Contratto per la somministrazione del calore mediante teleriscaldamento N.
Contratto per la somministrazione del calore mediante teleriscaldamento N.
DATI FORNITURA |
Da compilare a cura cliente Via/Piazza Civico Comune Cap Provincia Identificativi catastali (sezione – foglio – mappale –subalterno) | | | Da compilare a cura Sem Potenza impegnata (kW) Fornitura calore per: ☐ riscaldamento ☐ produzione ACS Tariffa : ☐ usi domestici ☐ altri usi ☐ altri usi – imp. agev. ☐ altri usi forze armate Codice Utenza: T/_ _ _ _ Matricola contatore Data attivazione / / |
DATI CLIENTE |
Nome Cognome (o ragione sociale) _ Codice fiscale l l l l l l l l l l l l l l l l l Partita Iva l l x x x x x x x x x x Xxxxxx Xxxxxxx Indirizzo Telefono - Mail _ Recapito fatture Via/P.zza _ n° Comune |
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Persona fisica: Carta identità – Codice fiscale
Società/Azienda: Carta identità legale rappresentante – copia visura camerale – certificato attribuzione P.IVA Condominio: Carta identità amministratore – certificato attribuzione codice fiscale
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA DA TELERISCALDAMENTO
Art. 1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti condizioni generali si applicano le seguenti definizioni:
“Fornitore”: Società Elettrica in Morbegno con sede legale in Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx,0, di seguito SEM
“Cliente”: il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha diritto alla fornitura di energia termica alle presenti condizioni.
“Punto di consegna”: è il punto dell’allacciamento, identificato dal confine tra la proprietà pubblica e quella privata, in cui il gestore contrattualmente consegna l’energia termica al cliente, a prescindere dalla collocazione del misuratore, dei dispositivi di regolazione o della sottostazione d’utenza e che identifica il limite di competenza/proprietà del gestore.
“Punto di fornitura”: è il punto terminale dell’allacciamento, coincidente con il disaccoppiamento idraulico (scambiatore) con l’impianto dell’utente (circuito secondario); in assenza di circuiti idraulici distinti il punto di fornitura si identifica con il contatore. Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia termica, per uso riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria e/o produzione acqua refrigerata, mediante rete di teleriscaldamento da parte del Fornitore al punto di consegna. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dal contratto e dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, nonché nel contratto, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti o organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili ed imperative stabilite dai suddetti enti. Il Fornitore, con preavviso non inferiore a sessanta giorni, può modificare le condizioni contrattuali di fornitura, con facoltà del Cliente di recedere dal contratto nei medesimi termini mediante invio di lettera raccomandata a/r qualora le nuove condizioni siano più svantaggiose. Art. 3. USO DELLA FORNITURA
Il Cliente non può cedere a terzi né utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti l’energia termica oggetto del presente contratto. Il Fornitore ha diritto ad effettuare, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l’uso dell’energia termica fornita. In caso di violazione di quanto prescritto dal presente articolo, il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16. Le denunce degli usi dell’energia termica previste da disposizioni di legge o amministrative presenti e future, avvengono a cura del Cliente ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano essere fatte dal Fornitore. In quest’ultimo caso il Cliente si obbliga a fornire tempestivamente al Fornitore i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell’esattezza dei medesimi. In caso di utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è
tenuto a pagare i consumi in base ai prezzi ed alle eventuali imposte o tasse relativi all’effettiva utilizzazione, fatta salva l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 13, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie. Le condizioni economiche e le eventuali agevolazioni indicate in contratto sono condizionate ad uso della fornitura di energia termica esclusivamente da teleriscaldamento. Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente, gli eventuali titoli di efficienza energetica eventualmente spettanti per l’allaccio alla rete e/o la fornitura di teleriscaldamento saranno di titolarità del Fornitore, anche in quanto titolare del progetto.
Art. 4. PRELIEVO FRAUDOLENTO
Il Fornitore, in caso di prelievo fraudolento, effettua la ricostruzione dei consumi secondo la tipologia dell’impianto e sulla base dei consumi medi di periodi analoghi e chiede il pagamento dell’energia termica illecitamente prelevata, oltre al risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse. Nel contempo, il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di energia termica e di considerare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 16, salva ogni ulteriore azione legale.
