Regolamento della procedura di mediazione Mediazione Arbitrato e Conciliazione S.R.L. (Me.Ar.Con. )
Regolamento della procedura di mediazione Mediazione Arbitrato e Conciliazione S.R.L. (Me.Ar.Con. )
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Organismo di mediazione iscritto al n. 315 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, in vigore dal 21 maggio 2015, aggiornato alla Legge di conversione n.98/2013
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione
2.1 Richiesta di avvio
2.2 Durata della mediazione
2.3 Avvio della mediazione
2.4 Comunicazioni
2.5 Presenza delle parti e rappresentanza
2.6 Luogo di svolgimento della mediazione
2.7 Accordi tra organismi
Art. 3 – Nomina del mediatore procedimento di mediazione
3.1 Scelta e nomina del mediatore
3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore
3.3 Cause di incompatibilità
3.4 Informalità del procedimento di mediazione
3.5 Proposta del mediatore
3.6 Tirocinio assistito
Art. 4 – Conclusione della mediazione Art. 5 – Scheda di valutazione del servizio
Art. 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale
6.1 Dovere di riservatezza
6.2 Privacy
6.3 Accesso agli atti
6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale
Art. 7 – Indennità per il servizio di mediazione
7.1 Indennità e spese di mediazione
Art. 8 – Regole finali e rinvio
8.1 Responsabilità delle parti
8.2 Responsabilità della mediazione
8.3 Legge applicabile e criteri interpretativi
ALLEGATI:
1) TABELLA DELLE TARIFFE;
2) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA DEI MEDIATORI;
3) SCHEDA DI VALUTAZIONE.
Articolo 1 – Premessa
1. L’applicazione del presente regolamento (“regolamento”) decorre dal 01 gennaio 2015.
2. Il regolamento di Mediazione Arbitrato Conciliazione (d’ora in poi ME.AR.CON.) é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti (Mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 e 5 co 1 bis della Legge di conversione n. 98/2013) sul territorio italiano. 2
La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile. Ai sensi dell’art. 8 co 1 della legge di conversione n. 98/2013, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 30 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5. L’istante si farà parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
6. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche.
La piattaforma telematica è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazione ed il rispetto della riservatezza; la mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. Il mediatore, con riferimento alla previsione della sottoscrizione del verbale di mediazione con modalità telematica, firma digitalmente il verbale che sarà trasmesso per telematicamente.
Pìù precisamente le mediazioni on line, in base a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
La procedura di mediazione attraverso il canale telematico avviene tramite la skype oppure zoom con le seguenti modalità:
• utilizzo di una postazione, corredata da webcam, microfono e cuffie per tutte le parti in mediazione;
• creazione di una stanza virtuale atta a consentire l'accesso alla piattaforma esclusivamente ai soli utenti che partecipano alla mediazione;
• software in grado, in caso di necessità, di ripristinare il servizio con il salvataggio dei dati acquisiti;
• utilizzo di un sistema di videoconferenza attivabile in sicurezza e riservatezza esclusivamente per incontri di mediazione, garantendo la sicurezza dei dati e assicurando la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti, l'autenticazione e la crittografia delle informazioni;
• il sistema informatico è utilizzabile solamente da persone autorizzate; per di più la piattaforma, che si occupa della gestione di informazioni, fornisce adeguate garanzie affinché il software e l'hardware non alterino i dati delle mediazioni memorizzati.
• Infine, in osservanza al DPR 513/97 alla Legge 59/97, è fondamentale apporre la firma elettronica ad un documento per garantirne la riservatezza e certificare che l'autore è colui che afferma di essere.
Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione
2.1 Richiesta di avvio
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge di conv. n. 98/2013 il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito dell’istanza presso l’Organismo di Mediazione competente territorialmente, accompagnata 3
dall’attestazione di pagamento dell’indennità prevista nei decreti ministeriali.
La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la Segreteria dell’organismo sita in Napoli Piazza Xxxxxx Amore, 6 oppure inviandola a mezzo fax, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xx, oppure depositandola presso una delle sedi operative accreditate indicate sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
In quest’ultimo caso, il responsabile della sede operativa tempestivamente inoltrerà la domanda alla sede centrale, che procederà a registrarla nel registro degli affari di mediazione.
2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo o presso le sedi operative.
3. La domanda deve contenere:
a) Il nome dell’Organismo di mediazione;
b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) L’oggetto della lite;
d) Le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti;
f) in allegato, la ricevuta di versamento delle spese di segreteria pari ad Euro 40,00 IVA esclusa (se la controversia è di valore superiore a 250.000 euro la somma dovuta è di 80,00 IVA esclusa).
Alla domanda la parte può allegare ogni documento che ritiene utile al fine del raggiungimento dell’accordo e può eventualmente depositare documenti riservati alla sola attenzione del mediatore.
4. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
2.2 Durata della mediazione
Il procedimento non potrà avere durata superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa è non è soggetto a proroga. Il procedimento si considera concluso, quando:
a) nel caso in cui all’esito del 1° incontro le parti non esprimano il loro consenso a proseguire la mediazione. Il mediatore redige processo verbale dando atto dell’esito negativo del primo incontro
b) quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, nel caso in cui la parte chiamata non abbia aderito e non sia comparsa al primo incontro il mediatore redige verbale di mancata partecipazione; negli altri casi resta ferma la facoltà della parte istante di rinuncia alla mediazione
c) nel caso in cui le parti raggiungono un accordo amichevole. Il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo raggiunto dalle parti. L’accordo viene sottoscritto anche dagli avvocati 4
che assistono tutte le parti, i quali ne certificano e ne attestano la conformità all’ordine pubblico ed alle norme
imperative
d) nel caso in cui le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore. Questi indicherà nel verbale la sua proposta.
e) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art.10, il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte;
Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione. Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Una copia dell’attestazione comprovante l’esito dal procedimento di mediazione, sarà rilasciata alle parti, previa richiesta e verifica dell’avvenuto versamento delle spese ed indennità, mentre l’originale sarà conservato presso la ME.AR.CON.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio.
2.3 Avvio della mediazione
1. Ricevuta la domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore in base all’oggetto della controversia, individuandolo tra quelli con specifiche competenze professionali, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della stessa.
2. Il mediatore può essere indicato di comune accordo dalle parti. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx;
3. La mediazione si avvia dopo l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 3.2.
4. L’Organismo comunica alle parti, (a spese dell’istante, in caso di due o più chiamati a conciliare e qualora i chiamati non aderiscano alla mediazione) con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la nomina del mediatore e la data del primo incontro, inviando alla parte chiamata a conciliare copia dell’istanza di
mediazione. L’istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
2.4 Comunicazioni
1. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche, come descritto sul sito xxx.xxxxxxx.xx dove può essere scaricata tutta la modulistica.
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2.5 Presenza delle parti e rappresentanza
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse dovranno essere assistite da un legale di propria fiducia.
2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e assistite da un legale di propria fiducia.
3. Le parti sono responsabili della forma e del contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante.
2.6 Luogo di svolgimento della mediazione
La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
2.7 Accordi tra organismi
ME.AR.CON. può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione, anche per singoli affari di mediazione.
Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione
3.1 Scelta e nomina del mediatore
1. ME. AR. CON. nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx, ove saranno suddivisi per specifiche competenze professionali e per tipologia di laurea universitaria posseduta.
Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ed il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180, modificato con D.L. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3lett. b, del D.L. 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori - tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di
mediazione. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell’art. 4 del presente regolamento, e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto della ME.AR.CON. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche la ME.AR.CON. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di 6
imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 3.2 del presente regolamento.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, in favore delle stesse parti, in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve informare immediatamente la ME.AR.CON. ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.
Nel caso in cui le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, la ME.AR.CON., avvalendosi della procedura telematica, provvederà alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dalla ME.AR.CON. medesima.
Le parti possono richiedere alla ME.AR.CON., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza la ME.AR.CON. nominerà un altro mediatore. La ME.AR.CON. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dalla ME.AR.CON. medesima.
Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali.
La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
2. Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall’organismo.
I criteri in base ai quali vengono designati i mediatori sono:
a) Competenza per territorio: in base alle sedi operative per le quali ogni mediatore avrà comunicato all’organismo dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi;
b) Competenza per materia: in base alle competenze per materia oggetto della procedura di mediazione;
c) Turnazione: nell’ambito della stessa specifica materia;
d) Preferenza eventualmente espressa dalle parti, nel caso in cui le parti abbiano fornito una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ME.AR.CON.
3. Nei casi di cui all’art. 2.7 l’organismo può designare un mediatore iscritto nell’elenco di altro organismo.
3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o delle sessioni non può essere registrato o verbalizzato. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il 7
consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di
Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutte le altre parti.
2. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della ME.AR.CON., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal presente regolamento. Il mediatore assume l’obbligo di comunicare a ME.AR.CON. l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico.
3. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.
4. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.
5. All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta europeo per mediatori adottato da ME.AR.CON.
6. In casi eccezionali o su istanza di tutte le parti intervenute, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
7. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento; l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
8. Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della mediazione.
9. E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
3.3 Cause di incompatibilità
Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini previsto dall'art. 5 del presente regolamento. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle 8
parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Il mediatore è chiamato
a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
3.4 Informalità del procedimento di mediazione
1. La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un verbale di non avvenuta conciliazione per mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del giudice, il quale nell'eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, c.p.c.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
2. Le parti chiamate a conciliare devono comunicare all’Organismo l’accettazione della procedura di mediazione almeno tre giorni prima della data fissata per il primo incontro, mediante i moduli di adesione che saranno allegati alla missiva di convocazione che riceveranno e che sono scaricabili anche dal sito xxx.xxxxxxx.xx.
3. Qualora le parti chiamate a conciliare si presentino e aderiscano alla procedura direttamente al primo incontro fissato, la procedura potrà essere rinviata di non oltre sette giorni.
4. L’Organismo nominerà, all’uopo, un co-mediatore al solo fine di redigere verbale di mancata comparizione delle parti o per rinviare nel caso di cui al punto 3.
5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
6. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.
7. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate, salvo a quelli destinati esclusivamente all’attenzione del mediatore.
8. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
9. Il mediatore può rinviare l’incontro nei seguenti casi:
a) quando al primo incontro le parti che partecipano alla mediazione non hanno corrisposto le spese dovute a ME.AR.CON. In tal caso il mediatore rinvierà l’incontro di non oltre sette giorni, concedendo alle parti un termine per il versamento di quanto dovuto.
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b) quando le parti chiamate a conciliare aderiscano alla procedura oltre il termine di cui al punto 2;
c) in caso di comunicato impedimento a comparire di una delle parti;
d) quando le parti presenti lo richiedano;
e) quando la complessità della controversia lo richieda.
10. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.
11. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
12. Le parti hanno la facoltà di allegare al verbale dichiarazioni scritte, previo consenso alla loro utilizzazione in sede processuale.
13. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
3.5 Procedura di mediazione
Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede della ME.AR.CON. ovvero una sua sede operativa, territorialmente competente. Tale luogo è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del coordinatore dell’Organismo. La ME.AR.CON. provvederà a fissare la data del primo incontro entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione.
E’ necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe della ME.AR.CON. In ossequio all’art 8 co 1 della Legge di conversione n. 98/13, durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, accertata la competenza per territorio della ME.AR.CON., invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore dirige l'incontro senza formalità, predisponendo, ove necessario, il calendario del procedimento, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora lo ritenga opportuno. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.
Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore ai sensi dell’art.11 c. 4 del D.Lgs n. 28 del 2010. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28 del 2010 quando le parti non raggiungono un accordo amichevole e ne facciano concorde richiesta il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
Il mediatore deve informare altresì le parti che laddove il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali 10
ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione 7 e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo, e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
Quando l'accordo non sia raggiunto, é fatta salva la facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari e anche se le parti non la richiedano, ma dopo averle informate nei termini che precedono. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. Il mediatore comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la propria proposta, invitandole a far pervenire allo stesso, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.
Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta alla ME.AR.CON. produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione della ME.AR.CON. nel registro.
3.6 Tirocinio assistito
1. A ciascun mediatore aderente alla ME.AR.CON. è consentita la partecipazione alle procedure di mediazione in qualità di tirocinante, previa richiesta dell’interessato ed autorizzazione del responsabile dell’Organismo.
2. Il tirocinio non comporta oneri per il mediatore, per l’organismo e per le parti.
3. I tirocinanti sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all’art. 9 del decreto legislativo. Ad essi si estendono gli artt. 10 e 14 co. 1 del D.Lgs. 28/10.
Articolo 4 – Conclusione della mediazione
1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.
2. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all’art. 3.5, al processo verbale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’organismo.
5. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell’eventuale proposta. 11
6. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude, qualora non sia possibile un accordo parziale.
7. Il mediatore, al termine del procedimento di mediazione e in caso di esito negativo dello stesso, può indicare alle parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di Adr amministrata (es. arbitrato) dall'Organismo, per definire la controversia in modo rapido ed economico, fornendo ogni informazione dettagliata sul relativo Regolamento, sulle Tariffe, tempi e contenuti della procedura.
Articolo 5 – Scheda Per La Valutazione Del Servizio
Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato 3). Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento, viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio e copia della stessa, compilata e sottoscritta dalla parte con l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento (ex art. 7 n. 5 lett. b D.M. 180/10.
Articolo 6 – Riservatezza – Privacy – Accesso agli atti – Inutilizzabilità e segreto professionale Articolo 6.1 – Dovere di riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Articolo 6.2 – Privacy
Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 6.3 – Accesso agli atti
Fermo restando quanto indicato all’art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell’organismo.
Articolo 6.4 – Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
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Articolo 7 – Indennità per il servizio di mediazione Articolo 7.1 – Indennità e spese di mediazione
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro. Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento l’indennità spettante agli organismi di conciliazione ed ai mediatori per l'attività prestata.
