CONVENZIONE DI CONTROLLO ANALOGO TRA ENTI
ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642
COMUNE DI TRENTO
CONVENZIONE DI CONTROLLO ANALOGO TRA ENTI
PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' TRENTINO MOBILITA' S.P.A.
Nella sede comunale di Trento, via Belenzani, 19, fra:
- COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19, numero di codice fiscale e partita IVA 00355870221; rappresentato dal Sindaco XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Trento il 4 febbraio 1957 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 150 di data 22 novembre 2017;
- COMUNE DI LAVIS, con sede in Lavis (Trento), Via Matteotti n. 45, numero di codice fiscale e partita IVA 00179650221, rappresentato dal Sindaco XXXXXX XXXXXXXX, nato a Trento il 17 settembre 1975 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 52 di data 7 dicembre 2017;
- COMUNE DI LEVICO TERME, con sede in Xxxxxx Xxxxx (Xxxxxx), xxx Xxxxxxx x. 0, numero di codice fiscale 00253930226 e numero di Partita IVA 00338270226, rappresentato dal Sindaco XXXXXXX XXXXXXX, nato a Levico Terme (Trento) il 1° novembre 1961 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 18 gennaio 2018;
- AUTOMOBILE CLUB DI TRENTO, con sede in Trento, via del Brennero n. 98, numero di codice fiscale 00123590226, rappresentato dal Presidente XXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Trento il 22 settembre 1937 e domiciliato presso la sede dell'ente medesimo;
- COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, con sede in Pergine Valsugana
(Trento), P.zza Municipio n. 7, numero di codice fiscale e partita IVA 00339190225, rappresentato dal Sindaco XXXXXXX XXX XXXX, nato a Pergine Valsugana (Trento) il 21 luglio 1957 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 21 dicembre 2017;
- COMUNE DI VALLELAGHI, con sede in Vallelaghi, xxx Xxxx x. 00, Xxxxxxx, numero di codice fiscale 02401940222, rappresentato dal Sindaco XXXXXX XXXXXXX, nato a Vezzano (Trento) il 22 gennaio 1957 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 di data 30 novembre 2017;
- COMUNE DI PALU' DEL FERSINA, con sede in Xxxx xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxx
x. 00, numero di codice fiscale 00272300229, rappresentato dal Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX, nato a Trento il 20 settembre 1983 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 27 dicembre 2017;
premesso
- che in data 28.4.1998 il Comune di Trento e l'Automobile Club di Trento hanno costituito la Società per azioni Trentino Parcheggi S.p.A. ai sensi dell'art. 44 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, al fine prevalente ma non esclusivo di erogare il servizio pubblico per la gestione della mobilità e della sosta;
- che, successivamente, hanno aderito alla Società il Comune di Levico Terme e il Comune di Lavis, rispettivamente in data 19.06.2002 e 26.02.2003 per il conseguimento delle medesime finalità attraverso la comune impresa sociale;
- che, in data 29.9.2004 è stato approvato un nuovo statuto sociale in adeguamento alle intervenute e nuove disposizioni del Codice civile;
- che in data 11.07.2006 sono state apportate ulteriori modificazioni allo statuto sociale, al fine di adeguare la disciplina sociale all'art. 10, comma 7, lett. d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e all'art. 113, comma 5, lett. c), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata modificata anche la denominazione sociale in Trentino Mobilità S.p.A.;
- che dal 2008 al 2015 sono entrati a far parte della Società i Comuni di Pergine Valsugana, Terlago e Palù del Fersina;
- che la compagine sociale è attualmente costituita per il 98,11% da Soci pubblici e per l'1,89% dalla medesima Società;
- che, ai sensi dello statuto, la Società interamente a capitale pubblico, ha il seguente oggetto sociale:
a) la gestione della sosta a raso su strada e piazze sia pubbliche che private;
b) la progettazione e/o la installazione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta, tra cui i parcometri;
c) la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la commercializzazione e la gestione di parcheggi, autorimesse, autosilos ed immobili in genere, ivi compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione, finalizzate al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
d) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, se ed in quanto compatibili con le norme vigenti, con riguardo tanto a quella
di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal Codice della strada; la gestione e la manutenzione di pannelli informativi;
e) lo studio e la realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o del pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
f) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzativi nei confronti di Enti, Pubbliche Amministrazioni e terzi, rivolti all'impiego dei mezzi di trasporto, quali ad esempio il rilascio di permessi o altri titoli di sosta o di viaggio;
g) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad analizzare e risolvere le problematiche riguardanti la mobilità di persone e merci e in generale l'utilizzo delle aree urbane, nel rispetto del benessere e della sicurezza dei cittadini, comprese la raccolta e la elaborazione di dati utili al monitoraggio e alla analisi dei flussi di traffico viario, dell'utilizzo dei parcheggi, delle aree di sosta e di qualsiasi altro servizio di trasporto;
h) l'educazione e la promozione all'uso corretto e funzionale dei veicoli, dei servizi di trasporto pubblici e privati, dei parcheggi e dei relativi impianti e sistemi tecnologici;
i) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali compatibili con l'oggetto sociale.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque a questo connesse.
Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.
Potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre imprese o enti aventi oggetto analogo o affini al proprio.
La Società potrà altresì concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.
Considerato
- che i Soci fondatori hanno inteso costituire la società Trentino Parcheggi
S.p.A. (ora Trentino Mobilità S.p.A.) al fine di istituire una mera articolazione organizzativa esterna e nel dominio dei medesimi, che fosse vocata all'erogazione di servizi pubblici e alla produzione di lavori/servizi/forniture nell'interesse dei medesimi Enti;
- che la medesima finalità è stata perseguita anche dai Soci pubblici intervenuti successivamente;
- che in base alla disciplina interna applicabile e ai principi di derivazione comunitaria, l'affidamento diretto di attività integranti erogazione di servizi pubblici è ammesso “a condizione che l’Ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano” (art. 10, comma 7, lett. d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6);
- che ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ogni Amministrazione
socia esercita sulla Società in house “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (…) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”;
- che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli partecipanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Mobilità
S.p.A. demandandolo alla conferenza tra enti secondo quanto previsto nella presente convenzione e nello statuto in materia di controllo analogo.
Ritenuto
- che l'attuale composizione della compagine sociale così come le attività svolte dalla Società in base allo statuto siano di per sé compatibili con il modello in house providing poiché:
- la Società svolge la sua attività essenzialmente al servizio degli Enti Soci e delle rispettive comunità di riferimento; la detenzione delle attuali partecipazioni in altre Società è di scarso rilievo e comunque è attinente al perseguimento dello scopo sociale;
- il capitale è interamente pubblico;
- ritenuto che, di converso, al fine di adeguare il controllo analogo su Trentino Mobilità S.p.A. al modello in house providing, sia necessario rafforzare gli strumenti di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività della Società da parte degli Enti Soci, prevedendo misure ulteriori rispetto ai normali poteri di controllo dell'assemblea dei Soci previsti dalle norme civilistiche;
- che sia opportuno regolare tali poteri mediante la presente convenzione, da sottoscriversi da parte degli Enti pubblici attualmente Soci nonché da parte degli Enti locali che in futuro intendessero aderire alla Società per affidarle la gestione dei servizi dalla stessa svolti;
- che l'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige) prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni; le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; tali convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, viene stipulato, anche ai sensi dell'art. 2341 bis c.c.,
Articolo 1
Gli Enti pubblici Soci che partecipano al capitale sociale sono i seguenti, con le relative quote di partecipazione azionaria:
Soci NUMERO AZIONI | PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE |
Comune di Trento 1.114.685 | 82,26% |
Automobile Club Trento 189.700 | 14,00% |
Comune di Levico Terme 15.000 | 1,11% |
Comune di Lavis 1.500 | 0,11% |
Comune di Pergine7.015 | 0,52% |
Valsugana | |
Comune di Vallelaghi 500 | 0,04% |
Comune di Palù del1.000 | 0,07% |
Fersina |
Fatto salvo quanto previsto dalla presente convenzione e dallo statuto sulle modalità e i limiti all'entrata nella compagine sociale di nuovi Soci, la modificazione delle percentuali sopraindicate e il subentro di nuovi Soci non comporta la modificazione del presente articolo della convenzione che si intenderà aggiornato automaticamente.
L'adesione successiva alla presente convenzione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione unilaterale del presente atto.
La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato e le modifiche, che si rendessero necessarie, fatta salva la facoltà di recedere da parte dei Soci che non si siano espressi, entreranno in vigore a seguito della
sottoscrizione da parte di almeno la metà dei Soci che rappresentino altresì la maggioranza del capitale sociale.
Articolo 2
Gli Enti pubblici Soci, con il presente atto, confermano che la Società è uno strumento operativo dei Soci, rivolto a produrre beni e servizi nonché ad eseguire lavori e attività strumentali nell'interesse dei Soci medesimi ovvero erogare servizi pubblici locali, fra i quali, principalmente, quelli inerenti alla mobilità e alla sosta.
Per tali fini le parti convengono di esercitare congiuntamente il controllo analogo attraverso l'esercizio di funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società.
Articolo 3
I terzi acquirenti delle azioni, ovvero sottoscrittori di nuove azioni, dovranno essere enti pubblici che svolgono la propria attività nel territorio della Provincia di Trento.
Sono equiparate agli enti pubblici le Società interamente partecipate da enti pubblici.
Il Socio non potrà, comunque, procedere a cessione di azioni se non nelle forme previste dallo Statuto.
Resta comunque salva la possibilità del Socio di recedere ai sensi di legge ovvero uscire dalla compagine sociale con la cessione integrale delle azioni, nelle forme che consentano di non pregiudicare l'adempimento degli impegni assunti e la missione della Società.
Articolo 4
I Comuni si impegnano a improntare l'attività di gestione della Società a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare servizi di qualità.
I Comuni danno atto che la Società non deve farsi carico di costi sociali i quali rimangono di spettanza delle singole Amministrazioni.
A tal fine, i Xxxxxx si impegnano a non adottare tariffe o comunque a non adottare atti che compromettano il conseguimento dell'equilibrio di bilancio.
Qualora, ragioni di interesse pubblico impongano una diversa decisione, ciascun Comune per quanto di competenza è tenuto ad introdurre meccanismi di compensazione e/o di riequilibrio che salvaguardino la redditività di impresa.
Articolo 5
Tra la Società e i singoli enti è sottoscritta una convenzione per l'esercizio del servizio affidato alla Società da ciascuno di essi.
Articolo 6
I corrispettivi della vendita di titoli di parcheggio aventi validità estesa su più Comuni sono ripartiti tra gli stessi Comuni interessati, salvo diverso accordo, in proporzione dell'incasso complessivo effettivo, conteggiato limitatamente agli stalli regolamentati con tariffa oraria.
Articolo 7
La Società è amministrata da un organo amministrativo composto, ai sensi di legge, da un minimo di uno ad un massimo di cinque amministratori compreso il Presidente, il cui numero è determinato sulla base dell'intesa di cui all'art. 18, comma 7 della L.p. 10 febbraio 2005, n. 1. Gli Amministratori e il Direttore generale, se previsto, sono scelti sulla base di comprovata competenza tecnica.
La Conferenza tra Xxxx definisce il numero degli amministratori e individua i nominativi degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale che saranno nominati dall'Assemblea.
In caso di pluralità di membri dell'organo amministrativo:
– il Comune di Trento designerà la maggioranza dei consiglieri;
– almeno un componente dell'organo amministrativo collegiale sarà designato dai Soci diversi dal Comune di Trento.
Spetta altresì al Comune di Trento designare la maggioranza dei membri del Collegio sindacale. Spetta ai Soci diversi dal Comune di Trento la designazione di un sindaco effettivo, in alternanza tra Automobile Club Trento e altri Comuni.
Articolo 8
La Conferenza degli Enti è composta dai rappresentanti legali, o loro rappresentanti, degli Enti Soci. Ha sede presso il Comune di Trento, in via Belenzani, 19 e si riunisce senza formalità di convocazione.
La Presidenza della Conferenza degli Enti spetta al rappresentante del Comune di Trento. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale con le forme e con le modalità che la Conferenza vorrà darsi con apposito regolamento.
La Conferenza è la sede per concordare in modo vincolante la volontà degli Enti pubblici Soci da esprimere nelle assemblee di cui agli artt. 2364 e 2365 Codice civile.
Le decisioni della Conferenza sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo ove possibile l'unanimità dei consensi dei Soci.
Laddove tale unanimità non si riscontri, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti componenti in rappresentanza della maggioranza del
capitale sociale e di almeno tre Soci.
Qualora la deliberazione riguardi interventi inerenti specificatamente l'ambito territoriale di un singolo Socio, qualunque sia la quota dallo stesso posseduta, dovrà necessariamente essere acquisito il voto favorevole dello stesso.
Qualora l'espressione sfavorevole da parte dell'Ente interessato comporti l'assunzione di maggiori oneri per la Società, gli stessi rimarranno esclusivamente a carico dell'Ente interessato.
Le decisioni assunte dalla Conferenza che rientrano nella competenza della medesima, vincolano i Comuni Soci, ancorché dissenzienti.
Tali contenuti dovranno essere riportati ed approvati, se del caso, nell'Assemblea della Società da parte degli Enti pubblici Soci.
Spettano alla Conferenza:
a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 41 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., senza pregiudizio per le funzioni analoghe attribuite al Consiglio comunale;
b) la direzione sulla gestione attraverso l'adozione di direttive vincolanti;
c) quant'altro ritenuto utile al fine di garantire l'efficacia dei poteri di direzione e di controllo.
Per esercitare la vigilanza, la Conferenza può avvalersi di personale degli Enti pubblici Soci.
Articolo 9
La Conferenza tra Enti esercita
- il controllo ex ante approvando preventivamente:
– il budget di previsione, il piano programma pluriennale degli
investimenti e le note previsionali;
– il piano occupazionale;
– l'assunzione di partecipazioni per lo svolgimento di attività compatibili con la normativa vigente e con l'oggetto sociale;
– le delibere societarie di amministrazione straordinaria;
– le compravendite immobiliari e di impianti strumentali connesse con la gestione da parte delle Società dei servizi affidati da parte degli enti locali per importi superiori a 300.000 euro;
– l'assunzione di forme di finanziamento per importi superiori a 300.000 euro;
– l'assunzione di forme di finanziamento e di contributi da parte degli enti Soci;
– l'assunzione di servizi da parte di enti locali Soci;
– l'acquisto di beni e servizi di valore superiore a 100.000 euro;
- il controllo concomitante mediante:
– l'acquisizione di report periodici sull'attività svolta;
– l'analisi del bilancio semestrale;
– l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione su documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei componenti l'assemblea con particolare riferimento agli aspetti della gestione del servizio affidato;
– la comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
– la ricognizione dei dati riferiti al conferimento di incarichi esterni di consulenza;
- il controllo ex post mediante:
– l'approvazione del progetto di bilancio e della proposta di destinazione degli utili ivi compresa la formazione di eventuali riserve straordinarie;
– l'esame della contabilità per centro di costo;
– la verifica della conformità dell'attività svolta dalla Società alla legge per l'esercizio “in house providing” e alle finalità di servizio pubblico;
– la verifica del rispetto dei limiti legali posti all'attività svolta al di fuori dello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici Soci.
La Conferenza può esprimersi mediante consultazione scritta dei Soci pubblici attraverso le forme di comunicazione ritenute più idonee in relazione al caso e all'urgenza, ivi compresa la posta elettronica.
Ogniqualvolta la Conferenza debba esprimersi mediante l'approvazione preventiva la Società invia, almeno 10 giorni prima della convocazione degli organi sociali rispettivamente competenti gli atti e i documenti al Presidente. Il Presidente, anche tramite un segretario allo scopo delegato, provvede all'inoltro agli altri Soci e alla raccolta delle relative decisioni che dovranno essere rese almeno tre giorni prima della data in cui l'argomento è all'ordine del giorno dell'organo sociale competente. Il Presidente della Conferenza trasmetterà la decisione della conferenza alla Società in tempo utile per la data di convocazione dell'organo competente.
Il mancato rispetto dei termini sopraindicati nella trasmissione della decisione dei Soci al Presidente equivale ad espressione favorevole.
Nel caso in cui si debba procedere a definire il numero degli amministratori e i nominativi degli amministratori e dei membri del Collegio sindacale i
rappresentanti dei Comuni Soci si riuniscono almeno 3 giorni prima della data di riunione dell'assemblea della Società su iniziativa del Presidente.
In tutti gli altri casi la Società invia i documenti e gli atti al Presidente il quale, li trasmette ai Soci. Qualora vengano formulati dei rilievi si procederà alla convocazione della Conferenza fra Enti per assumere eventuali decisioni.
Articolo 10
La titolarità di componente della Conferenza viene meno automaticamente con il venir meno dalla carica presso l'Ente. Il componente resta tuttavia in carica fino all'elezione del suo successore.
Articolo 11
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 0 x x.x., xx xxxxxxx della presente convenzione è aperta ad eventuali nuovi Soci - Enti pubblici - che si avvalgono della Società quale forma di gestione dei servizi pubblici e che perseguano, con la partecipazione, le medesime finalità perseguite dagli Enti pubblici Soci sottoscrittori del presente atto, e che comunque non siano portatori di interessi antagonisti.
Gli Enti pubblici Soci sottoscrittori del presente atto si impegnano a favorire l'adesione alla Società di altri Enti pubblici, ciò previa sottoscrizione della presente convenzione, eventualmente modificata.
Articolo 12
La presente convenzione sarà sottoscritta, per accettazione, dalla Società. Questa sarà altresì tenuta a far sottoscrivere la convenzione anche agli amministratori per “presa visione ed accettazione”. Fatto salvo il caso degli amministratori già in carica, i quali vi procederanno entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente da parte della Società, la sottoscrizione della
convenzione da parte degli amministratori dovrà avvenire contestualmente all'accettazione della nomina.
Articolo 13
Ai sensi dell'art. 49, comma 5 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto il Dirigente pro-tempore del Servizio Sviluppo economico, studi e statistica.
Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile ed i collaboratori dallo stesso incaricati.
E' altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.
Xxxxx, accettato e sottoscritto.
COMUNE DI TRENTO, Il Sindaco Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI LAVIS, Il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxx COMUNE DI LEVICO TERME, il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx
AUTOMOBILE CLUB DI TRENTO, il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, il Sindaco Roberto Oss Emer COMUNE DI VALLELAGHI, il Sindaco Xxxxxx Xxxxxxx
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA, il Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx
Per accettazione:
TRENTINO MOBILITA' S.P.A.