Art. 5. PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
Il punto di consegna identifica il confine tra gli impianti di proprietà del Fornitore e quelli del Cliente con conseguenti responsabilità e relativi oneri di gestione e manutenzione. Sono in ogni caso di proprietà del Fornitore, che ne cura la gestione e la manutenzione e che può rimuovere alla cessazione del contratto, gli apparecchi di misura, gli eventuali dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri contrattuali, anche se installati a valle del punto di consegna, compresa la tubazione contenente i cavi di trasmissione dei segnali per la telelettura dei misuratori, ove attivata. Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l’appoggio, l’infissione e l’installazione di quanto è necessario per l’esecuzione di tale collegamento necessario per la telelettura. Gli impianti e le apparecchiature del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti secondo le norme della buona tecnica. L’utilizzo di tali impianti e apparecchiature da parte del Cliente deve essere coerente con le norme di buona tecnica al fine di non determinare disservizi alla rete del Fornitore. La parte di impianto di proprietà del Cliente direttamente collegata alla rete del Fornitore deve rispettare le specifiche tecniche, reperibili presso gli uffici tecnici aziendali, previste dal Fornitore, al quale va comunque chiesto preventivo benestare sia per l’esecuzione dell’impianto, sia per successive modifiche o manutenzioni. L’effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente, prima dell’allacciamento, della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell’art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37 da soggetto abilitato. Analoga dichiarazione deve essere presentata al Fornitore ogni qualvolta il Cliente apporti modifiche agli impianti di cui sopra. In caso di successione nel contratto che comporti un mutamento del punto di consegna a come è definito all’art.1, resta inteso che gli impianti a valle del punto di consegna, pur restando di proprietà del Fornitore, sono posti nella custodia del Cliente il quale diverrà responsabile dei danni ad essi o da essi derivanti, salvo il caso fortuito, e che sarà tenuto ad avvertire il Fornitore di ogni evento che possa ingenerare tali danni.
Art. 6. POTENZA CONTRATTUALE/IMPEGNATA
La potenza contrattuale/impegnata di acqua calda, che sarà scelta dal Cliente ed indicata nel Contratto all’inizio dell’anno contrattuale, è il parametro tecnico di fornitura che indica il valore di potenza resa disponibile dall’esercente al punto di consegna, in condizioni nominali di temperatura della rete definite dall’esercente. La potenza termica impegnata dal Cliente non può pertanto superare la potenza massima nominale.
Il Cliente deve comunicare per iscritto eventuali richieste di variazioni della potenza contrattuale che il Fornitore si riserva di accettare previa verifica delle condizioni di esercizio della rete. La variazione è comunque subordinata all’eventuale adeguamento che il Cliente è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese secondo le indicazioni del Fornitore delle parti di impianto a valle del punto di consegna, siano esse di proprietà privata che del Fornitore, nonché al versamento degli importi a copertura dei costi dell’eventuale adeguamento degli impianti del Fornitore ubicati a monte del punto di consegna.
Art. 7. ACCESSIBILITÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente garantisce al Fornitore l’accesso agli impianti per verificare l’effettiva regolarità dell’impianto e della fornitura, per effettuare la lettura dei gruppi di misura, nonché per sostituire o mantenere le apparecchiature di cui all’art. 5. Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento degli apparecchi presso di lui installati e di proprietà del Fornitore. In caso di negato accesso il Fornitore può sospendere la fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16.
Art. 8. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI
Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dal Fornitore all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di recapito o di occupazione dell’immobile somministrato oltre che le modifiche d’uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
16 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se necessario, documentazione integrativa. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente che non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all’attivazione della fornitura e che l’occupazione dell’immobile è fondata su un titolo legittimo.
Art. 9. PERMESSI, SERVITÙ E ALTRI ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA
Il Fornitore subordina l’esecuzione dell’allacciamento e la somministrazione della fornitura, nonché i tempi di attivazione della stessa, i) all’esistenza delle autorizzazioni e servitù da parte delle proprietà interessate alla posa in opera degli impianti e ii) al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni qualora fossero richieste da terzi o enti pubblici. La fornitura di energia termica viene mantenuta a disposizione del Cliente finché perdurano tali autorizzazioni, permessi servitù e diritti. Qualora il Fornitore sia
obbligato, per fatto a sé non imputabile, a rimuovere, in tutto o in parte, gli impianti di sua proprietà, non potendo più garantire la fornitura di energia termica, il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno. In questa eventualità il Fornitore invia, con 60 giorni di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto. Il mancato completamento dei lavori, e quindi la non attivazione della fornitura nei tempi indicati nel contratto, non comporta risarcimenti o indennizzi nel caso in cui la causa derivi dal cliente o da terzi. Qualora il differimento derivi da cause imputabili al Fornitore, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto. Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per alimentare le apparecchiature di proprietà del Fornitore e di cui all’art. 5.
Art. 10. GARANZIE
A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.
Art. 11. MISURAZIONE, LETTURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI
La misurazione dell’energia termica avviene tramite i misuratori installati dal Fornitore. Ove non sia utilizzata la telelettura, la lettura dei gruppi di misura viene effettuata secondo le ordinarie periodicità in uso presso il Fornitore, fatta salva la facoltà di letture supplementari e diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità. La fatturazione dei consumi è di norma effettuata con periodicità mensile in base alle letture dei gruppi di misura o in base ai consumi stimati. Nel periodo estivo, per ragioni di economicità organizzativa, il Fornitore può modificare la periodicità della fatturazione. La prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuibili al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’utenza. Il Cliente può comunque chiedere la modifica dell’entità dei consumi stimati. Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Cliente potrà comunicare il dato mediante le modalità di comunicazione che il Fornitore metterà a disposizione via fax, telefono, sito web oppure mediante modulo lasciato da incaricato nella cassetta per le lettere o nei locali comuni: il modulo, sul quale il Cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura, per poter essere considerato utile ai fini della fatturazione dovrà tornare al Fornitore entro i termini in esso indicati. Anche in caso di mancanza di tale autolettura, il Fornitore può effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio, fornendo l’informazione al Cliente in bolletta. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo il caso di lettura rilevata o nel caso in cui il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai consumi storici del Cliente. Per consumi effettuati nei periodi di erogazione non coperti da letture rilevate dal Fornitore o da autoletture, i consumi verranno stimati in relazione alla delibera 478-20 ARERA come previsto all’ art. 11 dell’Allegato A e successive modifiche. Eventuali variazioni tariffarie sono applicate solo ai consumi effettuati a partire dal giorno in cui entrano in vigore, considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero del periodo compreso tra una variazione e quella successiva. Le variazioni sono applicate sulle bollette emesse dopo la data della loro decorrenza, anche nel caso di ricorso a consumi stimati. La suddivisione dei corrispettivi tra i singoli utilizzatori della fornitura è di competenza dell’amministrazione condominiale, dell’ente o della proprietà con la quale è stipulato il contratto.
Art. 12. VERIFICA DEI MISURATORI E RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI
Il Cliente ed il Fornitore possono chiedere, anche in contradditorio, la verifica della funzionalità dei gruppi di misura. Se dalla verifica risulta uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dall’autorità competente in materia, il Fornitore provvede alla ricostruzione dei prelievi nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvede alla sostituzione o riparazione dello stesso. Per consumi effettuati nei periodi di erogazione non coperti da letture rilevate dal Fornitore o da autoletture, i consumi verranno stimati in relazione alla delibera 478-20 ARERA come previsto all’ art. 11 dell’Allegato A e successive modifiche.
I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prende a riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi o condizioni tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento. Il Fornitore accredita o addebita direttamente in bolletta le somme ricalcolate. Entro trenta giorni, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e chiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata dal Fornitore. Qualora la verifica sia chiesta dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente funzionante, le spese sostenute per la verifica (importi consultabili sul nostro sito internet xxxxx://xxx.xxx-xxxxxxxx.xx) restano a carico del Cliente.
Art. 13. PAGAMENTI
Le fatture recapitate all’indirizzo indicato dal Cliente devono essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà chiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall’art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del 3,5 per cento. A seguito di mancato pagamento viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e nel caso persista ulteriormente l’inadempimento viene inviata una raccomandata a/r con preavviso di sospensione della fornitura che indichi il termine ultimo e le modalità di pagamento. Dal giorno successivo il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese di spedizione relative al sollecito di pagamento della fattura nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura. In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. Il Cliente può chiedere al Fornitore, che si riserva la facoltà di accettare la richiesta, il pagamento dell’importo dovuto con rate successive. Sulle somme pagate a rate i clienti devono corrispondere gli interessi pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall’art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del tre e mezzo per cento La rateizzazione dei pagamenti è sempre consentita nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a tre (3) volte l’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura, qualora la richiesta sia formulata entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, in caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle fatture - oltre al Condominio in quanto tale - potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino allo stesso appartenente.
Art. 14. DURATA, RINNOVO, RECESSO
La durata del contratto viene stabilita in anni uno. Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di energia termica, quale risulta dalla documentazione aziendale. Tale data è considerata come data di avvio del contratto. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata a/r con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla scadenza naturale. Il Cliente può altresì recedere, oltre nei casi di cui al precedente art. 2, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 15. CESSAZIONE DELL’UTENZA
Il Cliente può chiedere al Fornitore la cessazione della fornitura in ogni momento, mediante richiesta scritta, indicando l’indirizzo al quale spedire la fattura finale. Il Cliente deve pagare gli eventuali oneri oggetto di rateizzazione sino alla scadenza naturale originariamente prevista dal contratto. Il Fornitore cessa senza ulteriore avviso l’erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dal Cliente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili al Fornitore, inclusa l’impossibilità di accedere ai contatori. La cessazione ha comunque efficacia a partire dall’acquisizione della prima lettura utile del contatore successiva alla richiesta.
Art. 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
Il Fornitore non risponde dei danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile. Le interruzioni o le limitazioni di cui sopra non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto. Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di energia termica: • in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7, 8, 10 e 13, previa messa in mora con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata a/r da considerarsi valida anche nei casi di compiuta giacenza presso le XX.XX. ovvero di rifiuto e/o mancato recapito per causa non imputabile al Fornitore (utente deceduto, sconosciuto, trasferito, irreperibile, non curato ritiro, etc.); • in caso di prelievo fraudolento di cui all’art. 4, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli, anche senza preavviso e fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia termica illecitamente prelevata. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente. Decorsi quindici giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente ne abbia chiesto la riattivazione, il Fornitore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto di somministrazione (ex art. 1564 c.c.). Il Fornitore può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx'xxx. 0000 x.x. xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx agli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 7, 8 e 9.
Art. 17. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi. Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata a somministrare e distribuire l’energia termica e tecnicamente idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.
Art. 18. PROCEDURE DI RECLAMO E DI CONCILIAZIONE
Il Cliente può presentare al Fornitore un reclamo secondo le modalità indicate in fattura o nel proprio sito internet, ed avvalersi anche dei relativi moduli predisposti. Esperita la procedura di reclamo, il Cliente che non si ritenesse soddisfatto può rivolgersi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio locale.
Art. 19. FORO COMPETENTE, DOMICILIO, REGISTRAZIONE, SPESE
Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicita, mediante la sottoscrizione del Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell’indirizzo corrispondente ai locali ove sono collocate le apparecchiature di ricezione della fornitura di energia termica, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il presente Contratto. Il Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della parte che ha dato causa alla registrazione. Nei casi previsti dalla normativa fiscale è chiesto al Cliente il pagamento dell’imposta di bollo gravante sul contratto e relative copie.
Art. 20 – ALLEGATI
L’ Allegato A a queste Condizioni Generali di Fornitura, di cui è parte integrante, definisce la struttura dei prezzi e le modalità di aggiornamento.
Art. 21 – STANDARD DI QUALITA’ COMMERCIALE E TECNICA
Con la delibera 661/2018/R/TLR dell’11 dicembre 2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono stati definiti i criteri di regolazione della qualità commerciale per i servizi di teleriscaldamento.
