Contract
Il presente Set Informativo contenente:
- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Modulo di proposta dove previsto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Ultimo aggiornamento: aprile 2022
Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.
AD USO PUBBLICO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La presente Assicurazione prevede una garanzia di Assistenza stradale e alla persona con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava.
Che cosa è assicurato?
L’Assicurazione, a seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente, fornisce le prestazioni di assistenza stradale e mobilità nonché le Prestazioni di assistenza alla persona di seguito elencate:
✓ FORMA BASE, MEDIA, TOP
1. Officina mobile
2. Soccorso stradale
3. Spese di rimessaggio
4. Veicolo sostitutivo
5. Invio taxi
6. Recupero del Veicolo fuori strada
7. Supporto alla compilazione del CAI
8. Demolizione del Veicolo
9. Spese d’albergo
10. Rientro salma
11. Abbandono legale del Veicolo
12. Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo
13. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
00. Invio pezzi di ricambio
15. Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
16. Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato
17. Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale
18. Interprete a disposizione
19. Prenotazione veicolo sostitutivo
20. Prenotazione alberghiera
21. Anticipo spese per riparazione del Veicolo
22. Informazioni e consigli telefonici
23. Segnalazione di un legale
24. Anticipo delle cauzioni penale e civile
25. Segnalazione di una struttura ospedaliera
✓ FORMA MEDIA, TOP
26. Veicolo sostitutivo immediato
27. Consulenza medica generica
28. Invio di un’autoambulanza
29. Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
30. Autista a disposizione
31. Recupero del Veicolo a mezzo pianale
32. Anticipo spese di prima necessità
33. Rimpatrio sanitario
✓ FORMA TOP
34. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
00. Viaggio di un familiare
36. Accompagnamento minori
37. Invio di un operatore sanitario per assistenza al domicilio
Che cosa non è assicurato?
Principali esclusioni dalla copertura:
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:
🗶 che non siano riconducibili alla categoria autovetture destinate al trasporto di persone
🗶 non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore;
🗶 non immatricolati in Italia;
🗶 destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).
Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
Ci sono limiti di copertura?
Le Prestazioni di cui all’Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:
! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell’Assicurato) delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.
38. Invio di un fisioterapista per assistenza al domicilio
39. Invio di un collaboratore familiare
40. Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche
41. Collegamento continuo con l’Istituto di Cura
42. Soggiorno di un familiare
Dove vale la copertura?
✓ La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Leichtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Che obblighi ho?
− Alla sottoscrizione dell’Assicurazione si devono fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
− Nel periodo di durata dell’Assicurazione l’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
− Devono essere comunicate all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx.
− In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale, può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza e sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario di assicurazione. In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell’acquisto dell’Assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.
Alla scadenza l’Assicurazione non si rinnova tacitamente. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
L’Assicuratore può formulare una proposta di rinnovo prima della scadenza del contratto. Il rapporto assicurativo conseguentemente all’eventuale rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un’ulteriore annualità.
L’Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:
a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo. Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria.
Come posso disdire la polizza?
Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all’Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli.
Assicurazione contro i danni al veicolo
LEGG
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Prodotto: MiA drive Assistenza Autovetture - Base; Media; Top
Data: aprile 2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MAPFRE XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, X.X. (di seguito indicata come “MAPFRE ASISTENCIA”) è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Xxxxxx Xxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxxx (XX); tel. x00 000 0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), telefono x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in Italia è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS X000X.
XXXXXX XXXXXXXXXX opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il “Ministerio de Economía y Hacienda” – e, in particolare, alla “Dirección General de Seguros” – e all’IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l’Autorità di vigilanza competente.
L’ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell’ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 163.162.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.866.000.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 146,10% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
L’Assicurazione fornisce le prestazioni elencate alle seguenti condizioni e limiti in caso di eventi provocanti l’immobilizzo o l’inutilizzabilità del Veicolo assicurato:
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA BASE, FORMA MEDIA E FORMA TOP
✓ Officina mobile: in caso di Incidente Stradale, Guasto, Incendio/esplosione/scoppio (parziale), Xxxxx tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale, Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale, batteria scarica, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, atto vandalico, smarrimento o rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, montaggio catene da neve. Ed anche foratura/scoppio/ squarcio dello pneumatico dell’appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito, (solo in caso di copertura forma “Media” o forma “Top”), la Struttura Organizzativa, valutati il tipo e l’entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto sulla base dei fatti rappresentati dall’Assicurato, verificherà la disponibilità di un mezzo di officina mobile nel territorio dove si è verificato l’evento e invierà lo stesso per la riparazione.
Nel caso in cui, durante l’intervento, il mezzo di officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Soccorso stradale”. L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico dell’Assicuratore purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Soccorso stradale: in caso di Incidente Stradale, Guasto, Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale), Furto tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale, Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale, batteria scarica, mancanza di carburante, errato rifornimento, carburante congelato, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, atto vandalico, smarrimento o rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente Stradale/Furto e lo stesso risulti non marciante, fenomeni naturali, Uscita di Strada. Ed anche: Guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico dell’appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito (solo in caso di copertura forma “Media” o forma “Top”), la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente, a scelta dell’Assicurato:
a) presso l'officina autorizzata della casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro;
b) al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro il limite indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Qualora il Sinistro si verifichi all’estero, la Struttura Organizzativa procurerà all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo all’officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione più vicina al luogo del Sinistro e l’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Spese di rimessaggio: qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione “Soccorso stradale”, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio. L’Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Veicolo sostitutivo: qualora, in conseguenza di Incidente Stradale, Guasto, Incendio, esplosione, scoppio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, errato rifornimento, atto vandalico, smarrimento, furto, rottura delle chiavi, blocco della serratura per furto parziale o congelamento, fenomeni naturali, Uscita di Strada, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione “Demolizione del Veicolo”, Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.
✓ Invio taxi: qualora l’Assicurato, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”, abbia necessità di un mezzo per:
- ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa;
- ritirare il Veicolo riparato presso l'officina;
- seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione, ed anche:
- essere trasportato verso una destinazione a sua scelta, (solo in caso di copertura forma “Media” o “Top”)
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere una delle mete sopra indicate. L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Recupero del Veicolo fuori strada: qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale. L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Supporto alla compilazione del CAI: qualora l’Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
✓ Demolizione del Veicolo: qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina totali, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la documentazione indicata nelle condizioni di assicurazione. La mancata produzione dei documenti richiesti o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
✓ Spese d’albergo: qualora, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo. L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Xxxxxxx xxxxx: qualora l’Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
✓ Abbandono legale del Veicolo: qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l’Incidente Stradale risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
✓ Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo: qualora l’Assicurato, a seguito di Furto totale del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell’estratto cronologico del veicolo, generale o storico, o della perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente. La Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi della pratica.
✓ Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: qualora il Veicolo, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48
ore, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
✓ Invio pezzi di ricambio: qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo riparato: qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48 ore e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo riparato sia nuovamente in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo riparato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato: qualora il Veicolo venga ritrovato marciante a seguito di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Furto o Rapina parziali, Incendio, Incidente Stradale, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione superiore o uguale a 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto l’immobilizzo o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione dell’immobilizzo del Veicolo alla Struttura Organizzativa, sono a carico dell’Assicuratore, fino all’ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro ed in ogni caso entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Interprete a disposizione: qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a mettergli a disposizione un interprete mediante collegamento telefonico o videoconsulto.
L’Assicuratore terrà a proprio carico il costo dell’onorario.
✓ Prenotazione veicolo sostitutivo: qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” a seguito di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di un veicolo a noleggio e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione “Veicolo sostitutivo immediato” o alla Prestazione “Veicolo sostitutivo”, la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione di veicolo sostitutivo, adibito ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore a 1.600 cc, presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.
✓ Prenotazione alberghiera: qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di una sistemazione alberghiera in Italia e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione “Spese d’albergo”, la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione alberghiera.
✓ Anticipo spese per riparazione del Veicolo: qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale”, debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del Veicolo e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Informazioni e consigli telefonici: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
a. Viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane;
b. Tempo sulle strade;
c. Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
d. Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).
✓ Segnalazione di un legale: qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessitasse di un legale, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dello stesso.
✓ Anticipo delle cauzioni penale e civile: qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di un Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, non possa provvedere al pagamento della cauzione fissata dall’Autorità, la Struttura Organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l’importo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali” tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
✓ Segnalazione di una struttura ospedaliera: qualora l’Assicurato necessiti di informazioni su strutture ospedaliere, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale provvederà a fornirgli le prime indicazioni sulla struttura più vicina.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA MEDIA E FORMA TOP
✓ Veicolo sostitutivo immediato: La Prestazione è operante:
- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma “Media”, per i Sinistri occorsi solo nei weekend o nei festivi e l’accadimento è riconosciuto in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo;
- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma “Top”, per i Sinistri occorsi nei giorni feriali e festivi.
Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza di Incidente Stradale, Guasto, Incendio, Furto (totale/parziale), Rapina (totale/parziale), errato rifornimento, carburante congelato, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, atto vandalico, smarrimento, furto, rottura delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, fenomeni naturali, Uscita di Strada, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.
Qualora l’evento si verifichi in Italia, l’Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l’autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
La Prestazione è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione “Soccorso Stradale” o a fronte di denuncia per Rapina o Furto del Veicolo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, a cui potranno sommarsi altri giorni secondo modalità e condizioni della Prestazione “Veicolo sostitutivo”.
✓ Consulenza medica generica: qualora l’Assicurato, a seguito di Incidente Stradale o Infortunio rispetto al quale ci sia stato alternativamente l'accesso al pronto soccorso o l'utilizzo di un'ambulanza, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d’urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa per richiedere una consulenza medica generica mediante collegamento telefonico e/o videoconsulto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa stessa si avvale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.
✓ Invio di un’autoambulanza: qualora l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio da Incidente Stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza. L’Assicuratore terrà a proprio carico la relativa spesa entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: qualora l’Assicurato:
- sia vittima di un Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo; e
- sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli Istituti di Cura nel territorio competente in cui si è verificato l'Incidente Stradale, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, la Struttura Organizzativa stessa provvederà, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’Istituto di Cura più vicino al luogo dell'Incidente Stradale, italiano o estero, ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.
✓ Autista a disposizione: qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente Stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese dell’autista.
✓ Recupero del Veicolo a mezzo pianale: qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato in sicurezza, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Assicuratore, entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo recupero e l’Assicuratore terrà a proprio carico l’importo massimo corrispondente al Valore Commerciale del relitto dopo il Sinistro, mentre l’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
✓ Anticipo spese di prima necessità: qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Rimpatrio sanitario: qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
a. aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
b. aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
c. treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
d. autoambulanza, senza limiti di percorso.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA TOP
✓ Rientro dal centro ospedaliero di ricovero: quando l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni per la cura di una patologia conseguente ad Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, viene dimesso dopo la degenza dal centro ospedaliero attrezzato con indicazione da parte dei medici curanti di rientro al domicilio con assistenza in viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio purché in territorio italiano, con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
a. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
b. treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
c. autoambulanza, senza limiti di percorso.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
✓ Viaggio di un familiare: qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti di un familiare accanto per essere da questo assistito presso l’Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere l’Istituto di Cura presso cui è ricoverato l’Assicurato e poi per ritornare al proprio domicilio un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo. L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Accompagnamento minori: qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio da Incidente stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia accompagnato da minori di 15 anni e si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla residenza un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio: qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di essere assistito da operatore sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano. L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Invio di un fisioterapista per assistenza sanitaria al domicilio: qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di essere assistito da un fisioterapista, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano. L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Invio di un collaboratore familiare: qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento di un collaboratore familiare e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano. L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche: qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di un aiuto per effettuare controlli, esami, trattamenti e cure, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un accompagnatore, ed eventualmente organizzare anche un servizio di taxi, per consentirgli di recarsi, dalla propria residenza, nelle strutture sanitarie purché ubicate sul territorio italiano.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
✓ Collegamento continuo con l’Istituto di Cura: qualora l’Assicurato, in conseguenza di ricovero a seguito di Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, ne faccia richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari relativamente alle sue condizioni di salute, fornendo le notizie cliniche di cui è venuta a conoscenza successivamente al collegamento telefonico diretto tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto.
