Concordato preventivo RGN. 1/2017, Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. — Determinazioni.
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 gennaio 2018, n. 120
Concordato preventivo RGN. 1/2017, Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. — Determinazioni.
L’assessore ai Trasporti, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di Servizio e confermata dai Dirigenti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.
La Società a responsabilità limitata Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, in virtù del contratto di servizio pubblico sottoscritto con la Regione Puglia in data 21.12.2009 (successivamente prorogato con DGR 1453/2013 sino al 31.12.2021), gestisce e manutiene un’infrastruttura ferroviaria di circa 474 km, di proprietà della Regione Puglia, erogando servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistici sul territorio regionale per un totale di circa 3,7 milioni di xxxxx.xx/xxxx e 12,4 milioni di xxx.xx/xxxx.
Con ricorso ex art. 161, co. 6°, l.f., in data 12.01.2017, la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L., ha chiesto al Tribunale di Bari di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, nel termine all’uopo fissati ai sensi del commi 6° e 10° della indicata disposizione, il piano, la proposta e l’ulteriore documentazione prevista per legge, ovvero, in alternativa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.
Con provvedimento del 12.06.2017 il Tribunale Civile e Penale di Bari-Sezione IV Civile Fallimenti, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta Società con fissazione della data d’udienza per l’espressione del voto dei creditori ex art. 174 e ss. l.f. per il giorno 12.12.2017, successivamente differito al 23.01.2018.
La proposta di concordato preventivo e il relativo piano di soluzione della crisi si caratterizzano, tra l’altro, per la volontà della società debitrice di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori mediante continuità aziendale a norma dell’art. 186 bis l.f.
I flussi finanziari (intesi come entrate e uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti) del Piano concordatario, sono stati distinti in:
− flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa corrente;
− flussi finanziari derivanti dalle attività di investimento;
− flussi finanziari derivanti dalla gestione straordinaria.
L’articolazione dei pagamenti previsti in favore dei Creditori concordatari, come riportato nella Nota di modifica parziale della proposta di concordato del 04.12.2017, suddivisa in favore di crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, è stata così ipotizzata:
− pagamento integrale delle spese di procedura e di amministrazione oltre che dei creditori prededucibili per complessivi 85,994 M€ entro il 30.06.2018;
− rimborso integrale delle linee di finanziamento BNL “anticipo sentenza CdS” e “IVA” per complessivi 23,368 M€ entro il 31.12.2018;
− pagamento integrale dei creditori privilegiati, compresi gli interessi, per complessivi 44,351 M€ entro il 31.12.2019;
− pagamento, nella misura del 51%, dei crediti chirografari pari complessivamente a 129,645 M€ éntro il 31.12.2021.
In data 11.05.2017 con nota prot. AOO_175/0000568, la Segreteria Generale della Presidenza, in riscontro alla richiesta di verifica dei saldi contabili al 12.01.2017 formulata dagli Attestatori Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ha precisato che la Regione Puglia vanta nei confronti della Società le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. i seguenti crediti:
− Credito di € 9.587.384,45 accertato dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con nota AOO_078/18/04/2017/0948 per: “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014 e 2015”;
− Credito di € 22.816.846,05 comunicato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità “in corso di definitivo accertamento all’esito dell’esame delle controdeduzioni espresse da FSE, come risulta da nota prot. n. 830 del 05/05/2017” della stessa Sezione;
− Credito di € 7.052.674,00 accertato dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti per: “Anticipazione vincolata per la realizzazione di specifici investimenti pubblici”, come da Determine Dirigenziali nn. 66/2006,186/2011 e 164/2013.
− Credito di € 5.604.625,00, quale importo erogato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità “a titolo di anticipazione somme interventi FESR 2014-2020”, come da Determina Dirigenziale n. 112/2016.
In data 09.08.2017 con nota prot. AOO_078/0002058, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, in applicazione del Contratto di Servizio in essere con la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.L. e successivamente alla verifica dei saldi contabili effettuata alla data di apertura del concordato (12.01.2017), ha accertato a seguito del consuntivo percorrenze 2016, un ulteriore:
− Credito di € 6.787.742,57 per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/ inadempienze esercizio 2016” (valutato come 5% del corrispettivo annuo, massima misura sanzionatone prevista dal Contratto di Servìzio).
La Sezione Infrastrutture per la Mobilità, completata l’istruttoria sugli interventi finanziati con risorse del PO FESR 2007/2013 (codici FE5.400001-FE5.400002-FE5.400003- FE5.400004-FE5.400005- FE5.400006-
FE5.400007-FE5.400008-FE5.400009-FE5.400010), ha adottato (rispettivamente con D.D. nn. 84/2017 85/2017 87/2017 90/2017 91/2017 92/2017 97/2017 101/2017 102/2017 103/2017) i provvedimenti con i quali ha dichiarato inammissibili le spese non rimborsabili con risorse del Programma Operativo Regionale e ha disposto il recupero delle maggiori somme erogate in acconto.
Sulla base dei controlli, come sopra riportati, il credito totale per interventi infrastrutturali di cui alla nota prot.
n. 830 del 05/05/2017 della Sezione Infrastrutture per la Mobilità risulta attualmente pari a €22.971.391.38
Vista la proposta di concordato preventivo ed il relativo piano di soluzione della crisi, sottoposto al Tribunale Civile e Penale di Bari - Sezione IV Civile Fallimenti - , nell’ambito della Procedura di Concordato Preventivo RGN. 1/2017, e vista altresì la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 l.f. dell’8.12.2017, portata all’attenzione del Giudice Delegato e dei Creditori, al fine di sottoporre al voto di questi ultimi il Piano di Concordato in continuità diretta ex art. 186-bis I.f..
Preso atto che, sia la proposta di concordato che il piano concordatario, articolato in un periodo di cinque esercizi a partire dall’anno 2017, ruotano essenzialmente attorno a due nuclei sostanziali quali: la continuità aziendale del debitore FSE e l’acquisita certezza giuridica di plurime misure di riorganizzazione e risanamento dell’attività di impresa che, senza pregiudicare minimamente gli standard delle prestazioni di pubblico servizio rese da FSE, mirano a conferire assoluta robustezza e stabilità all’azienda pubblica.
Rilevato altresì che il piano di concordato si fonda anche sulla disponibilità di apporti finanziari da parte del socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., per complessivi 65,9 milioni di €, per i quali è prevista la conversione in capitale sociale a seguito dell’omologazione del concordato, nonché sull’ulteriore impegno assunto dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato di assicurare alla società debitrice FSE il supporto finanziarlo di complessivi 80,5 milioni di € laddove, al ricorrere di determinati eventi negativi, sia necessario garantire il mantenimento dei livelli minimi di cassa necessari alla gestione corrente dell’impresa ed alla
soddisfazione dei creditori chirografari.
Rilevato che debiti per complessivi 21.175.393,00 €, relativi all’esposizione maturata da FSE nei confronti della Regione Puglia a titolo di restituzione di fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società per iI completamento delle relative commesse pubbliche, sono stati riconosciuti nell’ambito del Piano Concordatario come “prededucibili” e dunque pagabili entro il 30.06.2018.
Rilevato che posizioni di debito per complessivi 23.429.000,00 €, relativi all’esposizione maturata da FSE nei confronti della Regione Puglia per gli acconti e i rimborsi ricevuti, al netto delle spese sostenute, sui vari progetti di investimento ancora In corso di esecuzione, sono classificate, nello sviluppo del Piano Concordatario, quali “debiti della continuità” e dunque al di fuori della falcidia concordataria.
Preso atto che nel passivo concordatario, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 nonché rateo 2017 periodo 01.01-12.01, è Incluso il “Fondo penalità Regione Puglia” per complessivi 8.668.388,00 €, la cui soddisfazione è prevista entro II 31.12.2021 come “credito chirografario”.
Valutata tale quantificazione incongrua rispetto al credito accertato con le note della Sezione TPL e Grandi progetti AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017, di complessivi
€ 16.375.127,02 quale credito per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/ inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016” (sommatoria di € 9.587.384,45 + €6.787.742,57).
Accertato che i suddetti importi, per quanto riferibile agli esercizi 2013, 2014 e 2015 sono stati confermati dalla risposta alla circolarizzazione effettuata dagli Attestatori.
Vista la nota prot. AOO_Q24/O0291 del 10.01.2018 dell’Avvocatura regionale con la quale si rappresenta che
“ la relazione dei commissari giudiziali depositata ex art 172 l.f., risulta sostanzialmente favorevole alla Regione in quanto, sottraendo le relative somme alla falcidia concordataria:
− riconosce la natura prededucibile di tutti i fondi pubblici erogati dalla Regione FSE e, in particolare delle somme da restituire in quanto non rendicontate o rendicontabili (cfr. pagg. 282-283 della Relazione);
− opera la compensazione tra i crediti vantati verso la Regione per progetti di investimento già collaudati con il debito verso la Regione per i cosiddetti progetti chiusi (cfr. pag 176 della Relazione);
− riconosce quali debiti in continuità le somme relative a posizioni di debito verso la Regione per gli acconti e rimborsi ricevuti - al netto delle spese effettivamente sostenute - sui vari progetti di investimento ancora in xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx. 000 xxxxx xxxxxxxxx).”
Considerato che ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
Atteso che, nell’adunanza dei creditori del 23.01.2018, Il commissario xxxxxxxxxx illustrerà la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
Considerato che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti e che il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.
Considerato che iI debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
Atteso che il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (ex art. 176 l.f.)
Evidenziato che i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Constatato che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Rilevato che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, e per i quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.
Atteso che nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, nonché l’indicazione nominativa del creditori, con l’ammontare dei loro crediti, che non hanno esercitato il voto.
Considerato che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.
Rilevato che nel Piano concordatario l’importo del credito della Regione Puglia è così ripartito:
− € 21.175.393,00, quale credito “prededuciblle” per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− € 8.668.388,00, quale credito “chirografario” per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”.
Considerato che invero la Regione Puglia a seguito del completamento del procedimento istruttorio risulta essere creditrice della somma di:
− € 22.971.391.38, quale credito “prededucibile” per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per iI completamento delle relative commesse pubbliche”, come risulta dalla nota della Sezione Infrastrutture per la Mobilità AOO_148/05/05/2017/830;
− € 16.375.127,02 quale credito “chirografario” per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”, come risulta le note della Sezione TPL e Grandi progetti AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017 (sommatoria di € 9.587.384,45 + € 6.787.742,57).
Atteso che, ferma restando l’opportunità di contestare all’adunanza dei creditori prevista per il giorno 02.02.2018, da parte della Regione Puglia, l’importo del credito riportato nel Piano concordatario rispetto a quello innanzi indicato, l’entità del credito rappresentato nella procedura di concordato preventivo non ha valenza accertativa, ragion per cui la Regione Puglia si riserva il diritto di agire in giudizio per l’accertamento del proprio diritto di credito.
Atteso che i crediti prededucibili verranno riconosciuti nella misura del 100% entro il 30.06.2018, mentre i crediti chirografari verranno riconosciuti nella probabile misura del 51% entro il 31.12.2021.
Constatato che solo per questi crediti è ammesso il voto e che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Considerato che il concordato preventivo è una procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento della Società con la conseguente disgregazione dell’impresa a cui è associato, in questo caso, l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di particolare rilevanza, con inevitabili riflessi di ordine economico e sociale (perdita dei posti di lavoro).
SI PROPONE
− di contestare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia riconosciuto nell’ambito dei Piano Concordatario pari a € 21.175.393,00, per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− di contestare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia riconosciuto nell’ambito
del Piano Concordatario pari a € 8.668.388,00, incluso nel “Fondo penalità Regione Puglia”, per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”;
− di quantificare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia nella misura di € 22.971.391.38, come risulta dalla nota della Sezione Infrastrutture per la Mobilità AOO_148/0S/05/2017/830, per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− di confermare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia, per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016” nella misura di € 16.375.127,02”, come risulta dalle note della Sezione TPL e Grandi progetti AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97 e dell’art. 44, comma 4, lettera c) della l.r. n. 7/2004.
LA GIUNTA
− udita la relazione dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e Infrastrutture per la Mobilità che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
− di contestare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia pari a € 21.175.393,00, per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− di contestare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia pari a € 8.668.388,00, incluso nel “Fondo penalità Regione Puglia”, per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”;
− di quantificare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia nella misura di € 22.971.391.38 nelle more dell’accertamento contabile da parte delle Sezioni Competenti, per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”, con la riserva già espressa in narrativa, di agire in giudizio per l’accertamento del maggior credito;
− di confermare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia, per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”, nella misura di € 16.375.127,02, con la riserva già espressa in narrativa, di agire in giudizio per l’accertamento del maggior credito;
− di esprimere, per il solo credito ammesso in via chirografaria, il voto favorevole alla proposta di concordato affinché possa essere evitato il fallimento della società con conseguenze più sfavorevoli per la Regione Puglia ed i propri cittadini, nonché per i possibili riflessi sui livelli occupazionali;
− di autorizzare il Presidente, o suo delegato, ad intervenire all’adunanza dei creditori del 02.02.2018 per
l’espressione del voto favorevole;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. della Regione Puglia e sul sito istituzionale http: xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX