Polizza assicurativa e legittimazione ad agire del singolo condomino Luigi Salciarini, “Immobili & Diritto”, Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2009, N. 5, p.18. La Massima Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 20 febbraio 2009, n. 4245 Condominio –...
Polizza assicurativa e legittimazione ad agire del singolo condomino
Xxxxx Xxxxxxxxxx, “Immobili & Diritto”, Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2009, N. 5, p.18.
La Massima
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 20 febbraio 2009, n. 4245
Condominio – Assicurazione – Per danni – Legittimazione ad agire
La circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non
comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun
condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso e agire, nel proprio interesse, nei riguardi
dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore e il singolo
condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione,
contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio.
Il caso deciso
Preliminarmente, appare opportuno dar sinteticamente conto delle affermazioni contenute nella
pronuncia di legittimità in commento nella quale la Suprema Corte ha affrontato alcune
problematiche scaturenti dalla stipulazione di un contratto di assicurazione per la cosiddetta
"responsabilità civile fabbricato" da parte di un condominio.
I fatti di cui è stata causa vedono un singolo condomino agire direttamente contro la compagnia
di assicurazioni per ottenere il risarcimento di alcuni danni provocati da un incendio e subiti dalla
porzione immobiliare di sua proprietà, nonché da alcune parti condominiali che detto singolo
xxxxxxxxx aveva provveduto a riparare. Sia il Tribunale, sia la Corte d'appello respingono la
domanda del condomino affermando al contempo due distinti principi:
da una parte, che - nella specie - non poteva configurarsi un contratto di assicurazione stipulato,
ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. "per conto di chi spetta";
da un'altra parte, che la polizza sottoscritta dal condominio non ricomprendeva la copertura del
rischio di incendio per i danni subiti dalle parti di proprietà esclusiva.
Il singolo condomino pone dunque la questione all'analisi dei giudici di legittimità, insistendo nella
sua tesi per cui:
a. la sentenza della Corte d'appello sarebbe incorsa in errore nell'escludere la stipulazione di un
contratto assicurativo per conto di chi spetta, in quanto, invece, la polizza sarebbe stata riferibile
sia alle parti condominiali, sia alle proprietà dei singoli condomini; il tutto avendo riguardo al
tenore testuale del contratto di assicurazione concretamente stipulato tra il condominio e la
compagnia;
b. in ogni caso, e, quindi, anche a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione in
termini di contratto "per conto di chi spetta", l'amministratore non potrebbe ritenersi dotato di
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legittimazione esclusiva ad agire per i diritti derivanti dalla polizza; conservando anche il singolo
condomino medesima legittimazione ad agire contro la compagnia per il recupero delle spese da
lui sostenute per il ripristino delle parti comuni.
Il Supremo Collegio respinge recisamente le predette tesi, utilizzando argomentazioni che
necessitano di un'analisi sufficientemente ponderata per poter essere comprese appieno.
In particolare, i giudici di legittimità hanno sostenuto che:
a. per quanto riguarda la qualificazione del contratto assicurativo de quo come contratto "per
conto di chi spetta" (ex art. 1891 cod. civ.) -finalizzata dal ricorrente a ottenere l'effetto giuridico
per cui tale contratto, benché stipulato dall'amministratore del condominio, possa essere inteso
anche a beneficio del singolo condomino, in relazione a sinistri che abbiano danneggiato la sua
esclusiva proprietà- va evidenziato che l'interpretazione del contratto non è compito del giudice di
legittimità il quale può solo verificare se il giudice di merito abbia o meno rispettato i canoni
ermeneutici previsti dalla legge. Ciò considerato, è da sottolinearsi che nel concreto sussiste
un'insuperabile lacuna del motivo di ricorso, formulato dal ricorrente in maniera non specifica.
Infatti, non viene specificamente censurata la violazione di canoni ermeneutici, ma ci si limita alla
xxxx contrapposizione della favorevole interpretazione rispetto a quella sfavorevole contenuta in
sentenza. Per di più, risulta violato anche il "principio di autosufficienza" del ricorso in base al
quale è necessario che siano in esso integralmente riportate le clausole contrattuali ritenute
rilevanti, e non solo brevi loro estratti che impediscono ai giudici di legittimità di adempiere alla
verifica della correttezza dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice di merito. La conseguenza di
tutto ciò è che l'interpretazione fornita dal giudice di merito rimane incensurabile, in quanto priva
di vizi giuridici e relativi alla motivazione;
b. per quanto riguarda la legittimazione concorrente del singolo condomino, essa deve ritenersi
esclusa in quanto è applicabile al caso de quo il principio generale in base al quale la circostanza
che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che,
nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino
possa sostituirsi all'amministratore stesso e agire, nel proprio interesse, nei riguardi
dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore e il singolo
condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione,
contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio.
