CONDIZIONI GENERALI RADIO
CONDIZIONI GENERALI RADIO
1. Oggetto
Le presenti condizioni generali (nel seguito “Condizioni Generali”) regolano l’acquisto di spazi pubblicitari destinati alla diffusione radiofonica di spot, promozioni, vendite, citazioni, co – marketing, iniziative speciali, extratabellare e altre forme di pubblicità (nel seguito “Messaggi Pubblicitari”) da parte del soggetto interessato (nel seguito la “Committente”) sulle emittenti radiofoniche (nel seguito le “Emittenti”) in concessione a Mediamond S.p.a. (nel seguito “Mediamond” e congiuntamente alla Committente definite insieme le “Parti”).
2. Formalizzazione dell’ordine
2.1. Ai fini della formalizzazione dell’ordine (nel seguito l’“Ordine”) la Committente nella persona dotata di apposita procura, dovrà far pervenire a Mediamond la specifica richiesta, anche anticipandone il contenuto tramite telefono o fax, a mezzo e–mail dichiarando espressamente di accettare le presenti Condizioni Generali. La richiesta (nel seguito “Ordine Committente”) dovrà contenere la tipologia dettagliata degli spazi pubblicitari (nel seguito gli “Spazi Pubblicitari”) che si intende acquistare, il quantitativo e il periodo di diffusione dei Messaggi Pubblicitari sulle Emittenti. La formalizzazione dell’Ordine coincide con la ricezione da parte della Committente della conferma d’ordine inviata da Mediamond (nel seguito “Conferma d’Ordine Mediamond”), corredata dalle presenti Condizioni Generali. La Conferma d’Ordine Mediamond indicherà quanto riportato nell’Ordine Committente, il corrispettivo preventivamente concordato tra le Parti sulla base del listino prezzi predisposto da Mediamond e condiviso con la Committente, e le relative condizioni di pagamento.
2.2. Qualora tuttavia l’esecuzione dell’Ordine, per qualunque motivo, preceda la ricezione della Conferma d’Ordine Mediamond da parte della Committente, l’Ordine si intenderà formalizzato contestualmente alla pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari e sarà regolato dalle disposizioni indicate nella Conferma d’Ordine Mediamond e nelle presenti Condizioni Generali.
2.3. L’Ordine così formalizzato tra la Committente e Mediamond rappresenterà l’integrale accordo tra le Parti ed avrà la durata indicata nella Conferma d’Ordine Mediamond che non potrà mai essere superiore a 12 (dodici) mesi.
3. Diffusione dei Messaggi Pubblicitari
3.1. La programmazione per la diffusione radiofonica dei Messaggi Pubblicitari (nel seguito la “Programmazione”) sarà concordata dalle Parti in ragione degli spazi disponibili sulle Emittenti comunicati da Mediamond alla Committente.
3.2. La Committente riconosce comunque a Mediamond il diritto di modificare la Programmazione fissata per giustificate esigenze d’ordine tecnico, di programmazione, redazionale o d’altro tipo sia di Mediamond che delle Emittenti, senza alcun obbligo di preavviso e senza che ciò comporti automaticamente variazioni dei corrispettivi pattuiti o modifiche alle ulteriori obbligazioni contrattuali delle Parti, salvo che le medesime siano state espressamente concordate.
3.3. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, la Committente riconosce a Mediamond la facoltà di trasmettere i Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d’Ordine Mediamond secondo i termini e le modalità previsti nella Programmazione, con una tolleranza, per esigenze delle Emittenti, di sessanta minuti rispetto all’ora prefissata, ammettendosi comunque una variazione non superiore ai 30 minuti (in più o in meno) rispetto alla stessa.
4. Modifica accordi
4.1. Le eventuali richieste, da parte della Committente, di modifica degli accordi già intervenuti sulle date di diffusione dei Messaggi Pubblicitari, sul formato, sulla fascia oraria, sulla posizione, collocazione o durata (nel seguito “Modifiche”) dovranno pervenire per iscritto a Mediamond, unitamente alla indicazione delle variazioni da apportare, almeno una settimana (7 giorni) prima dalle date di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari precedentemente pattuite nella Conferma d’Ordine Mediamond. L’accettazione delle Modifiche richieste è subordinata alla verifica da parte di Mediamond della disponibilità degli Spazi Pubblicitari necessari.
4.2. Le eventuali Modifiche concordate per iscritto verranno assoggettate ai prezzi che Mediamond applica per le diverse tipologie di servizi richiesti.
