Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie. Modello FI/09050/C01/00000/C - Ed. 01/10/2018
FASCICOLO INFORMATIVO
UNIPOLSAI KM&SERVIZI AUTOVETTURE
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie. Modello FI/09050/C01/00000/C - Ed. 01/10/2018
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del Glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Gentile Cliente,
innanzitutto Grazie nell’aver considerato UnipolSai per assicurare il Suo veicolo.
Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, UnipolSai Le presenta KM&SERVIZI: la nuova soluzione a tutela della mobilità il cui presente Fascicolo Informativo ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.
Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all’interno delle Condizioni Contrattuali, che rappresentano l’unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente , alcuni pratici box1 di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi “perché” e la guideranno, qualora occorresse, nel “da farsi” in caso di necessità.
Chi entra nel mondo UnipolSai, oggi, non soltanto acquisisce un’Assicurazione per poter circolare o tutelare il suo veicolo! Con KM&SERVIZI potrà infatti beneficiare di una gamma di garanzie e servizi eflcaci nel corso dei Suoi spostamenti. Fra questi Unibox, la moderna tecnologia satellitare che interagisce, in caso di bisogno, con servizi d’immediata utilità.
Per tutte le risposte e gli approfondimenti su KM&SERVIZI c’è, a Sua disposizione, la più grande e capillare rete di Agenzie e Punti Vendita d’Italia. La consulti!
Cordialmente
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
1 Che cosa sono i box di consultazione? ?
I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all’interno delle condizioni contraWuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità ? , punti su cui porre particolare aWenzione ! , recapiti a cui rivolgersi .
E’ bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contraWuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esempliflcazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta aWenzione alle condizioni a cui si riferiscono.
Fascicolo Informativo - Autovetture
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NOTA INFORMATIVA
PAGINE
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C - SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) D - R.C.A. “PLUS”(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
E - FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
F - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 Cosa Assicura (rischio assicurato)
F.2 Cosa NON Assicura (Esclusioni)
F.3 Incendio
F.4 Furto e Rapina
F.5 Eventi Naturali
F.6 Eventi Sociopolitici
F.7 Collisione
F.8 Kasko
F.9 Garanzie Accessorie
F.10 Cristalli
F.11 Guasti Meccanici
G - SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) H - SEZIONE ASSISTENZA
H.1 Assistenza Stradale
H.2 Assistenza Psicologica
I - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE L - SEZIONE TUTELA LEGALE
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINE
M - SEZIONE TECNOLOGIA
M.1 Scatola Nera
M.2 Unibox
M.3 Recupero Unibox o Scatola Nera N - SEZIONE SINISTRI
N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)
N.2 Norme CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
N.2.1 Garanzie INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI
N.2.2. Garanzia GUASTI MECCANICI
N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA
N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE
N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE
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INFORMATIVA PRIVACY
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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RIFERIMENTI UTILI
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Numeri e riferimenti utili 2 di 4
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NOTA INFORMATIVA
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Autovetture
Nota Informativa del contratto di Assicurazione relativo alla Responsabilità Civile da circolazione
– e per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile - delle autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ed autotassametri, denominato “UnipolSai KM&SERVIZI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
È possibile richiedere presso i punti vendita e sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l’Assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione del Veicolo.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’Impresa di Assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx- informativi.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo Informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali.
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.7096584, siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx
- xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni. a - Responsabilità Civile Autoveicoli.
E’ prevista la formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. La Società assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi. Si rinvia agli articoli “C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del Risarcimento. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione” per gli
aspetti di dettaglio.
La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dellarticolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del Premio. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di
assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a Rivalsa. In tali casi la Società è comunque obbligata a risarcire un eventuale Sinistro ai Terzi danneggiati, ma ha diritto di chiedere al Contraente e/o all’Assicurato la restituzione totale o parziale di quanto pagato.
Si rinvia agli articoli “C.2, C.3 e E.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Si segnala in particolare che:
in base agli articoli “M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione” in caso di Sinistro UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per Effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di Xxxxxxx verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di Effetto della Polizza. Si rinvia agli articoli “M.1.2, M.1.3, M.2.2 ed
•
M.2.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo
qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione ed il Contraente non abbia immediatamente restituito tale documento alla Società. Si rinvia all’articolo “A.4 delle Condizioni Generali
Comuni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei Massimali pattuiti in Polizza. Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. Si rinvia all’articolo “C.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio
Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali:
- Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00;
- Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00.
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 2.000.000,00;
- danni a cose € 1.300.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l’ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell’Assicurato.
Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro.
La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00
Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:
- danni a persone € 6.500.000,00;
- danni a cose € 300.000,00.
Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all’ammontare complessivo del danno.
b – Garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”.
b.1 Incendio: copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Incendio, esplosione o scoppio, anche se causati da dolo di terzi, fulmine. Si rinvia all’ articolo “F.3.1 delleCondizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.2 Furto e Rapina: copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Xxxxx consumato o tentato o di Rapina. Si rinvia all’articolo “F.4.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.3 Eventi Naturali: copre i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto. Si rinvia all’articolo “F.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.4 Eventi Sociopolitici: copre, a condizione che il Veicolo sia riparato e solo se le spese di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale, i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e Atti di vandalismo. Si rinvia all’articolo “F.6.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.5 Collisione: copre i Danni materiali subiti dal Veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione con velocipedi, veicoli a braccia o veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identificata e lesa a seguito del Sinistro, urto di animali. Si rinvia all’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.6 Kasko: copre i Danni materiali subiti dal Veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro animali e ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato. Si rinvia all’articolo “F.8.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.7 Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino delle dotazioni di sicurezza a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per Incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del Veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Si rinvia all’articoli “F.9.1 e F.9.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Con riferimento alla garanzia SalvaPremio, quest’ultima prevede la corresponsione di un Indennizzo pari all’ultimo Premio annuo lordo versato per la garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Si rinvia all’articolo F.9.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b.8 Cristalli: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. Si rinvia all’articolo “F.10.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.9 Guasti Meccanici: copre i Danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del Veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a mancato funzionamento o rottura. Si rinvia all’articolo “F.11.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.10 Assistenza:
“Assistenza Stradale” - la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole Prestazioni, una Prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del Veicolo e la messa a disposizione di un’autovettura sostitutiva. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
“Assistenza Psicologica” - la Società, tramite Unisalute presta supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell’Incidente.
Si rinvia all’articolo “H.2.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.11 Infortuni del Conducente: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un Infortunio che il
conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il Veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal Veicolo stesso. Sirinvia agli aticoli “I.1 e I.1.1 delle Condizioni diassicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.12 Tutela Legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia allarticolo “L.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.13 Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la Prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri Veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità. Si rinvia all’articolo “M.1 delle Condizioni diassicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.14 Unibox: l’installazione e l’attivazione del dispositivo Unibox consente al Contraente di usufruire di riduzioni di Premio e permette la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati, tramite un collegamento ad una sala operativa/centro servizi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS. Si rinvia all’articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
b.15 Spese per impossibilità di recupero Unibox o Scatola Nera: copre le spese che l’Assicurato sarebbe tenuto a corrispondere al Provider telematico per l’impossibilità di restituire Unibox o Scatola Nera a seguito di distruzione, danneggiamento o perdita totale. Si rinvia all’articolo “M.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette garanzie possono essere prestate con Scoperti o Franchigie ed in ognicaso nel limite delle del Valore assicurato e delle Somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni e/o alla Polizza. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, Franchigie, Valore assicurato e Somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.
Avvertenza: per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione e Kasko è prevista l’eliminazione dello Scoperto, del minimo non indennizzabile o della Franchigia, se previsti in Polizza, qualora il Contraente scelga per la riparazione dei danni l’opzione “Riparazione Diretta”. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli “G.2 e N.2.1.4 delle Condizioni di assicurazione” .
Meccanismo di funzionamento della Franchigia
garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (rimborso spese mediche a seguito di cure termali, medicinali ecc.)
1° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 300;
- Franchigia € 50,00.
Indennizzo: € 300,00 – € 50,00 = € 250,00.
2° esempio
- Somma assicurata € 1.500,00;
- danno periziato € 40,00;
- Franchigia € 50,00.
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla Franchigia.
xxxxxxxx XxxxxXxxxxx
3° esempio
- il Sinistro ha procurato 40 giorni di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT);
- Franchigia 90 giorni.
Nessun Indennizzo è dovuto perché il periodo di inabilità è inferiore alla Franchigia.
4° esempio
- il Sinistro ha procurato 95 giorni di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT);
- Franchigia 90 giorni.
Sarà corrisposto l’Indennizzo previsto dal contratto per 5 giorni.
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e del minimo non indennizzabile: garanzia Furto e Rapina
1° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.
2° esempio
- Valore assicurato € 50.000,00;
- danno € 180,00;
- Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;
Nessun Indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore al minimo non indennizzabile.
Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo: garanzia Tutela Legale
- Somma assicurata € 20.000,00;
- Rimborso € 22.000,00.
Indennizzo: € 20.000,00.
Assicurazione parziale: se il Valore assicurato risulta inferiore al Valore commerciale delle cose assicurate, l’Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale secondo la seguente proporzione:
ammontare del danno X Valore assicurato
Indennizzo = meno Franchigia o Scoperto
Valore commerciale
Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia “Incendio”:
- Valore assicurato : € 50.000,00;
- Valore commerciale del Veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.
Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l’applicazione di eventuali Scoperti e Franchigie).
Si rinvia all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio
Avvertenza: è prevista la Rivalsa della Società cioè il diritto di recuperare, nei confronti dell’Assicurato, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso dell’Assicurato stesso. Si rinvia agli articoli “C.2, D.3, D.5, H.1.6, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni di
assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: possono aderire alla garanzia “SalvaPremio” i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o del rinnovo. Si rinvia all’articolo
“F.9.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto, non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’articolo “A.1 delle
Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.
