CAPITOLO 16 APPRENDISTATO
CAPITOLO 16 APPRENDISTATO
1. Definizione e regime transitorio
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato è definito come «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani». L’attuale definizione dell’apprendistato conferma la natura di contratto formativo che dal sinallagma “formazione- retribuzione/prestazione lavorativa” si struttura ed evolve in una duplice funzione, di pari valore, da raggiungere attraverso lo svolgimento della pre- stazione lavorativa (retribuita e contribuita) e la formazione obbligatoria e integrativa, vale a dire formare il lavoratore per l’acquisizione di una specifi- ca qualificazione professionale e al contempo rendere più agevole l’occupabilità e l’occupazione.
L’art. 1, comma 7, lett. d), della legge n. 183/2014 delegava il Governo a rafforzare gli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro, senza particolari indirizzamenti, da qui la nuova disciplina del contratto di appren- distato contenuta nel Capo X xxx X.Xxx. x. 00/0000, xxxxxxx il c.d. “Codice dei contratti”, composto dagli articoli da 41 a 47, che sostituisce interamente il “Testo Unico dell’apprendistato” già contenuto nel D.Lgs. n. 167/2011, contestualmente abrogato, con sensibili novità per quanto attiene gli ap- prendistati di primo e di terzo livello1.
Secondo l’esplicita previsione contenuta nell’art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015, nelle Regioni e Province autonome e nei settori produt- tivi in cui la nuova disciplina in materia di apprendistato dettata dal Jobs Act non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni già previgenti. In particolare, in assenza della offerta formativa pubblica in ma- teria di apprendistato professionalizzante trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali collettive esistenti.
L’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 presenta le tre tipologie che ricalcano, pressoché fedelmente le finalità e le peculiarità dei tre apprendistati disciplinati nel D.Lgs. n. 167/2011, che recava il “Testo Unico dell’apprendistato” ora abrogato, sia pure con notevoli elementi di
1 In argomento si vedano, fra gli altri: X. XXXXXXXX, L’apprendistato nel decreto legislativo
n. 81/2015, in X. XXXXXXX (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi cit., pag. 241 ss.; X. XXXXXX, Riforma apprendistato, anche in Italia il “sistema duale”, in AA.VV., Xxxxxxxxx e mansioni. Il riordino dopo il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, cit., pag. 64 ss.
semplificazione per quanto attiene agli apprendistati di primo e di terzo livello:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tec- nica superiore (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015);
- apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45, D.Lgs. n. 81/2015).
L’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015 affida e rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di principi specificamente enucleati, relativamente a: retribuzione, sottoinquadramento, tutore o referente aziendale, finanzia- mento e riconoscimento dei percorsi formativi, registrazione della forma- zione e della qualificazione professionale, prolungamento del periodo di ap- prendistato in caso di malattia o infortunio o simile causa di sospensione in- volontaria del rapporto; forme e modalità di conferma in servizio.
Sebbene il testo originario dello Schema di decreto correttivo non con- tenesse alcuna disposizione emendativa della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2015 in merito al contratto di apprendistato, in questa direzio- ne si è mosso espressamente il testo finale del D.Lgs. n. 185/2016, nel det- tato normativo dell’art. 1, comma 1, lettere a) e c), intervenendo sia sull’apprendistato di primo livello che su quello di terzo livello, con esiti non particolarmente felici, né apparentemente fecondi. Invero la scelta finale operata dal Governo, con un chiaro ripensamento rispetto alla primigenia opzione non interventista in tema di apprendistato, deriva esplicitamente dai contenuti netti in materia sia del parere reso dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica, sia dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Sta- to-Regioni.
2. Apprendistato scolastico, di istruzione secondaria o qualificante (per la qualifica e per il diploma professionale) - primo livello
In base all’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 l’apprendistato di primo livello è chiamato ad integrarsi, in un sistema duale, formazione e la- voro, rispetto ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni profes- sionali (D.Lgs. n. 13/2013), ed è strutturato in modo da coniugare la forma- zione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione pro- fessionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei si-
stemi regionali di istruzione e formazione2, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005.
