DEFINIZIONI:
DEFINIZIONI:
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
- “Stadio” si intende l’intera struttura dell’XXXXXXX XXXXXXXXXX, comprese le aree esterne delimitate da recinzioni fisse o mobili (area di massima sicurezza - area riservata);
- “Club” si intende l’organizzatore dell’evento e cioè la Società Calcistica Pordenone SRL;
- “Evento” si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale organizzata dal Club che si svolge nello Stadio;
- “Spettatore” si intende il soggetto che accede allo stadio in occasione dell’evento in base ad un titolo di accesso.
NORME GENERALI:
1. l’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’area dello stadio, determina l’accettazione del presente “Regolamento d’Uso dello Stadio” e delle normative emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
2. Con l’acquisto e l’uso del titolo di accesso in occasione dell’evento, lo spettatore si impegna a prendere visione del presente regolamento. Il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio;
3. L’accesso all’impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l’introduzione nello Stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza; tali controlli potranno essere effettuati anche dagli steward e con l’ausilio di metal detector;
4. Con l’acquisto del titolo d’accesso allo Stadio, l’acquirente autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed a rifiutare l’accesso o ad allontanare dall’impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli;
5. L’inosservanza del presente regolamento, comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
7. chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento, potrà essere denunciato all’Autorità e sarà passibile di divieto si accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLO STADIO:
1. l’accesso allo stadio ed alle relative aree riservate è consentito solamente allo spettatore munito di titolo (biglietto nominativo, abbonamento, accredito), che verrà controllato dal personale incaricato dal club e dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto o da parte delle Forze di Polizia. Su richiesta, dovrà essere fornita prova della propria identità;
2. per accedere allo Stadio è necessario il possesso di un valido documento di identificazione, che dovrà essere esibito al personale incaricato della verifica del titolo, per il riscontro della corrispondenza tra il possessore e l’intestatario;
3. il titolo di accesso è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le procedure indicati dal Club che registrerà i dati del nuovo fruitore. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli steward, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine;
4. chiunque acceda indebitamente all’interno dell’impianto sportivo privo del titolo d’accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro (Legge del 19 aprile 2003 n. 88 art.1-qiunquies, comma 7);
5. l’autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli, ispezioni, perquisizioni e rimozione di oggetti non autorizzati, tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L’accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte degli steward e dell’Autorità di Pubblica Sicurezza;
6. l’ingresso allo stadio può avvenire solamente attraverso gli appositi varchi, nei momenti di apertura al pubblico.
7. lo spettatore che esce dallo stadio nel corso dell’evento non potrà rientravi;
8. per ragioni d’ordine pubblico l’autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono del titolo di accesso. Non è consentito in alcun caso l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva;
9. durante la permanenza nello Stadio gli spettatori devono seguire INDEROGABILMENTE le indicazioni, le istruzioni e le direttive degli steward, facilmente identificabili dalla pettorina gialla e/o arancio, delle Forze di Polizia e del Servizio d’Ordine autorizzato. Il personale è al tuo servizio collabora per assistere alle partite nella massima sicurezza e tranquillità;
10. l’accesso allo Stadio alle tifoserie per le operazioni di stesura striscioni e preparazione di coreografie, (coreografie e striscioni che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate secondo la procedura sotto riportata) è consentito da 1 ora prima dell’apertura delle porte al pubblico, l’attività in argomento dovrà essere conclusa prima dell’apertura dei cancelli per l’ingresso del pubblico.
REGOLE RELATIVE AI POSTI A SEDERE:
1. tutti i posti sono a sedere e sono numerati, lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto assegnato evidenziato sul titolo d’accesso;
2. nessuno spettatore può sostare in piedi quando il gioco è in corso;
3. tutti gli spettatori che entrano nello Stadio, non potranno spostarsi da un settore all’altro salvo i casi autorizzati dal Club o dalle Forze di Polizia;
4. il settore destinato alla tifoseria ospite è utilizzato esclusivamente per quel fine, eccetto casi in cui il Club, di comune accordo con l’Autorità Provinciale di P.S., decida altrimenti.
MODALITA’ PER STRISCIONI E COREOGRAFIE:
E’ vietato introdurre nell’impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (trombe, megafoni ecc).
Nel limite stabilito dal Club, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma od organizzare coreografie, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al Club.
SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO:
1. lo stadio XXXXXXX XXXXXXXXXX è suddiviso in tre settori, con propri ingressi vie di uscite e parcheggi, per assicurare la separazione dei sostenitori delle due squadre (settore ospiti - settore locali e tribuna centrale);
2. in ogni settore dello stadio è presente un punto di ristoro che non potrà vendere o servire bevande alcoliche superiore a 5 gradi. La commercializzazione di altre bevande è consentita solamente in contenitori di plastica leggera, con esclusione di quelli di vetro, o delle lattine;
3. in ogni settore sono presenti i servizi igienici;
4. presso la tribuna centrale è attivo un punto di primo intervento sanitario;
5. non è disponibile all’interno dello stadio un servizio di deposito e custodia degli oggetti, portati al seguito dagli spettatori e che, per ragioni di sicurezza, non possano essere introdotti nell’impianto;
6. qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso, può essere richiesta agli steward, facilmente identificabili dalla pettorina gialla e/od arancio.
DIVIETI:
Come previsto dalle vigenti normative chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all’interno dello stadio.
I seguenti comportamenti devono essere ritenuti vietati e perseguiti a norma di legge.
1. accedere all’impianto sportivo senza titolo d’accesso regolarmente rilasciato ai sensi del D.M 6/6/2005;
2. sostare o attardarsi senza ragione in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso e di fuga;
3. arrampicarsi su recinzioni e strutture dello stadio o scavalcarle;
4. accedere all’impianto in evidente stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
5. agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo; (Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5);
6. usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso altre persone, nonché nei confronti dei giudici di gara, giocatori, ufficiali, steward e, in generale, del personale incaricato dal club per l’evento;
7. compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
8. usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
9. accendere fuochi;
10. introdurre, accendere o utilizzare artifizi pirotecnici, fumogeni o bengala, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) o qualunque altro oggetto che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
11. scavalcare il muro di cinta, le recinzioni di settore e invadere il terreno di gioco;
12. arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi modo attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
13. arrampicarsi sulle strutture dello stadio, recinzioni, pali della luce, recinti, tetti, ripari e altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere;
14. svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzate;
15. altre azioni che a giudizio del personale di sicurezza, costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone;
16. Indossare pettorine o indumenti di colore o foggia confondibili con quelli degli Steward.
17. Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta per seguire l’evento.
18. Introdurre e/o esporre striscioni o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato secondo le disposizioni e normative vigenti.
19. Introdurre megafoni, tamburi, ed altri strumenti di emissione sonora.
20. Introdurre attrezzature in grado di registrare e ritrasmettere le informazioni o i dati dell’evento.
21. Turbare il regolare svolgimento di una competizione sportiva è punito con la sanzione pecuniaria da € 26 a 156 (Legge 13 dicembre 1989 n. 401 art. 7).
22. Compromettere la funzionalità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle;
È ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE E/O DETENERE ALL’INTERNO DELLO STADIO:
▪ qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, bengala, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale (Legge 13 dicembre 1989 n. 401);
▪ tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;
▪ veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di liquidi (qualsiasi bevanda potrà essere introdotta o consumata esclusivamente in bicchieri di carta o plastica), sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
▪ esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate;
▪ caschi da motociclista, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc;
▪ xxxxxxxx, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
▪ animali, con l’eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
▪ altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione del Pordenone calcio;
LIMITAZIONI RIGUARDANTI L’USO DI BEVANDE ALCOLICHE
In occasione delle manifestazioni sportive all’interno dello stadio “Bottecchia” è vietata l’introduzione, la somministrazione e la vendita di bevande con contenuto alcolico superiore a 5 gradi.
AVVERTENZE:
Videosorveglianza e trattamento dei dati.
Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Pro e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.
Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni sarà effettuato secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è la Società Pordenone Calcio S.r.l.. Il club è tenuto a conservare i dati e i supporti di registrazione fino a 7 (sette) giorni dell’evento, trascorsi i quali verranno cancellati.
DISPOSIZIONI DI LEGGE:
1. E’ facoltà della polizia giudiziaria, in virtù della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, di procedere all’arresto ANCHE NON IN FLAGRANZA, entro e non oltre le 48 ore successive ( art. 8, comma 1 ter della legge citata ):
a)dei responsabili di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche per le quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto a sensi dell’art.380 e 381 C.P.P. (art. 8, comma 1 bis );
b)di chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ( art. 6 bis comma 1);
c)dei contravventori al divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1 o alla prescrizione di comparire negli uffici o comandi di polizia di cui al comma 2 del citato art. 6.
2. Sono puniti inoltre dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:
a) scavalcamento ed invasione di campo – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00 (art. 6 bis comma 2);
b) possesso di artifizi pirotecnici, fumogeni o bengala, in occasione di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.000,00 a € 5.000,00. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. ( art. 6 ter);
c) turbativa di manifestazioni sportive – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 ( euro 25 ) a lire 300.000 (euro 154 ). La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”. ( art. 7 ).
d) regolamento d’uso e relative sanzioni – Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. La sanzione e' aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicati il DASPO e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L.88/2003)
MOTIVI DI ESPULSIONE DALLO STADIO
L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare:
1. chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e/o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso gli altri spettatori presenti o gli atleti presenti nell’impianto sportivo;
2. chiunque produca danneggiamenti all’impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori;
3. chiunque si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’accesso e/o detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
4. chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie d’esodo
5. chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione;
6. chiunque acquisti titoli di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza;
7. ogni persona che sia entrata nelle aree dello stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria, può essere espulsa dallo stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione;
8. chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d’uso dell’impianto sportivo, dopo gli accertamenti dell’Autorità competente.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA:
• mantenere la calma e seguire le indicazioni del più vicino Steward;
• percorrere le vie di fuga nel senso indicato dalla segnaletica di sicurezza;
• non rientrare nell’area evacuata fino a quando ciò non sarà autorizzato dal personale preposto alla gestione dell’emergenza.
Il presente Regolamento, approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza è soggetto a possibili variazioni in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove disposizioni amministrative e normative .