INFORMAZIONI SULLA BANCA
APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO CONTRATTI SUPERBONUS 110%
Aggiornamento Nr. 04 del 01 gennaio 2023
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica | Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. |
Sede legale | Via Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 63900 FERMO |
Capitale Sociale | €. 00.000.000,50 i.v. |
Telefono | 0000 0000 |
Telefax | 0734 286201 |
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia | 5102 |
Codice ABI | 6150.7 |
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA | 00112540448 |
Sito Internet | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Indirizzo PEC | |
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce | Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia |
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE / SERVIZIO
Bonus fiscale
Nel presente Foglio Informativo il termine “bonus fiscale” si riferisce alle agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d’imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d’ora in poi “Decreto Rilancio”, dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16-bis e 16-ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. Nello specifico, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l’utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:
• in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
• mediante “sconto in fattura” operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente.
In entrambi i casi il bonus è cedibile alle Banche e agli altri intermediari finanziari.
I tempi di compensazione del Bonus sono diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:
• per i Bonus al 110% ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (Superbonus): la compensazione avviene in 5 quote annuali
• per i Bonus disciplinati dal DL n.63/2013, convertito in Legge n.90/2013 e dalla Legge n.160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): la compensazione avviene in 10 quote annuali.
Caratteristiche dell'operazione di anticipo su contratti Superbonus 110%
Le imprese che hanno convenuto con il committente (ad esempio: il privato o il condominio) l’applicazione di uno “sconto in fattura” sul corrispettivo dovuto per l’esecuzione degli interventi edilizi sopra citati e che necessitano di liquidità per l’esecuzione dei suddetti lavori, possono richiedere alla Banca la concessione di un anticipo sul contratto, impegnandosi contestualmente a cedere alla Banca il corrispondente credito di imposta e a rimborsare l'anticipo con il corrispettivo della cessione.
L’anticipo su contratti e cessione credito di imposta Superbonus 110% è rivolto esclusivamente a soggetti non consumatori (imprese di qualsiasi dimensione o microimprese) già clienti Carifermo ed è condizionato alla preventiva ed insindacabile accettazione della Banca. L'anticipo può essere concesso se i costi degli interventi edilizi oggetto del contratto danno diritto, almeno in parte, al Bonus al 110% ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio.
L'anticipo sui contratti Superbonus110% è una forma di finanziamento che consente all'impresa di reperire la liquidità necessaria per fare fronte ad acquisti di materie prime e costi di lavorazione, anche durante l'esecuzione dei contratti a stato avanzamento lavori. Con l’affidamento per anticipo su contratti la Banca anticipa al cliente, nella misura massima prestabilita, l’importo dei crediti che quest’ultimo vanta nei confronti dei committenti in dipendenza dei contratti di appalto relativi ai singoli cantieri stipulati con quest’ultimi, per la realizzazione degli interventi rientranti nella normativa sopra indicata.
Gli anticipi sono concessi sotto forma di sovvenzione in conto corrente. La Banca stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d’appalto e la durata massima dell’anticipo anticipo; accende un “conto anticipi” che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui verrà eseguito il regolamento contabile dell’operazione di sovvenzione. Per l’erogazione dell’affidamento il cliente deve essere titolare di un conto corrente ordinario presso la Banca.
Qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, è possibile richiedere che i finanziamenti descritti nel presente foglio informativo vengano assistiti dalla garanzia diretta del Fondo Garanzia PMI L.662/96. In tal caso, essendo la Banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.
Caratteristiche dell'operazione di cessione del credito fiscale
La cessione è un’operazione attraverso cui l’impresa che ha maturato un credito di imposta ai sensi della normativa vigente indicata nei paragrafi precedenti, traferisce e a titolo definitivo alla Banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto alle quote annuali di compensazione.
La cessione del credito in favore della Banca si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del c redito di imposta; al momento della concessione dell'affidamento è richiesta la sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione del credito.
Al verificarsi di tali condizioni, il credito di imposta sarà trasferito dal cassetto fiscale del Cliente a quello della Banca ed il corrispettivo della cessione sarà utilizzato ai fini del rimborso dell’anticipo concesso. L'eventuale importo eccedente sarà accreditato sul conto corrente ordinario del Cliente presso Carifermo.
Il corrispettivo della cessione sarà riconosciuto dalla Banca al Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca, Nel caso in cui non si verifichino le condizioni previste nel contratto di cessione del credito o il corrispettivo della cessione non sia sufficiente ad estinguere l’affidamento, il cliente è tenuto a pagare alla Banca quanto dovuto alla data di scadenza dell’anticipo su contratto concesso.
La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire, anche a stato avanzamento lavori (S AL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto;
• impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il finanziamento sia regolato a tasso fisso;
• qualora l’operazione sia regolata a tassi legati a parametri di indicizzazione (variabile), il cliente può essere soggetto al rischio di variazioni di tasso sfavorevoli conseguenti all’andamento dei mercati finanziari;
• qualora non dovessero verificarsi le condizioni previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace tra le Parti: in questo caso, il cessionario non è tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione ed il cliente è tenuto a restituire l’intero importo anticipato dalla Banca e, oltre agli interessi ed alle spese previste dal contratto, anche i costi direttamente sostenuti dalla Banca per le attività di verifica tecnica e fiscale commissionate a terzi.
“Finanziamenti” Fondo di Garanzia per le P.M.I. L.662/96 (caratteristiche e rischi)
Per Finanziamenti garantiti dal Fondo Garanzia PMI L.662/96 si intendono Finanziamenti a Medio/Lungo Termine, a Breve Termine, Finanziamenti Esteri e Aperture di Credito Non Consumatori (“semplici” o per anticipo di portafoglio, fatture, ecc.) assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l’accesso al credito delle PMI, dei loro Consorzi e dei professionisti iscritti ad ordini e associazioni professionali attraverso l’intervento di garanzia dello Stato.
Il finanziamento è destinato genericamente al sostegno dei programmi d’investimento quali ad esempio:
▪ investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
▪ altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa.
Per i dettagli si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Garanzie: la garanzia del “Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96” viene acquisita nelle misure percentuali previste dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo). Sono invece acquisibili sull’intero finanziamento garanzie personali.
PMI: sono le imprese che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005 e pubblicato in G.U. n.238 del 12/10/2005 e nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
Si precisa che la Cassa di Risparmio di Fermo Spa opera con il Fondo sia in "regime" di Controgaranzia (tramite Confidi) che in quello di Garanzia Diretta.
Le PMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) soggette alla normativa - Fondo di Garanzia PMI L.662/96 - in relazione alle operazioni finanziarie ammissibili, possono richiedere l'intervento del Fondo la cui ammissibilità verrà valutata in sede di istruttoria del finanziamento.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
IPOTESI | Esempio | Risultato |
Anticipo con durata 3 mesi, con utilizzo pieno per l’intero periodo | Fido Accordato 50.000 Euro Utilizzo Medio del Fido 50.000 Euro Tasso annuo nominale 4,80% Commissione Accordato 1,00% annuo Costo operazione prel./vers. 2,00 Euro Periodo di utilizzo 1 trimestre | Interessi 598,36 Commissione Accordato 124,66 Spese 4,00 Costo totale credito 727,02 T.A.E.G. 5,961% |
CONDIZIONI ECONOMICHE
APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO SU CONTRATTI SUPERBONUS 110%
Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel ri spetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.
FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | 4,800% |
Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate massimo | 4,887% | ||
Commissione su accordato annuale | 1,000% | ||
Sconfinamenti extra fido | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | per fidi fino a 200.000 Euro: 7,500% per fidi di importo superiore: 5,500% | |
Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate massimo | 7,714% | ||
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) | 17,50 Euro | ||
Tasso di mora (da applicarsi sugli interessi debitori esigibili e non pagati ) | Pari al tasso di sconfino | ||
CAPITALIZZAZIONE | Periodicità di liquidazione degli interessi | Annuale | |
Periodicità di liquidazione delle competenze diverse da interessi | Trimestrale | ||
SPESE ISTRUTTORIA FIDO | Recupero spese per richieste di informazioni creditizie | Non previste | |
Recupero spese per richieste di bilanci su banche dati | Non previste | ||
Recupero spese per prima informazione in Centrale Rischi | Non previste | ||
Recupero spese per accertamenti ipo-catastali | Non previste |
Nel caso in cui la documentazione prodotta dal richiedente l'affidamento non risulti legittimante ai fini dell’ottenimento del diritto alla detrazione fiscale, il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca i costi sostenuti per le attività di verifica tecnica e fiscale commissionate a terzi, nell’identico ammontare subito dalla Banca.
