1 | BRENTANA (Dir. Limena) |
055 | 0 | 0 | DEL BRENTELLA |
067 | 0 | 0 | DELLE SORGENTI |
070 | 0 | 0 | DEL MULINO |
074 | 0 | 0 | SPINOSA |
075 | 0 | 0 | CAMERINI |
083 | 0 | 0 | PANDELLA |
087 | 0 | 0 | DEL TERRAGLIONE |
088 | 0 | 0 | DEL CARDO |
089 | 1 | 0 | DEI COLLI fino al km 16+500 (Villa) |
089 | 1 | 1 | DEI COLLI dir Selve |
091 | 0 | 0 | MOCENIGA |
092 | 1 | 0 | CONSELVANA ( Maserà di Padova- Conselve fino km 20+756) |
094 | 0 | 0 | CONTARINA |
094 | 0 | 4 | CONTARINA IV dir – viale Europa |
STRADE III CATEGORIA
Str. Tr. Dir. Denominazione
004 | 0 | 0 | PORTO |
005 | 0 | 0 | AMNIA |
006 | 0 | 0 | DI XX XXXXX |
000 | 0 | 0 | XX XX XXXXX (Xxx. Arquà Petrarca) |
008 | 0 | 0 | DEI BERSAGLIERI |
008 | 1 | 0 | DEI BERSAGLIERI (Var) |
011 | 0 | 0 | DI X. XXXXXX |
013 | 0 | 4 | PELOSA dir Caselle |
013 | 1 | 0 | PELOSA dal km 8+678 fino a fine XX |
000 | 0 | 0 | XX XXXXXXXXXXX (Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx) |
014 | 1 | 1 | DI PONTECASALE (Dir. Pernumia-Rivella) |
015 | 0 | 0 | CALMANA |
017 | 0 | 0 | DELLE DUE CARRARE |
018 | 0 | 0 | DELLA SCODOSIA |
019 | 0 | 0 | STRADONA |
020 | 0 | 0 | DEL BONSENSO |
024 | 0 | 0 | POSTUMIA ANTICA |
025 | 0 | 0 | DEL XXXXXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXX XXXXXXXXXXX (Xxx. Monteortone) |
025 | 0 | 2 | DEL CASTELLETTO (Dir. Costa) |
027 | 0 | 0 | DI GIARABASSA |
028 | 0 | 0 | VECCHIA POSTUMIA |
029 | 0 | 0 | DEI PILASTRI ROSSI |
031 | 0 | 0 | DEL MUSON VECCHIO |
032 | 0 | 0 | MEGLIADINA |
037 | 0 | 0 | PARAISA |
037 | 1 | 0 | PARAISA Var |
039 | 0 | 0 | DELL'ORCONE |
039 | 0 | 1 | DELL'ORCONE (Dir. Camposampiero) |
039 | 0 | 2 | DELL'ORCONE (Dir. Innesto sp 22) |
040 | 2 | 0 | DEI VIVAI (Saonara-Liettoli) |
040 | 2 | 1 | DEI VIVAI (Dir. Sant'Angelo-Vigorovea) |
041 | 0 | 0 | MOROSINA |
045 | 1 | 0 | STROPPARE VAR |
047 | 0 | 0 | DOCIMA |
049 | 0 | 0 | BARBARIGA |
052 | 0 | 0 | LUPARENSE |
058 | 0 | 0 | DEL GHEBO |
060 | 0 | 0 | DI MONTEROSSO |
061 | 0 | 0 | DELLA FABBRICA |
064 | 0 | 0 | DELLE GRAZIE |
069 | 0 | 0 | CÀ ONORAI |
071 | 0 | 0 | DEL MARZENEGO |
072 | 0 | 0 | SEMENTINA |
078 | 0 | 0 | DI MONASTIERO |
082 | 0 | 0 | TAGLIERINA |
089 | 2 | 0 | DEI COLLI dal km 16+500 al km 35+320 Riva d’Olmo) |
090 | 0 | 0 | XXXX'XXXXXX XXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXXX'XXXXXX XXXXXXXX (Xxx. Montagnana) |
092 | 2 | 0 | CONSELVANA ( Conselve dal km 20+756 fino ad Anguillara km 32+680) |
093 | 0 | 0 | SCADOVARA |
094 | 0 | 1 | CONTARINA (Dir. Xxxxxxxxx) |
094 | 0 | 5 | CONTARINA (V^ dir) |
097 | 0 | 0 | SANGUETTARA |
097 | 0 | 1 | SANGUETTARA (Dir. Treville) |
098 | 0 | 0 | XXXXXXXXX |
000 | 0 | 0 | XXXXXXXXX (Xxx. Xxx Xxxx) |
000 | 0 | 0 | XXX XXXXXXXXX |
STRADE IV CATEGORIA
001 | 0 | 0 | DELL'ADIGE |
003 | 2 | 0 | PRATIARCATI(Bovol.-Anguill.) da km.16+651 al km 38+298 ) |
004 | 0 | 1 | PORTO (Dir. Campagnola-Piove) |
007 | 0 | 0 | BALDUINA |
009 | 2 | 0 | DEL CANALE DI CAGNOLA (dal km 6+410 – a PONTELONGO km 20+005) |
013 | 0 | 1 | PELOSA (Dir. Rubano) |
013 | 0 | 2 | PELOSA (Dir. Poiana) |
014 | 2 | 0 | DI PONTECASALE (Conselve-Villa del B.) |
014 | 1 | 2 | DI PONTECASALE (Dir. X.Xxxxxx X.-S.P.5) |
014 | 1 | 3 | DI PONTECASALE (Dir. Vanzo-S.P.5) |
014 | 1 | 4 | DI PONTECASALE (Bretella-Conselve) |
016 | 0 | 0 | DEL VICERÈ |
019 | 0 | 1 | STRADONA (Dir. Terrazzo) |
