CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
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Settore Servizi alla Persona
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (LAVAGNA E NE)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
C.I.G. 6536821356
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto l’affidamento in appalto dei Servizi Socio Educativi Territoriali svolti nei Comuni di Lavagna e Ne, che costituiscono l’Ambito Territoriale Sociale 57, per minori, adolescenti, giovani adulti (a rischio e non), disabili e alle famiglie che si trovano in difficoltà nel percorso di crescita psico-fisica e nel raggiungimento sia di un adeguato inserimento sociale sia di un buon livello di autonomia personale.
ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di tre (3) anni dalla data di stipulazione del contratto, o comunque dalla data di effettiva consegna del servizio, da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto tra le parti.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo Aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei dalla scadenza contrattuale. L’aggiudicatario si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
Per l’espletamento del servizio nel periodo indicato l’importo massimo è fissato in €. 790.000,00, IVA esclusa nella misura di Legge.
L’analisi svolta al fine di individuare la presenza di rischi interferenziali tra il personale del committente e quello dell’appaltatore, nell’ambito dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto, considerando altresì i luoghi di lavoro frequentati, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Da ciò discende che il costo della sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, è pari a zero.
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto di appalto consistono in tutte quelle attività finalizzate a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente a esse più confacente.
Esse sono individuate come segue:
3.1 EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE
E’ un servizio rivolto alle famiglie e ai minori e/o adulti in situazioni di handicap fisico, psichico, sensoriale e/o in situazione di emarginazione che necessitano della presenza e del supporto da parte di figure professionali qualificate, ed è una risorsa utilizzata nei casi in cui è necessario affiancare all’utente e alla sua famiglia una figura di appoggio per un certo numero di
ore al giorno o alla settimana, nelle situazioni in cui i servizi territoriali ritengono che la famiglia stessa, se adeguatamente supportata, possa continuare a svolgere il proprio ruolo educativo.
Il sostegno Educativo Domiciliare e Territoriale è finalizzato a :
- salvaguardare, migliorare e potenziare i legami esistenti tra l’utente, i membri della sua famiglia e il suo ambiente di vita;
- individuare eventuali fattori di rischio, ma anche valorizzare e rinforzare i fattori di protezione presenti nel nucleo familiare;
- sostenere i genitori nello sviluppo progressivo delle competenze educative per rispondere ai bisogni dei propri figli;
- accompagnare l’utente nello sviluppo delle proprie capacità nelle diverse aree della crescita (affettiva-relazionale, cognitiva, normativa comportamentale, socializzazione, autonomia sociale e personale);
- favorire un’integrazione positiva dell’utente e della sua famiglia nell’ambiente di appartenenza.
Un’attività specifica di intervento educativo si realizza nei progetti di supporto a minori allontanati dal nucleo di origine e affidati a un solo genitore o ad un diverso nucleo familiare o ad una struttura di accoglienza, per lo svolgimento di incontri con il/i genitori monitorati da un educatore su mandato dell’Autorità Giudiziaria. In queste situazioni l’educatore, oltre ad avere la funzione di osservatore e a garantire la protezione del minore, svolge un ruolo di facilitatore delle relazioni e di sostegno alle competenze genitoriali per favorire i livelli di riunificazione possibili.
3.2 CENTRI DI AGGREGAZIONE
I Comuni facenti parte dell’ATS 57 organizzano sul proprio territorio attività di socializzazione, attraverso l’attivazione di Centri di Aggregazione.
Tali centri costituiscono un’offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, “luoghi sicuri” dove i bambini e ragazzi (comunque minorenni) possono sperimentare occasioni di gioco, socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero, nell’ambito delle regole di convivenza e del rispetto reciproco.
Il centro di aggregazione offre occasioni di relazioni educative positive tra minori creando momenti di socializzazione particolarmente significativi ed integrando le diverse fasce di età attraverso la gestione autonoma di spazi ed attrezzature destinate all’attività libera.
L’apertura coincide con il calendario scolastico (settembre – giugno).
In linea generale, le attività svolte presso il Centro, possono riguardare accompagnamento da scuola (per il Comune di Lavagna) o da casa (per il
Comune di Ne) alla sede del centro, sostegno scolastico, attività di laboratorio, attività sportive.
