Contratto Italiano
Contratto Italiano
per Semi Oleosi di provenienza estera n. 125
( Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr )
(in vigore dal 2 aprile 1994) (Xxxxxx xxxxxx e/o altro veicolo)
Redatto a ........................................................................ il ................................
a conferma del contratto gia' stipulato fra le parti.
Venditore: ....................................................................................
Compratore: ...........................................................................
Mediatore: ..............................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza … e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.
Merce: ....................................................................................
Qualità:
- Raccolto ........................... Caratteristiche ...............................
- Su campione ................................ a mani.......................
- Buona media della stagione all'epoca e luogo dell'imbarco (F.A.Q.)
- Su certificato ufficiale rilascito da .................................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità: (2% in più o in meno in facoltà del Venditore). Oltre tale tolleranza il Venditore ha facoltà di imbarcare fino al 3% (per carichi completi 8%) in più o in meno della quantità venduta da conteggiarsi ai prezzi correnti (Art. IV Condizioni Generali).
Epoca di Consegna: .....................................................
Epoca di Ritiro: ...........................................................
Prezzo: ........................................................................
Merce resa franco:................................................................
Imballo: ...........................................................................
Pagamento: ..........................................................................
Provvigione: ..........................................................................
Condizioni particolari: .............................................................
..............................................................................................................
CONDIZIONI GENERALI
Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:
Art. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti, non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto.
Art. II
1. Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato.
2. La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere ritirata dal Compratore.
3. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
4. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono
«consecutivi», salvo diversa specificazione.
5. Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.
Art. III - QUALITÀ
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla condizione «F.A.Q.»: la merce dovrà equivalere allo standard corrispondente.
Art. IV - QUANTITÀ
1. Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola «circa», è a discrezione del Venditore consegnare il 2% in più o in meno della quantità pattuita per ogni singola quota.
2. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente, si procederà per acquisto o vendita coattiva.
Art. V - EPOCHE DI CONSEGNA
1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l'invio, da parte del Venditore, della «messa a disposizione» che si considera implicita con la conclusione del Contratto.
2. Per consegne DECADALI si intendono consegne da effettuarsi dall'1 al 10, dall'11 al 20, dal 21 a fine mese.
3. Per consegna PRIMA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
4. Per consegna SECONDA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all'ultimo giorno del mese.
5. Per consegna NEL MESE si intende una consegna da effettuarsi dal primo all'ultimo giorno del mese.
6. Per consegna DA NAVE DESIGNATA si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco della nave stessa e, in caso di sbarco in chiatte, dalla data in cui le chiatte potranno iniziare lo sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
7. Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8. Salvo stipulazione contraria, nelle vendite XXXXXX XXXXXXXXX è lasciato al Compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi franco spese di magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del Compratore.
9. Alla scadenza della franchigia, il Compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il Compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo d'ufficio, il campione che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
10. Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni o da casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto della merce. In tal caso il Venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore, non potrà dar motivo al rifiuto di consegna della merce. In tale evenienza il Compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.
Art. VI - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO
1. Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, il Venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all'origine nell'epoca indicata in contratto; così pure il Venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destino o di esportazione dal luogo di origine, di blocco, di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il Venditore non ha l'obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al Compratore il nome della nave dalla quale si intende effettuare la consegna, non oltre tre giorni lavorativi dall'arrivo della nave stessa. Se il Venditore fa regolare applicazione, dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto 2.
2. Applicazione - L'avviso di applicazione col nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicata a mezzo telegramma o telex dal Caricatore/Venditore al Compratore direttamente od a mezzo del suo Agente entro 10 (dieci) giorni dalla data della polizza di carico e da ogni altro Venditore al proprio Compratore entro i detti 10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa - Mediterraneo - Medio Oriente - Africa del Nord. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici e/o telex. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.
3. Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Xxxxxxxxx ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà, mediante telegramma e/o telex spedito non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempreché il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
per 1 -2 -3 o 4 giorni di proroga 0,50% sul prezzo lordo CIF per 5 o 6 giorni di proroga 1% del prezzo lordo CIF
per 7 o 8 giorni di proroga 1,50% del prezzo lordo CIF
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
Art. VII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA
1. Quando la vendita sia fatta per consegna all'arrivo di nave designata, oppure per consegna in relazione ad una determinata epoca d'imbarco, seguita da regolare applicazione, in caso di perdita totale o parziale della merce il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta. In caso che la merce giunga in tutto od in parte difettosa in modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione. I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al Venditore, purché comprovati.
Art. VIII - MESSA A DISPOSIZIONE
1. Il Venditore ha sempre l'obbligo della messa a disposizione salvo il caso di compravendita per consegna pronta.
2. La messa a disposizione, con indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, deve essere fatta in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale, a mezzo telegramma presentato o telex trasmesso entro le ore 18 (diciotto). Dopo tale ora si intenderà come fatta il giorno lavorativo successivo.
3. Se fatta l'ultimo giorno il telegramma o il telex dovranno essere presentati/trasmessi entro le ore 12 (dodici).
4. Il Venditore ha facoltà di anticipare l'invio della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo di consegna previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
5. In caso di vendita con condizione «ritiro», il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Se fatta in quest'ultimo giorno dovrà essere effettuata per telegramma e/o telex entro le ore 12 (dodici).
Art. IX - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore, anche quando la vendita è fatta «franco arrivo» intendendosi, in questo caso, che è a carico del Venditore il solo costo del trasporto e non il rischio di viaggio. Con riferimento al peso, a richiesta del Compratore ed a sue spese, il Venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza dall'Amministrazione ferroviaria ove possibile.
2. Per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del Venditore.
Art. X - PREZZO
1. Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione «prezzo finito a tutti gli effetti», qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità italiane e/o Comunitarie, comunque gravanti sul costo d'importazione e/o nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.
Art. XI - CAMPIONAMENTO
1. Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il Compratore non sia valso di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta «franco arrivo» con spedizione a mezzo ferrovia. In quest'ultimo caso, il Venditore informerà tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo.
2. Per le vendite effettuate alla condizione di «franco arrivo» con spedizione a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo. Nel caso in cui il Venditore non disponga altrimenti, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore.
3. Il prelevamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli.
I campioni dovranno essere confezionati come segue:
o due esemplari, in vasetto di vetro e/o plastica rigida numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. cadauno, per l'accertamento dell'umidità;
o due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare la qualità e per accertare le caratteristiche;
o Un esemplare, sempre in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per giudicare il condizionamento.
Tali campioni dovranno essere prelevati durante la consegna della merce in modo tale da rappresentare la media esatta.
I campioni prelevati e suggellati come sopra, dovranno essere depositati al Laboratorio dell'Associazione entro 8 (otto) giorni, o spediti allo stesso Laboratorio, entro 5 (cinque) giorni successivi a quello del suggellamento. Le spese di campionamento saranno a carico del Venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risultassero a favore del Compratore.
4. Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell'Associazione, deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona di sua fiducia ad assistere il detto prelevamento e suggellamento. La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche, non comporta l'obbligo del deposito od invio del campione per l'accertamento del condizionamento e viceversa.
5. Campionamento d'ufficio
Mancando il rappresentante delle Parti, a richiesta di una di essa e previo deposito di tutte le spese, che, comunque, saranno a carico della parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell'Associazione, potrà delegare persona competente che provveda al prelevamento, suggellamento e consegna dei campioni della merce in questione.
Art. XII - ANALISI
1. La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola «Abbuoni» non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla all'Associazione entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione, a mezzo telegramma o telex, alla Controparte. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso.
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione avrà diritto di richiedere all'Associazione entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione, la stessa Associazione provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra
i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del Compratore.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola «Abbuoni» con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola «Abbuoni».
8. Nelle vendite effettuate «secondo caratteristiche», le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola
«Abbuoni».
Art. XIII - ABBUONI
Gli abbuoni a favore del Compratore per deficienze e/o eccedenze qualitative rispetto al pattuito vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo del contratto.