Su tale punto, il Supremo Collegio richiama altro precedente pronunciamento per il quale "nel
caso in cui un condominio stipuli un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi, il condomino che abbia sofferto danni per infiltrazioni da tubature
condominiali non è legittimato ad agire in proprio nei confronti della compagnia
assicuratrice", (cfr. Cass. 26 marzo 1996, n. 2678). Va, per inciso, sottolineato che tale ultima
richiamata pronuncia, ha anche puntualizzato che "l'assicurazione contro la responsabilità
civile ex art. 1917 cod. civ. non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo,
poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto e
immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore
relativa al pagamento dell'indennizzo distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di
risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente
insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore (salva
l'eccezione prevista dall'art. 18, legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di
responsabilità civile da circolazione stradale)".
Tali ultime affermazioni dei giudici si fondano su una ricostruzione dei principi giuridici applicabili
alla fattispecie e sintetizzabili nel seguente schema:
a. nell'assicurazione per la responsabilità civile contro i danni causati a terzi stipulata da un
condominio, la qualità di "contraente assicurato" deve individuarsi nel condominio medesimo;
b. la potenziale qualità di "terzo danneggiato" può essere rivestita sia da terzi estranei, sia dagli
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stessi singoli condomini;
c. l'assicurazione sulla responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. stipulata da un condominio non
può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo;
d. in funzione di ciò, per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto e
immediato tra il danneggiato -anche, quindi, per il principio sub c., qualora il danneggiato sia il
singolo condomino- e l'assicuratore;
e. l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo è distinta e autonoma
rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato (cioè, il condominio) è tenuto nei confronti
del danneggiato (anche, quindi, se singolo condomino) il quale ultimo non ha azione diretta nei
confronti dell'assicuratore.
Il tutto risulta, peraltro, conforme, al precedente orientamento di legittimità consolidatosi in
numerose pronunce quali Cass. n. 9516/2007; Cass. n. 8622/2006; Cass. n. 103/1999; Cass. n.
8382/1993; Cass. n. 5376/1987; Cass. n. 2332/1971; Cass. n. 2465/1969; Cass. n. 1814/1967;
e Cass. n. 618/ 1969.
La qualificazione del contratto
Con le argomentazioni che si sono innanzi riportate, la questione giuridica posta all'esame del
Supremo Collegio sembra sostanzialmente risolta, fatta eccezione per la questione della
qualificazione del contratto (se "per conto di chi spetta", o meno) che il difetto di autosufficienza
del ricorso ha impedito fosse analizzata dai giudici di legittimità.
A ben vedere, tuttavia, le questioni non sono esaurite in quanto risultano da considerare alcuni
aspetti del tutto peculiari che scaturiscono dal collegamento della disciplina generale del contratto
di assicurazione con la particolare struttura giuridica del condominio.
Tale collegamento appare svilupparsi su due differenti prospettive:
da una parte, con riguardo agli effetti delle garanzie assicurative (non solo in astratto, ma
anche in rapporto alla particolare conformazione dell'edificio condominiale);
da un'altra parte, in relazione alla qualificazione giuridica del condominio come "ente di
gestione" sprovvisto di personalità giuridica (rispetto al quale i rapporti giuridici instaurati coi terzi
riverberano loro effetti direttamente nei confronti dei partecipanti, cioè, dei condomini).
Le garanzie assicurative
Per quanto riguarda la prospettiva riguardante le garanzie assicurative, va osservato che, secondo
una prassi operativa che può dirsi quasi totalitaria, la polizza cosiddetta "globale fabbricati"
contiene due distinte coperture:
a. una prima garanzia (cosiddetta "incendio") che copre danni materiali e diretti arrecati al
fabbricato assicurato in conseguenza di una serie di eventi "coperti" (quali, per esempio,
l'incendio, il fulmine, lo scoppio, la rovina di ascensori, i danni da emissione di fumo o gas ecc.),
eventi che sono variabili a seconda della conformazione della polizza (la quale può prevedere, per
eventi ulteriori a quelli sopra descritti, le cosiddette "garanzie aggiuntive");
b. una seconda garanzia (cosiddetta "responsabilità civile ") che prevede il risarcimento delle
somme che l'assicurato (cioè, il condominio) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a
titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o
danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla
proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. A tale ultimo proposito, è importante
precisare che, generalmente nella prassi contrattuale, la categoria dei "terzi" comprende anche i
singoli condomini che possano venir lesi o danneggiati dai predetti fatti dannosi (per la generalità
di tale previsione, v. Lungo, "Polizze e coperture assicurative del condominio e del condomino",
Rimini 2007, 36 ss.).
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La nozione di edificio
Ulteriore elemento peculiare da considerare nella fattispecie de qua è la modalità con la quale il
contratto di assicurazione intende l'"edificio" condominiale. L'importanza di tale elemento è data
dal fatto che la considerazione del fabbricato (avente fonte nel contratto, e funzionalizzata
all'esplicarsi dei concreti effetti dell'assicurazione) rivela sotto ben due distinti profili giuridici: in
primo luogo, individua esattamente il "bene" del quale i subiti danni materiali (prodotti dagli
eventi indicati nelle condizioni contrattuali) sono coperti dalla garanzia "incendio ", e, in secondo
luogo, rappresenta il "bene" dal quale può scaturire la responsabilità (evidentemente, ex art.
2051 cod. civ.) dei relativi proprietari per danni eventualmente procurati a terzi.
Il fabbricato assicurato come entità materiale
Ora, la modalità di considerazione dell'edificio condominiale adottata dal contratto di assicurazione
è del tutto speciale e completamente svincolata dai meccanismi previsti dalla disciplina
condominiale. Infatti, il fabbricato oggetto della polizza (il cui valore è commisurato al "costo di
ricostruzione ") è assicurato in quanto tale, non come entità giuridica ma come entità "materiale"
(vale a dire, le mura e tutto ciò che è in esse ricompreso) e non è affatto considerata la
distinzione (sempre giuridica) tra i beni e gli impianti di proprietà comuni e quelli di proprietà
esclusiva (estranei alla gestione condominiale).
In altri termini, essendo assicurato il fabbricato in quanto tale, sono garantiti sia i danni che
possano essere arrecati al "fabbricato " sia quelli che da esso possano scaturire a carico di terzi,
di tale, in tal modo comprendendo in tale fabbricato ciascuna sua singola parte, sia essa
condominiale o privata.
Quindi, dal punto di vista giuridico, nella particolare fattispecie qui considerata, vengono
completamente ignorate tutte le differenziazioni che derivano dall'applicazione dell'art. 1117 cod.
civ. che costituisce, com'è noto, la norma principe attraverso la quale vengono individuate e
distinte le proprietà comuni e le proprietà esclusive (comprese tutte nell'edificio).
Pertanto, il "bene" è assicurato con riferimento alla sua consistenza meramente materiale, con
l'ulteriore conseguenza che in esso sono necessariamente ricomprese sia parti e impianti comuni,
sia parti e impianti esclusivi (si pensi, per esempio, nel primo caso, alle fondazioni, tetto, facciate
ecc., e nel secondo, alle condutture poste all'interno dei muri ma dopo la cosiddetta "diramazione"
dalla tubazione "centrale", ai solai orizzontali tra le porzioni di piano, ai tramezzi interni non
portanti, alle finestre e agli infissi, alle parti dei balconi non aventi valenza decorativa o utilità
comune, alle canne fumarie poste a servizio di un singolo appartamento e quant'altro).
Tutto ciò considerato, se analizziamo la struttura della prima garanzia (danni da "incendio " ecc.),
non possiamo ignorare che il relativo contratto è stipulato dall'amministratore in rappresentanza e
a favore del condominio stesso, ed è finalizzato a perseguire l'interesse consistente nella
conservazione (o ripristino) dell'integrità del patrimonio comune (in quanto, appunto,
appartenente a tutti i condomini). In altri termini, beneficiario di tale garanzia è il condominio che
vede garantita la conservazione della struttura del relativo edificio.
Tuttavia, com'è noto, il condominio non gode di personalità giuridica propria distinta da quella dei
suoi partecipanti ma va, piuttosto, qualificato come "ente di gestione" dotato di una limitata
capacità (cfr., ex multis, Xxxx. 25 gennaio 2007, n. 1627; Cass. 20 aprile 2006, n. 9282; Cass. 2
agosto 0000, x. 00000. Sul punto, tuttavia, non può omettersi di ricordare che l'autorevole Xxxx.
8 aprile 2008, n. 9148, Sez. Unite ha puntualizzato che "nonostante l'opinabile rassomiglianza
della funzione - il fatto che l'amministratore e l'assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei
condomini, ai quali le parti comuni appartengono - le ragguardevoli diversità della struttura
dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell'ente di gestione al condominio
negli edifici").
La mancanza di personalità giuridica in capo al condominio, quindi, non può non
comportare che i diritti e le facoltà scaturenti dai rapporti giuridici posti in essere
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dall'amministratore sono direttamente riferibili ai singoli partecipanti come, al
contempo, è a questi ultimi riferibile anche la legittimazione ad agire per la relativa
tutela in giudizio (ex multis, Xxxx. 20 aprile 1995, n. 4468; Cass. 7 maggio 1981, n. 2998;
Cass. 6 dicembre 1978, n. 5769; e Cass. 7 settembre 1977, n. 3890; le quali affermano il
principio per cui "l'attribuzione, in determinate materie, all'amministratore della legittimazione ad
agire in nome del condominio non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei propri
diritti esclusivi o dei diritti comuni").
Le osservazioni conclusive
La conseguenza naturale di tale impostazione è che, nel caso della garanzia "incendio ", i
singoli condomini, qualora l'amministratore non l'abbia fatto, ben possono agire nei
confronti della compagnia di assicurazioni per il risarcimento dei danni subiti dal
fabbricato, vale a dire per il ripristino dell'integrità del patrimonio di cui loro sono
comproprietari. Infatti, i singoli condomini sono "parte" del contratto di assicurazione (sempre
riguardo alla garanzia "incendio") che è a loro direttamente riferibile e in quanto tali godono della
relativa legittimazione.
Diversa ricostruzione, però, sembra proprio doversi adottare per quanto riguarda la garanzia per
la responsabilità civile (RC) la quale è finalizzata a tenere indenne il condominio dai danni che
possano derivare a terzi e possano essere imputati ai singoli condomini stessi quali proprietari del
fabbricato (quest'ultimo sempre inteso come entità "materiale" e non giuridica, con conseguente
disapplicazione delle distinzioni ex art. 1117 cod. civ.).
In tale ultimo caso, qualora il soggetto danneggiato sia un singolo condomino (che, come visto, è
considerato "terzo" dalla polizza) e intenda agire per il risarcimento, costui, in tale precipua veste,
non può essere considerato "parte" del contratto di assicurazione, bensì soggetto a esso
completamente estraneo. Si tratta di una situazione giuridica che pone il singolo condomino in
una posizione nettamente distinta e contrapposta rispetto al condominio che in nessun modo è
ricollegabile al rapporto di assicurazione (come, invece, accade nel caso della garanzia
"incendio").
L'ulteriore conseguenza è che il singolo condomino non può (è carente di legittimazione ad) agire
direttamente contro la compagnia di assicurazioni (rispetto alla quale, come copiosa
giurisprudenza insegna, il terzo danneggiato non ha azione diretta) ma può proporre azione
esclusivamente nei confronti del condominio che, in tale frangente, assume la veste di
"danneggiante".
Da tutto quanto sopra, appare risultare che la ricostruzione operata dalla Suprema Corte nella
sentenza in commento soffra della lacuna della non considerazione di tale distinzione tra le
differenti strutture delle due garanzie (incendio e RC), con la conseguenza che la legittimazione in
capo al singolo condomino non dovrebbe essere affermata o negata in funzione della
qualificazione del contratto di assicurazione come contratto a favore di terzo (come, peraltro, ha
ritenuto di fare anche la richiamata Xxxx. 26 marzo 1996, n. 2678) o "per conto di chi spetta" (ai
sensi dell'art. 1891 cod. civ.), ma semplicemente con riferimento all'esercizio dell'azione se
finalizzata alla tutela dell'interesse dell'integrità dell'edificio (garanzia "incendio") oppure
all'ottenimento del risarcimento per danni subiti (polizza "RC - responsabilità civile"). Nel primo
caso riconoscendo la legittimazione al singolo condomino ad agire direttamente nei confronti della
controparte contrattuale (la compagnia di assicurazioni), e nel secondo negando la facoltà di
azione diretta (in ossequio alla consolidata giurisprudenza sul punto) essendo ammissibile solo
l'azione nei confronti del condominio-danneggiante.
