CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
SERVIZIO NUMERO UNICO E SERVIZIO ADDEBITO RIPARTITO
Art. 1 - Definizioni e documenti contrattuali
Agli effetti del Contratto si intende per:
TIM e/o Telecom: Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx 0, C.F., partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 e al Registro A.E.E. IT08020000000799; Casella PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
“Cliente”: la persona giuridica o fisica, pubblica o privata, che per i propri scopi professionali e imprenditoriali ha richiesto la fornitura del Servizio;
“Cliente finale”: il cliente “consumatore” così come definito all’articolo 3 lettera a) del Codice del Consumo; “AGCom”: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
“Fonia Avanzata”: i servizi e le prestazioni che utilizzano le funzionalità di rete intelligente della Rete Pubblica così come previste nella normativa e nelle condizioni economiche vigenti;
“Parti”: Telecom ed il Cliente definiti congiuntamente;
“Servizio”: le prestazioni di Xxxxx Xxxxxxxx richieste dal Cliente per soddisfare le proprie esigenze di comunicazione; “Richiesta”: il documento che il Cliente sottoscrive unitamente agli Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale aderendo alle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura da parte di Telecom del Servizio; “Contratto”: l’accordo tra Telecom e il Cliente avente ad oggetto la fornitura del Servizio costituito dalla Richiesta di adesione, dai suoi Allegati e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto che insieme lo costituiscono; “Numerazione”: la numerazione sui codici 199 (Numero Unico) e 84X (Addebito Ripartito) che Telecom concede in uso al Cliente, che la utilizza per i propri scopi professionali e imprenditoriali;
“S.m.i.”: successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 - Utilizzo della Numerazione
1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano al rapporto contrattuale tra Telecom ed il Cliente, fatto salvo quanto convenuto specificamente tra le Parti nella Richiesta.
2. Le numerazioni per servizi di numero unico e per servizi di addebito ripartito devono essere utilizzate dal Cliente in conformità con le prescrizioni della vigente normativa ed in particolare del Piano di numerazione nazionale di cui alla Delibera AGCom 8/15/CIR e s.m.i..
3. Le numerazioni per servizi di numero unico e addebito ripartito non possono essere utilizzate dal Cliente per essere contattato dai propri clienti finali in merito a contratti già conclusi, per i quali devono essere utilizzate numerazioni incluse tra quelle a “tariffa base” appositamente indicate dal Piano di numerazione nazionale. A tal fine, il Cliente si impegna a rilasciare apposita dichiarazione, di cui all’Allegato C al presente Contratto, attestante il corretto uso della Numerazione nel rispetto della seguente tempistica:
- nuovi Clienti: al momento della sottoscrizione del Contratto; in caso di mancato rilascio Telecom non darà seguito al Contratto;
- Clienti che già utilizzano numerazioni per servizi di numero unico e per servizi di addebito ripartito: alla scadenza del termine accordato per il recesso.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera AGCom 133/18/CIR e s.m.i., ove il Cliente non provveda al rilascio della predetta dichiarazione entro le tempistiche indicate al precedente paragrafo:
a) Telecom invierà alla scadenza di un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine accordato per il recesso, una seconda comunicazione contenente l’invito a sanare la propria posizione entro i successivi 10 giorni. Dopo il secondo sollecito inevaso, Telecom potrà procedere alla sospensione dell’uso della Numerazione e, in assenza di sanatoria da parte del Cliente, al recesso/risoluzione di diritto del Contratto secondo quanto previsto al successivo art. 19.
In alternativa
b) Telecom provvederà a realizzare un’attività di monitoraggio attivo, al fine di chiarire la natura del servizio prestato, al termine del quale invierà al Cliente che sarà risultato non in regola con la normativa una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni, contenente l’invito ad inviare la dichiarazione e a cessare la condotta non in linea con la normativa. In assenza di ottemperanza a quanto richiesto con la diffida nel termine ivi indicato, Telecom procederà alla sospensione della Numerazione e, in mancanza di alcuna sanatoria da parte del Cliente, alla successiva risoluzione contrattuale secondo quanto previsto al successivo art. 19.