Per il Comune di Lavagna, il Centro è attualmente funzionante – per un numero massimo di 60 utenti – con il seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 19;
- sabato dalle ore 8.30 alle 13;
Per il Comune di Ne, il Centro è attualmente funzionante – per un numero massimo di 30 utenti – con il seguente orario:
- martedì e venerdì 13 -18;
3.3 CENTRO ESTIVO DIURNO
Durante il periodo di chiusura della scuola è prevista l’organizzazione del centro estivo diurno. Il centro estivo offre la possibilità di vivere esperienze significative di socializzazione con i coetanei durante le vacanze estive, periodo durante il quale è forte l’esigenza di individuare tempi e luoghi di aggregazione. Il servizio favorisce il sorgere di un senso di appartenenza e di responsabilità attraverso la formazione di gruppi di gioco ed attività, l’organizzazione di momenti significativi come feste, tornei, la mediazione alla pratica di attività motorie e sportive legate agli ambienti marino e terrestre.
Il servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Le attività svolte presso il Centro Estivo Diurno, devono riguardare almeno:
- organizzazione nelle ore mattutine di attività balneare per 5 giorni alla settimana, nella fascia oraria 9.30 - 12; durante tali attività, l’Aggiudicatario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza nella balneazione, in particolare mettendo a disposizione un bagnino; dovrà inoltre essere garantita un’idonea organizzazione del periodo di stazionamento sulla spiaggia (individuazione del tratto di spiaggia sul territorio del Comune di Lavagna, ombrelloni, docce, ecc.);
- organizzazione di attività ludiche e sportive, laboratori, e supervisione didattica per lo svolgimento dei compiti scolastici;
- organizzazione di gite ed escursioni;
Il Centro Estivo Diurno è attualmente funzionante nel periodo giugno/settembre (10 settimane), dal lunedì al venerdì, per un numero massimo di 60 utenti, dalle 8 alle 16, con possibilità di prolungamento fino alle 17 per un numero massimo di 15 utenti.
Le strutture per il funzionamento dei Centri di Aggregazione e del Centro Estivo Diurno sono messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali.
Dovrà essere garantito il rapporto personale educativo / utenti, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell’orario giornaliero di apertura e chiusura del servizio, stabilito dalla D.G.R. Liguria n. 535/2015 per Centri di Aggregazione e Centri Estivi Diurni.
Per il coordinamento di tutti i servizi sopra indicati (punti 3.1, 3.2 e 3.3), l’aggiudicatario mette a disposizione una figura di COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. Tale operatore dovrà possedere i requisiti di cui al successivo art. 4. Dovrà inoltre risultare reperibile durante le ore di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al capitolato speciale di appalto, nonché partecipare , se richiesto, alle riunioni di programmazione. Il Coordinatore dovrà porsi come interlocutore dei servizi sociali/Assistenti Sociali a cui farà capo l’organizzazione del servizio secondo indicazioni dell’A.T.S. 57, che si riserva ampio potere di controllo. Le comunicazioni con il coordinatore dovranno avvenire preferibilmente via telefono o posta elettronica.
Su tutti i servizi sopra elencati, le Amministrazioni Comunali facenti parte dell’A.T.S. 57 mantengono funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo.
Per lo svolgimento di tutti i servizi sopra indicati, è considerato adeguato un monte ore così suddiviso:
- per i servizi svolti nel Comune di Lavagna: 10600 ore annue oltre 52 ore annue di coordinamento;
- per i servizi svolti nel Comune di Ne: 1900 ore annue oltre 52 ore annue di coordinamento;
- per l’assistenza alla balneazione, da svolgere tramite un bagnino, 125 ore annue;
La quantificazione del fabbisogno annuale è puramente indicativa, essendo stimata sulla base del numero degli utenti ammessi ai diversi servizi. La Ditta appaltatrice è obbligata a effettuare i servizi anche per un numero di utenti o per un numero di ore minore di quello indicato, ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo di aggiudicazione.
Nel monte ore sono compresi: eventuali tempi di spostamento degli operatori, che devono essere sempre preventivamente concordati con il servizio sociale, i tempi destinati al trasporto di utenti effettuato nell’ambito di interventi educativi dagli operatori.
Ove dovesse verificarsi una diminuzione o un aumento del numero di utenti, tale circostanza non potrà in alcun modo comportare variazioni nel rapporto o fatta valere per qualsiasi altra causa contro l’Ente.
ART.4 – REQUISITI DEL PERSONALE
L'Appaltatore provvede alla gestione del servizio in questione impiegando risorse umane qualificate, nei confronti delle quali è obbligato a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi e dalle norme sindacali e assicurative (infortunistiche e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali e assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice.
Il Comune di Lavagna, in qualità di Comune capofila dell’A.T.S. 57, potrà in qualsiasi momento richiede all’Appaltatore l’esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.
La Stazione Appaltante potrà segnalare in qualsiasi momento il personale che risulti privo dei requisiti richiesti o, per motivate ragioni, sia ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio. In tal caso, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza adeguate a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
Considerata la particolare natura della fascia di utenza del servizio, per salvaguardare i rapporti umani, sociali e di fiducia che si sono consolidati tra gli operatori e le persone disabili, anziani e le loro famiglie, l’aggiudicatario è tenuto ad assumere gli operatori già impegnati nel servizio.
Di seguito si dettagliano i requisiti di cui dovranno essere in possesso le figure professionali addette all’espletamento dei servizi oggetto di appalto:
- EDUCATORE con titoli previsti dalla DGR Liguria n. 203/2014 e s.m.i., di cui alle DGR Liguria n. 336/2014 e 924/2014; l’educatore deve essere inquadrato nella qualifica funzionale D2 del CCNL cooperazione sociale o in analoga qualifica di diverso CCNL di riferimento Per tale operatore è possibile per l’aggiudicatario utilizzare forme contrattuali diverse da quella di lavoro dipendente consentite dalle norme vigenti in materia, pur garantendo un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL di riferimento.
- COORDINATORE dei Servizi Socio Educativi, in possesso dei titoli previsti dalla DGR Liguria n. 203/2014 e s.m.i., di cui alle DGR Liguria n. 336/2014 e 924/2014, e di esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi analoghi; il coordinatore deve essere inquadrato nella qualifica funzionale D3/E1 del CCNL cooperazione sociale o in analoga qualifica di diverso CCNL di riferimento. Per tale operatore è possibile per l’aggiudicatario utilizzare forme contrattuali diverse da quella di lavoro dipendente consentite dalle norme vigenti in
materia, pur garantendo un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL di riferimento.
- BAGNINO, in possesso di idoneo brevetto atto a svolgere la professione; il coordinatore deve essere inquadrato nella qualifica funzionale A2 del CCNL cooperazione sociale o in analoga qualifica di diverso CCNL di riferimento. Per tale operatore è possibile per l’aggiudicatario utilizzare forme contrattuali diverse da quella di lavoro dipendente consentite dalle norme vigenti in materia, pur garantendo un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL di riferimento.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi oggetto dell’appalto sono organizzati nei territori dell’A.T.S. 57, comprendenti i Comuni di Lavagna e Ne.
5.1 AFFIDI EDUCATIVI
Il servizio sarà svolto secondo le esigenze, i progetti e i programmi elaborati dai servizi sociali dell’A.T.S. 57. Dovrà essere garantita una equilibrata presenza sia maschile sia femminile in considerazione del ruolo proprio degli educatori.
Il servizio oggetto dell’appalto è organizzato nei territori dell’A.T.S. 57, comprendenti i Comuni di Lavagna e Ne e precisamente:
- per ogni minore preso in carico deve essere redatto, da parte dei competenti Servizi Sociali Comunali, congiuntamente al personale dei competenti servizi sanitari, riabilitativi, territoriali e con le istituzioni scolastiche, uno specifico progetto. Nello stesso tempo devono essere specificate le modalità di attuazione dello stesso ed, in particolare, se attuare un’assistenza educativa individualizzata, o attuare un inserimento nei Centri di Aggregazione che sono a disposizione dell’Ambito Territoriale Sociale 57. Devono inoltre essere individuati di conseguenza: gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, le prestazioni previste, il tempo settimanale e /o giornaliero di intervento con il dettaglio delle varie attività, modalità di verifica;
- il progetto di intervento individualizzato è indirizzato al Coordinatore della Ditta che provvede entro 7 giorni dalla richiesta, a indicare l’Operatore cui assegnare il caso previo consenso del Servizio richiedente;
- l’attivazione dell’intervento prevede, in prima fase, la presentazione del progetto individualizzato, fatta
congiuntamente dal Servizio proponente e dall’operatore individuato, ai familiari dell’utente nonché alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda l’eventuale intervento in ambito scolastico a favore di soggetti portatori di handicap;
- l’educatore provvede a elaborare una relazione sull’attività educativa svolta con xxxxxxx xxxxxxxxxx, se ritenuto opportuno, su richiesta espressa dall’operatore di riferimento;
- l’andamento delle attività educative è monitorato mediante incontri a cadenza periodica, come definito in progetto, cui parteciperanno educatore, responsabile del servizio educativo e/o operatori referenti di altre strutture;
- l’Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante, mensilmente, un dettagliato resoconto delle prestazioni erogate, contenente le ore prestate da ciascun educatore a favore dei singoli utenti;
5.2 CENTRI DI AGGREGAZIONE E CENTRO ESTIVO DIURNO;
Il servizio sarà svolto secondo le esigenze, i progetti e i programmi elaborati dai servizi sociali dell’A.T.S. 57. Dovrà essere garantita una equilibrata presenza sia maschile sia femminile in considerazione del ruolo proprio degli educatori.
