Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Amministratori di condominio
DUAL Professioni
Amministratori di Condominio
Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Amministratori di condominio
Il presente fascicolo informativo, contenente:
• Nota informativa
• Condizioni di assicurazione
• Glossario
• Proposta, ove prevista
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Arch Insurance Company (Europe) Ltd. è parte di Arch Capital Group Ltd.
DUAL Professioni
Amministratori di Condominio
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Amministratori di condominio
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il CONTRAENTE deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il "Contratto") prima della sottoscrizione della POLIZZA.
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nella presente Nota Informativa hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Contratto è stipulato con: Arch Insurance Company (Europe) Limited (nel seguito anche gli
ASSICURATORI), è parte di Arch Capital Group Ltd.
Sede legale: 0xx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx XX0X0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx)
Sede Secondaria: (Rappresentanza Generale) in Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Telefono: 0000 000 000 0000/0000 00 000000
Fax: 0000 000 000 0000/0000-00 00000000
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività assicurativa in
Italia: n. 1905-600964 in data 16 febbraio 2005, codice IVASS D851R
Numero iscrizione Albo delle Imprese di
Assicurazione: n. 100052
Informazioni integrative: Arch Insurance Company (Europe) Limited svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Arch Insurance Company (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Conduct Authority (FCA), con
sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, X00 0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx).
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA
L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance Company (Europe) Limited è pari ad Euro 894.000.000,00, di cui Euro 78.000.000,00 di capitale sociale ed Euro 816.000.000,00 di riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di Arch Insurance Company (Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 220%.
I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d’esercizio 2014.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto è stipulato con tacito rinnovo.
Avvertenza
In mancanza di disdetta il Contratto, di durata non inferiore ad un anno, si rinnoverà automaticamente di anno in anno fatta accezione per i seguenti casi:
i. il fatturato consuntivo dichiarato dall’ASSICURATO e riportato nel CERTIFICATO risulti incrementato di oltre il 50% salvo che, nonostante l'incremento, il fatturato consuntivo rimanga all’interno della fascia di fatturato indicata nel CERTIFICATO;
ii. (ove applicabile) i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti siano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell’ultimo anno fiscale.
Gli ASSICURATORI considereranno valida esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO.
La disdetta potrà essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (farà fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4.4 (“PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO”) della Sezione A del Contratto, nonché alla definizione di “PERIODO DI ASSICURAZIONE” e all’art. 2.3.D (“Decadimento del tacito rinnovo”) della Sezione B del Contratto.
Si richiama altresì l'attenzione dell'ASSICURATO alla definizione di "POSTUMA” ed a quanto previsto all'art. 5 (“COSA FARE SE SI VUOLE AVERE UN PERIODO ULTERIORE DI COPERTURA DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA:
LA POSTUMA”), Sezione A del Contratto.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La copertura assicurativa principale offerta dal Contratto è la seguente:
responsabilità civile professionale dell’ASSICURATO e/o di un suo COLLABORATORE.
Ai fini della descrizione dettagliata delle coperture offerte dal Contratto si rinvia agli artt. 1 ("COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO") e 3 ("CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI") della Sezione A del
Contratto.
Il Contratto offre altresì talune limitate coperture accessorie alle precedenti per le quali si rinvia a
quanto previsto rispettivamente agli Artt. 2.1 “CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI” e 2.2 “ CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL CERTIFICATO” della Sezione A del contratto.
Si rimanda inoltre alla Sezione “DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO”.
Infine, per conoscere le coperture specifiche offerte dal Contratto all’attività professionale assicurata si rinvia agli artt. 1 (“CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI”), e 2 (“ESCLUSIONI”) della Sezione B - Clausole specifiche per l’attività professionale assicurata del Contratto.
Si richiama l'attenzione dell'ASSICURATO che il Contratto è in forma "claims made": esso pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO e avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa).
Avvertenza
Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'INDENNIZZO.
i. Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto all’art. 3 ("CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"), Sezione A del Contratto e all’Art. 3 (“ESCLUSIONI”), Sezione B del Contratto.
ii. Per le limitazioni si rinvia alla Sezione “DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO” e, più in generale, alle clausole evidenziate con carattere in “grassetto”.
iii. Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto previsto all'art. 1.3 (“SE IL PREMIO NON
E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON PUÒ OPERARE: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO") della
Sezione D del Contratto nonché a quanto previsto al punto 3.2 (“ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE”) dell'art. 3, Sezione A del Contratto.
Avvertenza
Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO o SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO (ove previsto) indicati nel Contratto.
Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di SCOPERTO O FRANCHIGIA indicate nel Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda:
i. alla definizione SCOPERTO O FRANCHIGIA della Sezione “DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO” del Contratto;
ii. agli artt. 2.1.1 "PERDITA DOCUMENTI E VALORI", 2.1.2 “RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.)”, 2.1.3 “CODICE PRIVACY (X.Xxx. 196/2003)”, 2.1.4 “MEDIATORE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010)”, 2.1.5 “SANZIONI ", 2.1.6 “DOLO DI SOGGETTI DI CUI L’ASSICURATO DEBBA RISPONDERE“, della Sezione A del Contratto;
iii. agli artt.2.2.1 "STUDI ASSOCIATI/SOCIETÀ" e 2.2.2. “AMMINISTRATORE CONDOMINIALE”, della Sezione A del Contratto;
Per facilitare la comprensione da parte del CONTRAENTE, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle FRANCHIGIE, dei LIMITI DI INDENNIZZO e dei SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, con alcune esemplificazioni numeriche:
Esempio 1:
Prestazione soggetta all’applicazione della FRANCHIGIA in caso di PERDITA inferiore al LIMITE DI INDENNIZZO.
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 150.000 |
FRANCHIGIA: | € 5.000 |
INDENNIZZO: | € 145.000 |
Esempio 2:
Prestazione soggetta all’applicazione della FRANCHIGIA in caso di PERDITA superiore al LIMITE DI INDENNIZZO.
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 600.000 |
FRANCHIGIA | € 5.000 |
INDENNIZZO: Esempio 3: | € 500.000 |
Prestazione soggetta all’applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO in caso di PERDITA inferiore al relativo ammontare.
Sottolimite di indennizzo: | € 200.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 150.000 |
FRANCHIGIA: | € 1.000 |
INDENNIZZO: | € 149.000 |
Esempio 4: |
Prestazione soggetta all’applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO in caso di PERDITA superiore al relativo ammontare.
Sottolimite di indennizzo: | € 200.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 250.000 |
FRANCHIGIA: | € 1.000 |
INDENNIZZO: | € 200.000 |
Esempio 5: |
Prestazione soggetta all’applicazione della SCOPERTO in caso di PERDITA inferiore al LIMITE DI INDENNIZZO.
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 25.000 |
SCOPERTO (10% minimo € 500, massimo € 3.800): | € 2.500 |
INDENNIZZO: | € 22.500 |
Esempio 6: |
Prestazione soggetta all’applicazione della SCOPERTO in caso di PERDITA superiore al LIMITE DI INDENNIZZO.
LIMITE DI INDENNIZZO: | € 500.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 600.000 |
SCOPERTO (10% minimo | |
€ 500, massimo € 3.800): | € 3.800 |
INDENNIZZO: | € 500.000 |
Esempio 7:
Prestazione soggetta all’applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO in caso di PERDITA inferiore al relativo ammontare.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: | € 200.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 2.500 |
SCOPERTO (10% minimo | € 500 |
€ 500, massimo € 3.800): | |
INDENNIZZO: Esempio 8: | € 2.000 |
Prestazione soggetta all’applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO in caso di PERDITA superiore al relativo ammontare.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: | € 200.000 |
Ammontare della PERDITA: | € 250.000 |
SCOPERTO (10% minimo | |
€ 500, massimo € 3.800): | € 3.800 |
INDENNIZZO: | € 200.000 |
4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE A CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenza
L’ASSICURATO è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornirle relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto richiamato all'art. 1.1 “ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’ NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE
DEL RISCHIO" della Sezione D del Contratto.
Avvertenza
Ai sensi dell’art. 1895 del codice civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’ASSICURATO dovrà dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia, oltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, a quanto previsto rispettivamente agli artt. 1.7 ("AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO") e 1.8 ("DIMINUZIONE DEL RISCHIO") di cui alla Sezione D del Contratto.
Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:
i. nel Periodo di Assicurazione, l’Assicurato - che aveva indicato di svolgere la propria attività professionale con riferimento a solo territorio della Repubblica Italiana - assume un incarico professionale in Asia.
In considerazione delle peculiarità delle coperture assicurative offerte dal Contratto non sono configurabili casi di diminuzione del rischio
6. PREMI
Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in un’unica soluzione.
Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI ed indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.3 (“SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON PUÒ OPERARE: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO”), Sezione D del Contratto.
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA
S.P.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.
Avvertenza
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli ASSICURATORI e/o dell'INTERMEDIARIO.
7. RIVALSE
Avvertenza
In caso di pagamento di somme da parte degli ASSICURATORI ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti dell’ASSICURATO verso i terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli ASSICURATORI dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. 1.4 “COSA SUCCEDE QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE
ALLA POLIZZA: LA SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE”, Sezione C del Contratto oltre che all'art. 1916 del Codice Civile.
8. DIRITTO DI RECESSO
Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dal Contratto a mezzo di lettera raccomandata inviata con un preavviso di 90 (novanta) giorni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 4 ("QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE (I CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE) E QUANDO SI RINNOVA") di cui alla Sezione A del Contratto, nonché a quanto previsto dagli art. 1892 e 1898 del Codice Civile sopra richiamati.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
(i) Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'ASSICURATO o ha promosso contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’ASSICURATO.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
11. REGIME FISCALE
In base alla L. 1216/1961 i premi relativi ai contratti assicurativi del ramo Responsabilità Civile Professionale sono soggetti ad imposta. L’aliquota applicata è pari al 21,25%, aumentata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, della legge n. 44 del 23 febbraio 1999 (recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).
La predetta imposta è totalmente a carico del CONTRAENTE.
I premi assicurativi sono invece esenti da IVA (D.P.R. 633/1972, art. 10).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO
Avvertenza
A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile "Avviso dell'ASSICURATORE in caso di Sinistro" si precisa che l’ASSICURATO o suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni CIRCOSTANZA e/o RICHIESTA DI RISARCIMENTO agli ASSICURATORI a:
DUAL Italia S.p.A., Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Tel. 00-00000000, fax 00-00000000, PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 30 (trenta) giorni da quello in cui la CIRCOSTANZA e/o RICHIESTA DI RISARCIMENTO si è verificata oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza.
La denuncia di qualsiasi CIRCOSTANZA e/o RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovrà essere effettuata per iscritto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art. 1 ("COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA”) di cui alla Sezione C del Contratto.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia a quanto indicato all’art. 1.3 ("GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ") di cui alla Sezione C del Contratto.
Ai fini della liquidazione degli INDENNIZZI in base al Contratto, gli ASSICURATORI potranno avvalersi di DUAL ITALIA SPA o di altri intermediari assicurativi autorizzati.
13. RECLAMI
Eventuali reclami possono essere presentati agli ASSICURATORI, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:
1. Agli
ASSICURATORI:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx Xxxxx x.0, 00000, Xxxxxx, all'attenzione del Rappresentante Generale, fax n. 0044
-207- 000- 0000 (oppure fax n. 0000-00 00000000), e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx oppure a:
Arch Insurance Company (Europe) Ltd., 0xx xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, all'attenzione del Complaints Manager, fax n. 0000-000-000-0000.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Gli ASSICURATORI, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
2. All’IVASS: possono essere indirizzati i reclami:
1. aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli ASSICURATORI, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
2. nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato agli ASSICURATORI o in caso di assenza di riscontro da parte degli ASSICURATORI nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax n: 00-00-000-000/353,
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine degli ASSICURATORI:
i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori (Regno Unito) secondo le modalità previste da detta autorità:
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX, Tel: 0000 000 0 000 or 0000 000 0000; Email: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx; Website: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.
* * *
Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per l'Italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale (Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore) Xxxxxxxx Xxxxx
Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016
COMUNICAZIONE DA FORNIRE AL CONTRAENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DEL
REGOLAMENTO ISVAP N.35 – “Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo”.
Con la presente si informa che con riferimento alle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS e/o agli ASSICURATORI è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito di IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Il rappresentante legale (Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore) Xxxxxxxx Xxxxx
Milano, 27/10/2016
DUAL Professioni
Amministratori di Condominio
AVVERTENZA
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dall’Articolo 5 del Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza.
DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito:
LE PARTI
CONTRAENTE: la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nel CERTIFICATO, residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
ASSICURATO: il CONTRAENTE indicato nel CERTIFICATO ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.
ASSICURATORI: i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.
ALTRE DEFINIZIONI UTILI
ATTI TERRORISTICI: atti di forza e/o violenza:
i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o
ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CERTIFICATO: il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’attività professionale dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO,
il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. Il CERTIFICATO forma parte integrante della POLIZZA.
CIRCOSTANZA: i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la
condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
ii. qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COLLABORATORE: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’ASSICURATO, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, nello svolgimento dell’attività professionale indicata nel CERTIFICATO e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere.
COSTI E SPESE: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO previo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI e SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI. L’INDENNIZZO per compensi di professionisti ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI e SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.
Non saranno considerate COSTI e SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
DANNI CORPORALI: qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DOCUMENTI: qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, certificato, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO.
DUAL ITALIA SPA: l'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’Articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle CIRCOSTANZE e RICHIESTE DI RISARCIMENTO nonché, più in generale, della gestione dei rapporti con altri intermediari eventualmente coinvolti nella stipulazione della POLIZZA.
ERRORE: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e inerenti l’attività professionale indicata nel CERTIFICATO, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.
FATTURATO: il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA, presentati presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per le società con esercizio fiscale diverso dall‘anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA.
Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro IVA nel Modello UNICO) che separata (Dichiarazione IVA), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
Il FATTURATO si intende al netto di IVA.
INDENNIZZO: la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO: il soggetto indicato nel CERTIFICATO autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l’eventuale POSTUMA. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO.
PERDITA: i. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
ii. i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
iii. i COSTI E SPESE
PERIODO DI
ASSICURAZIONE: il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nel CERTIFICATO; POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
POSTUMA: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE
manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITÀ (se concesso) indicato nel CERTIFICATO.
PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RETROATTIVITÀ: il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Rientrano nell'ambito di applicazione della POLIZZA le sole RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI commessi o che si presuma siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITÀ. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo incrementati per effetto della RETROATTIVITA'.
Nessuna copertura assicurativa è concessa agli ASSICURATI per attività svolta precedentemente alla stipulazione della POLIZZA presso un'associazione professionale od uno studio associato o una società diversa dal CONTRAENTE.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
ii. qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ERRORE inviata all’ASSICURATO.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta ad:
i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
ii. un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA.
SCOPERTO O FRANCHIGIA: l’ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno pertanto per ogni PERDITA indennizzabile ai termini di POLIZZA soltanto le somme eccedenti tali ammontari.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO:
l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, relativa a specifici rischi oggetto della POLIZZA. Il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso.
Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore al SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, la relativa garanzia sarà soggetta al medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.
TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.
Il termine TERZO esclude:
i. il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell’ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;
ii. le imprese di cui l’ASSICURATO sia direttamente o indirettamente titolare o contitolare e le Società di cui sia direttamente od indirettamente socio di maggioranza.
VALORI: qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.
SEZIONE A
1. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO
1.1 OGGETTO DI POLIZZA ALL RISKS
a fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO di ogni PERDITA a seguito di un ERRORE involontariamente commesso nell’esercizio dell’attività professionale indicata nel CERTIFICATO, fermo restando tutto quanto espressamente escluso.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
1.2 CLAUSOLA CLAIMS MADE: COPERTURA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa).
1.3 LE CIRCOSTANZE La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di XXXXX
conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o durante la POSTUMA (se concessa) e relative ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO.
2. COSA ASSICURIAMO ULTERIORMENTE E A QUALI CONDIZIONI
2.1 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, quest'ultima copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a:
2.1.1 PERDITA
DOCUMENTI E VALORI
danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO.
Con riferimento ai VALORI, la presente garanzia è soggetta ad un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed
in aggregato annuo e senza applicazione di alcuno SCOPERTO o FRANCHIGIA. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese.
2.1.2 RESPONSABILITÀ
CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO (R.C.T.)
DANNI CORPORALI e MATERIALI dei quali l’ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che si siano verificati nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell’attività professionale (ad esclusione di luoghi diversi dalla sede principale o da eventuali altre sedi secondarie) ivi inclusi quelli derivanti da fatti dolosi di persone delle quali l'ASSICURATO debba rispondere, salvi i diritti di surrogazione. La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO di € 1.000.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e con una FRANCHIGIA fissa di € 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Ferme restando le Esclusioni previste nella POLIZZA, la copertura non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da:
i. danni a cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché in ogni caso danni cagionati da furto o incendio di beni dell’ASSICURATO o che questi detenga, fatta salva l’estensione PERDITA DOCUMENTI E VALORI;
ii. danni cagionati ad opere in costruzione, ad opere sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;
iii. danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
iv. danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
v. danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
vi. danni da detenzione o impiego di esplosivi;
vii. danni da proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
viii. danni da circolazione di qualunque veicolo.
2.1.3 CODICE PRIVACY
(D.Lgs. 196/2003)
errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell’ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
2.1.4 MEDIATORE PER
LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE (D.LGS. 28/2010)
attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/ o integrazioni.
La garanzia è prestata con un SOTTOLIMITE di INDENNIZZO pari a € 500.000,00 e una FRANCHIGIA fissa di € 1.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, se esistenti, aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente POLIZZA, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.
L’efficacia della presente estensione è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
i. che il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nel CERTIFICATO comprenda i compensi annuali percepiti per il relativo incarico / per la relativa attività;
ii. che l’incarico o l’attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.
Resta intesto che la presente garanzia non sarà operante per le RICHIESTEDI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/ o attribuibili ad azioni poste in essere dall'ASSICURATO in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
2.1.5 SANZIONI sanzioni fiscali e/o amministrative comminate a clienti dell'ASSICURATO per un
ERRORE commesso dall’ASSICURATO.
2.1.6 DOLO DI SOGGETTI DI CUI l'ASSICURATO DEBBA RISPONDERE
atti dolosi commessi nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale esercitata dai soggetti del cui operato l’ASSICURATO sia legalmente tenuto a rispondere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di surrogazione.
2.2 CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL CERTIFICATO
Subordinatamente alle condizioni, esclusioni e limitazioni tutte di cui alla POLIZZA, quest'ultima copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative a:
2.2.1 STUDI ASSOCIATI/ SOCIETÀ
attività esercitata con propria P. Iva dai singoli professionisti associati/soci che all’atto della stipulazione della presente POLIZZA siano parte dello studio associato/società CONTRAENTE.
Tale estensione si intende operante qualora il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nel CERTIFICATO sia comprensivo anche del FATTURATO derivante dall’attività esercitata individualmente dai singoli professionisti associati/soci. La garanzia si intende operante anche nei confronti di nuovi professionisti associati/soci, che entreranno a far parte dello studio associato/società e di professionisti associati/soci che subentreranno alle persone precedentemente assicurate nello Studio Associato/Società durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE purché ne sia data tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI.
3. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"
L’assicurazione di cui alla POLIZZA non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
3.1 ATTIVITÀ DIVERSE attività diversa da quella/e indicata/e nel CERTIFICATO.
3.2 ASSICURATO NON ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE
attività svolta dall‘ASSICURATO che non sia iscritto all’albo professionale od autorizzato dalle autorità competenti (ove previsto) ad esercitare la/e attività indicata/e nel CERTIFICATO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle autorità competenti. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ERRORI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’ASSICURATO.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale.
Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’ASSICURATO, l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ERRORI commessi prima della data della predetta delibera. L’ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione.
Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di:
i. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso;
ii. mantenere in vigore l’Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ERRORI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti.
3.3 FATTI NOTI CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO esistenti prima od alla
data di decorrenza della presente POLIZZA che l’ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
3.4 CIRCOSTANZE E/ O RICHIESTE DI
RISARCIMENTO GIÀ NOTIFICATE
CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori.
3.5 FATTI DOLOSI E FRAUDOLENTI
frode, atto doloso od omissione disonesta posti in essere dall’ASSICURATO, fermo restando quanto previsto dall’estensione 2.1.6 DOLO DI SOGGETTIDI CUI l'ASSICURATODEBBA RISPONDERE che precede.
3.6 MULTE, AMMENDE E/O SANZIONI DIRETTE
obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte direttamente all’ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento.
3.7 DANNI CORPORALI O DANNI MATERIALI
DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell’ASSICURATO, fatto salvo quanto previsto dall’estensione responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio (R.C.T).
3.8 RC CONTRATTUALE responsabilità volontariamente assunte dall’ASSICURATO a seguito di impegni,
accordi e/o garanzie espressi, salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento concernenti la professione anche in assenza di tali impegni, accordi e/o garanzie.
3.9 INQUINAMENTO inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
3.10 AMIANTO amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura
l’amianto.
3.11 CAMPI
ELETTROMAGNETICI campi elettromagnetici (EMF).
3.12 RADIAZIONI,
CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI
qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
i. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
ii. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari.
3.13 GUERRA, ATTI
TERRORISTICI
guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o ATTI TERRORISTICI.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo.
Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non sia
coperto dalla presente assicurazione, l’onere di fornire prova contraria incombe all’ASSICURATO. L’eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
3.14 FATTI RELATIVI
ALLA GESTIONE DI ASSICURAZIONI
PERDITE conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
3.15 SOGGETTI CHE
DETENGONO UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA O INDIRETTA
RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da soggetti che detengano una partecipazione diretta o indiretta dell’ASSICURATO, nei casi in cui quest’ultimo sia persona giuridica, salvo il caso in cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata da soggetti diversi dai precedenti e fermo restando la definizione di TERZO.
3.16 INSOLVENZA O
FALLIMENTO insolvenza o fallimento dell’ASSICURATO.
3.17 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO CONTABILE
PERDITE cagionate alla pubblica amministrazione e/o all'erario e comunque responsabilità amministrativa e amministrativo contabile.
3.18 ESCLUSIONE
"EMBARGO"
Gli ASSICURATORI saranno esonerati dall’obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO od esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
4. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA
4.1 CESSAZIONE Salvo l’applicabilità della POSTUMA, questa POLIZZA cesserà con effetto
immediato nel caso di:
i. scioglimento della società, dello studio associato o dell’associazione professionale;
ii. cessazione dell’attività;
iii. ritiro dall’attività o morte del CONTRAENTE;
iv. fusione od incorporazione della società, dello studio associato o dell’associazione professionale;
v. messa in liquidazione anche volontaria della società;
vi. cessione del ramo di azienda a soggetti TERZI.
In tutti i casi predetti l’assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO e le CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione e fino alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO ma esclusivamente in relazione ad ERRORI commessi anteriormente alla data di cessazione.
4.2 DIRITTO DI RECESSO Gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA
con lettera raccomandata A/R inviata con un preavviso di almeno 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l’ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO netto indicato nel CERTIFICATO in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non goduto. La stessa disposizione si applica se il recesso è esercitato dall’ ASSICURATO. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione.
4.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’ASSICURATO presenti o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l’ASSICURATO per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.
4.4 PROCEDURE DI RINNOVO E TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO.
La disdetta potrà essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (farà fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Il tacito rinnovo non si applica nel caso in cui alla scadenza dell'annualità assicurativa il FATTURATO dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nel CERTIFICATO all’atto della sottoscrizione della presente POLIZZA risulti aumentato di oltre il 50% salvo che, nonostante tale aumento, il FATTURATO rimanga all’interno della fascia di fatturato indicata nel CERTIFICATO.
Nel caso sopraindicato l’ASSICURATO dovrà dare immediata comunicazione agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO inviando una nuova richiesta di quotazione sulla base della quale gli ASSICURATORI valuteranno i termini del rinnovo.
5. COSA FARE SE SI VUOLE BENEFICIARE DI UN PERIODO ULTERIORE DI COPERTURA DOPO LA SCADENZA o COMUNQUE DOPO LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA POLIZZA: LA POSTUMA
5.1 IN CASO DI DECESSO In caso di decesso del CONTRAENTE e qualora la POSTUMA non venga
acquistata dagli eredi del CONTRAENTE presso un diverso assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 24 mesi successivo alla data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sempreché sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
5.2 IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
In tutti i casi di:
i. volontaria cessazione dell’attività del CONTRAENTE
ii. scioglimento, assorbimento o fusione del CONTRAENTE
iii. cessione di un ramo d’azienda del CONTRAENTE ad un terzo
il CONTRAENTE ha la facoltà di acquistare la POSTUMA della durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, purché il contratto non venga rinnovato da entrambe le parti e/o la POSTUMA non venga acquistata dal CONTRAENTE presso un diverso assicuratore.
