CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE
Art. 1 --- Ambito di applicazione
1. Le presenti condizioni generali di manutenzione (di seguito “Condizioni Generali”) disciplinano i contratti tra Viessmann Engineering s.r.l.u. (di seguito “Viessmann”) e i suoi clienti (di seguito “Cliente”) aventi ad oggetto l’esecuzione di prestazioni di manutenzione di macchine di vario genere da parte di Viessmann.
2. Le Condizioni Generali valgono, senza limite di tempo, per tutti i summenzionati contratti di manutenzione, presenti e futuri, tra Viessmann e il Cliente, anche se non espressamente richiamate nei e/o allegate ai relativi documenti.
3. In assenza di sottoscrizione delle Condizioni Generali da parte del Cliente o di accettazione delle stesse per iscritto anche tramite semplice e-mail, le Condizioni Generali si riterranno comunque conosciute e accettate dal Cliente per fatti concludenti nella data precedente tra l'effettuazione della prima prestazione da parte del Cliente (es. pagamento, anche parziale) e l'inizio della prestazione di Viessmann.
Art. 2 --- Dichiarazioni preliminari del Cliente
1. Il Cliente dichiara di essere il proprietario dell’impianto in cui la macchina oggetto delle prestazioni di manutenzione di Viessmann è installata o, qualora non fosse il proprietario, di essere stato autorizzato dal proprietario a richiedere le prestazioni manutentive di Viessmann.
2. Il Cliente autorizza Viessmann ad accedere da remoto ai dati di funzionamento della macchina, oltre che a conservarli, elaborarli e diffonderli all’interno del Gruppo Viessmann e ai suoi fornitori per finalità di analisi connesse alle prestazioni di manutenzione richieste.
3. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Viessmann la presenza di eventuali limitazioni e/o ostacoli ai mezzi di trasporto per accedere al luogo in cui effettuare la manutenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, ZTL, divieti di accesso, terreno scosceso e/o eccessiva pendenza). In assenza di tale tempestiva informazione dal Cliente, a quest'ultimo sarà addebitato il costo per l'eventuale uscita a vuoto a ciò dovuta.
Art. 3 --- Perfezionamento del singolo contratto
1. Il contratto è costituito, in ordine di priorità, dal documento di Viessmann denominato "conferma d'ordine" (di seguito "Conferma d'Ordine") e dalle Condizioni Generali (insieme di seguito "Contratto"). La Conferma d'Ordine ha valore di condizioni speciali che prevalgono sulle Condizioni Generali.
2. Il Contratto prevale sulle condizioni di acquisto e/o appalto eventualmente predisposte dal Cliente. Eventuali modifiche al Contratto si considereranno come non apposte. L'accettazione del Contratto implica da parte del Cliente la rinuncia alle proprie condizioni generali e/o speciali, anche se allegate o richiamate.
3. L'eventuale offerta formulata al Cliente da un dipendente di Viessmann non ha valore vincolante per Viessmann, la quale si riserva il diritto di confermare, in tutto o in parte, i contenuti dell'offerta mediante l'eventuale emissione della Conferma d'Ordine. Lo stesso vale per modifiche alla Conferma d'Ordine e accordi complementari.
4. La Conferma d'Ordine si considera decaduta e non più vincolante se non accettata dal Cliente entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione della stessa, fatto salvo che Viessmann potrà comunque ritenere valida un'accettazione tardiva.
5. In assenza di sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente o di accettazione dello stesso per iscritto anche solo tramite e-mail, il Contratto si riterrà comunque conosciuto e accettato dal Cliente per fatti concludenti nella data precedente tra (i) l'effettuazione della prima prestazione del Cliente (es. pagamento, anche parziale) e (ii) la ricezione, anche parziale, delle prestazioni di Viessmann dal Cliente.
