CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO ATTIVITA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO SPECIALISTA IN ORTOPEDIA P.O. SONDRIO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, BASE D’ASTA
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'affidamento del servizio di prestazioni professionali di medico specialista in ortopedia sul presidio di Sondalo.
In allegato capitolato tecnico sulle attività da svolgere durante l’attività svolta.
L’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria per il periodo di 16 settimane decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto del servizio.
Il servizio verrà espletato da lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 20,00 secondo le specifiche previste dal capitolato tecnico.
L’aggiudicatario si impegna garantire il servizio mediante idoneo personale e dotazione tecnica. L’aggiudicatario si impegna:
1) a rendere il servizio oggetto dell’appalto mediante professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia,
2. iscrizione all’albo professionale,
3. specializzazione in ortopedia,
2) a garantire che il proprio personale durante l’espletamento del servizio osservi:
- tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
- tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
- il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
3) a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
4) a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del direttore U.O.C. Ortopedia dell’ASST Valtellina e Alto Lario.
5) a sostenere le eventuali spese di trasferta, nonché di vitto e alloggio dei medici, per il pranzo il personale che svolge il servizio potrà usufruire eventualmente della mensa interna previo acquisto di buono pasto.
6) a coprire i professionisti di apposita garanzia assicurativa.
Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio declinate nel capitolato tecnico sono svolte sotto la diretta responsabilità dell’aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore U.O.C. di Ortopedia dell’ASST Valtellina e Alto Lario.
La ditta aggiudicataria è obbligata a garantire la copertura dei turni che saranno calendarizzati dalla stessa, secondo quanto necessario e previsto dal capitolato tecnico allegato.
Essendo il servizio oggetto di “pubblica utilità”, la ditta appaltatrice per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.
Qualora ciò si verificasse l’ASST potrà procedere alla applicazioni delle penali previste, alla sostituzione in danno, ovvero alla risoluzione del contratto.
In caso di sciopero del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.
L’importo a base d’asta è di € 86.400,00 Iva esente. Base d’asta orario € 90,00/ora.
ART. 2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
L’offerente:
- dovrà avere un fatturato complessivo pari a tre volte la base d’asta;
- dovrà dichiarare di avere effettuato servizi analoghi ( anche riferito ad altre specialità mediche) nell’ultimo triennio pari ad almeno tre milioni di euro anche cumulativi attraverso contratti diversi.
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso previa idoneità ai sensi dell’art. 95 del Codice.
ART. 4 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali:
- Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00.
- Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00.
- Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Ortopedia, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00.
L’applicazione di tre penalità, autorizza l’ASST della Valtellina a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. E’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso nei casi di seguito elencati:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al precedente art. 4 numero tre penalità;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
L’esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dalla ditta aggiudicataria.
Nei casi previsti alle lettere a) e b), l’impresa appaltatrice è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’Azienda, affidando d’urgenza il servizio ad altra impresa, dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell’esecuzione:
1. avvalendosi della facoltà consentita dall’ex art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
2. per inadempienze ex art. 1453 cc.;
3. per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc.;
4. per motivi di pubblico interesse;
5. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nei casi di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
7. nei casi di cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente appalto o subappalto non autorizzato dalla ASST.
Sono in ogni caso salve le specifiche ipotesi di risoluzione del contratto che sono altrove indicate all’interno del presente capitolato speciale.
Qualora la risoluzione del contratto intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le Imprese sono vincolate alle rispettive offerte, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l’obbligo di ottemperare alla propria offerta.
Se da tale fattispecie derivano aggravi economici a carico della ASST detti aggravi sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.
ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto verrà disposto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricezione apposta dall’ufficio Protocollo dell’Azienda) e comunque da quella di approvazione del collaudo.
In caso di ritardo nei pagamenti saranno riconosciuti interessi legali a decorrere dal 61° giorno nella misura di
2 punti percentuali oltre il TUR, fatto salvo diversi accorsi. La Ditta deve espressamente dichiarare l’accettazione del tasso di interesse debitore.
In adempimento all’art. 3 della Legge 136/2010 e del D.Lgs. 187/2010:
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in
via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. [..3..].
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003, il codice unico di progetto (CUP).
I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena NULLITA’ ASSOLUTA, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo di Sondrio.
da sottoscrivere espressamente
ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Sarà facoltà dell’ASST richiedere il deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016.
ART. 9 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’ASST avrà facoltà di sospendere la liquidazione delle fatture ed i pagamenti al somministrante che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, persista nella violazione degli obblighi contrattuali. La determinazione d’ordine cautelativo dianzi espressa potrà essere attuata senza l’adozione di alcuna formalità. Ciò nonostante in nessun caso il somministrante potrà ritenersi esonerato dagli obblighi contrattuali.
ART. 10 - SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 D. Lgs. 50/2016. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Per quanto non espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative alla esecuzione dei contratti, si prevede al ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale, in alternativa al ricorso alla autorità giudiziaria. Il foro competente sarà quello di Sondrio.
ART. 12 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto da questo Capitolato e dagli atti di gara valgono il contratto collettivo nazionale di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio.
Si fa inoltre espresso richiamo al regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00/0/0000 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare il D.lgs 50/2016.