La concessione della POSTUMA è subordinata alla richiesta scritta agli ASSICURATORI, entro il termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE, al consenso degli ASSICURATORI ed alla corresponsione di un PREMIO aggiuntivo determinato come segue:
12 mesi: 30% del PREMIO annuo della presente POLIZZA 24 mesi: 50% del PREMIO annuo della presente POLIZZA 36 mesi 100% del PREMIO annuo della presente POLIZZA
48 mesi 130% del PREMIO annuo della presente POLIZZA 60 mesi 170% del PREMIO annuo della presente POLIZZA
Resta inteso che la concessione della POSTUMA è rimessa alla mera discrezionalità degli ASSICURATORI ed in ogni caso non potrà essere concessa in caso di fallimento e/o ammissione del CONTRAENTE a procedure concorsuali o altre procedure di analoga natura.
Il LIMITE DI INDENNIZZO, indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nella POSTUMA, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO.
SEZIONE B
CLAUSOLE SPECIFICHE PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ASSICURATA: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
1. ESCLUSIONI
La garanzia di cui alla presente POLIZZA non opera in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:
1.1 DANNI CORPORALI XXXXXXXX
DA PERSONE IMPIEGATE PRESSO L’ASSICURATO
DANNI CORPORALI sofferti da qualsiasi persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l’ASSICURATO con qualsiasi contratto o incarico.
1.2 RC PRODOTTI beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è prestata assistenza, da parte dell’ASSICURATO o da parte di sub-appaltatori dell’ASSICURATO.
1.3 ERRORI E/O OMISSIONI NELLA STIPULA DI ASSICURAZIONI PRIVATE
omissioni nella stipulazione, modifica o gestione di assicurazioni private.
1.4 DENARO, PREZIOSI O TITOLI AL PORTATORE
furto, rapina, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore.
1.5 PROPRIETA’ DEL FABBRICATO
proprietà dal fabbricato.
SEZIONE C
1. COSA FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O IN CASO DI CIRCOSTANZA
1.1 COSA, QUANDO E
COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
1.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all’INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l’INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
i. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa;
ii. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa di ritenerlo responsabile di un ERRORE;
iii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa, che possa dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Solo relativamente ai punti (ii) e (iii), se tale comunicazione viene effettuata dall’ASSICURATO agli ASSICURATORI nel PERIODO DI ASSICURAZIONE
o di POSTUMA se concessa, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE o di POSTUMA se concessa.
L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.
I legali e periti scelti dall’ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI. L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi.
Gli ASSICURATORI potranno assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne avranno interesse.
1.3 GESTIONE DELLA
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora l’ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO.
Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente XXXXXXX. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI rimborseranno COSTI e SPESE per la parte della PERDITA assicurata.
COSTI e SPESE pagati dagli ASSICURATORI in base alla presente POLIZZA
saranno restituiti agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base
ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’INDENNIZZO a termini del presente contratto.
Valutata la PERDITA, verificata l’operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.
1.4 COSA SUCCEDE
QUANDO GLI ASSICURATORI PAGANO L'INDENNIZZO IN BASE ALLA POLIZZA: LA
SURROGAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti dell’ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e dovrà fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
In caso di responsabilità solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti, gli ASSICURATORI risponderanno di tutto quanto dovuto dall’ASSICURATO, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale.
SEZIONE D
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE
1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E’ NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
1.2 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
L’ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.
In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, L’ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l’eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
1.3 SE IL PREMIO NON E’ PAGATO LA GARANZIA
ASSICURATIVA NON PUÒ OPERARE: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (art.1901 C.C.)
In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
1.4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’ASSICURATO
1.5 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI
DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE”
Le eventuali modifiche o cessioni di diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
1.6 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA
La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ERRORI commessi nei territori dell’Unione Europea, fermo restando che in caso di RICHIESTE di RISARCIMENTO che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari l'assicurazione di cui alla presente POLIZZA opera limitatamente alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
1.7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
1.8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se l'ASSICURATO comunica agli ASSICURATORI mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un PREMIO minore, gli ASSICURATORI, a decorrere dalla scadenza del PREMIO o della rata di PREMIO successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor PREMIO. Gli ASSICURATORI rinunciano al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 c.c..
1.9 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Xxx xxxxx Xxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. 02/806181 - Fax 02/00000000
1.10 COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA POLIZZA
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, l’ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue:
i. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considererà effettuata all’ASSICURATO;
ii. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considererà effettuata dall’ASSICURATO;
iii. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o all’ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI;
iv. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dall’ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI.
1.11 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull’operatività della presente POLIZZA, è competente l’autorità giudiziaria del comune di residenza o domicilio di DUAL ITALIA SPA.
1.12 LEGGE APPLICABILE
Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applicano valgono le norme di legge italiana in materia.
Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016
DUAL Professioni
Amministratori di Condominio
GLOSSARIO
Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Amministratori di condominio
Nel seguito sono indicate le definizioni della polizza (elencate nell’art. "DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO” delle condizioni di POLIZZA).
ASSICURATO: si intende il CONTRAENTE indicato nel CERTIFICATO ed i suoi COLLABORATORI. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per ASSICURATI si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.
ASSICURATORI: si intendono i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.
ATTI TERRORISTICI: si intendono atti di forza e/o violenza:
i. verificatisi per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni e/o;
ii. diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o
iii. messi in atto a scopo di incutere paura alla popolazione o a parte di essa tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione.
CERTIFICATO: si intende il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’attività
professionale dell’ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla polizza. Si precisa che il CERTIFICATO forma parte integrante della polizza.
CIRCOSTANZA: si intende:
i. qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell’ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
ii. qualsiasi atto o fatto di cui l’ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti.
COLLABORATORE: si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto
dell’ASSICURATO, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, nello svolgimento dell’attività professionale indicata nel CERTIFICATO e di cui l’ASSICURATO stesso debba rispondere.
CONTRAENTE si intende la persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato o la società indicata nel CERTIFICATO, residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto proprio e/o per conto dell’ASSICURATO.
COSTI E SPESE: si intendono tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in
nome e per conto dell’ASSICURATO derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO previo preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORI. L’INDENNIZZO per compensi di professionisti ai sensi della presente polizza non potrà eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. COSTI E SPESE, come previsto all’art. 1917 del codice civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all’applicazione di alcuna SCOPERTO O FRANCHIGIA.
Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
DANNI CORPORALI: si intende qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone.
DANNI MATERIALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o
deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
DOCUMENTI: si intende qualsiasi atto, testamento, contratto, planimetria, mappa, evidenza contabile, libro contabile, lettera, CERTIFICATO, supporto dati per elaboratori elettronici, modulo e documento e quant’altro di simile scritto a mano o stampato o riprodotto in qualsivoglia forma la cui custodia era stata affidata all’ASSICURATO.
DUAL ITALIA SPA: si intende l'intermediario assicurativo iscritto nella sezione a del registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del d.lgs. 209/2005 al n. a000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle CIRCOSTANZE e RICHIESTE DI RISARCIMENTO nonché, più in generale, della gestione dei rapporti con altri intermediari eventualmente coinvolti nella stipulazione della polizza.
ERRORE: si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’ASSICURATO e inerenti l’attività professionale indicata nel CERTIFICATO, purché non svolta a titolo gratuito. ERRORI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ERRORE.
FATTURATO: si intende il volume d’affari rilevabile dall’ultimo modello unico presentato o, qualora disponibile, dall’ultima comunicazione dati iva presentata. Per le società con esercizio fiscale diverso dall‘anno solare il dato è rilevabile dall’ultima dichiarazione iva presentata o, qualora disponibile, dall’ultima comunicazione dati iva presentata. Per tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione iva, sia in forma unificata (quadro iva nel modello unico) che separata (dichiarazione iva), per FATTURATO si intende il totale dei compensi o il totale dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il FATTURATO da prendere in considerazione è sempre al netto di IVA.
INDENNIZZO: si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente polizza.
INTERMEDIARIO: si intende il soggetto indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale
attività in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO: si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli
ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compresa l’eventuale POSTUMA.
Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO.
PERDITA: si intende:
i. l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’ASSICURATO sia tenuto per legge;
ii. i costi e le spese sostenuti da un TERZO che l’ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
iii. COSTI E SPESE
PERIODO DI ASSICURAZIONE: si intende il periodo di tempo indicato in POLIZZA.
POLIZZA: si intende il documento che prova l’assicurazione.
POSTUMA: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE entro il quale l’ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE
manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ERRORE commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITÀ (se concesso) indicato nel CERTIFICATO.
PREMIO: si intende la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
RETROATTIVITÀ’: si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO e
la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o circostanze denunciati per la prima volta dall’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o la POSTUMA (se concessa) in conseguenza di ERRORI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITÀ. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s’intenderanno in alcun modo incrementati per effetto di questa estensione.
Nessuna copertura assicurativa è concessa agli ASSICURATI per la propria attività svolta precedentemente alla stipulazione della POLIZZA presso un'associazione professionale od uno studio associato o una società diversa dal CONTRAENTE.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO: si intende:
i. qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’ASSICURATO, oppure
ii. qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ERRORE inviata all’ASSICURATO.
più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ERRORE, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a:
i. un unico LIMITE DI INDENNIZZO;
ii. un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA.
SCOPERTO O FRANCHIGIA: si intende l’ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane
a carico dell’ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri.
Gli ASSICURATORI pagheranno pertanto ogni PERDITA indennizzabile ai termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.
SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione massima degli
ASSICURATORI, per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO
DI ASSICURAZIONE, relativa a specifici rischi oggetto della POLIZZA. Tale ammontare non è da intendersi in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso.
Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore al SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO, la relativa garanzia sarà soggetta al medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA.
TERZO: si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’ASSICURATO o dai suoi COLLABORATORI.
Il termine TERZO esclude:
i. il coniuge (che non sia legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell’ASSICURATO e/o dei COLLABORATORI e qualsiasi altro familiare che risieda con l’ASSICURATO e/o con i COLLABORATORI;
ii. le imprese di cui l’ASSICURATO sia titolare o contitolare e le società di cui sia direttamente od indirettamente socio di maggioranza o controllante, ai sensi della relativa definizione del codice civile.
VALORI: si intende qualsiasi somma di denaro, titolo e/o bene la cui custodia sia stata affidata all’ASSICURATO dai clienti di quest'ultimo.
Arch Insurance Company (Europe) Ltd.
Il Rappresentante Generale per l’Italia pro tempore
Xxxxxxxx Xxxxx
Il presente documento è aggiornato al mese di Ottobre 2016
DUAL Professioni
Amministratori di condominio
MODULO RACCOLTA DATI
Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Amministratori di Condominio
Il presente modulo è da intendersi ad uso esclusivo dell’INTERMEDIARIO e NON deve essere restituito agli ASSICURATORI. Esso si riferisce al prodotto DUAL Professioni dedicato a professionisti, associazioni professionali e/o società con FATTURATO fino a € 200.000 e non si applica individualmente a professionisti parte di associazioni professionali o società.
Le risposte relative alle domande contenute nel presente modulo sono considerate di primaria importanza per gli ASSICURATORI e saranno riportate nel CERTIFICATO sottoforma di dichiarazione del CONTRAENTE per la sottoscrizione del contratto emesso su richiesta del Proponente. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame dell’attività del Proponente.
ATTENZIONE: i termini riportati in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN’UTILE GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA.
INFORMAZIONI GENERALI
Il Proponente: | ||
Indirizzo: | ||
CAP: P.IVA. | Città: | Paese di residenza: Codice Fiscale: |
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’
€
1. FATTURATO consuntivo, previsionale se il Proponente è Neo Costituito (includere l’eventuale FATTURATO derivante dall’attività dei singoli professionisti, se richiesta la rispettiva estensione)
Per fatturato dell’anno precedente si intende il volume d’affari rilevabile dall’ultimo Modello Unico presentato o, qualora disponibile, dall’ultima Comunicazione Dati IVA presentata. Per le Società con esercizio fiscale diverso da anno solare il dato è rilevabile dall’ultima Dichiarazione IVA presentata o, qualora disponibile, dall’ultima comunicazione Dati IVA presentata.
NO
SI
2. Esiste altra polizza che copre in tutto o in parte i rischi oggetto del contratto di assicurazione a cui si riferisce il presente modulo?
ATTENZIONE: nel caso di risposta “Non Confermo” anche ad una sola delle dichiarazioni che seguono si prega di far compilare la Proposta di Assicurazione tailor made e di sottoporla a DUAL ITALIA S.P.A. che valutarà l’assumibilità del rischio.
3. Confermo che NON sono mai state avanzate RICHIESTE DI RISARCIMENTO, negli ultimi 5 anni, nei confronti:
● del Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti,
● dei COLLABORATORI passati e/o presenti,
● di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P. Iva.
Non Confermo
Confermo
4. Confermo che NON sussistono CIRCOSTANZE che possano dare origine ad una PERDITA o ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti:
● del Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti,
● dei COLLABORATORI passati e/o presenti,
Non Confermo
Confermo
● di un singolo professionista anche per attività svolta con propria P.Iva
Se il FATTURATO dichiarato è comprensivo anche del FATTURATO relativo ad una o più delle attività di seguito indicate, si richiede l’estensione:
NO
SI
5. Studi associati / Società?
LIMITI DI INDENNIZZO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
In base al FATTURATO dichiarato al precedente punto 1. barrare la casella del LIMITE DI INDENNIZZO richiesto
CLASSI DI FATTURATO | SCELTA DEL LIMITE DI INDENNIZZO (in migliaia di Euro) | ||
500 | 1.000 | 1.500 | |
DA € 0 A € 50.000 | □ | □ | □ |
DA € 50.001 A € 100.000 | □ | □ | □ |
DA € 100.001 A € 150.000 | □ | □ | □ |
DA € 150.001 A € 200.000 | □ | □ | □ |
PREMIO annuo lordo Euro
……………………………
AVVERTANZA
Qualora le risposte fornite siano tutte “Confermo”, le dichiarazioni sovrastanti saranno utilizzate ai fini dell’emissione del Contratto emesso su richiesta del Proponente e riportate sul CERTIFICATO per opportuna sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione del Contratto si prega di leggere attentamente il Fascicolo Informativo.
Firma dell’INTERMEDIARIO: ……………………………
Data: …./…./…….. Firma del Proponente per accettazione: ……………………………
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