La concessione di un apertura di credito per anticipo contratti comporta la necessità di aprire anche:
• un conto corrente dedicato alla gestione del rapporto di anticipo, non movimentabile direttamente dal cliente; su tale conto anticipi non sono previste spese di tenuta conto, mentre sono dovute le imposte di legge
• un rapporto di gestione incassi.
L'anticipo può essere concesso per un importo non superiore al 60% del credito fiscale ceduto, con una durata non superiore a 24 mesi.
GESTIONE INCASSI SUPERBONUS 110%
Spese di lavorazione per ogni singola distinta | 0,00 Euro |
Commissioni di carico Documento | 0,00 Euro |
Spese per disposizione di proroga scadenza | 5,00 Euro |
Commissione per insoluto | 5,00 Euro |
CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs n. 385 del 01/09/1993 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 343 del 03/08/2016. Gli interessi debitori esigibili e non pagati matureranno interessi di mora.
INTERESSI DEBITORI | Calcolo degli interessi | Anno civile |
Periodicità di conteggio degli interessi debitori | Annuale. Il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti. | |
Esigibilità degli interessi debitori | 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, nonché al termine del rapporto. | |
Valuta di addebito degli interessi debitori | Data di pagamento |
INTERESSI CREDITORI | Calcolo degli interessi | Anno civile |
Periodicità di conteggio e di liquidazione degli interessi debitori | Annuale. Il conteggio e la liquidazione sono effettuati il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti. | |
Valuta di accredito degli interessi creditori | Ultimo giorno del periodo a cui la liquidazione si riferisce |
CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SUPERBONUS 110%
Prezzo di acquisto del credito d’imposta (espresso in % del valore nominale del credito) | Crediti Superbonus 110% (Decreto Rilancio) | 80,00% |
Crediti Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione edilizia bonus Facciate (DL n.63/2013, convertito in Legge N.90/2013 e Legge n.160/2019) | 65,00% | |
Commissione di valutazione (a fronte delle attività di valutazione, verifica e acquisizione del credito fiscale) | 2,00% del valore nominale del credito, con un minimo di 490,00 Euro per ciascuna operazione di cessione |
Il prezzo di acquisto del credito d'imposta sopra indicato è valido per le cessioni effettuate fino al 30 aprile 2023. Oltre tale data il corrispettivo sopra indicato per ciascuna cessione di credito (a SAL - Stato Avanzamento Lavori o SUL - Stato Ultimazione Lavori) viene ridotto in misura pari alla variazione, se in aumento, dell’IRS (Interest Rate Swap) relativo ad un periodo (in anni) pari a quello di compensazione fiscale del credito, rilevato il giorno lavorativo precedente alla data di stipula del contratto definitivo di cessione, rispetto allo stesso parametro utilizzato per la stipula del contratto preliminare di cessione, moltiplicando la variazione così rilevata per un coefficiente definito sulla base delle caratteristiche dell'operazione.
“FINANZIAMENTI” FONDO DI GARANZIA PER LE P.M.I. – L. 662/96
Le seguenti condizioni rappresentano le agevolazioni previste dalla Carifermo per i finanziamenti di cui alla Legge 662/96; per tutte le altre condizioni economiche, fare riferimento al Foglio Informativo dello specifico finanziamento.
XXXXX XXXXXXX | Xxxxx debitore annuo nominale sulle somme utilizzate previsto dal Foglio Informativo per ogni tipologia di finanziamento ridotto di 0,40 punti percentuali |
COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO L. 662/96 | Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo è prevista l’applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione “una tantum” diversificata in funzione dell’ubicazione territoriale dell’impresa e delle dimensioni. Ad eccezione dei diversi casi di esenzione la commissione viene calcolata sulla base dell’importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo: ▪ minimo dello 0,25% ▪ massimo del 3,00% Maggiori dettagli sul regolamento reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx |
COMMISSIONI | Le commissioni sull’accordato previste dal presente Foglio Informativo, qualora applicate, vengono ridotte del 25% rispetto a quelle ordinarie. |
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Recesso dal contratto
Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento – indipendentemente dalla data di scadenza o di esigibilità degli effetti già presentati e senza l’applicazione di penalità o di spese di chiusura – inviando alla Banca una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 10 (dieci) giorni.
La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 1 (uno) giorno. In tal caso, la Banca assicura comunque la prestazione del Servizio per l’incasso degli effetti già presentati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Nr. giorni 30
Reclami
Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 1 – 00000 XXXXX
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:
• entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
• entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti…);
Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.
Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
• all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – se il fatto contestato è successivo alla data del 01.01.2009, nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si possono consultare i siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Resta ferma la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
• all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
• ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
LEGENDA
Clientela al Dettaglio | Si definiscono clientela (o clienti) al dettaglio: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro. |
Tasso Debitore Annuo Nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Si applica comunque con il limite massimo pari al “tasso soglia” usurario tempo per tempo vigente. |
Tasso Debitore Xxxxx Xxxxxxxxx | Il tasso effettivo tiene conto dell’effetto delle capitalizzazioni infrannuali; gli interessi maturati in ogni periodo vengono sommati al capitale e su tale importo viene calcolato l’ interesse del periodo successivo. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
Maggiorazione tasso per utilizzo fuori fido | E’ la maggiorazione, espressa in punti, sul tasso applicato al cliente in caso di utilizzi fuori fido, fermo restando il limite massimo pari al “tasso soglia” usurario tempo per tempo vigente. |
Commissione su accordato | Commissione calcolata sull’importo dei singoli affidamenti tempo per tempo accordati al cliente, per la durata degli stessi, a prescindere dall’effettivo utilizzo. |
Sconfinamento | Somme utilizzate dal cliente o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento (utilizzo extrafido) oppure, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente (sconfinamento in assenza di fido) |
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) | A fronte dell'autorizzazione, concessa a discrezione della Banca, di un addebito che determina uno sconfinamento o accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, è dovuta dal Cliente una Commissione di Istruttoria Veloce, determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto. La Commissione è applicata quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, è applicata una sola commissione. La Commissione non è dovuta qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca oppure nel caso in cui lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito. La Commissione non è dovuta dal Cliente consumatore qualora il saldo passivo complessivo, in caso di sconfinamenti in assenza di fido, o l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido, anche derivante da più addebiti, è inferiore a 500 euro e lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; il consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per trimestre. La Commissione di Istruttoria Veloce è applicata nei casi in cui: sia richiesta o pervenga alla Banca una operazione in addebito sul conto corrente che non trova capienza nel limite del saldo disponibile, tenendo conto di eventuali fidi concessi sul rapporto tale addebito richieda l'autorizzazione da parte degli organi competenti della Banca e che tale autorizzazione venga concessa sia previsto che gli organi competenti della Banca svolgano una articolata attività di istruttoria (c.d. Istruttoria Veloce) prima di autorizzare l'addebito. |
Spese di istruttoria fido | Sono le spese sostenute per l’esame di concedibilità e/o revisione del fido del cliente. |
Cedente | Il titolare del Credito d’imposta ed ogni suo successore o avente causa. |
Cessionario | L’acquirente del Credito d’Imposta |
Cessione | Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile. |
Pro solvendo (cessione del credito) | Nella cessione del credito pro solvendo il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l’eventuale inadempimento del debitore. In caso di inadempimento, il cessionario potrà rivolgersi al cedente, che a sua volta è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore. |
Ecobonus | Interventi di efficienza energetica previsti dall’ Art. 14, c.1, D.L. 63/2013. |
Sismabonus | Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall’ Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013. |
Superbonus | Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni. |