REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
dell’IIS X. Xxxxxxxx Milano
(Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11 febbraio 2019)
PREMESSA
L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
L’Istituto Xxxxx Xxxxxxxx intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
La L. n. 449/97 all’art. 43 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018, relativo al Regolamento recante istruzioni generali sulla amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi art.1, co.143 L.13/07/2015 n.10, nel ribadire la capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, dispone all’art. 45, co.2, lett.b) che:
Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la L. n. 449/1997 art. 43
Visto il D.I. n. 129, 28/08/2018 artt. 44, 45, 48
formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n° ………..
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ART. 1 – DEFINIZIONE
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) Per “contratto di sponsorizzazione” un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio, prodotti o altri contenuti concordati, a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo o di fornire, a titolo gratuito, una determinata prestazione o un bene mobile, anche di propria produzione.
b) per “sponsorizzazione” ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
c) per “sponsor”, il soggetto privato o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Istituzione Scolastica;
d) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato, cioè l’Istituzione Scolastica (di seguito denominata “scuola”);
e) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizioni dalla scuola per la pubblicità dello sponsor.
ART.2 – FINALITA’ E OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. Le sponsorizzazioni devono tendere al miglioramento, innovazione, maggiore economicità dei servizi istituzionali o la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, non realizzabili con risorse economiche interne.
Nello specifico, le sponsorizzazioni rappresentano strumenti tramite i quali la scuola acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzati alla:
a) realizzazione di eventi culturali, sociali o ricreativi;
b) concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi riconducibili ai fini propri dell’istruzione;
c) realizzazione di laboratori o di aule tecnologicamente avanzate;
d) ogni altra attività che la Scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
2. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa o nell’acquisizione di un bene.
ART. 3 CRITERI DI SCELTA DELLA SPONSORIZZAZIONE
1. Il Consiglio d'Istituto formula indirizzi specifici per l’attivazione di eventuali iniziative di sponsorizzazione ad avviso pubblico in base alla presente regolamentazione.
L’individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
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2. Non sono ammesse sponsorizzazioni che consistano nella realizzazione di una o più opere pubbliche in quanto gli stabili non sono di proprietà della scuola.
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
4. La pubblicità (sponsorizzazione) può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
a) utilizzo di spazi su documentazione della scuola (materiale divulgativo, pubblicazioni, POF, varie, ecc.) ovvero sul sito istituzionale;
b) apposizione del logo, marchio (o altro su richiesta) su beni mobili.
5. Non è previsto l’utilizzo di spazi all’interno o all’esterno delle sedi scolastiche, se non previo accordo con l’Ente Locale.
ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: qualsiasi persona fisica o giuridica, avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali comprese le società di persone, di capitali, cooperative, mutue di assicurazioni, consorzi imprenditoriali, associazioni senza fine di lucro, associazioni culturali.
ART.5 MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
- contributi economici da versare direttamente all’Istituto, che può essere richiesto ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
- cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata l’utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all’accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dallo Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme di pubblicità di seguito riportate:
- riproduzione del marchio logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione;
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- pubblicazione nel sito Web della scuola e su apposita bacheca nell’atrio dei plessi, degli estremi dello sponsor e dell’oggetto della sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio, logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di volantini, gadget, brochure (etc.);
- individuazione di spazi interni ed esterni dell’Istituto.
Le forme e modalità di pubblicità sono determinate in sede di stipulazione del contratto e sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.
L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nei termini e modi previsti dalla normativa vigente in materia.
ART. 7 – PROCEDURA DI SCELTA DELLO SPONSOR
1. La procedura di scelta dello sponsor può essere effettuata mediante:
a) recepimento e valutazione di domanda individuale.
b) pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
c) gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.
Le richieste di sponsor sono pubblicizzate mediante pubblicazione all’albo e/o con altre forme ritenute di volta più convenienti per una maggior conoscenza e partecipazione oppure attraverso comunicazioni a soggetti che si ritiene possano essere eventualmente interessati.
2. La richiesta di sponsor di cui ai precedenti commi, contiene in particolare i seguenti dati:
a. l’iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario
b. l’esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la pubblicità modalità ed i termini di presentazione dell’offerta.
3. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a. il bene, l’attività, il progetto o l’iniziativa che si intende sponsorizzare;
b. il bene, l’attività, il progetto o l’iniziativa che si intende pubblicizzare ed in quale forma;
c. il corrispettivo della sponsorizzazione;
d. l’accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:
se persone fisiche:
1. l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese)
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4. la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
se persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
L'accertamento della sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Consiglio d’istituto.
4. Affidamento. In caso di sponsorizzazioni di valore inferiore a Euro 10.000 si procede all’affidamento diretto della sponsorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
In caso di sponsorizzazioni di valore superiore, l’affidamento della sponsorizzazione è deliberato dal Consiglio d'Istituto, che dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto.
ART. 8 - ESCLUSIONI E RIFIUTO DI SPONSORIZZAZIONI INACCETTABILI
1. Esclusioni. Sono in ogni caso esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che siano stati oggetto (o che abbiano procedura in corso) di rescissione di contratti o concessioni da parte di qualsiasi Amministrazione Pubblica a causa di gravi inadempienze, negligenza, malafede.
2. Rifiuto. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione nei seguenti casi:
. possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc;
messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
3. Sospensione. Il Dirigente Xxxxxxxxxx può altresì sospendere la decisione in merito a qualsiasi offerta di sponsorizzazione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori verifiche.
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. Sottoscrizione del Contratto. Soggetto legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.
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I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.
2. Modello-tipo del Contratto. La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto scritto, secondo lo schema di contratto-tipo allegato, approvato dal Consiglio di Istituto, quale parte integrante del presente Regolamento.
3. Contenuto del Contratto. In ogni caso (contratto o scrittura privata) devono essere definiti in particolare:
a) oggetto e finalità della sponsorizzazione;
b) impegni dello sponsor;
c) impegni dello sponsee (scuola);
d) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione
e) durata del contratto di sponsorizzazione;
f) diritto dello sponsor alla utilizzazione degli strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee;
g) clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
h) clausole di tutela da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’attività di sponsorizzazione;
i) diritto alla sponsorizzazione “non esclusiva” da parte dello sponsor.
4. Corrispettivo della sponsorizzazione. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato – salvo diverse intese fra le parti – in una unica soluzione con pagamento immediato alla sottoscrizione del contratto, tramite bonifico bancario alle coordinate indicate sulla ricevuta emessa dalla Scuola.
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
5. Durata del Contratto.
Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. Facoltà di recesso della Scuola. E’ prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione potrà essere inoltre risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
2. Risoluzione di diritto del Contratto.
E’ prevista la clausola risolutiva espressa: nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo
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parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.
ART. 11 – LA GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE SPONSORIZZAZIONI
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento.
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente Regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e l’ eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione
ART. 12 – PUBBLICITA’, ATTIVITA’ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELLE SPONSORIZZAZIONI.
I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.
Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di legge. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche e' soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente
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ART. 13 – LA RESPONSABILITA’
Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’Istituto, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
ART. 14 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY.
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, in conformità alla normativa vigente.
Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
Art. 15 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.
Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante l’affissione all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale.
Allegato: Modello Contratto di sponsorizzazione.