1. Umidità:
Abbuono dell'1,00% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
2. Impurità varie nulle:
Abbuono dell'1,00% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
Abbuono dell'1,50% per ogni 1,00% di eccedenza dal 2,01% e sino al 4,00%.
o Impurità a contenuto oleoso (altri semi oleosi):
Abbuono dello 0,50% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
Abbuono dell'1,00% per ogni 1,00% di eccedenza dal 2,01% e sino al 4,00%.
o Contenuto in olio:
Abbuono dell'1,50% per ogni 1,00% di eccedenza rispetto al pattuito e sino al 2,00%.
Per differenze superiori ai limiti sopra indicati si farà ricorso all'arbitrato.
Art. XIV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Ogni plico o campione suggellato oggetto di arbitrato per qualità e condizionamento, che sia stato aperto senza la presenza delle Parti contraenti o dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto, salvo che per l'arbitrato di qualità nel caso previsto dall'art. XIII.
Art. XIV - DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se il Compratore è obbligato a tenersi la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione le Parti od i loro incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio, all'atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto di rifiuto il Compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà - salvo diverso accordo con la Controparte - depositarla, per conto ed a spese di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Qualora gli Arbitri stabiliscano che il Compratore aveva il diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal Venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza prezzo tra quello di contratto e quello di acquisto e delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo telegramma o telex.
3. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze valore, dovranno tenere conto dell'uso a cui è destinata la merce, se questo è dichiarato in contratto.
Art. XVI - PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o Spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del Venditore.
2. Per pagamento «pronto», si intende un pagamento da effettuarsi e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce è venduta alla generica condizione di consegna «franco valuta», il pagamento si intende pattuito «pronto».
3. Per pagamenti «differiti», cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
4. Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l'ultimo giorno di franchigia anche nel caso di pagamento differito. In quest'ultima ipotesi il Compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo pari all'ammontare degli interessi per anticipato pagamento, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
5. Nonostante sia pattuito il pagamento «differito», il Venditore ha sempre il diritto, nel corso dell'esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
o in caso di pagamento pattuito «pronto»: uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
o in caso di pagamento pattuito «differito», oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del Compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Venditore, il contratto o la quota di esso, si intenderà risolto/a con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per la merce ricevuta, non lo esonera del corrispondere il pagamento al Venditore.
Soltanto nel caso in cui abbia esercitato il diritto di rifiuto, deve corrispondere al Venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto nei termini stabiliti, fatto salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate non diano motivo di palese rifiuto. Xxx l'importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi riferiti al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
6. In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico dell'acquirente.
7. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
8. In caso di sopravvenuta insolvenza del Compratore, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta dandone immediata comunicazione scritta al Compratore, fermo restando quanto previsto dall'art. XVIII punto 4.
Art. XVII - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce si intende contrattata alla rinfusa.
Art. XVIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto, a termine del precedente art. XV, darà diritto, esclusivamente per la quota non eseguita, alla risoluzione del contratto ed al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione stessa o, a scelta della Parte adempiente, nel giorno in cui l'altra Parte si è resa inadempiente, oppure ancora sempre a scelta della Parte adempiente, e previo avviso con telegramma o telex alla Parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data della inadempienza, all'acquisto od alla vendita della quota non eseguita a mezzo Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della Parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere data entro lo stesso termine e con le stesse modalità anche al Pubblico Mediatore.
3. Saranno a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza sino a quello del pagamento.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla Controparte od al suo Agente od Intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza fra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future e avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso Contraente.
Art. XIX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Art. XX - ARBITRATO IRRITUALE
1. Con riferimento al contratto fra le Parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell' Associazione… che i Contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 ( contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le Parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato.
3. La richiesta di arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla Parte interessata alla Parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione….:
a. entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualità e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
b. entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.
Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.
4. Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la Parte interessata ha facoltà di richiedere all' Associazione… l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.
Art. XXI - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
1. Nessuna delle Parti potrà adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.
2. Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle Parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.
Le condizioni Generali del presente contratto sono state concordate fra le Organizzazioni di Categoria interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera in data 21-1-1994 del Consiglio Direttivo dell'A.G.E.R. di Bologna. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.
IL COMPRATORE | IL MEDIATORE | IL VENDITORE |
espressamente accetta la clausola compromissoria | espressamente accetta la clausola compromissoria | |
........................................ | ........................................ | ........................................ |