In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dal Codice e dai Regolamenti. Si rinvia all’articolo “C.1 delle delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio è, inoltre, prevista la possibilità di estendere ulteriormente la copertura assicurativa. A tal proposito, per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli contenuti nella “Sezione D delle Condizioni di assicurazione”.
3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:
- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discenden- ti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitual- mente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
4. Periodo di carenza contrattuale.
La garanzia “Guasti Meccanici” prevede dei termini di carenza contrattuale. Si rinvia all’articolo “F.
11.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
La garanzia “SalvaPremio” prevede dei periodi di carenza contrattuale. Si rinvia all’articolo “F.9.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla Prestazione. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o Agenzia/Punto Vendita presso la quale è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all’articolo “A.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
Esempio di aggravamento del rischio per le garanzie “Responsabilità Civile Autoveicoli” e “Furto e Rapina”.
Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un’altra città che implica un aumento Tariffario. Tale circostanza determina un aggravamento del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o Agenzia/ Punto Vendita poiché, in assenza di comunicazione, in caso di Sinistro, la Società ha la facoltà:
- per la garanzia “Furto e Rapina”, di ridurre l’Indennizzo in proporzione all’aumento del Pre-
mio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione;
- per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”, di esercitare il diritto di Rivalsa verso il Contraente e/o l’Assicurato per quanto abbia dovuto pagare ai Terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata.
7. Premi.
Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all’articolo “A.3 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio per la garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa vigente della Società ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
Il Premio annuo può essere frazionato in rate semestrali con il pagamento del sovrapPremio del 3,6% indicato in Tariffa. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
Avvertenza: il Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del Premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
• demolizione, esportazione deflnitiva all’estero, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• Furto totale o Rapina del Veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro. Si rinvia all’articolo “A.9 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• trasferimento della proprietà del Veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all’articolo
“A.6 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio;
• sospensione in corso di contraWo, qualora il Contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all’articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: per le garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli” sono previsti degli sconti o delle riduzioni tariffarie sui Premi applicati:
1. dalla Società in virtù della scelta di Unibox e dell’opzione tariffaria “Riparazione Diretta”. Sconti o riduzioni tariffarie sono altresì previste qualora il Contraente scelga una o, se compatibili, più soluzioni che prevedano l’acquisto di un pacchetto formato da combinazioni di garanzie predefinite e non modificabili ovvero l’applicazione delle condizioni previste in una convenzione
2. dall’intermediario, qualora decida di effettuare un’ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società.
8. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
La Società trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.
9. AWestazione sullo stato del rischio – classe di merito (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 all’interno di un’area riservata è disponibile per il
Contraente e per gli altri Aventi diritto- almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l’Attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC Auto ove presente nel contratto; in particolare per il Contraente tale documento viene messo a disposizione nell’area riservata di Home Insurance. In aggiunta a questa modalità il Contraente, e gli altri Aventi diritto se differenti, possono richiedere la consegna dell’Attestato di rischio anche tramite posta elettronica, che avverrà entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, facendone richiesta all’indirizzo www. xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx.
In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del Veicolo, l’Attestato sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l’Attestato si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo, si rinvia alla Sezione “E delle Condizioni di assicurazione”. Avvertenza: la classe di merito di conversione universale (C.U.) riportata sull’Attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti relativi alla garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” di ciascuna compagnia.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile. Per le assicurazioni di “Responsabilità civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al Risarcimento del danneggiato da un Incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Per l’Assicurazione di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro :
- 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
- 5 giorni per la garanzia SalvaPremio;
- 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente
da quando il Contraente e/o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Sinistro deve essere denunciato immediatamente contattando la Struttura organizzativa.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Xxxxxxxx, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Si rinvia agli articoli “N.1.1,
N.2.1.1 N.2.2.1, N.3.1.1, N.3.2.1, N.4.1, N.5.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
11. Regime fiscale.
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore, in particolare:
a) Responsabilità Civile Autoveicoli: 12,50% (aliquota base, soggetta ad eventuale variazione, in aumento o in diminuzione in misura non superiore a 3,5% punti percentuali, da parte delle singole province ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 6.5.2011 n. 68), oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b) Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Kasko, Collisione, Garanzie Accessorie, Cristalli, Guasti Meccanici e Spese per impossibilità di recupero Unibox: 13,50%;
c) SalvaPremio così ripartita:
1. Infortuni 2,5% (da applicare al 20% del Premio);
2. Malattia 2,5% (da applicare al 20% del Premio);
3. perdite pecuniarie 2,50% (da applicare al 60% del Premio);
d) Tutela Legale: 12,50%;
e) Infortuni del Conducente: 2,50%;
f) Assistenza Stradale e Assistenza Psicologica: 10%.
12. Legislazione applicabile.
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
Se è pattuita l’opzione tariffaria “Riparazione Diretta” della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”, la Società presta la garanzia nella forma del “Risarcimento in Forma Specifica”, cioè assumendosi l’onere di riparare direttamente il mezzo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto&Bene. La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all’eliminazione o sostituzione di alcune di esse. Per consultare l’elenco aggiornato degli autoriparatori convenzionati si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Avvertenza: la scelta del “Risarcimento in Forma Specifica” prevista dall’opzione tariffaria “Riparazione Diretta” consente al Contraente di beneficiare di una riduzione del Premio della garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli”. Tuttavia se l’Assicurato viola l’obbligo assunto facendo riparare il Veicolo presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute il Contraente perde il diritto alla riduzione di Premio indicata in Polizza ed in occasione dell’eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all’opzione “Riparazione Diretta”. In tal caso inoltre la liquidazione del danno verrà decurtata di una percentuale del 10% a titolo di Risarcimento del danno subito dalla Società in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall’utilizzo di centri di riparazione differenti da quello indicato dalla Società stessa.
13. Procedura per il Risarcimento del danno (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). “Risarcimento Diretto”.
Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti.
La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi).
Per le procedure liquidative, si rinvia:
- all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato.
Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società.
Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.
La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
1. se il Sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”:
• 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro “modulo blu”;
• 90 giorni per i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%;
2. se il Sinistro rientra nella procedura ordinaria:
• per i danni alle cose:
a) 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni;
b) 30 giorni se il “modulo blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
• per i danni alla persona:
a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la
valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo blu”.
Si rinvia all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
14. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
a) In caso di Sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per la procedura da seguire per ottenere il Risarcimento del danno, si rinvia ai seguenti articoli del Codice:
- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
- 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero.
b) In caso di Sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
15. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
Per evitare o ridurre la maggiorazione di Premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, e’ data facoltà al Contraente di offrire a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Per rimborsare i Xxxxxxxx gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
In caso di rimborso, la Società consegna telematicamente una nuova Attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i Sinistri rimborsati. Si rinvia all’articolo “E.1.6 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
16. Accesso agli atti della Società (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono accedere agli atti della Società relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall’articolo 146 del Codice e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008.
Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la Società ha completato gli adempimenti previsti dagli articoli 148 e 149 del Codice in materia di offerta di Risarcimento o di contestazione, e in particolare:
• dal momento in cui é stata comunicata al danneggiato la misura del Risarcimento;
• dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).
Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell’offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:
• 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di Risarcimento per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli;
• 60 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento per danni a cose;
• 90 giorni dalla ricezione della richiesta di Risarcimento danni in caso di lesioni o decesso;
• 120 giorni dall’accadimento del Sinistro.
La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della Società o all’ufficio incaricato della liquidazione del Sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al Punto Vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.
17. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo (garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli). Avvertenza: il Contraente o l’Assicurato devonodenunciareil Sinistro alla Società immediatamente e comunque entro:
• 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
• 5 giorni per la garanzia SalvaPremio;
• 10 giorni per la garanzia Infortuni del Conducente
da quando ne sono venuti a conoscenza, con l’indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.
Per la garanzia “Assistenza Stradale”, il Contraente o l’Assicurato deve contattare la Struttura or- ganizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Per la garanzia “Assistenza Psicologica” l’Assicurato dovrà contattare o sarà contattato dalla Cen- trale operativa di UniSalute e dovrà indicare la data dell’Incidente stradale, la targa del Veicolo coinvolto, i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono delle persone assicurate che hanno dirit- to ad attivare le Prestazioni sanitarie.
Per la garanzia “Infortuni del Conducente” l’Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto all’In- dennizzo, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
Infortuni del Conducente
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del Sinistro è il giorno dell’Infortunio.
Si rinvia agli articoli contenuti nella “Sezione N. delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Assistenza Stradale” è affidata alla Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. con sede legale in Torino, via Xxxxx Xxxxxxx 25 e sede operativa in Torino, Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 14. Si rinvia agli articoli “H.1.1 e N.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Assistenza Psicologica” è affidata a UniSalute S.p.A. – xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Si rinvia all’articolo “N.3.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia “Tutela Legale” è affidata ad ARAG SE
- Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona. Si rinvia all’articolo “N.5 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
18. Reclami.
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche Agenzia/Punto Vendita di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non siritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società , contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legi- slativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del
danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condi- zione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istan- za da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (con- vertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui xxxxxx- sta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www. xxxxxxxxx.xx;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione
19. Perizia contrattuale e arbitrato (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”).
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato.
Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di assicurazione”, che la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia “Tutela Legale”, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Fascicolo Informativo – Autovetture
GLOSSARIO
I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il contratto.
Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono– audiovisivi.
Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l’autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
Assicurazione “a primo rischio assoluto”: forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, indipendentemente dal Valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
AWestazione o AWestato (AWestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
AWo di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Auto Presto&Bene: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della Società
gestito dai centri di riparazione Auto Presto&Bene.
Avente diriWo: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa
RC Auto alla circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A. nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che stipula il contratto di
Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è Preminente quello di pagare il Premio.
ContraWo di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il
Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza.
Danni materiali e direWi: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Degrado d’uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di “Danno Parziale” il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
EfleWo: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
Fenomeno eleWrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del Danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guida soWo l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall’articolo 187 del Nuovo codice della strada.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al Veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali
Franchigie o Scoperti, se pattuiti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Locatario: utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale: Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’Assicurazione di Responsabilità Civile.