019 | 0 | 2 | STRADONA (Dir. Begosso) |
021 | 0 | 0 | DEL POETA |
021 | 0 | 1 | DEL POETA (Dir. Fontanafredda) |
021 | 0 | 2 | DEL POETA (Dir. Baone) |
023 | 0 | 0 | DEL SASSO |
024 | 0 | 1 | POSTUMIA ANTICA (Dir. Fontaniva) |
026 | 0 | 0 | BASSANESE |
026 | 0 | 1 | BASSANESE (Dir. Grossa-Grantortino) |
032 | 0 | 1 | MEGLIADINA (Dir. Xxxxxxxxxx) |
000 | 0 | 0 | XXXXX XXXXXXXX (Xxx. Bronzola) |
038 | 1 | 0 | SCAPACCHIÒ dal km 13+000 fino fine SP |
Str. Tr. Dir. Denominazione ex S.S.16 dir per Arquà
038 | 0 | 1 | SCAPACCHIÒ (Dir. Nanto) |
038 | 0 | 2 | SCAPACCHIÒ (Dir. Lovolo) |
038 | 0 | 3 | SCAPACCHIÒ (Dir. Rovolon) |
041 | 0 | 1 | MOROSINA (Dir. Sant'Urbano) |
042 | 0 | 1 | PISANA (Dir. Sant'Elena) |
043 | 0 | 0 | SPERONELLA |
045 | 0 | 0 | STROPPARE |
047 | 0 | 0 | DOCIMA |
048 | 0 | 0 | DELLE LANDE |
050 | 0 | 0 | SCANDOLARA |
051 | 0 | 0 | DEL CERESONE |
053 | 0 | 0 | ARZARON |
053 | 0 | 1 | ARZARON dir |
054 | 0 | 0 | DI CONA VECCHIA |
056 | 0 | 0 | DI PRAGLIA |
058 | 0 | 1 | DEL GHEBO (Dir. Sant'Xxxx) |
059 | 0 | 0 | DI CASTELCARO |
062 | 0 | 0 | DELLE CAVE |
063 | 0 | 0 | DEL CATAIO |
065 | 0 | 0 | CANDIANESE |
066 | 0 | 0 | DEI BORGHI |
073 | 0 | 0 | SOLANA |
076 | 0 | 0 | BRESEGANA |
077 | 0 | 0 | DI XXXXXXXXXXX |
080 | 0 | 0 | DEI MARTIRI |
081 | 0 | 0 | DEL SANTA CATERINA |
081 | 0 | 1 | DEL SANTA CATERINA (Dir. Lusia) |
084 | 0 | 0 | SOLESINA |
085 | 0 | 0 | DI SAN SALVARO |
086 | 0 | 0 | DEGLI ARZARINI |
094 | 0 | 2 | CONTARINA (Dir. Fontaniva) |
094 | 0 | 3 | CONTARINA (Dir. Isola Mantegna) |
096 | 0 | 0 | ARZERCAVALLI |
099 | 0 | 0 | CINGOLINA |
100 | 0 | 0 | DELL'ABBAZIA |
101 | 0 | 0 | DEL VENDA |
103 | 0 | 0 | DELLA LUPPIA |
ALLEGATO “C”
Coefficienti per il calcolo canone di pubblicità permanente
MQ X TARIFFA STANDARD X COEFFICIENTI
Tariffa standard | €. 30.00 |
Posizionato in demanio | 1 |
Posizionato in proprietà privata | 0,5 |
Cartello monofacciale | 1 |
Cartello bifacciale | 2 |
S.P.di 1^ categoria | 2,50 |
S.P.di 2^ categoria | 1,65 |
S.P.di 3^ categoria | 1,20 |
S.P.di 4^ categoria | 0,75 |
Non luminoso | 1 |
Luminoso | 2 |
Coefficienti per il calcolo canone di pubblicità temporanea
MQ X TARIFFA STANDARD X COEFFICIENTI X GIORNI
Tariffa standard | €. 0,60 |
Posizionato in demanio | 1 |
Posizionato in proprietà privata | 0,5 |
Cartello monofacciale | 1 |
Cartello bifacciale | 2 |
S.P.di 1^ categoria 0,8
S.P.di 2^ categoria 0,6
S.P.di 3^ categoria 0,4
S.P.di 4^ categoria 0,2
Coefficienti per il calcolo canone di cui gli art. 134 e seguenti del D.P.R n.495/92
Sono considerati pubblicitari se viene indicato il logo e/o nome di attività privata. (attività industriali, commerciali ed artigianali, etc.)
Monofacciale in demanio | €. 100.00 |
Bifacciale in demanio | €. 200.00 |
Monofacciale in proprietà privata | €. 50.00 |
Bifacciale in proprietà privata | €. 100.00 |
ALLEGATO “D”
Art.50 del Regolamento
ESENZIONI
Sono esenti tutte le occupazioni di suolo provinciale :
a) accessi carrabili di qualsiasi natura;
b) tombinamenti;
c) occupazioni aree provinciali con autovetture pubbliche;
d) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti, allacci da privati a impianti di erogazione di pubblici servizi;
f) occupazioni aree provinciali con tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili a carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica.