CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di leg- ge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
0.Xx turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’inter- mediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevu- to l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggia- tore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pa- gato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamen-
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHET- TO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto tu- ristico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata
- fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazio- nale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle ri- spettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pac- chetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autono- mamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispet- tivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza re- munerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina- zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costi- tuiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac- chetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario co- municano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto opera- tivo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
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- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne ri- ceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto tu- ristico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al tu- rista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei do- cumenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comu- nicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzio- ne di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei con- tratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pac- chetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turisti- co pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qua- lora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date sta- bilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o pres- so il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui per- viene materialmente all’organizzatore.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come ripor- tata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web..
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazio- ne del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annulla- mento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI- STICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con- segue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al com- ma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia
to del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero mi- nimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alterna- tivo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contrat- to oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equi- valente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo indi- viduale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in cata- logo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concorda- te di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibi- lità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecu- zione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsi- asi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalen- te a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre- stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo con- testualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del ser- vizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Naviga- zione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor- mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un docu- mento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quan- to riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi- ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informa- zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a ve- rificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’or- ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto indi- viduale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certi- ficati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –po- litica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabi- lità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istitu- zionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei
T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono in- formazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno per- tanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risul- tasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Pa- ese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessa- rie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsa- bili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiu- dizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ri- conosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commer- cializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e con- seguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat- tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui per- sonalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative au- tonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle presta- zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, sal- vo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Inter- nazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu- tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre- vedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con- testata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarci- mento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227
c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ri- cevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMEN- TO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurati- ve contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, da- gli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser- citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposi- zione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione al- ternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigen- ze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermedia- rio o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economi- ca in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbliga- toria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere confer- ma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Or- ganizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SIN- GOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie ne- goziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e
n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA CONDIZIONI INTEGRATIVE PAGAMENTI
(art.7)
Le prenotazioni vanno accompagnate dalla quota “individuale ge- stione pratica” (non rimborsabile) unitamente al 25% delle quote
di partecipazione. Il saldo va versato non oltre i 30 giorni che pre- cedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che precedono la data di partenza dovranno essere saldate dietro versamento dell’intero ammontare della quota di parteci- pazione, unitamente alla quota “individuale gestione pratica”, al momento stesso della prenotazione.
PREZZO (art. 8)
I prezzi e le relative variazioni in corso di validità, riportati nel cata- logo o nelle successive variazioni del listino prezzi, sono sempre espressi in euro. Voli di linea: in caso di emissione immediata del biglietto aereo l’importo addebitato include gli adeguamenti ope- rati dalla compagnia aerea sino alla data di emissione ed esclude la applicabilità di eventuali ulteriori adeguamenti successivi alla data di emissione del biglietto stesso. In caso di emissione po- sticipata del biglietto aereo rispetto alla data di conclusione del contratto di viaggio il prezzo del biglietto sarà oggetto agli ade- guamenti fuel/cambio operati dalla compagnia aerea; il consu- matore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’eventuale adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato dall’organizzatore presso l’agenzia di
viaggio scelta dal consumatore. In caso di variazione del prezzo di acquisto del pacchetto superiore al 10% il consumatore avrà diritto a recedere dal contratto senza pagamento di penali. Spese amministrative di revisione/variazione pratica per adeguamento: fino a un massimo di 40 € per pratica.
RECESSO DEL TURISTA (art.10)
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.10 delle Condizioni Generali, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi pri- ma della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero es- sere diverse da quelle esposte nel presente art. 10 della scheda tecnica. Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle applicate dal vettore aereo. Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
POLIZZA VIAGGIATORI
Il turista ha la possibilità di stipulare al momento della prenota- zione una polizza assicurativa globale per il viaggio e per il paga- mento delle eventuali penali di annullamento previste in caso di recesso.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni disponibili nelle località di destinazione e descritte nel presente catalogo possono subire modifiche sostanziali a di- screzione degli organizzatori locali e comunque, qualora acquista- te dai viaggiatori nel corso del soggiorno, non formano oggetto del pacchetto di viaggio venduto. Gli assistenti che troverete in loco provvederanno ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete eseguire ma in nessun caso l’Agenzia potrà essere chiamata a rispondere per l’esecuzione di servizi o escursioni che non siano dalla stessa organizzate o vendute. Per- tanto, in caso di inconvenienti inerenti l’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risar- cimento tempestivamente e direttamente sul posto all’organizza- tore. Vi suggeriamo di orientare la vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse ma il rischio di disservizi, inadempimenti e/o incidenti di varia natura è estremamente elevato.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.*
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pac- chetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
Diffusione catalogo 2016
Per la versione costantemente aggiornata del catalogo, del LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA consultare il sito:
xxx.xx-xxxxxxx.xxx VALIDITÀ DEL PROGRAMMA 01/03/2016 - 31/10/2016
VALIDITÀ DEL LISTINO PREZZI e delle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Fino al 31/10/2016
TH Resorts di Hotelturist S.p.a.,
sede legale: xxx Xxxxxxxxxx, 000 - 00000 XX sede agenzia: xxx Xxxxx Xxxx, 00-00000 XX
C.F. e Reg Imp. PD 01620970903- P. IVA 01047360910 - Cap. Soc 5.000.000,00 i.v.
S.c.i.a. Prot.37716 del 18/02/2014 Prov. MI Polizza RC Aga Xxxxxxxxxxxxx XX 000000
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