PATTO DI INTEGRITÀ
Università degli Studi di Catania
PATTO DI INTEGRITÀ
Relativo alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell’Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce - CIG: 911007715E
TRA
Università degli Studi di Catania (di seguito denominata Amministrazione), con sede legale in Catania (cap.95131) - P.zza Università, 2 - c.f. 02772010878
E
L’Operatore economico ……………………………………………………………………………………(di seguito denominata Impresa)
con sede legale in …………………………………….. cap …………………………. via ……………………………………………………. c.f./P.Iva …………………………………………………………………………
rappresentata da (cognome e nome)…………………………………… nato a………………………………..….il……………………..
c.f.……………………………………...in qualità di……………………………………………………..
PREMESSO
che l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) dispone «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
che con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
che con delibera n.440 del 10/10/2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019, pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-x-xxxxx-xxxxxxxxxxx;
che con delibera n.11 del 30/11/2017 e n.46 del 01/02/2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania ha adottato lo schema del Patto di integrità dell’Ateneo di Catania pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxx.xxx;
che con decreto Rettorale n.1166 del 08/04/2021 è stato emanato il Codice Etico e di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Catania, pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxx;
Tutto ciò premesso l’Amministrazione e l’Impresa stipulano e convengono quanto segue
Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità
Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall’Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 2 - Obblighi dell’Impresa
Con l’accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di integrità, l’Impresa:
si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento;
si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
si impegna, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Amministrazione, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara.
si impegna ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;
si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
dichiara:
di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto;
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del D.lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Gli obblighi di cui al precedente comma 1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all’Impresa aggiudicataria della gara con la quale l’Amministrazione ha stipulato il contratto, la quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità sarà inserita anche nei contratti stipulati dall’Impresa con i propri subcontraenti.
Articolo 3 - Obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’Amministrazione si obbliga a:
informare il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
trattare gli offerenti in maniera imparziale e, pertanto, a fornire le stesse informazioni a tutte le Imprese partecipanti e a non divulgare ad alcuna di esse informazioni riservate che le avvantaggerebbero durante la procedura di gara o durante l’esecuzione del contratto.
attivare i procedimenti di legge nei confronti del proprio personale – a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto – in caso di violazione dei principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Catania, richiamato in premessa;
aprire procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
formalizzare l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 4 – Violazione degli obblighi e sanzioni
L’Impresa prende atto ed accetta che, nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente Patto di integrità e/o di mancato rispetto degli impegni e obblighi con lo stesso assunti e comunque accertati dall’Amministrazione, all’esito di un procedimento di verifica nel corso del quale dovrà essere garantito adeguato contraddittorio, potranno essere applicati, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto, nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:
esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della garanzia provvisoria a tutela della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
revoca dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva a tutela dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali.
responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alle Autorità competenti.
In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione per i successivi tre anni.
Articolo 5 - Controversie
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è di competenza del Foro di Catania.
Articolo 6 -Efficacia
Gli effetti del presente Patto di integrità e le relative sanzioni ivi previste si applicano a decorrere dalla dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura medesima.
Data,
PER L’AMMINISTRAZIONE L’IMPRESA
Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
Firmato Prof. Xxxxxxxx Xx Xxx
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