Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016.
RELAZIONE
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:
− mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;
− va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.
Si rappresenta, inoltre, che tale Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l’Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli:
L’Art. 1 enuncia lo scopo dell’Accordo, ovverosia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca.
L’Art. 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, i cui Rappresentanti si riuniranno alternativamente in Italia e in Argentina al fine di dare esecuzione all’Accordo.
Esso individua, in particolare, i campi di cooperazione:
− di sicurezza comune e politica di Difesa;
− ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
− operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
− organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
− formazione ed addestramento in campo militare;
− storia militare;
− sport militare;
− sanità militare;
e le modalità di cooperazione:
− visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
− scambio di esperienze, di relatori e di personale di formazione delle Parti;
− scambio di studenti provenienti da Istituzioni militari;
− partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
− partecipazione ad esercitazioni militari;
− partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
− visite di navi ed aeromobili militari;
− scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
− supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti e ai servizi della Difesa.
L’Art. 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo che ciascuna Parte, fatta eccezione per l’assistenza sanitaria d’urgenza – da fornire se possibile presso le infrastrutture militari – sosterrà le spese di propria competenza relative all’esecuzione dell’Accordo, subordinandole alla disponibilità dei rispettivi fondi.
L’Art. 4 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l’applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l’ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Vale la pena, per quel che concerne la pena di morte, ricordare che l’art. 18 della Costituzione argentina stabilisce “l’abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale”. La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. Nel 2008, con l’abolizione del Codice di Giustizia Militare, l’Argentina ha cancellato l’ultima traccia di pena di morte presente nell’ordinamento del Paese.
L’Art. 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell’ambito dell’Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell’ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.
L’Art. 6 regolamenta, ai sensi della normativa di settore, le questioni attinenti ai prodotti della Difesa.
In particolare, esso disciplina la cooperazione in relazione alle seguenti categorie di materiali per la Difesa:
‒ navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;
‒ armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - appositamente costruiti per uso militare – e relativo equipaggiamento, forniture utilizzate per lo sminamento umanitario;
‒ materiali e attrezzature speciali fabbricate per uso o addestramento militare; prevedendo, nel contempo, che:
‒ i rispettivi Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;
‒ il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
In base a tali previsioni ed ai sensi del combinato disposto della legge n. 185 del 9 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l’Accordo può essere considerato un’apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all’esportazione ed importazione di materiali d’armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge 185/90.
Le Parti, inoltre, potranno svolgere tale cooperazione attraverso le seguenti modalità:
− ricerca scientifica, test e progettazione;
− scambio di esperienze nel campo tecnico;
− reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti.
L’Art. 7 disciplina la regolamentazione della proprietà intellettuale, includendo i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con l’Accordo ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L’Art. 8 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le leggi previste nei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla finalizzazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati.
L’Art. 9 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo verranno risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
L’Art. 10 regola l’entrata in vigore del documento, subordinandola alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica. Inoltre, come detto, si stabilisce che l’Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l’Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.
L’Art. 11 regolamenta le modalità relative agli emendamenti ed alle revisioni del testo, nonché alla possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi.
L’Art. 12 disciplina la durata e le modalità di denuncia e cessazione dell’Accordo.