5. Fornitura del Materiale da parte della Committente
5.1. La Committente deve far pervenire a Mediamond tutto il materiale da riprodurre nei Messaggi Pubblicitari (nel seguito il “Materiale”) almeno cinque giorni lavorativi precedenti la data stabilita nella Conferma d’Ordine Mediamond, ad eccezione dei periodi festivi (estivi e/o natalizi) per i quali verranno date diverse indicazioni.
In caso di mancata consegna del Materiale o di ritardo della consegna nei termini stabiliti, Mediamond si riserva la facoltà di posticipare la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari nelle date che saranno dalla stessa insindacabilmente fissate in dipendenza delle esigenze e della disponibilità di spazi pubblicitari sulle Emittenti, fermo restando l’obbligo della Committente di corrispondere il prezzo pattuito.
5.2. Il Materiale da riprodurre nei Messaggi Pubblicitari destinati alla diffusione radiofonica dovrà essere contenuto su supporti conformi a quanto specificato da Mediamond e/o dalle Emittenti. Il Materiale dovrà rispondere alle qualità e alle caratteristiche tecniche indicate da Mediamond, necessarie per la corretta diffusione dei Messaggi Pubblicitari, e non dovrà richiedere ulteriori interventi tecnici.
5.3. Qualora il Materiale non abbia le qualità o le caratteristiche tecniche necessarie, a semplice richiesta di Mediamond o delle Emittenti, la Committente dovrà far pervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta, il nuovo Materiale contenente la registrazione dei Messaggi Pubblicitari, in sostituzione del Materiale di livello qualitativo inferiore agli standard richiesti o del Materiale che si fosse logorato, divenendo inutilizzabile. Nell’ipotesi di mancato invio del nuovo Materiale, Mediamond a suo insindacabile giudizio avrà la facoltà: (i) di non trasmettere i Messaggi Pubblicitari; o (ii) di rinviarne la pubblicazione in altre date che saranno dalla stessa fissate in dipendenza delle esigenze e disponibilità degli spazi pubblicitari sulle Emittenti. La Committente sarà in ogni caso obbligata al pagamento dell’intero corrispettivo contrattualmente previsto.
5.4. Qualora la durata dei Messaggi Pubblicitari contenuti nel Materiale consegnato superi quella prevista nella Conferma d’Ordine Mediamond, Mediamond a suo insindacabile giudizio potrà alternativamente: (i) applicare la maggiorazione di prezzo corrispondente; (ii) pretendere la consegna di Materiale contenente una registrazione di durata uguale a quella pattuita.
5.5. Qualora la Committente non richiedesse per iscritto la restituzione del Materiale utilizzato entro due mesi dalla data della sua pubblicazione, Mediamond non potrà essere ritenuta responsabile della sua conservazione oltre tale data.
6. Iniziative Speciali ed Extra-Tabellare
Con riferimento alle Emittenti, i termini “Iniziative Speciali” ed “Extra-Tabellare“, comprendono tutte le tipologie di Messaggi Pubblicitari elencate nei listini ufficiali di Mediamond.
7. Contenuti dei Messaggi Pubblicitari
7.1. La Committente prende atto e riconosce che Mediamond non è in alcun modo tenuta a verificare le liceità e/o legittimità del Materiale consegnato e dei Messaggi Pubblicitari. La Committente garantisce pertanto a Mediamond e alle Emittenti che il Materiale e i Messaggi Pubblicitari così come i contenuti da riprodurre nei Messaggi Pubblicitari non violano alcuna previsione di legge e/o regolamentare, né violano alcun diritto di terzi, e in ogni caso si obbliga a tenerla indenne e manlevata da ogni responsabilità verso terzi, per qualsiasi causa o titolo, incluso a titolo esemplificativo per violazione di diritti della personalità, di diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale, di norme in materia pubblicitaria e di concorrenza, per plagio o altre cause dipendenti dai Messaggi Pubblicitari, nonché a sollevarle da ogni richiesta o azione in proposito o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a Mediamond e/o alle Emittenti a causa del contenuto dei Messaggi Pubblicitari e/o della loro diffusione.
7.2. Tale manleva si estende anche nei confronti dell’Autorità Pubblica, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei Messaggi Pubblicitari, e pertanto, con l’assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Mediamond e/o le Emittenti. La Committente si impegna, a semplice richiesta di Mediamond, a fornire alla stessa i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni indispensabili per la diffusione dei Messaggi Pubblicitari.
8. Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti
8.1. La Committente riconosce e garantisce a Mediamond la facoltà di rifiutare e di sospendere con effetto immediato e senza preavviso, anche nel corso dell’esecuzione, e senza alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento ad alcun titolo a favore della Committente, la diffusione dei Messaggi Pubblicitari che:
(i) ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o delle Emittenti, non siano ritenuti conformi all’indirizzo e alla linea adottata dalle Emittenti;
(ii) che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o delle Emittenti, non consentano l’immediata identificazione del loro carattere pubblicitario;
(iii) che in qualsiasi modo violino le norme vigenti in materia di pubblicità e di trasmissione radiofonica;
(iv) che non indichino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino dalle autorizzazioni obbligatorie;
(v) che violino le eventuali leggi straniere aventi efficacia obbligatoria nei confronti di Mediamond e/o delle Emittenti;
(vi) che abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dalle Emittenti;
8.2. La Committente non potrà comunque in nessun caso sospendere o rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto per i Messaggi Pubblicitari che sono stati già trasmessi.
8.3. Il rifiuto o la sospensione di Messaggi Pubblicitari sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra condizione e/o pattuizione inserita nella Conferma d’Ordine Mediamond, potranno avere luogo anche se identici o analoghi a Messaggi Pubblicitari, che fossero stati in precedenza già diffusi dalle Emittenti o su altri mezzi pubblicitari gestiti da Mediamond.
8.4. Qualora i Messaggi Pubblicitari della Committente abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dalle Emittenti, nessuna lamentela potrà essere avanzata dalla Committente nei confronti di Mediamond e/o delle Emittenti.
9. Codice di Autodisciplina Pubblicitaria
9.1 La Committente prende atto che l’osservanza del “Codice di Autodisciplina Pubblicitaria” (nel seguito il “Codice”) è vincolante per Mediamond e accetta a sua volta tale Xxxxxx in tutte le sue norme, riconoscendo tra l’altro la competenza del “Comitato di Controllo” a svolgere tutte le proprie funzioni anche istruttorie (e anche attraverso la Segreteria o Direzione dell’Istituto di autodisciplina), nonché impegnandosi a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria o dell’organo preposto per i decreti monitori ad emettere decisioni sulla rispondenza dei Messaggi Pubblicitari commissionati o pubblicati alle norme di tale Xxxxxx. La Committente si impegna a rispettare tali decisioni, e a darne pubblicazione. La Committente prende comunque atto che, oltre alla facoltà di cui al precedente art. 8, Mediamond potrà rifiutarsi di diffondere i Messaggi Pubblicitari, ove ritenuti da quest’ultima, a suo insindacabile giudizio, in contrasto con le norme del Codice e sospendere, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, la pubblicazione di tali Messaggi Pubblicitari, senza alcun obbl\igo di indennizzo. In tale eventualità così come nel caso di mancata messa in onda per le cause di cui al precedente art. 8, la Committente avrà l’obbligo di consegnare a Mediamond nuovi Messaggi Pubblicitari conformi alla normativa in questione, affinché vengano inseriti all’interno degli Spazi Pubblicitari.
9.2. Tutto quanto stabilito nel precedente paragrafo dal presente art. 9 è valido anche per le decisioni, direttive, ordini e regolamenti che dovessero essere emanati in relazione alla trasmissione dei Messaggi Pubblicitari da parte dell’Autorità Giudiziaria, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché da altre Autorità Amministrative.
9.3. La Committente si impegna pertanto, ad uniformare il contenuto dei Messaggi Pubblicitari a detti provvedimenti.
10. Reclami
10.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, eventuali reclami, debitamente motivati, della Committente, relativi ai Messaggi Pubblicitari dovranno pervenire a Mediamond a mezzo lettera raccomandata a/r a pena di decadenza entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari oggetto del reclamo.
11. Limiti alla responsabilità di Mediamond
11.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10 la Committente riconosce che Mediamond è esente da ogni responsabilità:
a) per i difetti eventualmente riscontrati nel Materiale che precludano la pubblicazione a regola d’arte dei Messaggi Pubblicitari, per il Materiale pervenuto non interamente montato e/o per il Materiale consegnato oltre i termini di cui al precedente art. 5;
b) per ritardi nella pubblicazione o per mancata pubblicazione e dei Messaggi Pubblicitari dipendenti da scioperi, da interruzione del segnale, ovvero da altre cause di forza maggiore;
c) per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite radiofoniche;
d) per le difformità eventualmente riscontrate tra il Materiale consegnato e i Messaggi Pubblicitari pubblicati, quando tali difformità rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema di diffusione impiegato.
11.2 Nel caso in cui dovessero essere riscontrati nella diffusione dei Messaggi Pubblicitari, gravi errori di rilevante pregiudizio per la Committente attribuibili a Mediamond e/o alle Emittenti, la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta diffusione dei Messaggi Pubblicitari, secondo un calendario da determinarsi in accordo con Mediamond, esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.
11.3 La Committente esonera Mediamond e le Emittenti da qualunque responsabilità conseguente ad eventuali variazioni dei palinsesti dei programmi, ovvero dalla mancata messa in onda dei programmi, riconoscendo espressamente la piena ed esclusiva libertà delle Emittenti di stabilire e di variare i palinsesti senza che ciò possa comportare violazione della Conferma Ordine Mediamond, anche qualora la variazione dei palinsesti comporti una sensibile variazione dell’orario di trasmissione dei Messaggi Pubblicitari.
12. Divieto di cessione
Nessuno dei diritti o delle facoltà ivi contenute, potranno essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi dalla Committente senza il preventivo consenso scritto da parte di Mediamond.
13. Utilizzo degli Spazi Pubblicitari da parte della Committente
13.1. Gli Spazi Pubblicitari acquistati dalla Committente dovranno pertanto essere utilizzati integralmente ed esclusivamente dalla Committente, entro il termine indicato nella Conferma d’Ordine Mediamond, o, in difetto di espressa indicazione, entro il termine massimo di dodici mesi, fatte salve eventuali condizioni particolari da stipularsi per iscritto.
14. Cessazione della concessione
Mediamond è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per indennizzi o danni, dall’obbligo di continuare a pubblicare i Messaggi Pubblicitari sulle Emittenti che, per qualunque causa o motivo, revochino l’incarico conferito a Mediamond di vendere i propri Spazi Pubblicitari. In tale eventualità, così come nel caso che l’Emittente cessi di trasmettere, resterà a carico della Committente l’obbligo dell’integrale pagamento dei Messaggi Pubblicitari già pubblicati.
15. Tariffe e Sconti
Le prestazioni verranno regolamentate in base alle tariffe dei listini prezzi ufficiali in vigore all’atto della pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari, Mediamond potrà eventualmente applicare in favore della Committente degli sconti (di seguito “Sconti”) sulla base delle politiche commerciali in vigore.
Nel caso di messaggi pubblicitari contenenti due o più brand di aziende diverse, saranno applicate delle maggiorazioni sulle tariffe di listino, che dovranno essere concordate tra le Parti.
16 Modalità di pagamento ed interessi
16.1. L’integrale pagamento del corrispettivo dovuto dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o entro il diverso termine stabilito nella Conferma d’Ordine Mediamond. In caso di ritardo nei pagamenti, Mediamond avrà facoltà di richiedere gli interessi
moratori determinati nella misura degli interessi legali mora (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali), previa formale richiesta. Il mancato o parziale pagamento entro il termine convenuto darà a Mediamond la facoltà di non eseguire ulteriori Ordini della Committente che fossero stati nel frattempo stipulati fra le Parti, nonché la facoltà di sospendere, senza necessità di preavviso, la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d’Ordine Mediamond, senza che da parte della Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o richieste di danni, fermo restando l’obbligo della Committente di pagare integralmente l’importo dei Messaggi Pubblicitari garantiti e salvo il risarcimento dei danni derivanti a Mediamond e/o alle Emittenti. Rimane altresì inteso che Mediamond avrà la facoltà di sospendere la messa in onda dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d’Ordine Mediamond anche nel caso in cui, per qualsiasi diverso titolo, la Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di Mediamond.
16.2. L’I.V.A., ed ogni altro onere fiscale trasferibile, resterà integralmente a carico della Committente.
17 Durata e Facoltà di Recesso
17.1. La Committente potrà recedere dalla Conferma d’Ordine Mediamond, dandone comunicazione a Mediamond a mezzo di lettera raccomandata a/r. Tuttavia, qualora la facoltà di recesso venga esercitata dalla Committente nel periodo compreso tra il 14° ed il 9° giorno precedente la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari, la stessa dovrà corrispondere a Mediamond un importo pari al 50% del corrispettivo pattuito; dovrà corrispondere l’intero prezzo pattuito ove eserciti la facoltà di recesso negli 8 giorni precedenti la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari.
18 Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond
Mediamond potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto. La Committente, ai sensi dell’articolo 1264 c.c., dichiara di accettare l’eventuale cessione e di rinunciare ad opporre compensazioni ai sensi dell’articolo 1248 c.c..
