CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE
ATS
Data: 27/12/2018 14:27:25 RCC/2018/0000251
Esente da Bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017
CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE
Contratto tra l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna e la Struttura sanitaria denominata CENTRO D’ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche per gli anni 2018/2019/2020.
tra
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede in Sassari
– Via X. Xxxxx 57 – C.F. e Partita IVA . 92005870909, nella persona del Direttore dell’Area Socio Sanitaria – ASSL SANLURI XXXX. XXXXXXX XXXXX delegato alla sottoscrizione del contratto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (deliberazione Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla Deliberazione n. 22 del 06/02/2017), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e
la Struttura denominata CENTRO D’ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO (di seguito denominata Struttura), C.F. 02640350928 Partita IVA 02640350928 con sede legale in VILLACIDRO VIA NAZIONALE, 81 e sedi operative:
Sede 1: COMUNITA' TERAPEUTICA ALLE SORGENTI - MORGONGIORI LOCALITA' IS BENAS;
Sede 2: COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA IL SALVATORE - VILLACIDRO LOCALITA' IS GUARDIAS;
Sede 3: COMUNITA' TERAPEUTICA SAN XXXXXXX - LOCALITA' PIMPISU SERRAMANNA
nella persona del Legale Rappresentante, XXXXXX XXXXXX X.X.
PTTNGL39T12L924Y dall’altra,
hanno convenuto e stipulato quanto segue:
Premesso:
- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l’ATS stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2006;
- che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l’ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle strutture sanitari e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;
Per le Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale
• che l'attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti con disturbo mentale è definita dalla DGR n. 53/8 del 29.12.2014 “Programmazione nel settore della Salute mentale per gli anni 2015-2016. Assistenza residenziale e semiresidenziale: recepimento delle intese Stato-Regioni pertinenti (Rep. Atti n. 116 del 17.10.2013 e n. 138 del 13.11.2014); definizione delle tipologie di struttura, dei numero di posti letto e delle capacità operative
autorizzabili ed accreditabili”, attraverso la quale si è provveduto alla riqualificazione del sistema regionale in accordo con le indicazioni del Piano di Azioni Nazionale della Salute Mentale (PANSM) approvato in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Autonomie locali (CU) - Rep. Atto n. 4 del 24.1.2013;
• che la DGR n. 66/22 del 23.12.2015 ha definito la fase di transizione del sistema regionale della salute mentale, durante la quale i contratti per l’acquisto di prestazioni dai privati accreditati del hanno durata annuale;
• che la DGR n. 57/3 del 23.10.2008 e ss.mm.ii. “Attività sociosanitarie a carattere residenziale per le persone con disturbo mentale. Adeguamento requisiti minimi, parametri di fabbisogno e sistema di remunerazione” ha definito il regime tariffario;
Per le Prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche.
• che l'attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti con dipendenze patologiche è definita dalla DGR n. 1/13 del 13.01.2016 “Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati accreditati per il triennio 2016-2018 nell'ambito delle dipendenze patologiche. L.R. n. 10/2006, art. 8” e dalla DGR n. 9/13 del 12.2.2013 "L.R. n. 10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l'assistenza a persone con disturbo mentale, per le prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d'abuso. Modifica della Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento
delle dipendenze patologiche", con la quale sono stati approvati gli schemi- tipo dei contratti e le tariffe delle prestazioni contrattualizzabili nell’ambito della cura delle dipendenze patologiche;
Per le prestazioni sociosanitarie sanitarie e sociosanitarie domiciliari,
semiresidenziali e residenziali a favore di malati di HIV/AIDS.
• che l’attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate è regolata sulla base della Legge 135 del 05.06.1990 “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS”, del D.M. del 13.9.91 “Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate”, allegato A e B, del D.P.R. del 14.9.91 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l’attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate” e della D.G.R. n. 49/27 del 5.12.2007 "Interventi di carattere socio-sanitario per le persone affette da AIDS";
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura/e sono legittimata/e alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata/e con provvedimenti:
Sede 1: COMUNITA' TERAPEUTICA ALLE SORGENTI - MORGONGIORI LOCALITA' IS BENAS - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DETERMINAZIONE 685 DEL 13/07/2018;
Sede 2: COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA IL SALVATORE - VILLACIDRO LOCALITA' IS GUARDIAS - RINNOVO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
DETERMINAZIONE 620 DEL 16/06/2016;
Sede 3: COMUNITA' TERAPEUTICA SAN XXXXXXX - LOCALITA' PIMPISU SERRAMANNA - ACCREDITAMENTO DEFINITVO DETERMINAZIONE 818 DEL
25/07/2014 - RINNOVO determinazione 796 del 08/08/2018;
adottati dalla R.A.S. e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.
Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell’allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall’ATS (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni. Articolo 2 - Requisiti di accreditamento Preliminarmente alla stipulazione del contratto:
- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l’ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A., con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure. L’ ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l’ATS dovrà richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l’assetto organizzativo
definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell’art. 2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente
alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell’esecuzione del presente contratto.
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2018.12.27
10:15:04 +01'00'
Per accettazione
Firma rappresentante legale struttura accreditata
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’Azienda potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente contratto.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della ATS.
Art. 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento. La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni
nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venga rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2018.12.27
10:15:39 +01'00'
Per accettazione
Firma rappresentante legale della Struttura
Articolo 6 – Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.
Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il temine indicato da ATS
dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall’ATS.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura
possono determinare la risoluzione del contratto.
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Per accettazione
Data: 2018.12.27
10:16:01 +01'00'
Firma rappresentante legale della Struttura
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
• Per le Prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze
patologiche.
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l’inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all’allegato Y, mediante l’invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano individuale di trattamento.
• Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale
• Per le prestazioni sociosanitarie sanitarie e sociosanitarie
domiciliari, semiresidenziali e residenziali a favore di malati di
HIV/AIDS.
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica
In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.
Articolo 9 - Debito informativo
• Per le Prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze
patologiche
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.N.D. – nell’ambito della rete telematica
regionale in via di realizzazione.
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Per accettazione
Data: 2018.12.27
10:16:27 +01'00'
Firma rappresentante legale della Struttura
• Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.S.M. – nell’ambito della rete telematica regionale in via di
realizzazione.
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale della Struttura
• Per le prestazioni sociosanitarie sanitarie e sociosanitarie domiciliari,
semiresidenziali e residenziali a favore di malati di HIV/AIDS.
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con
particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.
Per accettazione
Firma rappresentante legale della Struttura
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni
• Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di
abuso;
• Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale;
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.
Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all’anno.
La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto
previsto all’articolo 12 del presente contratto.
Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A./C.D.I., l’U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.
• Per le prestazioni sociosanitarie sanitarie e sociosanitarie domiciliari,
semiresidenziali e residenziali a favore di malati di HIV/AIDS.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta, di cui al D.P.R. del 14.09.91, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.
Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti.
Per le prestazioni effettuate dalle residenze collettive o case alloggio, la remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura. Allontanamenti inferiori a 5 giorni motivati da ragioni terapeutiche sociali o familiari non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura sociosanitaria né il pagamento delle rette. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all’allontanamento, direttamente alla ATS contraente.
Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.
Per tutte le tipologie:
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. Qualora l’ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa netto annuale previsto, per ciascuna sede, è il seguente:
Sede 1 - COMUNITA' TERAPEUTICA ALLE SORGENTI - MORGONGIORI LOCALITA' IS BENAS:
- anno 2018: € 465.257,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 38.771,42;
- anno 2019: € 481.471,00, corrispondente ad un importo mensile medio di €
40.122,58; - anno 2020: € 486.334,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 40.527,83; Sede 2 - COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA IL SALVATORE - VILLACIDRO LOCALITA' IS GUARDIAS: | ||||||||||
- anno 2018: | € 158.946,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
13.245,50; | ||||||||||
- anno 2019: | € 164.486,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
13.707,17; | ||||||||||
- anno 2020: | € 166.147,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
13.845,58; | ||||||||||
Sede 3 - COMUNITA' TERAPEUTICA SAN XXXXXXX - LOCALITA' PIMPISU SERRAMANNA: | ||||||||||
- anno 2018: | € 198.273,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
16.522,75; | ||||||||||
- anno 2019: | € 205.182,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
17.098,50; | ||||||||||
- anno 2020: | € 207.255,00, | corrispondente | ad | un | importo | mensile | medio | di | € | |
17.271,25; | ||||||||||
Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell’allegato Y. La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all’articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno |
essere remunerate.
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Per accettazione
Data: 2018.12.27
10:16:57 +01'00'
Firma rappresentante legale della Struttura
Il tetto di spesa lordo annuale previsto, per ciascuna sede, è il seguente:
Sede 1 - COMUNITA' TERAPEUTICA ALLE SORGENTI - MORGONGIORI LOCALITA' IS BENAS:
- anno 2018: € 465.257,00;
- anno 2019: € 481.471,00;
- anno 2020: € 486.334,00;
Sede 2 - COMUNITA' DI PRONTA ACCOGLIENZA IL SALVATORE - VILLACIDRO LOCALITA' IS GUARDIAS:
- anno 2018: € 158.946,00;
- anno 2019: € 164.486,00;
- anno 2020: € 166.147,00;
Sede 3 - COMUNITA' TERAPEUTICA SAN XXXXXXX - LOCALITA' PIMPISU SERRAMANNA:
- anno 2018: € 198.273,00;
- anno 2019: € 205.182,00;
- anno 2020: € 207.255,00;
Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.
Nell’allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.
Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto
effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.
Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.
Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto lordo contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l’anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l’anno di
riferimento.
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Per accettazione
Data: 2018.12.27
10:17:14 +01'00'
Firma rappresentante legale della Struttura
Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli
• Per le prestazioni sociosanitarie sanitarie e sociosanitarie domiciliari,
semiresidenziali e residenziali a favore di malati di HIV/AIDS.
Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l’attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni
effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T., laddove previsti. L’Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull’appropriatezza e sulle modalità erogative delle prestazioni di residenzialità o sul rispetto del piano individuale.
In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l’adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della R.S.A..
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
• Prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche.
La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati, che devono essere comunque trasmessi mensilmente in formato elettronico fino all’implementazione della piattaforma mFp, sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti.
• Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale
La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell’IVA se dovuta, predeterminate dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato mensilmente.
L’ATS dall’esito delle verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di credito.
Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente articolo 12.
Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Articolo 15 - Modifica del contratto
Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.
Articolo 16 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020. E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Articolo 16 bis – Cessione del contratto
La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del
trasferimento da parte della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.
Articolo 17 - Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 2;
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 3.
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.
Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore
ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2018.12.27
10:18:02 +01'00'
Per accettazione
Firma rappresentante legale della Struttura
Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell'alt 2, parte I del
D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’alt. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell’IVA, se dovuta.
Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs
n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi dell’alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,
Articolo 19 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
IL DIRETTORE ASSL SANLURI
XXXX. XXXXXXX XXXXX
Rappresentante legale Struttura
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX
Data: 2018.12.27 12:26:13
+01'00'
PITTAU
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2018.12.27
ANGELO 10:18:31 +01'00'
ALLEGATO Y AL CONTRATTO 2018-2019-2020
SOCIETA | CENTRO D’ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO | |||
Denominazione | Tipologia | Tetto 2018 | Tetto 2019 | Tetto 2020 |
Alle Sorgenti | 2. Servizio residenziale terapeutico riabilitativo | 465.257 | 481.471 | 486.334 |
Alle Sorgenti Totale | 465.257 | 481.471 | 486.334 | |
Il Salvatore | 1. Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento | 158.946 | 164.486 | 166.147 |
Il Salvatore Totale | 158.946 | 164.486 | 166.147 | |
San Xxxxxxx | 3. Servizio residenziale pedagogico riabilitativo | 198.273 | 205.182 | 207.255 |
San Xxxxxxx Totale | 198.273 | 205.182 | 207.255 | |
Totale | 822.476 | 851.139 | 859.736 |
L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento per ciascuna Struttura e ciascun livello
XXXXXX
XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Data: 2018.12.27
10:18:50 +01'00'
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Data: 2018.12.27 10:19:11
+01'00'