Periodo di osservazione: in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il Periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Polizza: documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Prestazione sanitaria: l’espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.
Proprietario del Veicolo: l’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.
Sono equiparati al Proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
Locatario in caso di locazione finanziaria.
Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal Contraente.
QuaWroruote: listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del
valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.
Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità paritaria del conducente del Veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli. Per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, la Responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” dà luogo ad annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la Prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all’accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.
Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
StruWura sanitaria: l’Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell’assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società;
Tarifla: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.
UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx, Società del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria.
Valore assicurato: importo del Veicolo indicato in Polizza e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice Infocar” di Quattroruote.
Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al “Codice Infocar” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Quattroruote.
Veicolo: l’autovettura o l’autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all’articolo 54 lettere a e c del Codice della Strada), l’autotassametro (di cui all’articolo 86 lettera a del Codice della Strada), indicato in Polizza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “SalvaPremio”
Assicurato: persona fisica Proprietaria/Locataria del Veicolo indicato in Polizza.
Inabilità temporanea totale al lavoro (ITT): la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità del Contraente ad attendere alla propria professione o mestiere.
MalaWia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo, né lavoratore dipendente.
Perdita d’impiego (PI): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Guasti Meccanici”
Guasto meccanico: danno subito dalla componente meccanica del Veicolo per usura, difetto, rottura o mancato funzionamento, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo del Veicolo stesso in condizioni normali.
Xxxxxxx: si intendono come ricambi sia quelli originali nuovi sia quelli originali di rotazione (o rigenerati). I ricambi originali sono conformi al regolamento BER 1400/2002 Articolo 1) lett. t), vale
a dire pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l’assemblaggio del Veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di Ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio siano originali se il produttore degli stessi certifica che la qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli Autoveicoli. I ricambi di rotazione (o rigenerati) sono ricambi complessivi usati che subiscono il processo di rigenerazione (smontaggio, pulizia e verifica, riparazione o sostituzione dei componenti, riassemblaggio, test) in modo da restituirgli la stessa qualità, Prestazione e durabilità del Ricambio complessivo nuovo.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale”
Abitazione: residenza anagrafica dell’Assicurato purché sita in Italia.
Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.
Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.
Destinazione: la località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all’attivazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Luogo dell’assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni
previste.
Prestazione di assistenza (o Prestazione): l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (Indennizzo).
StruWura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Psicologica”
Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo familiare, del Veicolo indicato in Polizza e coinvolto in un Incidente stradale.
Centrale operativa: struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le Prestazioni sanitarie descritte nella garanzia “Assistenza Psicologica”.
Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del Veicolo assicurato.
Lesioni flsiche gravi: le lesioni fisiche gravi ed irreparabili relative alle seguenti categorie:
• cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto);
• lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione;
• amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell’arto o l’anchilosi è assimilabile all’amputazione;
• esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
• perdita totale della vista o dell’udito o perdi;a parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
• apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell’uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post- traumatico;
• esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell’autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari;
• esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull’autosufficienza e stile di vita.
Prestazioni sanitarie: Prestazioni che la Società eroga tramite UniSalute.
Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.
Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l’adattamento all’ambiente circostante, l’integrazione dell’identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Infortuni del Conducente”
Assicurato: conducente del Veicolo assicurato in Polizza.
Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi,
pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
Somma assicurata: è la somma indicata in Polizza che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.
Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l’uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “stato comatoso irreversibile”
StruWura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.
Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”
Assicurato: il Proprietario, il Locatario in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del Veicolo indicato in Polizza; il Contraente, se persona fisica, nonché il suo coniuge e i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito lesioni fisiche.
Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’Assicurazione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra Prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.
Risoluzione: causaestintivadelcontrattoderivantedainadempimento, impossibilitàsopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della Prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Edizione 01/10/2018
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
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2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
Fascicolo Informativo – Autovetture
Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.
A.1 – Durata del contratto1
Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.
Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.
L’Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)
I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall’articolo 170 bis del Codice.
E’ altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell’eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
A.2 – Determinazione del Premio2 e delle Condizioni di assicurazione e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1 Quale durata può avere la Polizza? ?
Al massimo un anno (più una eventuale frazione, su richiesta, se si ha la necessità di una particolare decorrenza o scadenza) o un periodo inferiore. Trascorso l’anno, l’Assicurazione rimarrà valida fino al momento in cui verrà stipulato, entro 15 giorni dalla data di scadenza del precedente, un nuovo contratto. Se alla scadenza del 15° giorno il nuovo contratto non sarà sottoscritto non sarà possibile circolare in quanto il Veicolo risulterà non assicurato.
2 Cos’è e come si calcola il Premio? ?
Il Premio, in una Polizza, è il “prezzo” che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di “rischio” presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza)
Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell’Effetto della Polizza.
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del
Veicolo e il certificato di proprietà.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice civile.
A.3 – Pagamento del Premio3
Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. In quest’ultimo caso trova applicazione l’articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:
- assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia/Punto di Vendita nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia/Punto di Vendita nella sua specifica
3 Il Premio, quando deve essere pagato?
?
Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria aflnché la Polizza abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se la Polizza prevede una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta “quietanza”, in cui si attesta l’avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.
NOTA BENE! !
Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere efleWuato in Agenzia/ Punto Vendita ad
essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.
qualità oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E’ fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.
A.4 – Estensione territoriale
Garanzie diverse da Infortuni del Conducente, da Tutela Legale e da Assistenza
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la Polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la Società rilascia il certifi-cato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
L’Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il
Premio o la rata di Premio.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la Carta Verde; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche in Austria, Germania e Repubblica di San Marino per Effetto di specifici accordi bilaterali.
Infortuni del Conducente
L’Assicurazione “Infortuni del Conducente” vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all’articolo “I.3.1 delle Condizioni di assicurazione - Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute”, queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.
Tutela Legale
L’Assicurazione di ”Tutela Legale” opera nell’ambito territoriale per la quale è valida l’Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.
Assistenza Stradale
L’Assicurazione “Assistenza Stradale” opera nei seguenti ambiti territoriali:
- Assistenza “Base” - quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- Assistenza “Completa” e Assistenza “Plus”- quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio
della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell’Unione Europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui si-gle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate;
Assistenza Psicologica
L’Assicurazione “Assistenza Psicologica” vale per il territorio della Repubblica italiana.
A.5– Sostituzione del contraWo e conguaglio del Premio
In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto della Polizza sostituita.
A.6 – Trasferimento della proprietà del Veicolo4
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo fornendone idonea documentazione e restituendo all’Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo alienato. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione” a scelta irrevocabile dell’alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altra autovettura
L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all’emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.
b) Cessione del contratto
L’alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all’acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente ed alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
4 Che cosa devo fare se vendo l’autoveWura? Posso riutilizzare il contraWo per un’altra ?
autoveWura?
Se si ha intenzione di vendere la vettura occorre innanzitutto darne tempestiva informazione all’Agenzia/Punto Vendita dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.
Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:
- cederlo, così come l’auto, al nuovo acquirente;
- assicurare una nuova autovettura con la medesima proprietà del precedente o del coniuge in comunione dei beni;
- risolverlo, riscuotendo la parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un’altra auto o assicurarsi altrove.
NOTA BENE!
In caso di indecisioni sul “cosa fare”, è anche possibile sospendere il contraWo per un massimo di 18 mesi.
Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla
Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Per l’Assicurazione dello stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica della relativa Attestazione sullo stato del rischio rischio al cedente o agli Aventi diritto del contratto ceduto..
c) Risoluzione del contratto
L’alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il Veicolo alienato. In tal caso la Società provvederà all’annullamento del contratto, previa esibizione dell’atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Qualora il Periodo di osservazione risulti concluso, la Società provvede alla consegna telematica agli Aventi diritto della relativa Attestazione sullo stato del rischio.
d) Conto vendita
Se il Veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro Veicolo, purché tale Veicolo appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l’annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al Veicolo consegnato.
A.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all’estero5
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a restituire all’Agenzia/ Punto Vendita il certificato di assicurazione e la Carta Verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione.
5 Cosa devo fare se demolisco o esporto all’estero la mia autoveWura?
In entrambi i casi occorre avvisare tempestivamente l’Agenzia/Punto Vendita di riferimento e consegnare i documenti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula/rinnovo del contratto (certificato di assicurazione e Carta Verde).
Inoltre, in caso di demolizione, occorrerà consegnare anche il certificato di consegna dell’autovettura per la demolizione, mentre, in caso di esportazione all’estero, il certificato di avvenuta consegna al Pubblico Registro Automobilistico del Certificato di proprietà, della Carta di circolazione e della targa del Veicolo.
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Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del Veicolo presso il demolitore o di esportazione definitiva all’estero risultante dalla documentazione indicata sopra; se il Periodo di osservazione risulta concluso, la Società consegna telematicamente agli Aventi diritto la relativa Attestazione sullo stato del rischio.
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del Premio.
Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all’estero del Veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.
A.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso 6
La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.
Qualora il Contraente intenda sospendere l’Assicurazione, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo all’Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la Carta Verde. La sospensione decorre dalla data di restituzione di questi ultimi e, all’atto della sospensione, la Società rilascerà un’appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. Qualora il Contraente abbia aderito all’opzione tariffaria “A Kilom€tro”, la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna.
Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della Polizza e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e la Società provvederà alla restituzione del Premio netto pagato e non goduto.
La sospensione della Polizza non è consentita nei seguenti casi:
- contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
6 Se non uso l’autoveWura per un lungo periodo, posso sospendere momentaneamente il contraWo?
Sì. Gli unici casi in cui la Polizza non può essere sospesa sono relativi a durate contrattuali inferiori all’anno, aicontratticedutieaquellicolpitida Furto. Quindi, sesidesiderasospenderetemporaneamente il contratto in corso, bisogna recarsi presso l’Agenzia/Punto Vendita di riferimento e consegnare i documenti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula (certificato di assicurazione e Carta Verde). A conferma, l’Agenzia/Punto Vendita rilascerà un’apposita appendice che dovrà essere firmata e, solo da quel momento, la sospensione avrà decorso fino ad un massimo di 18 mesi.
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- contratti di durata inferiore all’anno;
- contratti ceduti;
- Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.
Qualora il Contraente intenda riattivare il contratto sospeso, la riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro, purché il Proprietario/Locatario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro Veicolo, occorre, inoltre, che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito o esportato definitivamente all’estero. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
- emissione di una Polizza sostituente il contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della Tariffa in corso all’atto della riattivazione per la determinazione del Premio;
- imputazione, a favore del Contraente, del Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso. Nel caso in cui la Tariffa in vigore all’atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del Contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla Tariffa in corso. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
A.9 -Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo7
In caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia/Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
Il contratto, dietro eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso, viene reso valido per un altro Veicolo appartenente allo stesso Proprietario del Veicolo rubato (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso Locatario) o al coniuge in comunione dei beni.
b) Risoluzione del contratto
L’Assicurazione non ha Effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).
7 Che cosa devo fare se rubano l‘autoveWura?
In alle Autorità competenti e portarne copia in ’Agenzia/ ?
caso di Xxxxx occorre fare immediata denuncia
Punto Vendita.
NOTA BENE!
Se la veWura è anche assicurata con la garanzia Xxxxx consultare per tuWi i deWagli la Sezione Sinistri.
Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.
A.10 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
A.11 - Imposte e tasse
Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all’Assicurazione, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
A.12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.
B
CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
Fascicolo Informativo – Autovetture
B.1 – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’ente finanziatore o della società di Leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:
a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all’ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
B.2 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
È operante il testo di vincolo allegato alla Polizza.
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B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI
C
Fascicolo Informativo – Autovetture
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.) 8
C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)9
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.
L’Assicurazione copre gratuitamente anche:
1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione10;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civiledeitrasportatisul Veicolo indicatoin Polizza peridanniinvolontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato11;
8 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati? ? Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l’obbligo dell’Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l’unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.
9 In sostanza, cosa assicura la garanzia RC Auto?
La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell’Incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del Risarcimento ai danneggiati fino all’ammontare dei Massimali scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato.
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10 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?
Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) UnipolSai opera come se la vettura circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un’unica eccezione: se la vettura è parcheggiata in un’area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio
!
11 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?
Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.
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4. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio, purché in circolazione e agganciato al Veicolo trainante indicato in Polizza. Ai fini di tale estensione gratuita occorre che il Veicolo trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione ed alle disposizioni vigenti;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all’allievo conducente e all’istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l’esame di guida l’esaminatore e l’istruttore sono considerati Terzi; non è invece, considerato Xxxxx l’allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica;
7. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del conducente e del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario del Veicolo, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, Furto o da smarrimento;
8. PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni gratuite.
C.2– Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa)12
L’Assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
12 Che cosa vuol dire “Rivalsa”? !
La “Rivalsa” è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l’Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: la vettura partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando
totalmente il Cliente.
b) nel caso di Xxxxxxx adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non è guidato dal Proprietario/Xxxxxxxxx, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
d) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza disostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
g) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; h) in caso di dolo del conducente;
i) nelle Aree aeroportuali.
Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144, comma 2°, del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Salvo quanto previsto dall’articolo “N.1.1 delle Condizioni di assicurazione”, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell’Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all’obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell’articolo 1915 del Codice civile. Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione tariffaria “Guida Esperta”, di cui all’articolo “E.3.2 delle Condizioni di assicurazione”, ed al momento del Sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro.
C.3– Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa:
a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
c) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l’intero esborso;
d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d’uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.
C.4- AWestazione sullo stato del rischio13
La Società consegna per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto14, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale e con Responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose,
13 Che cos’è l’AWestato del rischio e a cosa serve?
L’Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del Proprietario del Veicolo - relativamente alla garanzia obbligatoria della Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). In altre parole, è una sorta di “curriculum” che le Compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il “rischio” che devono assicurare.
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14 Chi è l’ ”Avente diriWo”?
Oltre al Proprietario, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo “proprietarie” del Veicolo, ne sono equiparate: chi utilizza la vettura nel caso di un Contratto di leasing (Locatario); chi ha comprato la vettura “a rate” (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare l’autovettura senza esserne il Proprietario (usufruttuario).
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danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice15 l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Per tutte le Polizze, nell’Attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione viene indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo la Società consegna per via telematica l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
La Società non elabora l’Attestazione nel caso di:
- contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di Furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato, qualora il
Periodo di osservazione non risulti concluso.
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza
15 Che cosa prevede l’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni?
La cosiddetta “legge Bersani” prevede che, in caso di acquisto di un Veicolo in aggiunta ad un altro già assicurato del medesimo tipo (ad es. autovettura con autovettura; motociclo con motociclo ecc.) appartenente al medesimo Proprietario o ad un suo famigliare convivente, la Compagnia è tenuta ad assegnare la stessa classe di merito C.U. - e classe interna se presente - indicata nell’ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita per il Veicolo già assicurato. Questo rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che, ad esempio, acquistando un nuova vettura (o di seconda mano) in aggiunta ad una già assicurata possono godere dell’“ingresso” in una classe di merito tendenzialmente più favorevole ed economica.
?
del contratto, l’Attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile16, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno.
In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida.
In assenza di Attestazione valida l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
C.5 – Sostituzione dei documenti assicurativi
La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il documento deteriorato. Nelcaso disottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova diavere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.
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Ho avuto un Incidente stradale. Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per il Risarcimento del danno!
Chiama il Numero Verde 800 993 388 , dall’estero x00 000 00 00 000 o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.
Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per la garanzia R.C.A.
16 Che cosa regolamentano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile? ! Se il Cliente ha rilasciato delle dichiarazioni volutamente o involontariamente non veritiere relative all’autovettura assicurata (nel caso specifico, la vettura ha circolato pur avendo il contratto scaduto) ed è avvenuto un Incidente, la Compagnia impugnerà il contratto applicando il diritto di Rivalsa per il Risarcimento pagato ai danneggiati.
Fascicolo Informativo – Autovetture
D
R.C.A “PLUS”
(CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
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Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio
D.1 – Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, che danno
in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’ente, della società, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
– nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato.
L’Assicurazione non è operante nel caso in cui l’ente, la società, la ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli fossero a conoscenza prima del Sinistro di tali circostanze.
D.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Xxxxxxx non in regola con la revisione
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il Veicolo:
• sia guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
• non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.
D.3- Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.
La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
17 Che cosa sono le condizioni aggiuntive “RCA Plus”?
Ogni Cliente ha la propria sensibilità assicurativa: c’è chi preferisce una copertura R.C.A. essenziale, suflcientemente ampia ma più economica; c’è chi desidera invece arricchire la copertura anche ai casi in cui la garanzia opera solo parzialmente o non è compresa. Le Condizioni “RCA Plus”, se acquistate, assolvono proprio a questo compito: ampliare la sfera di sicurezza.
?
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D- R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
D.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori
La Società assicura, nei limiti del Massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza, la Responsabilità Civile ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del Codice civile, derivante al Proprietario dalla circolazione del Veicolo anch’esso indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi da fatto illecito commesso da:
• figli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela del Proprietario stesso e con lui conviventi.
La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all’insaputa o contro la volontà del
Proprietario/Locatario del Veicolo.
D.5 – Rinuncia alla Rivalsa per guida di neopatentati con patente da meno di 1 anno e Veicolo di potenza eccedente il consentito (articolo 117 del “Nuovo Codice della Strada” – Limitazioni nella guida)
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, rinuncia parzialmente al diritto di Rivalsa qualora in caso di Sinistro venga appurato che alla guida del Veicolo indicato in Polizza –ed avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il Veicolo è di categoria M1)- si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l’azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di
€ 500,00.
D.6 - Aree aeroportuali
La Società, a parziale deroga dell’articolo “C.2 delle Condizioni di assicurazione”, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo assicurato nelle Aree aeroportuali.
X.0 - Xxxxxxxx xxxxxxxx00
Xxxxx restando quanto pattuito nell’ambito della formula tariffaria “Bonus/Malus” richiamata in Polizza, ai fini dell’evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del Premio R.C.A., in occasione dell’eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto del Sinistro - con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria - che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento nel corso dell’ultimo Periodo di osservazione.
In ogni caso la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta.
In caso di Sinistro con Responsabilità paritaria, che non abbia ancora concorso all’applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A.
18 In caso di Xxxxxxxx, se cambio Compagnia, questa Condizione aggiuntiva ha valore? ? No. Al verificarsi del primo Sinistro che farebbe evolvere la classe di merito in malus, UnipolSai non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che
di quell’evento non vi sarà traccia perché, per legge, l’Attestato di rischio indicherà il Sinistro avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale CU. Quindi, se si decide di cambiare Compagnia e nell’anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull’Attestazione
dello stato del rischio.
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D- R.C.A “PLUS” (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)
In presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso Periodo di osservazione dell’annualità di acquisto della Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto”, questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza.
Per le annualità assicurative successive all’applicazione della Condizione Aggiuntiva “Sinistro protetto”:
• in caso di un unico ulteriore Sinistro in tali annualità
- se con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria che farebbe scattare il malus, la Società terrà conto, ai fini del calcolo del Premio R.C.A. e dell’evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo Sinistro;
- se con Responsabilità paritaria che non farebbe scattare il malus, la Società terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A. solo di tale ultimo Sinistro;
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• in presenza di due o più Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria occorsi nello stesso Periodo di osservazione, la Condizione aggiuntiva “Sinistro protetto” non opererà in alcun modo.
