REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA
REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI
N. di repertorio in data
CONTRATTO per atto pubblico, a seguito di gara telematica in ambito nazionale, con – C.A.P. – Codice Fiscale n. – e Partita I.V.A. per l’appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente presso Enti/Reparti dell’Amministrazione della Difesa, con utilizzo di attrezzature tecniche. ---------------
Codice gara:
Esigenza:
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L’anno del mese di presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata DIFESERVIZI), sita in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx 00 – CODICE FISCALE 97418360588 – innanzi a me Ufficiale Rogante Coll. di Xxx.xx C. , autorizzato a ricevere atti d’interesse di detta Direzione Generale giusta quanto risulta dal D.M. n. , senza l’assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo. -------
SONO COMPARSI
• il Dirigente Dr. , nato a , in qualità di della di Difeservizi in Rappresentanza dell’Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal D.M. di delega datato ;
• il Signor
PREMESSO
• Che nella gara telematica del giorno del mese dell’anno , come risulta dal Verbale di Gara n. di repertorio di detto giorno e successiva riapertura in data , il è rimasta aggiudicataria dell’appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente presso Enti/Reparti dell’Amministrazione della Difesa con utilizzo di attrezzature tecniche (lotto n° ).------------
Con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento, i suddetti comparenti convengono quanto segue.------
ARTICOLO 1) --------------------------------------------------------------------
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. -----------------
ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELLA DITTA -----------------------------
--------------------------------------La ditta si obbliga a fornire prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente, comprese le attività di movimentazione
con proprie attrezzature tecniche che si impegna a detenere nella piena disponibilità, per gli Enti e i Reparti di cui all’elenco in allegato. ---------
Gli operai dipendono, secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, dalla ditta e non hanno, né potranno pretendere di avere nessun rapporto diretto o indiretto con l’Amministrazione. -----------------
La ditta dovrà comunque garantire che risultino di pieno gradimento dell’Amministrazione anche sotto il profilo della sicurezza militare. -----
Il servizio sarà regolato dal Regolamento concernente il Capitolato Generali d’Oneri per il contratti stipulati dall’A.D. di cui al D.M. 14 aprile 2000, n.200 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n.167 del 19 luglio 2000, per quanto applicabile, che forma parte integrante del presente contratto, benché non allegatovi, a norma dell’articolo 99 del Regolamento dell’Amministrazione e la Contabilità Generale dello Stato, ma che la ditta dichiara di ben conoscere ed accettare. ---------------
[Il Consorzio dichiara di affidare i lavori alle seguenti cooperative consorziate:]
ARTICOLO 3) VALORE DEL CONTRATTO --------------------------
Al presente contratto “a quantità indeterminata” per l’acquisizione dei servizi viene attribuito il valore presunto annuale di € = ( ) I.V.A. esclusa.
Il valore sopracitato è puramente indicativo, la Ditta pertanto non potrà avanzare pretese di sorta qualora, durante la validità del contratto stesso,
venissero richieste dall’Amministrazione prestazioni comportanti spese per un importo inferiore. --------------
ARTICOLO 4) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della Ditta della lettera raccomandata con la quale l’Amministrazione le parteciperà l’approvazione nei modi di legge e scadrà il 31 dicembre 2007.
E’ prevista la possibilità, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, di far luogo alla stipula di un successivo contratto a trattativa privata per l’esecuzione dei servizi in oggetto, con cadenza annuale e per un massimo di tre anni, fino al 31.12.2010. A tal fine, entro il 30 settembre dell’anno per il quale il servizio è in via di esecuzione, l’Amministrazione e la ditta devono manifestare ciascuna il consenso espresso alla
trattativa di che trattasi, indicando le condizioni economiche per il conferimento del nuovo incarico--------------
Alla scadenza di ciascun periodo di validità, nell’ipotesi in cui non si ritenga opportuno o non si possa procedere alla trattativa privata, l’Amministrazione si riserva, dandone comunicazione, entro il 15 dicembre dell’anno di scadenza, la facoltà unilaterale di protrarne l’esecuzione per un periodo non superiore ai primi 4 mesi dell’anno successivo.
La Ditta, nelle lettere con le quali converrà sulla trattativa privata rinnovo, dichiarerà di essere a conoscenza della possibilità che il contratto rinnovato non abbia esecuzione qualora i competenti Organi finanziari dell’Amministrazione non disponessero per l’anno al quale il contratto afferisce assegnazione di fondi insufficiente ad assicurare il servizio oggetto del contratto. ------------------
ARTICOLO 5) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI TECNICHE--------------------
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1. Le prestazioni, oggetto dell’appalto saranno compiute su richiesta
dell’Ente fruitore del servizio sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio della Ditta e per gli scopi ed esclusive finalità previste dal contratto.
L’Ente fruitore dovrà specificare quale livello di manovale intende utilizzare relativamente al tipo di servizio richiesto avendo riferimento alle disposizioni del CCNL di settore. -----------------------
E’ fatto obbligo alla Ditta di nominare i propri rappresentanti nelle località ove sarà svolto il servizio e di segnalare i relativi nominativi e recapiti all’Ente fruitore del servizio. ------------------------------------
L’appalto tende ad assicurare, da parte dell’impresa aggiudicataria, prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente per le necessità dei magazzini, opifici, enti, mezzi navali ed aeroportuali militari, ivi comprese le movimentazioni di materiali che dovranno avvenire con attrezzature tecniche della ditta. --------------
Il servizio avrà, quindi, carattere saltuario e mai continuativo. --------In ogni caso l’importo da corrispondere per l’utilizzo delle attrezzature tecniche presso ciascun Ente non potrà superare il 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale assegnato al medesimo Ente. ------------------------------------------
2. Il servizio comprende, sia le operazioni di carico e scarico dei materiali, la composizione e la scomposizione dei colli, l’appilaggio e il disappilaggio dei materiali in arrivo o in partenza, da e nei vagoni ferroviari, automezzi, aeromobili e mezzi navali (navi, bettoline, pontoni, chiatte, ecc.) e negli edifici militari, sia lo spostamento di materiali nell’interno dello stesso locale, oppure da un locale o da un
piano all’altro dello stesso edificio militare, oppure tra diversi edifici.
Inoltre, il servizio comprende tutte le attività complementari alle predette e la messa a disposizione di mezzi e strumenti necessari ad assolvere l’obbligo contrattuale. --------------------------------------------
Le operazioni innanzi indicate saranno eseguite per qualsiasi genere e specie di materiale, merci e derrate, di qualsiasi natura, forma, volume e peso, compresi esplosivi, carburanti, lubrificanti e munizioni, restando a carico dell’impresa contraente, oltre all’organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore. -------------------------------
3. Le prestazioni di manovalanza e l’utilizzo di attrezzature tecniche hanno luogo in seguito a richiesta
dell’Ente interessato.----------------
Le richieste possono essere avanzate per iscritto o verbalmente (in quest’ultimo caso anche per mezzo del telefono) e devono pervenire alla ditta almeno tre ore prima di quella stabilita per l’inizio dei lavori, nel caso di manovalanza, e di 24 o 48 ore nel caso di utilizzo di attrezzature tecniche, a seconda che questi ultimi debbano, rispettivamente, eseguirsi nel luogo in cui ha sede l’impresa stessa o in altra località. -----
Le richieste di lavoro fatte verbalmente saranno confermate per iscritto, a cura dei competenti Enti militari, entro le 24 ore successive. -----------------
4. Il servizio dovrà essere eseguito da lavoratori con qualifica di adeguato livello per lo svolgimento delle
operazioni/conduzioni da effettuarsi. Per i rischi derivanti dall’eventuale trasporto degli operai con i mezzi dell’Amministrazione militare, la Ditta si sostituisce in garanzia all’Amministrazione della Difesa per i danni eventualmente da risarcire oltre il limite massimo convenuto nel contratto assicurativo stipulato dall’Amministrazione. ----------------
5. L’Amministrazione può richiedere, in base all’esigenza del momento, le prestazioni nella quantità che, a
suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per l’esecuzione del servizio.-------------
6. Gli operai devono risultare di pieno gradimento dell’Amministrazione militare. Qualora le autorità militari richiedessero, a loro insindacabile giudizio, la sostituzione di uno o più dipendenti dell’impresa appaltatrice, questa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l’Amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori. -------------------------------------------
Per ogni giorno di ritardo nell’adesione alla richiesta di sostituzione di ciascuna unità verrà addebitata all’impresa una penale pari a quanto contrattualmente dovuto all’impresa stessa per quattro ore di prestazioni del lavoratore.
7. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’impresa appaltatrice e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa. --------------------
L’Amministrazione militare potrà verificare che il rendimento di ciascun lavoratore non sia inferiore a quello riconosciuto come normale, e ciò al fine di inoltrare i conseguenti rilievi al rappresentante dell’impresa. ---------
L’Amministrazione militare rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l’impresa e i suoi dipendenti.
Qualsiasi variazione degli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa dell’impresa, la quale non potrà pretendere dall’amministrazione compensi o indennizzi di sorta. -----------
8. Qualora l’ordine di eseguire un servizio, dato nei termini stabiliti dal precedente comma 3, venga prima dell’inizio revocato per motivi non dipendenti dall’impresa e questa dimostri di avere già disponibili, all’ora prestabilita, gli operaie le attrezzature tecniche richieste sul posto di lavoro, le sarà corrisposto un quarto del compenso che le sarebbe spettato per l’intero lavoro. ------------------
Se il lavoro era tale da richiedere più di una giornata si corrisponderà il quarto del compenso relativo ad una sola giornata.-------------------
Quanto sopra sarà di volta in volta fatto constare con verbale compilato dall’autorità militare in contraddittorio con l’impresa. -----Se la revoca o la sospensione siano disposte dopo l’inizio del servizio, sarà corrisposto all’impresa:
♦ ove i lavori siano stati eseguiti per non più di quattro ore: il compenso corrispondente a quattro ore;
♦ ove i lavori siano stati eseguiti per più di quattro ore: il compenso corrispondente ad otto ore. ----------
Sarà ugualmente compilato un verbale in contraddittorio con l’impresa.------------------------------------------
ARTICOLO 6) OBBLIGHI DELL’IMPRESA E SUE RESPONSABILITA’ IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. PENALITA’
1. L’impresa assuntrice deve provvedere a sue spese e rischio all’invio, di volta in volta, sul posto di
lavoro del personale, del materiale di imballaggio e delle attrezzature tecniche richieste. --
In caso di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno, sarà applicata per ogni ora di ritardo di ciascun operaio o del materiale di imballaggio o di attrezzatura tecnica non consegnata una penale
pari al 10% (diecipercento) di quanto contrattualmente dovuto per le prestazioni di un operaio per un’ora o dell’attrezzatura tecnica per un’ora di mancato lavoro. Le frazioni di ora saranno, a tal fine, equiparate all’ora intera. ----
Qualora i lavoratori debbono essere trasferiti, per urgenti ed inderogabili esigenze dell’amministrazione militare, dalla località in cui prestano abitualmente la loro opera ad altra località ed il loro trasporto avvenga con automezzi militari o comunque a cura dell’amministrazione, l’impresa non potrà pretendere da questa alcun rimborso di diaria, trasferte o supplementi di paga. - Restano a carico dell’impresa i premi per l’assicurazione degli operai trasportati e la copertura assicurativa per coprire eventuali danni che possono essere arrecati direttamente al materiale e/o terzi durante la movimentazione con attrezzature tecniche fornite dalla ditta nell’ambito del comprensorio di competenza.
2. L’impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del
servizio, la momentanea deficienza di personale o la mancata disponibilità delle attrezzature tecniche richieste.
In tal caso l’amministrazione provvederà a fare eseguire il servizio nel mondo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell’impresa.
Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell’impresa, anche se fatto con personale dell’amministrazione ed il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali. L’Amministrazione applicherà anche, a seconda che trattasi di mancanza totale o parziale del servizio, un penalità pari rispettivamente al 50% (cinquantapercento) ed al 25% (venticinquepercento) di quanto contrattualmente dovuto all’impresa per il numero di ore che ogni operaio non inviato sul posto avrebbe dovuto svolgere e per la diaria oraria o giornaliera relativa alla forniture delle attrezzature tecniche richieste e non rese disponibili. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.--
3. La determinazione dell’amministrazione militare di applicare una penale prevista dal presente
capitolato è comunicata all’impresa, mediante lettera raccomandata A.R., dall’ente fruitore del servizio.
4. L’impresa appaltatrice deve osservare scrupolosamente e fare osservare dai suoi dipendenti le
disposizioni che saranno impartite dall’autorità militare che ha richiesto il servizio. Tali disposizioni non potranno essere in contrasto con le norme sulla prevenzione degli infortuni. ------
L’amministrazione militare effettuerà controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti bene e conformemente alle richieste. -------------------------------------------
L’Ente appaltante si riserva di effettuare tutte le verifiche opportune circa il buon andamento del servizio.
5. L’impresa appaltatrice è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi
contrattuali connesse dai propri dipendenti.. ------------------------------------------------
In caso di ammanchi o deterioramenti di beni, imputabili ai lavoratori impiegati dell’impresa, gravano su di essa le conseguenti responsabilità.-----------------------------------------------
Per i beni appartenenti alle forze armate gli ammanchi o deterioramenti saranno addebitati a prezzi d’inventario o se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’amministrazione; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che potranno adottarsi in via giudiziaria.-------------
6. Le inadempienze contrattuali commesse dall’impresa saranno fatte constare dall’autorità militare con
apposito verbale che l’impresa sottoscriverà dopo avervi inserito le proprie eventuali osservazioni.-----
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In caso di reiterati inadempimenti amministrativi l’amministrazione potrà, con atto unilaterale, dichiarare senz’altro risoluto il contratto ed incamerare la cauzione, fatto sempre salvo il risarcimento del maggior danno.---------------------
7. Qualora l’adempimento dipenda dal dolo o colpa grave, l’amministrazione, salvo l’eventuale
applicazione di sanzioni penali, potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione. In tale ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l’impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell’articolo 68 del Regolamento di Contabilità di Stato. ------------------------------
8. Per garantirsi in modo efficace, l’amministrazione potrà sospendere, nella misura che crederà
necessaria, i pagamenti all’impresa e non procederà ad alcuna liquidazione finché l’impresa stessa non si sia messa in regola con i suoi obblighi contrattuali.-----------------------------
ARTICOLO 7) RECESSO UNILATERALE ---------------------------
E’ facoltà dell’Amministrazione di recedere, in qualunque momento, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constatare dal verbale redatto in contraddittorio fra le parti. -------
ARTICOLO 8) PREZZO CONTRATTUALE ------------------------
L’Amministrazione corrisponderà alla ditta:
♦ L’importo della paga oraria, maggiorata dello % ( percento) spuntato in sede di gara, onnicomprensiva per ogni ora di lavoro prestata da manovale previsto per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell’Amministrazione della Difesa - prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant’altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroporti militari ed enti militari - stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente dall’aggiornamento scaturito dalla tabella allegata al D.M. 28 luglio 2005 (pubblicato nella G.U. N. 194 del 22 agosto 2005) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti. L’ammontare della paga oraria FISE dovrà essere documentata dalla Ditta in sede di fatturazione delle prestazioni, allegando specifica certificazione, vistata dal competente Ispettorato o Ufficio provinciale del Lavoro;
♦ l’importo di € 30,00= (trenta) per l’utilizzo di CARRELLO ELEVATORE, SCALE/PIATTAFORME, ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CASSEFORTI per
ora (comprese 2 ore aggiuntive per ritiro e consegna carrello) con tetto massimo di € 200,00= (duecento) al giorno; ---------------------
♦ la maggiorazione dell’8% (ottopercento) dell’importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per FORNITURA DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO (casse, scatoloni, pluriball, nastri, carta, ecc.);
♦ la maggiorazione del 10% dell’importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per ogni altra ATTREZZATURA TECNICA (ad esclusione dei normali strumenti di lavoro di uso comune).
I compensi relativi all’impiego di attrezzature tecniche e materiali di imballaggio non saranno corrisposti in caso di utilizzo di mezzi forniti direttamente dall’Ente fruitore.---------------------------------------
Gli oneri relativi al trasporto da/per gli Enti militari di tutte le attrezzature tecniche ed i materiali di imballaggio non verranno retribuiti così come l’impiego dei normali strumenti di lavoro di uso comune (cacciaviti, martelli, trapani, pinze ecc.) che la ditta è obbligata in ogni caso a mettere a disposizione su richiesta dell’Ente fruitore.
ARTICOLO 9) PAGAMENTI ---------------------------------------------
I pagamenti alla ditta saranno effettuati secondo le modalità del già citato Capitolato d’Oneri, dietro presentazione, in duplice copia, di fattura mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate presso tutti gli Enti fruitori del servizio.
A ciascuna fattura riepilogativa mensile saranno allegati prospetti, uno per ciascun Ente, nei quali dovranno essere indicati: ----------------
- il numero degli operai completo di qualifica, che hanno eseguito le prestazioni di manovalanza con la
dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel libro dell’impresa; ---------------------
- il numero delle ore lavorative effettivamente compiute da ciascun operaio; ----------------------------------
- la fornitura di materiale di imballaggio richiesta; ---------------------
- le attrezzature tecniche richieste ed il numero di ore di impiego delle stesse. --------------------------------
Ciascun prospetto dovrà essere sottoscritto dall’impresa e controfirmato dal comandante o direttore dell’Ente presso cui sono state eseguite le prestazioni, che ne attesterà così la buona esecuzione.
Il pagamento sarà disposto dall’6^ Divisione di DIFESERVIZI con mandato diretto entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della fattura riepilogativa mensile, completa della prescritta documentazione ed il corrispettivo sarà accreditato in favore della ditta contraente presso l’Amministrazione, ove gli stanziamenti di bilancio lo consentano e senza alcun impegno, ridurrà sensibilmente i termini di pagamento sopra indicati ove la documentazione da produrre a corredo delle fatture sia completa. La Società dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità sopra indicate.
L’I.V.A., nella misura del 20% (ventipercento), è a carico dell’Amministrazione. -------------------------------
Inoltre l’impresa, pena l’applicazione di una penale pari all’1% (unpercento) dell’importo complessivo mensile, dovrà inviare un report di controllo riepilogativo delle fatture mensili alla Direzione Generale dei Servizi Generali – 1° Reparto – 1^ Divisione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
ARTICOLO 10) CAUZIONE
1. In applicazione della Legge 10.6.1982, n.348 e del Decreto legislativo 163/2006 art.113, la Ditta contraente, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato cauzione per l’importo di € , pari al circa dell’importo contrattuale, (10% dell’importo
complessivo aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%) mediante polizza fidejussoria n. con sottoscrizione autenticata dal Dr. , Notaio in Roma. ----------------------
2. La suddetta polizza viene rilasciata in data dalla , inclusa nell’elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni, a cura dell’ISVAP
(Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo)-------------------------------
3. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell’Amministrazione appaltante. Potrà essere, altresì, progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, ai sensi dell’art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 2 della norma da ultimo citata, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della medesima garanzia a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed entro 15 gg..-------------------------------
4. Nel caso di trattativa privata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. (b D. Lgs. 163/2006, qualora l’importo posto a base del contratto subisca variazioni, il suddetto deposito dovrà essere adeguato.-
ARTICOLO 11) TUTELA DEI LAVORATORI --------------------
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolare modo a quelli della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi ed a quelli che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc..