Tabella 1
La giurisprudenza citata
LEGITTIMITA'
Cass. civ. 8 aprile 2008, n. 9148
Cass. civ. 20 aprile 2007, n. 9516
CondominioNews24 n. 9 37
Cass. civ. 25 gennaio 2007, n. 1627
Cass. civ. 20 aprile 2006, n. 9282
Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8622
Cass. civ. 2 agosto 2005, n. 16141
Cass. civ. 8 gennaio 1999, n. 103
Cass. civ. 26 marzo 1996, n. 2678
Cass. civ. 20 aprile 1995, n. 4468
Cass. civ. 27 luglio 1993, n. 8382
Cass. civ. 19 giugno 1987, n. 5376
Cass. civ. 7 maggio 1981, n. 2998
Cass. civ. 6 dicembre 1978, n. 5769
Cass. civ. 7 settembre 1977, n. 3890
Cass. civ. 20 luglio 1971, n. 2332
Cass. civ. 4 luglio 1969, n. 2465
Cass. civ. 25 febbraio 1969, n. 618
Cass. civ. 17 luglio 1967, n. 1814
In breve: la stipulazione del contratto di assicurazione a favore del condominio
La rappresentanza del condominio, vale a dire il potere di agire nel suo interesse nei confronti dei
xxxxx, è attribuita dalla legge all'amministratore pro tempore dall'art. 1131 cod. civ. Il meccanismo
della norma è completato da un rinvio alle cosiddette attribuzioni che sempre il codice civile (art.
1130) reputa comprese nell'incarico di amministratore di condominio (poteri/xxxxxx) e in relazione
alle quali (e solo alle quali) viene riconosciuta a quest'ultimo la predetta rappresentanza. In altri
termini, l'amministratore di condominio ha la rappresentanza nei confronti dei terzi per tutte le
attività previste dall'art. 1130 cod. civ.
Nel caso specifico, con riferimento alla stipulazione del contratto di assicurazione nell'interesse di
un condominio, si è posta la questione se tale operazione potesse rientrare o meno nelle facoltà
autonome dell'amministratore pro tempore. Se, cioè, la sottoscrizione di tale contratto dovesse
essere, o meno, autorizzata preventivamente dall'assemblea condominiale.
La soluzione del problema risiede nella valutazione che della stipulazione del contratto di
assicurazione viene fatta in termini di atto conservativo o meno. Infatti, nel caso in cui detta
operazione sia ricompresa negli atti previsti dall'art. 1130, n. 4 cod. civ. essa può essere compiuta
dall'amministratore in via autonoma, senza necessità di previa deliberazione dell'assemblea
condominiale, nel caso opposto, invece, sarà necessario che l'assemblea autorizzi l'operazione.
Diversamente, tuttavia, qualora il regolamento condominiale prescriva obbligatoriamente la
presenza di una polizza per la responsabilità civile. In tale ultimo caso, l'amministratore potrà
stipularla autonomamente (in adempimento dell'obbligo previsto dal n. 1 del citato art. 1130 cod.
civ.).
Sul punto, in particolare, la Suprema Corte ha affermato che "l'amministratore del condominio
non è legittimato a stipulare il contratto d'assicurazione del fabbricato se non sia stato autorizzato
CondominioNews24 n. 9 38
da una deliberazione dell'assemblea dei partecipanti alla comunione. Infatti, la disposizione
dell'art. 1130, comma 1, n. 4 cod. civ. obbligando l'amministratore a eseguire gli atti conservativi
dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali
(riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti
posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non
può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali
si riferisce la suddetta norma avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare
pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato" (cfr. Cass. 3 aprile 2007, n. 8233 -
contra, Trib. Roma 11 agosto 1988).
Il codice civile
Articolo 1130 - Attribuzioni dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del
regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in
modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 – Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli
dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni
dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al
risarcimento dei danni.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso
della polizza , non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza
del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione.
CondominioNews24 n. 9 39
Casi pratici
_ Assicurazioni
_ Si recede senza oneri dalla polizza di 3 anni
D. La legge 40/07 e successivo decreto 7, dà la possibilità di disdire la polizza pluriennale purché
abbia tre anni di servizio.Ora ho sentito dire che tale decreto è stato variato in 5 anni: corrisponde
al vero? Se sì, da quando?
G.R. - TORINO
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R. L’articolo 5 comma 4 della legge 2 aprile 2007 numero 40 (legge di conversione del Dl 31
gennaio 2007, numero 7), ha modificato l’articolo 1899 del Codice civile in tema di durata
dell’assicurazione, con la previsione della facoltà per il contraente di recedere a ogni scadenza
annuale da un contratto di assicurazione contro i danni di durata poliennale, senza oneri e con un
preavviso di sessanta giorni.Questa disposizione si applica ai contratti stipulati dalla data di entrata
in vigore della legge (3 aprile 2007), mentre per i contratti stipulati prima di tale data, la facoltà di
recesso può essere esercitata alla condizione essenziale che «il contratto di assicurazione sia stata
in vita per almeno tre anni», ossia, secondo l'interpretazione corrente, che siano state
regolarmente pagate almeno tre annualità di premio. La disposizione è tuttora in vigore.Con un
emendamento presentato al disegno di legge numero 1195 in discussione alla 10° commissione
Industria, Commercio e Turismo del Senato, si propone di elevare a cinque anni la vigenza del
contratto prima che l’assicurato possa esercitare il diritto di recesso annuale. Con altro
emendamento, nell’ambito della stessa discussione, viene proposta l'eliminazione del divieto di
clausole esclusive nei mandati di agenzia per la distribuzione di polizze assicurative nei rami
danni.Per ora sono solo proposte; l’eventuale modifica delle disposizioni introdotte con l’articolo 5
della legge 40/2007 dipende dall’accoglimento dei due emendamenti presentati.
(Quesito tratto dalla rubrica "L'Esperto Risponde", Il Sole 24 Ore, del 20 aprile 2009, n.1370 a cura
di Xxxxxxxx Xxxxxxx)
_ Agevolazioni sulla casa
_ Lavori per il 55%: nel 2009 non serve comunicazione
D. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stato introdotto l’obbligo di inviare
una comunicazine all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che avrebbero dovuto essere
cominicate dall’Agenzia entro febbraio 2009. Non mi sembra, però, che l’agenzia abbia emanato
queste istruzioni nè l’apposito formulario. Vi risulta che sia prevista a breve qualche nota in merito
oppure l’obbligo del questionario deve considerarsi abbandonato per quest’anno?
G. F – Ravenna
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R. L’articolo 29, DL 185/2008, convertito nella legge 2/2009, ai fini del 55% ha previsto, per le
spese sostenute nel 2008, il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55%
automatica, senza limiti di stanziamento); per le spese sostenute nel 2009 e 2010, l’invio di una
comunicazine all’agenzia delle entrate , xxxxx restando i precedenti adempiemnti (comunicazione
all’Enea entro 901 giorni dall’ultimazione dei lavoti); la ripartizione della detrazione
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obbligatoriamente in 5 anni. Viene stabilita, inoltre, la modifica del DM 19 febbraio 2007, al fine di
semplificare gli adempiementi cui sono tenuti i contribuenti, da dottare tramite successivo decreto.
con il provvediemtno del direttore dell’Agenzie delle Entrate, protocollo 57639/2009, è stato
approvato il modello di comunicazione e sono state fornite le relative istruzioni e le modalità di
trasmissione all’amministrazione finanziaria.
In particolare, è previsto che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, il contribuente
è tenuto ad inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine del
periodo d’imposta nel quale gli stessi hanno avuto inizio, solo nel caso in cui i lavori proseguano in
più periodi d’imposta. Il modello, da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta
nel quale i lavori hanno avuto inizio, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente
in via telematica (utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia
delle Entrate), direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (professionisti o Caf).
Quindi, relativamente a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, le comunicazioni
andranno inviate entro il 31 marzo 2010. Qualora per il medesimo intervento (avviato dal 2009) il
contribuente sostenga le relative spese in più periodi d’imposta, la comunicazione andrà trasmessa
entro 90 giorni dal termine di ciscun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel
periodo d’imposta precedente.
Al contrario, il modello in questione non deve essere inviato qualora i lavori siano iniziati e conclusi
nel medesimo periodo d’imposta e nel epriodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono
state sostenute spese.
(Quesito tratto dalla rubrica "L'Esperto Risponde", Il Sole 24 Ore, del 20 aprile 2009, n.1750)
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