REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 440 del 30-6-2015
O G G E T T O
Convenzione con l'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.
Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 542
Il Direttore del Servizio Risorse umane e Relazioni Sindacali riferisce:
“La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, che nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specializzandi.
In materia è intervenuto anche l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, integrato dall’art. 7 del D.Lgs. 30.12.1993 n. 517, che prevede la stipula di specifici accordi fra Università e strutture Ospedaliere in attuazione del protocollo d’intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica.
Inoltre, ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitari finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
A fronte di quanto esposto si rileva che da tempo questa Azienda Ulss ha intrapreso una proficua collaborazione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova per la formazione medico specialistica presso strutture operative inserite nella rete formativa di diverse Scuole di specializzazione dell’Ateno in questione.
Poiché, l’u.o. di Radioterapia di questa Azienda Ulss non è attualmente accreditata quale struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione di riferimento, il Consiglio di tale Scuola, nella seduta del 12 maggio 2015, ha deliberato la richiesta di convenzione per lo svolgimento di uno stage di un medico specializzando nella strutture aziendale suddetta.
Considerato che il Direttore dell’u.o. di Radioterapia ha espresso il parere favorevole all’accoglimento dello stage, come richiesto con nota prot. n. 139865 del 16 giugno 2015, si propone l’approvazione della convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e per la Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa, come risulta dal testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx per il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxx Xxxxxxxx Date: 2015.06.30
15:00:33 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, n. 115 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”, ed in particolare il punto 1.2 dell’allegato 1 “Standard generali e specifici per l’accreditamento delle strutture della rete formativa”;
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria;
Nelle more della stipula del Protocollo d’intesa tra la Regione Veneto e l’Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell’area sanitaria;
Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 434/2010 del 8/2/2010 con cui il xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Delegato del Rettore per l’Osservatorio per la formazione specialistica post lauream è stato delegato alla firma delle convenzioni per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali non appartenenti alla rete formativa;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia (seduta del 12 maggio 2015);
Visto il parere positivo dell’Osservatorio per la formazione specialistica post-lauream (seduta del 19 maggio 2015);
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in xxx 0 Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale n. 80006480281, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx,
E
L’AZIENDA ULSS N. 6, con sede legale in xxxxx X. Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Tirocinante
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radioterapia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Larisa (Grecia) il 17/10/1976, residente in via Delle Piazze n. 12 – 35122 Padova, tel. 0000000000, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, (d’ora in poi denominato “tirocinante”).
Art. 3 – Durata tirocinio
L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 16 agosto 2015 al 16 giugno 2016.
Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di dodici mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
Art. 4 – Xxxxxx e tempi di tirocinio
Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell’U.O.C. di Radioterapia con orario di accesso, secondo accordi con il Direttore della struttura.
Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio
Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: radioterapia stereotassica, radiochirurgia con il sistema Ciberknife per le neoplasie del polmone e del testa-collo.
Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
La frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 7 – Tutore
L’attività di tirocinio si svolge sotto la guida della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, indicata come tutore dal soggetto ospitante.
Art. 8 – Accertamento frequenza
L’accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico- organizzativo.
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 10 – Tutela assicurativa
Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
Art. 11 - Sicurezza
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
b) sull’Azienda ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
c) l’Azienda è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37del X.Xxx. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l’Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio
Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.
Art. 13 – Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
Art. 14 – Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi Padova.
Art. 15 – Modalità di stipula
La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 16 – Imposta di bollo e di registro
L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.
L’imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante, che fornirà all’Università copia dell’avvenuto assolvimento.
L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.
FIRMA PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA ......................................................................
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxx - Delegato del Rettore per l’Osservatorio)
FIRMA PER L’AZIENDA ULSS N. 6 .......................................................................................................
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Direttore Generale)