L’accesso ai Centri avviene previa presentazione di domanda da parte delle famiglie degli utenti ai servizi Sociali Comunali, che elaborano un programma individualizzato di intervento, comunicato al coordinatore del servizio.
La programmazione e le modalità di verifica delle attività educative, didattiche, ludiche e di socializzazione rivolte a gruppi, svolte nei centri di aggregazione per minori dell’A.T.S. 57, saranno definite in costante accordo con gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni dell’A.T.S. 57.
Per l’inserimento di bambini e ragazzi disabili si definisce una progettazione educativa personalizzata, che ne favorisca la partecipazione e socializzazione anche prevedendo un’integrazione della presenza di figure educative.
L’Aggiudicatario dovrà predisporre la seguente documentazione, per ciascun Centro:
- scheda per ogni utente, contenente dati personali, informazioni sulle persone di riferimento, informazioni generali sulla tipologia di intervento necessario;
- elenco aggiornato degli utenti;
- scheda riassuntiva periodicamente aggiornata riportante: nome utenti, numeri telefonici, nome di familiari e/o adulti referenti e numeri telefonici relativi;
- registro mensile delle presenze;
- dettagliato resoconto delle prestazioni erogate, contenente le ore prestate da ciascun educatore nell’ambito dell’attività dei Centri;
La documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante con cadenza mensile.
ART. 6 – DOVERI DEGLI OPERATORI – SOSTITUZIONI – NATURA DEL RAPPORTO
1) Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il D.P.R. 62/2013, e le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Lavagna, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 1/2014, per quanto riguarda gli aspetti compatibili con il servizio in questione.
2) Il personale assegnato al servizio è in ogni caso tenuto a mantenere una condotta irreprensibile e un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l’utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
3) Il personale impiegato nel servizio dovrà astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti gli utenti o le proprie famiglie, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria mansione. In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
4) Agli operatori è fatto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese riferite al presente capitolato.
5) Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla ditta affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si obbliga :
a. a eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste, e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato;
b. ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
c. ad assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
d. a fornire alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato sul servizio, corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time); ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti;
e. a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
f. a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
g. a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato;
h. ad attivare per tutto il personale moduli di formazione permanente (aggiornamento professionale) di almeno 30 ore da svolgersi nel periodo di durata del servizio per ciascun operatore e finalizzate all’acquisizione di specifiche competenze del personale e al miglioramento della qualità del servizio.
i. a dare tempestiva comunicazione al Comune dell’A.T.S. 57 interessato di qualunque situazione di emergenza a carico dell'utenza, concordando con l’assistente sociale di riferimento le misure da adottare;
j. a segnalare ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od
alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all’oggetto del presente Capitolato;
k. a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
l. a non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all’utente relative al presente capitolato ed a vigilare che tale divieto sia osservato anche dai propri operatori;
m. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L’Aggiudicatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
n. rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
o. a manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, igienico - sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
p. stipulare apposite polizze assicurative per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. Le Amministrazioni Comunali dell’A.T.S. 57 sono sollevate da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l’Aggiudicatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all’Aggiudicatario;
q. a farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull’affidabilità morale e professionale;
r. a dotare tutto il personale di documento di identificazione con foto, nome dell’operatore, dell’Ente di appartenenza, profilo, data del rilascio.
s. L’Aggiudicatario solleva le Amministrazioni Comunali dell’A.T.S. 57 da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Le Amministrazioni Comunali dell’A.T.S. 57 sono esonerate altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 8 DATI PERSONALI E SENSIBILI
L’aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.
Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l’aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, di rilevanza interna o esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI
I Comuni dell’A.T.S. 57 sono legittimati a controllare l’espletamento del servizio presso gli utenti senza darne comunicazione all’Aggiudicatario.
Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.
L’aggiudicatario è tenuto a redigere e trasmettere al Comune di Lavagna, in qualità di comune capofila dell’A.T.S. 57, semestralmente una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.
ART. 10 SCIOPERI
Nulla è dovuto alla Ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. In riferimento al disposto della legge 146/1990, la Ditta Appaltatrice è tenuta a uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto a servizi analoghi.
ART. 11 PAGAMENTI
Il corrispettivo, comprensivo di I.V.A., spettante alla ditta appaltatrice, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi dei servizi richiesti dal presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.
Non è dovuta alcuna anticipazione.
L’Appaltatore ha diritto alla liquidazione delle proprie spettanze con cadenza mensile previa presentazione di regolari fatture da emettersi entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 1, comma 629, lett. B) della legge 190/2014 ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico a questo Comune (codice univoco ufficio UFQTJJ), tramite i canali telematici previsti dalla Legge.
Prima della liquidazione, la Stazione appaltante provvederà al controllo del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Appaltatore; nel caso in cui dal predetto Documento risultasse la non regolarità dell'Appaltatore, si procederà ai sensi e per gli effetti di Legge.
Nel caso in cui l'ammontare del pagamento risultasse superiore ad € 10'000,00 (diecimila) si provvederà, ai sensi del D.M. 18/01/2008 n. 40, ad effettuare la verifica preventiva, tramite Equitalia s.p.a., di eventuali inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento all’aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 13 REVISIONE PREZZO
Il prezzo dell'appalto è immodificabile per tutta la durata del contratto.
Trascorso il primo anno contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006, il contratto sarà soggetto a revisione periodica (annuale) del prezzo.
In proposito, si conviene che, in mancanza dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del medesimo D.Lgs., e su richiesta scritta dell’aggiudicatario, da presentare 30 giorni prima della data di applicazione, potrà essere riconosciuto un aumento dell’importo del contratto in misura non superiore al 100% dell’indice ISTAT, mensilmente pubblicato, relativo alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
ART. 14 INADEMPIENZE E PENALITA’
Il Comune di Lavagna, in qualità di Comune Capofila dell’A.T.S. 57, applicherà penali fino a € 516,00, a suo insindacabile giudizio, per irregolarità ed inadempienze relative al presente appalto, fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali danni all’ente locale.
L'accertato inadempimento, il ritardo o il mancato svolgimento del servizio in qualsiasi Comune dell’A.T.S. 57 farà sorgere nel Comune di Lavagna, in qualità di Comune Capofila il diritto a provvedere direttamente rivalendosi, per le maggiori spese, sul deposito cauzionale.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal responsabile del servizio. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti.
Resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
ART. 15 RISOLUZIONE
Qualora l’Aggiudicatario non adempia alle obbligazioni del contratto, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese dell’Aggiudicatario.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a. Sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
b. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in
materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
c. Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
d. Transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010. L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
e. In caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
f. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento, ovvero nel corso dell’esecuzione del servizi, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza.
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune, redatta in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Il contratto sarà altresì risolto di diritto in caso di subappalto, totale o parziale.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:
1) Dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali;
2) Inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all’Assegnatario per porre fine all'inadempimento.
In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’Aggiudicatario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC o tramite fax.
Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
All’Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stesso.
Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
ART. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO
In ogni caso sono vietati, a pena di risoluzione del contratto, il subappalto e la cessione anche parziale del servizio.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
Qualora, in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potrà presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.
La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all’esercizio l’attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva comunque deve permanere fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Il Comune può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ART. 18 CONTROVERSIE
Per qualunque controversia, non definibile in via breve tra le parti contraenti, in ordine al servizio oggetto del presente capitolato, sarà compente il Foro di Genova.
Art. 19 FINANZIAMENTO
L’appalto sarà finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale e contributi regionali.
ART. 20 SPESE
Sono a esclusivo carico dell’Aggiudicatario tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della polizza fideiussoria e di tutte le tasse presenti e future inerenti ed emergenti dall’appalto a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative, ad eccezione dell’IVA che è a carico del Comune.
ART. 21 RINVIO A NORME VIGENTI
La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell’offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente capitolato d’appalto e di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.