Il comma 2 dello stesso art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che pos- sono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, nonché per il diploma di istruzione secondaria supe- riore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, quindi anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiu- to quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Il tentativo della via italiana per un sistema duale3 di interazione fra formazione, istruzione e lavoro trova nell’apprendistato di primo e di terzo livello uno strumento operativo di assoluto significato, già nel contesto della Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), proseguito e rilanciato dal Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) e ripreso dal “Codice dei Contratti” (D.Lgs. n. 81/2015), tuttavia anche i più recenti esiti del monitoraggio an- nuale sull’andamento dell’apprendistato4 confermano lo scarso apprezza- mento e la bassa diffusione di tali contratti, prevalentemente a causa della carenza di un sistema normativo composto da regole chiare e di agevole ap- plicazione5.
2 L’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 12 ottobre 2015, chiarisce che per «istituzioni formative» devono intendersi: 1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai D.P.R. nn. 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e relativi decreti attuativi; 2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005; 3) i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R. n. 263/2012; 4) le strutture for- mative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del
D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; 6) le Università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevan- za comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività impren- ditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3 Sul contesto del sistema duale di integrazione di formazione e lavoro, del quale l’apprendistato di primo e di terzo livello sono parte essenziale, si rinvia all’apposito portale attiva- to dal Ministero del Lavoro all’indirizzo «xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx» nel quale sono raccolti documenti e informazioni.
4 Secondo i dati riportati nel XVI Rapporto ISFOL di monitoraggio sull’apprendistato (luglio 2016), gli apprendistati di I e III livello attivati nel 2015 risultano essere 20.103, mentre relativamen- te ai dati 2014 in apprendistato di I livello erano occupati complessivamente 4.160 giovani (dei quali 2.255 minorenni) e in apprendistato di III livello erano occupati in tutto appena 555 giovani.
5 L’Accordo Interconfederale del 18 maggio 2016, tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL detta regole operative condivise, per agevolare l’attuazione e la diffusione nel settore industriale delle due tipologie di apprendistato duale, delineate dagli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015. L’analogo Accordo Interconfederale regionale del 4 marzo 2016 siglato (da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAII con CGIL, CISL, UIL) per le aziende artigiane della Lombardia che però riguarda il solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale la cui durata viene fissata in tre anni per i contratti finalizzati ad acquisire la qualifica professionale e quattro anni per il con- seguimento del diploma professionale (mentre sono esclusi il diploma di istruzione secondaria su- periore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
2.1. Settori in cui è applicabile
Il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professio- nale può essere stipulato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in tutti i settori di attività nell’ambito del settore privato (art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015)6. Si è previsto che, nelle Regioni e Province autono- me in cui è presente un sistema di alternanza scuola-lavoro definito, i con- tratti collettivi di lavoro possono stabilire specifiche modalità per utilizzare il contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, con riferimento allo svolgimento di attività stagionali (art. 43, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015).
L’art. 3 del D.M. 12 ottobre 2015 definisce i requisiti essenziali del dato- re di lavoro, sancendo che ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere capacità strutturali, tecniche e formative. In particolare per «capacità strutturali» si intende la presenza e la disponibilità di spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, con superamento o abbattimento delle barriere archi- tettoniche. Per «capacità tecniche», invece, si considera una disponibilità stru- mentale per svolgere la formazione interna, in regola col vigente quadro re- golatorio in materia di verifica e collaudo tecnico, anche all’esterno dell’unità produttiva. Infine, per «capacità formative» si intende la garanzia del- la disponibilità di uno o più tutor aziendali per svolgimento dei relativi com- piti.
2.2. Limiti anagrafici e la tutela dell’apprendista minorenne
L’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, ovvero anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, interessa, come detto, i soggetti dai 15 ai 24 anni, e precisamente da coloro che hanno compiuto 15 anni a quelli che non hanno ancora compiuto i 25 anni di età7.
6 In base all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 ottobre 2015, «datore di lavoro» è il sogget- to giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, il soggetto che, se- condo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito l’apprendista è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva.
7 Secondo le specifiche previsioni dell’art. 6 del D.M. 12 ottobre 2015 devono essere ricono- sciuti agli apprendisti di primo livello peculiari diritti di informazione e tutele di continuità nella formazione. In particolare, l’istituzione formativa (con il datore di lavoro) informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la con- sapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative idonee ad assicurare la conoscenza: degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di ap- prendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qua- lificazione da conseguire; dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; delle modalità di selezione degli apprendisti; del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quan- to concerne l’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna (art. 6, comma 1). Inoltre, in caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di
(segue)
D’altra parte, sul tema delle tutele si palesa una difficoltà operativa spe- cifica per la diffusione dell’apprendistato di primo livello come conclamato dal Ministero del Lavoro con risposta a Interpello n. 11 del 21 marzo 2016 nella quale si è affermato che all’apprendista minorenne devono applicarsi le previsioni degli artt. 1, lett. a) e b), e 18 della legge n. 977/1967, come xxxx- ficati dal D.Lgs. n. 345/1999, sancendo che per i quindicenni soggetti all’obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato di primo livello
«al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (...) l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali» mentre per gli adolescenti in apprendistato «l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore gior- naliere e le 40 settimanali», anche sulla scorta del principio di prevalenza delle tutele riconosciuto dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. III, n. 9516/2003).
Siffatta ricostruzione del quadro regolatorio, peraltro, deve agganciarsi anche al rispetto delle tutele riguardanti lo svolgimento della prestazione la- vorativa degli apprendisti quindicenni che non possono essere impegnati in attività on the job tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7, mentre l’apprendista sedi- cenne può essere occupato in orario notturno esclusivamente per tempora- nei casi di forza maggiore e se non sono disponibili lavoratori adulti, ren- dendo assai difficile l’impiego degli apprendisti di primo livello in attività ti- piche della istruzione e della formazione professionale come il settore della ristorazione o quello alberghiero.
2.3. Durata del periodo di formazione
La durata del contratto, da intendersi evidentemente quale durata del periodo formativo al termine del quale il rapporto può cessare per libera scelta delle parti, è determinata in considerazione della qualifica e del diplo- ma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso di diploma quadriennale regionale (art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).
Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non supe- riore a quattro anni, con giovani iscritti a partire dal secondo anno dei per- corsi di istruzione secondaria superiore, «per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore» (art. 43, comma 5). In base alla medesima disposizione possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso
primo livello deve essere assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo (art. 6, comma 2).
annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato (art. 6, comma 5,
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87).
Più specificamente, in base all’art. 4, comma 1, del D.M. 12 ottobre 2015, la durata del contratto di apprendistato di primo livello non può esse- re inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazio- ne professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istru- zione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professiona- le corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro può prorogare fino ad un anno il contratto dei gio- vani qualificati e diplomati che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, utili anche per acquisire il certificato di specia- lizzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 43, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015). Una proroga annuale è prevista anche quando, al ter- mine del periodo di formazione previsto, l’apprendista non ha ancora con- seguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica supe- riore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale inte- grativo (art. 43, comma 4, secondo periodo). Nel dettaglio, secondo le pre- visioni dell’art. 4, comma 2, del D.M. 12 ottobre 2015, la durata del contrat- to di apprendistato di primo livello può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e a seguito di preventivo aggiornamento del piano formativo in- dividuale, se l’apprendista ha concluso positivamente i percorsi di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale (previa frequenza del cor- so annuale integrativo), nonché nel caso in cui, al termine dei relativi per-
xxxxx, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
2.4. Proroga di un anno
Il datore di lavoro può prorogare fino ad un anno il contratto dei gio- vani qualificati e diplomati che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico- professionali e specialistiche, utili anche per acquisire il certificato di specia- lizzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 43, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015).
Una proroga annuale è prevista anche quando, al termine del periodo di formazione previsto, l’apprendista non ha ancora conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 43, comma 4, secondo periodo).
L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 185/2016, modificando l’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015, ha introdotto nel corpo normativo un nuovo comma 2-bis del seguente tenore: «I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diplo- ma professionale, stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia consegui- to la qualifica o il diploma professionale».
Di tutta evidenza appare il senso della disposizione, che chiaramente rappresenta l’adesione del Governo alle richieste incrociate di Senato e Re- gioni sopra sintetizzate, volte a salvaguardare, meramente in via transitoria, un percorso formativo in apprendistato di primo livello.
Effettivamente il Legislatore delegato modifica come richiesto l’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015, con l’esplicita aggiunta di un comma contenente una disciplina correttiva che consente la proroga di un anno dei contratti di ap- prendistato per la qualifica e il diploma professionale attivati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, che risultavano in essere alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015), nel caso in cui alla scadenza del periodo formativo contrattualmente definito non fossero stati conseguiti il diploma ovvero la qualifica previsti nel contratto.
Se da un lato la norma ha una sua portata dispositiva di carattere squisi- tamente transitorio, tuttavia, d’altro lato, la stessa parifica sostanzialmente i diritti dei giovani apprendisti di primo livello assunti nella vigenza del Testo Unico dell’Apprendistato a quelli occupati in forza del c.d. “Codice dei Con- tratti”, giacché l’art. 43, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede strutturalmente una proroga annuale quando, al termine del perio- do di formazione definito nel contratto individuale, l’apprendista non ha
ancora conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Permane la perplessità di fondo, scaturita dal D.Lgs. n. 185/2016, rela- tiva ad una estesa coesistenza di rapporti di apprendistato di primo livello instaurati con il vecchio quadro regolatorio con quelli regolati dalla nuova disciplina.
2.5. Apprendistato stagionale
Nelle Regioni e Province autonome in cui è presente un sistema di al- ternanza scuola-lavoro i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di utilizzo dell’apprendistato scolastico di istruzione se- condaria anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagiona- li (art. 43, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015).
2.6. Disciplina della formazione
In base all’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma profes- sionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stata rimessa al- le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza della prevista regolamentazio- ne regionale la norma dispone che l’attivazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia rimessa al Ministero del Lavoro, chiamato a disciplinarne l’esercizio con propri decreti.
L’art. 5 del D.M. 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi, i con- tenuti del piano formativo individuale e le caratteristiche della formazione interna ed esterna, sancendo, anzitutto, che l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato (concordati dall’istituzione formati- va e dal datore di lavoro) si articola in periodi di formazione interna ed esterna che si integrano per il raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
In particolare, in base all’art. 5, comma 2, lettere a-d), del D.M. 12 otto- bre 2015 gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato di primo livello sono i seguenti:
- per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni;
- per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai D.P.R. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
- per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con D.M. 12 marzo 2015;
- per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.
Secondo la specifica previsione dell’art. 5, comma 3, del D.M. 12 otto- bre 2015, il piano formativo individuale (redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato 1A dello stesso decreto), deve stabilire il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato, includendo i seguenti ele- menti essenziali:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al aziendale8;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna9, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, in- termedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comporta-
8 L’art. 7 del D.M. 12 ottobre 2015 sancisce che nei percorsi di apprendistato di primo e di terzo livello la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa e si esplica nell’affiancamento dell’apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento (comma 1). In particolare, il tutor formativo e il tutor aziendale sono indivi- duati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l’integrazione tra la formazione interna ed esterna (comma 2), collabora- no alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del periodo di apprendistato (comma 5). Specificamente il tutor formativo assiste l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora l’andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato (comma 3), mentre il tutor aziendale (che può essere individuato an- che nello stesso datore di lavoro) favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affian- ca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi (comma 4).
9 Nell’art. 8 del D.M. 12 ottobre 2015 si prevede che l’istituzione formativa (anche avvalen- dosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna) deve effettuare il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, dandone evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e comunicandone i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale (comma 1). Gli apprendisti vantano il diritto garantito alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi (comma 2). L’apprendista ha però diritto alla valutazione e alla certificazione finale se, al termine del percorso, ha frequentato almeno i tre quarti della formazione interna e della forma- zione esterna previste nel piano formativo individuale (comma 3).
menti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupe- ro, anche nei casi di sospensione del giudizio.
In base all’art. 5, comma 4, del D.M. 12 ottobre 2015, il piano formati- vo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso, inoltre i periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche in base alle esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professio- nali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa (art. 5, comma 5).
Specificamente con riferimento alla formazione esterna, la stessa non può superare i seguenti limiti (art. 5, comma 6, D.M. 12 ottobre 2015):
- i nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, assun- to a base di calcolo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la for- mazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario per il se- condo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell’orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quar- to anno. Per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di spe- cializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario;
- nei percorsi di istruzione secondaria superiore, assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere su- periore al 70% dell’orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- nei percorsi di istruzione degli adulti la formazione esterna non può es- sere superiore: al 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si inte- grano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale; al 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- nei percorsi di specializzazione tecnica superiore, assunto a base di cal- colo l’orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario ordinamentale;
- nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell’orario ordi- namentale;
La formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso for- mativo ordinamentale e le ore di formazione esterna (art. 5, comma 7,
D.M. 12 ottobre 2015).