POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO
Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI - REDAELLI”
Sede legale e amministrativa: V i a B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO
La presente polizza è stipulata tra
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI" Sede legale e amministrativa: Via B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx |
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
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DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2022 SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del 30.06.2023
SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2025 senza tacito rinnovo PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del 30.06.2022 alle ore 24 del 30.06.2023)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro .............................. Euro ............................... Euro ...............................
PREMIO RATE SUCCESSIVE (al 30.06 di ogni anno)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro .............................
CAPITOLATO SPECIALE
DANNI PATRIMONIALI DA FURTO ED EVENTI COMPLEMENTARI
DE F I N I Z I O N I
CONTRAENTE: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLE
Via B. d’Alviano 78 00000 XXXXXX
C.F./P.IVA 80063990156/04737420150
ASSICURATO persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione.
POLIZZA il documento che prova l'Assicurazione. XXXXXXX' l'impresa assicuratrice.
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
VALORI denaro (ad esempio valuta europea ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di dipendenti, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.
BENI merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o
corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, strumenti musicali, cicli, motocicli, indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.
Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, in comodato o in uso a qualsiasi titolo, di proprietà di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.
I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.
OPERE D'ARTE quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.
Si precisa che si intendono escluse le opere d'arte qualora assicurate con apposita polizza.
DIPENDENTI le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i tirocinanti, gli specializzandi in Medicina e Chirurgia che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.
LOCALI qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.
FURTO il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche comprese quelle della cassaforte e/o dell'armadio corazzato sottratte con scasso, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali aperti.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
RAPINA il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
ESTORSIONE il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
MEZZI
DI CUSTODIA armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.
MEZZI DI CHIUSURA
DEI LOCALI l'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Si conviene che la garanzia rimarrà pienamente operante anche in presenza di mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra previsto.
Resta però inteso che, unicamente nel caso di furto perpetrato mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi, la Società procederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto indicato nella clausola "Franchigie e scoperti".
UBICAZIONI, PARTITE E SOMME ASSICURATE
UBICAZIONI ASSICURATE: diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.
PARTITE/SOMME ASSICURATE:
Part. 1 - A Primo Rischio Assoluto Contenuto in genere (beni e valori)
con i seguenti sottolimiti per sinistro:
- per denaro, titoli e valori posti in genere
€ 100.000,00
in xxxxxxxx e/o mobili chiusi a chiave € 25.000,00
- per denaro titoli e valori in genere
ovunque riposti € 5.000,00
- per guasti dei ladri a fissi ed infissi € 15.000,00
- per atti vandalici € 10.000,00
- per valori di degenti e/o pazienti € 5.000,00
Part. 2 - A Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
per Portavalori € 5.000,00
TASSI ANNUI LORDI: Part. 1 °/°°
Part. 2 °/°°
PREMIO LORDO ANNUO € …………………..
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ART. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a risarcire i seguenti danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:
Furto.
Furto con destrezza: furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti: la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Colpa Grave dei dipendenti : Si intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell’Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
Rapina.
Estorsione.
Misteriosa sparizione: La garanzia è estesa alla perdita di beni a seguito di smarrimento o misteriosa ed inspiegabile sparizione con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e anno.
Garanzia portavalori
Oggetto dell'Assicurazione: Limitatamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme assicurate", anche contro:
a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre
detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
Modalità dei trasporti:
a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- fino € 26.000,00 da almeno un dipendente a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 26.000,00 e fino a 50.000,00 da due dipendenti a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 50.000,00 e fino a 155.000,00 da due dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre 155.000,00 e fino a € 310.000,00 per mezzo di autoveicolo con tre dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco oppure per mezzo di tre dipendenti di cui due muniti di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 310.000,00 per mezzo di furgone blindato con tre dipendenti muniti di arma da fuoco.
b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporti determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla presente garanzia, in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato, impregiudicati il diritto all'indennizzo e la limitazione prevista nella relativa partita.
c) Si precisa che, relativamente alle modalità previste per il trasporto dei valori di cui al punto a) non si terrà conto, nel calcolo dello scaglione , del valore di assegni e/o titoli non esigibili e/o non trasferibili.
Danni verificatisi in occasione di eventi socio-politici: si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
Danni ai valori :sono parificati ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
Atti vandalici: l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Assicurazione uffici: limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone incaricate dall’Assicurato della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate (guardie giurate o simili). Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate
Guasti cagionati dai ladri: i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Archivi di documenti e registri: i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, sino alla concorrenza della somma indicata nel paragrafo "Partite/Somme Assicurate".
Spese ammortamento titoli: indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile: la garanzia nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo stesso sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e provvisto di tetto rigido o con capote serrata e allarme antifurto inserito. Nelle ore notturne le stesse apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, dovranno essere ricoverate in locali chiusi a chiave.
ART. 2 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con xxxx e/o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (salvo quanto previsto dalle garanzie “Colpa grave dei dipendenti “ e “Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti”);
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono (salvo quanto previsto dalle garanzie “Colpa grave dei dipendenti “ e “Furto commesso agevolato e/o agevolato dai dipendenti”);
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
ART. 3 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.
Ai soli fini della presente clausola sono equiparati al Contraente / Assicurato i suoi amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché le persone di cui il Contraente / Assicurato deve rispondere a norma di legge.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.
Danni precedenti: la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
ART. 4 - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Aggravamento del rischio: il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio e relativamente all'ultimo anno assicurativo, alla scadenza del contratto.
ART. 5 - COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.
La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
ART. 6 - FORMA DI ASSICURAZIONE
Assicurazione a Primo Rischio Assoluto
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Per "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all’art. 1901 c.c., entro novanta giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga entro tali termini anche le rate successive, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro novanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.
Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24:00 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).
Durata dell'assicurazione: Il presente contratto, la cui durata è stabilita per 36 (trentasei) mesi, ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025 (scadenza anniversaria al
30.06 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto potrà essere disdetto dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, fino a 36 (trentasei) mesi massimo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza
La Società su richiesta scritta del Contraente si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e
comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara e all’affidamento a nuovo fornitore.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Modifiche dell'assicurazione: le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Xxxxxxxx Xxxxxx: Il Contraente non si avvale allo stato attuale di un Broker, ma resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui sarà affidato tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata, fermo restando che il compenso del Broker resterà a carico del Contraente sotto forma di fee.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Foro competente: per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
Coassicurazione e delega: qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Obblighi in caso di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:
a) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente e/o dell'Assicurato ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato o il Contraente deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro: in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
Recesso in caso di sinistro : Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Esagerazione dolosa del danno: l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
Procedura per la valutazione del danno: l'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti: i Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "obblighi in caso di sinistro";
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno: l'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:
a) per i danni ai beni:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.
c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borse di Milano.
d) per i danni alle opere d'arte:
• in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
• in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
Titoli di credito: per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Pagamento dell'indennizzo: Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto b) della clausola "Rischi esclusi".
Recupero delle cose assicurate: se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio : la Società si impegna a fornire con cadenza annuale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :
- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- descrizione dell’evento
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- importo liquidato
- importo a riserva
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate
FRANCHIGIE / SCOPERTI PER SINISTRO
PER OGNI SINISTRO Euro 1.000,00
MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI scoperto 10%