19 Facoltà di cessione dell’accordo da parte di Mediamond
La Committente prende atto e riconosce che Mediamond avrà facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il presente accordo, fermo restando che Mediamond si obbliga anche ex. art. 1381 c.c. a garantire che i Messaggi Pubblicitari saranno trasmessi e diffusi secondo le modalità previste.
20 Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria
Qualora l’Ordine della Committente venga stipulato da un’agenzia di pubblicità che agisce in nome e per conto della Committente, l’agenzia dovrà fornire a Mediamond copia dell’atto di procura comprovante i suoi poteri e in ogni caso sarà tenuta a rispondere in solido delle obbligazioni nascenti in capo alla Committente.
21 Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa
Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell’azienda della Committente, il cessionario o l’avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, mantenendo la Committente, nei confronti di Mediamond, una responsabilità solidale con il cessionario.
22 Foro Competente
Per ogni controversia derivante dalla interpretazione, stipulazione ed esecuzione del presente
accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, anche per il caso di connessione, continenza, litisconsorzio e chiamata in giudizio di altre parti terze rispetto al presente accordo.
23 Trattamento dei dati della Committente
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali la Committente dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 697/16 (in seguito “GDPR”), disponibile anche sul sito Internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx//xx-xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-xxxxxxx.xxx e manifesta il proprio espresso e libero consenso a che i dati che la riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento avendo preso atto che:
(i) i dati forniti sono trattati sia per il corretto adempimento del presente accordo, sia per le attività connesse e/o strumentali allo stesso e sia, infine, per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria vigenti;
(ii) il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene per lo più effettuato mediante strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi che sono protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo;
(iii) i dati forniti non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, eccezion fatta per gli Istituti di credito incaricati del pagamento dei corrispettivi, per le società terze che si rendessero cessionarie, anche attraverso l’Istituto del “factoring”, dei crediti nascenti dal presente accordo, nonché alle persone fisiche e/o giuridiche incaricate di stampare, imbustare, consegnare e distribuire le comunicazioni conseguenti;
(iv) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra indicate, è effettuato anche per finalità d’informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
(v) ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti espressamente riconosciuti all’interessato ed in particolare ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa privacy vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy vigente, nonché per le finalità relative a marketing e profilazione.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi alla seguente casella di posta elettronica, Titolare: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
DPO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
24 Xxxxx aggiunti o contrari
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto del presente accordo sarà ritenuto nullo se non risulterà per atto scritto sottoscritto dalle Parti.
25 Codice Etico e Modello di organizzazione gestione e controllo
La Committente dichiara di avere preso atto del Codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001, adottati da Mediamond la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Mediamond. .
26 Legge applicabile
La legge regolatrice delle presenti Condizioni Generali è per concorde volere delle Parti la legge italiana.
27 Disposizioni finali
27.1. Il presente accordo supera ogni altra diversa pattuizione sul medesimo oggetto;
27.2. In nessun caso il presente accordo può implicare la concessione di diritti di esclusiva a favore della Committente e conseguenti divieti di pubblicità a carico di Mediamond nei confronti dei concorrenti o di terzi.
27.3. Qualora una o più clausole facenti parti delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il presente accordo resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
Segrate,
MEDIAMOND S.p.A. LA COMMITTENTE
Presane attenta visione, approviamo specificamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma Cod. Civ., i
seguenti articoli: Art. 2 (Formalizzazione dell’Ordine); Art. 4 (Modifica Accordi); Art. 5 (Fornitura del Materiale da parte della Committente); Art. 6 (Iniziative Speciali ed Extra tabellari); Art. 7 (Contenuti dei Messaggi Pubblicitari; Art. 8 (Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti); Art. 9 (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria); Art. 10 (Reclami); Art. 11 (Limiti alla responsabilità di Mediamond); Art.12 (Divieto di cessione); Art. 13 (Utilizzo degli Spazi
Pubblicitari da parte della Committente); Art. 14 (Cessazione della concessione); Art. 15 (Xxxxxxx e Sconti); Art. 16 (Modalità di pagamento ed interessi); Art. 17 (Durata e facoltà di recesso); Art. 18 (Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond); Art. 19 (Facoltà di cessione dell’accordo da parte di Mediamond); Art. 20 (Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria); Art. 21 (Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa); Art. 22 (Foro competente); Art. 23 (Trattamento dei dati della Committente); Art. 25 (Codice etico in vigore presso Mediamond); Art.26 (Legge Applicabile); Art 27 (Disposizioni finali).
LA COMMITTENTE
(Timbro e firma legale rappresentante)