La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. In particolare, le cooperative, per i lavoratori soci si impegnano a versare all’INPS i contributi per invalidità e vecchiaia sulle retribuzioni effettive ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R.30.4.1970, n.602. Tutti gli
obblighi di cui sopra gravano anche sulle cooperative consorziate che, di fatto, eseguono i lavori appaltanti per conto del consorzio. In caso di violazione della presente norma il contratto si riterrà automaticamente risolto ai sensi del’art.1456 c.c. con la conseguente applicazione delle penali ivi compreso l’incameramento del deposito cauzionale. Resta convenuto che, se durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima dell’emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per l’inadempienza dei predetti obblighi, l’Amministrazione sospenderà la liquidazione del saldo e, se non ancora eseguiti, in tutto o in parte, i pagamenti mensili, fino alla concorrenza del 20% del loro importo complessivo. Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla ditta soltanto dopo l’autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del lavoro che ha fatto la denuncia, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.
La ditta è responsabile del rispetto e dell’applicazione di tutte le misure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa. --------------------
ARTICOLO 12) SPESE CONTRATTUALI ---------------------------
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto e del verbale sono a carico della ditta contraente.
Il relativo importo, richiesto dall’Amministrazione, dovrà essere versato dalla ditta stessa entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall’articolo 16 bis del R.D. 18.11.1923, n.2440 introdotto dalla Legge 27.12.1975, n.790. L’attestato del versamento dovrà essere consegnato all’Amministrazione. --------------
Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine prescritto o non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 27.12.1975, n.790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato ai suddetti obblighi.
ARTICOLO 13) DOMICILIO LEGALE -----------------------------------
Per l’esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, la ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio in
ARTICOLO 14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -------------------
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento – saranno decise da un collegio arbitrale che sarà composto da: --------------------------------------
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♦ un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, Presidente; --------------------------------
♦ da due membri di cui:
• un Dirigente nominato dall’Amministrazione e scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto o da un Avvocato dello Stato; --------------------------------
• un Arbitro designato dall’impresa --------------------------------------
Un Funzionario del Ruolo Amministrativo dell’Amministrazione fungerà da segretario del Collegio Arbitrale.
Gli arbitri, nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo le regole del diritto. ------------------------
Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.
Durante l’arbitrato l’esecuzione del presente contratto non verrà sospesa.
La parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione che ha definito la controversia in sede amministrativa, la domanda al Giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. 1611 del 30.10.1933 e successive modificazioni ed integrazioni.------------------
La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale.--------------------
A tal fine, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all’altra parte, la quale ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente a norma del comma precedente.------------------------------------
Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti esplicitamente, a tal fine, dal c.p.c.. -------------------------------
ARTICOLO 15) VINCOLO CONTRATTUALE ------------------------
Il presente contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sua sottoscrizione, diverrà obbligatorio per l’Amministrazione soltanto dopo che sarà stato approvato e reso esecutorio nelle dovute forme di legge.----
Il predetto Dirigente, Dr. , in qualità di Capo della 1^ Divisione di DIFESERVIZI, stipulante per le ragionI e gli interessi dell’Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante Coll. di Amm.zione C., con le parti contraenti sottoscritto.
Il presente atto, dattilografato da persona di mia fiducia, consta di pagine interamente dattiloscritte, e fin qui della presente pagina, escluse le firme,
p. LA DITTA Sig
p. L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA Dr.
L’UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. LA DITTA dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:
p. LA DITTA
L’UFFICIALE ROGANTE
ALLEGATO 1
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZIGENERALI
I Reparto – I Divisione – 1^ Sezione Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
ENTE | SEDE | IMPORTO I.V.A. Esclusa |
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