REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina i seguenti servizi pubblici di trasporto non di linea: taxi, taxi-merci, noleggio di autovetture con conducente, noleggio di mezzi nautici con conducente e noleggio di veicoli a trazione animale con conducente.
Articolo 2 - Numero delle licenze
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21 vengono fissati come segue il numero ottimale ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio disciplinato dal presente regolamento:
- 5 taxi;
- 2 taxi-merci;
- 6 autovetture (aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente) per il noleggio da rimessa con conducente;
- 8 natanti per il noleggio di mezzi nautici con conducente;
- 2 veicoli a trazione animale per il noleggio con conducente.
Qualora il Comune venga a trovarsi nella disponibilità di licenze e di autorizzazioni le procedure per l’assegnazione delle stesse dovranno essere attivate entro 6 mesi dalla data in cui si è venuta a creare tale disponibilità.
Ogni 4 anni il Consiglio comunale aggiornerà i parametri di cui sopra stabilendo il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e sentito il parere della commissione consultiva comunale di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3 - Commissione consultiva comunale
Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle licenze o autorizzazioni è istituita un’apposita commissione consultiva così composta:
a) dall’Assessore delegato in funzione di presidente;
b) dal dirigente del Settore Sviluppo Economico o funzionario da lui delegato;
c) da almeno tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
d) dal Comandante del Settore Polizia Municipale o da un suo rappresentante;
e) dal dirigente del Settore competente in materia di mobilità e trasporti;
f) da due rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. Il ruolo di segretario della Commissione è svolto da un dipendente del Settore Sviluppo Economico.
La designazione dei rappresentanti deve pervenire al Comune entro 45 giorni dalla data di ricezione delle lettere di richiesta; trascorso tale termine sarà il Sindaco a nominare il rappresentante o i rappresentanti che mancano per il completamento della commissione.
Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno.
La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione svolge un ruolo propositivo e d’impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, in particolare modo:
a) propone gli indirizzi da seguire per la vigilanza sull’esercizio dei servizi e sull’applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
b) promuove indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazioni degli utenti;
c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Ai fini dell’assegnazione delle licenze per il servizio taxi secondo le procedure concorsuali di cui al successivo articolo 7 la Commissione fissa i criteri generali per la valutazione dei titoli secondo i parametri
indicati al successivo articolo 9 e circa le modalità di formazione delle graduatorie di merito. Tali criteri sono approvati con atto del dirigente del Settore Sviluppo Economico cui compete altresì l’approvazione della graduatoria.
La Commissione dura in carica per quattro anni.
Articolo 4 - Responsabilità nell’esercizio dell’attività
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio delle licenze o autorizzazioni per i servizi pubblici di trasporto non di linea disciplinati dal presente regolamento è ad esclusivo carico del titolare delle stesse rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di Cecina. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
CAPO II- IL SERVIZIO TAXI
Articolo 5 - Definizione del servizio
Il servizio taxi, come definito dall’articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale e con una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Articolo 6 - Licenza d’esercizio e figure giuridiche di gestione
L’esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, i titolari di licenza d’esercizio possono:
a) essere iscritti in qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi operanti in conformità alle leggi vigenti in tema di cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
Articolo 7 - Concorso per l’assegnazione delle licenze
Le licenze d’esercizio per il servizio taxi vengono assegnate tramite pubblico concorso per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che abbiano (o si impegnino a conseguire) la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
Il bando di concorso è indetto entro 6 mesi dal momento in cui le licenze si sono rese disponibili ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Gli interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
Articolo 8 - Contenuto del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze d’esercizio per il servizio taxi sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) requisiti per la partecipazione al concorso;
c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
d) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione;
e) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
f) materie d’esame;
g) modalità di svolgimento delle prove;
h) criteri di valutazione delle prove;
i) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente l’impegno a produrre il titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo entro il termine di attivazione del servizio.
Articolo 9 - Titoli oggetto di valutazione
Ai fini del rilascio delle licenze d’esercizio per il servizio taxi la Commissione fissa i criteri generali per la valutazione dei seguenti titoli:
a) titolo di studio;
b) conoscenza di lingue straniere;
c) professionalità acquisita secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995 n. 131;
d) eventuali altri criteri di valutazione che dovranno essere contenuti nel bando.
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio la licenza viene assegnata al richiedente che abbia esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi e, a parità di condizioni, al più giovane di età.
Articolo 10 - Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze
Per l’assegnazione delle licenze d’esercizio per il servizio taxi è nominata una commissione di concorso presieduta dal dirigente del Settore Sviluppo Economico e composta da tre membri, scelti tra esperti del ramo, su proposta del Dirigente.
Il ruolo di segretario della Commissione è svolto da un dipendente del Settore Sviluppo Economico.
La Commissione fissa le date delle prove d’esame per la verifica dell’idoneità degli aspiranti all’espletamento del servizio dandone successivamente comunicazione ai richiedenti tramite raccomandata. La Commissione stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati nel bando che saranno successivamente approvati con atto del dirigente del Settore Sviluppo Economico.
L’esame verterà sui seguenti argomenti:
a) conoscenza della vigente normativa (statale, regionale, comunale) del servizio;
b) conoscenza della toponomastica del Comune di Cecina;
c) conoscenza pratica di lingue straniere.
Articolo 11 - Assegnazione e rilascio della licenza
Le licenze d’esercizio per il servizio taxi sono rilasciate nel rispetto della graduatoria approvata con atto del dirigente del Settore Sviluppo Economico.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di tassista.
Le licenze d’esercizio per il servizio taxi non sono soggette a rinnovo né a vidimazione annuale; entro il mese di febbraio di ogni anno l’esercente dovrà presentare al Settore Sviluppo Economico del Comune una dichiarazione di prosecuzione dell’attività attestante la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l’espletamento del servizio.
Articolo 12 - Trasferibilità della licenza
Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza d’esercizio per il servizio taxi per atto tra vivi a persona iscritta nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare della licenza da almeno 5 anni;
b) aver compiuto 60 anni di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Il trasferimento della licenza può essere effettuato anche all’interno di una stessa società, da un socio all’altro, nel rispetto di quanto sopra indicato.
Il trasferimento della licenza per causa di morte può essere autorizzato a favore di uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio. In caso di mancato accordo tra gli eredi circa l’indicazione del nuovo titolare la licenza può essere trasferita ad un terzo soggetto nel termine perentorio di sei mesi; qualora il trasferimento non riesca a essere perfezionato nell’arco del tempo previsto la licenza viene revocata e messa a concorso.
Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere assegnata altra licenza, sia per concorso pubblico che per trasferimento della stessa, se non dopo cinque anni dalla data di trasferimento della precedente.
Articolo 13 - Inizio e sospensione dell’attività
Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio o dalla richiesta di volturazione del titolo.
Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.
Articolo 14 - Condizioni d'esercizio
In relazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi;
c) il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio “taxi merci”.
La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza il quale può avvalersi nell’espletamento del servizio di un collaboratore familiare o di un sostituto alla guida nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal successivo articolo 20.
Gli esercenti possono svolgere su richiesta del Comune servizio sostitutivo d’autobus sulle linee urbane. 1
Articolo 15 - Caratteristiche identificative dell’autovettura
Le autovetture in servizio taxi dovranno essere di colore bianco e tutti i segni distintivi delle stesse dovranno rispettare le prescrizioni previste dalle normative vigenti. In particolare le stesse dovranno portare sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta “Taxi”.
La Giunta comunale approva nella forma e nei contenuti gli stemmi da applicare alle autovetture. L’apposizione sulle autovetture di scritte o insegne pubblicitarie luminose, in deroga al divieto di cui all’articolo 23, 2° comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è consentita, purché le scritte o insegne non siano intermittenti e non siano realizzate mediante messaggi variabili.
In caso di sostituzione dell’autovettura l’esercente deve comunicare al Settore Sviluppo Economico del Comune le caratteristiche e gli estremi identificativi dell’autoveicolo che intende adibire al servizio; il Settore rilascia apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione.
Il Settore Sviluppo Economico può rilasciare agli esercenti una o più licenze denominate “licenze bis” per l’immatricolazione di taxi in servizio di scorta a disposizione degli esercenti impossibilitati ad utilizzare il proprio autoveicolo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
Al temporaneo titolare di “licenza bis” è vietato l’utilizzo della propria autovettura.
Le “licenze bis” non fanno parte dell’organico comunale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze d’esercizio del servizio taxi.
Alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
Articolo 16 - Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida di categoria “B” e del certificato di abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
c) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
d) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso dell’idoneità professionale acquisita a norma della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Articolo 17- Operatività del servizio, orari, turni ed acquisizione della corsa
Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale. Il prelevamento dell’utenza, ovvero l’inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Cecina per qualunque destinazione e può avvenire anche all’interno dei Comuni limitrofi. La prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le
destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Livorno e di Pisa servite su strade asfaltate ed è facoltativa per tutte le altre destinazioni.
L’orario ed i turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la Commissione consultiva comunale. Ogni esercente è obbligato a rispettare l’orario ed il proprio turno di servizio salvo assenza per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare o ferie annuali.
Nell’ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
a) nelle aree di sosta stabilite dalla Giunta comunale; il cliente può scegliere il taxi senza vincoli di precedenza e solo in mancanza di preferenza espressa dal cliente la corsa è acquisita dall’esercente primo di fila;
b) mediante telefono taxi al posto sosta o chiamata alle centrali radio - taxi; il cliente può scegliere l’autovettura senza vincoli di precedenza e solo in mancanza di preferenza espressa dal cliente la corsa è acquisita dall’esercente primo di fila;
c) al di fuori delle aree di sosta quando l’utente si rivolge direttamente all’esercente in transito; in questo caso il conducente ha l’obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all’interno del parabrezza anteriore con la dicitura “1ibero” o “occupato”;
d) mediante chiamata tramite i telefoni posti nelle aree destinate alla sosta dei taxi.
In presenza di richiesta di taxi avente determinate caratteristiche (aria condizionata, auto station wagon o con oltre 4 posti o altro, autista con conoscenza di lingue straniere ecc.) ma senza precisa scelta operata dall’utente la corsa è acquisita dall’esercente primo di fila dotato dell’autovettura avente le caratteristiche richieste.
Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
L’esercente può accettare prenotazioni, anche mediante telefono personale, solo da utenti privati; allo stesso è consentito acquisire la corsa da utenti privati mediante l’uso di cellulari, di radiotelefoni o di altri metodi di comunicazione. L’esercente non può accettare prenotazioni da operatori commerciali o turistici, né da enti pubblici o operatori culturali o sociali né può distribuire agli operatori suddetti materiale pubblicitario avente carattere personale o recapiti telefonici privati.
Al termine della corsa il tassista ha l’obbligo di informare il cliente dell’applicazione sul corrispettivo indicato dal tassametro di eventuali supplementi dovuti.
In caso di mancata reperibilità del cliente l’esercente che ha perso il servizio ha diritto di priorità qualora pervenga una nuova richiesta dello stesso utente.
Dall’ora fissata per l’inizio del servizio notturno il servizio è espletato esclusivamente dall’esercente in servizio notturno (anche in caso di arrivo in ritardo di treni attesi prima di tale ora).
L’esercente in servizio notturno ha l’obbligo di attivare il collegamento con l’utenza tramite “trasferimento di chiamata” fino all’arrivo del servizio sostitutivo.
L’esercente non può prestare il servizio all’utente che abbia richiesto il servizio tramite “trasferimento” ancora attivo su altro esercente in servizio notturno.
L’esercente che rifiuti il servizio per i motivi previsti dal presente regolamento passa nella posizione di ultimo di fila.
L’esercente irreperibile al momento della richiesta del servizio passa nella posizione di ultimo di fila. L’utente che da un’area di stazionamento richiede il servizio tramite “trasferimento di chiamata” può essere servito dall’esercente che per primo raggiunge l’area.
Articolo 18 - Comportamento dell’esercente in servizio
Nell’espletamento del proprio servizio l’esercente ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) rispettare in modo scrupoloso e puntuale il vigente codice della strada;
c) seguire il percorso più breve e più vantaggioso per l’utente informando lo stesso circa qualsiasi deviazione si rendesse necessaria nel caso di traffico intenso, concomitanza con manifestazioni pubbliche o altro;
d) consentire l’occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
e) rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
g) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
h) adoperarsi per eventuali servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria in strada extra urbana;
i) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo (sarà competenza dell’Amministrazione comunale indicare ai tassisti le modalità per la consegna di tali oggetti all'ufficio comunale competente);
j) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
k) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo con particolare riguardo al tassametro;
l) rilasciare, a richiesta del cliente, la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
m) tenere a bordo del mezzo la licenza d’esercizio e copia del presente regolamento per esibirli a chiunque ne faccia richiesta;
n) esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo l’apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune, il numero della licenza, il numero telefonico dell’ufficio comunale al quale l’utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e copia della comunicazione del Comune relativa alla determinazione delle tariffe;
o) comunicare preventivamente al Comune ogni assenza dal servizio superiore a 3 giorni consecutivi;
p) ultimare la corsa anche se è decorso il turno di servizio;
q) rifiutare la prestazione del servizio nei casi in cui sia manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore.
Nell’espletamento del proprio servizio all’esercente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tabella tassametrica maggiorata di eventuali supplementi;
d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
f) fumare o mangiare;
g) portare propri animali sull’autoveicolo;
h) effettuare il trasporto di sole merci. Articolo 19 - Comportamento degli utenti Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a) fumare;
b) gettare oggetti dall’autoveicolo sia fermo che in movimento;
c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato, in accordo con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento dell’autoveicolo;
d) pretendere il trasporto di merci diverse dal bagaglio al seguito;
e) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme del codice della strada;
f) aprire la portiera dal lato opposto del marciapiede.
Articolo 20 - Sostituzione e collaborazione alla guida
I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore ai 30 giorni consecutivi;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
I sostituti debbono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
I titolari di licenza d’esercizio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 del Codice Civile, in possesso dell’idoneità professionale prevista dalla legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
I minori, eredi del titolare di licenza per il servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al conseguimento della maggiore età.
L’esercente che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della sostituzione alla guida o della collaborazione dei familiari deve presentare apposita istanza al Sindaco.
Il titolare della licenza trasmette all’Ufficio comunale competente l’elenco dei sostituti e dei collaboratori familiari impiegati alla guida del mezzo; l’elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.
Articolo 21 - Interruzione dei servizio
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l’utente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solo l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici tali di poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
Articolo 22 - Trasporto di portatori di handicap
Il servizio di taxi è accessibile a tutti i portatori di handicap.
Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap (carrozzelle pieghevole, stampelle ecc.).
Il tassista ha l’obbligo di prestare assistenza alla salita sul taxi dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità; qualora si manifesti la necessità può essere richiesta la presenza di un accompagnatore.
Il trasporto delle carrozzelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Articolo 23 - Tariffe e tassametro
Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva comunale.
Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza.
Per il servizio extra-urbano si applica la tariffa su base chilometrica.
Nello stesso atto sono fissate le tariffe relative ai supplementi come scatto di partenza, trasporto di bagagli e di animali (esclusi i cani guida per non vedenti), servizio notturno (dalle 22 alle 6 del mattino successivo) e servizio festivo.
In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto tramite accordo diretto tra l’utente e l’esercente.
Il tariffario, comprensivo dei supplementi tariffari, deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore e posteriore dell’autoveicolo.
Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato, installato conformemente alle vigenti disposizioni in modo di essere facilmente visibile dai sedili posteriori. Lo stesso deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento; a questo scopo, una volta all’anno, dovrà essere presentata un’apposita attestazione a firma di tecnico abilitato relativa alla perfetta omologazione del tassametro.
Gli uffici comunali possono disporre in qualsiasi momento verifiche sulla funzionalità del tassametro.
Articolo 24 - Reclami
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Settore Sviluppo Economico del Comune e agli organi addetti alla vigilanza che esercitano gli accertamenti del caso.
All’interno di ogni vettura dovrà essere esposto, in posizione visibile, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
I reclami pervenuti sono trasmessi ai componenti della Commissione consultiva comunale.
Articolo 25 - Vigilanza sul servizio
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dalla Polizia Municipale nonché dagli appartenenti alle altre forze di Polizia.
Articolo 26 - Sanzioni
Al servizio taxi si applicano le sanzioni previste dall’articolo 86, 2° e 3° comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Per le infrazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore l’accertamento dovrà essere contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni compete alla Polizia municipale. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative è il Comune nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
Articolo 27 - Sospensione della Licenza
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, dispone la sospensione della licenza d’esercizio per il servizio taxi, per un periodo minimo di tre giorni e massimo di sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle tariffe;
b) prestazione del servizio con tassametro non regolarmente funzionante o manomesso;
c) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (il periodo di sospensione della licenza dovrà essere corrispondente a quello della patente);
d) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, degli articoli di cui al Capo II del presente regolamento;
e) violazione di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.
Sarà competenza del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, fissare i criteri per la graduazione della sanzione della sospensione della licenza d’esercizio in rapporto alle diverse variabili (gravità, recidiva ecc.).
Articolo 28 - Decadenza della licenza
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, dispone la decadenza della licenza d’esercizio per il servizio taxi nei seguenti casi:
a) il titolare perde il requisito dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché gli altri requisiti prescritti per l’espletamento del servizio;
b) l’esercente incorre, nell’arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) l’esercente interrompe ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi o per tre mesi nell’arco di un anno.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione o decadenza della licenza.
CAPO III - IL SERVIZIO TAXI-MERCI
Articolo 29 - Definizione del servizio
Per taxi-merci s’intende il servizio pubblico di trasporto merci per conto terzi a mezzo di ciclomotore, motoveicolo o autocarro avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate stazionante su piazza prestabilita.
L’esercizio del servizio è subordinato al possesso di licenza rilasciata ai sensi del presente regolamento.
Il servizio taxi-merci è totalmente indipendente dal servizio di trasporto persone e le licenze relative non possono essere ad alcun titolo cumulate, trasformate o sostituite con concessioni per trasporto persone.
Non è consentito in alcun modo il trasporto promiscuo di cose e persone anche se le stesse sono proprietarie del bene viaggiante.
Articolo 30 - Concorso per l’assegnazione delle licenze
Le licenze d’esercizio per il servizio taxi-merci vengono assegnate tramite pubblico concorso per titoli ed esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti tenute presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che abbiano (o si impegnino a conseguire) la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Il bando di concorso è indetto entro 6 mesi dal momento in cui le licenze si sono rese disponibili ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Articolo 31 - Contenuto del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze d’esercizio per il servizio taxi- merci sono i seguenti:
a) numero delle licenze da assegnare;
b) requisiti per la partecipazione al concorso;
c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
d) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione;
e) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
f) materie d’esame;
g) modalità di svolgimento delle prove;
h) criteri di valutazione delle prove;
i) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente l’impegno a produrre il titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo entro il termine di attivazione del servizio.
Articolo 32 - Titoli oggetto di valutazione
Al fine di assegnare le licenze comunali per l’esercizio del servizio taxi-merci la Commissione fissa i criteri generali per la valutazione dei seguenti titoli:
a) titolo di studio;
b) conoscenza di lingue straniere;
c) professionalità acquisita secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 1995 n. 131;
d) eventuali altri criteri di valutazioni che dovranno essere contenuti nel bando.
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più giovane di età.
Articolo 33 - Area di stazionamento
La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva comunale ed i Settori competenti, determina le località di stazionamento dei mezzi.
Articolo 34 - Tariffe
La tariffa è concordata direttamente tra utente ed esercente.
Articolo 35 - Segni identificativi dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio taxi-merci dovranno essere di colore bianco e riportare sulla fiancata la scritta di colore rosso, con lettere di altezza non inferiore a 10 centimetri, “Taxi Merci N. ” nonché uno stemma concordato con il Comune.
Articolo 36 - Modalità di svolgimento del servizio
L’esercente deve assicurare il servizio pubblico riservando ogni cura e attenzione nel trasporto delle cose e deve assicurare il corretto carico e scarico del mezzo.
L’esercente non può istituire magazzini di deposito o di stoccaggio merci né effettuare servizi fissi per il medesimo utente per più di due giorni alla settimana.
Articolo 37 - Norme applicabili
Al servizio taxi merci si applicano, ove applicabili, le norme di cui ai Capi I e II del presente regolamento.
CAPO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
Articolo 38 - Disciplina dei servizio
L'esercizio del servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente è disciplinato dalle norme contenute nei Capi I e II del presente regolamento, ove applicabili, e dai successivi articoli.
Articolo 39 - Definizione del servizio
Per noleggio di autovetture da rimessa con conducente si intende il servizio effettuato da soggetti singoli o associati nelle forme previste dalla legge che si offrono all’utenza specifica attraverso un’apposita richiesta, avanzata presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Per poter conseguire l’autorizzazione occorrente per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente è obbligatoria la disponibilità, in uso esclusivo, di una rimessa.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse essendo vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio ed anche in caso di esercente fuori servizio. E’ consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
Articolo 40 - Autorizzazione d’esercizio e figure giuridiche di gestione
L’esercizio del servizio è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione assegnata dal Comune ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, i titolari di autorizzazione d’esercizio possono:
a) essere iscritti in qualità di titolari d’impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi operanti in conformità alle leggi vigenti in tema di cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane;
d) ricorrere a tutte le altre forme previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio trasmette al Settore Sviluppo Economico del Comune di Cecina l’elenco dei soci o dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi autorizzati.
La stipula di idonea garanzia assicurativa a copertura della responsabilità civile, con massimali adeguati alla capienza del mezzo, costituisce un presupposto inderogabile per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio.
Articolo 41 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
Le autorizzazioni d’esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente vengono assegnate tramite pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti tenute presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che abbiano (o si impegnino a conseguire) la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di una rimessa.
Il bando di concorso è indetto entro 6 mesi dal momento in cui le autorizzazioni si sono rese disponibili ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
Articolo 42 - Contenuto del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni d’esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) requisiti per la partecipazione al concorso;
c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione (in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
e) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente l’impegno a produrre il titolo di proprietà o di disponibilità del veicolo entro il termine di attivazione del servizio.
Articolo 43 - Titoli oggetto di valutazione
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni d’esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente la Commissione consultiva comunale di cui al precedente articolo 3 fissa i criteri generali per la valutazione dei seguenti titoli:
a) titolo di studio;
b) conoscenza di lingue straniere;
e) professionalità acquisita secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995 n. 131;
f) tipologia (eventuale) dell’autovettura da adibirsi al servizio;
g) eventuali altri criteri di valutazione che dovranno essere contenuti nel bando.
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l’autorizzazione sarà assegnata al richiedente che sia stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi e, a parità di condizioni, che dimostri la disponibilità di una rimessa ubicata al di fuori delle zone residenziali (centro storico, edilizia esistente e nuova espansione residenziale come da classificazione del vigente piano regolatore generale); a parità di condizioni sarà data la preferenza al richiedente che dimostri la disponibilità della rimessa avente la maggior superficie coperta complessiva.
Articolo 44 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
Le autorizzazioni d’esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente sono rilasciate nel rispetto della graduatoria approvata dal dirigente del Settore Sviluppo Economico.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per l’esercizio della professione.
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio o dalla richiesta di volturazione del titolo.
Le autorizzazioni d’esercizio non sono soggette a rinnovo né a vidimazione annuale; entro il mese di febbraio di ogni anno l’esercente dovrà presentare al Settore Sviluppo Economico del Comune una dichiarazione di prosecuzione dell’attività attestante la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
Articolo 46 - Trasferibilità dell’autorizzazione
Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio per atto tra vivi a persona iscritta nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere titolare della licenza da almeno 5 anni;
b) aver compiuto 60 anni di età;
c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Il trasferimento dell’autorizzazione può essere effettuato anche all’interno di una stessa società, da un socio all’altro, nel rispetto di quanto sopra indicato.
Il trasferimento dell’autorizzazione per causa di morte può essere autorizzato a favore di uno degli eredi appartenente al nucleo familiare dei titolare ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio. In caso di mancato accordo tra gli eredi circa l’indicazione del nuovo titolare l’autorizzazione può essere trasferita ad un terzo soggetto nel termine perentorio di sei mesi; qualora il trasferimento non riesca a essere perfezionato nell’arco del tempo previsto la licenza viene revocata e messa a concorso.
Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere assegnata altra autorizzazione, sia per concorso pubblico che per trasferimento della stessa, se non dopo cinque anni dalla data di trasferimento della precedente.
Articolo 46 - Inizio e sospensione dell'attività
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio o dalla richiesta di volturazione del titolo.
Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.
Articolo 47 - Condizioni d’esercizio
In relazione a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi; è invece
consentito, ad uno stesso soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza il quale può avvalersi nell’espletamento del servizio di un collaboratore familiare o di un sostituto alla guida nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal successivo articolo 48.
Articolo 48 - Collaborazione alla guida
I titolari di autorizzazione d’esercizio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di dipendenti o di collaboratori familiari (conformemente a quanto previsto dall’articolo 230 del Codice Civile) o di sostituti (per un tempo definito e/o un viaggio determinato), in possesso dell’idoneità professionale prevista dalla legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Articolo 49 - Caratteristiche identificative delle autovetture
Le autovetture adibite al servizio di noleggio da rimessa con conducente potranno essere di qualsiasi colore e dovranno recare all’interno della vettura, sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, due cartelli di centimetri 14 x 20, predisposti dal Settore Sviluppo Economico, con lo stemma del Comune, la dicitura in nero su fondo bianco “Comune di Cecina – Noleggio da rimessa – Autorizzazione n. …” nonché, nella parte posteriore della vettura, una targa metallica inamovibile recante la solita dicitura.
Durante l’espletamento del servizio l’esercente (o il collaboratore alla guida) dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento contenente foto, generalità ed estremi dell’autorizzazione comunale.
Articolo 50 - Requisiti per l’esercizio dell’attività
L’esercizio della professione di esercente l’attività di noleggio da rimessa con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida di categoria “B” e del certificato di abilitazione professionale previsto dall’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
c) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
d) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso dell’idoneità professionale acquisita a norma della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.
Articolo 51 - Turni di servizio e acquisizione della corsa
Il servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente non è soggetto a turnazioni né a orari. La corsa viene acquisita con prenotazione presso la rimessa dell’esercente.
Il Comune di Cecina può autorizzare lo stazionamento del mezzo in rimessa ubicata in altri Comuni, previo nulla osta del Comune interessato.
Articolo 52 - Tariffe
Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente è direttamente concordato tra l’utente e l’esercente entro i limiti delle tariffe stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 1993; i limiti tariffari (minimo e massimo) dovranno essere esposti in modo ben visibile all’interno dell’autovettura.
La prestazione del servizio non è obbligatoria ed il servizio può essere effettuato senza limiti territoriali.
Articolo 53 - Obblighi e divieti
Nell’esercizio della propria attività i conducenti delle autovetture adibita al servizio di noleggio con conducente hanno l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) rispettare in modo scrupolo e puntuale il vigente codice della strada;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
e) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
f) rilasciare, a richiesta del cliente, la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
g) tenere a bordo del mezzo l’autorizzazione d’esercizio e copia del presente regolamento per esibirli a chiunque ne faccia richiesta;
h) esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo l’apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune, il numero dell’autorizzazione ed il numero telefonico dell’ufficio comunale al quale l’utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
i) conservare a bordo del veicolo l’elenco dei dipendenti impiegati nella guida dei mezzi autorizzati, il percorso, la data di effettuazione del servizio ed il numero di targa del mezzo.
Nell’esercizio della propria attività ai conducenti delle autovetture adibite al servizio di noleggio da rimessa con conducente è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) adibire la vettura al trasporto di merci o bagagli diversi da quelle al seguito del cliente;
c) sostare nelle aree destinate alla sosta dei taxi;
d) procacciarsi il servizio in maniera difforme dalle prenotazioni raccolte presso la rimessa;
e) portare animali propri sul veicolo.
Articolo 54 - Trasporto di portatori di handicap
Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i portatori di handicap.
Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap (carrozzelle pieghevole, stampelle ecc.).
L’esercente ha l’obbligo di prestare assistenza alla salita sull’autovettura dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità; qualora si manifesti la necessità può essere richiesta la presenza di un accompagnatore.
Il trasporto delle carrozzelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Articolo 55 - Verifiche e controlli
I mezzi adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente sono sottoposti, prima dell’inizio del servizio, a verifica estetica e dei documenti di circolazione da parte della Polizia Municipale la quale attesterà l’idoneità del veicolo all’esercizio dell’attività.
Articolo 56 - Sanzioni
Al servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente si applicano le sanzioni previste dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dall’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 nonché quelle di seguito fissate.
Chiunque eserciti il servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente senza essere munito della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo.
L’esercente che non rispetti quanto stabilito agli altri articoli del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 100.
Per le infrazioni commesse da un collaboratore l’accertamento dovrà essere contestato anche al titolare dell’autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni compete alla Polizia municipale. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative è il Comune nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
Articolo 57 - Sospensione dell’autorizzazione
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, dispone la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio per il servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente, per un periodo minimo di tre giorni e massimo di sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle tariffe;
b) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (il periodo di sospensione dell’autorizzazione dovrà essere corrispondente a quello della patente);
c) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, degli articoli di cui al Capo IV del presente regolamento;
d) violazione di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.
Sarà competenza del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, fissare i criteri per la graduazione delle sanzioni relative alla sospensione dell’autorizzazione d’esercizio in rapporto alle diverse variabili (gravità, recidiva ecc.).
Articolo 58 - Decadenza dell’autorizzazione
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, dispone la decadenza dell’autorizzazione d’esercizio per il servizio di noleggio di veicoli da rimessa con conducente nei seguenti casi:
a) il titolare perde il requisito dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché gli altri requisiti prescritti per l’espletamento del servizio;
b) l’esercente incorre, nell’arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione d’esercizio per un periodo complessivamente superiore a sei mesi.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione o decadenza della licenza.
CAPO V - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI CON CONDUCENTE
Articolo 59 - Disciplina dei servizio
L’esercizio del servizio di noleggio di mezzi nautici con conducente è disciplinato, per la competenza del Comune di Cecina, dalle norme contenute nei Capi I e III del presente regolamento (comprese le norme in materia di sanzioni amministrative), ove applicabili, e dai successivi articoli.
Articolo 60 - Definizione del servizio
Per noleggio di mezzi nautici con conducente si intende il servizio effettuato con imbarcazioni da parte di soggetti singoli o associati nelle forme previste dalla legge che si offrono all’utenza specifica attraverso una apposita chiamata o prenotazione presso i pontili di attracco dei vettori.
Per poter conseguire l’autorizzazione ad esercitare l’attività di noleggio di imbarcazioni con conducente è necessario disporre di un pontile di attracco.
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire presso i pontili di attracco.
Articolo 61 - Requisiti
Oltre ai requisiti professionali previsti dalla legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 e dal presente regolamento il richiedente deve essere in possesso dell’abilitazione alla guida di mezzi nautici adibiti a servizio pubblico, rilasciata dall’Autorità preposta, e dovrà dare dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa per la gestione del servizio.
Articolo 62 - Segni identificativi
Sulle imbarcazioni destinate al noleggio con conducente dovranno essere apposti in modo ben visibile due cartelli del tipo approvato per il noleggio delle autovetture. Le imbarcazioni dovranno essere dichiarate idonee a tale scopo dall’Autorità preposta all’immatricolazione ed alla tenuta del registro dei mezzi nautici.
CAPO VI - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI A TRAZIONE ANIMALE CON CONDUCENTE
Articolo 63 - Disciplina del servizio
L’esercizio del servizio di noleggio di mezzi a trazione animale con conducente è disciplinato dalle norme contenute nei Capi I e III del presente regolamento (comprese le norme in materia di sanzioni amministrative), ove applicabili, e dai successivi articoli.
Articolo 64 - Definizione dei servizio
Per noleggio di mezzi a trazione animale o “vetture” con conducente si intende quel particolare servizio attivato mediante carrozzelle, di solito trainate da cavalli, munite di conducente o “vetturino”, in forma
singola o associata nelle forme di legge, che si offre all’utenza mediante richiesta del servizio nelle aree di sosta destinate a tale scopo per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
Articolo 65 - Aree di sosta
La Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva comunale ed i Settori competenti, determina le aree di stazionamento dei mezzi.
Articolo 66 - Segni identificativi
I veicoli a trazione animale devono essere muniti dei segni identificativi previsti dal decreto ministeriale
19.11.92 e dovranno recare nella parte posteriore, in modo ben visibile, una targhetta in metallo di centimetri 10 x 8 riportante la scritta “Servizio pubblico 5N….” e lo stemma del Comune.
Articolo 67 - Norme particolari
I conducenti di vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore, applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle defezioni prodotte dall’animale durante il transito.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68 – Responsabilità dei procedimenti
La responsabilità dei procedimenti di cui al presente regolamento compete al dirigente del Settore Sviluppo Economico ad eccezione di quanto relativo all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecunarie che compete al dirigente del Settore Polizia Municipale.
Articolo 69 - Abrogazioni e disposizioni finali
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia di servizi pubblici di trasporto non di linea precedentemente emanate dal Comune di Cecina.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.