E
Fascicolo Informativo – Autovetture
FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
(operante solo se richiamata in Polizza)
Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)19
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS
n. 72 del 16aprile 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E.1 - “BONUS/MALUS”
L’Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio in relazione alla sinistrosità registrata nel Periodo di osservazione. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo l’applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.
E.1.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)
Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestazione sullo stato del rischio.
Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).
I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:
· in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai
19 Cos’è la Classe C.U e come viene determinata?
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie.
Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.
?
14 (salvo quanto espressamente indicato all’articolo “E.1.2 delle Condizioni di assicurazione”);
· in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall’applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
· in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “E.1.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell’Attestazione;
- relativa ad una Polizza che prevede l’applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all’articolo “E.1.3 delle Condizioni di assicurazione” - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza.
E.1.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosìddetta legge “Bersani”)
La Società, ai sensi dell’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova Polizza, relativa a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della Polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla Polizza una classe di merito di assegnazione - sia interna UnipolSai che C.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultima Attestazione conseguita sul Veicolo già assicurato.
E.1.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.
La Società, in tutti i casi di stipula di una nuova Polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all’articolo “E.1.1 delle Condizioni di assicurazione”, sia la classe C.U. nei seguenti casi:
- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all’estero, Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato, purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto;
- acquisto da parte dell’utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R.
n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato;
- acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap;
- trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.
E.1.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita
Qualora l’incarico in conto vendita non vada a buon fine, il Proprietario rientri in possesso del Veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.
E.1.3.2 – Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita
Qualora il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita venga ritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.
E.1.4 – Veicolo già assicurato all’estero
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
E.1.5 – Regole evolutive della classe di merito
Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva,alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre
- dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 2;
- delle agevolazioni previste dall’articolo 134, comma 4-ter, del Codice per i Contraenti che hanno installato il dispositivo satellitare.
TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e -numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più | |
Evoluzione | -1 | +2 | +5 | +8 | +11 |
della classe di | (fino al | (fino al | (fino al | (fino al | (fino al r |
merito interna | raggiungimento | raggiungimento | raggiungimento | raggiungimento | aggiungimento |
UnipolSai | della classe | della classe | della classe | della classe | della classe |
di assegnazione | di merito 0) | di merito 18) | di merito 18) | di merito 18) | di merito 18) |
rispetto a quella | |||||
di provenienza |
E.1.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la Società procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di Premio.
E.1.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati20
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di
Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP
20 Come evitare l’applicazione del malus in caso di incidente con colpa? ?
Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di
più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l’applicazione si può rimborsare l’importo di quanto risarcito ai danneggiati.
NOTA BENE!
Per conoscere l’importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione “Riferimenti utili”)
(per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla Società (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.
E.1.8 -Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai
La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai - purché il Proprietario (nel caso dei Contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
E.2 – Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
La Società, ai fini dell’evoluzione della di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della Polizza tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
E.3 - Opzioni tariffarie “Bonus/Malus” (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede le seguenti opzioni tariffarie:
- “Riparazione Diretta”;
- “Guida Libera” o “Guida Esperta”;
- “A Kilom€tro”.
E.3.1 – “Riparazione Diretta ”
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A.,per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codi-ce, nella forma del “Risarcimento del Danno in Forma Specifica” secondo i criteri di Risarcimento previsti dall’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.
L’Assicurato si obbliga a consentire di far riparare il Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione, a sua scelta, tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito Auto Presto&Bene. In virtù di ciò il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa ed indicata in Polizza
La predetta modalità di Risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla Tariffa.
Sconto al rinnovo
Dopo ogni riparazione effettuata presso una carrozzeria o un’officina convenzionata con la Società, al Contraente sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul Premio della garanzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell’imposta sulle assicurazioni. Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della Polizza, purché il Sinistro sia stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale della Polizza.
Per i Sinistri liquidati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza annuale della Polizza, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell’eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale.
In nessun caso il Premio netto della garanzia R.C.A., a seguito dell’applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.
E.3.2 - “Guida Libera” o “Guida Esperta” 21
“Guida Libera”
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Libera” della formula tariffaria “Bonus/Malus”, che non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del Veicolo assicurato.
“Guida Esperta”
Il contratto è stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” della formula tariffaria “Bonus/Malus”, la quale prevede che:
a. al momento del Sinistro, il conducente del Veicolo abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
b. il Proprietario del Veicolo sia una persona fisica di età compresa, alla stipula o all’ultimo rinnovo annuale del contratto, tra 26 anni e 65 anni.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di Xxxxxxxx i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente, previsti alla lettera a).
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per Effetto della presenza in Polizza dell’opzione tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro, se non sono rispettati i requisiti previsti ai punti a) e b) o qualora la denuncia di Sinistro non contenga l’indicazione dei dati del conducente o della sua patente di guida.
Per il caso previsto al punto a), la Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del
Contraente e dell’Assicurato:
1. quando il Veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il Veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del Veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
21 “Guida Libera” e “Guida Esperta”: quali diflerenze e quali vantaggi? ?
“Guida Libera”: qualsiasi persona che ha i requisiti richiesti dalla legge (patente valida ed età) può guidare
l’autovettura; “Guida Esperta”: il proprietario dell’autovettura ed il conducente dichiarato sul contratto al momento della stipula devono avere determinate caratteristiche. Se per la “Guida Libera” il vantaggio è la massima libertà di dare la vettura “in mano” a qualsiasi persona la possa guidare, per la “Guida Esperta” il vantaggio è il risparmio sul Premio di Polizza
E.3.3 - “A Kilom€tro”22
Ai fini dell’attivazione dell’opzione tariffaria “A Kilom€tro” occorre che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare “Unibox”;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell’apposito Articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”.
Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del Premio:
1) all’atto della stipula, nella misura fissa indicata in Polizza;
2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare “Unibox”.
Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:
kmsubaseannua=[(kmrilevatitotali) +(kmnotturni X 2)–((kmautostradali+kmextraurbani)/2)]/ giorni di attivazione X 365, dove
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana viene dimezzata;
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata;
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo;
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente per- corsi.
La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da “Premio” nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di “Unibox” o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
- qualora il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del Veicolo assicurato e riportato in Polizza; nel caso di sostituzione del Veicolo, verranno
22 Che cos’è la Tarifla “A Kilom€tro”? ?
La Tariffa “A Kilom€tro” è riservata a coloro che scelgono di installare il dispositivo satellitare Unibox
sulla propria autovettura. Tale scelta porta significativi vantaggi quali:
- riduzione del Premio alla sottoscrizione del contratto;
- calcolo del Premio di rinnovo in base alla percorrenza chilometrica annua;
- allerta automatica dell’Assistenza stradale in caso di Incidente di una certa gravità, se presente la relativa garanzia;
- ricerca satellitare dell’autovettura in caso di Furto purché sia stata acquistata la relativa garanzia.
sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a Veicoli
diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell’apposito articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:
a. la perdita dello sconto fisso;
b. il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
La Società, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il Provider telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul Veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio.
F
Fascicolo Informativo – Autovetture
SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
F.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.
Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’Indennizzo” e “Denuncia del Sinistro” si rimanda ai relativi articoli della “Sezione
N.2 delle Condizioni di assicurazione”.
F.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
L’Assicurazione non comprende i danni:
• salva specifica pattuizione, relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie;
• salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul
Veicolo, strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
• salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento;
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
• conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
F.3 - Incendio 23
F.3.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
23 La garanzia Incendio comprende anche l’Incendio della veWura provocata dal faWo doloso di ?
terzi?
La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione della vettura anche agli atti dolosi di terzi (come ad esempio gli atti vandalici) così come, sempre gratuitamente, prevede un Indennizzo nel caso in cui il box venga danneggiato a causa dell’Incendio del Veicolo.
L’Assicurazione è estesa:
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del
Contraente o dell’Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
F.3.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo ”F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature non seguite da Incendio.
F.3.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
F.3.4 - Incendio “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato all’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
?
L’autovettura ha avuto un Incendio. Che cosa devo fare?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli
F.4 - Furto e Rapina 24
F.4.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.
F.4.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:
- del dispositivo Unibox, troveranno applicazione le previsioni disciplinate all’articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di Furto totale o Rapina senza ritrovamento del Veicolo, non è applicato lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, pattuito in Polizza fatti salvi i casi specificatamente indicati nel successivo articolo “F.4.6 delle Condizioni di assicurazione”, nei quali si aggiunge un ulteriore Scoperto del 25% allo Scoperto, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito in Polizza.
F.4.4 – Furto e Rapina “Formula Compact”
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società indennizza l’Assicurato unicamente per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del Veicolo come disciplinato “all’articolo N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
24 Se l’autoveWura viene danneggiata in seguito al Furto (ad es. un Incidente con altri veicoli o ?
un urto contro un muro) o subisce degli aWi vandalici, la garanzia Furto copre in questi casi?
Sì. La garanzia Xxxxx è estesa gratuitamente anche a tali eventi così come anche ai casi in cui il Furto sia stato in qualche modo “facilitato” da disattenzioni (ad esempio, aver lasciato le chiavi nel cruscotto della vettura).
F.4.5 - Furto e Rapina “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Xxxxxx)
(Condizione aggiuntiva valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)
F.4.5.1 – Appropriazione indebita
La Società, a parziale deroga dell’articolo “F.4.2 delle Condizioni di assicurazione”, estende l’operatività dell’Assicurazione ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza derivanti dall’Appropriazione indebita a condizione che:
a) l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l’autore del reato; b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai
sensi dell’articolo 646 del Codice Penale.
F.4.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
Qualora sul Veicolo indicato in Polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/ GSM/GPRS:
• questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
- direttiva 2014/53/EU;
- direttiva 2014/35/EU;
- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/E;
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
• questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del Veicolo e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da pare di Società terze.
Il Contraente siimpegnaaconsegnareall’Agenzia/PuntoVenditadella Società, all’attodell’emissione della Polizza:
- il documento , rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in Polizza;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l’avvenuta installazione.
Qualorasiverifichiun SinistroeilContraente/Assicurato nonabbiaconsegnatotaledocumentazione all’atto della stipulazione della Polizza, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente/Assicurato vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l’assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia Furto e Rapina a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del Veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia
del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul Veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il Veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell’allarme causata dall’assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.
Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:
• una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
• il segnale di allarme, relativo al Furto del Veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell’evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
• l’Assicurato, pur messo a conoscenza dell’esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
• si sia verificata l’interruzione dei servizi da parte del Provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell’Assicurato,
la garanzia viene prestata con l’applicazione di uno Scoperto contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in Polizza.
F.4.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
• mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
• contenziosi in corso tra Contraente e/o Assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l’interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.
In caso di Furto, Rapina e Appropriazione indebita, il Contraente/Assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il Veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.
?
L’autovettura è stata rubata o ha subito dei danni
in seguito ad un tentativo di Xxxxx. Che cosa devo fare?
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F.5. - Eventi Naturali
F.5.1. - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione dei Veicoli;
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua;
• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi
F.5.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
?
L’autovettura è stata danneggiata in seguito ad un evento atmosferico.
Che cosa devo fare?
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F.6 - Eventi Sociopolitici
F.6.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società, indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.
La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo;
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento sociopolitico.
F.6.3 - Come Assicura
zione è prestata “a valore intero”.
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
?
L’autovettura è stata danneggiata in seguito ad un AWo di vandalismo
Che cosa devo fare?
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F.7 - Collisione
F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato in Polizza, oltreché per gli eventuali danni avvenuti in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:
a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro;
c) collisione con animali.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
L’Assicurazione è inoltre operante:
1. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza;
3. ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applicherà sull’ammontare del danno una Franchigia di € 200,00 in aggiunta a quella eventualmente pattuita in Polizza; se quest’ultima non è pattuita, è comunque applicata la Franchigia di € 200,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.
F.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato al punto 3 dell’articolo “F.7.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione
accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
F.7.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”,25 senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
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L’autovettura è stata danneggiata
in seguito ad un Incidente stradale con un altro Veicolo.
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F.8 - Kasko
F.8.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l’urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
L’Assicurazione è, inoltre, estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
25 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”?
La forma “a primo rischio assoluto” significa che la Compagnia rimborsa, entro il Valore assicurato, il danno subito dal Veicolo solo fino ad un determinato importo riconosciuto per la garanzia Collisione indicato sul contratto.
Valore assicurato = € 9.000
Indennizzo massimo riconosciuto per la garanzia Collisione = € 10.000 Danno = € 9.000
Franchigia (da applicare sul danno) = € 1.000 Indennizzo = € 8.000 ossia danno - franchigia
?
L’Assicurazione è inoltre operante:
1. ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
2. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. E’ in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza;
3. ai danni causati da guida in stato Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di Sinistro la Società applicherà sull’ammontare del Danno indennizzabile uno Scoperto del 5%, con il minimo non indennizzabile di € 200,00 in aggiunta a quello eventualmente pattuito in Polizza; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 5% con il minimo non indennizzabile di € 200,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.
F.8.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”;
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell’articolo “F.8.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche, salvo quanto indicato al punto 3 dell’articolo “F.8.1 delle Condizioni di assicurazione”;
• causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
• cagionati da operazione di carico e scarico;
• causatiall’abitacoloqualoraquestiultimisianoconseguenzaimmediataedirettadell’attivazione accidentale dell’airbag;
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall’oggetto della garanzia;
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato.
F.8.3 - Come Assicura
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
?
L’autovettura ha subito dei danni in seguito ad un urto.
Che cosa devo fare?
Attiva la procedura per l’Indennizzo del danno!
Chiama il Numero Verde 800 993 388 , dall’estero x000000000000 o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.
Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli
F.9 - Garanzie Accessorie
F.9.1 - R.C.A. “Extra”
F.9.1.1 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute:
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.
2. Ripristino dotazioni di sicurezza
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.
4. Soccorso vittime della strada
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all’interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente.
5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del Veicolo assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile.
6. Ricorso Terzi da Incendio
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dall’Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La Prestazione non si cumula con analoghe Prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso Xxxxxxx indicato in Polizza.
Sono esclusi i danni:
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall’Assicurato;
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
F.9.2 - C.V.T. “Extra”
F.9.2.1 - Come Assicura
La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle Somme assicurate. I danni al
Veicolo sono indennizzati senza applicazione del Degrado d’uso.
Garanzie prestate
1. Tassa di proprietà
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile
a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde, ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.
2. Spese di immatricolazione
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione di un altro Veicolo.
In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del Veicolo.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, e della Carta Verde, ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
3. Spese di parcheggio e custodia
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
4. Danni indiretti
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o di suo sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del Veicolo la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso,
fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.
La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
• in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.
5. Danni ai bagagli trasportati
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato in Polizza in caso di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di:
• € 300,00 per Sinistro in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita;
• € 400,00 per Sinistro in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al Veicolo.
7. Rimborso spese documenti di circolazione
La Società, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.
8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato in Polizza, indennizzabile a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.
9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità.
10. Danni da Fenomeno eleWrico
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per la riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza.
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.
11. Collisione con veicolo identificato e non Assicurato
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
12. Duplicato della patente di guida
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Xxxxxxx, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
• in caso di Xxxxx o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di
€ 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo:
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici;
• consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.
F.9.3 - SalvaPremio
(Garanzia riservata agli aventi diriWo a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/Punto Vendita).
F.9.3.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato -in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) o di Perdita d’impiego (PI) come di seguito definite- un importo, per Sinistro e per annualità assicurativa, pari all’ultimo Premio annuo lordo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli così come indicato in Polizza o nella quietanza di rinnovo.
Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:
• Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è l’Inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di Sinistro derivante da Malattia, ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi, eccetto che per i Sinistri avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la Franchigia è di 45 giorni. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico.
Se l’Inabilità temporanea totale al lavoro ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
• Perdita d’impiego (PI)
La garanzia si applica solo all’Assicurato che, al momento del Sinistro, sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è la Perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è
sottoposta ad un periodo di Franchigia di 90 giorni continuativi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società, decorso il periodo di Franchigia, corrisponde l’Indennizzo indicato al presente punto.
F.9.3.2 – Delimitazioni
Possono aderire alle coperture i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l’età puntuale dell’Assicurato in anni compiuti e interi. L’Assicurazione viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria.
F.9.3.3 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:
a) dolo dell’Assicurato ovvero del Contraente;
b) Xxxxxxxx avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
c) Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, eccezion fatta per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stu- pefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cro- nico;
e) Sinistri derivanti dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l’Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclub, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
g) Infortuni e Xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti
i) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità totale e temporanea al lavoro;
l) Prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.
La copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego inoltre non è operante nei seguenti casi: m) licenziamenti dovuti a “giusta causa ”o a motivi disciplinari;
n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; o) dimissioni;
p) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
q) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
r) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
s) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
t) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
v) che il lavoratore dipendente non abbia superato il periodo di prova. Eventuali Sinistri riferibili allo status di “Non lavoratore” non sono indennizzabili.
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli
F.10 - Cristalli
F.10.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la Società, nei limiti convenuti, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo indicato in Polizza, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto.
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
F.10.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto sopra e quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni:
• ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
• che richiedano la sostituzione di cristallidi Veicoli che, limitatamente aicomponentioggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
• ai lunotti in cristallo cuciti su tela;
• causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
• riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
• dovuti a vizi di fabbricazione;
• riconducibili alla normale usura.
La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).
F.10.3 - Come Assicura
F.10.3.1 - Riparazione Libera
L’Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare il centro cristalli ”MyGlass”26 (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”) ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da “MyGlass”.
Qualora l’Assicurato utilizzi il centro cristalli ”MyGlass” la garanzia è prestata nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.
26 Cos’è MyGlass? ?
MyGlass è il marchio della APB CAR SERVICE SRL, società del Gruppo Unipol specializzata nella
riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.
Xxxxx vantaggi ho rivolgendomi a MyGlass per la riparazione dei cristalli?
Molti e tutti utili:
- celerità dell’intervento, anche al domicilio;
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nessun esborso a carico poiché l’Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna Franchigia o Scoperto;
cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.
Qualora l’Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “MyGlass” la garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale, di cui all’articolo “N.1.3 delle Condizioni di assicurazione”, fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l’applicazione, sul Danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.
F.10.3.2 Riparazione Diretta27
(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli, unicamente nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.
L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli ”MyGlass” (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l’Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da “MyGlass”.
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L’autovettura ha subito dei danni ai cristalli. Che cosa devo fare?
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Per tutti i dettagli vedi la Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e
Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie, Cristalli
27 NOTA BENE! !
Per godere di tuWi i vantaggi esclusivi della “Riparazione DireWa” dei cristalli occorre sempre
avvalersi di un centro MyGlass (vedi Sezione “Riferimenti utili”). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un centro diverso da “MyGlass”, non si deve scegliere la “Riparazione DireWa”, pena la perdita del rimborso.
F.11 Guasti Meccanici
F.11.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del Veicolo indicato in Polizza che necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a Guasto meccanico.
La Società si impegna a far riportare il Veicolo allo stato funzionale tramite le necessarie riparazioni e/o sostituzioni di Ricambi nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione o sostituzione stessa.
L’Assicurazione è estesa:
a) ai costi sostenuti per la diagnosi e la ricerca del Guasto meccanico;
b) ai costi di manodopera, purché riconducibili alla riparazione e/o sostituzione degli organi meccanici in copertura. Al fine di individuare tali importi si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro o a pubblicazioni analoghe.
L’Assicurazione opera a condizione che:
• non sia più attiva la garanzia fornita dalla casa costruttrice, da altri riparatori o venditori;
• siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice purché eseguiti da un’officina autorizzata ai sensi della Direttiva Monti (Regolamento Europeo 1400/2002), con una tolleranza consentita di 5.000 km, e che comunque gli interventi stessi siano comprovati da documentazione fiscale.
F.11.2 - Componenti meccanici garantiti
L’Assicurazione è operante esclusivamente per le seguenti parti del Veicolo:
Gruppo componenti motore
Blocco cilindri, camicie, bielle e stantuffi motore, cuscinetti di banco e biella, testa cilindri, guarnizione della testa, supporti motore e relativi tasselli elastici, coperchio punterie, punterie, valvole, sedi valvole, guide valvole, bilancieri, segmenti, catena di distribuzione, sensori giri e fase motore, sensore livello acqua, sensore livello olio motore, albero a gomiti, albero a camme, coppa dell’olio, pompa olio, rail iniettori, pompa iniezione, iniettori, radiatore motore, intercooler, elettroventola radiatore, pompa acqua, termo contatto, sensore temperatura motore, radiatore olio, scambiatore raffreddamento acqua/olio, pompa del carburante, termostato acqua, volano motore.
Gruppo climatizzazione
Condensatore, essiccatore, evaporatore, sonda evaporatore, motore riscaldamento interno, centralina climatizzatore, piastra di comando di climatizzazione, scatola di riscaldamento, radiatore riscaldamento, ventola di climatizzazione, erogatore, sonda di temperatura esteriore.
Gruppo componenti cambio
Cambio manuale, supporti completi cambio meccanico, comandi interni cambio, forchette, alberi, corona e pignone, sincronizzatori e anelli, cuscinetti, differenziale, satelliti e planetari, cambio automatico e sistemi elettronici ed idraulici di comando per i cambi automatici, radiatore del cambio automatico, coppa olio cambio, sensore di velocità, convertitori di coppia, piatto di pressione, pompa olio, regolatore, elettrovalvola di pressione, calcolatore gruppo idraulico, chiusura.
Gruppo trasmissione e freni
Xxxxxxxx, cardani, alberi di trasmissione, giunto di testa, giunto e tenuta giunto elastico, corona, xxxxxxx, mozzi, scatola sterzo, idroguida, dispositivo elettrocomando sterzo, supporti vari trasmissione.
Pompa freni, servofreno, pompa del vuoto, Gruppo ABS (centralina ed elettrovalvole, sensori per ABS).
Per i Veicoli elettrici o ad alimentazione ibrida i Guasti meccanici coperti sono limitati alle parti meccaniche in precedenza indicate.
F. 11.3 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Fermo quanto indicato all’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione” la garanzia non è operante per:
• i Guasti meccanici occorsi fino al trentesimo giorno dalla stipula della Polizza od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;
• i Guasti meccanici occorsi fino al raggiungimento di 500 chilometri dalla stipula della Polizza od alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato;
• le spese sostenute per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo e per la regolazione e messa a punto del Veicolo 28 ;
• le spese sostenute per la sostituzione di materiali di consumo e Ricambi non direttamente correlati alla riparazione;
• eliminazione di rumori prodotti da vibrazioni riconducibili a parti della carrozzeria, allineamento non corretto di parti della carrozzeria, nonché a ruote ed assali;
• impianti a gas o GPL.
Non sono da ritenersi indennizzabili i Guasti meccanici causati da:
• un’impropria o insufficiente manutenzione;
• uso di carburante e/o di oli lubrificanti aventi caratteristiche differenti da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice riportati nel manuale di uso e manutenzione;
• precedenti riparazioni errate o inadeguate;
• vizi o Guasti meccanici già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza;
• difetti già segnalati dalla casa costruttrice o determinati da richiami da parte della casa costruttrice;
• uso improprio del Veicolo o uso non conforme alle norme di utilizzo e di carico del Veicolo o da circolazione fuoristrada, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli, sono altresi’ esclusi i Guasti meccanici causati da attraversamento dei guadi;
28 NOTA BENE! !
Come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono, ad esempio, le aWività di
messa a punto del Veicolo e le sostituzioni efleWuate nei tagliandi di manutenzione previsti dalle case costruWrici, come le registrazioni varie e le sostituzioni di: lubriflcanti, liquidi refrigeranti/ anticongelanti, candele, flltri, etc. . Altresì sono escluse le manutenzioni straordinarie, come le aWività di registrazioni varie e le sostituzione di: freni, baWeria, marmiWa, colleWori, ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione ed in genere di tuWi gli organi meccanici usurati.
• precedenti modifiche o riparazioni effettuate in difformità dagli standard prescritti dalla casa costruttrice;
• Incidente della circolazione, urto, Incendio, scoppio, cortocircuito, allagamento o Furto e Rapina;
• mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione;
• mancata o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso;
• precedente manomissione degli stessi componenti meccanici.
Non sono altresì indennizzabili i Guasti meccanici ai componenti meccanici che, pur se previsti dalla garanzia, siano la conseguenza di guasti occorsi ad altre parti del Veicolo non comprese nell’Assicurazione.
Non sono assicurabili i Veicoli29:
• con anzianità inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione o con percorrenza superiore a 150.000 chilometri; qualora detti limiti vengano superati nel corso dell’annualità assicurativa la copertura si intende pienamente operante fino alla scadenza dell’annualità;
• con una potenza superiore a 150 kw;
• che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dalla casa costruttrice;
• importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla casa costruttrice;
• immatricolati per il trasporto di merci o cose.
F.11.4 - Come Assicura30
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Guasti meccanici nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato provvedendo in tal senso a conferire apposito incarico ad Auto Presto&Bene S.p.A.
Le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei componenti meccanici rimangono a carico della medesima fino ai limiti convenuti.
29 Ho acquistato un’autoveWura usata. Posso comprare la garanzia Guasti Meccanici? ? Certamente. L’importante è che il Veicolo non sia più “vecchio” di 8 anni, o abbia percorso più di 150.000 chilometri, e non vi sia in corso la garanzia fornita dalla casa costruttrice o dal venditore. Inoltre, è bene sincerarsi consultando il libretto di manutenzione del Veicolo, che tutte le manutenzioni programmate siano state regolarmente eseguite.
30 Posso far riparare l’autoveWura presso il mio meccanico di flducia e poi farmi rimborsare ?
dalla Compagnia?
No. Per godere di tutti i vantaggi offerti dalla garanzia “Guasti Meccanici”, occorre sempre avvalersi di un’oflcina facente parte del circuito del Gruppo Unipol Auto Presto&Bene i(vedi Sezione “Riferimenti utili”)
A riparazione avvenuta sarà compito della Compagnia pagare direttamente l’autoriparatore, entro i limiti indicati sul contratto.
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva, per annualità assicurativa, dell’importo indicato in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie. L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente un’officina facente parte del circuito Auto Presto&Bene (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l’Assicurato decida di non riparare il Veicolo o di ripararlo presso un centro diverso da Auto Presto&Bene.
G
Fascicolo Informativo – Autovetture
SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
(operante solo se richiamata in Polizza)
G.1 – “Valore Bloccato”31
A parziale deroga dell’articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all’estero), l’ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”)32 o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto.
Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato in Polizza.
G.2 – “Riparazione Diretta”
• Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di “Danno Totale”, presta le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, sulla base dell’articolo “N.2.1.4 delle Condizioni di assicurazione”. L’Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito “Auto Presto&Bene”. In questo caso l’eventuale Scoperto, il minimo
31 Perché “Valore Bloccato”? A cosa serve? ?
“Valore bloccato” è la formula assicurativa che, scelta al momento della sottoscrizione del contratto,
“blocca” per 2 anni (invece che 1) il valore dell’autovettura al momento del suo acquisto (il valore è determinato sulla presentazione della fattura di acquisto o sul prezzo di listino di Quattroruote). In tal modo, in caso di perdita totale del Veicolo o di danni particolarmente gravi (“Danno Totale”), l’Indennizzo sarà più cospicuo poiché l’auto, ai fini assicurativi, non avrà perso valore.
32 Come si consulta il valore dei veicoli su QuaWroruote ? ?
Quattroruote, il listino mensile utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati,
è disponibile sia in formato cartaceo sia in formato digitale consultabile su pc, smartphone e tablet (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).
Per il mercato dell’usato il listino riporta due quotazioni: la prima - in rosso - segnala il prezzo cui l’auto può essere venduta (quotazione di vendita), l’altra - in nero - quello che un concessionario può attribuire quando la ritira a fronte di un nuovo acquisto (quotazione di ritiro). In entrambi i casi l’Iva è inclusa e il passaggio di proprietà escluso.
UnipolSai, per attribuire il valore del Veicolo in sede di determinazione dell’ammontare del danno, utilizza la quotazione di vendita, più favorevole per il Cliente.
Per conoscere tale valore, è possibile consultare la rivista cartacea (che però dispone di un numero limitato di veicoli) oppure ottenere – a pagamento – una quotazione personalizzata del proprio Veicolo inserendo la targa e le sue caratteristiche (chilometraggio effettivo e le eventuali dotazioni differenti
dallo standard) accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx.
non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza, vengono eliminati per le garanzie sopra elencate.
G.3 – “Adeguamento del Valore Assicurato e del Premio”33
Per le annualità successive alla prima, il Contraente potrà decidere di adeguare il Valore assicurato del Veicolo scegliendo che ciò avvenga in modo automatico in base alle valutazioni redatte da Quattroruote o comunicando il nuovo importo che intende indicare in Polizza.
G.3.1 - Adeguamento automatico del Valore Assicurato e del Premio (Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza)
La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all’eventuale modifica dei Premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici.
Per la garanzia Kasko, il valore è adeguato secondo le modalità sopra stabilite e il Premio, solo qualora in Polizza sia prestata anche la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento anche ad elementi Tariffari della garanzia R.C.A.(ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
Per la garanzia Collisione, il limite massimo di Indennizzo indicato in Polizza non è soggetto ad adeguamento ed il Premio, solo qualora in Polizza sia prestata anche la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento ad elementi Tariffari della garanzia R.C..A. (ad esempio: classe di merito interna UnipolSai, età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
I limiti massimi di Indennizzo ed i Premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie e Guasti meccanici non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.
Al momento della stipula della Polizza il Contraente dichiara:
• a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote;
• il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
• il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
• se il Valore assicurato è inferiore alla valutazione di Quattroruote;
• per i Xxxxxxx assicurati con Xxxxxxx che prevedano clausole di vincolo a favore di xxxxx, qualora l’ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del Valore assicurato;
33 Perché adeguare il valore dell’autoveWura ad ogni rinnovo annuale del contraWo?
Per non correre il rischio di assicurare la vettura per un importo superiore (Sovra assicurazione) o inferiore (Sottoassicurazione) al suo reale valore di mercato e quindi, rispettivamente, pagare inutilmente un Premio maggiore o, nel caso di Sottoassicurazione, ricevere in caso di Sinistro un Indennizzo proporzionalmente inferiore.
Scegliendo l’adeguamento automatico del valore del Veicolo, da richiedere al momento della stipula del contratto, sarà la Compagnia, ad ogni scadenza annuale, ad allineare il valore della vettura al prezzo di mercato determinato su Quattroruote e, conseguentemente, aggiornare il prezzo delle garanzie interessate.
?
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G – SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)
• in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale fonte;
• se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote.
In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
G.3.2 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza ed il valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al Valore commerciale, procedendo all’eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi Tariffari definiti nel precedente paragrafo “Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio” (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell’Assicurato, dati tecnici del Veicolo).
H
SEZIONE ASSISTENZA
Fascicolo Informativo – Autovetture
H.1 – ASSISTENZA STRADALE 34
H.1.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)
La Società si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di immediato aiuto previste dall’articolo “H.1.7 delle Condizioni di assicurazione” qualora l’Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.
Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’Assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo UNIBOX, se installato;
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
La Centrale operativa non eroga:
• le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
H.1.2 - Pagamento delle Prestazioni
La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l’Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna Prestazione.
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull’Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l’Assicurato non accetta di corrispondere l’eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella Prestazione stessa.
In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale deidocumentifiscaliche dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
H.1.3 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)
Se non diversamente previsto nelle singole Prestazioni, queste ultime non vengono erogate se l’evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
34 Chi può usufruire delle garanzie di Assistenza? Quando? ? L’Assistenza è dedicata all’autovettura indicata sul contratto ed ai suoi occupanti, quando si verifica il caso di diflcoltà (ad esempio, a seconda delle formule scelte: guasto, Incidente, Furto, Infortunio da
circolazione ecc.).
• di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
• di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• di guida del Veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l’esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
• della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• dell’immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
• delle operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo.
Inoltre, le Prestazioni di assistenza non vengono erogate in caso di:
• eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
• eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell’Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’Abitazione);
• assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell’Assicurato.
H.1.4 - Delimitazioni
1. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato;
2. la Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell’assistenza, alla Struttura organizzativa e da questa organizzate;
3. la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della Società se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Società, devono essere consegnati alla stessa;
6. la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, nei limiti previsti nelle singole formule, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.; La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina e Kasko;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato;
• le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell’Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le Franchigie e Scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;
7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l’Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.
L’Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.
La Prestazione non è operante:
• se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate;
8. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto;
9. le Prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’Abitazione sono erogate solo in presenza dell’Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto.
H.1.5 – Obblighi dell’Assicurato35
Al momento della richiesta di assistenza, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa:
• gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
• tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).
35 Chi organizza ed invia l’assistenza richiesta? Posso pensarci in autonomia e poi essere rimborsato?
Per l’erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa richiedendo l’aiuto necessario, pena il mancato rimborso dell’intervento. Solo in alcuni e ben specifici casi l’emergenza può essere risolta in autonomia e poi essere rimborsati.
NOTA BENE!
Per tuWi i deWagli vedere la Sezione Sinistri – Norme per la garanzia Assistenza.
!
L’inadempimento da parte dell’Assicurato, dell’obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall’articolo “N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
H.1.6 – Diritto di Rivalsa
La Società si riserva il diritto di Rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato.
H.1.7 - Prestazioni di assistenza
La garanzia “Assistenza Stradale” opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all’articolo “A.4 delle Condizioni di assicurazione”, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole Prestazioni.
H.1.7.1 - ASSISTENZA “BASE” 36
In caso di Incidente conseguente alla circolazione del Veicolo che renda il medesimo indispo- nibile o inutilizzabile, la Società, per il tramite della Centrale operativa:
1. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si trovi al di fuori della sede stradale o che si sia ribaltato.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
o al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
36 Che cosa prevede l’Assistenza “Base”? ?
L’assistenza “Base” è la forma di Assistenza stradale più semplice per ricevere aiuto in caso di necessità
in viaggio.
Perché “più semplice”? … rispeWo a cosa?
Perché le garanzie di assistenza sono:
- operative solo in caso di incidente stradale accaduto in Italia (Città del Vaticano e Repubblica San Marino incluse) e
- strettamente necessarie a consentire, in tempi brevi, la continuazione del viaggio con la propria autovettura o con un altro mezzo.
Quindi, una “soluzione” di assistenza essenziale, utile, ma meno “ricca” di servizi e prestazioni rispetto all’Assistenza “Completa” più avanti descritta.
NOTA BENE!
Leggere con aWenzione quanto deWagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.
2. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l’Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento. Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
o al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici)a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data dell’Incidente, fino alla riconsegna del Veicolo riparato, per un massimo di 7 giorni consecutivi per evento. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione più vicino al Luogo dell’assistenza, in grado di effettuare le riparazioni;
• l’autovettura sostitutiva verrà fornita:
- fino alla riconsegna del Veicolo riparato comunque con il massimo di 3 giorni consecutivi per evento;
- solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
3. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio, raggiungere il punto di noleggio o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.
La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
4. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall’Abitazione. La Società tiene a proprio carico i costi per una notte di pernottamento fino ad un massimo di € 150,00 per evento.
?
Ho avuto un Incidente stradale (in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx) ed ho l’auto in panne. Che cosa devo fare?
Attiva la richiesta di Assistenza Stradale ! Chiama il Numero Verde 800 279 279
Per tutti i dettagli vedi la
Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza Stradale.
H.1.7.2 - ASSISTENZA “COMPLETA” 37
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parzia- le, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, ne- vicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1. invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
• effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di sostituire lo pneumatico, se disponibile il ricambio.
• montare i dispositivi necessari per circolare su strada innevata/ghiacciata che siano presenti a bordo del Veicolo, se ciò sia reso necessario dalle condizioni del fondo stradale.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato
37 Che cosa oflre l’Assistenza stradale “ Completa”?
L’ per garantire la massima sicurezza in viaggio.
assistenza “Completa” fornisce un’assistenza più ampia
?
Proprio per questo le prestazioni di assistenza “Completa” prevedono:
- interventi in caso di guasto come di Incidente stradale, foratura piuttosto che Infortunio da circo- lazione e così via quando il Veicolo circola nel continente europeo
- garanzie e servizi dedicati per soddisfare le esigenze di mobilità dei passeggeri, la riparazione e la gestione del Veicolo, la pronta assistenza sanitaria e quant’altro possa essere utile “in caso di diflcoltà”.
NOTA BENE!
Leggere con aWenzione quanto deWagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.
dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
• ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
• al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Qualora l’intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell’assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l’Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
- al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
• al trasporto degli Assicurati;
• al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall’Assicurato, purché entro un mese dalla data dell’evento, fino ad un massimo di:
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.
L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
Se l’Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:
• il trasporto del Veicolo e degli Assicurati verrà effettuato fino al punto di riparazione di
sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal Luogo dell’assistenza;
• l’autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell’assistenza, quando il
Veicolo si trovi all’estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell’assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall’Abitazione. La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;
6. organizza il viaggio degli Assicurati per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centraleoperativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”;
7. mette a disposizione dell’Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all’evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria Abitazione; eccetera.
La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
8. organizza il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo, qualora lo stesso:
• sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
IN ALTERNATIVA
trasporta il Veicolo dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la Società più vicino all’Abitazione qualora lo stesso:
• abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5
giorni se si trova all’estero;
• sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l’Assicurato:
- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il Veicolo gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il Veicolo, eccetera);
9. organizza, su richiesta dell’Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l’evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
• alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
10. supporta l’Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l’evento si verifica all’estero. La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell’assistenza della documentazione necessaria.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all’eventuale traduzione che si rendesse necessaria.
In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:
11. organizza il viaggio dell’Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all’Abitazione.
Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;
12. provvede al noleggio di un’autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque
per un massimo di 7 giorni consecutivi. L’autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell’Autorità, che rendano impossibile all’Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell’assistenza al luogo in Italia indicato dall’Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato.
Sono esclusi e restano a carico dell’Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all’estero che coinvolga l’Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:
14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
• € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “civile” che sia richiesta dalle Autorità locali;
• € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all’estero per concedere la libertà provvisoria all’Assicurato;
• € 2.000,00 per l’onorario di un legale.
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società
per il tramite della Centrale operativa:
16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:
17. anticipa fino ad un importo massimo di€ 500,00 per esigenze imprevedibili legate all’evento. L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l’Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa:
18. fornisce all’Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l’Équipe medica lo ritiene necessario, l’Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d’urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l’Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione e all’onorario relativi alla visita medica;
• all’eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
20. trasporta l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell’assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l’Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall’Assicurato, che si trovi sul Luogo dell’assistenza.
L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell’Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• all’organizzazione ed all’esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
• all’accompagnamento durante il trasferimento;
22. organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell’assistenza o la Struttura sanitaria dove l’Assicurato sia stato portato in conseguenza dell’evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell’Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell’autovettura sostitutiva;
• alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;
23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).
L’anticipo viene messo a disposizione dell’Assicurato secondo le modalità previste all’articolo “H.1.4 delle Condizioni di assicurazione”.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:
24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
• al trasporto della salma;
• al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
• agli oneri connessi all’espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell’assistenza.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).
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