La delibera definisce una serie di attività per cui l’esercente deve rispettare determinate scadenze. In particolare sono definiti standard generali e standard specifici.
Tali standard sono visualizzati nell’ apposita sezione del sito Internet della Società.
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Ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile, il cliente dichiara di accettare specificatamente le condizioni previste dagli articoli del documento “Condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento” di seguito citati: Art. 1 (Condizioni generali); Art. 2 (Oggetto della fornitura); Art. 3 (Richiesta di fornitura); Art. 4 (Modalità di fornitura); Art.5 (Rilevazione dei consumi);Art. 6 (Ripartizione dei consumi di calore); Art. 7 (Condizioni tariffarie); Art. 8 (Fatturazione); Art. 9 (Pagamenti); Art. 10 (Garanzie); Art. 11 (Durata del contratto di fornitura-facoltà di recesso), Art. 12 (Cessione del contratto); Art. 13 (Risoluzione del contratto); Art. 14 (Foro competente); Art. 15 (Norme applicabili).
Preso atto dell'informativa fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dagli artt. da 13 a 23 del GDPR
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Società elettrica in Morbegno Morbegno, li ............................. il cliente ……………………………………..
ALLEGATO A alle “Condizioni generali per la fornitura di calore mediante teleriscaldamento in seguito alla nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale a decorrere dall’ 1 ottobre 2022 ”
I prezzi per la fornitura del servizio teleriscaldamento sono pubblicati con cadenza mensile sul sito della Società.
Il prezzo si compone di una quota fissa e di una quota variabile per la componente energia.
a) I corrispettivi fissi si aggiorneranno con cadenza annuale
b) l corrispettivi variabili del prezzo si aggiorneranno con cadenza mensile in accordo alla seguente formula:
• Pt cog =Po cog +Var Pvol*0.1303
• Pt bio =Po bio + Var Pvol*0.1303
Dove:
• Po cog è il prezzo di riferimento della componente variabile per il mese precedente per la quota di calore fornita
dall’ impianto di cogenerazione
• Po bio è il prezzo di riferimento della componente variabile per il mese precedente per la quota di calore fornita
dall’ impianto di biomassa
• Pt cog è il prezzo della componente variabile per il mese di fornitura per la quota di calore fornita dall’impianto di
cogenerazione.
• Pt bio è il prezzo della componente variabile per il mese di fornitura per la quota di calore fornita dall’impianto a
biomassa.
• 0.1303 coefficiente fisso che tiene conto dei processi di trasformazione energetica coinvolti nell’erogazione del
servizio.
• Var Pvol è la variazione del parametro Pvol rispetto al mese precedente
• Pvol = CMEM+Alfa essendo:
• CMEM espresso in €/Smc, è il prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale fissato pari alla media mensile del prezzo del PSV day ahead rilevato da ICIS_Heren con Potere Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
• Alfa, espresso in €/Smc, è il valore del parametro, definito dal Fornitore, fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento del gas naturale e di trasformazione per consegna del calore al cliente finale. Il valore di Alfa per il periodo 1 luglio 2022- 30 giugno 2023 è 0,195.
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Ai sensi dell’art. 1469 bis del Codice Civile, il cliente dichiara di accettare specificatamente le condizioni previste dagli articoli del documento “Condizioni generali per la fornitura del calore mediante teleriscaldamento” di seguito citati: Art. 1 (Condizioni generali); Art. 2 (Oggetto della fornitura); Art. 3 (Richiesta di fornitura); Art. 4 (Modalità di fornitura); Art.5 (Rilevazione dei consumi);Art. 6 (Ripartizione dei consumi di calore); Art. 7 (Condizioni tariffarie); Art. 8 (Fatturazione); Art. 9 (Pagamenti); Art. 10 (Garanzie); Art. 11 (Durata del contratto di fornitura-facoltà di recesso), Art. 12 (Cessione del contratto); Art. 13 (Risoluzione del contratto); Art. 14 (Foro competente); Art. 15 (Norme applicabili).
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