✓ Soggiorno di un familiare: qualora, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni dell’Assicurato conseguente ad Infortunio da Incidente occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia stata erogata la Prestazione “Viaggio di un familiare” e sia necessario predisporre anche il soggiorno del familiare ricongiunto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per il familiare nella località più vicina all’Istituto di Cura presso cui è ricoverato l’Assicurato.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
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Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni. 🗶 Non sono assicurabili: 🗶 i veicoli in locazione o a noleggio; 🗶 i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); 🗶 i veicoli d’epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992; 🗶 i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni |
tecniche non omologate; 🗶 i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità; 🗶 tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autocarri. |
Ci sono limiti di copertura?
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.
La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell’Assicurato) delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
! atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
! trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! frode o possesso illegale del Veicolo;
! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:
! Malattie Preesistenti o Infortuni insorti prima dell’efficacia della copertura assicurativa e già conosciuti dall’Assicurato;
! Prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
! mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in:
! tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
! quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all’Assicurazione:
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA BASE, FORMA MEDIA E FORMA TOP
! Officina mobile: restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale,
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.
! Soccorso stradale: restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti di cui alla Prestazione “Recupero del Veicolo fuori strada”;
- i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell’Incidente.
! Spese di rimessaggio: resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Veicolo sostitutivo: resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Qualora l’evento si verifichi all’estero:
- la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell’erogazione del “Soccorso stradale” (fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione);
- le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell’Assicurato.
La Prestazione non è operante:
- per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
! Invio taxi: resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.
! Recupero del Veicolo fuori strada: restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
! Supporto alla compilazione del CAI: la Prestazione è operante in Italia.
! Demolizione del Veicolo: la Prestazione è operante in Italia, a condizione che l’assicurato la richieda entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro e che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti. Restano a carico dell’Assicurato:
- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- le spese per l’intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
! Spese d’albergo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Rientro salma: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Se la Prestazione comportasse un esborso maggiore rispetto al Massimale previsto, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
! Abbandono legale del Veicolo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
! Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo: non vi sono limitazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.
! Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Invio pezzi di ricambio: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno essere rimborsati dall’Assicurato al rientro dal viaggio alla propria residenza. La Prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
! Viaggio per il recupero del Veicolo riparato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Rimangono a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dall’Assicuratore e il costo totale del trasporto. L’eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato;
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. La Prestazione non è operante se l’entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio.
! Interprete a disposizione: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. La Prestazione dovrà essere richiesta dall’Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro.
! Prenotazione veicolo sostitutivo: la Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi e le spese relative al noleggio del veicolo sostitutivo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
! Prenotazione alberghiera: la Prestazione è operante in Italia. Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi alberghieri e le relative spese del pernottamento prenotato dalla Struttura Organizzativa.
! Anticipo spese per riparazione del Veicolo: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso: trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
! Informazioni e consigli telefonici: la Prestazione non è operante nei giorni festivi infrasettimanali.
! Segnalazione di un legale: La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Restano a carico dell’Assicurato i costi dell’onorario e ogni altra spesa legale.
! Anticipo delle cauzioni penale e civile: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
! Segnalazione di una struttura ospedaliera: la prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni medico-sanitarie restano a carico dell’Assicurato.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA MEDIA E FORMA TOP
! Veicolo sostitutivo immediato: qualora l’evento si verifichi all’estero le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell’Assicurato.
La Prestazione dovrà essere richiesta dall’Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro. La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
! Consulenza medica generica: il consulto non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
! Invio di un’autoambulanza: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
! Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato: non danno luogo alla Prestazione: le lesioni che, a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, possono essere curate presso l’unità ospedaliera in cui si è verificato l'Incidente Stradale; e le terapie riabilitative.
! Autista a disposizione: la Prestazione è operante in Italia. Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
! Recupero del Veicolo a mezzo pianale: la Prestazione è operante in Italia, quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Restano a carico dell’Assicurato le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
! Anticipo spese di prima necessità: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato. L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
! Rimpatrio sanitario: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero. Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA TOP
! Rientro dal centro ospedaliero di ricovero: la Prestazione è operante in Italia.
! Viaggio di un familiare: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.
! Accompagnamento minori: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.
! Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
! Invio di un fisioterapista per assistenza sanitaria al domicilio: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
! Invio di un collaboratore familiare: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
! Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche: la Prestazione è operante in Italia. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore. La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
! Collegamento continuo con l’Istituto di Cura: la Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall’Assicurato.
! Soggiorno di un familiare: la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Resta a carico dell’Assicurato l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. La Prestazione è operante per un solo familiare.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Struttura Organizzativa chiederà all’Assicurato l’invio delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente. |
Assistenza diretta/in convenzione: tutte le Prestazioni sono fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Assicuratore. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa. In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non pagherà l’Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l’Assicuratore potrà ridurre l’Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell’aggravamento del Rischio. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore si impegna, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, ad erogare le prestazioni alla presente Assicurazione, consistenti nell’aiuto fornito all’Assicurato in difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle singole prestazioni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario di assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00. In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell’acquisto dell’Assicurazione. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per un periodo di tolleranza di 30 giorni successivo alla data di scadenza della rata stessa indicato nel certificato di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza, la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza dell’Assicurazione. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l’Assicuratore, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 C.C., può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al versamento del Premio. |
Rimborso | Non sono presenti casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
L’Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza stradale e alla persona in caso di difficoltà a causa dell’immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 22,73% calcolato sul premio lordo, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti nella misura massima del 15,15%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all’Assicuratore all’Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 00000 Xxxxxxx (XX) • telefax al numero x00 000 0000000 • e-mail all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx • PEC all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L’Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
È possibile presentare un reclamo all’Autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore che è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones”, c/o Paseo de la Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/ | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Rihciede l’assistenza dell’avvocato, anche per l’inoltro dell’invito. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all’Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) L’autorità di vigilanza del Paese d’origine dell’Assicuratore è il “Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx y Fondos de Pensiones” (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), x/x Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx); • all’IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
GLOSSARIO 1 di 2
TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI MASSIMALI 1 di 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COSA È ASSICURATO
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 1 di 18
Art. 2 Prestazioni 1 di 18
Art. 3 Massimali 13 di 18
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 Esclusione di compensazioni alternative 13 di 18
Art. 5 Esclusioni generali 13 di 18
Art. 6 Esclusioni specifiche 14 di 18
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 7 Estensione territoriale 15 di 18
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro 15 di 18
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 Pagamento del Premio 16 di 18
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione 16 di 18
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 Comunicazioni – Elezione di domicilio 17 di 18
Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio 17 di 18
Art. 13 Altre assicurazioni 17 di 18
Art. 14 Rinuncia al diritto di surrogazione 17 di 18
Art. 15 Cessione dei diritti 18 di 18
Art. 16 Prescrizione 18 di 18
Art. 17 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione 18 di 18
Art. 18 Foro competente 18 di 18
ALLEGATO 1 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 1 di 2
Assicurato
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Il soggetto, domiciliato in Italia, il cui interesse è coperto dall’Assicurazione. In particolare, il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso.
Per le prestazioni a beneficio di una persona si intendono le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato.
Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA
MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxxxxxx, e sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx, x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e l’Assicurato.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Furto
Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.
Guasto
Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, che renda impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio
Fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante in condizioni di sicurezza.
Incidente Stradale
Qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l’immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso durante l’utilizzo del Veicolo, che produca lesioni fisiche all’Assicurato, obiettivamente constatabili.
Istituto di Cura
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Preesistente
Malattia che sia l’espressione o la conseguenza di stati morbosi o situazioni patologiche croniche preesistenti e/o già in atto e/o note all’Assicurato al momento di decorrenza della copertura assicurativa.
Massimale
Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in ore/giorni o in kilometri), fino al cui raggiungimento l’Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Prestazione
L’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, come descritto nelle rispettive coperture.
Rapina
Il reato previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Struttura Organizzativa
La struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dall’Assicurazione, e che gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dall’Assicurazione.
Uscita di Strada
Improvvisa fuoriuscita del Veicolo dalla rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate per cause fortuite.
Valore Commerciale
Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l’IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione “Eurotax giallo”.
Veicolo
Autovettura a uso proprio, indicata nel certificato di polizza, destinata al trasporto di persone, immatricolata in Italia, regolarmente assicurata con polizza RCA.
Non sono assicurabili:
a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
b) i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell’Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;
c) i veicoli in locazione o a noleggio;
d) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
e) i veicoli d’epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità;
h) tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autocarri.
TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI MASSIMALI
L’Assicuratore, a seconda della forma di copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, terrà a proprio carico i costi delle Prestazioni erogate alle condizioni e con i limiti indicati nella sezione “Cosa è assicurato”, entro il Massimale indicato nella seguente tabella:
Massimale per Sinistro, se non diversamente specificato | ||||
Prestazione | Rif. | Forma di copertura: Base | Forma di copertura: Media | Forma di copertura: Top |
Officina mobile | Art.2, punto 1 | 250 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio | 350 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio | 500 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio |
Sinistro in Italia: | Sinistro in Italia: | Sinistro in Italia: | ||
Per la consegna all’officina autorizzata più vicina: nessun Massimale | Per la consegna all’officina autorizzata più vicina: nessun Massimale | Per la consegna all’officina autorizzata più vicina: nessun Massimale | ||
Per la destinazione a scelta dell’Assicurato: 50 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione) | Per la destinazione a scelta dell’Assicurato: 75 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione) | Per la destinazione a scelta dell’Assicurato: 100 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione) | ||
Soccorso stradale | Art.2, punto 2 | ---------------- Sinistro all’estero: consegna all’officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 250 € | ---------------- Sinistro all’estero: consegna all’officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 350 € | ---------------- Sinistro all’estero: consegna all’officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 450 € |
Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h | Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h | Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h | ||
Spese di rimessaggio | Art.2, punto 3 | 72 h entro il Massimale di 50 € | 96 h entro il Massimale di 65 € | 120 h entro il Massimale di 80 € |
In caso di Guasto, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottur a delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento: max 5 giorni consecutivi | In caso di Guasto, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottur a delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento: max 7 giorni consecutivi | In caso di Guasto, errato rifornimento, smarrimento/furto/rottur a delle chiavi, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento: max 10 giorni consecutivi | ||
Veicolo sostitutivo | Art.2, punto 4 | In caso di Incidente Stradale, Incendio/esplosione/scop pio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 7 giorni consecutivi | In caso di Incidente Stradale, Incendio/esplosione/scop pio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 14 giorni consecutivi | In caso di Incidente Stradale, Incendio/esplosione/scop pio (parziale/totale), Furto parziale, Rapina tentata, atto vandalico, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 14 giorni consecutivi |
In caso di demolizione, Furto o Rapina totali: max 21 giorni consecutivi | In caso di demolizione, Furto o Rapina totali: max 30 giorni consecutivi | In caso di demolizione, Furto o Rapina totali: max 45 giorni consecutivi | ||
max 1.200 cc | max 1.600 cc | max 2.000 cc | ||
Invio taxi | Art.2, punto 5 | 1 corsa entro il Massimale di 50 € | 1 corsa entro il Massimale di 75 € | 2 corse entro il Massimale di 75 € ciascuna |
Recupero del Veicolo fuori strada | Art.2, punto 6 | 300 € | 450 € | 600 € |
Supporto alla compilazione del CAI | Art.2, punto 7 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Demolizione del Veicolo | Art.2, punto 8 | Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale | Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale | Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale |
Spese d’albergo | Art.2, punto 9 | 400 €, con il limite di 100 € a persona per giorno | 600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno | 600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno |
Rientro salma | Art.2, punto 10 | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Abbandono legale del Veicolo | Art.2, punto 11 | Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale | Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale | Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale |
Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo | Art.2, punto 12 | Costo della pratica, coperto senza Massimale | Costo della pratica, coperto senza Massimale | Costo della pratica, coperto senza Massimale |
Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio | Art.2, punto 13 | 300 € | 500 € | 700 € |