4. Le numerazioni per servizi di numero unico e addebito ripartito devono essere utilizzate nel rispetto altresì di quanto disposto dall’art. 1 comma 55 della Legge 4 agosto 2017 nr. 124. Di conseguenza, per l’accesso ai servizi a pagamento forniti attraverso le suddette numerazioni, la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
5. L’inadempimento del Cliente rispetto alle prescrizioni della vigente normativa ed in particolare a quanto previsto ai precedenti punti 3. e 4. comporterà la sospensione, da parte di Telecom, della Numerazione ove già in uso e, dopo un periodo ragionevole, di norma non superiore a venti giorni, senza che sia sopraggiunta alcuna sanatoria da parte del Cliente stesso, il recesso/la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto disposto al successivo art. 19 delle presenti Condizioni Generali.
6. In caso di violazione del corretto uso delle Numerazioni accertata da parte dei competenti organi, Telecom provvederà alla chiusura immediata dell’accesso alla Numerazione in uso al Cliente ed oggetto di tale accertamento.
Art. 3 - Utilizzo del Servizio da parte di terzi
1. Il Cliente può permettere ad altri di usufruire del Servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto il Cliente medesimo sia tenuto a corrispondere a Telecom, in relazione alle condizioni economiche vigenti.
2. La violazione di quanto sopra previsto sarà considerata inadempimento grave e comporterà la restituzione dell’importo non dovuto e la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. con la conseguente cessazione automatica del Servizio a far data dalla ricezione della comunicazione scritta di Telecom da inviarsi ai sensi dell’articolo 19.
Art. 4 - Perfezionamento, Durata del Contratto - Recesso
1. Il Contratto si perfeziona dalla data di invio al Cliente della lettera di accettazione da parte di Telecom della Richiesta ovvero, a seguito dell’attivazione del Servizio secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 5. In ogni caso, il canone di abbonamento al Servizio decorre dal giorno di attivazione del Servizio stesso.
2. Il Contratto ha durata di un anno e, ove consentito dalla legge, si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza.
3. Il Cliente ha in ogni caso la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a TIM, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, tramite una delle seguenti modalità:
• Lettera all’indirizzo postale “Telecom Italia Servizio Clienti Business, Xxxxxxx xxxxxxx x. 000 – 00000 Xxxxxxxxx Xxxx” -
> per tutti i Clienti Business
• Fax al numero gratuito 800.000.191 -> per tutti i Clienti Business
• PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx -> per Professionisti e clienti con Partita IVA
• PEC agli indirizzi in uso per le consuete comunicazioni -> per le medie e grandi aziende
• Sito web xxxxxxxxxxx.xx -> per Professionisti e clienti con Partita IVA
• Servizio Clienti 191 -> per Professionisti e clienti con Partita IVA.
Nella comunicazione di recesso è necessario allegare copia di un documento di identità del titolare del Contratto. Qualora il Cliente receda dal Contratto nel corso del primo anno di durata contrattuale sarà tenuto a corrispondere a Telecom l’importo indicato nella Richiesta di Adesione a fronte dei costi di disattivazione dalla stessa sostenuti.
Il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere a Telecom, oltre al corrispettivo del Servizio fruito, il rateo di canone maturato fino alla data di efficacia del recesso.
4. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico del Cliente, Telecom avrà facoltà di recedere dal presente Contratto tramite Raccomandata A/R inviata con almeno 30 gg. solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo.
Art. 5 - Attivazione del Servizio - Contributo di attivazione
1. Compatibilmente con le disponibilità tecniche, il Servizio è attivato da Telecom che concorderà con il Cliente tempi e modalità.
2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità tecnica, non sia possibile rispettare i termini concordati, Telecom indicherà al Cliente la data a partire dalla quale sarà attivabile il Servizio. In ogni caso il contributo di attivazione non può essere richiesto prima di 30 gg. solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.
3. Il mancato pagamento, entro 20 gg. dalla data di scadenza della fattura in cui è addebitato il contributo di attivazione, costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con la conseguente cessazione automatica del Servizio a far data dalla ricezione della comunicazione scritta di Telecom da inviarsi ai sensi dell’articolo 19.
4. Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti anche verso terzi del corretto funzionamento dell’impianto elettrico e di alimentazione del relativo impianto a terra.
Art. 6 - Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti
1. Nel caso di richiesta di nuova attivazione del Servizio da parte del Cliente moroso, Telecom si riserva il diritto di subordinare il perfezionamento del nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolute
2. Telecom si riserva il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del Servizio nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del Servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie mediante versamento di deposito cauzionale oppure fideiussione rilasciata da un Istituto di Credito nazionale di alto standing od internazionale ma capillarmente presente sul territorio nazionale, oppure da un primaria Compagnia di Assicurazioni.
Art. 7 - Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del Servizio - Modifiche
1. E’ facoltà di TIM modificare le condizioni economiche del Servizio. Telecom ne darà preventiva comunicazione al Cliente in forma scritta o avviso nella fattura o SMS o altra forma di campagna informativa.
2. Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica il Cliente non abbia provveduto ad inviare comunicazione di recesso a Telecom con le modalità di cui al precedente articolo 4.3, le nuove condizioni di offerta si intenderanno accettate. Il Cliente è comunque tenuto a pagare il corrispettivo del Servizio usufruito e il canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.
3.TIM si riserva la facoltà di apportare in ogni momento modifiche al presente Contratto, dandone comunicazione al Cliente per mezzo di corrispondenza scritta o avviso in fattura. Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Cliente non avesse provveduto ad inviare a TIM comunicazione di recesso, con le modalità di cui al precedente articolo 4.3, le modifiche si intenderanno accettate.
Art. 8 - Assistenza al Cliente - Qualità del Servizio
1. Ove previsto dalla Richiesta, Telecom fornisce un servizio gratuito di assistenza al Cliente per ottenere informazioni sul Servizio e sulla fatturazione dello stesso.
2. In ogni caso, il Cliente potrà inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede territoriale di competenza di Telecom indicata sulla Richiesta, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.
Art. 9 - Segnalazioni guasti - Riparazioni
1. Ove previsto nella Richiesta, Telecom fornisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.
2. Telecom si impegna a riparare i guasti e/o i malfunzionamenti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.
3. L'obbligo di intervento di Telecom decorre dal momento in cui la stessa viene informata dell'esistenza del guasto e/o del malfunzionamento e riguarda i soli guasti legati alla configurazione ed al funzionamento del Servizio.
4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte del Cliente, ovvero ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.
Art. 10 - Reclami riguardanti gli importi addebitati in fattura
1. I reclami relativi ad importi addebitati in fattura dovranno essere inoltrati per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede di Telecom competente per territorio, indicata nella Richiesta, entro i termini di scadenza della fattura in contestazione. Saranno salvi i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente e comunque quelli previsti all’art. 11 comma 1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
2. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento della fattura nei termini di scadenza indicati.
3. L’esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 gg. solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.
4. Nel caso in cui il Cliente non paghi entro la scadenza indicata in fattura l’importo per il quale ha presentato il reclamo, Telecom sospende, fino alla comunicazione al Cliente dell’esito del reclamo, l’applicazione di quanto previsto all’art. 17 concernente l’indennità per ritardato pagamento e rivalsa. Xxx il reclamo non sia stato accettato, il Cliente è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in fattura.
5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e il Cliente non abbia ancora pagato, la somma contestata andrà pagata entro la data comunicata da Telecom tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora sarà addebitato su una successiva fattura.
6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, Telecom provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva fattura. Si applicano gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l’avvenuto pagamento e la data del rimborso. Si applicano gli interessi legali per il periodo intercorrente tra l’avvenuto pagamento e la data del rimborso.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
I dati personali, forniti dal Cliente per l’attivazione del Servizio e/o acquisti nell’ambito del rapporto contrattuale, saranno utilizzati da TIM in qualità di Titolare del trattamento per finalità connesse all’erogazione del Servizio stesso e, previo consenso del Cliente, per finalità ulteriori, come specificamente riportato da TIM nell’Informativa privacy in allegato al presente Contratto oppure consultabile al link privacy sul sito xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) e successive modificazioni e integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dal Codice privacy contattando gratuitamente il Servizio Clienti 191.
Art. 12 - Informazioni da fornire al chiamante - Delibera 8/15/CIR e s.m.i.
0.Xx Cliente è tenuto garantire al chiamante l’accesso alla Numerazione in conformità con le prescrizioni contenute nella Delibera AGCom 8/15/CIR e s.m.i..
In particolare:
a) l’espletamento dei servizi sulla Numerazione per servizio di numero unico dovrà essere preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata (eccezion fatta per servizi di POS/FAX);
b) analoga informativa dovrà essere fornita nelle informazioni e nelle pubblicità relative ai servizi offerti sul numero unico in questione, qualunque sia il mezzo utilizzato.
2. In caso di utilizzo della Numerazione non in conformità con le disposizioni sopra richiamate, Telecom si riserva il diritto di:
a) risolvere il contratto per inadempimento in base a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dalla Delibera 8/15/CIR e s.m.i.;
b) riversare sul Cliente gli oneri derivanti da iniziative sanzionatorie dell’AGCom notificate a Telecom in quanto titolare della Numerazione.
Art.13 - Corrispettivi per il Servizio e modalità di pagamento
1. Il Cliente riconosce a Telecom, per le prestazioni oggetto del Contratto, un corrispettivo che è determinato dalla somma dei seguenti importi:
a) contributo una tantum all’atto dell’attivazione del Servizio;
b) canone di abbonamento mensile per le prestazioni indicate nella Richiesta;
c) corrispettivo per i consumi mensili;
d) corrispettivo per eventuali prestazioni accessorie.
I suddetti importi sono indicati al netto di IVA e di eventuali altri oneri di legge. I contributi, i canoni ed il traffico relativi alle prestazioni richieste negli Allegati sono calcolati applicando le condizioni economiche vigenti al momento della fatturazione.
2. Il Cliente è tenuto a pagare la fattura per intero, entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità ivi indicate
3. Il canone di abbonamento e il corrispettivo per eventuali prestazioni accessorie sono pagati anticipatamente rispetto all'utilizzo del Servizio; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione.
Art. 14 - Tasse spese
Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al Contratto è a carico del Cliente, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 15 - Periodicità delle fatture
Telecom invia con cadenza di norma bimestrale, la fattura al Cliente con almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti all’indirizzo riportato nella Richiesta di Adesione.
ART. 16 – Nullità delle clausole
Nel caso in cui uno o più articoli del presente Contratto dovessero risultare contrari a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero essere dichiarati nulli o annullati, i rimanenti articoli rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto medesimo.
Agli articoli del presente Contratto risultati contrari a norme di legge o, comunque, dichiarati nulli o annullati, verranno sostituite altre clausole legalmente consentite che permetteranno di dare al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello originariamente voluto e che assicureranno un'esecuzione del Contratto stesso conforme al suo spirito ed al suo scopo.
Art. 17 - Indennità per il ritardato pagamento - Rivalsa
In caso di ritardo nei pagamenti della fattura, si applicherà al Cliente, per ogni giorno di ritardo, un’indennità di mora su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i., sull’importo non pagato, o pagato in ritardo, al netto dell’eventuale Tassa di Concessione Governativa. Resta salva la facoltà per TIM di richiedere gli importi previsti dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i. a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Qualora il Cliente, che abbia effettuato pagamenti regolari delle 6 ultime fatture (cioè entro le rispettive date di scadenza), paghi entro il 15° giorno solare successivo alla data di scadenza non trova applicazione l’indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15° giorno, l’indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente addebitata.
3. Ferma restando l’applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di Telecom il Cliente intestatario di più contratti autorizza Telecom a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Art. 18 - Sospensione del Servizio per ritardato pagamento
1. Xxxxx restando gli altri casi di sospensione del Servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, Telecom si riserva il diritto di sospendere il Servizio nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento della fattura entro 45 gg. solari dalla data di scadenza della stessa, o comunque trascorsi inutilmente 15 gg. da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza.
2. Qualora il Cliente che abbia effettuato pagamenti regolari delle 6 ultime fatture, non paghi entro la data indicata in fattura, Telecom può sospenderlo dal Servizio, persistendo per 45 gg. lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente 15 gg. dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di 45 gg. Nel caso in cui il Cliente nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la fattura con più di 30 gg. di ritardo e per una successiva fattura ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30° giorno dalla scadenza, Telecom ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il Servizio. Al Cliente in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, Telecom può procedere alla sospensione del Servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in fattura, comunque previa comunicazione scritta. Si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo al Cliente che, trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi nei termini di scadenza le tre successive fatture e quella prevista al presente comma 2, se effettua nei termini di scadenza i pagamenti delle ulteriori tre fatture.
3. La sospensione del Servizio, nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i Servizi disciplinati dalle Condizioni Generali fatturati congiuntamente.
4. Il Cliente a cui sia stato sospeso il Servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo Contratto sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto dovuto a qualsiasi titolo, ragione, causa dovuti a Telecom relativamente ai servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto. Il Servizio verrà riattivato entro le 48 ore lavorative successive all’accertamento, da parte di Telecom, dell’avvenuto versamento della somma dovuta.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.
Art. 19 – Risoluzione contrattuale
1. Telecom provvederà, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, a sospendere l’accesso alla Numerazione e/o a risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui il Cliente non adempia all’obbligo previsto a suo carico dall’art. 2, comma 3 (Mancato rilascio nel termine previsto della dichiarazione attestante il corretto utilizzo della Numerazione).
2. Telecom si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A.R. o PEC, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di sospensione del Servizio, a qualunque ragione dovuta ed, in particolare, in caso di utilizzo del Servizio da parte di terzi (art. 3) e mancato pagamento del contributo di attivazione entro 20 (venti) giorni dalla data di scadenza della fattura (art. 5.3).
3. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Richiedente, Telecom avrà diritto a percepire gli importi dovuti fino alla data di efficacia della risoluzione nonché a titolo di penale una somma equivalente all’ammontare residuo dei canoni residui/corrispettivi fatto salvo il diritto di Telecom al risarcimento del maggior danno.
Luogo e Data (TIMBRO E FIRMA)
………............, lì ........./......./…………
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2°comma e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di conoscere e accettare espressamente, i seguenti articoli delle Condizioni Generali del Contratto del Servizio Numero Unico e Servizio Addebito Ripartito: 2 (Utilizzo della Numerazione); 3 (Utilizzo del Servizio da parte di terzi); 4 (Perfezionamento, Durata del Contratto – Recesso); 5 (Attivazione del Servizio - Contributo di attivazione); 6 (Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti); 7 (Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del Servizio- modifiche); 9 (Segnalazioni guasti – Riparazioni); 10 (Reclami riguardanti gli importi addebitati in fattura); 17 (Indennità per il ritardato pagamento - rivalsa); 18 (Sospensione del Servizio per ritardato pagamento); 19 (Risoluzione contrattuale).