TRADUZIONE)
(TRADUZIONE)
ACCORDO
tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’utilizzazione dei principi della «comitas gentium» attiva nell’applicazione del loro diritto della concorrenza
LA COMUNITÀ EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO da un
lato (in prosieguo: «le Comunità europee») e
IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA,
dall’altro,
visto l’accordo del 23 settembre 1991 tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza e lo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e del 31 luglio 1995 in relazione all’accordo stesso (in prosieguo: «l’accordo del 1991»),
riconoscendo che l’accordo del 1991 ha contribuito al coordinamento e alla cooperazione, nonché ad evitare conflitti nell’applicazione del diritto della concorrenza,
considerando in particolare che l’articolo V dell’accordo del 1991, noto come articolo sulla «comitas gentium» attiva (Positive Comity), invita le parti a cooperare qualora nel territorio di una parte vengano poste in essere attività anticoncorrenziali che pregiudicano gli interessi dell’altra parte,
convinti che un’ulteriore esplicitazione dei principi della «comitas gentium» attiva e una loro più ampia applicazione migliorerebbero l’effetto utile dell’accordo del 1991 rispetto a tali attività anticoncorrenziali,
e
considerando che né il presente accordo né le misure adottate per la sua esecuzione possono essere interpretati in modo da pregiudicare la posizione delle parti con riguardo alle loro competenze giurisdizionali in tema di diritto della concorrenza nel contesto internazionale,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo I
Ambito di applicazione e finalità dell’accordo
1. Il presente accordo si applica quando una parte dimostra all’altra parte che vi è motivo di ritenere che sussista quanto segue:
a) in tutto il territorio di una delle parti o in una parte rilevante di esso si verificano attività anticoncorrenziali che pregiudicano gli interessi dell’altra parte, e
b) dette attività sono vietate dalle regole di concorrenza della parte nel cui territorio si verificano.
2. Il presente accordo ha le seguenti finalità:
a) contribuire ad assicurare che i flussi commerciali e di investimento fra le parti e la concorrenza e il benessere dei consumatori nel territorio delle parti non siano ostacolati da attività anticoncorrenziali alle quali le regole di concorrenza di una o di entrambe le parti consentano di rimediare, e
b) istituire procedimenti di cooperazione ai fini dell’applicazione più completa ed efficiente possibile delle regole di concorrenza, grazie alle quali le autorità garanti della concorrenza di ciascuna delle parti si asterranno, di norma, dall’impiegare risorse per rimediare ad attività anticoncorrenziali eseguite principalmente nel territorio dell’altra parte ed a questo principalmente dirette, qualora le autorità garanti della concorrenza dell’altra parte siano in condizione e siano disposte a prendere in esame e ad irrogare sanzioni effettive, secondo il proprio ordinamento, contro tali attività.
Articolo II
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
1) «Pregiudizio», è il danno cagionato da attività anticoncorrenziali
a) alla capacità delle imprese operanti nel territorio di una parte di esportare, investire o altrimenti competere nel territorio dell’altra parte, oppure
b) alla concorrenza nel mercato interno di una parte o nei suoi mercati di importazione.
2) «Parte richiedente», è la parte che subisce un pregiudizio per effetto delle attività anticoncorrenziali eseguite in tutto il territorio dell’altra parte o in una parte rilevante di esso.
3) «Parte richiesta», è la parte nel territorio della quale tali attività anticoncorrenziali risultano eseguite.
4) «Diritto della concorrenza o regole di concorrenza», sono
a) per le Comunità europee, gli articoli 85, 86 e 89 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE), l’articolo 65 e l’articolo 66, paragrafo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e i relativi regolamenti di applicazione, ad esclusione del regolamento (CEE)
n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e
b) per gli Stati Uniti d’America, lo Sherman Act (15 U.S.C., §§ 1-7), il Xxxxxxx Act (15 U.S.C. §§ 12-27, ad eccezione del riferimento alle inchieste in forza del titolo II dell’Xxxx-Xxxxx-Xxxxxx Antitrust Improvements Act del 1976, 15 U.S.C. § 18a), il Xxxxxx Tariff Act (15 U.S.C. §§ 8-11) e il Federal Trade Commisison Act (15 U.S.C. §§ 41-58, escluse le sezioni relative alle funzioni di tutela dei consumatori),
nonché tutte le altre disposizioni legislative o regolamentari che le parti convengano per iscritto di considerare «diritto della concorrenza o regole di concorrenza» ai fini del presente accordo.
5) «Autorità garanti della concorrenza», sono
a) per le Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee nei limiti delle competenze conferitele dalle regole di concorrenza delle Comunità europee,
b) per gli Stati Uniti, la «Antitrust Division of the United States Department of Justice» e la «Federal Trade Commission».
6) «Provvedimento di applicazione» è qualsiasi atto di esecuzione del diritto della concorrenza svolto
mediante indagini o procedimenti dalle autorità garanti della concorrenza di una parte.
7) «Attività anticoncorrenziali» sono i comportamenti o i negozi vietati dal diritto della concorrenza di una delle parti.
Articolo III
Cortesia attiva
Le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente possono chiedere alle autorità garanti della concorrenza della parte richiesta di svolgere indagini su attività anticoncorrenziali e, se necessario, porvi rimedio, nell’osservanza delle regole di concorrenza della parte richiesta. La domanda può essere presentata indipendentemente dal fatto che dette attività violino anche le regole di concorrenza della parte richiedente e dal fatto che le autorità garanti della concorrenza di quest’ultima abbiano già adottato o si apprestino a adottare provvedimenti di applicazione previsti dalle proprie regole di concorrenza.
Articolo IV
Xxxxxx o sospensione di indagini facendo affidamento su provvedimenti di applicazione della parte richiesta
1. Le autorità garanti della concorrenza delle parti possono convenire che le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente rinviino o sospendano i provvedimenti di applicazione adottati o che intendono adottare, quando siano in corso provvedimenti di applicazione della parte richiesta.
2. Di norma, le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente rinviano o sospendono i provvedimenti di applicazione di loro competenza in favore di quelli adottati dalle autorità garanti della concorrenza della parte richiesta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le attività anticoncorrenziali di cui trattasi:
i) non hanno un impatto diretto, rilevante e ragionevolmente prevedibile sui consumatori del territorio della parte richiedente, oppure
ii) quando le attività anticoncorrenziali, implicando un siffatto impatto sui consumatori della parte richiedente, sono eseguite principalmente nel territorio dell’altra parte e ad esso sono principalmente dirette;
b) vi è la possibilità e la probabilità di svolgere un’indagine esaustiva ed adeguata sul pregiudizio degli interessi della parte richiedente e, se del caso, di eliminarlo o di porvi adeguato rimedio in conformità delle leggi, delle procedure e degli strumenti d’azione della parte richiesta. Le parti convengono che può essere opportuno adottare autonomi provvedimenti di applicazione qualora le attività anticoncorrenziali riguardanti entrambi i territori giustifichino l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in entrambi gli ordinamenti; e
c) le autorità garanti della concorrenza della parte richiesta convengono che nell’eseguire i loro provvedimenti di applicazione:
i) devolveranno risorse adeguate per svolgere indagini sulle attività anticoncorrenziali e, se del caso, adotteranno senza indugio provvedimenti di applicazione adeguati;
ii) si adopereranno il più possibile per sfruttare tutte le fonti d’informazione ragionevolmente disponibili, comprese quelle eventualmente indicate dalle autorità garanti della concorrenza della parte richiedente;
iii) informeranno le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente, qualora queste lo richiedano o ad intervalli ragionevoli circa la situazione dei propri provvedimenti di applicazione e circa le proprie intenzioni, fornendo loro, se del caso, informazioni pertinenti di carattere riservato, previo consenso della fonte interessata. L’uso e la divulgazione di tali informazioni sono disciplinati dall’articolo V;
iv) notificheranno senza indugio alle autorità garanti della concorrenza della parte richiedente ogni cambiamento delle loro intenzioni riguardo alle indagini o ai provvedimenti di applicazione;
v) si adopereranno il più possibile per concludere le loro indagini e per trovare un rimedio o iniziare un procedimento entro sei mesi, a decorrere dalla decisione di rinvio o di sospensione dei provvedimenti di applicazione, adottata dalle autorità garanti della concorrenza della parte richiedente, ovvero entro un termine concordato con le autorità garanti della concorrenza delle parti;
vi) terranno pienamente informate le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente circa i risultati delle loro indagini e terranno conto dell’opinione i queste prima di addivenire a qualsiasi transazione, di avviare un procedimento, di adottare misure o di concludere l’indagine, e
vii) asseconderanno ogni ragionevole domanda presentata dalle autorità garanti della concorrenza della parte richiedente.
Quando le suddette condizioni sono soddisfatte, la parte richiedente che decide di non rinviare o sospendere i propri provvedimenti di applicazione informa le autorità garanti della concorrenza della parte richiesta dei motivi della propria decisione.
3. Le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente possono rinviare o sospendere i propri provvedimenti di applicazione quando non siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Le disposizioni del presente accordo non ostano a che le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente riassumano in un momento successivo autonomi provvedimenti di applicazione precedentemente rinviati o sospesi, ovvero assumano nuovi provvedimenti di applicazione. In tal caso, le autorità garanti della concorrenza della parte richiedente informano senza indugio le autorità garanti della concorrenza della parte richiesta circa le loro intenzioni e le loro motivazioni. Se le autorità garanti della concorrenza della parte richiesta proseguono le loro indagini, le autorità garanti della concorrenza delle due parti coordinano, se del caso, le indagini rispettive secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo IV dell’accordo del 1991.
Articolo V
Riservatezza ed uso delle informazioni
Quando, a norma del presente accordo, le autorità garanti della concorrenza di una parte forniscono informazioni alle autorità garanti della concorrenza dell’altra parte ai fini dell’attuazione del presente accordo, tali informazioni vengono usate da dette autorità esclusivamente a tale scopo. Le autorità che le hanno fornite possono tuttavia consentire un uso diverso, previo consenso della fonte interessata, quando le informazioni riservate siano state comunicate a norma dell’articolo IV, paragrafo 2, lettera c)
iii) con il consenso di detta fonte. La divulgazione di tali informazioni è disciplinata dall’articolo VIII dell’accordo del 1991 e dallo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e 31 luglio 1995.
Articolo VI
Relazione con l’accordo del 1991
Il presente accordo completa l’accordo del 1991 e deve essere interpretato in modo coerente con le disposizioni di quest’ultimo, il quale resta integralmente in vigore.
Articolo VII
Diritto vigente
L’interpretazione del presente accordo non può essere in contrasto con il diritto vigente delle Comunità europee o degli Stati Uniti d’America oppure dei rispettivi Stati membri o Stati, né essere tale da esigerne modificazioni.
Articolo VIII
Entrata in vigore e recesso
1. Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.
2. Esso resta in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all’altra per iscritto che intende recedere dall’accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo.
FATTO a Bruxelles e Washington, in duplice copia, in inglese.
Per la Comunità europea e per la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
Data:
Data:
Per il governo degli Stati Uniti d’America
Data:
Data: