INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001
Repertorio n.
Protocollo n.
Del
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in triplice copia
tra
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e
Dott.ssa XXXXXXX (C.F. .), nata a il , residente in Via ,
premesso
che, con D.R. n. del , è stata autorizzata la stipula del presente contratto con la Dott.ssa XXXXXXXXXXX
viene stipulato il seguente contratto di prestazione d'opera professionale.
ARTICOLO 1 – OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE
La Dott.ssa XXXXXXX s'impegna a prestare la propria opera, per attività professionale di lavoro autonomo, per le esigenze dell’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
La Dott.ssaXXXXXXX dovrà svolgere le seguenti attività:
- XXXXXX;
- XXXXXX
La Dott.ssa XXXXXXX svolgerà le attività di cui sopra presso i locali degli Uffici della XXXXX, siti in Xxx XXXXXXX, Xxxxxxx, ed avrà come suo Referente XXXXXXX, Prof. XXXXXX ARTICOLO 2 - DURATA
Il contratto in argomento avrà la durata di n. XXXXX mesi con decorrenza dal giorno della sua
stipulazione, secondo un impegno temporale stimato in n.XXXX ore.
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Esso non potrà in alcun caso essere rinnovato o prorogato tacitamente.
ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE
La prestazione oggetto del presente contratto è resa dalla Dott.ssa XXXXXXX nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici. Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l’Ateneo.
La Dott.ssa XXXXXXX svolge personalmente, senza valersi di sostituti, l’attività richiesta.
ARTICOLO 4 - COMPENSO
Il compenso complessivo, calcolato per l’intera durata del contratto, è determinato in Euro XXXXX (lettere/00), comprensivi degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico della Dott.ssa XXXX.
Il suddetto compenso, ricorrendone i presupposti, è al di fuori del campo di applicazione dell’I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni. L’Università provvederà ai versamenti IRAP secondo le percentuali di legge.
Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse. L’Università inoltre provvederà alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi effettuando la trattenuta del relativo importo all’atto dell’erogazione della prima rata del compenso.
Qualora la sua posizione fiscale dovesse mutare, la Dott.ssa XXXX si impegna fin da ora a darne immediata comunicazione all’Università affinché quest’ultima possa procedere ad un diverso inquadramento fiscale e previdenziale.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso avverrà, previa verifica del risultato dell’attività commissionata, in un’unica soluzione posticipata alla scadenza del contratto, entro 60 giorni dall’emissione
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(ricevimento) della relativa notula d’acconto, la quale dovrà essere intestata all’Università degli Studi di Bologna – ed inoltrata al Prof. XXXXX, che provvederà alla liquidazione della stessa. Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile, Prof. XXXXXX.
ARTICOLO 6 – MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA
La malattia, l’infortunio e la gravidanza non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale,
che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE E RECESSO
Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, l’Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 s.s. del Codice Civile.
Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore d’opera può esercitare il recesso con preavviso di almeno 7 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest’ultimo caso, il risarcimento dell’eventuale danno.
In caso di recesso anticipato, l’Università liquiderà al contraente il compenso in proporzione all’attività effettivamente svolta sulla base di quanto dichiarato dal Referente.
ARTICOLO 8 - PENALE
Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell'esecuzione della prestazione, l'Università ha facoltà di addebitare dalla Dott.ssa XXXXXXX, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione, una penale corrispondente all'uno per cento del compenso netto pattuito, il cui importo sarà trattenuto sul pagamento della tranche successiva (per i contratti con pagamento in unica tranche la formula è: all’atto del pagamento del compenso), salva la risarcibilità del danno ulteriore.
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ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui la Dott.ssa XXXXXXXX dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto la Dott.ssa XXXX non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.
ARTICOLO 10 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Dott.ssa CONTRAENTE è nominato "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del trattamento, il Responsabile della struttura di riferimento dott.ssa XXXXXXXXXX..
Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.
ARTICOLO 11 - RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).
ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.
ARTICOLO 13 – ONERI FISCALI
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
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Bologna,
per l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXX
IL PRESTATORE D'OPERA
Dott.ssa XXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2°comma C.C. si approvano e si sottoscrivono per accettazione gli articoli 7 (Risoluzione e recesso) e 8 (Penale) del presente contratto.
IL PRESTATORE D'OPERA
Dott.ssa XXXXXXX
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