CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DI GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CASA
LAVORO
SALUTE
VITA
AUTO PREVIDENZA
SOCIETÀ DI
Nota Informativa precontrattuale per l’assicurazione di Responsabilità Civile e Rami Danni per la circolazione delle Autovetture
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Limitatamente alla garanzia RCA, è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito Internet dell’Impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di autovettura che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta dal richiedente ed indicata tra le possibili offerte dall’Impresa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 - 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8·10 Rue d’Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo Groupama iscritto nell’albo Gruppo Assicurativi al n. 048.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2011, il patrimonio netto della Società ammonta a 355 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 142,6 e a 212,4 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,10.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Durata del contratto
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 4 “Durata del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte
Garanzia assicurativa della Responsabilità Civile:
• Forma tariffaria
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus che prevede 28 classi di merito. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione, pubblicate sul sito Internet di Compagnia. In occasione della scadenza annuale il contratto verrà assegnato ad una determinata classe di merito in base al verificarsi o meno di sinistri.
• Oggetto del contratto
L’Impresa assicura in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 10 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
• Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato In polizza sono riportati dei casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l’Impresa ha
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diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi. Per i presupposti e per gli effetti nonché per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 11 “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni di Assicurazione.
• Massimali relativi alla garanzia di Responsabilità Civile
Il contratto prevede un massimale. Per massimale intendiamo l’importo pattuito in polizza fino al quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale è bipartito cioè distinto per danni a cose e danni a persona. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art.10 “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento.
Ad esempio: polizza con massimale bipartito pari ad € 1.000.000 (danni a cose) e € 5.000.000 (danni a persone),
- se il sinistro ha prodotto danni per € 400.000 (danni a cose) ed € 2.000.000 (danni a persone) l’Impresa liquiderà l’importo esatto del sinistro;
- se invece il sinistro ha prodotto danni per € 1.500.000 (danni a cose) ed € 6.000.000 (danni a persone) l’Impresa liquiderà fino al massimale pattuito in polizza e il residuo rimane a carico del proprietario.
3.1. Estensioni della copertura
Per le estensioni della garanzia di Responsabilità Civile si rinvia all’art. 10 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Garanzie assicurative diverse dalla Responsabilità Civile Auto
• Incendio: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 15 “Incendio” delle Condizioni di Assicurazione.
• Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 16 “Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà” delle Condizioni di Assicurazione
• Furto e Rapina: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti per la perdita dell’autovettura assicurata in conseguenza di furto o rapina nonché cagionati all’autovettura stessa nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati; quelli verificatisi all’autovettura durante la circolazione successiva al furto o rapina; subiti in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina. Copre inoltre i danni da scasso causati all’autovettura nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno dell’autovettura. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 17 “Furto e rapina” delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi naturali: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 18 “Eventi naturali” delle Condizioni di Assicurazione.
• Eventi sociopolitici e atti vandalici: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 19 “Eventi sociopolitici e atti vandalici” delle Condizioni di Assicurazione
• Eventi sociopolitici: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio.
• Rottura cristalli: l’Impresa assicura le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto dell’ autovettura assicurata, in caso di rottura degli stessi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 20 “Rottura cristalli” delle Condizioni di Assicurazione.
• Kasko
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Completa: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o contro oggetti di qualsiasi tipo.
Limitata (Collisione): l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
Collisione agevolata: l’Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura assicurata in conseguenza di collisione, con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 21 “Kasko” delle Condizioni di Assicurazione.
• Recupero Perdite Pecuniarie: l’Impresa assicura le spese sostenute per tassa di proprietà, sostituzione serrature, recupero traino e custodia, incendio derivante da eventi sociopolitici, rimborso ambulanza, sequestro penale, bagagli trasportati, immatricolazione autovettura sostitutiva, rimborso spese di reimmatricolazione, perdita totale, duplicazione patente. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 30 “Recupero Perdite Pecuniarie” delle Condizioni di Assicurazione.
• Infortuni: l’Impresa assicura il conducente dell’autovettura assicurata per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione dell’autovettura stessa. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 31 “Infortuni” delle Condizioni di Assicurazione.
• Tutela Giudiziaria: l’Impresa assicura l’assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 32 “Tutela Giudiziaria” delle Condizioni di Assicurazione.
• Assistenza: l’Impresa assicura le prestazioni di Soccorso stradale, Officina Mobile, Recupero veicolo uscito di strada, Auto in sostituzione (7 o 30 giorni), Autodemolizione, Viaggio per recupero veicolo, Rimpatrio del veicolo, Assistenza telefonica, Pronto guasti, Rientro passeggeri, Spese d’albergo, Viaggio di un familiare, Autista a disposizione, Accompagnamento minori, Invio pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Interprete a disposizione, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma, Abbandono legale, Invio di autoambulanza, Consulenza medica. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 33 “Assistenza” delle Condizioni di Assicurazione.
Le garanzie Incendio Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Sociopolitici e atti vandalici, Eventi naturali, Kasko completa e limitata prevedono il seguente sistema di scoperti:
• percentuale sul danno;
• minimo percentuale della somma assicurata;
• minimo assoluto;
la misura degli scoperti è riportata sul modulo di polizza.
Sulle garanzie Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà, Rottura Cristalli, Collisione agevolata, Recupero Perdite Pecuniarie, Tutela Giudiziaria e Assistenza sono previsti in alcuni casi dei massimali.
Sulla garanzia Infortuni è prevista la forma con franchigia.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 25.3 “Scoperto”; 16 “Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà”; 20 “Rottura Cristalli”; 21 “Collisione Agevolata”; art. 30 “Recupero Perdite Pecuniarie”; art. 32 “Tutela Giudiziaria” e art. 33 “Assistenza”.
Per scoperto intendiamo la percentuale dell’importo indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
- Valore del veicolo € 25.000,00
- scoperti pattuiti:
• Percentuale scoperto sul danno 5%
• Minimo % somma assicurata 1%
• Minimo assoluto € 200,00
- Danno di € 1.000,00 e quindi Percentuale scoperto sul danno € 50,00
- Verranno liquidati € 750,00, applicando lo scoperto più elevato tra le tre possibilità.
Per franchigia intendiamo la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. Viene espressa in cifra assoluta o in percentuale.
Ad esempio: danno di € 3.500,00, franchigia del 3%, all’Assicurato verranno liquidati € 3.395 (€3.500
- €105 = €3.395).
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Per massimale intendiamo l’importo pattuito in polizza fino al quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Ad esempio:
- danno è di € 1.000
- massimale previsto in polizza di € 750,00
- l’assicuratore corrisponderà € 750,00 e resterà a carico dell’Assicurato l’importo residuo di
€ 250,00
Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia all’art. 26 “Forme e tipi di garanzia” delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
La garanzia di Responsabilità Civile non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente dell’autovettura assicurata; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
- il proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di autovettura concessa in leasing;
- con riferimento al Conducente dell’autovettura ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- ove l’Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 129 del Codice delle Assicurazione Private.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 3 “Dichiarazioni e comunicazioni del contraente” delle Condizioni di Assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all’art. 3.1 “Aggravamento del rischio e variazione della residenza” delle Condizioni di Assicurazione.
Ad esempio: una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si rappresenta qualora il contraente ometta di comunicare eventuali variazioni di residenza.
7. Premi
Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è annuale. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute all’intermediario. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’intermediario in tale sua qualità;
2. ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest’ultimo solo qualora l’intermediario sia dotato di idoneo strumento) comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’ intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.
È possibile richiedere che il premio venga frazionato in rate semestrali (+3%), quadrimestrale (+4%). Nel caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia di Responsabilità Civile, può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5 “Cessazione del Rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile esiste la possibilità che siano applicati sconti
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di premio da parte dell’Impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base alle combinazioni di vendita, all’esistenza o alla mancanza di determinati presupposti oggetto di dichiarazione da parte del Contraente.
8. Informativa in corso di contratto
In occasione della scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile, l’Impresa si impegna ad inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’attestazione dello stato di rischio riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
È obbligo dell’Impresa comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
9. Attestazione dello stato di rischio - classe di merito
In occasione della scadenza annuale, l’Impresa invia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio. L’attestazione dello stato di rischio ha validità di 5 anni dalla data di scadenza riportata sul documento.
Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alle Tabelle di assegnazione pubblicate sul sito Internet di Compagnia.
La classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
In base al disposto dell’art. 2952 del Codice Civile il diritto dell’Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge Italiana
12. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e successive modifiche e integrazioni.
I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Responsabilità Civile Auto, sono soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente in materia.
Deducibiltà fiscale dei premi
E’ deducibile la parte del premio versata al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%), fino ad un massimo di 3.615,20 euro (nel computo del limite massimo rientrano tutti i versamenti ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale comprese gli enti e le casse di assistenza sanitaria), in base alle disposizioni in vigore. A decorrere dal 2012, come disposto dall’articolo 4, comma 76, della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, il contributo sarà deducibile solo per la parte che supera i 40 euro.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, il presente contratto prevede la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica. Sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx è possibile consultare l’elenco delle Officine Convenzionate. Nel caso venga scelto di ricorrere al risarcimento in forma specifica sono previsti benefici in termini di riduzione di premio.
13. Procedura per il risarcimento del danno da Responsabilità Civile
La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano).
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Per le procedure di liquidazione del danno si rinvia agli artt. 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni nonché all’art. 12 “Modalità per la denuncia di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
La denuncia di sinistro deve essere inoltrata tempestivamente all’Impresa o all’Agenzia. Sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile l’elenco dei centri di liquidazione sinistri.
I termini entro i quali l’Impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento sono di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall’Impresa.
14. Incidenti con controparti estere
In caso di incidente con un veicolo estero avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI – Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx indicando ogni dato utile. L’UCI in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di Assicurazione. Se il sinistro con il veicolo estero è avvenuto fuori dall’Italia , per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente ed il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, occorre scrivere a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano – inviando un fax al n. 0000000000 oppure un messaggio e.mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all’estero da veicoli immatricolati all’estero si rinvia agli artt. 151 e seg. del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A.
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
15. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Per la denuncia del sinistro devono essere tenute in considerazione modalità e termini per i cui aspetti di dettaglio di rinvia all’art. 23 “Denuncia del sinistro e obblighi relativi” delle Condizioni di Assicurazione e per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all’art. 25 “Modalità di pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione.
Nelle Garanzie Assistenza e Tutela Giudiziaria la gestione dei sinistri è stata affidata ad un’Impresa terza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai corrispondenti articoli 32 “Tutela Giudiziaria” e 33 “Assistenza” delle Condizioni di Assicurazione.
16. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro.
Il Contraente ha la facoltà, per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, di rimborsare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell’annualità successiva.
17. Accesso agli atti dell’Impresa.
L’accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 146 del Codice delle Assicurazioni.
Il termine iniziale per l’esercizio del diritto di accesso decorre dal momento in cui sono conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.
Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato:
1) dal momento in cui è stata comunicata all’avente diritto la misura della somma offerta per il risarcimento o dal momento in cui sono stati comunicati i motivi per i quali non si ritiene di fare l’offerta;
2) in caso di assenza di riscontri da parte dell’Impresa alla richiesta di risarcimento (mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell’offerta):
a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
b) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
c) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
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3) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento danni incompleta, abbia richiesto, entro trenta giorni dalla ricezione, le necessarie integrazioni, i termini di cui alle lettere a), b) e c) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L’esercizio del diritto di accesso presuppone una richiesta scritta dell’istante che presenti i seguenti requisiti formali e sostanziali:
• indicazione degli estremi dell’atto oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l’individuazione; in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all’Impresa l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti;
• riferimento all’interesse personale e concreto sotteso alla richiesta di accesso;
• allegazione alla richiesta della copia di un documento di riconoscimento e, qualora il richiedente agisca quale rappresentante di un altro soggetto, copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e delega da quest’ultimo sottoscritta; se l’interessato è una persona giuridica, un ente o una associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata dagli statuti.
La richiesta, trasmessa con raccomandata A.R. o tramite fax ovvero consegnata a mano, può essere indirizzata, a scelta dell’istante:
• alla Sede Legale o alla Direzione Generale dell’Impresa di assicurazione;
• all’Ufficio Sinistri del domicilio del danneggiato;
• all’Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.
18. Reclami.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
19. Arbitrato.
Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla garanzia Infortuni è possibile in ogni caso rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro sito xxx.xxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale Xxxxxxxxxx Xxxx
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GLOSSARIO
Il presente Glossario forma parte integrante della Nota Informativa del contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione delle Autovetture
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’Assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
Soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907, Codice Civile).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l’evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori)
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Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’Assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore o all’Agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente e/o dall’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una Impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’Assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’Assicurato a prescindere dall’entità del danno.
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Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’Assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’Impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’Impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di Agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’Agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (Impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
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Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’Assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 1° Aprile 2013
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INDICE
Definizioni | ............................................................................................................................ | 4 |
Condizioni | Generali di Assicurazione ...................................................................................... | 6 |
Art. 1 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .............................................. | 6 |
Art. 2 | Estensione territoriale ........................................................................................... | 6 |
Art. 3 | Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente ...................................................... | 6 |
3.1 | Aggravamento del rischio e variazioni della residenza .......................................... | 6 |
Art. 4 | Durata del contratto ............................................................................................ | 6 |
Art. 5 | Cessazione del rischio ......................................................................................... | 7 |
Art. 6 | Sospensione del contratto ................................................................................... | 7 |
6.1 | Sospensione ........................................................................................................ | 7 |
6.2 | Riattivazione ........................................................................................................ | 8 |
6.3 | Osservazione dei sinistri ....................................................................................... | 8 |
Art. 7 | Oneri a carico del Contraente .............................................................................. | 8 |
Art. 8 | Altre assicurazioni ............................................................................................... | 8 |
Art. 9 | Rinvio alle norme di legge ................................................................................... | 8 |
Assicurazione della Responsabilità Civile Auto 9
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 9
Art. 10 Oggetto dell’assicurazione 9
Art. 11 Esclusioni e rivalsa 9
Art. 12 Modalità per la denuncia di sinistro 10
Art. 13 Gestione delle vertenze 11
Art. 14 Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 00
Condizioni Aggiuntive 12
- Rischi di durata inferiore ad un anno 12
- Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione 12
- Rinuncia all’azione di rivalsa 12
- Veicoli allestiti per la guida ed il trasporto dei disabili 12
- Veicoli circolanti con targa provvisoria 12
- Bonus protetto 13
- Risarcimento in forma specifica (RFS) 13
- Guida esclusiva 13
- Guida esperta 14
PARTE 2 FORME TARIFFARIE 15
- Bonus/Malus 15
- Assegnazione della polizza 15
- Regole evolutive 15
Norme comuni alle Forme tariffarie 16
- Periodo di osservazione 16
- Sinistri 16
- Riscatto sinistro 17
Condizioni di Assicurazione che regolano le garanzie diverse
dalla Responsabilità Civile Auto 18
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INDICE
autovetture
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI
A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE 18
Art. 15 Incendio 18
Art. 16 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà 18
Art. 17 Furto e rapina 18
Art. 18 Eventi naturali 19
Art. 19 Eventi sociopolitici e atti vandalici 19
Art. 19 bis Eventi sociopolitici 19
Art. 20 Rottura cristalli 19
Art. 21 Kasko 19
Art. 22 Esclusioni 20
Art. 23 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 20
Art. 24 Riparazioni sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 22
Art. 25 Modalità di pagamento dell’indennizzo 22
25.1 Limiti di indennizzo 22
25.2 Regola proporzionale 22
25.3 Scoperto 22
25.4 Liquidazione dei danni nomina dei periti 22
25.5 Diritto di surrogazione 23
25.6 Somme assicurate al netto IVA 23
Art. 26 Forme e tipi di garanzia 23
Art. 27 Rivista di riferimento 24
Art. 28 Valori assicurati 24
Art. 29 Adeguamento dei valori assicurati 24
PARTE 2 GARANZIE RECUPERO PERDITE PECUNIARI 25
Art. 30 Recupero Perdite Pecuniarie e Documenti 25
30.1 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi 26
PARTE 3 GARANZIE INFORTUNI 27
Art. 31 Infortuni del conducente 27
31.1 Morte 27
31.2 Invalidità permanente 27
31.3 Diaria da ricovero 28
31.4 Rimborso spese sanitarie 29
31.5 Esclusioni 29
31.6 Rinuncia alla surrogazione 29
31.7 Limiti di età 29
31.8 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 29
31.9 Cumulo di indennizzi 30
31.10 Controversie Arbitrato irrituale 30
31.11 Pagamento dell’indennizzo 30
PARTE 4 TUTELA GIUDIZIARIA 33
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Art. 32 | Oggetto dell’Assicurazione 33 |
32.1 | Ambito dell’assicurazione 33 |
32.2 | Persone assicurate 34 |
32.3 | Estensione territoriale 34 |
32.4 | Esclusioni 34 |
32.5 | Insorgenza del sinistro Operatività della garanzia 35 |
32.6 | Denuncia del sinistro e scelta del legale 35 |
32.7 | Gestione del sinistro 36 |
32.8 | Disaccordo sulla gestione del sinistro Arbitrato 36 |
32.9 Recupero somme 36
PARTE 5 ASSISTENZA 37
Art. 33 Oggetto della prestazione 37
33.1 Soccorso stradale 38
33.2 Officina mobile 38
33.3 Recupero veicolo uscito di strada 38
33.4 Auto in sostituzione 38
33.5 Autodemolizione 39
33.6 Viaggio per recupero del veicolo 39
33.7 Rimpatrio veicolo 40
33.8 Assistenza telefonica 40
33.9 Pronto guasti 40
33.10 Rientro passeggeri Prosecuzione del viaggio 40
33.11 Spese d’albergo 41
33.12 Viaggio di un familiare 41
33.13 Autista a disposizione 41
33.14 Accompagnamento di minori 41
33.15 Invio pezzi di ricambio 41
33.16 Anticipo spese prima necessità 42
33.17 Anticipo spese legali 42
33.18 Interprete a disposizione 42
33.19 Rimpatrio sanitario 42
33.20 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato 42
33.21 Rimpatrio salma 43
33.22 Abbandono legale 43
33.23 Invio di autoambulanza 43
33.24 Consulenza medica 43
33.25 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi 44
NORME FINALI 45
Art. 34 Xxxxxxx xxxxxxxxxx 00
Art. 35 Polizze vincolate 45
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DEFINIZIONI
autovetture
DEFINIZIONI
Assicurato
Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Atto doloso
Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Atti vandalici
L’insieme delle azioni fine a se stesse commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.
Autovettura
Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.
CONSAP
Ente Gestore della Stanza di Compensazione Xxx XXXX 00 00000 Xxxx.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma.
Indennizzo
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.
Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.
Massimale
La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.
Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..
Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
PRA
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Rapina
Reato previsto dall’art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Risarcimento
La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.
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Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale
La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.
Scoperto
Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
SSN
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.
Tariffa
L’insieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. per ciascun rischio da assicurare.
Veicolo
Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.
PREMESSA
Resta inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.
In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni “Legge”).
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(comuni a tutte le garanzie)
ART. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno. Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità Competente o previa autocertificazione dell’evento.
ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea. Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). In caso di circolazione all’estero, la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e, comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Groupama Assicurazioni S.p.A.. Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
ART. 3 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni
S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000.
3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.
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autovetture CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente presso l’agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.
L’accettazione da parte del contraente della proposta di xxxxxxx si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato e contrassegno.
ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previa restituzione del certificato e del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde (salvo il caso di furto o rapina), può alternativamente richiedere:
• Sostituzione del veicolo: che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
• Sospensione del contratto: che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6 “Sospensione del contratto”.
• Cessione del contratto: che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
• Risoluzione del contratto: che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
6.1 Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Groupama Assicurazioni S.p.A. ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti
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documenti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama Assicurazioni
S.p.A. che non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio.
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l’evento.
La sospensione non può essere concessa:
- per i contratti di durata inferiore all’anno;
- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
- l’ultimo giorno di validità del contratto.
6.2 Riattivazione
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. All’atto della riattivazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ridetermina il premio dovuto sulla base della propria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.
É consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, a condizione che:
- il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessato definitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonché rubato o rapinato;
- il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa;
- il veicolo entrante appartenga allo stesso settore tariffario;
- il veicolo abbia la stessa forma tariffaria.
6.3 Osservazione dei sinistri
Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 10 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità
Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
L’assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:
a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata con il limite per sinistro di €2.000.000;
b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l’allievo conducente;
c) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
d) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell’ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
e) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
f) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerati terzi anche le persone disabili.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.
Groupama Assicurazioni S.p.A. nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro.
ART. 11 ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante nel caso di:
a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera e);
c) veicolo utilizzato per l’esercitazione della guida accompagnata ai sensi del DL 213/2011, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona con i requisiti soggettivi degli accompagnatori designati;
d) conducente che abbia conseguito l’abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis;
e) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
f) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
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g) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
h) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo, l’assicurazione è operante anche in caso di circolazione all’estero;
i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
l) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Nei casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) ed g) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarcimento liquidato con il massimo di € 5.000.
ART. 12 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO
In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia utilizzando lo stampato “constatazione amichevole” (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 della Legge.
Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purchè identificati e assicurati per la RCA, nonchè Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano);
- in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Pertanto, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso, limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:
- l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
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- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni
S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
ART. 14 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione della scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l’attestazione dello stato di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata.
Groupama Assicurazioni S.p.A. non invia né rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratto con durata superiore ad un anno (rateo + anno) alla scadenza del rateo.
In caso di deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento dell’attestazione dello stato di rischio, Groupama Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)
RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalla Forma tariffaria “Bonus/Malus”.
Non sono ammesse variazioni di rischio. È ammessa la variazione per cambio di residenza del proprietario o reimmatricolazione del veicolo stesso per smarrimento o furto delle targhe.
Qualora la variazione comporti un aumento del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore al momento della stipulazione, si procederà al conguaglio anche della eventuale maggiorazione per la temporaneità applicata al momento dell’emissione; in caso di diminuzione di premio non si procederà al conguaglio della maggiorazione.
VEICOLI USATI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE
Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, a condizione che il Contraente sia munito dell’autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.
La polizza viene stipulata per un periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi.
RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente, nei seguenti casi:
- veicolo guidato da persona non abilitata o da conducente che abbia conseguito l’abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.
Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.
VEICOLI ALLESTITI PER LA GUIDA ED IL TRASPORTO DEI DISABILI
Il veicolo è allestito o adattato in modo speciale per il trasporto e la guida di persone disabili.
VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA
Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni. Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.
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BONUS PROTETTO
A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, verrà applicata, ai fini dell’evoluzione della classe di merito, la seguente tabella:
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS PROTETTO
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1J | 1J | 1J | 1G | 1C | 2 |
1I | 1J | 1I | 1F | 1B | 3 |
1H | 1I | 1H | 1E | 1A | 4 |
1G | 1H | 1G | 1D | 1 | 5 |
1F | 1G | 1F | 1C | 2 | 6 |
1E | 1F | 1E | 1B | 3 | 7 |
1D | 1E | 1D | 1A | 4 | 8 |
1C | 1D | 1C | 1 | 5 | 9 |
1B | 1C | 1B | 2 | 6 | 10 |
1A | 1B | 1A | 3 | 7 | 11 |
1 | 1A | 1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 |
4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 |
5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 |
6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 |
7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 |
8 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 |
9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 |
10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 |
11 | 10 | 11 | 14 | 18 | 18 |
12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 18 |
13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 |
14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 |
15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (RFS)
L’Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta del veicolo secondo le modalità di seguito elencate:
- effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dell’articolo 12;
- effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o consultando il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- consegnare, agli addetti dell’Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell’Assicurato questi dovrà
corrispondere all’Officina la parte di costi a suo carico.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.
La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente o che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
GUIDA ESCLUSIVA
L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dall’intestatario al PRA dello stesso. Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una
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persona diversa, Groupama Assicurazioni S.p.A., eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, con il massimo di € 5.000.
La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui al disposto dell’art. 11.
GUIDA ESPERTA
L’assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da soggetti di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona di età inferiore ai 26 anni, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, con il massimo di € 5.000.
La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
- guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo in stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui al disposto dell’art. 11.
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PARTE 2 FORME TARIFFARIE
Secondo quanto pattuito e riportato in polizza, la presente assicurazione è stipulata in forma tariffaria BONUS / MALUS.
Il sistema prevede 28 classi di merito. Per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:
TABELLA COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Classi di merito | Coeff. | Classi di merito | Coeff. |
1J | 0,360 | 05 | 0,620 |
1I | 0,365 | 06 | 0,660 |
1H | 0,370 | 07 | 0,700 |
1G | 0,375 | 08 | 0,740 |
1F | 0,380 | 09 | 0,780 |
1E | 0,400 | 10 | 0,820 |
1D | 0,420 | 11 | 0,880 |
1C | 0,440 | 12 | 0,940 |
1B | 0,460 | 13 | 1,050 |
1A | 0,480 | 14 | 1,150 |
01 | 0,500 | 15 | 1,350 |
02 | 0,530 | 16 | 1,650 |
03 | 0,560 | 17 | 2,000 |
04 | 0,590 | 18 | 2,500 |
Assegnazione della polizza
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.
Regole evolutive
In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei sinistri (si veda paragrafo “Sinistri” a seguire). L’ assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati considerati - pagati nei periodi di osservazione precedenti.
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TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Classe di provenienza | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1J | 1J | 1G | 1C | 2 | 6 |
1I | 1J | 1F | 1B | 3 | 7 |
1H | 1I | 1E | 1A | 4 | 8 |
1G | 1H | 1D | 1 | 5 | 9 |
1F | 1G | 1C | 2 | 6 | 10 |
1E | 1F | 1B | 3 | 7 | 11 |
1D | 1E | 1A | 4 | 8 | 12 |
1C | 1D | 1 | 5 | 9 | 13 |
1B | 1C | 2 | 6 | 10 | 14 |
1A | 1B | 3 | 7 | 11 | 15 |
1 | 1A | 4 | 8 | 12 | 16 |
2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 |
3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 |
5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 |
6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 |
7 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 |
8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 |
9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 |
10 | 9 | 13 | 17 | 18 | 18 |
11 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 |
12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 |
13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Sinistri
Al momento del pagamento di una somma nel periodo di osservazione da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe Bonus/Malus.
A tal fine rilevano esclusivamente:
- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli per i quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell’attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.
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Riscatto sinistro
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell’annualità successiva.
In assenza di sinistri, la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura indicata nella seguente tabella.
TABELLA VARIAZIONE DI PREMIO
Classi di merito di provenienza | Classi di merito di assegnazione | Coefficiente | Diminuzione % |
1J | 1J | 0,360 | 0,0% |
1I | 1J | 0,365 | -1,4% |
1H | 1I | 0,370 | -1,4% |
1G | 1H | 0,375 | -1,3% |
1F | 1G | 0,380 | -1,3% |
1E | 1F | 0,400 | -5,0% |
1D | 1E | 0,420 | -4,8% |
1C | 1D | 0,440 | -4,5% |
1B | 1C | 0,460 | -4,3% |
1A | 1B | 0,480 | -4,2% |
01 | 1A | 0,500 | -4,0% |
02 | 01 | 0,530 | -5,7% |
03 | 02 | 0,560 | -5,4% |
04 | 03 | 0,590 | -5,1% |
05 | 04 | 0,620 | -4,8% |
06 | 05 | 0,660 | -6,1% |
07 | 06 | 0,700 | -5,7% |
08 | 07 | 0,740 | -5,4% |
09 | 08 | 0,780 | -5,1% |
10 | 09 | 0,820 | -4,9% |
11 | 10 | 0,880 | -6,8% |
12 | 11 | 0,940 | -6,4% |
13 | 12 | 1,050 | -10,5% |
14 | 13 | 1,150 | -8,7% |
15 | 14 | 1,350 | -14,8% |
16 | 15 | 1,650 | -18,2% |
17 | 16 | 2,000 | -17,5% |
18 | 17 | 2,500 | -20,0% |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE
Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all’anno.
ART. 15 INCENDIO
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.
La garanzia non comprende il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.
ART. 16 RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A., risarcisce, fino alla concorrenza del massimale di € 250.000, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
ART. 17 FURTO E RAPINA
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:
- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.
Inoltre, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza i danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.
Mezzi di protezione
La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia:
1) di norma ricoverato in un posto auto protetto, cioè autorimessa o parcheggio privato o box;
2) dotato di antifurto modello Immobilizer;
3) dotato di altro antifurto satellitare;
4) dotato di antifurto modello Meck Lock System o Block Shaft.
Se il veicolo è dotato di uno o di entrambi gli antifurti di cui ai punti 3), 4), esclusivamente in caso di furto totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto né la franchigia eventualmente previste in polizza.
In caso di furto totale di veicolo dotato di antifurto di cui al punto 4) avvenuto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione del contratto e l’antifurto non fosse stato ancora installato, il sinistro verrà liquidato tenendo conto dello scoperto e delle franchigie eventualmente previste in polizza.
Resta inteso che l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 20% qualora al momento del sinistro non sussistesse il presupposto dichiarato con riferimento ai punti 1), 2) ; sarà ridotto nella misura del 50% con un di minimo di € 5.000 nel caso non sussistessero gli impianti antifurti di cui al punto 3), nonché l’impianto antifurto di cui al punto 4) a decorrere dal sesto giorno lavorativo dalla data di sottoscrizione del contratto.
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ART. 18 EVENTI NATURALI
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.
ART. 19 EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli. La garanzia può essere pattuita per autovetture immatricolate per la prima volta da non più di 5 anni. Successivamente al 5° anno dalla data di prima immatricolazione, la garanzia non è più vendibile nè, se prestata, è rinnovabile. Qualora il limite venga raggiunto nel corso dell’annualità assicurativa, la garanzia stessa cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale successiva senza possibilità di rinnovo.
ART. 19 bis EVENTI SOCIOPOLITICI
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio. Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.
ART. 20 ROTTURA CRISTALLI
Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di € 750 o di € 1.000 indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 150,00 qualora la sostituzione avvenga presso un centro per la riparazione cristalli non convenzionato.
ART. 21 KASKO
Kasko Completa
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o contro oggetti di qualsiasi tipo.
Kasko limitata (collisione)
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati.
Collisione agevolata
Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificati, senza applicazione di scoperti o franchigie.
Tale garanzia è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso essere superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
In caso di collisione agevolata, se pattuita la clausola di risarcimento in forma specifica, l’Assicurato
dovrà:
- effettuare la riparazione del veicolo assicurato, presso una delle Officine Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o consultando il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- consegnare, agli addetti della Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.
Nel caso in cui l’Assicurato non effettui la riparazione presso una delle Officine Convenzionate dall’importo indennizzabile sarà detratta una somma pari al 20% con il massimo di Euro 5.000.
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ART. 22 ESCLUSIONI
Per tutte le garanzie non sono indennizzabili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
- del Contraente;
- dell’Assicurato;
- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato;
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e inoltre:
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:
e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
f) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Kasko limitata (collisione) e collisione agevolata;
g) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo;
h) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine.
Limitatamente alle garanzie Kasko completa, limitata (collisione) e Collisione agevolata non sono risarcibili i danni:
i) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
J) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera i);
k) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
l) successivi a furto o rapina;
m) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;
n) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
o) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
p) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine;
q) cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
r) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.
ART. 23 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;
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e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Groupama
Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di xxxxx;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi, comprese le 3 chiavi dell’antifurto Meck Lock se dichiarato;
- fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di incendio deve inoltre:
- se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
- fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici o eventi sociopolitici deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di eventi naturali deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
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nel caso di kasko completa, limitata (collisione) e Collisione agevolata deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente. Infine Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva di richiedere se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ART. 24 RIPARAZIONI SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A..
Groupama Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
ART. 25 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
25.1 Limiti di indennizzo
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
25.2 Regola proporzionale
Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.
25.3 Scoperto
Dall’importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonoaudiovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € 150,00. In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il maggiore.
25.4 Liquidazione dei danni - nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
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Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
25.5 Diritto di surrogazione
I diritti e le azioni che l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato.
25.6 Somme assicurate al netto IVA
Nel caso in cui l’Assicurato possa fiscalmente detrarre l’IVA, la liquidazione dell’indennizzo avverrà al netto dell’imposta suddetta.
ART. 26 FORME E TIPI DI GARANZIA
Con riferimento a tutte le garanzie, ad eccezione della garanzia Rottura Cristalli che è sempre prestata a valore a nuovo, l’assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nelle seguenti forme:
Valore commerciale
Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare:
- in caso di danno totale: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato
-se censito- sulla base dell’ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi e dei fonoaudiovisivi aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- in caso di danno parziale: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso.
Valore a nuovo
Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna a indennizzare:
- in caso di danno totale verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo, determinato sulla base dell’ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore a nuovo degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
- in caso di danno parziale, verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, senza applicazione del degrado, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per entrambi i casi Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva ai periodi indicati sul modulo di polizza, una somma calcolata in base ai criteri seguiti per la forma “Valore commerciale”.
Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, il valore del veicolo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.
L’assicurazione, inoltre, in base a quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nei seguenti tipi:
per tutte le garanzie:
- completo, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura il danno totale e il danno parziale;
e limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina anche nel tipo:
- totale: Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura il solo danno totale;
- parziale: Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura il solo danno parziale.
Per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del
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veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
ART. 27 RIVISTA DI RIFERIMENTO
Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza.
Ad ogni scadenza annuale Groupama Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di modificare la rivista di riferimento, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa.
Se il Contraente rifiuta la nuova rivista, all’eventuale rinnovo non si applicherà l’adeguamento automatico dei valori assicurati.
ART. 28 VALORI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:
- “Valore base del veicolo”;
- “Valore degli accessori aggiuntivi”.
Per “accessori” si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli apparecchi antifurto di qualsiasi tipo e gli “apparecchi fonoaudiovisivi” intendendo per tali: radio, radiotelefoni, giradischi, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al veicolo.
Si distinguono accessori:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
- aggiuntivi, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successivamente all’acquisto.
Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo, ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell’acquisto del veicolo, si intendono aggiuntivi e non di serie.
La casella “Valore base del veicolo” comprende il valore degli accessori di serie.
ART. 29 ADEGUAMENTO DEI VALORI ASSICURATI
Adeguamento automatico
Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di risposta SÌ alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza, ad ogni scadenza anniversaria, a condizione che siano trascorsi 7 mesi dalla decorrenza della polizza stessa:
- adegua automaticamente il “Valore base del veicolo”, al valore di mercato secondo la quotazione della rivista di riferimento del mese anteriore alla data di scadenza anniversaria;
- nella stessa proporzione, riduce il valore degli accessori aggiuntivi;
- adegua il premio ai nuovi valori.
Adeguamento a richiesta del Contraente
La presente norma si applica in caso di risposta NO alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza. Groupama Assicurazioni S.p.A., ad ogni rinnovo contrattuale:
- adegua, su specifica richiesta del Contraente, i valori assicurati al valore indicato dallo stesso;
- adegua il premio ai nuovi valori.
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PARTE 2 - GARANZIE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE
ART. 30 RECUPERO PERDITE PECUNIARIE E DOCUMENTI
Le garanzie che seguono sono comprese nei pacchetti denominati Recupero Perdite Pecuniarie “A” - Recupero Perdite Pecuniarie “B”- Documenti e sono prestate secondo la tabella che segue:
Garanzie | |
Pacchetto “A” | Tassa di proprietà Sostituzione serrature Recupero Traino e Custodia Incendio derivante da eventi sociopolitici |
Pacchetto “B” | Rimborso ambulanza Sequestro penale Bagagli trasportati |
Documenti | Immatricolazione veicolo sostitutivo Rimborso spese di reimmatricolazione Perdita totale Duplicazione patente |
Tassa di proprietà: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
Sostituzione serrature: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
Recupero Traino Custodia: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro.
Immatricolazione veicolo sostitutivo: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l’immatricolazione di un veicolo. Il rimborso:
- è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
- è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.
Il rimborso non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie.
Rimborso spese di reimmatricolazione: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la reimmatricolazione a seguito di:
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a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
Rimborso ambulanza: Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.
Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in € 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Bagagli trasportati: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovivisi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
Incendio derivante da eventi sociopolitici: Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L’importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d’uso del veicolo e non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% minimo € 150.
Perdita totale: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, Groupama Assicurazioni S.p.A. tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:
- estratto cronologico generale del veicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del veicolo.
Le spese sono a totale carico della società.
Duplicazione patente: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.
30.1 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro e la documentazione che verrà richiesta.
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PARTE 3 - GARANZIA INFORTUNI
ART. 31 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, nei limiti riportati nel modulo di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del veicolo stesso. La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.
La garanzia comprende anche gli infortuni:
- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.
Resta inteso che per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’Assicurato.
Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia causata da gas o vapori;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.
31.1 Morte
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell’Assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell’Assicurato effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro.
L’indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Se il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza, oltre la morte dell’Assicurato, anche quella del coniuge se pure la loro morte avvenga in tempi diversi, Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d’indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell’Assicurato o del coniuge. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.
31.2 Invalidità permanente
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all’art 31.11.
Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
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Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento.
Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:
- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
Nei casi non specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applicano le franchigie pattuite in polizza, ed inoltre:
- sulla parte eccedente € 130.000 e inferiore a € 200.000, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%;
- sulla parte eccedente € 200.000, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%.
31.3 Diaria da ricovero
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell’importo giornaliero assicurato.
L’indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.
Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni
S.p.A. corrisponde all’Assicurato anche un indennizzo giornaliero di “convalescenza” che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni. L’indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al 50% di quella garantita per il ricovero.
Per “Istituto di cura” si intende l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
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31.4 Rimborso spese sanitarie
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per:
- xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- accertamenti diagnostici;
- trasporto in ambulanza all’Istituto di cura.
In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.
31.5 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per gli infortuni:
a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall’infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
f) avvenuti quando il veicolo é guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa;
g) occorsi in occasione dell’uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente;
h) causati da:
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
31.6 Rinuncia alla surrogazione
Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga che le compete in base all’art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.
31.7 Limiti di età
L’assicurazione non è operante se il conducente ha un’età superiore a 77 anni alla data del sinistro.
31.8 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
- presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
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- produrre certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per le garanzie “Diaria da ricovero” e “Rimborso spese sanitarie”, presentare copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.
L’Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
31.9 Cumulo di indennizzi
L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
31.10 Controversie arbitrato irrituale
In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.
31.11 Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all’estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
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PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI: | |||
Destro | Sinistro | ||
- un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - la falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito | Un arto inferiore: • al di sopra della metà della coscia • al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba - di un piede - ambedue i piedi - un alluce - un altro dito del piede - la falange ungueale dell’alluce | 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% |
PERDITA ANATOMICA DI: | |
- un rene 15% | - la milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% |
PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI: | |
- un occhio 25% | - ambedue gli occhi 100% |
POSTUMI DI LESIONI MENISCALI: | |
- se complete e disposte in senso trasversale 3% | - in tutti gli altri casi 1% |
POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO: | |
- collaterale interno 12% - collaterale esterno 8% | - crociato anteriore 6% - crociato posteriore 6% |
ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO | ||||
Destro | Sinistro | |||
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale - di un tendine della cuffia dei rotatori | 5% 5% | 4% 4% | - tendine di Achille - quadricipite femorale | 4% 5% |
ANCHILOSI DI: | ||||
Destro | Sinistro | - dell’anca in posizione favorevole - del ginocchio in estensione - della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali) | 35% 25% 15% | |
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola - gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono supinazione libera) - polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) | 25% 20% 10% | 20% 15% 8% |
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PARALISI COMPLETA DI: | ||||
Destro | Sinistro | |||
- nervo radiale | 35% | 30% | - nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
- nervo ulnare | 20% | 17% |
SORDITÀ COMPLETA DI: | |
- un orecchio 10% | - ambedue gli orecchi 40% |
STENOSI NASALE ASSOLUTA | |
- monolaterale 4% | - bilaterale 10% |
• una vertebra cervicale 12%
• una vertebra dorsale 5%
• 12ma dorsale 10%
• una vertebra lombare 10%
- frattura del sacro 3%
- di un metamero coccigeo con callo deforme 5%
1%
- scomposta di una costa
amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:
POSTUMI DI FRATTURA
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PARTE 4 TUTELA GIUDIZIARIA
Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Giudiziaria alla DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X Tel. 0000000000, 0000000000 Fax 0000000000, di seguito denominata Società.
ART. 32 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, sino ad un massimo di € 15.000 per sinistro, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di
€ 1.000;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
€ 10.000; l’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
32.1 Ambito dell’assicurazione
Opzione A): CIRCOLAZIONE STRADALE BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato che, in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all’usufrutto, ed inoltre alla guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) xxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 32.4 “Esclusioni”, debba presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione della responsabilità la garanzia sarà operante con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e per la quale il valore in lite sia superiore a € 100,00.
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Opzione B): CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER
In estensione alle garanzie previste dall’Opzione A), la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, anche qualora:
f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a € 200,00, compresa la vendita di veicoli a motore;
g) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, la Società riconosce:
- un’indennità fissa di € 500 quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
- un’indennità fissa di € 1000 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.
Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui le violazioni alle norme del Codice della Strada, che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell’assicurazione.
La garanzia di cui alla lett. g) opera esclusivamente a favore:
- del Contraente, se persona fisica;
- del Legale Rappresentante del Contraente, se persona giuridica.
ESTENSIONE DI GARANZIA
Per entrambe le opzioni, le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell’ambito della circolazione stradale.
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE: ConsulDAS
Ad integrazione delle garanzie previste dalle opzioni A) e B), la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalle suddette coperture:
- ConsulDAS telefonica con numero verde 800 282323 dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00; ed il venerdì dalle 8,30 alle 13,00;
- consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il numero verde.
32.2 Persone assicurate
Il proprietario, o il locatario in leasing o l’usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
32.3 Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative.
32.4 Esclusioni
La garanzia è esclusa:
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per acquisto di beni mobili registrati;
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- per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all’art.
32.1 lettera c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida; lettera d) istanza per il dissequestro del veicolo; lettera e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Auto ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona:
• che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
• che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
32.5 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione dell’assicurazione.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
32.6 Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare alla Società un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
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La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l’Assicurato di questo suo diritto.
32.7 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 32.6.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la Società; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
32.8 Disaccordo sulla gestione del sinistro Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
32.9 Recupero somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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PARTE 5 - ASSISTENZA
ART. 33 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.
Il servizio viene offerto nelle forme: SILVER, GOLD. Resta inteso che:
- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l’Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A., queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Inoltre, nell’ambito della presente garanzia:
- per “incidente” si intende la collisione con altro veicolo, l’urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l’uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per “guasto” si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.
Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:
Forma SILVER | Forma GOLD |
Soccorso stradale Officina Mobile Recupero veicolo uscito di strada Auto in sostituzione (7 giorni) Autodemolizione Viaggio per recupero veicolo Rimpatrio del veicolo Assistenza telefonica Pronto guasti | Auto in sostituzione(30 giorni) Rientro passeggeri Spese d’albergo Viaggio di un familiare Autista a disposizione Accompagnamento minori Invio pezzi di ricambio Anticipo spese di prima necessità Anticipo spese legali Interprete a disposizione Rimpatrio sanitario Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato Rimpatrio salma Abbandono legale Invio di autoambulanza Consulenza medica |
Le prestazioni fornite con la forma “GOLD” comprendono anche quelle fornite con la forma “SILVER”
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33.1 Soccorso stradale
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l’Assicurato presso l’officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all’officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell’Assicurato.
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto e l’Assicurato abbia stipulato la garanzia RCA con la presente polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
33.2 Officina mobile
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale.
Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell’intervento. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l’intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
33.3 Recupero veicolo uscito di strada
Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell’ambito della sede stradale.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200 per sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
33.4 Auto in sostituzione
Qualora l’autovettura abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione;
- un furto totale o una rapina,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura equivalente e comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di 7 giorni per la forma SILVER o 30 giorni per la forma GOLD per sinistro e con percorrenza illimitata.
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In caso di guasto, la garanzia è prestata per un massimo di 7 giorni indipendentemente dalla forma di garanzia scelta.
L’autovettura sostitutiva è messa a disposizione:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse;
- presso le stazioni di noleggio delle stesse;
- secondo gli orari di apertura delle stesse.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio che dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
33.5 Autodemolizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al PRA e demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.
A tal fine l’Assicurato deve comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
in originale:
- Carta di Circolazione;
- Certificato di Proprietà;
- targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA.
in copia:
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA.;
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al PRA.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:
- le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
- le spese relative alla cancellazione al PRA ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Sono a carico dell’Assicurato:
- gli eventuali costi di deposito del veicolo;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
33.6 Viaggio per recupero del veicolo
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l’onorario dell’autista.
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Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, in Italia o all’estero, si trovi ad almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario.
33.7 Rimpatrio veicolo
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,
la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l’Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:
- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi relativi al rilascio della certificazione da parte dell’Officina;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
- l’eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero o limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all’estero.
33.8 Assistenza telefonica
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni relative a:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione metereologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei).
Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all’estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.
33.9 Pronto guasti
La Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni e consulenze tramite tecnico, relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.
33.10 Rientro passeggeri - Prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
- un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo,
la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell’Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di
€ 1.000 per sinistro, il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato le eventuali eccedenze.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
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33.11 Spese d’albergo
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.
Groupama Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza di un importo massimo di €500 per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
33.12 Viaggio di un familiare
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il conducente ricoverato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.
La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal proprio comune di residenza.
33.13 Autista a disposizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
- abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare
oppure
- abbia subito il ritiro della patente e nessuno dei trasportati sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed i trasportati fino al loro comune di residenza in Italia.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante, di pedaggio in genere e dei traghetti.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
33.14 Accompagnamento di minori
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
- abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare
oppure
- abbia subito il ritiro della patente e i trasportati abbiano meno di 15 anni,
la Struttura Organizzativa mette a disposizione della persona residente in Italia indicata dal conducente, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno per ricondurre i minori nel proprio luogo di residenza in Italia.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
33.15 Invio pezzi di ricambio
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.
Sono a carico dell’Assicurato:
- il costo dei pezzi di ricambio;
- le eventuali spese doganali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
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33.16 Anticipo spese prima necessità
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di €500 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.17 Anticipo spese legali
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente che si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino a un massimo di €3.500 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.18 Interprete a disposizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e:
- il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto;
- il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale,
e necessitino di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.19 Rimpatrio sanitario
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza.
La prestazione non è dovuta:
- nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- qualora l’infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:
- l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;
o, in alternativa
- la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.20 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile, nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante; la Struttura Organizzativa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
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- aereo sanitario;
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, in prima classe;
- autoambulanza;
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.
L’Assicurato deve comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.
Esclusioni specifiche
Non danno luogo alla prestazione:
a) le terapie riabilitative;
b) le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l’Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia e all’estero.
33.21 Rimpatrio salma
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico le relative spese.
Sono a carico dell’Assicurato:
- le spese relative alla cerimonia funebre;
- l’eventuale recupero della salma.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.22 Abbandono legale
Qualora il veicolo abbia subito:
- un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, con ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il veicolo.
Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Sono a carico dell’Assicurato:
- i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso;
- i costi per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
33.23 Invio di autoambulanza
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento, la Struttura Organizzativa invia direttamente l’autoambulanza. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
33.24 Consulenza medica
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni,
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relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.
ESCLUSIONI
Le prestazioni non sono dovute in caso di:
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sinistri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi sociopolitici e atti vandalici e/o Eventi sociopolitici” se stipulata;
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi naturali” se stipulata;
- esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell’Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa.
33.25 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato deve:
- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800.713.974;
- in alternativa potrà rivolgersi al n. +39. 00.00.00.00.00, inviare un fax al n. +39. 00.00.00.00.00
o inviare una mail a: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx In ogni caso deve comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero di polizza;
4. Numero di targa;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;
- fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l’esistenza di assicurazioni per le quali l’Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A..
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autovetture NORME FINALI
NORME FINALI
ART. 34 POLIZZA POLIENNALE
Su specifica richiesta del Contraente possono essere stipulate polizze per Garanzie Auto Rischi Diversi di durata Poliennale. In tali casi in deroga a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, le Parti concordano che:
- l’art.5 “Cessazione del rischio” è sostituito dal seguente:
art.5“Cessazione del rischio”.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di alienazione o definitiva cessazione dalla circolazione o esportazione definitiva o distruzione o demolizione del veicolo assicurato non conseguente a sinistro, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. e a fornire idonea documentazione.
In questo caso:
- il Contraente può chiedere entro 30 giorni dalla cessazione del rischio, che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, sarà emesso apposito documento contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- altrimenti, la cessazione del rischio comporta la risoluzione del contratto e il premio resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A.. Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione del veicolo a seguito di sinistro il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. fornendo idonea documentazione; il contratto si intende risolto al momento della comunicazione e il premio resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A..
- L’articolo 6 “Sospensione del contratto” non è applicabile e quindi non è ammessa la sospensione del contratto.
ART. 35 POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla “scadenza del vincolo” indicato in polizza a favore dell’Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell’art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di sospendere il contratto ai sensi dell’art. 6 “Sospensione del contratto”.
Dati aggiornati al 1° Aprile 2013
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mod. 250085 - Ed. 04/2013
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