Art. 4 --- Prezzo
1. Il prezzo s’intende per ogni singola macchina oggetto di manutenzione, esclusa IVA se non espressamente indicata.
2. Il costo, incluso nel prezzo, delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni è pari al 5% del prezzo.
3. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto e/o per l’esecuzione dello stesso, Viessmann fosse costretta a sostenere costi e/o oneri addizionali dovuti ad eventi al di fuori del controllo di Viessmann stessa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
variazioni normative o degli standard tecnici di riferimento), tali costi e/o oneri addizionali verranno totalmente addebitati al Cliente, il quale fin da ora s’impegna a riconoscerli a Viessmann, su semplice richiesta scritta di quest’ultima accompagnata dai relativi giustificativi.
Art. 5 --- Fatturazione e pagamento
1. Viessmann può emettere la fattura verso il Cliente al momento dell’accettazione della Conferma d’Ordine da parte del Cliente stesso.
2. Il pagamento della fattura è dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, in Euro e tramite bonifico bancario.
3. Il primo pagamento, comunque denominato, effettuato dal Cliente parzialmente rispetto all’importo totale o in anticipo sarà da considerarsi effettuato a titolo di caparra confirmatoria.
4. Il Cliente accetta di decadere dall’eventuale beneficio del termine qualora l'eventuale assicurazione sul credito ottenuta da Viessmann con riferimento al Contratto venisse ridotta nel massimale o revocata per causa non imputabile a Viessmann oppure il Cliente fosse sottoposto a una procedura concorsuale.
5. Il Cliente può compensare crediti reciproci solo su autorizzazione di Viessmann, la quale è invece autorizzata ad effettuare compensazioni.
Art. 6 --- Ritardo nei pagamenti e recupero crediti
1. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine, con la conseguenza che il Cliente dovrà versare immediatamente a Viessmann l’integralità delle somme non ancora corrisposte.
2. Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, il ritardo del Cliente nel pagamento di quanto dovuto comporterà il riconoscimento a Viessmann degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e l’obbligo del cliente di rimborsare a Viessmann le intere spese da quest’ultima sostenute per il recupero del credito.
Art. 7 --- Prestazioni, variazioni e accettazione
1. Il luogo d’esecuzione delle prestazioni di Viessmann è il luogo in cui è installata la macchina indicato nella Conferma d’Ordine.
2. Qualora Viessmann non avesse effettuato alcun sopralluogo finalizzato all’emissione della Conferma d’Ordine, quest’ultima verrà emessa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dal Cliente. Tuttavia, qualora all'atto della presentazione dei tecnici di Viessmann sul posto risultasse che le informazioni fornite dal Cliente non fossero corrette o comunque lo stato di fatto della macchina e/o dell’impianto sia difforme da quanto è ragionevole aspettarsi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la macchina ha subito modifiche rispetto allo stato in cui era all’atto della vendita), Viessmann potrà rifiutarsi di eseguire la manutenzione al prezzo concordato o recedere dal Contratto. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’uscita dei tecnici di Viessmann.
3. Il Cliente non potrà pretendere in nessun caso alcun tipo di variazione ai servizi resi da Viessmann ai sensi del Contratto, salvo approvazione scritta da parte di Viessmann stessa. In caso di variazioni concordate, Viessmann avrà diritto a un ulteriore compenso per le stesse.
4. Un rappresentante del Cliente con delega di firma e informato sullo stato dell'impianto dovrà essere presente in loco durante le attività manutentive di Viessmann.
5. Il successivo utilizzo della macchina da parte del Cliente costituisce accettazione implicita delle attività manutentive di Viessmann.
Art. 8 --- Prestazioni escluse
1. Non rientrano nelle prestazioni a carico di Viessmann, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. smaltimento rifiuti generati nell’esecuzione della manutenzione;
b. manutenzione, riparazione, pulizia ed altri interventi su:
− cabina di trasformazione e cabina di consegna;
− impiantistica idraulica ed elettrica esterna alla macchina;
− generatore di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore esterno accoppiato al cogeneratore;
− assorbitore e torre evaporativa;
− costruzioni, opere civili, locali, pareti e container;
− impianti antincendio;
− sistema di monitoraggio emissioni in atmosfera;
− sistema di produzione, compressione, trasferimento, trattamento e raffreddamento del gas/biogas combustibile;
− interruttori di interfaccia rete, trasformatori elevatori e quadri in media tensione;
− sistema di supervisione impianti, linee telefoniche e PC per teleassistenza;
− condizionatori aria sala quadri;
c. manutenzione e/o riparazione e/o pulizia ed altri interventi dovuti ad eventuali residui di sporco o altro materiale nello scambiatore a piastre interno alla macchina lato impianto;
d. fornitura acqua demineralizzata per caldaia, soluzione di urea per SCR e combustibile;
e. trattamento dell’acqua;
f. analisi emissioni in atmosfera;
x. xxxxxxxx, custodia e guardiania dell’impianto e della macchina;
h. conduzione e/o esercizio dell’impianto e della macchina.
Art. 9 --- Prestazioni a carico del Cliente
Al Cliente spetta in via esclusiva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. tutti i lavori di preparazione della macchina e dell’impianto necessari affinché Viessmann possa eseguire le proprie prestazioni di manutenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spegnimento, raffreddamento < 40 °C, svuotamento e pulizia della macchina prima dell’intervento di Viessmann, qualora lo stesso dovesse essere effettuato a freddo); il Cliente dovrà pertanto comunicare prontamente e per iscritto a Viessmann l’ultimazione dei lavori preparatori;
b. garantire a Viessmann e ai suoi incaricati l’accesso al sito ove è ubicata la macchina, oltre che permettere a Viessmann di effettuare movimentazioni e trasporti di materiali nelle aree circostanti;
c. smaltimento rifiuti generati nell’esecuzione della manutenzione;
d. fornitura dei fluidi di funzionamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acqua demineralizzata, soluzione di urea per eventuale SCR e liquido refrigerante);
e. fornitura del combustibile;
f. richiesta di rilascio degli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari per permettere a Viessmann di poter eseguire le proprie prestazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: autorizzazioni ad accedere al luogo in cui si trova la macchina e per l’eventuale occupazione di suolo pubblico);
g. gestione dei rapporti con i terzi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il fornitore di energia elettrica e gas);
h. qualora necessario, mettere gratuitamente a disposizione di Viessmann l’attrezzatura necessaria per effettuare in sicurezza le attività di movimentazione della macchina e dei suoi componenti e/o pezzi di ricambio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: una gru, un paranco e/o una piattaforma aerea), oltre al personale qualificato che dovesse rendersi necessario per utilizzare dette attrezzature, assumendosi tutti gli eventuali oneri per le richieste di autorizzazione;
i. al termine dell’intervento di Viessmann, redigere in contraddittorio la relazione d’intervento di Viessmann e sottoscriverla.
Art. 10 --- Garanzia sui pezzi di ricambio
Durata e prescrizione
1. Per interventi di manutenzione non effettuati in garanzia, Viessmann garantisce l’assenza di vizi di fabbricazione nei pezzi di ricambio per un periodo di 12 (dodici) mesi dall’installazione da parte di Viessmann stessa. È esclusa ogni garanzia con riferimento all’impianto e alla macchina nel loro complesso.
2. La durata della garanzia non viene né rinnovata né prolungata per effetto delle riparazioni o sostituzioni effettuate in garanzia, continuando a decorrere il rimanente periodo di garanzia per il bene riparato o sostituito.
Condizioni e decadenze
3. La garanzia è valida a condizione che il Cliente abbia adempiuto ai propri impegni di pagamento nei confronti di Viessmann.
4. Il Cliente decade dalla garanzia se richiede a Viessmann e riceve dalla stessa o comunque reperisce la password di terzo o ultimo livello necessaria per modificare le impostazioni della macchina.
Esclusioni
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nessuna garanzia è prestata e in ogni caso decade e va considerata non operante né alcun risarcimento o indennizzo sono dovuti in caso di:
a. assenza del corretto numero di matricola del bene sulla targhetta identificativa dello stesso o non identificabilità univoca del bene;
b. progettazione dell'impianto in cui è installata la macchina non a regola d'arte e/o comunque difforme e/o in contrasto con le indicazioni riportate sul manuale della macchina stessa;
c. affidamento dell'installazione della macchina a imprese non abilitate a norma di legge all'installazione della stessa;
d. errata scelta del bruciatore e/o taratura scorretta dello stesso;
e. uso, funzionamento e/o conduzione inidonei, impropri, scorretti, negligenti o comunque difformi e/o in contrasto con le indicazioni riportate sul manuale della macchina;
f. utilizzo della Macchina nonostante disturbi, disguidi, guasti e/o ogni altro evento che renda ragionevole ritenere che la continuazione nell'utilizzo possa comportare danni;
g. combustibili inidonei;
h. normale usura e/o naturale logoramento;
i. inosservanza delle istruzioni di manutenzione, inclusa la mancata effettuazione della manutenzione e dei controlli periodici agli intervalli (i) stabiliti nel manuale o in altra documentazione della macchina e/o (ii) comunque previsti dalla legge;
j. utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali;
k. utilizzo di dispositivi e/o componenti inidonei per il funzionamento in combinazione con la macchina;
l. uso di componenti di sistema difettosi (es. inverter, sistemi di posa, cavi di collegamento, diodi semiconduttori, etc.);
m. influssi chimici, elettrochimici o elettric non dovuti a Viessmann;
n. eventi atmosferici di forte intensità, fulmini, eccessivo carico di neve, contatto con acqua salata, tempeste di sabbia, sovratensione, campi magnetici e/o forza maggiore;
o. modifiche o lavori di manutenzione da parte del Cliente o di terzi senza autorizzazione di Viessmann;
p. effetti provocati da componenti di derivazione esterna, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, regolazioni del circuito caldaia di altra provenienza;
q. impurità dell'aria dovuta all'alta quantità di polvere, a vapori acidi oppure all'installazione in ambienti inadeguati;
r. l'acqua di alimento non ha caratteristiche conformi (i) all'informativa tecnica indicata nel o allegata al contratto di vendita della macchina e/o (ii) alla tabella riportata nel manuale della macchina e/o (iii) ai parametri richiesti dalle leggi vigenti, ivi incluse le norme tecniche UNI;
s. numero di avviamenti della macchina superiore al numero di ore di funzionamento della stessa, ciò provando un errato utilizzo o dimensionamento della macchina o un'errata progettazione dell'impianto;
x. xxxxxxx al software eventualmente incluso nel prodotto;
u. irregolarità e/o danni puramente estetici, ivi inclusa la corrosione che non comprometta la normale operatività del prodotto nelle idonee condizioni d'uso.
6. Non è prestata alcuna garanzia per le parti la cui durata attesa a seguito di normale usura sia inferiore al periodo di garanzia, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli ugelli del bruciatore, i dispositivi del bruciatore per riduzione emissioni, i fusibili, le guarnizioni, i rivestimenti della camera di combustione, i refrattari, le parti dei dispositivi di accensione e di controllo a contatto con il fuoco, le candele di accensione e i materassini termoisolanti.
Prestazioni in garanzia
7. L’obbligo di garanzia di Viessmann implica unicamente, a insindacabile giudizio della stessa, la riparazione o la sostituzione dei pezzi di ricambio difettosi, con espressa esclusione di ogni altro rimedio. La garanzia include lo smontaggio del pezzo di ricambio difettoso e il rimontaggio del pezzo di ricambio riparato o nuovo, ma non include anche lo smontaggio e il rimontaggio di altri beni facenti parte dell’impianto.
8. Il Cliente riconosce e accetta che Viessmann avrà a disposizione un periodo di tempo ragionevole, in considerazione della complessità del caso specifico, per effettuare la propria prestazione in garanzia e comunque almeno tre tentativi d'intervento risolutivo.
Art. 11 --- Penali
Le penali eventualmente previste a carico di Viessmann:
- si intendono a titolo di risarcimento del danno;
- non si applicano per la prima settimana di ritardo;
- sono in ogni caso limitate ad un massimo del 10% (dieci percento) del valore del Contratto.
Art. 12 --- Ritardo nell’effettuazione delle prestazioni
9. Se l’effettuazione delle prestazioni di Viessmann viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o altri motivi da ricondurre al Cliente, Viessmann, in aggiunta agli altri rimedi di legge o previsti dal Contratto, potrà addebitare al Cliente tutti gli ulteriori costi sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ogni uscita a vuoto o ulteriore a quanto preventivato effettuata dal proprio personale).
10. Se l’effettuazione delle prestazioni di Viessmann viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o motivi da ricondurre a Viessmann, fatto salvo l'art. 17 (forza maggiore), il Cliente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ .
Art. 13 --- Sicurezza sul lavoro
Il Cliente si impegna a fornire a Viessmann almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle prestazioni di quest’ultima i documenti e le informazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il DUVRI o il PSC).
Art. 14 --- Sub-Appalto
Viessmann ha facoltà di sub-appaltare, a proprio rischio e spese, le prestazioni oggetto del Contratto. Resta inteso che Viessmann rimane responsabile nei confronti del Cliente per l’esecuzione a regola d’arte delle attività eventualmente sub-appaltate.
Art. 15 --- Assicurazioni
Viessmann dichiara di aver sottoscritto una polizza RCT e una polizza RCO a copertura delle prestazioni oggetto del Contratto. Le dichiarazioni di assicurazione sono disponibili su richiesta del Cliente.
Art. 16 --- Responsabilità
Viessmann sarà responsabile per eventuali danni solo se causati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti della propria polizza assicurativa.
Art. 17 --- Forza maggiore
1. Il termine di esecuzione delle prestazioni di Viessmann è congruamente prorogato in caso di avvenimenti imputabili all’insorgere di ostacoli imprevisti che esulano dalla ragionevole sfera di influenza e/o controllo di Viessmann o comunque dovuti a caso fortuito o forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi atmosferici, terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, scioperi, serrate, provvedimenti delle autorità, epidemie, guerre, insurrezioni, incidenti stradali, embarghi e restrizioni doganali), qualora sia provato che tali ostacoli pregiudichino l’esecuzione delle prestazioni di Viessmann o comunque le rendano impossibili, eccessivamente onerose o eccessivamente rischiose. In tali casi, eventuali inadempimenti o ritardi nell’adempimento non comporteranno alcun obbligo in capo a Viessmann di pagamento di penali, risarcimenti danni o indennizzi in qualunque modo denominati. Inoltre, al momento della proroga, il Cliente pagherà le prestazioni eseguite dalla Venditrice fino a quel momento.
2. Quanto disciplinato sopra vale anche nel caso in cui tali avvenimenti insorgano presso i fornitori e/o subappaltatori di Viessmann.
Art. 18 --- Sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso
1. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, Viessmann avrà il diritto di sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni anche nei seguenti casi:
− mancato adempimento del Cliente a un suo impegno previsto dal Contratto o da altri contratti tra le Parti e/o mancato adempimento da parte di una società controllata da o controllante il Cliente, direttamente o indirettamente, a un proprio impegno verso Viessmann;
− l'importo dei debiti – anche non ancora scaduti – del Cliente nei confronti di Viessmann e/o altra società del Gruppo Viessmann (di seguito "Debiti") supera l'importo del fido concesso al Cliente da Viessmann (di seguito "Fido"); in tal caso, Viessmann potrà sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni fintanto che l'importo dei Debiti sia superiore all'importo del Fido.
2. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, Viessmann avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., anche nei seguenti casi:
− mancato o ritardato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente di una qualsiasi fattura di Viessmann;
− impossibilità di eseguire il Contratto per colpa o dolo del Cliente;
− violazione da parte del Cliente di una delle seguenti clausole delle Condizioni Generali: 2.1, 2.2, 2.3, 7.4, 13 e 17.
3. Senza pregiudizio di ogni ulteriore rimedio di legge o previsto dal Contratto, Viessmann avrà il diritto di recedere dal Contratto anche nei seguenti casi:
− apertura a carico del Cliente di una qualsiasi procedura concorsuale, incluso l’accordo di ristrutturazione dei debiti e altre procedure da sovraindebitamento, o comunque qualora il Cliente sia insolvente;
− mutamento del soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il Cliente;
− cessione o affitto dell’azienda, del ramo d’azienda o della maggior parte dei beni del Cliente.
4. Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dalle Condizioni Generali, inviando una PEC all’altra Parte con almeno 1 (uno) mese di preavviso.
5. In caso di risoluzione del singolo Contratto, le Condizioni Generali continueranno ad applicarsi a futuri contratti tra le Parti ai sensi dell'art. 1.
Art. 19 --- Legge applicabile e foro competente
1. Al Contratto si applica esclusivamente la legge italiana, con espressa esclusione del diritto internazionale privato.
2. Per tutte le controversie traenti origine dal Contratto è competente in via esclusiva il foro di Verona. Viessmann è autorizzata a scegliere di citare in giudizio il Cliente anche avanti il foro del domicilio di quest’ultimo.
Art. 20 --- Disposizioni finali
1. Il Contratto verrà registrato solo in caso d'uso, con spesa a carico della Parte che avrà reso necessaria la registrazione.
2. Il ritardato o mancato esercizio di un diritto ai sensi del Contratto non potranno in alcun modo essere considerati una rinuncia a detto diritto, salvo espressa comunicazione in tal senso firmata per iscritto.
3. L'invalidità o l'inefficacia di qualsiasi disposizione del Contratto non comporteranno in nessun caso l'invalidità o l’inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti convengono sin d'ora di negoziare in buona fede le disposizioni invalide o inefficaci, al fine di sostituirle con altre in grado di determinare, nei limiti di legge, sostanzialmente i medesimi effetti, facendo riferimento alla finalità del Contratto.
4. Il Contratto prevale su ogni altro contratto, precedente o contemporaneo, sottoscritto dalle Parti per il medesimo oggetto.
5. Le Condizioni Generali prevalgono su qualunque altre condizioni generali precedenti o contemporanee sottoscritte dalle Parti con riferimento al medesimo oggetto.
6. Qualunque successiva modifica al Contratto sarà valida solo se firmata ed espressamente accettata per iscritto da entrambe le Parti.
Il Cliente (timbro e firma): _ nome e cognome legale rappresentante:
Ai sensi dell’art.1341 c.c., il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole: 5.4 (decadenza dal beneficio del termine per revoca assicurazione sul credito o procedura concorsuale), 5.5 (compensazione), 6.1 (decadenza dal beneficio del termine per ritardato pagamento), 7.2 (recesso in caso di informazioni scorrette o stato della macchina difforme), 10.4 (decadenza garanzia), 10.5 (casi di esclusione della garanzia), 10.6 (esclusione garanzia per parti normalmente soggette ad elevata usura), 10.7 (prestazione in garanzia: riparazione o sostituzione), 16 (responsabilità), 17 (forza maggiore), 18 (sospensione, clausola risolutiva espressa e recesso) e 19.2 (foro competente).
Il Cliente (timbro e firma): _ nome e cognome legale rappresentante: