BOZZA CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
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BOZZA CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
(lotto 4)
La presente polizza è stipulata tra
MARSH
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE |
Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F./P.I. 00206200289 |
Codice CIG: |
e
Compagnia assicurativa |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2017
Alle ore 24.00 del : rateazione annuale
30.06.2020
30.06 di ogni anno
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SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Identificazione degli Assicurati
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 Regolazione del premio
Art. 6 Revisione del prezzo
Art. 7 Recesso della Società
Art. 7.1 - Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Art..7.2 - Recesso per aggravamento del rischio
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Art. 8 Modifiche dell’assicurazione
Art. 9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Ispezioni e verifiche della Società Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art. 17 Coassicurazione e delega (opzionale)
Art. 18 Clausola Broker
Art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 Art. 20 Rinvio alle norme di legge
Art. 21 Rinuncia alla rivalsa
Art. 22 Trattamento dei dati
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Rimborso spese mediche
Art. 3 Diaria di ricovero
Art. 4 Diaria per inabilità temporanea
Art. 5 Spese di trasporto a carattere sanitario
Art. 6 Rientro sanitario
Art. 7 Rimpatrio salma
Art. 8 Danni estetici
Art. 9 Rischio aeronautico
Art. 10 Servizio militare
MARSH
Art. 11
Art. 12
Rischio guerra Limiti territoriali
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 Esclusioni
Art. 2 Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
Art. 2 Criteri di indennizzabilità
Art. 3 Controversie
Art. 4 Liquidazione dell’indennità
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Art. 5 Rinuncia all’azione di xxxxxxx
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Somme assicurate, scoperti e franchigie
Art. 2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
MARSH
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SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
MARSH
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato: | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. | |||||||||
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker: | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. | |||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Infortunio: | ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. | |||||||||
Invalidità permanente: | la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |||||||||
Inabilità temporanea: | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate | |||||||||
Istituto di cura: | l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno | |||||||||
Ricovero: | la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. | |||||||||
Massimale per sinistro | la massima esposizione della Società per sinistro. |
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MARSH
Art. 2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore
24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3).
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2020. Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Contraente si riserva la facoltà di affidare alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati per un ulteriore triennio alle medesime condizioni contrattuali.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato
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sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art. 5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata e/o PEC, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato
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al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 7 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata).
Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 7.1 e 7.2,, fermi restando i termini minimi di preavviso indicati, il recesso avrà decorrenza dalla scadenza dell’annualità.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 16 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
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Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) o telefax indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
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4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a. sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c. sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
x. xxxxxxxx senza seguito;
e. sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ del valore del premio annuo a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 17 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l’Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell’Agenzia cui risulta essere in
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carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell’Agenzia di cui sopra dell’avvenuto incasso del premio.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è pari al 6 % sul premio imponibile.
Art. 19 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di IZSVe ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente.
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L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6. Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.8, 9, 10 e 11 della presente Sezione.
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nello svolgimento di:
• Attività professionali principali e secondarie; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri Enti pubblici a seguito di comando dell’Ente di appartenenza
Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio.
Art. 3 – Diaria per ricovero
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.
Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso
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avverrà nei limiti del massimale indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.
Art. 6 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00 delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00.
Art. 8 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 5.000,00 per evento.
Art. 9 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• € 2.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 2.500.000,00 per il caso morte per persona e di:
• € 7.500.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 7.500.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 10 – Servizio militare
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.
Art. 11 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
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Art. 12 – Limiti territoriali
La presente polizza ha validità territoriale per il mondo intero.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
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Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza :
1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l’assicurazione sia prestata sulla base di disposizione di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 20° giorno lavorativo da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata), telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
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Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
a) Invalidità Permanente Assoluta
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un’invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.
b) Invalidità Permanente Parziale
Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base
alle seguenti percentuali della somma assicurata per indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: destro | il | caso di invalidità permanente, sinistro |
- per la perdita totale di un arto superiore - per la perdita della mano o - dell'avambraccio | 70% 60% | 60% 50% |
- per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
- per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | 50% |
- per la perdita di un piede | 40% | 40% |
- per la perdita del pollice | 18% | 16% |
- per la perdita dell'indice | 14% | 12% |
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- per la perdita del mignolo | 12% | 10% |
- per la perdita del medio | 8% | 6% |
- per la perdita dell'anulare | 8% | 6% |
- per la perdita di un alluce | 5% | |
- per la perdita di ogni altro dito del piede | 3% | |
- per la sordità completa di un orecchio | 10% | |
- per la sordità completa di ambedue le orecchie | 40% | |
- per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto | o di un organo viene considerata come |
perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.
Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
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Art. 3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 5 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio. Nei confronti di dipendenti, amministratori o del legale rappresentante, segretario/direttore generale o di persone di cui l’Assicurato debba rispondere, la Società si riserva però di agire in rivalsa (oltreché in caso di dolo) anche in caso di colpa grave giudizialmente e definitivamente accertata a carico dei medesimi.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Per tutte le sezioni inizialmente attive, nonché per quelle successivamente attivabili, la liquidazione dell’indennità per l’invalidità permanente verrà determinata secondo la seguente indicazione:
• sulla parte di somma assicurata non eccedente €. 260.000,00.= l’indennità viene liquidata senza l’applicazione di franchigia alcuna;
• sulla parte di somma assicurata eccedente €. 260.000,00.= non si procede ad indennizzo quando l’invalidità permanente è uguale o inferiore al 5% della totale; se l’invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l’indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente;
• per i casi di Rimborso spese mediche; diaria da ricovero e diaria da gessatura (laddove previsti) nessuna franchigia
• per il caso di Inabilità temporanea (laddove previsto): i primi due giorni
Art. 2 - SEZIONI IN CUI E’ SUDDIVISA LA POLIZZA
Art. 2.1 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai Conducenti in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente. L’assicurazione si intende prestata anche a favore del personale proveniente da altri Enti, che presta la propria opera presso il Contraente in base a specifiche Convenzioni. L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.
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Garanzia | Massimale | |||
Caso Morte | €. 210.000,00 | |||
Caso Invalidità Permanente | €. 210.000,00 | |||
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | €. 2.000,00 | |||
Numero veicoli assicurati | 55 (cinquantacinque) 1( | |||
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art. 2.2 Infortuni conducenti veicolo privato
L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente (a titolo esemplificativo e non limitativo dipendenti, Componenti CDA e Revisori contabili, collaboratori –non dipendenti- della Contraente) subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente o non di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.
L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.
Caso Morte | €. 210.000,00 | |||
Caso Invalidità Permanente | €. 210.000,00 | |||
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | €. 2.000,00 | |||
Kilometri annui preventivati | 65.000 (sessantacinquemila) | |||
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Art. 2.3 Analisti addetti agli esperimenti sulla rabbia
L'assicurazione copre gli infortuni che possono occorrere tutti gli Analisti/Veterinari che svolgono il servizio di sperimentazione sulla rabbia, per tutti gli infortuni subiti a causa o in occasione dell’attività professionale, ivi compresi, qualora l’attività sia prestata in Comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Sono compresi i rischi inerenti alla vaccinazione antirabbica a cui gli assicurati vengono periodicamente sottoposti per la natura del rischio. Xxxxxx pertanto ritenersi comprese le conseguenze dirette ed esclusive di una infezione da virus rabbico contratte nell’esercizio della professione a condizione che gli assicurati siano stati vaccinati secondo le norme di legge
Garanzia | Massimale | |||
Caso Morte | €. 260.000,00 | |||
Caso Invalidità Permanente | €. 260.000,00 | |||
Spese mediche e farmaceutiche | €. 2.000,00 | |||
Numero di assicurati | 65 (sessantacinque) | |||
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
Art. 3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione CALCOLO DEL PREMIO (compilare in ogni sua parte)
Ai fini dell’aggiudicazione, si terrà conto delle condizioni economiche relative alle sezioni evidenziate in neretto, TUTTE inserite fin dall’inizio in garanzia,
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della
1 Si precisa che in tale dato sono conteggiati n. 9 automezzi che saranno rottamati nel secondo semestre 2017 e n. 12 automezzi, che sono già stati ordinati da IZSVe e la cui consegna è prevista nel mese di luglio 2017. Pertanto al 30.06.2017 la copertura assicurativa verrà attivata includendo i mezzi da rottamare ed escludendo i nuovi mezzi, che verranno inseriti in garanzia quando l’Istituto ne entrerà materialmente nel possesso degli stessi
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presente polizza. Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.
Tipo dato variabile | Montante dato variabile | Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato | Totale Premio lordo ANNUALE | |
Art. 2.1 Conducenti dei veicoli di proprietà dell'Ente | Numero veicoli assicurati | 552(cinquantacinque) | Vedi scheda offerta economica | Vedi scheda offerta economica |
Art. 2.2 Infortuni conducenti veicolo privato | Km percorsi | 65.000 Km (sessantacinquemila) | Vedi scheda offerta economica | Vedi scheda offerta economica |
Art. 2.3 Infortuni addetti agli esperimenti sulla rabbia | Numero assicurati | 65 (sessantacinque) | Vedi scheda offerta economica | Vedi scheda offerta economica |
Scomposizione del premio:
Premio annuo imponibile | € | Vedi scheda di offerta economica |
Imposte | € | Vedi scheda di offerta economica |
TOTALE | € | Vedi scheda di offerta economica |
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
LA SOCIETÀ
IL CONTRAENTE
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3, Sez. 2 – Durata della polizza;
• Art. 6, Sez. 2 – Revisione del prezzo
• Art. 7, Sez. 2 – Recesso della Società
• Art. 11, Sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1, Sez. 5 – Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
2 Si precisa che in tale dato sono conteggiati n. 9 automezzi che saranno rottamati nel secondo semestre 2017 e n. 12 automezzi, che sono già stati ordinati da IZSVe e la cui consegna è prevista nel mese di luglio 2017. Pertanto al 30.06.2017 la copertura assicurativa verrà attivata includendo i mezzi da rottamare ed escludendo i nuovi mezzi, che verranno inseriti in garanzia quando l’Istituto ne entrerà materialmente nel possesso degli stessi