Invio pezzi di ricambio | Art.2, punto 14 | Spese di ricerca e di spedizione, coperte senza Massimale | Spese di ricerca e di spedizione, coperte senza Massimale | Spese di ricerca e di spedizione, coperte senza Massimale |
Viaggio per il recupero del Veicolo riparato | Art.2, punto 15 | 150 € | 300 € | 500 € |
Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato | Art.2, punto 16 | 150 € | 300 € | 500 € |
Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale | Art.2, punto 17 | Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 1.500€ | Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 1.500€ | Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 2.500€ |
Interprete a disposizione | Art.2, punto 18 | Costo dell’onorario, coperto senza Massimale | Costo dell’onorario, coperto senza Massimale | Costo dell’onorario, coperto senza Massimale |
Prenotazione veicolo sostitutivo | Art.2, punto 19 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Prenotazione alberghiera | Art.2, punto 20 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Anticipo spese per riparazione del Veicolo | Art.2, punto 21 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Informazioni e consigli telefonici | Art.2, punto 22 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Segnalazione di un legale | Art.2, punto 23 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Anticipo delle cauzioni penale e civile | Art.2, punto 24 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Segnalazione di una struttura ospedaliera | Art.2, punto 25 | Nessun Massimale | Nessun Massimale | Nessun Massimale |
Veicolo sostitutivo immediato | Art.2, punto 26 | --- | 2 giorni consecutivi, max 1.600 cc | 3 giorni consecutivi, max 2.000 cc |
Consulenza medica generica | Art.2, punto 27 | --- | Costo consulenza telefonica/videoconsulto, coperto senza Massimale | Costo consulenza telefonica/videoconsulto, coperto senza Massimale |
Invio di un’autoambulanz a | Art.2, punto 28 | --- | 300 km andata/ritorno | 300 km andata/ritorno |
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato | Art.2, punto 29 | --- | Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale | Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale |
Autista a disposizione | Art.2, punto 30 | --- | Costo disponibilità dell’autista, coperto senza Massimale | Costo disponibilità dell’autista, coperto senza Massimale |
Recupero del Veicolo a mezzo pianale | Art.2, punto 31 | --- | Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 500 € per Sinistro e per anno assicurativo | Spese di trasporto e di giacenza per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, in ogni caso entro il Massimale di 750 € per Sinistro e per anno assicurativo |
Anticipo spese di prima necessità | Art.2, punto 32 | --- | 500 € | 500 € |
Rimpatrio sanitario | Art.2, punto 33 | --- | Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale | Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale |
Rientro dal centro ospedaliero di ricovero | Art.2, punto 34 | --- | --- | Costo trasporto ed eventuale assistenza medica in viaggio, coperto senza Massimale |
Viaggio di un familiare | Art.2, punto 35 | --- | --- | 500 € |
Accompagnamen to minori | Art.2, punto 36 | --- | --- | 500 € |
Invio di un operatore sanitario per assistenza al domicilio | Art.2, punto 37 | --- | --- | 250 € |
Invio di un fisioterapista per assistenza al domicilio | Art.2, punto 38 | --- | --- | 250 € |
Invio di un collaboratore familiare | Art.2, punto 39 | --- | --- | 150 € |
Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche | Art.2, punto 40 | --- | --- | Costo mezzo di trasporto, coperto senza Massimale + Eventuale accompagnatore: 4h |
Collegamento continuo con l’Istituto di Cura | Art.2, punto 41 | --- | --- | Nessun Massimale |
Soggiorno di un familiare | Art.2, punto 42 | --- | --- | 600 €, con il limite di 120 € a persona per giorno |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.
COSA È ASSICURATO
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato le Prestazioni di assistenza stradale e mobilità nonché le Prestazioni di assistenza alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.
In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:
a) erogare le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;
b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all’assistenza;
c) garantire che nell’erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.
Art. 2 – Prestazioni
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate nella sezione “Cosa fare in caso di Sinistro”, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, salvo che l’inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, intervento delle forze dell’ordine).
Al verificarsi di un Sinistro, l’Assicuratore si impegna ad eseguire le Prestazioni di seguito specificate, a seconda della copertura assicurativa attivata dal Contraente e richiamata sul certificato di polizza, alle condizioni e con i limiti indicati:
- forma Base, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 25;
- forma Media, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 33;
- forma Top, prevede le Prestazioni dal punto 1 al punto 42.
Ognuna delle seguenti Prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro, con il numero massimo di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.
Per le Prestazioni aventi ad oggetto il trasporto del Veicolo, qualora si verificassero circostanze non dipendenti dalla Struttura Organizzativa quali ad esempio elevate gestioni delle richieste, fasce serali/notturne o festive, lunghe percorrenze, l’esecuzione delle stesse potrà avvenire con un momentaneo ricovero del Veicolo presso il deposito convenzionato per una successiva consegna del Veicolo stesso.
BOX ESEMPIO:
1) A seguito di Sinistro al Veicolo verificatosi il sabato alle ore 20.30 e richiesta della prestazione “Soccorso stradale” alla Struttura Organizzativa, il Veicolo verrà trainato dal luogo di fermo al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione prevista sarà eseguita secondo disponibilità.
2) A seguito di Sinistro al Veicolo e richiesta della prestazione “Soccorso stradale” alla Struttura Organizzativa con desiderio da parte dell’Assicurato di destinare il Veicolo presso l’officina di fiducia distante oltre 50 km dal luogo di fermo, il Veicolo verrà trainato dal luogo del Sinistro al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione richiesta sarà eseguita secondo disponibilità.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA BASE, FORMA MEDIA E FORMA TOP
1) Officina mobile
Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:
- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio/esplosione/scoppio (parziale)
- Furto tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale
- Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale
- batteria scarica
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- montaggio catene da neve Ed anche:
- foratura/scoppio/ squarcio dello pneumatico dell’appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito (solo in caso di copertura forma “Media” o forma “Top”)
la Struttura Organizzativa, valutati il tipo e l’entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto sulla base dei fatti rappresentati dall’Assicurato, verificherà la disponibilità di un mezzo di officina mobile nel territorio dove si è verificato l’evento e invierà lo stesso per la riparazione.
Nel caso in cui, durante l’intervento, il mezzo di officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2).
L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico dell’Assicuratore purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo e comunque entro il Massimale indicato.
Restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.
2) Soccorso stradale
Qualora sia impossibile l’utilizzo del Veicolo in conseguenza di:
- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio/esplosione/scoppio (parziale/totale)
- Furto tentato o ritrovamento a seguito di Furto totale
- Rapina tentata o ritrovamento a seguito di Rapina totale
- batteria scarica
- mancanza di carburante
- errato rifornimento
- carburante congelato
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento o rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente Stradale/Furto e lo stesso risulti non marciante
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada Ed anche:
- Guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico dell’appendice carrello, rimorchio o roulotte collegati al Veicolo in transito (solo in caso di copertura forma “Media” o forma “Top”)
la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente, a scelta dell’Assicurato:
a) presso l'officina autorizzata della casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro;
b) al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro il limite indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Qualora il Sinistro si verifichi all’estero, la Struttura Organizzativa procurerà all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo all’officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione più
vicina al luogo del Sinistro e l’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti della Prestazione “Recupero del Veicolo fuori strada” indicata al punto 6);
- i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell’Incidente.
3) Spese di rimessaggio
Qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.
L’Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
4) Veicolo sostitutivo
Qualora, in conseguenza di:
- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio, esplosione, scoppio (parziale/totale)
- Furto parziale
- Rapina tentata
- errato rifornimento
- atto vandalico
- smarrimento, furto, rottura delle chiavi
- blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada
il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione “Demolizione del Veicolo” indicata al punto 8), Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l’attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Qualora l’evento si verifichi in Italia, l’Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l’autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
Qualora l’evento si verifichi all’estero:
- la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione;
- le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.
La Prestazione non è operante:
- per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
5) Invio taxi
Qualora l’Assicurato, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), abbia necessità di un mezzo per:
- ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa
- ritirare il Veicolo riparato presso l'officina
- seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione ed anche:
- essere trasportato verso una destinazione a sua scelta (solo in caso di copertura forma “Media” o “Top”)
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere una delle mete sopra indicate.
L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.
6) Recupero del Veicolo fuori strada
Qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Restano a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l’immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
7) Supporto alla compilazione del CAI
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
8) Demolizione del Veicolo
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina totali, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del
30.04.92 art.103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
L’Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:
• libretto di circolazione in originale
• foglio complementare o certificato di proprietà in originale
• targhe autoveicolo
In caso di assenza di uno o più dei sopra indicati documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
• codice fiscale (fotocopia)
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente)
• documento di riconoscimento valido dell’Incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia)
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito.
La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l’Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
Restano a carico dell’Assicurato:
- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- le spese per l’intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.
9) Spese d’albergo
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
10) Rientro salma
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
11) Abbandono legale del Veicolo
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l’Incidente Stradale risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
12) Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto totale del Veicolo, desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
• perdita di possesso,
potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’Autorità competente.
In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi della pratica.
13) Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora il Veicolo, a seguito dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2) in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48 ore, oppure in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati). L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
14) Invio pezzi di ricambio
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione mentre il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali dovranno essere rimborsati dall’Assicurato al rientro dal viaggio alla propria residenza.
La Prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
15) Viaggio per il recupero del Veicolo riparato
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Xxxxxx tentata sia rimasto immobilizzato in Italia o all’estero per 48 ore e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo riparato sia nuovamente in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo riparato:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
16) Viaggio per il recupero del Veicolo ritrovato
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora il Veicolo venga ritrovato marciante a seguito di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato per consentire il recupero del Veicolo ritrovato:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
17) Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Furto o Rapina parziali, Incendio, Incidente Stradale, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione superiore o uguale a 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto l’immobilizzo o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’Assicurato e l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato stesso.
Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione dell’immobilizzo del Veicolo alla Struttura Organizzativa, sono a carico dell’Assicuratore, fino all’ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Rimangono a carico dell’Assicurato:
- l’eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dall’Assicuratore e il costo totale del trasporto. L’eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato;
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. La Prestazione non è operante se l’entità del danno al Veicolo non impedisce la prosecuzione del viaggio.
18) Interprete a disposizione
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a mettergli a disposizione un interprete mediante collegamento telefonico o videoconsulto.
La Prestazione dovrà essere richiesta dall’Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro. L’Assicuratore terrà a proprio carico il costo dell’onorario.
19) Prenotazione veicolo sostitutivo
Qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2) a seguito di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di un veicolo a noleggio e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione “Veicolo sostitutivo immediato” indicata al punto 26) o alla Prestazione “Veicolo sostitutivo” indicata al punto 4), la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione di veicolo sostitutivo, adibito ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore a 1.600 cc, presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.
La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi e le spese relative al noleggio del veicolo sostitutivo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
20) Prenotazione alberghiera
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2) a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto o Rapina del Veicolo, avesse necessità di una sistemazione alberghiera in Italia e non ci fossero le condizioni di accesso alla Prestazione “Spese d’albergo” indicata al punto 9), la Struttura Organizzativa è a sua disposizione con un servizio di prenotazione alberghiera.
Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi alberghieri e le relative spese del pernottamento prenotato dalla Struttura Organizzativa.
21) Anticipo spese per riparazione del Veicolo
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza dell’erogazione della Prestazione “Soccorso stradale” indicata al punto 2), debba sostenere delle spese impreviste per la riparazione del Veicolo e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
22) Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:
• Viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extraurbane;
• Tempo sulle strade;
• Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
• Informazioni automobilistiche (normative R.C.A., imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).
23) Segnalazione di un legale
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza ad Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, necessitasse di un legale, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dello stesso.
Restano a carico dell’Assicurato i costi dell’onorario e ogni altra spesa legale.
24) Anticipo delle cauzioni penale e civile
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora l’Assicurato, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di un Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, non possa provvedere al pagamento della cauzione fissata dall’Autorità, la Struttura Organizzativa verserà per suo conto, a titolo di anticipo, l’importo entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali” tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
25) Segnalazione di una struttura ospedaliera
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni su strutture ospedaliere, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale provvederà a fornirgli le prime indicazioni sulla struttura più vicina.
La prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni medico-sanitarie restano a carico dell’Assicurato.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA MEDIA E FORMA TOP
26) Veicolo sostitutivo immediato La Prestazione è operante:
- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma “Media”, per i Sinistri occorsi solo nei weekend o nei festivi e l’accadimento è riconosciuto in copertura a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente al sabato, domenica o al festivo;
- qualora il Contraente abbia scelto la copertura forma “Top”, per i Sinistri occorsi nei giorni feriali e festivi.
Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato in conseguenza di:
- Incidente Stradale
- Guasto
- Incendio
- Furto (totale/parziale)
- Rapina (totale/parziale)
- errato rifornimento
- carburante congelato
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- atto vandalico
- smarrimento, furto, rottura delle chiavi
- blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada
la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa.
Qualora l’evento si verifichi in Italia, l’Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l’autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell’Italia continentale oppure all’interno della stessa isola.
Qualora l’evento si verifichi all’estero le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell’Assicurato.
La Prestazione dovrà essere richiesta dall’Assicurato entro 72 ore dal momento del Sinistro ed è operante, alternativamente, qualora venga erogata la Prestazione “Soccorso Stradale” indicata al punto 2) o a fronte di denuncia per Rapina o Furto del Veicolo.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”, a cui potranno sommarsi altri giorni secondo modalità e condizioni della Prestazione “Veicolo sostitutivo” indicata al punto 4).
Qualora la riconsegna dell’autovettura sostitutiva coincida con un giorno festivo, la stessa verrà prorogata al primo giorno feriale entro l’orario indicato dalla Struttura Organizzativa e, in ogni caso, non oltre le ore 18:00.
La Prestazione non è operante per:
- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l’Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
27) Consulenza medica generica
Qualora l’Assicurato, a seguito di Incidente Stradale o Infortunio rispetto al quale ci sia stato alternativamente l'accesso al pronto soccorso o l'utilizzo di un'ambulanza, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d’urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute, potrà contattare la Struttura Organizzativa per richiedere una consulenza medica generica mediante collegamento telefonico e/o videoconsulto con uno dei medici di cui la Struttura Organizzativa stessa si avvale.
Si precisa che tale consulto non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese.
28) Invio di un’autoambulanza
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso a seguito di Infortunio da Incidente Stradale, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza.
L’Assicuratore terrà a proprio carico la relativa spesa entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
29) Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato:
- sia vittima di un Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo; e
- sia affetto da una patologia non curabile nell’ambito degli Istituti di Cura nel territorio competente in cui si è verificato l'Incidente Stradale, per caratteristiche obiettive accertate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale,
la Struttura Organizzativa stessa provvederà, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’Istituto di Cura più vicino al luogo dell'Incidente Stradale, italiano o estero, ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute tra:
- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla Prestazione:
- le lesioni che, a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale, possono essere curate presso l’unità ospedaliera in cui si è verificato l'Incidente Stradale;
- le terapie riabilitative.
30) Autista a disposizione
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per un Infortunio subito a seguito di un Incidente Stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Restano a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
31) Recupero del Veicolo a mezzo pianale
La Prestazione è operante in Italia, quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente Stradale, Furto parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di Furto o Rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato in sicurezza, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle del deposito presso il luogo di giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell’Assicuratore, entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo recupero e l’Assicuratore terrà a proprio carico l’importo massimo
corrispondente al Valore Commerciale del relitto dopo il Sinistro, mentre l’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
Restano a carico dell’Assicurato le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
32) Anticipo spese di prima necessità
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di Guasto, Incidente Stradale, Incendio, Furto parziale e Rapina tentata, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell’Assicurato, di fatture entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere a restituire la somma anticipata entro un massimo di 60 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, lo stesso dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
33) Rimpatrio sanitario
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all’estero.
Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
• aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe e occorrendo, in vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
L’Assicuratore, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
PRESTAZIONI PREVISTE PER FORMA TOP
34) Rientro dal centro ospedaliero di ricovero
La Prestazione è operante in Italia.
Quando l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni per la cura di una patologia conseguente ad Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, viene dimesso dopo la degenza dal centro ospedaliero attrezzato con indicazione da parte dei medici curanti di rientro al domicilio con assistenza in viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio purché in territorio italiano, con il mezzo che i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le spese di trasporto, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale.
35) Viaggio di un familiare
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti di un familiare accanto per essere da questo assistito presso l’Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere l’Istituto di Cura presso cui è ricoverato l’Assicurato e poi per ritornare al proprio domicilio:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è operante per un solo familiare.
36) Accompagnamento minori
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio da Incidente stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia accompagnato da minori di 15 anni e si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare, residente nel territorio italiano, per consentirgli di raggiungere di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla residenza:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• altro mezzo di trasporto pubblico o privato individuato dalla Struttura Organizzativa stessa e ritenuto da questa idoneo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è operante per un solo familiare.
37) Invio di un operatore per assistenza sanitaria al domicilio
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di essere assistito da operatore sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.
La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
38) Invio di un fisioterapista per assistenza sanitaria al domicilio
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 5 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di essere assistito da un fisioterapista, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.
La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
39) Invio di un collaboratore familiare
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento di un collaboratore familiare e lo invierà presso il domicilio dell’Assicurato purché in territorio italiano.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.
La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
40) Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per diagnostica e cure mediche
La Prestazione è operante in Italia.
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni conseguente ad Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, necessiti, nei 30 giorni successivi alle dimissioni dall’Istituto di Cura, di un aiuto per effettuare controlli, esami, trattamenti e cure, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un accompagnatore, ed eventualmente organizzare anche un servizio di taxi, per consentirgli di recarsi, dalla propria residenza, nelle strutture sanitarie purché ubicate sul territorio italiano.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’erogazione, la Prestazione dovrà essere richiesta alla Struttura Organizzativa con un preavviso di almeno 48 ore.
La Prestazione non è operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
41) Collegamento continuo con l’Istituto di Cura
Qualora l’Assicurato, in conseguenza di ricovero a seguito di Infortunio da Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, ne faccia richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i familiari relativamente alle sue condizioni di salute, fornendo le notizie cliniche di cui è venuta a conoscenza successivamente al collegamento telefonico diretto tra i medici di cui la Struttura Organizzativa si avvale ed il medico curante sul posto.
La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall’Assicurato.
42) Soggiorno di un familiare
La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Qualora, a seguito di ricovero pari ad almeno 3 giorni dell’Assicurato conseguente ad Infortunio da Incidente occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, sia stata erogata la Prestazione “Viaggio di un familiare” indicata al punto 35) e sia necessario predisporre anche il soggiorno del familiare ricongiunto, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per il familiare nella località più vicina all’Istituto di Cura presso cui è ricoverato l’Assicurato.
L’Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”. L’eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell’Assicurato.
La Prestazione è operante per un solo familiare.
Art. 3 – Massimali
Le Prestazioni saranno erogate dall’Assicuratore entro i Massimali indicati nella “Tabella delle Prestazioni e dei Massimali”.
ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA
Art. 4 – Esclusione di compensazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualora l’Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.
Art. 5 – Esclusioni generali
La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:
a) violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell’Assicurato) delle normative vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
b) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
d) atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
e) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
f) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
g) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
h) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
i) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
j) frode o possesso illegale del Veicolo;
k) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
l) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
m) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
n) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione del Veicolo stesso;
o) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.
La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:
p) Malattie Preesistenti o Infortuni insorti prima dell’efficacia della copertura assicurativa e già conosciuti dall’Assicurato;
q) Prestazioni richieste a seguito di dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
r) mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
s) circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;
Le Prestazioni non sono altresì fornite in:
t) tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
u) quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.
MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste nel contratto.
MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
v) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di
qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni , divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
w) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
Art. 6 – Esclusioni specifiche
Le esclusioni specifiche relative alle singole Prestazioni sono indicate nella sezione “Cosa è assicurato”.
DOVE VALE LA COPERTURA
Art. 7 – Estensione territoriale
La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro coperto dall’Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza.
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:
800 595402
Oppure inviare un messaggio di testo al seguente numero WhatsApp x00 000 0000000
In ogni caso dovrà comunicare:
• targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare assistenza;
• dati completi dell’Assicurato che necessita di assistenza;
• indirizzo del luogo in cui si trova l’Assicurato;
• descrizione del problema tecnico che ha determinato il Sinistro e ogni notizia utile per l’assistenza;
• Prestazioni richieste;
• recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste dall’Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di cui all’Allegato 1.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato opportuna documentazione ai fini della verifica della sua residenza.
In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non limitativo intervento delle forze dell’ordine, l’Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Struttura Organizzativa chiederà all’Assicurato l’invio, indicandogliene le modalità, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le Prestazioni da parte di fornitori che l’Assicurato abbia reperito autonomamente.
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Art. 9 – Pagamento del Premio
Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza.
Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell’intermediario di assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all’intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla
vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l’importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.
In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell’acquisto dell’Assicurazione. Il Premio annuale sarà arrotondato all’unità di euro.
L’Assicurazione è stipulata al momento del versamento del Premio e avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno del versamento del Premio.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per un periodo di tolleranza di 30 giorni successivo alla data di scadenza della rata stessa. Alla scadenza del periodo di tolleranza, la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l’Assicuratore, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 C.C., può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al versamento del Premio.
L’ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 10%.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA
Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell’Assicurazione
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato,
altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto l’Assicurazione cessa automaticamente alla scadenza indicata sul certificato di polizza. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
MAPFRE può formulare una proposta di xxxxxxx prima della scadenza del contratto, comunicando al Contraente il Premio da pagare. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto mediante il pagamento del Premio, propostogli da MAPFRE, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza.
Il rapporto assicurativo conseguentemente al rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un’ulteriore annualità.
L’Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:
a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell’Assicurato;
b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo.
Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria: in questo caso, la copertura assicurativa è trasferita al nuovo Veicolo, ferma la validità e la continuazione della Polizza; tuttavia, il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo e le informazioni richieste dall’Assicuratore anche per l'eventuale adeguamento del Premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e devono essere inviate all’intermediario di assicurazione al quale è assegnata la Polizza o a MAPFRE ASISTENCIA S.A. (indirizzo PEC: xxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx / indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Le comunicazioni alle quali è tenuta MAPFRE ASISTENCIA S.A. in esecuzione dell’Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente.
Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.
Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono
nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell’uso del Veicolo, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 10 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione del Rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.
In caso di aggravamento del Rischio, l’Assicuratore ha diritto di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato nel caso in cui l’Assicuratore, ove l’aggravamento fosse esistito al momento della stipula, non avrebbe concluso il contratto; ha effetto dopo 15 giorni, se l’Assicuratore si sarebbe limitato a chiedere un premio maggiore.
Qualora l’Assicurato o il Contraente non comunichino l’aggravamento all’Assicuratore, in caso di Sinistro, l’Assicuratore non erogherà le prestazioni di assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.
Art. 13 – Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Xxxxxxx, sottoscritta relativamente allo stesso Xxxxxxx, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 11 della Sezione “Disposizioni che regolano l’Assicurazione”, nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione
MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile in favore dell’assicuratore che ha pagato l’indennità, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l’Assicuratore non subentra all’Assicurato nell’azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell’evento che ha causato il Sinistro.
Art. 15 – Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore.
Art. 16 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia tra l’Assicurato e l’Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato stesso.
ALLEGATO 1 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Xxxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’”Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:
• direttamente o attraverso un suo intermediario;
• attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
• come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
• tramite app di messaggistica;
• tramite altri mezzi,
per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.
Nel caso in cui i Xxxx forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.
Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
Titolare del trattamento | MAPFRE ASISTENCIA S.A. |
Finalità del trattamento | • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi. |
Legittimazione | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
Periodo di Conservazione | Potenziali clienti • 24 mesi. Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l’esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato, tenuto conto del termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l’Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso. |
Destinatari | I Dati dell’Interessato: potranno essere conosciuti all’interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell’Informativa Supplementare. |
Diritti dell’Interessato | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati. |
Informazioni aggiuntive | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx. |
In ogni caso, l’Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx.