Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile e Altre Garanzie delle Autovetture
AUTOMOTO & VAN
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile e Altre Garanzie delle Autovetture
FASCICOLO INFORMATIVO
Edizione 05/2017
Il presente Fascicolo Informativo contiene Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione e deve essere consegnato
al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
PERSONA
AUTOMOTO & VAN
MOBILITÀ ATTIVITÀ
INDICE DEL FASCICOLO INFORMATIVO
NOTA INFORMATIVA
A) INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ pag. 1 di 13
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO pag. 2 di 13
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI pag. 11 di 13
GLOSSARIO pag. 1 di 8
CONDIZIONI DI POLIZZA
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA pag. 1 di 83
SEZIONE 1 - R.C. AUTOVEICOLI pag. 6 di 83 SEZIONE 2 - FORMULA TARIFFARIA DELLA R.C. AUTO pag. 12 di 83 SEZIONE 3 – RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO pag. 19 di 83 SEZIONE 4 – C.V.T. pag. 24 di 83
SEZIONE 5 – DENUNCIA SINISTRI C.V.T. pag. 31 di 83
SEZIONE 6 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE pag. 34 di 83
SEZIONE 7 – TUTELA LEGALE pag. 45 di 83
SEZIONE 8 – ASSISTENZA pag. 51 di 83
Integrano il Fascicolo Informativo:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 2
RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile per la circolazione e per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile delle Autovetture e degli Autotassametri.
PREMESSA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Reg. Isvap 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
In relazione ai diversi tipi di Veicolo, PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET
DELL’IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO
PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dallo stesso Contraente tra le possibili offerte dalla Società. Data aggiornamento: 01/05/2017
A
A) INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
1. Informazioni generali | Bene Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono: 02. 892973 Sito internet: xxx.xxxx.xx Indirizzo email: xxxx@xxxx.xx Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Bene Assicurazioni S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A., appartenente al gruppo assicurativo Bene, iscrizione all’Albo Gruppi Assicurativi n. 054. |
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale | Il patrimonio netto di Bene Assicurazioni S.p.A. ammonta a 15 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 11 milioni di euro e un fondo di organizzazione di 4 milioni di euro. Si precisa che l’indice di solvibilità riferito alla gestione di tutti i rami danni, ovvero il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è disponibile in quanto l’anno 2017 rappresenta il primo esercizio di attività della Società e pertanto esso potrà essere reso noto solo nella prima relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies del D.Lgs. 209/2005. |
B
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli
L’Assicurazione può essere stipulata nella forma Tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel Periodo di osservazione così come definito dall’art. 2.2 delle CGA, pagamenti anche parziali per il Risarcimento di danno conseguenti a Sinistri con:
• Responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
• Responsabilità concorsuale la cui percentuale di Responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51% (cinquantunopercento), come previsto dalla “Tabella delle Regole Evolutive” presente nella Sezione “Bonus/Malus “Autovetture.
Il Contratto per la copertura della R.C.A. tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della Circolazione, in conformità alle norme della Legge e di ogni norma di essa attuativa ed entro i limiti convenuti (cosiddetto Massimale) (artt. 1.1 e 1.2 delle CGA).
Esclusioni e Rivalse AVVERTENZA: La Società, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il Sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di Polizza (si rinvia all’art. 1.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Proposta di rinnovo del contratto/disdetta
Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.
AVVERTENZA: il Contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se stipularne uno nuovo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.
Si rinvia agli artt. 1 e 2 delle CGA per gli aspetti di dettaglio.
3.1 Estensioni della copertura
In alcuni casi la Società estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dalla Legge e da ogni norma di essa attuativa su richiesta del Contraente e con il pagamento di un’integrazione di Premio (si rinvia all’articolo 1.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Altre Coperture – CVT – Corpi Veicoli Terrestri
Le altre coperture assicurative offerte sono:
• Incendio: | per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Incendio, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore (si rimanda per maggiori dettagli all’art. 4.1 delle CGA). Se la garanzia è acquistata nella forma “Light” l’Indennizzo è previsto solo in caso di danno totale del Veicolo (si rinvia all’art. 4.1.1 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). |
Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, così come meglio disciplinato dall’art. 4.1 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della suddetta parte (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). | |
• Furto e rapina: | per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di Furto consumato o tentato o di Rapina; in tale forma sono compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione del Furto o Rapina del Veicolo stesso (si rinvia all’art. 4.2 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Se la garanzia è acquistata nella forma “Light” l’Indennizzo è previsto solo in caso di danno totale del Veicolo (si rinvia all’art. 4.2.1 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.2 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza (si rinvia all’art. 5.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA: | Danno: 3.000 euro Franchigia: 500 euro Indennizzo: 3.000 – 500 euro = 2.500 euro |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLO SCOPERTO: | Xxxxx: 800 euro Scoperto: 10% con il minimo non indennizzabile di 500 euro Indennizzo: 800 euro – 500 euro = 300 euro Dall’ammontare del danno viene dedotto il minimo di Scoperto (€ 500 - eurocinquecento) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10% - diecipercento) in quanto quest’ultima applicata al danno determina uno Scoperto (€ 80 - euroottanta) inferiore al minimo previsto dalla garanzia (€ 500 - eurocinquecento). |
Assicurazione parziale
AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art. 4.2 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
• Fenomeni naturali: | per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da grandine, trombe d’aria, uragani bufere e tempeste e dalle cose da essi trasportate, alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. (si rimanda per maggiori dettagli all’art. 4.3 delle CGA). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.3 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza (si rinvia all’art. 5.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Esempio: per la forma con Scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Furto e Xxxxxx. Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Atti vandalici: per le sole spese di riparazione, relative ai danni materiali e diretti in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo (si all’art 4.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.4 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza (si rinvia all’art. 5.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Esempio: per la forma con Scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Furto e Xxxxxx. Assicurazione parziale AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). |
• Cristalli: | per i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo, dovuta a causa accidentale o fatto di terzi (si rinvia all’art. 4.5 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.5 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Il limite indennizzabile è riportato sul Simplo di Polizza. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di una Franchigia (si rinvia all’art. 4.5 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA: | Sostituzione cristallo: 400 euro Franchigia: 150 euro Indennizzo: 400 – 150 euro = 250 euro |
• Collisione: | per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli Optional stabilmente fissati sul Veicolo, forniti e installati dalla Casa Costruttrice, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato o con animale selvatico (si rinvia all’art. 4.6 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.6 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza (si rinvia all’art. 5.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Esempio: per la forma con Scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Furto e Xxxxxx. | ||
• Kasko: | per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli Optional stabilmente fissati sul Veicolo, forniti e installati dalla Casa Costruttrice, a seguito collisione con altro Veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la Circolazione in aree pubbliche o private (si rinvia all’art. 4.7 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.7 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia può prevedere l’applicazione di uno Scoperto e relativo minimo indicati in Polizza (si rinvia all’art. 5.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). |
Esempio: per la forma con Scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia Furto e Xxxxxx.
Assicurazione parziale
AVVERTENZA: se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rinvia all’art. 5.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
• CVT Bonus Smart: La Società, in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere l’importo degli oneri fiscali relativo all’Assicurazione della sezione R.C.A. (si rinvia all’art. 1 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
La Società rimborsa:
- le spese sostenute per il rimborso del Sinistro liquidato sulla base
della “Procedura di Risarcimento Diretto”;
- i danni materiali all’interno del Veicolo in conseguenza dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- le spese sostenute per la duplicazione della patente a seguito di Xxxxx, smarrimento o Incendio della patente di guida;
- le spese sostenute per ottenere il certificato di perdita di
possesso e/o l’estratto cronologico;
- le spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe;
- le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il recupero, la custodia e il parcheggio del Veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso;
- le spese documentate che l’Assicurato ha sostenuto per il lavaggio
e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
(Si rinvia all’art. 4.8 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 4.8 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
• CVT Bonus All Inclusive:
La Società rimborsa:
- le spese sostenute per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per Incidente da Circolazione con Veicolo identificato;
- i danni verificatisi a seguito di Fenomeno elettrico;
- le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle
serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi del Veicolo;
- le spese sostenute per la sostituzione della serratura del box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto o della Rapina si trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza.
(Si rinvia all’art. 4.9 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, così come meglio
disciplinato dall’art. 4.9 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. | |
• Tutela Legale: | per il rimborso delle spese legali occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati nella Sezione 7 delle CGA. La gestione dei Sinistri è affidata alla Società – sito web xxx.xxx.xx, in seguito denominata DAS. Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art.7.5 e 7.6 cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Xxxxxxxxxx, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: la garanzia è prestata con il Massimale indicato in Polizza e le prestazioni variano a seconda della formula contrattuale scelta (si rinvia all’art.7.2. per gli aspetti di dettaglio). |
• Assistenza: | la Società mette a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nella Sezione 8 delle CGA. Le prestazioni vengono erogate per il tramite di IMA Italia Assistance S.p.A. Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dall’art. 8.4 cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. |
• Infortuni Conducente: | per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la Circolazione, su area pubblica e privata, in qualità di Conducente del Veicolo indicato in Polizza. La garanzia è operante da quando l’Assicurato sale a bordo a quando scende, nonché a terra nei pressi del Veicolo in caso di Incidente, guasto meccanico o avaria. (Si rinvia alla Sezione 6 delle CGA per gli aspetti di dettaglio). Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato dagli art. 6.2, 6.8 e 6.9 delle CGA cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Franchigie, Scoperti e Massimali AVVERTENZA: al verificarsi di un Infortunio compreso nell’Assicurazione, l’Assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della Somma assicurata e della garanzia scelta al netto di eventuali Franchigie/Scoperti previsti in Polizza come indicato agli art. 6.7 e 6.9 cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA FRANCHIGIA/ SCOPERTO: | Somma assicurata per invalidità permanente: 100.000 euro Franchigia: 3% Percentuale di invalidità accertata: 10% Indennizzo: 100.000 euro x (10% - 3%) = 7.000 euro |
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.
I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono
pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’art. 129 della Legge e precisamente:
- dal proprietario del Veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a Responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
- Si rinvia all’art. 1.3 delle CGA per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipula e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio costituiscono motivo di rivalsa.
Si rinvia all’art. 12 delle CGA per gli aspetti di dettaglio.
Relativamente alle garanzie diverse dall’R.C.A. l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione delle circostanze che comportino Aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Esempio: l’Assicurato cambia il Veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il Veicolo nuovo è soggetto a tentato Xxxxx e l’Assicurato chiede il Xxxxxxxxxxxx per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto.
6. Premi
Determinazione del Premio | Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa. L’importo indicato sul Contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario. |
Frazionamento | E’ ammesso il frazionamento semestrale con maggiorazione del Premio nella misura del 3%. |
Pagamento del Premio | Il pagamento del Premio, che il Contraente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in Contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società; - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. |
Rimborso del Premio pagato e non goduto | AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, Furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del Veicolo il Contraente può chiedere la restituzione della parte di Premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si rinvia agli artt. 5, 6, 7 delle CGA per gli aspetti di dettaglio. |
7. Informativa in corso di Contratto – Proposta di nuovo Contratto
La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, una comunicazione scritta contenente le modifiche legislative e regolamentari inerenti l’Attestato di rischio in ottemperanza alle disposizioni vigenti.
La Società comunica al Contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe
di merito in occasione dell’invio dell’Attestato di rischio.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto vengono fornite presso l’Intermediario al quale è assegnato il Contratto le informazioni di legge e di Contratto per la stipula di uno nuovo.
Il Contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se stipularne uno nuovo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva alla Società.
Se il Contraente decidesse di non stipulare un nuovo Contratto, e di contrarre con altra compagnia di assicurazioni, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del presente Contratto.
Qualora il Contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.
8. Attestato di rischio – Classe di merito
L’Attestato di rischio è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto, se persone diverse dal Contraente (quali il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito xxx.xxxx.xx cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il codice “Self Area” seguendo le istruzioni indicate nel sito.
In alternativa è possibile richiedere l’Attestato di rischio, sempre in forma telematica, inviando una email al nostro Servizio Clienti all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx, indicando la targa del Veicolo, il nominativo e il codice fiscale.
Qualora si desiderasse, è possibile richiedere comunque una stampa dell’Attestato di rischio rivolgendosi al proprio Intermediario; il documento cartaceo ha solamente finalità informativa, e non sarà utilizzabile per stipulare un nuovo Contratto.
La Società consegna l’Attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto
(proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).
Per maggiori dettagli sui meccanismi di assegnazione della classe di merito universale (C.U.) e in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo si rimanda a quanto contenuto nella Sezione 2 “Formula Tariffaria della R.C.A.” (si rinvia all’art.2.4 delle CGA per gli aspetti di dettaglio).
AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (C.U.), riportata sull’Attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.A. di ciascuna compagnia di assicurazioni.
9. Recesso - Diritto di ripensamento
Le condizioni di Premio relative alla proposta di rinnovo del Contratto vengono fornite presso l’Agenzia alla quale è assegnato il Contratto almeno 30(trenta) giorni prima della scadenza del Contratto stesso (Art. 2 delle CGA).
Il Contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.
Se il contraente decide di non rinnovare il Contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente Contratto.
Qualora il Contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente.
9 bis Diritto di Ripensamento (Vendita a distanza)
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri.
Il Contraente deve inoltre restituire all’Intermediario i seguenti documenti in originale:
- il certificato, la Carta verde (qualora prevista dal Contratto) e il Contratto;
- la dichiarazione di non aver avuto Sinistri nel periodo di validità del Contratto. Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà:
- al rimborso del Premio pagato, comprensivo di imposte e del contributo sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato prima della decorrenza della Polizza;
- al rimborso del Premio pagato, al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale
qualora il recesso sia esercitato dopo la decorrenza della Polizza;
Qualora sia avvenuto un Sinistro, prima, o al momento della ricezione da parte della Società della richiesta di recesso del Contraente, tale articolo non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società si rivarrà nei confronti del Contraente per le spese sostenute.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’Assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il Risarcimento dei propri danni.
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive invece in 1 (uno) anno dalle singole scadenze ai sensi del medesimo articolo prima richiamato.
11. Regime fiscale
La Polizza R.C.A. è soggetta:
- all’imposta nella misura del 12,5% (dodicivirgolacinquepercento) in funzione del Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011; l’aliquota d’imposta può variare in funzione della provincia di residenza;
- al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5% (diecivirgolacinquepercento).
C
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il Risarcimento del danno
R.C.A. Risarcimento diretto | In caso di Sinistro tra due Veicoli identificati ed assicurati per la Responsabilità civile, l’Assicurato può chiedere l’applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all’applicabilità o meno della Procedura di Risarcimento Diretto e delle relative regole liquidative si rinvia a quanto contenuto all’art. 149 della Legge nonché agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all’art. 24 delle CGA. |
Denuncia di Xxxxxxxx | AVVERTENZA: la denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità. |
Centri di liquidazione | Consultando il sito internet xxx.xxxx.xx sarà possibile reperire indicazione sulla formalizzazione delle denunce e per l’individuazione dei competenti centri di liquidazione dei sinistri. |
Pagamento dei Sinistri | Il termine entro il quale l’Impresa formula l’offerta di Risarcimento per la liquidazione e il pagamento del Sinistro è fissato in: - 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti; - 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte; - 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone. |
13. Incidenti stradali con controparti estere
Per la procedura da seguire al fine di ottenere il Risarcimento di danni subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero si rinvia a quanto previsto dall’art. 153 della Legge e all’art. 3.5 delle CGA.
Sinistro con Xxxxxxx non Assicurato o non identificato
In caso di Sinistro avvenuto con Xxxxxxx non assicurato o non identificato, la richiesta per il Risarcimento del danno dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A..
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Per i contratti con formula “Bonus/Malus”, alla scadenza annuale è data facoltà al Contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di Premio (Malus), rimborsando alla Società lo/gli importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i Sinistro/i liquidato/i nel Periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. La Società provvederà quindi a riclassificare il Contratto.
Qualora il Sinistro sia stato definito in base alla Convenzione Indennizzo diretto, il Contraente dovrà rimborsare il/i Sinistro/i, ai sensi del Procedura di Risarcimento Diretto, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA, in qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione.
A seguito di informativa ricevuta dalla stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo
del Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto.
15. Accesso agli atti dell’Impresa
Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi previsti dalla Legge, la Società comunica l’accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del Sinistro, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l’accesso ed il periodo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Posta Ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. XXX xxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx.
E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della Polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00000 Xxxx – Tel. 06/421331 - Fax 06/00000000 o 06/42133353), utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da la Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell’Impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
AVVERTENZA: è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
17. Negoziazione assistita obbligatoria - Mediazione obbligatoria - Arbitrato
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile – quando non obbligatorio - rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti da leggi o dal Contratto.
In particolare:
1) ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014, convertito dalla L.162/2014 l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di Risarcimento del danno da Circolazione di veicoli e natanti, è subordinato, quale condizione di procedibilità̀ ad una richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita;
2) ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi è subordinato, quale condizione di procedibilità, al ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia;
Bene Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità̀ e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Accessori aggiuntivi installazioni stabilmente fissate sul Veicolo costituenti la sua
di serie: normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono–audiovisivi.
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Area aeroportuale: area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che
militari.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione per la R.C.A. e/o la garanzia accessoria prestata con il Contratto.
Assicurazione forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore
“a valore intero”: commerciale del Veicolo (e degli Accessori aggiuntivi di serie e Optional, questi ultimi se assicurati). Qualora il valore commerciale del Veicolo assicurato, al momento del Sinistro, risulti superiore al valore assicurato, si ha sottoassicurazione e si applica la Regola proporzionale.
Assicurazione forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni
“a primo rischio assoluto”: sino alla concorrenza della Somma assicurata riportata in Polizza, indipendentemente dal valore commerciale del Veicolo e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.
Attestato di rischio: documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del Contraente e dell’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, nell’area riservata del proprio sito web.
Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015.
Banca Dati: la banca dati elettronica che le compagnie di assicurazioni hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g) del Regolamento Ivass 9/2015.
Carta di Circolazione: è il documento necessario alla Circolazione del Veicolo che il Conducente deve sempre portare nel Veicolo per poter circolare,
rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e che riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del Veicolo.
Carta verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura Assicurativa R.C.A. alla Circolazione del Veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-bureaux). Tale documento:
- attesta l’esistenza di una valida ed efficace Assicurazione R.C.A.
nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l’Assicurazione R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
Casa Costruttrice: l’impresa che ha progettato e/o costruito il Veicolo e lo ha immesso nel mercato per la prima volta.
Condizioni Generali le clausole del Contratto.
di Assicurazione o CGA:
Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 209/2005.
o Legge:
Codice della Strada o CdS: il Decreto Legislativo 285/1992.
Consap: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione e che paga il Premio. Contratto: il contratto di Assicurazione.
Contratto di il contratto di Assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente Assicurazione a distanza: nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Conducente: colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.
Conversione Universale è il meccanismo che consente alle classi di merito delle varie
o C.U.: compagnie di assicurazioni di essere fra loro comparabili, in modo da consentire il passaggio da una compagnia all'altra.
Danno indennizzabile: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro prima dell’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza
Degrado/Deprezzamento: diminuzione del valore del Veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello
stesso e/o al trascorrere del tempo.
Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.
Ente finanziatore: la società che concede un prestito per l’acquisto del Veicolo.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Eurotax: pubblicazione mensile della casa editrice Sanguinetti che rileva il valore dei veicoli usati attraverso periodiche indagini di mercato.
Fenomeno Elettrico: i danni causati da correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fondo di garanzia è un organismo di Indennizzo costituito presso la CONSAP che
vittime della strada: risarcisce i danni causati dalla Circolazione dei veicoli a motore nei
casi previsti dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
Franchigia: somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Garanzia accessoria: estensione della copertura assicurativa che è possibile aggiungere al momento della stipula del contratto.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, ove pattuiti.
Infortunio: un evento determinato da causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Intermediario: il soggetto che esercita l’attività di cui all’art. 106 della Legge.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Massimale: l’importo fino alla concorrenza del quale la Società è vincolata
dall’Assicurazione.
Minimo non indennizzabile: l’importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno
risarcibile.
Optional: la dotazione stabilmente installata sul Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice oppure da parte di imprese specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto a fronte di un supplemento al prezzo base di listino, ivi compreso ogni accessorio fono–audiovisivo.
Periodo di osservazione: l’intervallo di tempo che viene preso in considerazione per l’applicazione delle regole evolutive della classe di merito; il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di 12 (dodici mesi) e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: il documento che prova l’Assicurazione.
Polizza temporanea: il documento che prova l’Assicurazione di durata inferiore ad un anno.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società.
Procedura di Risarcimento la procedura liquidativa di cui all’art. 149 della Legge e al
Diretto: Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/06.
Proprietario: l’intestatario del Veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quattroruote Professional: rivista edita dalla casa editrice Domus, consultabile in formato cartaceo ed elettronico, che contiene un listino mensile convenzionalmente utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati in base ad un parametro di classificazione denominato “Codice Infocar”.
R.C.A.: la Responsabilità Civile Auto.
Rapina: l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Regola proporzionale: la norma prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’Indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il Veicolo e il suo valore al momento del Sinistro. La stessa norma è applicata agli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
Responsabilità paritaria: la Responsabilità attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. La “Responsabilità paritaria” comporta l’annotazione della percentuale di Responsabilità nell’Attestato di rischio.
Responsabilità paritaria la Responsabilità cumulata per più Sinistri in cui vi sia la Responsabilità
cumulata: paritaria del Conducente del Veicolo Assicurato nel quinquennio di osservazione della Sinistrosità.
Responsabilità principale: la Responsabilità attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il Sinistro coinvolga due Veicoli. Per i Sinistri con più di due Veicoli coinvolti, la Responsabilità principale è
imputata al Conducente al quale sia attribuito un grado di Responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “Responsabilità principale” comporta l’annotazione nell’Attestato di rischio ed applicazione del Malus, successivamente al pagamento del Sinistro.
Rivalsa: il diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scoperto: parte del danno indennizzabile a mente di Xxxxxxx, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.
Scoppio: repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione
del Veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad Esplosione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Società di Leasing: la società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.
Sinistrosità: il numero o la percentuale dei Sinistri relativi al Veicolo.
Società: BENE ASSICURAZIONI S.p.A.
Somma assicurata: valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata
dall’Assicurazione.
Sostanze Stupefacenti sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado di
o Psicotrope: alterare lo stato di coscienza.
Spazio Economico Europeo: l’area dei Paesi aderenti all’Accordo economico UE –EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
Terzi: i soggetti non esclusi dall’art. 129 della Legge e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
U.C.I.: l’Ufficio Centrale Italiano.
Veicoli: i veicoli di cui all’art. 122 della Legge.
Veicoli con targhe prova: i veicoli dotati di targhe ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 474/2001.
GLOSSARIO valido per la sezione Assistenza ad integrazione e parziale modifica del GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si
trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Franchigia chilometrica: la distanza entro la quale la prestazione assicurativa non viene erogata.
Guasto: danno subito dall’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi dell’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.
Incidente: l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme, connesso con la Circolazione stradale che provochi danni all’autoveicolo, motoveicolo, Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo.
Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
Veicolo: Autovettura ad uso privato e autoveicolo a trasporto promiscuo.
GLOSSARIO valido per la sola SEZIONE TUTELA LEGALE in aggiunta al GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza nella fase l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al
stragiudiziale: fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: una specie di Reato.
Danno derivante da il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi
Responsabilità dell’art. 2043 del Codice Civile.
extracontrattuale:
Delitto: una specie di Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
• delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce.
• delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Diritto civile: la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale: la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile se consiste nella violazione di norme civili, penale se consiste nella violazione di norme penali, amministrativo se consiste nella violazione di norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificamente, l’insorgenza è:
• nell’ipotesi di danno derivante da Responsabilità
extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
• nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso
il Reato;
Lavoro parasubordinato: il rapporto di lavoro di cui all’art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonché quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale: il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all’art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato: il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa: la sanzione che l’ordinamento adotta per punire la violazione di un
illecito amministrativo.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che vengono poste a carico
dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali: le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione: il contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza
Art. 1 Quanto dura il Contratto e da quando decorre
Il Contratto ha durata annuale e su espressa richiesta del Contraente può avere anche una durata composta da frazione di anno più anno intero.
In questo secondo caso la Polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno ma deve proseguire fino al termine del periodo concordato.
Alla scadenza del suddetto periodo, sarà presentata una proposta di rinnovo del Contratto secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti in quel momento, per il periodo di un anno.
Esempio:
- Durata del Contratto dal 1.09.2016 al 31.12.2017;
- Il periodo dal 1.09.2016 al 31.12.2016 corrisponde alla frazione di anno (al termine di questo periodo non è possibile recedere dal Contratto);
- Il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017 corrisponde all’anno intero, al termine del quale ci
sarà la variazione della classe di merito.
Se il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) - salvo accordi differenti - del giorno indicato nei documenti assicurativi, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento.
La Società manterrà operanti le garanzie prestate con la Polizza sottoscritta fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto di un eventuale nuovo Contratto stipulato con la Società o diversa compagnia di assicurazioni a copertura del medesimo rischio.
I Contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza l’estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni di copertura previsti dall’articolo 170 bis della Legge.
Il Contratto si risolve alla scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta.
Art. 2 Proposta di rinnovo
La Società deve formulare una proposta di rinnovo ed emettere un avviso di scadenza del Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Il Contraente può accettare la proposta di rinnovo del Contratto entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza mediante il pagamento del Premio propostogli dalla Società. In tal caso riceverà i documenti di Polizza senza ulteriori formalità.
Le indicazioni circa la nuova proposta di Premio, sono disponibili presso l’Intermediario al quale è assegnata la gestione del Xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza dello stesso.
Al Contratto si applicano le Tariffe e le Condizioni Generali di Assicurazione in vigore al momento della stipula o della proposta di rinnovo.
Il Contraente che alla scadenza intenda estendere le coperture assicurative, modificare quelle esistenti o eliminare alcune di esse dovrà stipulare un nuovo Contratto.
Art. 3 Pagamento del Premio
Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna del Simplo di Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite a fronte del rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della
persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’Intermediario o il punto vendita autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni vigenti, cui sia stata assegnata la gestione del Contratto o direttamente alla Società.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono coperti dall’Assicurazione.
Art. 4 Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
Qualora sia stipulata anche la copertura R.C.A., l’Assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano sbarrate.
La Società liquiderà il Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio o la rata di Premio.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a distruggerla.
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Per i Veicoli con targhe prova l’Assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
Art. 5 Cosa devo fare se vendo il Veicolo o il Veicolo viene posto in conto vendita
Nel caso in cui il Veicolo assicurato sia venduto o posto in conto vendita, il Contraente ha l’obbligo di informare la Società, di distruggere il Certificato e la Carta Verde (se prevista dal Contratto) e scegliere fra le seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Xxxxxxx
Il Venditore può rendere valida la Polizza relativa al Veicolo venduto o posto in conto vendita (consegnandone idonea documentazione comprovante) per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) e della stessa tipologia.
Se tale sostituzione comporta una variazione del Premio, si procede al conguaglio. Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del Xxxxxxx che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari a uno soltanto di essi, è possibile procedere con la sostituzione del Contratto conservando la classe di merito maturata sia interna che secondo le regole della c.d. Conversione Universale (C.U.).
Nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra coniugi in comunione dei beni, è possibile procedere con la sostituzione del Contratto mantenendo sia la classe di merito interna che quella di Conversione Universale già maturate sul Veicolo venduto.
b) Cessione del Contratto
Il Contraente può cedere all’acquirente insieme al Veicolo anche il Contratto di Assicurazione. In tale caso la Società si limita a prenderne atto emettendo un’appendice di cessione del Contratto e rilasciando un nuovo Certificato di Assicurazione.
Se la Tariffa relativa all’ acquirente/cessionario comporta un aumento di Premio in forza
dei parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.
Il Contratto ceduto non può essere successivamente sospeso o variato e sarà valido sino alla sua naturale scadenza.
Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo Contratto, ma non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza stessa.
Quanto sopra non si applica nel caso di stipula di un Contratto per le sole Garanzie accessorie all’Assicurazione per la copertura della R.C.A.. In tale caso, infatti, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione non possono essere ceduti.
Alla scadenza contrattuale non sarà rilasciato l’Attestato di rischio. Per l’Assicurazione dello stesso Xxxxxxx l’acquirente/cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.
c) Risoluzione del Contratto
Il Contraente può risolvere il Contratto. In questo caso la Società restituisce il Premio non usufruito al netto di imposte e contributi dal giorno di consegna della copia dell’atto di vendita o documento di prova dell’avvenuta consegna in conto vendita o dalla data di sospensione nel caso di tratti di Contratto sospeso.
Se la vendita o la consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso decorre dalla data della sospensione del Contratto.
La Società non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta per i Contratti di durata
inferiore all’anno.
Art. 6 Cosa devo fare in caso di Furto o Rapina del Veicolo
In caso di Furto totale o Rapina del Veicolo il Contraente deve informare la Società e consegnare copia della relativa denuncia. Il Contraente può scegliere alternativamente di:
a) risolvere il Contratto dal giorno successivo alla data di denuncia di Xxxxx o Rapina. In tal caso la Società restituisce la parte del Premio corrisposta e non usufruita, al netto di imposte e contributi ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro;
b) rendere valida la Polizza per altro Veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia.
Art. 7 Cosa posso fare in caso di distruzione, demolizione o esportazione del Veicolo
Nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione al P.R.A..
Il Contraente in tali circostanze ha la facoltà di scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni:
a) utilizzare la Polizza per altro Veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia;
b) risolvere il Contratto: il Contratto si risolve con il rimborso della parte di Premio corrisposta e non usufruita, dal momento della consegna dell’attestato certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa del Veicolo (o certificato di presa in carico del Veicolo da parte dei centri autorizzati); per i Contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del Contratto;
c) sospendere il Contratto: (si veda l’Art. 10 delle CGA). Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del Contratto, il rimborso decorre dalla data di efficacia della sospensione.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato e la Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Art. 8 Duplicato del Certificato della Carta Verde
È possibile richiedere il duplicato del Certificato e della Carta Verde, se prevista dal Contratto, in caso di smarrimento, deterioramento, Furto o distruzione, presentando copia della relativa denuncia alle Autorità competenti o una dichiarazione autografa attestante una delle precedenti circostanze.
A fronte di quanto sopra, la Società rilascia il duplicato del documento richiesto senza
oneri a carico dell’Assicurato.
Art. 9 Obbligo di distruzione del Certificato e della Carta Verde
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde, egli è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Società ai Terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di circostanza interessante l’esecuzione del Contratto, sia stato esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato e Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Art. 10 Cosa posso fare se non utilizzo l’auto (Sospensione di garanzia/ Riattivazione) Sospensione
Il Contraente può richiedere la sospensione dell’Assicurazione in corso di Contratto che
decorre dalle ore 24.00 (ventiquattro) e avviene tramite l'emissione di un’apposita
appendice, che non può avere effetto retroattivo, sottoscritta dal Contraente.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato, e la Carta Verde (se prevista nel Contratto).
Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una durata residua non inferiore a 60 (sessanta) giorni. Diversamente dovrà essere integrata in misura necessaria a raggiungere i 60 (sessanta) giorni.
Decorsi 18 (diciotto) mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il Contratto si estingue e il Premio relativo alla quota parte di Assicurazione non goduta resta acquisito dalla Società.
Tenuto conto che il Contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 (sessanta) giorni.
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
- Contratti aventi durata inferiore all’anno;
- Contratti amministrati con “libro matricola”;
- Contratti in cui non è presente la garanzia per la copertura della R.C.A.;
- Furto totale o Rapina del Veicolo Assicurato;
- Contratti per l’Assicurazione di Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del Contratto avviene, su richieste del Contraente, con l’emissione di un nuovo Contratto in sostituzione di quello sospeso con la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.
Al momento della riattivazione il calcolo del Premio viene determinato tenendo conto della Tariffa in vigore alla data della riattivazione stessa.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 (sessanta) giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e relativo alla quota parte di Assicurazione non goduta relativa al periodo della sospensione.
Art. 11 Cosa posso fare se cambio idea (Diritto di ripensamento per contratti venduti a distanza) Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, richiedendo l’esercizio di tale diritto di recesso e confermando espressamente l’assenza di Sinistri.
Il Contraente deve inoltre restituire all’Intermediario i seguenti documenti in originale:
- il Certificato, la Carta Verde (qualora prevista dal Contratto) e il Contratto;
- la dichiarazione di non aver avuto Sinistri nel periodo di validità del Contratto.
Alla ricezione di tali documenti la Società provvederà, alternativamente:
- al rimborso del Premio pagato, comprensivo di imposte e del contributo sanitario nazionale qualora il recesso sia esercitato prima della decorrenza della Polizza;
- al rimborso del Premio pagato, al netto dell’imposta e del contributo sanitario
nazionale qualora il recesso sia esercitato dopo la decorrenza della Polizza.
Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
Art. 12 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, la Classe di Conversione Universale, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894).
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri
Art. 13 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 14 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti dalla legge, in vigore al momento della stipula e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 15 Rinvio alle norme
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di legge vigenti applicabili in materia.
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SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell’articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza.
La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Xxxxxxxxx indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.
Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 1.2 Estensioni della garanzia R.C.A.
A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all’Art. 122
della Legge, la Società, senza alcun sovrappremio, assicura:
a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private;
b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo nel limite del Massimale R.C.A. indicato in Polizza;
c) la Responsabilità Civile per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
d) la Responsabilità Civile dell’istruttore per gli autoveicoli adibiti ad insegnamento per la scuola guida. Ai fini dell’operatività di questa clausola si precisa che sono considerati Xxxxx l’allievo Conducente quando è alla guida, salvo durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente;
e) la Responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del Veicolo per gli autotassametri o per le autovetture a noleggio con Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento;
f) la Responsabilità Civile del Contraente, dell’Assicurato e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull’autovettura e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni all’autovettura;
g) la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni materiali e diretti provocati ai Terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei Terzi, in conseguenza di Incendio del Veicolo indicato in Polizza ed Esplosione e/o Scoppio del carburante del Veicolo stesso; la garanzia opera, entro il limite massimo di € 150.000 (eurocentocinquantamila) indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il Veicolo non si trovi in Circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.
h) la Circolazione all’interno delle Aree aeroportuali con l’esclusione delle zone riservate alla sosta, al parcheggio, al rullaggio, al decollo e all’atterraggio degli aeromobili.
Art. 1.3 Cosa non assicuriamo (Esclusioni e Rivalse)
La garanzia non è valida e la Società eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del Proprietario del Veicolo, il diritto di Rivalsa per le somme pagate in caso di Sinistro in ottemperanza alla Legge, ai Terzi danneggiati nei seguenti casi:
a) Sinistri cagionati da Conducente con patente scaduta da non più di 180 (centottanta) giorni o non rinnovata entro 90 (novanta) giorni dalla data del Sinistro salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso;
b) danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
c) danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
d) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
e) nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
f) nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
g) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
h) se il Conducente guida in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. La Società, nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Xxxxxxxx, limita, solamente per il primo Sinistro, il proprio diritto di Rivalsa all’importo di € 1.000 (euromille) indipendentemente dall’ammontare del danno;
i) nel caso di Veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
j) nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
k) nel caso di fermo amministrativo del Veicolo;
l) nel caso operi la condizione speciale GUIDA ESPERTA, la Società eserciterà il proprio diritto di Rivalsa fino al massimo di € 3.000 (eurotremila), qualora al momento del Sinistro vi fosse alla guida una persona con un’età inferiore ai 26 (ventisei) anni.
La Società non eserciterà il proprio diritto di Rivalsa solo per i presenti casi:
- Veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- Veicolo guidato da una persona addetta alla riparazione dello stesso;
- Veicolo circolante contro la volontà del Proprietario dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
Nei precedenti casi, dalla lettera a) alla lettera l), ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’Art. 144, comma 2 della Legge, la Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Il predetto elenco di limitazioni della garanzia R.C.A. è da considerarsi tassativo e non può essere esteso per analogia a casi simili. Le relative azioni di Xxxxxxx potranno essere esercitate dalla Società solo nei casi indicati nell’elenco stesso.
I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all’Art. 129 della Legge e precisamente:
- dal Proprietario del Veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti,
discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
Art. 1.4 Attestato di Rischio
L’Attestato di Xxxxxxx è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, se persone diverse dal Contraente (quali il Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito xxx.xxxx.xx cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il codice “Self Area” seguendo le istruzioni indicate nel sito.
In aggiunta a tale modalità, l’Attestato di Xxxxxxx potrà essere ottenuto:
- in forma telematica dal Contraente o dall’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, inviando una email al Servizio Clienti della Società all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xx ed indicando la targa del Veicolo, il nominativo e il codice fiscale;
- facendone richiesta all’ Intermediario cui sia stata assegnata la gestione del
Contratto.
La Società consegna l’Attestato di Rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 (Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).
Inoltre nel caso di Veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali Contratti non sia inferiore a 12 (dodici) mesi, l’Attestato di Rischio può essere rilasciato all’effettivo utilizzatore del Veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del Veicolo acquisendone la proprietà. L’Attestato di Xxxxxxx potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa.
Nell’Attestato di Xxxxxxx sono riportate le seguenti informazioni:
- la denominazione della compagnia di assicurazioni;
- il nome e il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la indicazione della ditta oppure la ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all’Attestato di Rischio ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto;
- la data di scadenza del Contratto per il quale l’Attestato di Xxxxxxx viene rilasciato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxxxxx) anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da
questi non corrisposte.
Art. 1.5 Quando non viene rilasciato l’Attestato di Xxxxxxx
L’Attestato di Xxxxxxx non viene rilasciato nei casi di:
- sospensione di garanzia in corso di Contratto;
- annullamento o anticipata risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza naturale;
- Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- cessazione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato, per messa in conto vendita, per Furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della Circolazione del Veicolo;
- cessione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato;
La Società, inoltre, rilascia l’Attestato di Xxxxxxx solo a condizione che sia concluso il
Periodo di osservazione.
CONDIZIONI SPECIALI PER R.C.A.
Premessa
L’Assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoriportate Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste nonché le esclusioni dal novero dei Terzi di cui all’Art. 129 della Legge.
Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
Guida ESPERTA
La garanzia opera qualora alla guida del Veicolo si trovi un Conducente con un’età non inferiore ai
26 (ventisei) anni compiuti, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro, vi fosse alla guida una persona con caratteristiche differenti rispetto a quanto sopra indicato, la Società eserciterà il proprio diritto di Rivalsa fino al massimo di € 3.000 (eurotremila). Si veda, al riguardo, l’Art. 1.3.
R.C.A. SMART
La Società, a parziale deroga dell’Art. 1.3, rinuncia al diritto di Rivalsa:
- nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza;
- nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all’insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo.
R.C.A. ALL INCLUSIVE
La Società, a parziale deroga dell’Art. 1.3 in aggiunta a quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva
R.C.A. SMART:
- limita il proprio diritto di Rivalsa a € 5.000 (eurocinquemila) indipendentemente dall’ammontare del danno, nel caso di Veicolo guidato sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
- rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso di Conducente non abilitato;
- provvederà, nel caso di Incidente, dove sono esclusivamente coinvolti due Veicoli, avvenuto con altro Xxxxxxx identificato ma privo di regolare copertura e di esclusiva responsabilità del Conducente di tale Xxxxxxx, all’Indennizzo dei danni materiali subiti dal Veicolo assicurato a condizione che esista un verbale di pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell’Incidente attestante le dette condizioni.
Si precisa che, solo con riguardo a questo ultimo caso:
• l’Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza di € 10.000 (eurodiecimila) per Sinistro, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal Contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
• l’Assicurato ha l’obbligo di cedere alla Società, sino all’ammontare dell’importo ricevuto, il
proprio diritto di credito nei confronti del Responsabile civile;
- Rinuncia al diritto di Rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui il trasporto non avvenga in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Carta di Circolazione del Veicolo. Rimane ferma la facoltà della Società di risarcire il danno in proporzione.
Condizione Speciale V - Vincolo a favore dell’Ente finanziatore o di Società di leasing
Ferma l’operatività delle garanzie prestate fino all’ora e alla data di effetto del nuovo Contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre le ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza dell’annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente finanziatore o della Società di leasing, e per tutta la sua durata:
- a non consentire alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso
dell’Ente Finanziatore o Società di leasing;
- a comunicare all’Ente Finanziatore o alla Società di leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all’ Ente Finanziatore o alla Società di leasing qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione x Xxxxx, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione verrà corrisposto all’ Ente Finanziatore o alla Società di leasing e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
Condizione speciale CV - Carta Verde
L’Assicurazione vale anche per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle
internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
La Società procederà al Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro. E’ necessario il possesso della Carta Verde per i Veicoli italiani che possono essere condotti nei seguenti paesi:
Albania, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia F.Y.R.O.M., Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran, Ucraina.
I Veicoli immatricolati in Italia possono entrare e circolare nei seguenti paesi esteri senza Carta Verde, poiché la Polizza di Assicurazione R.C.A. comprende l’estensione della garanzia anche a questi Stati:
Croazia, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Romania, Xxxxxxxxxxxx, Polonia, Estonia, Portogallo, Spagna, Olanda, Danimarca Norvegia, Germania, Repubblica ceca, Cipro, Malta, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Belgio, Lussemburgo, Islanda, Irlanda, Austria, Andorra, Svizzera, Serbia.
Condizione speciale Rinnovo Protetto
Fatto salvo quanto previsto nell’ambito della formula tariffaria “Bonus/Malus”, in occasione dell’eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto, ai fini del calcolo del Premio R.C.A., del Sinistro con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria per il quale la Società abbia effettuato un pagamento nel corso dell’ultimo Periodo di osservazione.
La stessa non opererà in caso di un ulteriore Sinistro con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, in caso di un ulteriore Sinistro nelle annualità successive.
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SEZIONE 2 – FORMULA TARIFFARIA DELLA R.C.A.
Art. 2.1 Bonus/Malus
Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come definiti dall’Art. 2.2.
Art. 2.2 Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di
effettiva copertura:
- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi;
- periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente.
Art. 2.3 Criteri di determinazione della classe di merito interna
La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio.
TABELLA DI CONVERSIONE | |||||
CLASSE CU | CLASSE INTERNA | CLASSE CU | CLASSE INTERNA | CLASSE CU | CLASSE INTERNA |
1 | 1 / 1B | 7 | 7 | 13 | 13 |
2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 14 |
3 | 3 | 9 | 9 | 15 | 15 |
4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 |
5 | 5 | 11 | 11 | 17 | 17 |
6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 |
Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1).
Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciata dalla Società stessa.
Ai fini della sua validità, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito, non deve essere scaduto da più di 5 (cinque) anni.
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Veicolo Assicurato in precedenza con una forma tariffaria diversa da quella “Bonus/Malus” e sull’Attestato di Rischio non sia specificata la classe C.U. di assegnazione, la collocazione alla classe C.U verrà eseguita sulla base delle seguenti regole:
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
In presenza di Sinistri pagati e/o pagati con Responsabilità principale riportati nella tabella della Sinistrosità pregressa, si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui sopra per il numero di anni senza Sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 (due) classi per ogni Sinistro pagato o riservato se con danni a persone, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso).
Nel caso in cui la tabella della Sinistrosità pregressa riporti delle annualità con l’indicazione NA (non Assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.
Una volta determinata la classe C.U., quest’ultima sarà convertita secondo quanto
previsto dalla “Tabella di conversione”.
Art. 2.4 Criteri di determinazione della classe di merito C.U.
Art. 2.4.1 Acquisto di un Veicolo nuovo o usato
Nel caso il Veicolo sia:
a) immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
c) oggetto di Contratto ceduto;
d) oggetto di Contratto di conto vendita e non venduto;
il Contratto è assegnato alla classe di merito 14 (C.U. 14).
Il Contraente è tenuto a fornire copia della Carta di Circolazione e del Certificato di
proprietà, ovvero l’appendice di cessione del Contratto.
Relativamente alla lettera b) qualora la data di immatricolazione o voltura risulti di 3 (tre) o più mesi antecedente l’effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire la dichiarazione che in tale periodo il Veicolo non è stato posto in Circolazione.
Relativamente alla lettera d) il Contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante il Contratto di conto vendita e copia del documento di restituzione del Veicolo per mancata vendita.
Qualora non vengano presentati i documenti di cui ai commi precedenti, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna 18 (C.U. 18).
Art. 2.4.2 Acquisto di un ulteriore Veicolo della stessa tipologia
Se il Proprietario di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo, regolarmente iscritto al P.R.A. (di prima immatricolazione o usato), della stessa tipologia, il nuovo Contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul Veicolo già Assicurato e risultante dall’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono di proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente.
In tal caso il Contraente è tenuto a fornire:
– stato di famiglia o autocertificazione;
– copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà dell’autovettura già
assicurata;
– copia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di proprietà dell’autovettura da
assicurare;
– eventuale trasferimento di proprietà o ricevuta sostitutiva del documento di
Circolazione dell’autovettura da assicurare.
I dati dell’Attestato di Rischio relativo al Veicolo della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l’accesso alla Banca Dati.
Art. 2.4.3 Veicolo venduto, posto in conto vendita, oggetto di Furto senza ritrovamento, demolito o esportato
Qualora il Contraente, o se persona diversa il Proprietario o l’avente diritto, voglia usufruire della classe di merito C.U. di un Veicolo venduto, posto in conto vendita, interessato da Furto totale, demolito o esportato definitivamente all’estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla data di scadenza del Periodo di osservazione riportato sull’Attestato di Rischio, il nuovo Veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, potrà essere assicurato previa consegna dei seguenti documenti:
– copia di un documento da cui si evinca l’avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di Xxxxx, demolizione o esportazione definitiva all’estero del Veicolo riportato sull’Attestato di Rischio;
– copia del libretto di circolazione del Veicolo da assicurare.
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Xxxxxxx già assicurato per durata inferiore all’anno (Polizza temporanea), il Contraente deve esibire il precedente Contratto temporaneo, e il Contratto è assegnato:
– alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
– alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto dalla “Tabella di Conversione”. Qualora sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere assegnato alla classe C.U. 14 e classe interna 14.
Art. 2.4.4 Assenza dell’Attestato di Rischio
Qualora all’atto della stipula del Contratto, l’Attestato di Xxxxxxx non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo Attestato di Rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 (cinque) anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della relativa classe interna. Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell’ultima Attestato di Rischio presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di Attestato di Rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o Contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto, la Società assegna il Contratto alla classe di merito interna 18 (C.U. 18).
Nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Art. 2.4.5 Revisione della classe di merito
L’assegnazione alla classe di merito interna 18 (C.U. 18) è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della Carta di Circolazione o della documentazione probatoria / integrativa che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipula del Contratto, purché ciò avvenga non oltre 3 (tre) mesi da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la scadenza del Contratto.
Art. 2.4.6 Veicolo assicurato all’estero
Nel caso in cui il Contratto si riferisca a Xxxxxxx già assicurato all’estero, il Contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14 (C.U. 14), a meno che il Contraente o il Proprietario, se persona diversa dal Contraente, non consegni una dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazioni estera, che consenta l’assegnazione alle classi C.U. e alla classe di merito interna come disciplinato dall’Art. 2.3.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestato di Rischio. In tal caso, al nuovo Contratto deve essere allegato:
– la dichiarazione rilasciata dal precedente dalla precedente compagnia di assicurazioni estera;
– libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso Xxxxxxx a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
In mancanza della consegna di tali documenti il Contratto viene assegnato alla classe di merito 18 (C.U. 18).
Art. 2.4.7 Proseguimento del rapporto assicurativo
Per le annualità successive a quella della stipula, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive classi interne» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti, anche parziali, per il Risarcimento di danni conseguenti a Sinistri:
– con Responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
– con Responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51% (cinquantunopercento).
CLASSE DI MERITO DI PROVENIENZA | TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE CLASSI INTERNE Classe di merito di assegnazione interna in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni. NUMERO SINISTRI SINISTRO 1 2 3 4 o più | ||||
1I | 1I | 1G | 1D | 1° | 3 |
1H | 1I | 1F | 1C | 1 | 4 |
1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 |
1F | 1G | 1D | 1° | 3 | 6 |
1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
1C | 1D | 1A | 3 | 6 | 9 |
1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |
1A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1° | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dall’Allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (“Classe di merito di Conversione Universale o CU”).
Art. 2.4.8 Riapertura e liquidazione di un Sinistro
Nel caso in cui un Sinistro già definito come “senza seguito” venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la Responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale in cui il cumulo con altro Sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del Sinistro stesso, alla riclassificazione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive classi interne” con i conseguenti conguagli del Premio.
Alla scadenza annuale del Contratto, il Contraente ha la facoltà di rimborsare l'importo
liquidato a titolo definitivo come previsto dall’Art. 2.4.10.
In entrambi i casi di cui sopra, la Società provvederà ad aggiornare la Banca Dati ed a rendere disponibile per il Contraente o per gli altri Aventi diritto ai sensi dell’Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 2.4.9 Sostituzione del Contratto
In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito.
Il cambio del Veicolo determina la sostituzione del Contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, Furto, demolizione, distruzione od esportazione del Veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipula di un nuovo Contratto.
Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il Veicolo posto in conto vendita non venga successivamente venduto, per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx dovrà essere stipulato un nuovo Contratto da assegnare alla classe di merito 14 (C.U. 14)
È possibile mantenere la classe di merito interna/C.U. in tutti i casi in cui la sostituzione:
- non comporti la mera variazione del Proprietario;
- comporti la mera variazione del Proprietario e il nuovo Proprietario sia il coniuge in regime di comunione di beni del Contraente;
- comporti la variazione del Proprietario in conseguenza del passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, o a favore dell’utilizzatore nel caso di leasing o noleggio a lungo termine non inferiore a 12 (dodici) mesi.
In tutti i casi in cui sia possibile mantenere la classe di merito C.U. al Contratto dovrà essere allegata idonea documentazione. Pertanto:
- qualora il passaggio di proprietà avvenga da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi dovrà essere allegata dichiarazione di rinuncia al “Bonus/Malus” maturato sottoscritta dai comproprietari uscenti;
- qualora si tratti di passaggio a favore dell’utilizzatore nel caso di leasing o noleggio a lungo termine dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione del Veicolo assicurato e/o da assicurare.
Art. 2.4.10 Come evitare l’evoluzione in malus in caso di Incidente con colpa
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, alla scadenza del Contratto, l'importo di uno o più Sinistri liquidati a titolo definitivo dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata l’evoluzione in malus della classe di merito e la conseguente maggiorazione del Premio corrispondente.
Per i Sinistri liquidati sulla base della Procedura di Risarcimento Diretto l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Intermediario) alla CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, in qualità di gestore della stanza di compensazione, sita in xxx XXXX, 00 00000 XXXX, l’effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla stessa. A seguito dell’informativa ricevuta dalla c.d. stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto.
3
SEZIONE 3 – RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.
Art. 3.1 Come denunciare un Sinistro
In caso di Incidente, l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società entro 3 (tre) giorni dalla data di verificazione del Sinistro o da quella in cui ne abbia avuta conoscenza. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’Art.144 del Codice delle Assicurazioni.
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile tutti i documenti relativi al Sinistro.
Art. 3.2 Risarcimento Diretto – Come denunciare un Sinistro
Come previsto dalla Procedura di Risarcimento Diretto, per i Sinistri in relazione ai quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro Conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni permanenti non superiori al 9% (novepercento)) del Conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
La Procedura di Risarcimento Diretto opera a condizione che:
– si tratti di collisione che coinvolge due soli Veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;
– dalla collisione siano derivati danni ai Veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro Conducenti;
– le compagnie di assicurazioni che assicurano i Veicoli coinvolti nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La richiesta può essere inoltrata dal danneggiato:
– con lettera raccomandata a.r. alla Società (via dei Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) o con
consegna a mano all’Intermediario che ha intermediato il Contratto;
– via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx@xxxx.xx;
– via telefax: 02 89354715
Per i danni al Veicolo ed alle cose la richiesta deve contenere i seguenti elementi:
– i nomi degli Assicurati;
– le targhe dei due Veicoli coinvolti;
– la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione;
– la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
– le generalità di eventuali testimoni;
– l’indicazione dell’eventuale intervento di pubbliche Autorità;
– il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta
ad accertare l’entità del danno.
Il danneggiato può ottenere dalla Società il Risarcimento dei danni:
– 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
– 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
– 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone.
In tutti i casi dovranno essere comunque specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.
Nell’ipotesi di lesioni alla persona dovranno essere indicati e allegati:
– l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
– l’entità delle lesioni subite;
– la dichiarazione di cui all’Art. 142 della Legge circa la sussistenza del diritto a prestazioni
da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
– il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti;
– l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista.
In tal caso il danneggiato può ottenere il Risarcimento dei danni in 90 (novanta) giorni se, unitamente alla richiesta, vengano allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della Società e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dalla constatazione amichevole.
In tutti i casi la Società, anche tramite la sua rete di Intermediari, potrà fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.
Qualora sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà, per conto della compagnia di assicurazioni del responsabile civile, a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. Qualora il Sinistro non sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, la Società provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
Art. 3.3 Risarcimento del terzo trasportato
Salva l'ipotesi di Xxxxxxxx cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Società entro il Massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei Veicoli coinvolti nel Sinistro. Per il Risarcimento dell'eventuale maggior danno, il trasportato può rivolgersi alla
compagnia di assicurazioni del responsabile civile, se il Veicolo di quest'ultimo è coperto per un Massimale superiore a quello minimo.
Art. 3.4 Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di Incidente:
– con Xxxxxxx non assicurato
– con Xxxxxxx non identificato
– con Xxxxxxx assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa la richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. -Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento.
Art. 3.5 Sinistri provocati da Veicoli con targa estera
p.e.c. non serve la lettera raccomandata a.r.) indicando ogni dato utile ad agevolare
l’evasione della richiesta in tempi rapidi.
Alla ricezione della richiesta l’UCI incarica la nominata dalla compagnia di assicurazioni estera indicata nella richiesta danni per le successive attività. Sarà questa compagnia di assicurazioni italiana a disporre la perizia per la valutazione del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta o motivare il diniego.
Se invece il Sinistro provocato da un Veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di Risarcimento deve essere inviata direttamente alla compagnia di assicurazioni del Responsabile civile e al “Bureau” di quel Paese (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del Sinistro, individuare esattamente la compagnia di assicurazioni del Veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il Sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in un Paese dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx potrà essere inviata alla compagnia di assicurazioni italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.a.- Centro di Informazione Italiano - inviando una email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di Risarcimento può essere scaricato dal sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 3.6 Gestione delle vertenze
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
– in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
– in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio
nei casi in cui qualunque norma primaria o secondaria lo preveda o la Società lo ritenga opportuno o necessario a sua insindacabile discrezione e lo richieda.
4
Sezione 4 – CVT
Premessa
Ogni singola garanzia della sezione “Rischi diversi” è disciplinata dalle norme specifiche ad essa
relative, nonché, ove applicabili, dalle “Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza”.
Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 4.1 Incendio
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
L’Assicurazione è prestata a valore intero.
Cosa non assicuriamo
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) i Sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) i danni determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in
uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato.
Art. 4.1.1 Incendio light
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore che determinino il danno totale del Veicolo. L’Assicurazione è prestata a valore intero.
Art. 4.2 Furto e rapina
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione o nella tentata esecuzione del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate.
La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, può essere prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere
espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
L’Assicurazione è estesa ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di
Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno.
Per i Veicoli dotati di antifurto satellitare, che usufruiscono dello sconto previsto dalla Tariffa, la garanzia opera con lo Scoperto del 25% (venticinquepercento) nel caso di:
– mancata installazione dell’impianto;
– mancata attivazione all’abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del
rapporto assicurativo;
– guasto dell’impianto.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni Dalla garanzia sono esclusi:
a) i Sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
b) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
c) i danni determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Xxxxx avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
d) i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di Furto o Rapina, tentati o
consumati, di cose non assicurate che si trovino all’interno della stessa.
Art. 4.2.1 Furto e Rapina Light
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di Furto o Rapina tentati o consumati che determinino il danno totale del Veicolo. L’Assicurazione è prestata a valore intero.
Art. 4.3 Fenomeni naturali
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato
in Polizza, causati da:
– grandine e/o temporale e/o tornado dovuti ad una perturbazione atmosferica;
– tempesta dovuta a perturbazione atmosferica come usualmente definita da un Istituto meteorologico;
– alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni;
– terremoto, tsunami ed eruzioni vulcaniche
Per ogni Sinistro indennizzabile sarà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a valore intero.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
b) i Sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
d) i danni determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Xxxxxxx assicurato;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in
uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
f) i Sinistri agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;
g) i danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
h) la caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d’aria, tempeste ed
uragani.
Art. 4.4 Atto vandalico
Cosa assicuriamo
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei Sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a valore intero.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
a) i Sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
b) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
c) i danni determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
d) i danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell’Assicurato;
f) i danni conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;
g) nel caso di Atto vandalico e dolosi in genere, l’Assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata dal Veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
Art. 4.5 Cristalli
Cosa assicuriamo
La Società assicura i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali) del Veicolo indicato in Polizza, dovuta a causa accidentale o fatto involontario di Terzi. La garanzia opera fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, per Sinistro e per anno assicurativo ed indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono comprese in tale somma anche le spese di riparazione e installazione dei nuovi cristalli, nonché il ripristino di tutti i sistemi di sicurezza collegati. Le riparazioni/sostituzioni eseguite presso i centri non convenzionati con la Società saranno rimborsate con l’applicazione di una Franchigia di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
I centri convenzionati sono:
– Carglass (Telefono 000.00.00.00)
– Glassdrive (Numero verde 000.00.00.00)
Cosa non assicuriamo – Esclusioni La garanzia non è valida per:
a) danni esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;
b) i danni causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
c) i danni a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
d) i danni causati a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto;
e) i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.
Art. 4.6 Collisione
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato.
La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con animali selvatici. Alla denuncia di Xxxxxxxx, il Contraente dovrà allegare copia della denuncia vistata presentata alla Pubblica Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico.
L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore del veicolo.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
b) i danni conseguenti a Xxxxx (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
c) i Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) i danni determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
f) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non
congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
g) i danni subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L’esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
h) i danni subiti da Xxxxxxx adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco
non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
i) i danni subiti da Xxxxxxx con targa in prova;
j) i danni subiti da Xxxxxxx prestati a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
k) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Art. 4.7 Kasko
Cosa assicuriamo
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la Circolazione in aree pubbliche o private.
Sono inclusi nella garanzia gli Optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.
La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, è prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.
L’Assicurazione è prestata a valore intero.
Cosa non assicuriamo - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione:
a) i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
b) i danni conseguenti a Xxxxx (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
c) i Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
d) i Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
e) i danni determinati da dolo o attività illecite dell’Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
f) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non
congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
g) i danni subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L’esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
h) i danni subiti da Xxxxxxx adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco
non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
i) i danni subiti da Xxxxxxx con targa in prova;
j) i danni subiti da Xxxxxxx dati a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente;
k) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.
Art. 4.8 CVT Bonus Smart Art. 4.8.1 Rimborso Sinistro
Per i Sinistri liquidati con la Procedura di Risarcimento Diretto l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Intermediario) alla CONSAP S.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici sita in xxx XXXX, 00 00000 XXXX nella sua qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione, l’effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell’informativa ricevuta dalla c.d. stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del Sinistro, la Società procederà a riclassificare il Contratto e a rimborsare il 50% (cinquantapercento)di quanto rimborsato dal cliente fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento).
Art. 4.8.2 Rimborso oneri fiscali
La Società, in caso di Xxxxx non seguito dal ritrovamento del Veicolo assicurato, si impegna a corrispondere:
– l’importo degli oneri fiscali relativo all’Assicurazione della sezione R.C.A., per il periodo intercorrente tra la data di verificazione del Sinistro e la data di scadenza della rata di Premio già pagata;
– la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
La garanzia non è operante qualora il Furto sia determinato o agevolato da dolo o colpa grave (esempio: Xxxxx avvenuto con chiavi di avviamento inserite nel cruscotto) dell’Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.
Art. 4.8.3 Soccorso vittime della strada
La garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per i danni materiali all’interno del Veicolo in conseguenza dell’accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un certificato di Pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell’Incidente che dovrà essere presentato a alla Società entro il 7° (settimo) giorno dall’avvenimento dannoso.
Art. 4.8.4 Spese per la duplicazione della patente di guida
La Società, in caso di Furto, Rapina, Incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art.4.8.5 Spese per documenti a seguito di Furto totale
La Società si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di Furto totale o Rapina del Veicolo indicato in Polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:
– il Certificato di perdita di possesso;
– l’estratto cronologico generale o storico del P.R.A.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art. 4.8.6 Smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa
La Società si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di Circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o Furto presentata alle competenti Autorità.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150 (eurocentocinquanta) per Sinistro.
Art. 4.8.7 Spese di recupero, custodia e parcheggio
In caso di Furto o Rapina del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 250 (euroduecentocinquanta) - elevato a € 1.000 (euro mille) nel solo caso di recupero all’estero - per Sinistro, le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del Veicolo disposti da Pubblica Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’Assicurato del ritrovamento stesso.
Art. 4.8.8 Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo Furto o Rapina
In caso di Furto totale o Rapina del Veicolo assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100 (eurocento) per Sinistro le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
Art. 4.9 CVT Bonus All Inclusive
Le seguenti garanzie sono da intendersi prestate in aggiunta a quelle prestate attraverso la CVT BONUS SMART.
Art. 4.9.1 Ripristino degli airbag
La garanzia è prestata fino a € 500 (eurocinquecento) per anno assicurativo per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione per Incidente da Circolazione con veicolo identificato. La garanzia è prestata se il danno non è stato risarcito dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
Art. 4.9.2 Fenomeno Elettrico
La garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di Fenomeno Elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria
Art. 4.9.3 Perdita o sottrazione chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di € 350 (eurotrecentocinquanta) per Sinistro. Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione:
– in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità;
– in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato.
Art. 4.9.4 Sostituzione della serratura box e della serratura abitazione
In caso di Furto o Rapina del veicolo, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 200 (euroduecento) per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione della serratura del box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’abitazione di residenza dell’Assicurato, qualora al momento del Furto o della Rapina le chiavi si trovassero all’interno del veicolo indicato in Polizza.
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Art. 4.10 Adeguamento automatico del valore assicurato
Ad ogni scadenza di rinnovo e/o alla scadenza annuale del rateo iniziale, la Società, limitatamente alle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del Veicolo (il valore degli Optional sarà adeguato proporzionalmente) determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional e, di conseguenza, il relativo Premio. L’operazione verrà effettuata dalla Società utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell’elaborazione dell’adeguamento.
Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato.
L’adeguamento del valore assicurato comporta la modifica dei premi delle garanzie
Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Atto vandalico e Kasko. Al momento della stipula del Contratto il Contraente dichiara:
– quale marca, modello ed allestimento caratterizza il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote Professional;
– il mese e l’anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero;
– il valore complessivo degli eventuali Optional che intende assicurare.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
– in caso di obiettiva mancanza di parametri di Quattroruote Professional o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” di tale fonte;
– se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da “Quattroruote Professional”. In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali Optional saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del Contraente.
È comunque diritto del Contraente richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest’ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.
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Sezione 5 - DENUNCIA SINISTRI CVT
Art. 5.1 Come si denuncia un Sinistro
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.
Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l’ora le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Atto vandalico, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente trasmettendone copia alla Società e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile.
In caso di Furto o Rapina avvenuti all’estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità italiana.
Nel caso di danno parziale, a richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto del pezzo di ricambio o l’eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione Veicoli.
Nel caso di danno totale l’Assicurato dovrà produrre:
– il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo per le garanzie Incendio e Kasko;
– copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica
Autorità per l’Incendio;
In caso di perdita totale per Furto del Veicolo, l’Assicurato deve produrre alla Società i
seguenti documenti:
– l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al Veicolo rubato;
– l’originale del certificato di proprietà e la dichiarazione di perdita di possesso del Veicolo
rubato rilasciato al P.R.A.;
– la procura notarile a vendere, nonché la fattura d’acquisto e/o la Carta di Circolazione rilasciata da Paese estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
– la dichiarazione d’impegno, in caso di ritrovamento del Veicolo, ad estinguere il debito con l’erario o a rientrare in possesso del Veicolo con restituzione dell’Indennizzo;
– la documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul Certificato di proprietà;
– la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il Veicolo assicurato.
• La Società è autorizzata:
• ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa Costruttrice e/o a società specializzate;
• ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
– ogni altra documentazione pertinente richiesta specificatamente dalla Società.
Art. 5.2 Determinazione dell’ammontare del danno
Premesso che l’ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al valore assicurato del Veicolo, si considerano facenti parte del Veicolo gli Optional il cui valore deve essere indicato in Polizza in uno specifico valore assicurato.
L’Indennizzo è comprensivo dell’I.V.A. salvo il caso in cui l’avente diritto sia un soggetto
cui è consentita la detrazione a norma di legge.
Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da Deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, o il Minimo non indennizzabile, o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.
Per la garanzia Collisione, la Franchigia è applicata sull’ammontare del danno.
La garanzia Collisione è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Optional.
Per le garanzie, Incendio, Furto, Fenomeni Naturali, Atto vandalico e Kasko l’ammontare dell’Indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:
Danno Parziale
La Società riconosce l’importo relativo al “danno parziale” determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l’applicazione, per i pezzi di ricambio (ad eccezione degli pneumatici, della batteria, della selleria, della capote, della linea di scarico e del motore), della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d’uso). Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a pneumatici, batteria, selleria, capote, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% (diecipercento) per ogni anno intero di vita del Veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquantapercento).
Per gli accessori fono-audiovisivi (apparecchi radio, telefono, lettore compact disc e dvd,
navigatore satellitare, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco
elettrico o elettromagnetico o meccanico), trascorsi 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero, è prevista l’applicazione del Degrado d’uso nella misura fissa del 30% (trentapercento).
Danno Totale
La Società considera danno totale la perdita del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all’85% (ottantacinquepercento) del valore assicurato e degli accessori aggiuntivi non di serie. Per i Sinistri avvenuti entro 1 (uno) anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all’estero) il danno totale relativo ad autovetture uso privato, sarà liquidato senza tener conto del Degrado d’uso, con riferimento al valore di listino redatto da “Quattroruote Professional” e nei limiti della Somma assicurata, fatto sempre salvo il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile.
La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l’importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento dell’acquisto indicato sul listino redatto da “Quattroruote Professional” o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d’acquisto; quest’ultimo importo potrà essere assunto a riferimento anche qualora il Veicolo non sia quotato da Quattroruote Professional.
Per i Sinistri avvenuti trascorso 1 (uno) anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all’estero), la Società riconosce, fermo il limite del valore assicurato, l’importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da “Quattroruote Professional” al momento del Sinistro, o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di Eurotax (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
L’ammontare dell’Indennizzo per le garanzie Cristalli e Extra Furto 1 e Extra Furto 2 è determinato secondo i criteri indicati agli articoli 4.5, 4.8 e 4.9 delle rispettive garanzie.
Art. 5.3 Scoperto e Franchigia
Quando la garanzia è prestata con Scoperto o con Franchigia, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza applicando l’importo dello Scoperto, con relativo eventuale minimo, o della Franchigia, che resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 5.4 Regola proporzionale
Nel caso in cui l’Assicurazione sia prestata “a valore intero” e venga accertato che il valore Assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile. La Regola proporzionale non verrà applicata:
– qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% (novantapercento) del valore commerciale del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale;
– qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari a quello comprovato
nella fattura d’acquisto.
Art. 5.5 Procedura per l’accertamento del danno e relative controversie
La liquidazione del danno è effettuata mediante accordo tra le parti.
In caso di mancato accordo, oltre che adire le Autorità giudiziarie le parti hanno la facoltà di esperire i procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla legge.
Art. 5.6 Riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate e/o rubate
L’Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare o far effettuare altre riparazioni prima di avere ricevuto il consenso della Società pena la perdita o la riduzione dell’Indennizzo. Qualora detto consenso non pervenga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato sarà libero di far effettuare autonomamente le necessarie riparazioni.
In tal caso l'Assicurato deve comunque:
– conservare le tracce del Sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
– presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
Art. 5.7 Ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina
In caso di ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina o di sue parti, l’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili sulla base delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Polizza.
Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato può scegliere:
– di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l’importo già riscosso, al netto degli
eventuali danni accertati sul Veicolo;
– di non esercitare la suddetta facoltà entro 30 (trenta) giorni dal ritrovamento del Veicolo. In questo caso la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’Articolo 5.1 “Come si denuncia un Sinistro”, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all’Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
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SEZIONE 6 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 6.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato, nei limiti delle Somme assicurate, dagli Infortuni che possa subire:
– durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
– in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
– in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:
a) colpa grave dell’Assicurato;
b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
c) atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) asfissia non dipendente da malattia;
e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.
L’Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all’estero in un Paese diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.
L’Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.
Art 6.2 Cosa non assicuriamo
L’Assicurazione non è operante per:
a) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che
prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore;
b) gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.
c) gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
d) gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
e) gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti,
farmaci, sostanze psicotrope);
f) gli Infortuni occorsi durante la guida di Xxxxxxx causati da crisi epilettiche
dell’Assicurato;
g) gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centotttanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
h) gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
i) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
k) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
l) gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti.
Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro,
risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato.
Art. 6.3 Morte
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Xxxxxxxxxx spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
Art. 6.4 Invalidità permanente
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri:
- se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la
Somma assicurata;
- se l’Infortunio ha come conseguenza un’ invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % Invalidità |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
amputazione di un arto inferiore: | |
- al di sopra della metà della coscia | 70% |
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
amputazione di: | |
- un piede | 40% |
- ambedue i piedi | 100% |
- un alluce | 5% |
- un altro dito del piede | 1% |
- una falange dell’alluce | 2,5% |
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile | Max 10% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % Invalidità |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica | 15% |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12% |
- una vertebra dorsale | 5% |
- dodicesima dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Art. 6.5 Criteri di indennizzabilità
La Società indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se, al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggior pregiudizio arrecato da invalidità preesistenti (sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di concorrenza con l’Infortunio denunciato). Pertanto, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la valutazione sarà diminuita tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Il diritto all'Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'Indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Società corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.
Art. 6.6 Franchigia sull’Invalidità Permanente
L’invalidità permanente per Infortunio può essere prestata con l’applicazione:
– di una Franchigia al 3% (trepercento):
o per invalidità permanente inferiore o uguale al 3% (trepercento) non è dovuto alcun Indennizzo;
o per invalidità permanente superiore al 3% (trepercento) ma non al 10% (diecipercento), l’Indennizzo verrà liquidato solo per sul grado di invalidità permanente accertato eccedente il 3% (trepercento);
o per invalidità permanente superiore al 10% (diecipercento) l’Indennizzo viene
riconosciuto senza l’applicazione di alcuna Franchigia;
o per invalidità permanente superiore al 60% (sessantapercento) viene liquidata
l’intera Somma assicurata.
– di una Franchigia allo 0% (zeropercento):
o sulla parte fino a € 50.000 (eurocinquantamila) di somma assicurata l’indennizzo è dovuto senza applicazione della Franchigia, sul grado di invalidità permanente accertato;
o sulla parte oltre i € 50.000 (eurocinquantamila) di somma assicurata l’indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, di una franchigia pari al 3% (trepercento).
Art. 6.7 Rimborso spese di cura
In caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute, nei 360 (trecentosessanta) giorni successivi all’Infortunio. Più precisamente, le spese sostenute per:
– gli accertamenti diagnostici;
– gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
– i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata;
– gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’Infortunio, entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata;
– le rette di degenza;
– l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai
sanitari per agevolare il processo di guarigione;
– il rimborso dei costi per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 (due) anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
– il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto di cura, entro il limite del 50% (cinquantapercento) della Somma assicurata.
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.
Qualora l’Assicurato fruisca di altre analoghe Assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Art. 6.8 Indennità da ricovero
La Società, in caso di ricovero in Istituto di cura dell’Assicurato per Infortunio, corrisponde allo stesso l’indennità giornaliera prevista in Polizza per ciascun giorno di degenza, per la durata massima di 180 (centottanta) giorni per ogni Infortunio e per un periodo non superiore a 300 (trecento) giorni per più Sinistri che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo. Il giorno di dimissione dall’Istituto di cura non viene considerato nel conteggio dei giorni. Non si liquida alcuna indennità se il periodo di degenza è pari o inferiore a 3 (tre) giorni. Se il periodo di degenza supera i 3 (tre) giorni, l’indennità viene corrisposta senza applicazione della Franchigia. In caso di day hospital, purché per un periodo continuativo non inferiore a 3 (tre) giorni, salvo giorni festivi, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% (cinquantapercento) dell’indennità giornaliera prevista in Polizza per il caso di ricovero.
Art. 6.9 Cosa fare in caso di Sinistro
L’Assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero, in caso di morte, il beneficiario, deve dare avviso del Sinistro alla Società, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui abbia avuto la possibilità di effettuare il predetto avviso o abbia avuto conoscenza del Sinistro stesso.
Art. 6.10 Denuncia del Sinistro
Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03 e sue successive modifiche.
Per la garanzia “Invalidità Permanente” alla denuncia del Sinistro occorre allegare la seguente documentazione:
– certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze
dell’Infortunio;
– certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica dall’Infortunio;
– copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.
Per la garanzia “Indennità per ricovero” la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato, a ricovero ultimato e su presentazione del documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.
Per la garanzia “Diaria”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione di documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica. Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta.
Per la garanzia “Rimborso spese cura”, la Società provvede al pagamento di quanto
dovuto all’Assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:
– intervento chirurgico: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;
– accertamenti diagnostici ambulatoriali: alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.
Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da terzi, a titolo definitivo, la Società pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotte le Franchigie pattuite.
La Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente Contratto a fronte della comprovata documentazione delle spese effettivamente sostenute.
La Società si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Art. 6.11 Controversie sulla determinazione dell’Indennizzo
Qualora tra la Società e l’Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell’indennizzabilità del danno, la loro determinazione potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente all’esito del giudizio del collegio. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria competente.
Art. 6.12 Pagamento dell’Indennizzo
La Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l’Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Art. 6.13 Rinuncia all’azione di xxxxxxx
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad Infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
Art. 6.14 Assistenza infortuni Art. 6.14.1 Garanzia Base
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.
Per le prestazioni previste per l’Assistenza Infortuni al Conducente, l’Assicurazione è
prestata a favore del Conducente del Veicolo Assicurato.
Art 6.14.2 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione,
nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della società IMA Italia
Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx e della sua Struttura Organizzativa.
Art 6.14.3 Prestazioni
XXXXXXXXX ASSISTENZA INFORTUNI AL CONDUCENTE OCCORSO DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE
Le prestazioni Assistenza sotto riportate sono erogabili solo a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini della garanzia Infortuni del Conducente. Tutte le prestazioni che seguono non coprono casistiche di emergenza o di urgenza.
Alla denuncia di Xxxxxxxx deve essere allegata tutta la documentazione medica in possesso relativa alle lesioni lamentate (ad esempio: documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso).
Art. 6.14.4 Assistenza domiciliare in caso di convalescenza
a) Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera
Qualora l’Assicurato, a seguito di un intervento chirurgico avvenuto per Infortunio, che abbia comportato un ricovero di durata superiore a 5 (cinque) giorni in un Istituto di cura in Italia, non sia in grado di tornare al proprio domicilio autonomamente con il mezzo inizialmente utilizzato, la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d’intesa con i medici curanti, provvederà a organizzare il trasferimento dell’Assicurato stesso alla sua residenza con l’ambulanza, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un Massimale di € 300 (eurotrecento) IVA inclusa per Sinistro.
b) Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, che abbia dato luogo a ricovero in Istituto di cura, necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere di proprio personale, al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’ Istituto di cura, provvederà a fornire un’assistenza infermieristica specializzata, per un Massimale di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro, esclusivamente nell’arco delle prime 2 (due) settimane di convalescenza.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la propria necessità di usufruire della prestazione 2 (due) giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di cura e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di cura.
c) Collaboratrice familiare
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero in Istituto di cura, necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per attendere alle normali attività di conduzione della propria abitazione nell’arco delle prime 2 (due) settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico il costo fino ad un Massimale di € 50 (eurocinquanta) IVA inclusa al giorno per un massimo di 5 (cinque) giorni per Sinistro. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 (due) volte per anno assicurativo.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell’erogazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di cura.
d) Invio babysitter
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei minori di anni 15 (quindici), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente una babysitter, salvo assoluta indisponibilità, tenendo a proprio carico l’onorario per un totale di € 50 (eurocinquanta) IVA inclusa al giorno per un massimo
di 5 (cinque) giorni per Sinistro. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima della erogazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di cura.
e) Accompagnamento scuola minori (prestazione in alternativa all’invio babysitter) Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale, a causa di Infortunio, si trovi nell’impossibilità di accompagnare a scuola i minori di anni 15 (quindici), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare direttamente all’abitazione dell’Assicurato un taxi tenendo a proprio carico il costo fino ad un Massimale di € 150 (eurocentocinquanta) IVA inclusa complessivi per Xxxxxxxx. L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell’erogazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall’Istituto di cura.
f) Custodia animali domestici
Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero in ospedale a causa di Infortunio, di durata superiore a 5 (cinque) giorni, e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un Massimale di € 200 (euroduecento) IVA inclusa complessivi per Sinistro. Per l’attivazione della garanzia, l’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell’attivazione.
Art. 6.14.5 Rischi esclusi dall’Assicurazione - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
g) Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
h) le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a erogare Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del Sinistro che ha fatto insorgere diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.
5. L’Assicurato decade dal diritto alle assistenze fornite dalla Società qualora non abbia
preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
7. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 6.14.6 Estensione territoriale
L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in Europa e nei Paesi aderenti al sistema Carta Verde.
Art. 6.14.7 Modalità e norme per la richiesta di assistenza
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), di tutti gli Assicurati che chiameranno al seguente numero dall’Italia e dall’Estero:
800 327605 dall'Italia e x00 00 00000000 dall'Estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa si potrà farlo tramite fax al numero 02/00000000.
In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui si necessita
2. Nome e Cognome
3. Indirizzo del luogo in cui ci si trova
4. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamare nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta strettamente necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (quindi non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
7
SEZIONE 7 - TUTELA LEGALE
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione - ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Numero verde: 000.00.00.00 e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, (di seguito denominata “D.A.S.”).
A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni
altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’Art. 7.7.
Art. 7.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in
uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (euromille);
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
€ 10.000 (eurodiecimila). L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere
restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 7.2 Ambito e garanzie
Art. 7.2.1 Forma di garanzia Easy
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato in Polizza:
a) siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. La garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di Xxxxxxxx, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 7.5, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi, con la precisazione che:
• secondo la procedura ex Art. 148 D. Lgs. n. 209/05: sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
• secondo la procedura ex Art. 141 D. Lgs. 209/05: sono compresi i danni alla persona e/o alle cose subiti dal terzo trasportato;
c) debbano presentare ricorso contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente e connesso allo stesso.
Art. 7.2.2 Forma di garanzia Plus
In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Easy, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo Assicurato:
d) subiscano danni extracontrattuali alla persona e/o a cose per fatti illeciti di Xxxxx a seguito di Incidente gestito con qualsiasi procedura di Risarcimento;
e) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente con Xxxxx;
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia è validamente prestata solo quando l’applicazione della Sanzione amministrativa sia connessa ad un Incidente, purché detta sanzione sia correlata alla dinamica del Sinistro e all’attribuzione della responsabilità.
g) La Società garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano la Sanzione amministrativa accessoria di decurtazione di punti dalla loro patente di guida, quando l’applicazione della sanzione sia conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente:
1. il rimborso, fino a un massimo di € 250 (euroduecentocinquanta), delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di € 500 (eurocinquecento), delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Art. 7.2.3 Forma di garanzia Premium
In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Plus, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato:
h) debbano sostenere controversie civili di natura contrattuale, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato purché il valore in lite sia superiore a € 250 (euroduecentocinquanta). Sono comprese le controversie relative alla vendita del Veicolo e all’acquisto di un nuovo Veicolo;
i) debbano presentare opposizione avanti all’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, quando la sanzione non sia connessa a un Incidente, o non sia correlata alla dinamica del Sinistro e all’attribuzione della responsabilità, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l’ammontare della sanzione sia superiore a € 100 (eurocento)
D.A.S. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti;
j) debbano proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti o provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca del documento di licenza di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
k) debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale contro un’asserita non legittima variazione dei punti relativi alla propria patente di guida da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
l) debbano predisporre reclamo o ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa automobilistica (bollo auto). La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione del reclamo ai sensi di quanto previsto all’Art. 17-bis del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche, e del ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere alla presentazione o al deposito degli stessi agli uffici competenti.
m) la Società garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazione del Codice della Strada commessa successivamente alla decorrenza della Polizza:
1. il rimborso, fino a un massimo di € 500 (eurocinquecento) delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di € 1.000 (euromille) delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
Art. 7.2.4 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero Verde 800-28.23.23 in orario d’ufficio [dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 (otto) alle ore 18:00 (diciotto)].
Art. 7.3 Dove operano le garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri che si verificano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• In tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei nel bacino del Mar Mediterraneo, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;
• In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.
Art. 7.4 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o leasing, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza.
Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.
Art. 7.5 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa:
• per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all’Art. 7.2.1 lett. c) 7.2.2 lett.
e) – f) e Art. 7.2.3 lett. i) – j) – k) – l).
La garanzia è inoltre esclusa se:
• il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
• il Veicolo è usato in difformità rispetto all’uso indicato nel libretto di circolazione;
• il Veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive;
• il Conducente:
– non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
– guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta;
– non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
Se tuttavia il Conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
Qualora il Conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, x xxxxx sotto l’influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, ovvero gli siano state applicate le Sanzioni ai sensi degli artt. 186-186 bis e 187 C.d.S. o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all’Art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Xxxxxxx a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione
passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del Reato per qualsiasi causa.
Art. 7.6 Insorgenza del Sinistro
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipula del Contratto, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, nel caso di Vertenze contrattuali.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 7.7 Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a
D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di D.A.S. raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata - alternativamente - a D.A.S.:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Pubblica Autorità eventualmente intervenuta, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere raccolta a spese dell’Assicurato secondo le
vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia di Xxxxxxxx o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a D.A.S. un legale –
residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di xxxxxxx definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è valida fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S..
Art 7.8 Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia, D.A.S. si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati svolgendo ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. avrà il diritto insindacabile di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo secondo la valutazione insindacabile di D.A.S. e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 7.7.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
d) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell’effettiva urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art 7.9 Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata a.r., potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale
del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte
soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art 7.10 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
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SEZIONE 8 - ASSISTENZA
Art. 8.1 Rischio Assicurato
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 8.6, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Xxxxxxx.
Art. 8.2 Prestazioni A - DRIVE
(valida solo per le autovetture uso privato)
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
A1 Soccorso stradale | In caso di Incidente, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza indicato nella convenzione con la Società. Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti il trasporto dell’autoveicolo presso il punto di assistenza convenzionato con la Società, l’autoveicolo sarà trasportato fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità |
della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese del traino e degli eventuali giorni di custodia e di secondo traino fino ad un Massimale di spesa di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. | |
A2 Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale | A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
A3 Autovettura sostitutiva | In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione dell’autoveicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un massimo di 10 (dieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione dell’autoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’auto sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi. |
B – SMART
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
B1 Soccorso stradale | In caso di Guasto, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Xxxxxx tentata o parziale, Incendio, foratura dei pneumatici, perdita chiavi, mancanza di carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50 (cinquanta) km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) dell’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
B2 Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale | A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
B3 Officina mobile in Italia | La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all’autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e dei pneumatici eventualmente sostituiti. |
B4 Servizio taxi in Italia | In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere - dal luogo del fermo dell’autoveicolo - l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato l’autoveicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 50 (eurocinquanta) IVA inclusa. |
B5 Autovettura sostitutiva | In caso di Guasto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 (sette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. |
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 (CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | |
B6 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo | Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 (cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600 (euroseicento) IVA inclusa: - rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia; - proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio; - pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico fino ad un Massimale di € 100 (eurocento) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 600 (euroseicento) IVA inclusa. |
B7 Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto | Qualora, l’autoveicolo assicurato, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 (trentasei) ore o all'estero per 5 (cinque) giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa. | |
B8 Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto in Italia | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 (trentasei) ore, oppure in caso di Furto l’autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. | |
B9 Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure, in caso di Furto o Rapina, l’autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo Assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. |
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo Assicurato dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo Assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. | |
B10 Demolizione dell’autoveicolo in Italia | Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione dell’autoveicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero dell’autoveicolo Assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero dell’autoveicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione dell’autoveicolo assicurato medesimo. Gli eventuali costi di deposito dell’autoveicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autoveicolo assicurato, la seguente documentazione: - libretto di circolazione in originale; - foglio complementare o Certificato di proprietà in originale; - targhe dell’autoveicolo Assicurato; - In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell’autoveicolo Assicurato , qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell’autoveicolo assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell’autoveicolo Assicurato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato avrà reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autoveicolo assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita |
dichiarazione di presa in carico dell’autoveicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite lettera raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che l’autoveicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". | |
B11 Disbrigo pratiche legali in caso di Furto | Qualora, a seguito di Furto totale dell’autoveicolo assicurato, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti: - estratto cronologico generale di possesso; - perdita di possesso; potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa dell’autoveicolo Assicurato ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirlo, l’originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi. |
B12 Abbandono legale | Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui al punto B9 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto B9 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” provvederà ad organizzare la demolizione dell’autoveicolo Assicurato ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso. |
B13 Consulenza medica | Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. |
B14 Invio di un’autoambulanza in Italia | Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300 (euro trecento) IVA inclusa. | |
B15 Rientro sanitario | Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. | |
B16 Rientro salma | Qualora, a seguito di Incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000 (eurocinquemila) IVA inclusa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore ditale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. |
B17 Viaggio di un familiare | Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. |
B18 Accompagnamento minori | Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 (quindici) anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio. |
B19 Anticipo spese legali | In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000 (euroduemila) IVA inclusa per Sinistro. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
B20 Anticipo spese di prima necessità | Qualora in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 1.500 (euro millecinquecento) IVA inclusa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
B21 Anticipo delle cauzioni penale e civile | In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.000 (eurocinquemila) IVA inclusa per Xxxxxxxx tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
B22 Interprete all’estero | Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in a seguito ad Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 (otto) ore per Sinistro. |
B23 Supporto h24 Compilazione Modello CAI | A seguito di Incidente avvenuto in Italia, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro). |
B24 Autista a disposizione | Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare l’autoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l’autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla Carta di Circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro dell’autoveicolo. |
C – ALL INCLUSIVE
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
C1 Soccorso stradale | In caso di Guasto, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Xxxxxx tentata o parziale, Incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino la punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50 (cinquanta) km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
C2 Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale | A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che avrà l’obbligo di pagare direttamente al soccorritore intervenuto detta somma. |
C3 Officina mobile in Italia | La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all’autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti. |
C4 Quick service | Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma l’autoveicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo di 2 (due) ore, la Struttura Organizzativa, d’intesa con l’Assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione dell’autoveicolo. |
I costi delle prime due ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante. | |
C5 Servizio taxi in Italia | In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo dell’autoveicolo l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato l’autoveicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 100 (eurocento) IVA inclusa. |
C6 Autovettura sostitutiva | In caso di Guasto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 (sette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le Società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le Assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. |
C7 Autovettura in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia) | Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione di cui al punto C1 “Soccorso stradale” oppure a seguito di Rapina o Furto totale dell’autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.600 c.c. di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo dell’autoveicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione |
convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 (tre) giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla prestazione di cui al punto C6 “Autovettura sostitutiva”. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro dell’autoveicolo riparato. Qualora la riparazione dell’autoveicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio: - patente di guida in originale e in corso di validità; - un importo da corrispondere a mezzo di carta di credito a titolo di cauzione; - Restano sempre a carico dell’Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione; - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per: - immobilizzo dell’autoveicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare | |
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 (CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | |
C8 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo | Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 (cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600 (euroseicento) IVA inclusa: - rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1° classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia; - proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio; - pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga |
riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico, fino ad un Massimale di € 150 (eurocentocinquanta) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 1.000 (euromille) IVA inclusa. | ||
C9 Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto | Qualora, l’autoveicolo assicurato , in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 (trentasei) ore o all'estero per 5 (cinque) giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa. | |
C10 Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto in Italia | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, l’autoveicolo Assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 (trentasei) ore, oppure in caso di Furto l’autoveicolo Assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. |
C11 Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, l’autoveicolo Assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di Furto o Rapina, l’autoveicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato, dopo il Sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. |
C12 Demolizione dell’autoveicolo in Italia | Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione dell’autoveicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero dell’autoveicolo assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero dell’autoveicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione dell’autoveicolo assicurato medesimo. Gli eventuali costi di deposito dell’autoveicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autoveicolo assicurato, la seguente documentazione: - libretto di circolazione in originale; - foglio complementare o Certificato di proprietà in originale; - targhe dell’autoveicolo Assicurato; - In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Pubbliche Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); |
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell’autoveicolo Assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell’autoveicolo Assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell’autoveicolo assicurato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato avrà reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autoveicolo assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico dell’autoveicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite lettera raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che l’autoveicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". | |
C13 Disbrigo pratiche legali in caso di Furto | Qualora, a seguito di Furto totale dell’autoveicolo assicurato, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti: - estratto cronologico generale di possesso; - perdita di possesso; potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa dell’autoveicolo assicurato ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l’originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi. |
C14 Abbandono legale | Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui al punto C11 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero” il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto C11 “Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero”, provvederà ad organizzare la demolizione dell’autoveicolo assicurato ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la |
perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso. | |
C15 Consulenza medica | Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. |
C16 Invio di un’autoambulanza in Italia | Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa. |
C17 Rientro sanitario | Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. |
C18 Rientro salma | Qualora, a seguito di Incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000 (eurocinquemila) IVA inclusa ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa |
avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. | |
C19 Viaggio di un familiare | Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. |
C20 Accompagnamento minori | Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 (quindici) anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio. |
C21 Anticipo spese legali | In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.000 (euroduemila) IVA inclusa per Sinistro. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
C22 Anticipo spese di prima necessità e mediche | Qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.000 (euroduemila) IVA inclusa per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
C23 Anticipo delle cauzioni penale e civile | In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200 (eurocinquemiladuecento) IVA inclusa per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. |
C24 Invio pezzi di ricambio | Qualora l’autoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officina ove è ricoverato l’autoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo. All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati: - marca e modello dell’autoveicolo assicurato; - numero di telaio (completo di prefisso); - anno di fabbricazione dell’autoveicolo assicurato; - cilindrata e tipo di motore. Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa Costruttrice o all’ irreperibilità dei pezzi di ricambio. |
C25 Interprete all’estero | Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in a seguito ad Incidente nel quale sia stato coinvolto l’autoveicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 (otto) ore per Sinistro. |
C26 Supporto h24 Compilazione Modello CAI | A seguito di Incidente avvenuto in Italia, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro). |
C27 Autista a disposizione | Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare l’autoveicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l’autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla Carta di Circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro dell’autoveicolo. |
C28 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato | Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede: - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell’Assicurato; - ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l’aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il Sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; • treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza; - ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. |
C29 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato | Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto C28 ”Trasferimento in un xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. |
C30 Invio fisioterapista | Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente da Circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250 (euroduecentocinquanta) IVA inclusa per Sinistro e per anno assicurativo. |
D - PREMIUM
Criteri per la sottoscrizione e l’utilizzo della garanzia “PREMIUM”
La garanzia “AUTO - ASSISTENZA STRADALE Premium” può essere acquistata esclusivamente da
persone fisiche.
L’Assicurato beneficerà dei servizi previsti dalla Polizza anche nel caso in cui sia solo utilizzatore di altro Veicolo o motociclo ad uso proprio con l’esclusione delle prestazioni previste per il solo Xxxxxxx assicurato.
Inoltre l’Assicurato potrà richiedere le prestazioni elencate nella garanzia “AUTO - ASSISTENZA
STRADALE PREMIUM” solo quando personalmente alla guida.
A parziale modifica di quanto indicato nella prestazione di cui al punto D6 “Autovettura sostitutiva” la prestazione verrà erogata esclusivamente in conseguenza di Guasto, Incidente ed Incendio e qualora venga erogata precedentemente dalla Struttura Organizzativa la prestazione di cui al punto D1 “Soccorso Stradale”.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
D1 Soccorso stradale | In caso di Guasto, Incidente, Incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell’autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino la punto di assistenza scelto dall’Assicurato entro un raggio di 50 (cinquanta) km dal luogo di fermo dell’autoveicolo. Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) l’autoveicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia dell’autoveicolo. Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
D2 Recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale | A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero dell’autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale tendono a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 700 (eurosettecento) IVA inclusa per Sinistro. Le eventuali spese eccedenti i Xxxxxxxxx restano a carico dell’Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. |
D3 Officina mobile in Italia | La Struttura Organizzativa provvederà all’esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 (trenta) minuti e che consentano all’autoveicolo di riprendere la marcia. La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise nevicate per il montaggio di catene da neve. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione del pneumatico in dotazione all’autoveicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante ed dei pneumatici eventualmente sostituiti. |
D4 Quick service | Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma l’autoveicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili in un arco temporale massimo di 2 (due) ore, la Struttura Organizzativa, d’intesa con l’Assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo ad immediata disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione dell’autoveicolo. I costi delle prime 2 (due) ore di manodopera sono a carico della Società. Sono invece a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante. |
D5 Servizio taxi in Italia | In caso di fermo dell’autoveicolo che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l’Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere dal luogo del fermo dell’autoveicolo l’officina dove è ricoverata la vettura o la stazione di noleggio dove è stato prenotato l’autoveicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, fino ad un importo massimo di € 100 (eurocento) IVA inclusa. |
D6 Autovettura sostitutiva | In caso di Guasto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 (sette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato |
abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1 (uno) anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. | |
D7 Autovettura in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia) | Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione di cui al punto D1 “Soccorso stradale”, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 (ventiquattro) ore su 24(ventiquattro), un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.600 c.c. di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo dell’autoveicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera. La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 (tre) giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla prestazione di cui al punto D6 “Autovettura sostitutiva”. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro dell’autoveicolo riparato. Qualora la riparazione dell’autoveicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio: - patente di guida in originale e in corso di validità; - un importo da corrispondere a mezzo di carta di credito a titolo di cauzione; - Restano sempre a carico dell’Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione; - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per: - immobilizzo dell’autoveicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare |
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 (CINQUANTA) KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | |
D8 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo | Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 (cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa con il limite complessivo di € 600 (euroseicento) IVA inclusa: - rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1° classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia; - proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio; - pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che l’autoveicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi dell’autoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. La Struttura Organizzativa terrà a carico fino ad un Massimale di € 150 (eurocentocinquanta) IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di € 1.000 (euromille) IVA inclusa. |
D9 Viaggio per il recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto | Qualora l’autoveicolo assicurato, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 (trentasei) ore o all'estero per 5 (cinque) giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui l’autoveicolo Assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero dell’autoveicolo Assicurato riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa. |
D10 Recupero dell’autoveicolo riparato o ritrovato dopo il Furto in Italia | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata, l’autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 (trentasei) ore, oppure in caso di Furto, l’autoveicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di € 500 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il |
suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza. | |
D11 Rimpatrio dell’autoveicolo dall’estero | Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, l’autoveicolo Assicurato resti immobilizzato all’estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure in caso di Furto o Rapina, l’autoveicolo Assicurato venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto dell’autoveicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale dell’autoveicolo assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. |
D12 Demolizione dell’autoveicolo in Italia | Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione dell’autoveicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero dell’autoveicolo assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero dell’autoveicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione dell’autoveicolo assicurato medesimo. Gli eventuali costi di deposito dell’autoveicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. |
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell’autoveicolo assicurato, la seguente documentazione: - libretto di circolazione in originale; - foglio complementare o Certificato di proprietà in originale; - targhe dell’autoveicolo; - in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. - codice fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente); - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell’autoveicolo Assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell’autoveicolo Assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell’autoveicolo Assicurato entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico l’autoveicolo assicurato, rilasciando, al momento del recupero, apposita dichiarazione di presa in carico dell’autoveicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che l’autoveicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". | |
X00 Xxxxxxxx pratiche legali in caso di Furto | Qualora, a seguito di Furto totale dell’autoveicolo assicurato, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti: - estratto cronologico generale di possesso; - perdita di possesso; potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa dell’autoveicolo assicurato ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente l’originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi. |