Scheda informativa Apprendistato
Scheda informativa Apprendistato
Beneficiari
Soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (vale a dire 29 anni e 364 giorni, secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15/07/2005).
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 53/03, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Durata
A seguito dell’entrata in vigore della L. 112/2008 i contratti di apprendistato hanno come unico limite temporale la durata massima di 6 anni. Novità questa che diventerà effettiva solo dopo l’esplicita previsione da parte della contrattazione collettiva. A regime, quindi, sarà abolito l’attuale durata minima (2 anni) del contratto di apprendistato professionalizzante.
I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.
Disciplina
contratto in forma scritta contenente il tipo di prestazione, il piano formativo individuale e la qualifica conseguibile sulla base dell’esito della formazione aziendale e extraaziendale;
divieto di determinare il compenso dell’apprendista in base a tariffe di cottimo; possibilità per il datore di lavoro di interrompere il contratto al termine dell’apprendistato (art. 2118 Codice Civile);
possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata;
divieto di interrompere il contratto senza giusta causa o giustificato motivo.
La regolamentazione dei profili formativi professionalizzanti è demandata alle Regioni
d’intesa con le XX.XX. e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore annue;
le modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione saranno determinate dai contratti collettivi nazionali - territoriali - aziendali, anche all’interno degli Enti Bilaterali;
riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale;
registrazione su libretto formativo delle ore di formazione effettuata;
presenza di un tutore aziendale.