1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2 Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 più Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 + Iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto ad euro 40 più Iva per il primo scaglione ed a euro 50 più iva per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Sì considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore dì riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
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9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura
non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un 'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono determinati a norma della tabella A.
Articolo 8 – Regole finali e rinvio Articolo 8.1 - Responsabilità Delle Parti
E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
Articolo 8.2 - Responsabilità Della Mediazione
ME.AR.CON., il mediatore e i loro assistenti o collaboratori non sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne in caso di dolo o colpa grave.
Articolo 8.3 - Legge Applicabile e Criteri Interpretativi 14
1. La mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nella Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione trasfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi.
2. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice europeo di condotta dei mediatori, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.
3. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità, osservando il Codice etico. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ME.AR.CON.
ALLEGATO 1
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Tabella delle Tariffe
TABELLA INDENNITA’ MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Indennità di Mediazione per le procedure che rientrano nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.
La tabella è stata redatta in conformità al D.M. 04/08/2014 n° 139
VALORE DELLA LITE | INDENNITA’ DI MEDIAZIONE | ESITO POSITIVO MEDIAZIONE |
Fino a € 1.000 | (per ciascuna parte) € 40 | (per ciascuna parte) + € 15 |
da € 1.001 a € 5.000 | € 85 | + € 32 |
da € 5.001 a € 10.000 | € 155 | + € 60 |
da € 10.001 a € 25.000 | € 235 | + € 90 |
da € 25.001 a € 50.000 | € 395 | + € 150 |
da € 50.001 a € 250.000 | € 660 | + € 250 |
da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000 | + € 500 |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900 | + € 950 |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600 | + € 1.300 |
Oltre € 5.000.000 | € 4.600 | + € 2.300 |
Indeterminabile > € 50.000 | € 660 | + € 250 |
Indeterminabile < € 50.000 | € 395 | + € 150 |
Tutti gli importi si intendono per parte e al netto di IVA.
L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile.
Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti, rilevata dalla controparte prima di aderire alla procedura, ME. AR. CON. srl decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle Parti.
Con il consenso scritto di tutte le Parti e di ME. AR. CON. srl , in casi di particolare complessità o durata, l’indennità di mediazione potrà essere determinata in deroga a quanto previsto dalla Tabella delle indennità per lo scaglione di riferimento.
Con le medesime formalità è inoltre possibile prevedere che una quota dell’indennità sia dovuta solo in caso di
successo del tentativo, o comunque al raggiungimento di certi obiettivi convenuti. Infine, le Parti possono 16
concordare che una si faccia carico, in tutto o in parte, dell’indennità di mediazione dovuta dall’altra.
Qualora gli incontri si svolgano in una città ove non vi è una sede di ME. AR. CON. srl , con il loro consenso preventivo saranno a carico delle Parti eventuali spese di trasferta del mediatore e i costi per l’affitto dei locali per lo svolgimento degli incontri.
EVENTUALE AUMENTO DELL’INDENNITA’ IN CASO DI COMPLESSITA’ E PROPOSTA (ESCLUSI I CASI DI MEDIAZIONE PER CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O SU INVITO DEL GIUDICE)
In base alla legge applicabile, con il previo consenso delle Parti, l’indennità di mediazione prevista dalla Tabella allegata al D.M. n. 180/2010, e s.m.i., per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata:
• del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura. Si considerano tali le mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 30 pagine, coinvolgimento di più di quattro Parti, uso anche parziale di una lingua straniera;
• del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore, qualora il contenuto della proposta venga accettato dalle Parti.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
L’indennità per il proseguimento della mediazione deve essere corrisposta per intero entro 5 giorni successivi al primo incontro, ed è condizione per la prosecuzione della procedura.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN XX00X0000000000000000000000
Intestato a: ME. AR. CON. SRL
Causale: Nominativo della parte ed eventuale n° di protocollo della procedura di mediazione
L’eventuale parte di indennità non versata prima degli incontri successivi, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura, anche tramite assegno. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di conciliazione, positivo o negativo. Tutti gli esborsi non previsti dall’art. 16 del D.M. n. 180/2010 e s.m.i., e diversi dai costi amministrativi e logistici sono da ritenersi aggiuntivi.
CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI
In base al D. Lgs. n.28/2010, e s.m.i., in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.
ALLEGATO 2
Codice europeo di condotta per mediatori
Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi
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Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
Art. 2 Indipendenza e imparzialità
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
Art. 3 L’accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
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Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
Art. 4 Riservatezza
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
ALLEGATO 3
DATA
NOME
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
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Scala di valutazione. 1= valore minimo – 5= valore massimo
1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi
a disposizione durante l’incontro di mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) Assistenza della segreteria e completezza delle
informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di
mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo,
costi e rischi del ricorso al tribunale ?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione
del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per
la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□
4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: