TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 3 NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 20
SOMMARIO
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE | 3 |
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 20 |
Modulo PREVENZIONE | 31 |
1. Cosa è assicurato Art. SPR1 Portale Benessere Art. SPR2 Welion App Art. SPR3 Check-Up | |
Modulo DIAGNOSI | 39 |
1. Cosa è assicurato Art. SD1 Visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici | |
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio Art. SD2 Alta diagnostica | |
Modulo CURA | 43 |
1. Cosa è assicurato A) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery Art. SC1 Oggetto della garanzia Art. SC2 Estensioni di garanzia sempre operanti – base Art. SC3 Estensioni di garanzia sempre operanti – extra B) Grandi interventi chirurgici Art. SC4 Oggetto della garanzia Art. SC5 Estensioni di garanzia sempre operanti – base Art. SC6 Estensioni di garanzia sempre operanti – extra C) Xxxxxxxx gravi (critical illness) Art. SC7 Oggetto della garanzia Art. SC8 Carenza Art. SC9 Periodo di riqualificazione e limitazione di garanzia dopo il primo sinistro Art. SC10 Limitazione di garanzia dopo il secondo sinistro D) Diaria da ricovero Art. SC11 Oggetto della garanzia Art. SC12 Estensioni di garanzia sempre operanti | |
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio Art. SC13 Diaria da immobilizzo da infortunio o malattia Art. SC14 Riposo terapeutico domiciliare Art. SC15 Coma, ictus, infarto, malattie oncologiche, malattie rare |
GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE SALUTE
Art. SC16 Dental Art. SC17 Inabilità temporanea da infortunio grave o malattia | |
Modulo CONVALESCENZA | 63 |
1. Cosa è assicurato Art. SP1 Diaria da convalescenza Art. SP2 Trattamenti fisioterapici, riabilitativi e medicina alternativa | |
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio Art. XX0 Xxxx, ictus, infarto, malattie oncologiche, malattie rare Art. SP4 Prestazioni organizzative di servizio | |
Cosa non è assicurato e limiti di copertura | 67 |
Art ES1 Esclusioni
SEZIONE ASSISTENZA
Art. AS1 Come attivare le prestazioni | 70 |
Modulo PREVENZIONE | 72 |
Cosa è assicurato | |
Modulo DIAGNOSI | 74 |
Cosa è assicurato | |
Modulo CURA | 78 |
Cosa è assicurato | |
Modulo CONVALESCENZA | 91 |
Cosa è assicurato | |
Condizioni di operatività | 102 |
Cosa non è assicurato e limiti di copertura |
SEZIONE TUTELA LEGALE
Cosa è assicurato | 104 |
Condizioni di operatività | 105 |
Cosa non è assicurato e limiti di copertura | 107 |
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
“COSA FARE IN CASO DI…”
Sezione Salute: che obblighi ho? | 108 |
Sezione Assistenza: che obblighi ho? | 116 |
Sezione Tutela Legale: che obblighi ho? | 120 |
ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Elenco grandi interventi chirurgici | 123 |
GLOSSARIO
GLOSSARIO
“Per scegliere, devo capire.”
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali. Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano garanzie specifiche.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA “TUA BENESSERE”
A
Aborto terapeutico
Interruzione volontaria della gravidanza provocata da determinati trattamenti medici al fine di preservare la salute della madre effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana.
Accertamento diagnostico
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
Arbitrato
L’Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Archiviazione
Il Decreto d'archiviazione viene richiesto dal Pubblico Ministero allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato
La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria struttura organizzativa all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
Assistenza infermieristica
L’assistenza infermieristica prestata da personale sanitario fornito di specifico diploma.
Assoluzione
La dichiarazione emessa con la sentenza conclusiva del processo che esclude la responsabilità penale dell’imputato.
C
Calendario Salute
Funzionalità del Portale Benessere per la gestione del calendario degli eventi legati alla salute, derivanti dal Percorso di Prevenzione o inseriti autonomamente dall’Assicurato.
Carenza
Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
Cartella clinica
Documento ufficiale, avente natura di atto pubblico o altra documentazione medica equivalente, redatta durante il ricovero, diurno o con pernottamento, contenente le generalità dell'Assicurato per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
Cartella Medica
Funzionalità del Portale Benessere che permette di avere una vista di sintesi dei dati medici e personali dell’Assicurato raccolti tramite Questionario Digitale e interazioni con il Portale Benessere e i referti e/o ricette caricati autonomamente dall’Assicurato.
Centrale Operativa Benessere
La struttura è costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Generali Welion S.c.a.r.l., provvede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite “in rete” dal contratto. La Centrale Operativa Benessere fornisce inoltre informazioni sulla rete delle strutture convenzionate, sui sinistri e sui servizi offerti.
Centro medico
Struttura dotata di direzione sanitaria, regolarmente autorizzata come da normativa vigente all’erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche (esami diagnostici strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e rieducativi). Tale struttura può anche non essere adibita al ricovero, e non deve essere finalizzata a trattamenti di natura estetica.
Coach del Benessere
Il medico generico che effettua il consulto di onboarding finalizzato alla predisposizione del Percorso di Prevenzione personalizzato.
Consulto di onboarding con Coach del Benessere
Consulto con un medico di medicina generale (Coach del Benessere), richiedibile tramite Portale Benessere, che ha l’obiettivo di spiegare e personalizzare ulteriormente il Percorso di Prevenzione tramite domande più approfondite fatte dal Coach del Benessere durante lo stesso.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.
Costituzione di parte civile
L’azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato.
Covid 19
La malattia respiratoria causata dal coronavirus denominato SARS-CoV-2.
D
Danno liquidabile
Il danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo/risarcimento, ma che non tiene ancora conto di franchigie e scoperti eventualmente previsti.
Day hospital
La degenza diurna in un istituto di cura (senza pernottamento) con finalità terapeutiche non comportante intervento chirurgico, documentata da Cartella Clinica, completa di S.D.O. (scheda dimissione ospedaliera). Non è considerato day hospital la permanenza in istituto presso il Pronto Soccorso.
Day surgery
La permanenza diurna in un istituto di cura (senza pernottamento) comportante intervento chirurgico, documentata da Cartella Clinica, completa di S.D.O. (scheda dimissione ospedaliera).
D.A.S.
Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX – sito internet xxx.xxx.xx, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.
Decisione passata in giudicato
La sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere.
Delitto colposo
Il delitto è colposo quando anche se preveduto non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi.
Delitto doloso
Il delitto è doloso quando è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Difetto fisico
La mancanza di un organo o l’imperfezione di un organo o di un apparato per condizioni morbose o traumatiche acquisite, anche se non note o non diagnosticate alla stipula della Polizza.
Documentazione Sanitaria
Cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
Durata
Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Xxxxxxx.
E
Emergenza
Una situazione patologica insorta improvvisamente, per malattia o infortunio che richieda, nello stesso luogo in cui si è manifestata, una assistenza medica o chirurgica non differibile con ricorso a un Pronto Soccorso ospedaliero, seguito o meno da ospedalizzazione.
Europa (relativamente alla sezione Assistenza) Tutti i paesi del continente europeo sino agli Urali.
F
Fase giudiziale
La fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale
La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita.
Fatto illecito
L’azione o l’omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Foundation Medicine
Azienda facente parte del gruppo Xxxxxxxx-La Roche per la quale Roche distribuisce i servizi di Profilazione genomica descritti di seguito al di fuori degli Stati Uniti d’America.
FoundationOne CDx e FoundationOne Liquid CDx
Test di profilazione genomica finalizzati alla caratterizzazione delle malattie oncologiche, che applicano soluzioni innovative nel campo della medicina onco-ematologica per individuare le mutazioni del DNA responsabili della crescita dei tumori, con l’obiettivo di ottenere informazioni che possono aiutare i medici a selezionare opzioni e strategie di trattamento mirate e personalizzate per ciascun paziente in base alle mutazioni eventualmente presenti nel suo tumore.
FoundationOneCDx (l’analisi viene eseguita su un campione di tessuto) e FoundationOne Liquid CDx (l’analisi viene eseguita su un campione di sangue intero) offrono un’analisi ampia di profilazione genomica tumorale, utilizzando tecnologie NGS (Next Generation Sequencing), dall’estrazione del DNA dal campione, all’analisi dei risultati, fornendo al medico richiedente un referto, contenente le informazioni sulle mutazioni genomiche rilevate associate alle possibili terapie disponibili ed in studio supportate da un dettagliato elenco bibliografico di pubblicazioni scientifiche.
In quanto servizio di test a fronte di una patologia già diagnosticata, la garanzia si offre come supporto specialistico per la cura del cliente e non implica alcuna conseguente diretta prestazione di cura, che dovrà invece essere successivamente definita e concordata tra il cliente ed i medici che lo hanno in cura.
Franchigia
La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
G
Generali Welion S.c.a.r.l.
GENERALI WELION S.C.A.R.L., con sede legale in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, XXX 00000, xxxxxxxx sociale 10.000,00 euro, interamente versato, inscritta al registro imprese Venezia Giulia con partita iva no. 01202150320, appartenente al Gruppo Generali e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Generali Italia S.p.A..
Grande intervento chirurgico
Interventi chirurgici elencati alla tabella “Grandi interventi chirurgici”.
I
Imaging (esami di)
Generico processo attraverso il quale è possibile osservare un'area di un organismo non visibile dall'esterno; sono tecniche di imaging, ad esempio, ecografia, radiografia, angiografia, mammografia e scintigrafia.
Immobilizzo
Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.
Inabilità temporanea
La perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Indennità/Indennizzo
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Insorgenza
L’epoca in cui si manifestano clinicamente, ossia con sintomi oggettivi, le prime alterazioni dello stato di salute, indipendentemente dalla diagnosi di malattia.
Intervento Chirurgico
Atto medico, realizzato da personale regolarmente abilitato, avente diretta finalità terapeutica ed effettuato – anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante – mediante cruentazione dei tessuti avvenuta con l’utilizzo di strumenti chirurgici ovvero con l’uso di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
Non sono comunque considerati interventi chirurgici, ancorché effettuati con i predetti strumenti:
• le procedure aventi esclusiva finalità diagnostica o di controllo;
• le iniezioni;
• i punti di sutura;
• le biopsie.
Intramoenia
Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale della Repubblica Italiana, l'attività cosiddetta "intramoenia" si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza (RSA), per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
Italia
Il territorio della Repubblica Italiana comprensivo di Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L’ente ha lo scopo di vigilare sull’operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).
M
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.
Malattia Improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza al momento della decorrenza dell’assicurazione e che comunque non sia una manifestazione, se pur improvvisa, di una malattia preesistente nota all’Assicurato.
Malattia Rara
Una malattia si definisce "rara" quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In UE la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone.
Ai fini del presente contratto si prende a riferimento l’elenco contenuto nel testo integrale del DPCM 12/1/2017, allegato 7 e successive modifiche.
Manifestazione
Sintomatologia oggettiva della malattia.
Massimale/sottomassimale
La somma, stabilita nel contratto, fino alla quale la Società presta le garanzie in caso di uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi.
Mediazione
L’istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Mondo
Tutti i Paesi del mondo, salvo quanto eventualmente specificatamente escluso e normato nelle sezioni specifiche.
O
Organismo di mediazione
Organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della giustizia preposti alla gestione della procedura di mediazione.
P
Parentela di primo grado
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 codice civile). La parentela di primo grado è quella che lega tra loro un genitore con un figlio/a.
Parti
Il Contraente e la Società.
Perito
L’esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza
L’insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.
Portale Benessere
Portale web per la fruizione dei servizi digitali associati alla Polizza TUA Benessere.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Procedimento penale
Il procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Protezione legale del paziente
La garanzia di Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati.
Q
Querela
L’azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Questionario anamnestico
Il documento che descrive lo stato di salute dell'Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate e che forma parte integrante della Polizza.
Esso deve essere compilato in modo completo e veritiero, senza omettere circostanze o informazioni sullo stato di salute in quanto è strumento per la valutazione del rischio e determinazione del premio.
Il questionario deve essere sottoscritto dall’Assicurato medesimo o, se minorenne, da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Questionario digitale
Questionario digitale da effettuare sul Portale Benessere per ottenere un’indicazione sullo stato di salute e il Percorso di Prevenzione.
R
Reati
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o dell’ammenda.
Recupero del carico
A seguito di un evento traumatico, si intende la fase che intercorre tra il divieto di concedere il carico, cioè l’appoggio del peso del corpo sull’arto leso (l'appoggio dell'arto a terra con conseguente stimolo gravitazionale), a prescindere dalla presenza o meno di un apparecchio immobilizzante, a una seconda fase di carico in cui si può appoggiare a terra l'arto, per facilitare la formazione del callo osseo.
Responsabilità contrattuale
La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Rete internazionale
La rete di strutture sanitarie convenzionate con Europe Assistance S.p.A. ed operanti sul territorio internazionale presso le quali l’Assicurato, previa richiesta ed autorizzazione ricevuta dalla Società, può accedere per fruire delle prestazioni sanitarie garantite dalla polizza ed il cui costo viene liquidato, in nome e per conto dell’Assicurato, direttamente dalla Società.
L’elenco delle strutture mediche convenzionate è visibile sul sito istituzionale della Società.
Retta di Degenza
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, sia ordinaria che intensiva.
Ricovero
La permanenza in un istituto di cura (quest'ultima deve prevedere almeno un pernottamento) o il day hospital o il day surgery.
Rimborso
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
S
Scoperto
La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.
Nelle garanzie “Visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici”, “Alta diagnostica”, “Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”, “Grandi interventi chirurgici”, “Coma, ictus, infarto, malattie oncologiche e malattie rare”, “Dental”, “Trattamenti fisioterapici e riabilitativi”, “Prestazioni organizzative di servizio”, il termine sinistro indica il sorgere di un debito in capo all'Assicurato per spese sanitarie relative a prestazioni resesi necessarie successivamente alla conclusione del contratto e conseguenti a malattia, infortunio o parto.
Nella garanzia “Diaria da ricovero” il termine sinistro indica il ricovero dell'Assicurato in un istituto di cura resosi necessario successivamente alla conclusione del contratto e conseguente a malattia, infortunio o parto.
Nella garanzia “Diaria da immobilizzo da infortunio o malattia”, il termine sinistro indica il verificarsi di un infortunio con immobilizzazione a seguito di un intervento chirurgico o di una malattia con conseguente recupero del carico e/o immobilizzo.
Nella garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”, il termine sinistro indica il verificarsi di una patologia o stato di coma indennizzabile ai sensi della garanzia.
Nella garanzia “Diaria da convalescenza”, il termine sinistro indica i giorni di convalescenza prescritti dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato, successivi ad un ricovero in copertura.
Nella garanzia “Tutela Legale”, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per cui è prestata la garanzia.
Nella garanzia “Assistenza”, il termine sinistro indica l'evento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
Società
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Tua Assicurazioni S.p.A.
Spese arbitrali
Le spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese di domiciliazione
Le spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di giustizia
Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.
Spese di resistenza
Le spese per resistere in giudizio alla richiesta avanzata dal terzo nei confronti dell’Assicurato per il risarcimento dei danni extracontrattuali.
Spese di soccombenza
Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Spese legali
Gli onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.
Spese liquidate
Le spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Strutture mediche convenzionate (in Italia)
Le strutture sanitarie costituite da istituti di cura, ambulatori medici e medici, convenzionati con la Centrale Operativa Benessere di Generali Welion S.c.a.r.l., che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Compagnia, in nome e per conto dell’Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. All’interno della rete convenzionata con l’Italia possono rientrare anche i centri medici odontoiatrici convenzionati con Prontocare, società specializzata nella fornitura di servizi odontoiatrici.
L’elenco delle strutture mediche convenzionate è visibile sul sito istituzionale della Società.
T
Teleconsulto medico
Consulto telefonico con un medico di medicina generale richiedibile e usufruibile tramite Welion App.
Terapia intensiva
Si intende il reparto ospedaliero dove vengono garantite cure intense a pazienti con particolari stati di salute di media o alta gravità per i quali si rende necessario un supporto per mantenere l’equilibrio delle funzioni vitali.
Transazione
L’accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Trattamenti fisioterapici
Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equipollente riconosciuto in Italia, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di Xxxxxxx. Dalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito della medicina estetica.
U
Ubriachezza
Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.
Unico caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Urgenza
Situazione improvvisa conseguente a infortunio o malattia che comporta un ricovero o un intervento di Pronto Soccorso ospedaliero immediato e non differibile.
Urgenza sanitaria all’estero
Situazione improvvisa conseguente a infortunio o malattia, non prevedibile prima del viaggio all'estero che richieda, nella località straniera dove si manifesta, un intervento di Pronto Soccorso ospedaliero immediato e non differibile.
V
Vertenza
Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Videoconsulto medico
Videoconsulto medico online con un medico di medicina generale richiedibile e usufruibile tramite Welion App.
Visita specialistica
Visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative. Non sono inoltre considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in Medicina Generale e Pediatria.
W
Welion App
Applicazione per la fruizione dei servizi digitali erogati da Generali Welion S.c.a.r.l.
TERMINI PRESENTI NELLA GARANZIA MALATTIE GRAVI (CRITICAL ILLNESS)
MALATTIE GRAVI O STATO DI COMA
Sono considerate malattie gravi i seguenti stati o malattie:
• Cancro (esclusi i casi meno avanzati);
• Infarto del miocardio (con menomazione della funzionalità cardiaca);
• Ictus (con deficit neurologico permanente);
• Insufficienza renale cronica;
• Trapianto di organi;
• Coma (di durata non inferiore a 4 giorni);
• Malattia del motoneurone (di determinata gravità);
• Sclerosi multipla (di determinata gravità);
• Morbo di Parkinson (di determinata gravità);
• Demenza avanzata (inclusa la malattia di Alzheimer).
Ai fini della garanzia di cui all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”, le definizioni di malattie gravi sono le seguenti:
Cancro (esclusi i casi meno avanzati)
1. Si tratta di patologia caratterizzata da crescita incontrollata di cellule maligne, con invasione e distruzione del tessuto circostante. La diagnosi deve essere confermata con esami istologici o citologici (in caso di tumori sistemici).
2. Ai fini di questa copertura assicurativa, sono escluse le seguenti forme di tumore maligno:
a. Carcinoma in situ;
b. Tumori maligni della pelle, eccetto il melanoma maligno con infiltrazione oltre l’epidermide;
c. Tumori maligni della prostata, salvo che non sia progredito almeno allo stadio II secondo l'ottava edizione della classificazione AJCC;
d. Carcinomi papillari della tiroide di dimensioni inferiori a 2 cm, a meno che non presentino infiltrazioni nei linfonodi o metastasi a distanza;
e. Ogni patologia maligna del sangue, del midollo osseo, dei linfonodi che non richieda trasfusioni ematiche ricorrenti, chemioterapia sistemica, terapie oncologiche mirate, trapianto di midollo osseo, trapianto di cellule staminali, altre rilevanti terapie d’intervento.
3. Ai fini di questa copertura assicurativa, sono escluse dalla definizione di cancro le seguenti patologie o condizioni cliniche:
a. Pre-maligne;
b. Non-invasive;
c. Con potenziale maligno di basso livello;
d. Displasie cervicali CIN-1, CIN-2, CIN-3.
Infarto del miocardio (con menomazione della funzionalità cardiaca)
1. Si intende la necrosi (perdita di ogni funzione vitale) di una porzione del muscolo cardiaco quale risultato di una inadeguata irrorazione sanguigna a causa della occlusione delle arterie coronarie. Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
a. Dolore tipico suggestivo di infarto miocardico;
b. ECG con alterazioni del tracciato indicative di infarto miocardico in atto;
c. Riscontro di incremento di Troponina cardiaca T o I, oppure degli enzimi cardiaci, incluso CKMB, oltre ai parametri di laboratorio generalmente accettati suggestivi di infarto miocardico;
d. Comprovata riduzione permanente della frazione di eiezione ventricolare sinistra al di sotto del 50%, a causa di infarto miocardico, misurata non prima di un mese dopo l’infarto.
2. Ai fini di questa copertura assicurativa, sono escluse dalla definizione di infarto del miocardio le seguenti condizioni:
a. Eventi che non sono stati confermati come infarto del miocardio da un cardiologo o da un medico;
b. Infarti del miocardio di epoca indeterminata;
c. Rialzi dei biomarcatori causati direttamente da procedure cliniche intra-arteriose inclusa, ma non limitata a, l’angiografia coronarica e l’angioplastica coronarica.
Ictus (con deficit neurologico permanente)
1. Si intende la necrosi di tessuto cerebrale o spinale, in un’area limitata, causata da emorragia non traumatica o ischemia all’interno dell’encefalo o del midollo spinale, che comporti un deficit neurologico grave, permanente, irreversibile;
2. La diagnosi deve essere supportata da referti strumentali di imaging (ad esempio: TAC, RMN o altri analoghi) che comprovi la relazione tra la nuova menomazione neurologica e la nuova lesione cerebrale o midollare;
3. La valutazione del deficit neurologico permanente ed irreversibile deve essere effettuata non prima di 3 mesi dalla data dell’evento;
4. Ai fini di questa copertura assicurativa, sono escluse dalla definizione di ictus le seguenti condizioni:
a. Attacchi ischemici transitori (TIA);
b. Ictus di epoca indeterminata;
c. Diagnosi di ictus basata solo su biomarcatori;
d. Ictus che colpisce solo la funzione olfattiva o vestibolare oppure l’occhio.
Insufficienza renale cronica
1. Si intende l’insufficienza cronica ed irreversibile di entrambi i reni in cui è stata iniziata una dialisi regolare che si è protratta nel tempo o è stato effettuato un trapianto di reni;
2. La diagnosi deve essere confermata da un nefrologo;
3. Il sinistro è indennizzabile una volta iniziata la dialisi che si è protratta nel tempo o effettuato il trapianto di rene.
Trapianto di organi
1. Si intende il trapianto da essere umano a essere umano di cuore, polmone, pancreas o almeno un intero lobo del fegato, da un donatore all’Assicurato;
2. E’ escluso dalla copertura assicurativa il trapianto autologo e quello di ogni altro organo non elencato sopra, di parti di organi (con l’eccezione del lobo del fegato), di tessuti o cellule;
3. È escluso il trapianto di reni (vedi Insufficienza renale cronica).
Coma (di durata non inferiore a 4 giorni)
1. Si intende lo stato di perdita di coscienza con assenza di reazione a stimoli esterni o bisogni interni, che perdura in modo continuativo per almeno 96 ore e che richiede l’utilizzo del sistema di supporto vitale;
2. La prescrizione per il coma artificiale deve essere confermata da un medico specialista qualificato;
3. La prestazione è pagabile anche nel caso di coma senza sistema di supporto vitale della durata di almeno due mesi.
Malattia del motoneurone (di determinata gravità)
1. Si intende un gruppo di patologie caratterizzato dalla degenerazione progressiva delle cellule cerebrali che controllano l’attività della muscolatura. Sono incluse la atrofia muscolare spinale, la paralisi bulbare progressiva, la sclerosi laterale amiotrofica, la paralisi pseudobulbare, la sclerosi laterale primaria;
2. Le suddette patologie devono risultare in un deficit neurologico che causa l’inabilità permanente e irreversibile per l’Assicurato di adempiere almeno una delle sei attività della vita quotidiana (“activities of daily living” ADL) come descritte in coda al Glossario.
Sclerosi multipla (di determinata gravità)
1. Si intende la malattia cronica infiammatoria del sistema nervoso centrale con almeno un’area di demielinizzazione (placca o lesione) nel cervello o nel midollo spinale, evidenziata tramite esami strumentali di imaging, come TAC oppure RM;
2. La sclerosi multipla deve aver causato una menomazione neurologica permanente ed irreversibile che corrisponda al valore di 5 della “Expanded Disability Status Scale” EDSS (anno 2016);
3. La diagnosi di sclerosi multipla deve essere confermata da un neurologo.
Morbo di Parkinson (di determinata gravità);
1. Si intende la malattia lentamente progressiva e degenerativa del sistema nervoso centrale implicante la degenerazione dei neuroni in una regione del cervello che causa la riduzione del livello di dopamina in alcune parti del cervello stesso.
2. Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
a. La malattia è in progressione.
b. La malattia risulta in un deficit neurologico che causa l’inabilità permanente e irreversibile per l’Assicurato di adempiere almeno una delle sei attività della vita quotidiana (“activities of daily living” ADL) come descritte in coda al Glossario.
c. La diagnosi di morbo di Parkinson idiopatico deve venir confermata da un neurologo, con esclusione esplicita di ogni altra diagnosi differenziale.
3. Sono esclusi il parkinsonismo o la sintomatologia tipo Parkinson secondari ad abuso di droghe o alcol.
Demenza avanzata (inclusa la malattia di Alzheimer)
1. Deterioramento o perdita della capacità intellettiva e/o comportamento anormale, come da diagnosi formulata ed accertata dallo specialista neurologo. La diagnosi di Morbo di Alzheimer deve essere evidenziata dallo stato clinico, dalle risposte dei questionari e dai tests relativi al Morbo di Alzheimer o disturbi neurologici organici degenerativi irreversibili. La malattia deve risultare da una significativa riduzione delle funzioni sia mentali che sociali, richiedendo così continua supervisione ed assistenza dell'Assicurato. La diagnosi deve essere effettuata prima del compimento del 60° anno di età dell’Assicurato.
Sono escluse le nevrosi ed i disturbi psichiatrici.
2. Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
a. L’Assicurato, a seguito della patologia, non è più abile, in modo permanente e irreversibile:
• di eseguire almeno tre delle sei attività della vita quotidiana (“activities of daily living”, ADL) quali descritte in coda al Glossario, oppure
• di ottenere un punteggio superiore a 9 nel “Mini-Mental State Examination” (MMSE) oppure un risultato equivalente in un altro test riconosciuto per misurare la gravità del deficit cognitivo, oppure
• di vivere senza il controllo continuativo di un terzo, al fine di evitare di recare danni significativi a sé stesso o ad altri tramite le sue azioni o mancanza di reazioni appropriate.
b. La valutazione del sinistro deve essere supportata da documentazione comprovante lo stato di demenza e deve includere le procedure e misurazioni considerate standard al momento della diagnosi del deficit cognitivo;
c. La diagnosi deve essere posta da un esperto di deficit cognitivo.
3. Sono esclusi dalla copertura gli altri disturbi della salute mentale (ad esempio: disturbo affettivo) o patologie secondarie ad abuso di droghe o alcol.
ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA (“ACTIVITIES OF DAILY LIVING – ADL)
Si assumono altresì per Attività della Vita Quotidiana (“activities of daily living – ADL) le seguenti definizioni:
• Muoversi
L’abilità di muoversi da stanza a stanza su superficie piana all’interno della propria abitazione, se necessario con ausili appropriati, quali un deambulatore, un bastone, eccetera.
• Lavarsi
L’abilità di lavarsi con qualsiasi mezzo, mantenendo un ragionevole livello di pulizia personale, se necessario con ausili appropriati, quali corrimani o dispositivi di aiuto per fare il bagno.
• Vestirsi
L’abilità di indossare, togliere, allacciare, slacciare ogni indumento necessario ed eventualmente ogni arto artificiale o dispositivo medico necessario.
• Alimentarsi
L’abilità di assumere cibo o bevande già preparati e resi disponibili, se necessario con ausili appropriati.
• Trasferirsi
L’abilità di mettersi o alzarsi da letto, dalla sedia o da una sedia a rotelle.
• Continenza
L’abilità di controllare la funzionalità dell’intestino o della vescica, se necessario con l’utilizzo di indumenti protettivi o dispositivi medici (inclusi il catetere o la sacca per la colostomia), in modo da mantenere un ragionevole livello di igiene personale.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di inoperatività della copertura assicurativa che decorre dalla diagnosi della malattia grave o stato di coma, di durata pari a 6 mesi.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
In questa prima parte vengono indicati norme e punti fermi comuni a tutte le sezioni e garanzie proposte.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata nella Scheda di Polizza.
ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
DA QUANDO HA EFFETTO L’ASSICURAZIONE?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all’interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.
Si precisa che:
• per le conseguenze di Xxxxxxxx diagnosticate, sottoposte ad accertamenti o curate anteriormente alla stipulazione del contratto, dichiarate dall’Assicurato nel Questionario Anamnestico ed eccezionalmente accettate dalla Società, in deroga a quanto previsto dall’art. ES1 “Esclusioni”, l’assicurazione ha effetto dal 180° giorno successivo a quello del pagamento effettivo del premio;
• relativamente alla malattia COVID 19 insorta dopo la sottoscrizione del contratto, l’assicurazione ha effetto dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo del premio;
• relativamente alla garanzia di cui all’art. SC16 “Dental”, l’assicurazione ha effetto dal 90° giorno successivo a quello del pagamento effettivo del premio;
• relativamente alla garanzia di cui all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”, l’assicurazione ha effetto dal 90° giorno successivo a quello del pagamento effettivo del premio;
Se il contratto viene emesso in sostituzione di altra Polizza, senza soluzione di continuità, i termini sopraindicati decorrono esclusivamente per eventuali nuovi Assicurati e/o nuove prestazioni.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in Polizza.
Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
COME EFFETTUO I PAGAMENTI?
Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a) assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b) ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; mezzi di pagamento elettronico;
c) contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. CG3 INDICIZZAZIONE
Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato.
Pertanto, se in Polizza è stato indicato “SI” alla voce “Indicizzazione”, le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati ai valori dell’indice “Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
– Servizi sanitari e spese per la salute” pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
• Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
• Alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in Polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.
In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.
ART. CG4 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando “SI” alla voce “Tacito Rinnovo” contenuta nella Polizza.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all’altra parte una comunicazione di disdetta.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
NOTA BENE:
In caso di tacito rinnovo, in occasione del rinnovo automatico del contratto per le garanzie “Visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici”, “Alta diagnostica”, “Ricoveri, interventi chirurgici, day surgery e day hospital”, “Grandi interventi chirurgici”, “Malattie gravi (critical illness)”, “Diaria da ricovero”, “Diaria da immobilizzo”, “Coma, ictus, infarto, malattie oncologiche, malattie rare (Modulo CURA)”, “Riposo terapeutico domiciliare”, “Diaria da convalescenza”, “Coma, ictus, infarto, malattie oncologiche, malattie rare (Modulo CONVALESCENZA)”, “Trattamenti fisioterapici, riabilitativi e medicina alternativa”, “Prestazioni organizzative di servizio” il premio viene ricalcolato alla tariffa vigente in funzione dell’avanzamento dell’età di ciascun Assicurato.
RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE CON DURATA SUPERIORE A 5 ANNI
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’art. 1899 del codice civile, il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL’ALTRA PARTE:
• mediante Raccomandata o posta elettronica certificata PEC, come indicato all’art.CG21 “Comunicazioni”;
• inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
ART. CG5 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI TARIFFA E RINNOVO DEL CONTRATTO
La Società ha la facoltà di modificare le Condizioni di Assicurazione e/o di tariffa al momento del rinnovo del contratto.
COMUNICAZIONI DOVUTE
Entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente tramite raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata PEC la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove Condizioni di Assicurazione e/o di tariffa, può accettarle con comunicazione scritta entro la scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si rinnova alle nuove Condizioni di Assicurazione e/o di tariffa e il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale.
Se il Contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove Condizioni di Assicurazione e/o di tariffa entro la scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
NOTA BENE:
Xxxxxxx detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
ART. CG6 VALIDITA’ TERRITORIALE
La copertura presenta la seguente validità territoriale:
• le prestazioni del Modulo PREVENZIONE, inclusa la prevenzione presente all’interno della garanzia “Dental” di cui all’art. SC16 (se acquistato), possono essere effettuate solo in Italia e presso i centri convenzionati della rete Generali Welion S.c.a.r.l.;
• per il Modulo DIAGNOSI è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Per i casi di urgenza sanitaria che si verificano durante la permanenza dell’Assicurato all’estero, la copertura è operante in tutto il mondo;
• per i Moduli CURA e CONVALESCENZA è valida in tutto il mondo.
La validità della copertura all’estero è prevista nei seguenti casi:
a) Ricorso alle cliniche estere per interventi programmati
Per gli interventi "programmati", intendendosi per tali i viaggi all'estero allo scopo di effettuare delle cure presso le strutture estere, la Società offre la copertura purché:
• gli istituti di cura siano convenzionati con la Società, e
• previo contatto con la Centrale Operativa Benessere e autorizzazione a procedere da quest’ultima rilasciata.
La copertura non è quindi operante se l’istituto di cura non è convenzionato o, seppur convenzionato, se l'Assicurato non ha preventivamente ricevuto autorizzazione dalla Centrale Operativa Benessere .
Se l’istituto di cura è convenzionato, ma non l'equipe medica, i costi relativi all'equipe medica non sono coperti dalla presente Polizza.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto l'autorizzazione ad essere ricoverato all'estero all'ASL di appartenenza, ottenendo il parere positivo e la partecipazione al costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la Società provvederà a rimborsare le spese rimaste a carico dell'Assicurato anche se l’istituto di cura non dovesse essere con essa convenzionato.
Di seguito, schema riepilogativo di validità della copertura suddetta e delle modalità di pagamento del sinistro:
Modalità di attivazione delle garanzie all’estero | Interventi programmati all’estero | |
Preventivo contatto con Centrale Operativa Benessere | Istituto di cura e/o equipe convenzionati. | Nessun esborso per l’Assicurato (pagamento diretto da parte delle Società al 100%). |
Istituto di cura convenzionato + equipe non convenzionata. | - Nessun esborso per l’Assicurato (pagamento diretto da parte delle Società al 100%) per l’Istituto di cura.convenzionato. -Nessun rimborso per l’equipe non convenzionata. | |
Istituto di cura e/o equipe non convenzionati. | Nessun rimborso. | |
NO preventivo contatto con Centrale Operativa Benessere | Istituto di cura e/o equipe convenzionati o non convenzionati. | -Xxxxxx xxxxxxxx. -Nel caso in cui il ricovero all’estero avvenga con l’autorizzazione e la partecipazione al costo da parte del SSN, rimborso del 100% della parte non pagata dal SSN. |
b) Necessità di cure se l'Assicurato si trova all'estero per lavoro, studio, vacanza
Se l'Assicurato si trova all'estero per motivi di lavoro, studio o vacanza, e avesse bisogno di una delle prestazioni di cui ai Moduli operanti anche all’estero, la Società offrirà la copertura:
• presso gli istituti di cura che siano convenzionati con la Società, e
• previo contatto con la Centrale Operativa Benessere e autorizzazione a procedere da quest’ultima rilasciata.
Se non viene preventivamente attivata la Centrale Operativa Benessere e/o si utilizza un istituto di cura non convenzionato con la Società, verrà applicato uno scoperto del 20% sui costi sostenuti.
Se l’istituto di cura è convenzionato, ma non l'equipe medica, verrà applicato tale scoperto sul solo costo dell'equipe medica.
Tuttavia, se il contatto con la Centrale Operativa Benessere per ricorrere all’istituto di cura convenzionato non è possibile per motivi di emergenza medica, non verrà applicato tale scoperto.
Per le sole prestazioni di cui all’art. “SC16 Dental” CURA lettera a), se acquistate e indicate nella Scheda di Polizza, si applicherà uno scoperto pari al 30%.
La copertura è operativa fino a 30 giorni di permanenza continuativa all'estero. Oltre tale termine, la copertura non è in ogni caso operante all'estero.
Di seguito, schema riepilogativo di validità della copertura suddetta e delle modalità di pagamento del sinistro:
Modalità di attivazione delle garanzie all’estero | Necessità di cure | |
Preventivo contatto con Centrale Operativa Benessere | Istituto di cura e/o equipe convenzionati. | Nessun esborso per l’Assicurato (pagamento diretto da parte delle Società al 100%). |
Istituto di cura convenzionato + equipe non convenzionata. | - Nessun esborso per l’Assicurato (pagamento diretto dell’istituto di cura da parte della Società al 100%). - Rimborso con applicazione dello scoperto solo per l’equipe non convenzionata. |
Istituto di cura e/o equipe non convenzionati. | Rimborso con applicazione dello scoperto. | ||
NO preventivo contatto con Centrale Operativa Benessere | Istituto di cura e/o equipe convenzionati o non convenzionati. | Non Urgente | Urgente |
Rimborso con scoperto. | Rimborso 100%. |
Si precisa che i centri convenzionati all’estero sono quelli della Rete Internazionale.
ART. CG7 ESTENSIONE ESTERO
Nel caso in cui la presente estensione risulti richiamata sulla Scheda di Polizza, a fronte del pagamento di un sovrappremio, la copertura presenta la seguente validità all’estero:
• per il Modulo PREVENZIONE, inclusa la prevenzione presente all’interno della garanzia “Dental”,
vale quanto indicato all’art. CG6 “Validità territoriale”;
• il Modulo DIAGNOSI è operante in tutto il mondo per i casi di urgenza che si verificano durante la permanenza dell’Assicurato all’estero e in caso di necessità dietro prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa;
• per i Moduli CURA e CONVALESCENZA vale quanto indicato all’art. CG6 “Validità territoriale”.
La validità della copertura all’estero prevista alla lettera b) dell’art. CG6 “Validità territoriale” è estesa ad un periodo di permanenza all’estero continuativo ed ininterrotto pari a 360 giorni.
Le coperture all’estero cessano quando viene superato il limite indicato.
Ai fini del conteggio dell'operatività all’estero, non deve intendersi interruzione il rientro temporaneo in Italia per un periodo inferiore a 5 mesi.
ESEMPI
• Polizza stipulata in data 15/7/2020, con tacito rinnovo annuale, ed acquisto dell’estensione di “Estensione estero”;
• Permanenza dell’Assicurato all’estero a partire da 1/9/2020;
• Periodo validità copertura all’estero (360 giorni): da 1/9/2020 a 27/8/2021 (fermo in ogni caso il rinnovo della Polizza in data 15/7/2021);
Esempio 1
Rientro in Italia: dal 15/12/2020 al 15/1/2021 (31 gg.)
Essendo il periodo di rientro in Italia inferiore al minimo previsto per potersi configurare come “interruzione” (5 mesi), il periodo di copertura all’estero rimane invariato, fino alla data del 27/8/2021; trascorsa tale data la copertura all’estero cessa.
Esempio 2
Rientro in Italia: dal 15/12/2020 al 15/6/2021 (6 mesi).
Essendo il periodo di rientro in Italia superiore al minimo previsto per potersi configurare come “interruzione” (5 mesi), il periodo di copertura all’estero riparte per ulteriori 360 giorni a partire dalla data del 15/6/2021 e fino al 10/6/2022 (fatti sempre fermi i rinnovi della Polizza).
Esempio 3
Permanenza continuativa all’estero: da 1/9/2020 a 1/12/2021 (più di 360 gg.) Validità copertura all’estero: da 1/9/2020 a 27/8/2021 (360 gg.)
Rientro in Italia: da 1/12/2021 a 15/6/2022.
Il Contraente rinnova la Polizza alla scadenza annuale del 15/7/2021. La copertura all’estero cessa a partire dal 28/8/2021.
In virtù del periodo di permanenza in Italia da 1/12/2021 a 15/6/2022 (maggiore di 5 mesi), la copertura all’estero riprende a partire dal 15/6/2022, per ulteriori 360 giorni (sempre nell’ipotesi che il Contraente rinnovi il contratto alla successiva scadenza del 15/7/2022).
ART. CG8 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER L’ASSICURATO
La sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni:
• dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche);
• infezioni da HIV;
determina la immediata ed automatica cessazione dell’operatività delle prestazioni oggetto del contratto per il soggetto colpito. L’Assicurato è obbligato a comunicare tale sopravvenienza alla Società ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Nel caso in cui il contratto preveda la copertura di più Assicurati, l’operatività delle garanzie rimane inalterata per gli altri soggetti così come il premio pattuito.
ART. CG9 LIMITI DI ETA’
Ciascun Assicurato può rimanere in copertura fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell’80° anno di età.
Per le garanzie di cui all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)” l’Assicurato dovrà in ogni caso aver compiuto il 18° anno di età al momento della sottoscrizione del Contratto e potrà rimanere in copertura fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età.
Oltre tale limite di età la garanzia “Malattie Gravi” non è più operante ed in occasione del primo rinnovo contrattuale successivo al compimento del 70° anno di età la Società provvederà ad emettere un’Appendice di Variazione contrattuale che rimuova la copertura e ricalcoli il nuovo premio sulla base delle prestazioni che rimangono operanti. Per la sola Malattia Grave “Demenza avanzata (inclusa la malattia di Alzheimer)”, la diagnosi deve essere effettuata prima del compimento del 60° anno di età dell’Assicurato.
Nel caso in cui il contratto preveda la copertura di più Assicurati, nel momento in cui uno di essi dovesse superare il limite di età previsto, le garanzie di Polizza per questo Assicurato cessano di efficacia a partire dalla prima successiva scadenza annuale di contratto; la Società provvede ad emettere un’Appendice di Variazione contrattuale che escluda l’Assicurato dalla copertura e ricalcoli il nuovo premio per gli Assicurati che mantengono le prestazioni previste dal contratto.
ART. CG10 CLAUSOLA “NON-STOP”
Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola “Non-Stop”, selezionando l’opzione “clausola Non-Stop” come forma di copertura.
La clausola è acquistabile solamente se l’Assicurato al momento della stipula della Polizza ha un’età non superiore a 45 anni.
Se il contratto viene emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza TUA BENESSERE con clausola “Non-Stop” e l’Assicurato ha un’età superiore a 45 anni, la clausola potrà essere selezionata a parità di garanzie in copertura nel precedente contratto.
Con l’attivazione di tale clausola la Società si impegna a rinnovare l’assicurazione ad ogni scadenza annuale fino al compimento del 90° anno di età del singolo Assicurato, alle condizioni di tariffa derivanti dal contratto che tengono conto di quanto previsto dall’art. CG3 “Indicizzazione”, salvo quanto previsto dall’articolo CG5 “Modifica delle Condizioni di Assicurazione e/o di tariffa e rinnovo del contratto” e di quanto indicato di seguito e/o negli articoli specifici di ogni singola garanzia.
Il Contraente ha facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale inviando comunicazione di disdetta mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
In assenza di tale comunicazione l’assicurazione è prorogata per 1 anno e così successivamente.
La clausola “Non-Stop” non vale in ogni caso per la garanzia di cui all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”, per la quale rimangono validi i limiti di età previsti all’art. CG9 “Limiti di età”.
Nel caso in cui il contratto preveda la copertura di più Assicurati, nel momento in cui uno di essi dovesse superare il limite di età previsto, le garanzie di Polizza per questo Assicurato cessano di efficacia a partire dalla prima successiva scadenza annuale di contratto; la Società provvede ad emettere un’Appendice di Variazione contrattuale che escluda l’Assicurato dalla copertura e ricalcoli il nuovo premio per gli Assicurati che mantengono le prestazioni previste dal contratto.
ART. CG11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro:
• la Società rinuncia alla facoltà di recesso;
• il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.
RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso deve essere comunicato alla Società con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata PEC, come indicato all’art. CG21 “Comunicazioni”, e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all’art. CG12 “Premio pagato e non goduto”.
ART. CG12 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Nelle circostanze previste dal contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente o all’Assicurato una parte del premio, quando risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L’importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare.
P = premio imponibile (al netto delle imposte). GR = giorni residui di copertura.
D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della Polizza: 2.050 euro. Aliquota di imposta applicata: 2,50%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.
Al Contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 euro così calcolato: P = Premio finito / 1,025 = 2.050 euro / 1,025 = 2.000 euro.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 31 luglio 2019 alle ore 24 del 31 dicembre 2019 = 153. D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 euro * 153 / 365 = 838,36 euro.
ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale dell’indennizzo.
ART. CG14 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
ART. CG15 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
ART. CG16 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
ART. CG17 FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3 comma 1 lettera a) D. Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.
ART. CG18 MODIFICHE DEI FORNITORI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE NEL PRODOTTO
I cambiamenti delle Società che forniscono i servizi di convenzionamento, Assistenza e Tutela Legale e altre presenti nel contratto in oggetto non influiscono sulla validità ed efficacia della presente Polizza.
ART. CG19 RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
Per le prestazioni conseguenti a malattia e/o infortunio, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del codice civile.
ART. CG20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia
ART. CG21 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni dell'Assicurato alla Società possono essere fatte tramite raccomandata a:
TUA ASSICURAZIONI S.P.A.
MACIACHINI BUSINESS PARK - MAC 1 - XXX XXXXXXX XXXXXX, 00, 00000 XXXXXX
o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
ART. CG22 MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, TUA Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone TUA Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
ART. CG23 CYBER WAR
Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall’uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici – appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati – localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l’uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l’impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.
SEZIONE SALUTE
PER LA SALUTE
In questa sezione vengono descritte le prestazioni presenti nei Moduli acquistati. Per ogni Modulo acquistato, vengono inoltre indicate le garanzie aggiuntive opzionabili con aumento del premio (ove presenti)
Negli articoli seguenti sono descritte le garanzie presenti nei Moduli acquistati ed indicati nella Scheda di Polizza. Per ciascun Modulo acquistato, le garanzie operanti sono quelle indicate nella Scheda di Polizza.
MODULO PREVENZIONE
1 – COSA È ASSICURATO
a) SERVIZI DIGITALI LEGATI AL MODULO PREVENZIONE TUA BENESSERE
L’Assicurato Tua Benessere può usufruire dei servizi digitali relativi legati alla prevenzione e al benessere a lui dedicati tramite il Portale Benessere e la Welion App.
ART. SPR1 PORTALE BENESSERE
Tramite l’accesso al Portale Benessere, l’Assicurato potrà usufruire ed accedere ai seguenti servizi digitali:
QUESTIONARIO DIGITALE
L’Assicurato ha la possibilità di compilare un questionario digitale con l’obiettivo di ottenere una proposta di Percorso di Prevenzione realizzato sulla base delle proprie caratteristiche personali.
Al momento dell’attivazione del Portale Benessere, o in un momento successivo, sarà quindi possibile accedere ad alcune domande basate sui seguenti ambiti:
• Chi sei
• Il tuo corpo
• Alimentazione
• Attività fisica
• Dipendenza dal fumo
• Controlli base
• Screening e prevenzione
• Altre patologie
• Benessere generale
Rispondendo alle domande l’Assicurato otterrà un’indicazione circa il suo stato di benessere (“Personas di riferimento”), un Indice di valutazione (“Score”) del Benessere e un Percorso di Prevenzione dedicato come meglio descritto nel successivo paragrafo “Percorso di Prevenzione”.
Per una corretta fruizione dei servizi digitali del Portale Benessere si consiglia di ricompilare il Questionario Digitale con cadenza annuale al fine di ottenere un’indicazione aggiornata circa lo stato di benessere, tramite l’Indice di valutazione del Benessere e Percorso di Prevenzione dedicato.
PERCORSO DI PREVENZIONE
Ogni Assicurato, rispondendo alle domande del Questionario Digitale, otterrà un Percorso di Prevenzione dedicato, che si pone l’obiettivo di indicare all’Assicurato come mantenere uno stile di vita sano ed effettuare una corretta prevenzione. Il Percorso di Prevenzione è costituito da una serie di azioni di prevenzione suddivise in 4 macro-categorie:
• Stile di vita: suggerimenti per il miglioramento del benessere attraverso lo stile di vita (es. attività fisica, nutrizione);
• Screening: azioni di prevenzione garantite dalle aziende sanitarie locali, sulla base dei Livelli di Assistenza Essenziali (LEA) del Ministero della Salute;
• Visite ed Xxxxx: suggerimento di azioni di prevenzione per sesso e per fascia di età;
• Terapie e Farmaci: azioni di monitoraggio e gestione proattiva di cronicità non complesse, al fine di evitare l'insorgere di complicanze.
Il Percorso di Prevenzione è inteso come uno strumento di supporto all’Assicurato e al suo medico di medicina generale alla corretta gestione del benessere e della prevenzione, ma non fornisce di per sé un consulto medico e non sostituisce in ogni caso una idonea valutazione del medico.
In base alle azioni previste dal Percorso di Prevenzione l’Assicurato sarà invitato ad aggiornare il Calendario Salute a lui riservato sul Portale inserendo le attività da svolgere e indicando successivamente il loro completamento. Il Portale invierà dei pro-memoria in concomitanza con le scadenze indicate per lo svolgimento delle attività previste.
All’Assicurato sarà assegnato un “Indice di valutazione del Benessere”, ovvero un indicatore di sintesi visualizzabile attraverso il Portale Benessere, che indicherà durante l’Annualità assicurativa lo stato di completamento del Percorso di Prevenzione.
Completando infatti tutte le azioni previste dal Percorso di Prevenzione, sarà possibile raggiungere il punteggio massimo di 100, indice del fatto di aver seguito correttamente i consigli di benessere e di prevenzione per l’annualità di competenza.
Il Percorso di Prevenzione ha validità 1 anno. Allo scadere dell’annualità l’Assicurato dovrà effettuare nuovamente il Questionario Digitale al fine di ottenere un nuovo Percorso di Prevenzione.
CONSULTO DI ONBOARDING CON COACH DEL BENESSERE
L’Assicurato ha a disposizione un consulto di onboarding con il Coach del Benessere per annualità contrattuale, cioè una consulenza con un medico di medicina generale. Il consulto, richiedibile tramite Portale Benessere, ha l’obiettivo di spiegare e personalizzare ulteriormente il Percorso di Prevenzione tramite domande più approfondite fatte dal Coach del Benessere durante lo stesso. Al termine del consulto,
l’Assicurato potrà ricevere un Percorso di Prevenzione aggiornato, consultabile tramite apposita funzionalità del Portale Benessere.
Il servizio è fornito da Generali Welion S.c.a.r.l., anche per il tramite di società terze sue partner.
Erogabilità | 1 volta per annualità contrattuale |
CARTELLA MEDICA
L’Assicurato ha a disposizione all’interno del Portale Benessere una Cartella Medica dove potrà visualizzare:
• una sintesi dei suoi dati medici raccolti tramite Questionario Digitale;
• altri dati raccolti tramite interazioni con il Portale Benessere in base alle azioni previste dal Percorso di Prevenzione (es. trend valori attività e benessere fisico, misurazione parametri principali);
• storico delle attività svolte inserite autonomamente dall’Assicurato nel Calendario Salute;
• eventuali referti e/o ricette digitali caricate autonomamente dall’Assicurato;
• eventuali referti e/o ricette bianche digitali ricevute via mail post teleconsulto / videoconsulto e caricate autonomamente dall’Assicurato.
CALENDARIO SALUTE
L’Assicurato ha a disposizione all’interno del Portale Benessere un Calendario Salute per la visualizzazione e la gestione di tutti gli eventi legati al suo benessere, dove potrà visualizzare:
• gli eventi derivati dal Percorso di Prevenzione;
• gli eventi autonomamente inseriti dall’Assicurato. L’Assicurato in vista di un evento riceverà una notifica.
CONVENZIONE SUL DELIVERY FARMACI
L’Assicurato Tua Benessere può beneficiare di una convenzione esclusiva sul servizio di delivery farmaci. Il servizio è fornito da Generali Welion S.c.a.r.l., anche per il tramite di società terze sue partner.
Per usufruire della convenzione, l’Assicurato troverà nella sezione dedicata del Portale Benessere il link di accesso all’e-commerce e il codice sconto da inserire in fase di acquisto.
FORM SINISTRI
All’interno del Portale Benessere è presente il form necessario per l’inserimento di richieste di sinistro in forma diretta e/o a rimborso per tutte le garanzie di Polizza, ad eccezione della sezione Tutela Legale e Assistenza. L’Assicurato per richiedere l’apertura del sinistro dovrà inserire i dati richiesti (a seconda della modalità: diretta o rimborso) e inviare la richiesta per la presa in carico da parte della Centrale Operativa Benessere. Per conoscere le modalità di denuncia sinistri si rimanda alla sezione OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO.
ART. SPR2 WELION APP
Tramite l’accesso alla Welion App, l’Assicurato potrà usufruire e accedere ai seguenti servizi digitali:
TELECONSULTO/VIDEOCONSULTO MEDICO
L’Assicurato accedendo alla Welion App, previa registrazione, può richiedere un consulto con un medico di medicina generale, specificando la modalità di fruizione preferita tra teleconsulto o videoconsulto. Al termine del consulto l’Assicurato potrà visualizzare nella Welion App e/o ricevere via e-mail eventuali ricette bianche e/o referti che l’Assicurato potrà scaricare e autonomamente caricare nella sezione Cartella Medica del Portale Benessere. Sempre nella Welion App sarà possibile visualizzare lo storico dei consulti effettuati.
Erogabilità | In Polizza sono inclusi: • 1 consulto medico nel caso in cui la Polizza preveda un solo Assicurato; • 3 consulti medici nel caso in cui la Polizza preveda più di un Assicurato; da consumare nel corso di ciascuna annualità contrattuale. |
Il servizio è fornito da Generali Welion S.c.a.r.l., anche per il tramite di società terze sue partner.
NOTA BENE:
La funzionalità di tele/videoconsulto non è disponibile nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica.
WELION CARD
L’Assicurato accedendo alla Welion App, previa registrazione, può ricercare le strutture convenzionate del network di Generali Welion S.c.a.r.l. e visualizzare la Welion Card in formato digitale. La Welion Card dovrà essere mostrata presso la struttura convenzionata al momento della visita/prestazione così da beneficiare della tariffa convenzionata riservata ai clienti Tua Benessere
b) CHECK-UP
ART. SPR3 CHECK-UP
In aggiunta ai servizi digitali offerti tramite il Portale Benessere, con particolare riferimento all’indicazione degli screening garantiti dalle aziende sanitarie locali e alle azioni di prevenzione suggerite in funzione dell’età e sesso dell’Assicurato, è compreso in Polizza un programma di prevenzione che consente all’Assicurato di effettuare le prestazioni sanitarie di check-up di seguito indicate.
Non saranno prese in considerazione richieste di rimborso per esami o visite mediche previste dalla tabella sotto riportata effettuate e pagate dall’Assicurato senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa Benessere.
Il check-up potrà essere richiesto:
• a partire dalla data di decorrenza della Polizza;
• una volta per annualità contrattuale e senza alcun costo aggiuntivo, secondo le modalità indicate all’art. SS1 “Obblighi in caso di sinistro – modalità di accesso alle prestazioni, denuncia e gestione del sinistri”. Se nel corso di un’annualità l’Assicurato non usufruisce del check-up, non ne potrà essere richiesto il recupero nel corso delle annualità successive;
Erogabilità | 1 volta per annualità contrattuale |
Nel caso in cui, previa verifica con la Centrale Operativa Benessere, l’Assicurato accerti che non è presente una struttura convenzionata nel raggio di 25 km dalla residenza dell’Assicurato, le prestazioni potranno essere effettuate presso qualsiasi struttura a scelta dell’Assicurato, che potrà chiedere il rimborso della spesa sostenuta fino ad un massimo di 100 euro in caso di “Check-up” Base e di 160 euro in caso di “Check-up” Top, secondo le modalità indicate all’art. SS1 “Obblighi in caso di sinistro – modalità di accesso alle prestazioni, denuncia e gestione del sinistro”.
La Società non sarà informata degli esiti del check-up, ma la relativa documentazione sanitaria potrà essere richiesta solo in caso di denuncia di sinistro, secondo le modalità previste all’art. SS1 “Obblighi in caso di sinistro – modalità di accesso alle prestazioni, denuncia e gestione del sinistro”.
Sono disponibili due opzioni, e vale quella riportata nella Scheda di Polizza che il cliente è obbligato ad indicare al momento della stipula del contratto:
1) CHECK-UP BASE
Prevede prestazioni differenziate in base al sesso, presso le strutture convenzionate, al fine di diagnosticare precocemente la presenza di eventuali fattori di rischio, legati all’insorgere di una malattia.
Per uno dei pacchetti di esami di seguito illustrati: Xxxx (unisex o uomo), Xxxxx (unisex o donna); l’Assicurato ha possibilità di scegliere ogni volta il pacchetto che preferisce.
CHECK-UP Unisex | CHECK-UP Uomo | CHECK-UP Xxxxx |
Prevenzione otorinolaringoiatrica (cod. C3356): • visita otorinolaringoiatrica • esame audiometrico | Prevenzione urologica “young man” under 35 (cod. C3353): • visita specialistica urologica • ecografia scrotale | Prevenzione senologica “young woman” (cod. C3357): • ecografia mammaria con valutazione senologica |
Prevenzione vascolare (cod. C3351): • visita angiologica / chirurgia vascolare • doppler venoso arti superiori o inferiori | Prevenzione urologica (cod. C3354): • visita specialistica urologica • ecografia prostatica | Prevenzione mammella (cod. C3358): • mammografia bilaterale con valutazione senologica |
Prevenzione patologie vie respiratorie (cod. C3352): • visita pneumologica • saturimetria | Prevenzione ginecologica (cod. C3359): • visita ginecologica • pap test | |
Prevenzione dermatologica (cod. C3360): • visita dermatologica • mappatura nevi | Prevenzione osteoporosi (cod. C3350): • visita fisiatrica • mineralometria ossea computerizzata (MOC) | |
Prevenzione cardiologica (cod. C3355): • visita cardiologica • elettrocardiogramma (ecg) |
ESEMPIO
Nel corso della prima annualità contrattuale l’Assicurato sceglie il pacchetto “Prevenzione Vascolare”; nel corso della seconda annualità contrattuale l’Assicurato sceglie il pacchetto “Prevenzione mammella”.
2) CHECK-UP TOP
L’Assicurato ha possibilità di scegliere ogni volta il pacchetto che preferisce tra quelli di seguito indicati:
Pacchetti di CHECK-UP |
Prevenzione otorinolaringoiatrica (cod. C3356): • visita otorinolaringoiatrica • esame audiometrico |
Prevenzione osteoporosi (cod. C3366): • visita fisiatrica • MOC total body • emocromocitometrico completo • calcio totale • calcio urinario • creatinina • esame completo delle urine • vitamina D • elettroforesi proteine seriche |
Prevenzione vascolare (cod. C3367): • visita angiologica / chirurgia vascolare • ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori |
Prevenzione gastroenterologica (cod. C2918): • visita gastroenterologica / internistica • ecografia addome completo • emocromo completo • AST (got) • ALT (gpt) • GGT • glicemia • trigliceridemia • colesterolo totale • colesterolo HDL • colesterolo LDL • CPK • PCR • microalbuminuria • ricerca sangue occulto nelle feci (1 campione) |
Prevenzione urologica (cod. C3368): • visita urologica • eco addome inferiore uomo (studio prostata) • PSA totale • PSA libero • azotemia (urea) • creatininemia • glicemia basale • ricerca sangue occulto nelle feci (1 campione) |
Prevenzione patologie vie respiratorie (cod. C3369): • visita pneumologica • spirometria completa • saturimetria • emocromo completo • ves |
Prevenzione oftalmologica (cod. C3370): |
• visita oculistica o studio fundus oculi o tono oculare o misurazione visus • pachimetria • test di Schrimer (test lacrimale) • topografia corneale |
Prevenzione senologica “young woman” (cod. C3357): • ecografia mammaria con valutazione senologica |
Prevenzione mammella (cod. C3358): • mammografia bilaterale con valutazione senologica |
Prevenzione ginecologica (cod. C3371): • visita ginecologica • ecografia pelvica (con eventuale TV su richiesta del medico) • pap test • HPV ricerca papilloma virus |
Prevenzione tiroide (cod. C2923): • visita endocrinologica • ecografia tiroidea • free T3 • free T4 • TSH |
Prevenzione dermatologica (cod. C3372): • visita dermatologica • mappatura nevi • studio del biotipo e del fototipo cutaneo • vitamina A • vitamina B12 • vitamina C • vitamina E • acido folico |
Prevenzione nefrologica: (C3374) • visita nefrologica • ecografia addome completo • esame urine completo • azotemia (urea) • creatininemia • uricemia • glicemia basale • quadro elettrolitico • vitamina D • elettroforesi sieroproteica • sideremia • clearance della creatinina |
Prevenzione cardiologica (cod. C3375): • visita cardiologica • elettrocardiogramma • esame urine |
• trigliceridi • AST (got) • ALT (gpt) • colesterolemia totale • colesterolemia HDL/LDL • emocromo completo • PT • PTT • glicemia • omocisteina • quadro elettrolitico (sodio, potassio, calcio) |
ESEMPIO
Nel corso della prima annualità contrattuale l’Assicurato sceglie il pacchetto “Prevenzione dermatologica”; nel corso della seconda annualità contrattuale l’Assicurato sceglie il pacchetto “Prevenzione cardiologica”.
MODULO DIAGNOSI
1 – COSA È ASSICURATO
ART. SD1 VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
La Società provvede:
• al rimborso delle spese sanitarie sostenute in istituti di cura e/o studi professionali e/o laboratori di analisi non convenzionati;
• al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche e/o studi professionali e/o laboratori di analisi convenzionati e previo accordo con la Centrale Operativa Benessere;
in caso di visite specialistiche, prelievi, esami di imaging (ad eccezione delle prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione di cui all’art. SD2 “Alta diagnostica”) eseguiti ambulatorialmente e indipendenti da ricovero o intervento chirurgico, per:
• malattia;
• infortunio;
• gravidanza a rischio;
fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con i limiti di seguito indicati:
Limiti | Massimale indicato nella Scheda di Polizza. |
Scoperto (in caso di rimborso) | Valore percentuale e importo minimo indicati sulla scheda di Polizza. |
Si precisa che lo scoperto non viene applicato nei casi in cui la prestazione venga erogata in regime di intramoenia e sui ticket sanitari relativi a prestazioni fornite dal servizio pubblico.
Per la copertura all’estero vale quanto previsto agli art. CG6 “Validità territoriale” e CG7 “Estensione estero” (se acquistato).
Sono in copertura esclusivamente le prestazioni di seguito elencate anche se eseguite in regime di day hospital:
• xxxxxxx xxxxxx per visite specialistiche o per consulti;
• analisi ed esami e accertamenti diagnostici e di laboratorio (inclusi prelievi ed esami di imaging);
Si intendono qui compresi anche i seguenti esami diagnostici:
• elettrocardiogramma (ECG);
• elettroencefalografia (EEG);
• ecodoppler e ecocolordoppler;
• ricerca del sangue occulto nelle feci.
ESEMPI
ESEMPIO 1
Importo spese a rimborso 200 euro. Limite di indennizzo di 3.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo di 50 euro.
Scoperto 20% su 200 euro sarebbe 40 euro.
Poiché 40 euro < 50 euro, si applica l’importo di minimo scoperto (50 euro).
Rimborsato 150 euro (danno 200 euro al netto del minimo di 50 euro).
ESEMPIO 2
Importo spese a rimborso 2.500 euro. Limite di indennizzo di 3.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo 50 euro.
Lo scoperto su 2.500 euro è pari a 500 euro.
Poiché 500 euro > 50 euro, si applica l’importo di scoperto conteggiato.
Rimborsato 2.000 euro (danno 2.500 euro al netto dello scoperto di 500 euro).
ESEMPIO 3
Importo spese a rimborso 5.000 euro. Limite di indennizzo di 3.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo di 50 euro.
Scoperto da applicare sul danno liquidabile: 600 euro (20% su 3.000 euro). Poichè 600 euro > 50 euro, si applica l’importo di scoperto conteggiato.
Poiché il danno > limite di indennizzo, il limite di indennizzo diventa il danno liquidabile, su cui applico lo scoperto di 600 euro.
Rimborsato 2.400 euro (limite indennizzo 3.000 euro al netto dello scoperto di 600 euro).
Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI
Per le seguenti patologie:
• neoplasie maligne;
• infarto miocardico acuto;
• ictus cerebro vascolare;
le prestazioni sopra indicate e gli ulteriori controlli che dovessero aver luogo entro 5 anni dal primo intervento, o dall’intervento di recidiva, effettuato durante la validità del contratto, possono essere effettuati anche senza la prescrizione medica relativa alla visita specialistica o alla prestazione diagnostica.
2 – OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito, che è operante se indicata nella Scheda di Polizza.
ART. SD2 ALTA DIAGNOSTICA
La Società provvede:
• al rimborso delle spese sanitarie sostenute in istituti di cura e/o studi professionali e/o laboratori di analisi non convenzionati;
• al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche e/o studi professionali e/o laboratori di analisi convenzionati e previo accordo con la Centrale Operativa Benessere ;
delle seguenti prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione, indipendenti da ricovero o intervento chirurgico, per malattia o infortunio:
• Amniocentesi
• Angiografia
• Cistografia
• Colecistografia
• Coronarografia e cateterismo cardiaco
• Diagnostica istologica e citologica (biopsia)
• Ecocardiografia
• Elettromiografia
• Elettroneurografia (ENG)
• Endoscopie diagnostiche (apparato cardiocircolatorio, respiratorio, urogenitale, esofago gastro duodeno scopia EGDS, retto-colon scopia)
• Potenziali evocati motori (PEM)
• Potenziali evocati somatosensoriali (PESS)
• PEA (potenziali evocati acustici)
• PEV (potenziali evocati visivi)
• Esame urodinamico completo
• Fluorangiografia oculare
• Isterosalpingografia
• Holter
• MOC - mineralometria ossea computerizzata
• Polisonnografia
• Risonanza Magnetica Computerizzata
• Scintigrafia
• Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) e Angio-Tac
• Tomografia ad emissione di positroni (PET)
• Tomoscintigrafia ad emissione di fotone singolo (SPET)
• Tomografia Ottica Computerizzata (OTC)
• Urografia
fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con i limiti di seguito indicati:
Limiti | Massimale indicato nella scheda di Polizza. |
Scoperto (in caso di rimborso) | Valore percentuale e importo minimo indicati sulla Scheda di Polizza. |
Si precisa che lo scoperto non viene applicato nei casi in cui la prestazione venga erogata in regime di intramoenia e sui ticket sanitari relativi a prestazioni fornite dal servizio pubblico.
Per la copertura all’estero vale quanto previsto agli art. CG6 "Validità territoriale" e CG7 “Estensione estero” (se acquistato).
ESEMPI
ESEMPIO 1
Importo spese a rimborso 200 euro. Limite di indennizzo di 4.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo di 100 euro.
Scoperto 20% su 200 euro sarebbe 40 euro.
Poiché 40 euro < 100 euro, per conteggiare lo scoperto si applica l’importo di minimo scoperto (100 euro).
Rimborsato 100 euro (danno 200 euro al netto del minimo di 100 euro).
ESEMPIO 2
Importo spese a rimborso 2.500 euro. Limite di indennizzo di 4.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo 100 euro.
Lo scoperto su 2.500 euro è pari a 500 euro.
Poiché 500 euro > 100 euro, si applica l’importo di scoperto conteggiato.
Rimborsato 2.000 euro (danno 2.500 euro al netto dello scoperto di 500 euro).
ESEMPIO 3
Importo spese a rimborso 5.000 euro. Limite di indennizzo di 4.000 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%, con il minimo di 100 euro.
Scoperto da applicare sul danno liquidabile: 800 euro (20% su 4.000 euro). Poichè 800 euro > 100 euro, si applica l’importo di scoperto conteggiato.
Poiché il danno > limite di indennizzo, il limite di indennizzo diventa il danno liquidabile, su cui applico lo scoperto di 800 euro.
Rimborsato 3.200 euro (limite indennizzo 4.000 euro al netto dello scoperto di 800 euro).
Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica che contenga regolare diagnosi o sospetto diagnostico.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI
Per le seguenti patologie:
• neoplasie maligne;
• infarto miocardico acuto;
• ictus cerebro vascolare;
le prestazioni sopra indicate e gli ulteriori controlli che dovessero aver luogo entro 5 anni dal primo intervento, o dall’intervento di recidiva, effettuato durante la validità del contratto, possono essere effettuati anche senza la prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica.
MODULO CURA
1 – COSA È ASSICURATO
a) RICOVERI, INTERVENTI CHIRURGICI, DAY HOSPITAL E DAY SURGERY
ART. SC1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società provvede:
• al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche convenzionate e previo accordo con la Centrale Operativa Benessere , secondo quanto indicato all’art. SS2 “Pagamento diretto”;
• al rimborso delle spese sanitarie di seguito indicate, sostenute in istituti di cura non convenzionati;
in seguito a ricovero, con o senza intervento chirurgico, o intervento chirurgico anche ambulatoriale, per:
• malattia;
• infortunio;
• parto;
fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con i limiti di seguito indicati:
Limiti | Massimale indicato nella Scheda di Polizza. |
Franchigia | Valore indicato nella Scheda di Polizza. |
Scoperto (in caso di rimborso) | Valore percentuale indicato sulla Scheda di Polizza. |
Sottolimiti: | |
• parto cesareo. | Sottomassimale indicato nella Scheda di Polizza. |
• parto naturale, interventi su tonsille e adenoidi, appendici, emorroidi, varici, ernie, cataratta. | Sottomassimale indicato nella Scheda di Polizza. |
• rette di degenza (rimborso se fuori convenzionamento). | Sottolimite indicato nella Scheda di Polizza. |
Si precisa che lo scoperto non viene applicato nei casi in cui la prestazione venga erogata in regime di intramoenia e sui ticket sanitari relativi a prestazioni fornite dal servizio pubblico.
Per la copertura all’estero vale quanto previsto agli art. CG6 "Validità territoriale" e CG7 “Estensione estero” (se acquistato).
Le spese in copertura sono:
PRIMA DEL RICOVERO (con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale)
La Società offre la copertura delle spese sostenute per accertamenti diagnostici (effettuati anche in regime di day hospital / day surgery), esami di laboratorio, visite specialistiche e onorari dei medici sostenuti nei 120 giorni precedenti al ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale purché direttamente connesse con la patologia o l'infortunio che ha determinato il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale o il day surgery. Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
DURANTE IL RICOVERO
• rette di degenza, escluse le spese di comfort e/o relative a bisogni non essenziali e/o non direttamente connesse alla cura o all'intervento (quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristoranti e simili);
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente dell'equipe operatoria;
• diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
• apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento, necessari al recupero dell’autonomia dell’Assicurato;
• assistenza medica e infermieristica;
• cure, trattamenti fisioterapici rieducativi;
• medicinali ed esami;
sostenute presso l'istituto di cura durante il ricovero.
DOPO IL RICOVERO (con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale)
La Società offre la copertura delle spese per accertamenti diagnostici (effettuati anche in regime di day hospital
/ day surgery), xxxxxxx xxx xxxxxx, esami di laboratorio, visite specialistiche, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico ambulatoriale, purché direttamente connesse con la patologia o l'infortunio che li ha determinati.
Per i trattamenti fisioterapici o rieducativi a seguito di ictus cerebrale, forme neurologiche degenerative e neuromiopatiche (quali ad esempio sclerosi multipla, sclerosi amiotrofica e morbo di Parkinson) il predetto termine viene elevato a 240 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico ambulatoriale.
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
ESEMPI
ESEMPIO 1
Importo spese a rimborso 2.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 1.500 euro per sinistro. Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%.
Scoperto su 2.000 euro corrisponde a 400 euro.
Rimborso sarebbe pari a 2.000 euro - 400 euro = 1.600 euro.
Al rimborso si applica franchigia 1.500 euro, e quindi importo rimborsato sarà 100 euro (1.600 euro - 1.500 euro).
ESEMPIO 2
Importo spese a rimborso 1.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 1.500 euro per sinistro. Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%.
Scoperto su 1.000 euro corrisponde a 200 euro.
Rimborso sarebbe pari a 1.000 euro - 200 euro = 800 euro . Applicando franchigia 1.500 euro, nulla sarà rimborsato.
ESEMPIO 3
Importo spese a rimborso 10.000 euro per parto naturale. Limite di indennizzo 6.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 1.500 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%.
Scoperto da applicare sul danno liquidabile: 1.200 euro (20% su 6.000 euro).
Poiché il danno > limite di indennizzo, il limite di indennizzo diventa il danno liquidabile, su cui applico lo scoperto di 1.200 euro.
L’indennizzo sarebbe quindi 4.800 euro (6.000 euro - 1.200 euro), a cui si deduce la franchigia di 1.500 euro, rimborsando alla fine 3.300 euro.
ESEMPIO 4
Importo spese a rimborso 5.000 euro per parto naturale. Limite di indennizzo 6.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 1.500 euro.
Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%.
Scoperto 1.000 euro (20% su 5.000 euro)
Indennizzo sarebbe quindi 4.000 euro (5.000 euro - 1.000 euro), a cui si deduce la franchigia di 1.500 euro, rimborsando alla fine 2.500 euro.
ART. SC2 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI - BASE
DIARIA SOSTITUTIVA
Se l'Assicurato non sostiene alcuna spesa sanitaria in occasione di ricovero con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale, né alcuna spesa prima del ricovero o dopo il ricovero, come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”, la Società provvede al pagamento di una diaria per ogni giorno di ricovero in un istituto di cura.
NOTA BENE:
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, la lungodegenza (RSA) per le cure di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
Diaria giornaliera | 150 euro al giorno |
Durata | Massimo 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo |
Nel conteggio dei giorni sono compresi eventuali permessi medici.
Per tale estensione non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
SPESE PER IL TRAPIANTO D’ORGANI
La Società offre la copertura delle spese sanitarie rese necessarie dal trapianto d'organi sull'Assicurato. Sono comprese anche le spese per l'espianto degli organi dal donatore vivente.
Limiti | Massimale della garanzia principale, come indicato nella Scheda di Polizza |
Scoperto | Come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery” |
Per questa estensione di garanzia opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
DIARIA PER RICOVERO CONTEMPORANEO DEI CONIUGI
In caso di ricovero contemporaneo con almeno un pernottamento, anche per eventi diversi, dei coniugi o conviventi, di cui almeno uno assicurato, che abbiano in comune:
• figli minori; o
• figli portatori di handicap; o
• familiari anziani che richiedono cure e assistenza giornaliera da parte di uno dei coniugi. La Società provvede al pagamento di una diaria per ogni giorno di ricovero.
Diaria giornaliera | 100 euro al giorno. |
Durata | Massimo 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
NOTA BENE:
Nel caso in cui l’Assicurato acquisti congiuntamente le garanzie:
• “Ricoveri, Interventi chirurgici, day hospital e day surgery”;
• “Diaria da ricovero”
la presente estensione di garanzia non è cumulabile ed è quindi applicabile una sola volta.
BIMBO IN ARRIVO
Per tutte le donne Assicurate, in caso di gravidanze che hanno avuto inizio dopo la conclusione del contratto, la Società estende la garanzia di cui all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery” anche agli interventi chirurgici sul figlio in arrivo.
Limiti | Massimale della garanzia principale, come indicato nella Scheda di Polizza. |
Scoperto | Come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”. |
Per questa estensione di garanzia opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
ART. SC3 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI – EXTRA
MEDICINA ALTERNATIVA
A deroga dell’art. ES1 “Esclusioni”, la Società offre la copertura delle spese sostenute dall’Assicurato per farmaci, visite e prestazioni inerenti l'esercizio di medicine e pratiche non convenzionali, limitatamente:
• all'agopuntura;
• all'osteopatia;
• alla chiropratica;
• alla medicina omeopatica;
purché prescritte da medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione e riconosciuto dal SSN e praticate da specializzato nella medicina alternativa interessata.
Le prestazioni sono operative solo a fronte di infortunio o malattia o parto coperti a termini di Xxxxxxx.
Limiti | Massimo 70 euro per visita o prestazione. |
Fino a 10 visite o prestazioni per anno assicurativo. |
SPESE PER APPARECCHI ED AUSILII
La Società offre la copertura delle spese sostenute a seguito di un intervento chirurgico o un ricovero per:
• l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e ortopedici sostitutivi di parti anatomiche;
• l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e il noleggio, di carrozzelle ortopediche, di apparecchi terapeutici e/o di mezzi ausiliari a sostegno di handicap.
La copertura è riconosciuta sempreché le spese risultino previste nella lettera o documentazione di dimissione.
Limiti | Limite di indennizzo 3.000 euro per anno assicurativo. |
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE
La Società offre la copertura delle spese sostenute per le cure di assistenza psicologica rese necessarie al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
• incapacità dell’Assicurato di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 80 giorni;
• una malattia certamente o probabilmente insanabile dell’Assicurato o di un suo familiare, purché assicurato con la presente Polizza;
• la perdita totale di un senso;
• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della facoltà di parlare (favella);
• l’aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese dal concepimento dell’Assicurata;
• la deformazione, o l’alterazione dell’aspetto fisico;
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata per le spese sostenute presso uno psicologo o psicoterapeuta dall’Assicurato.
Limiti | Limite di indennizzo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Xxxxxxx 15 sedute per anno assicurativo. | |
Scoperto | Come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”. |
NEONATO
Per tutte le donne Assicurate, in caso di gravidanze che hanno avuto inizio dopo la conclusione del contratto, la Società estende la garanzia di cui all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery” anche al figlio neonato.
Limiti | Limite di indennizzo 30.000 euro per anno assicurativo. |
Sono in copertura tutti gli interventi chirurgici e i ricoveri effettuati nel primo anno di vita del neonato. | |
Scoperto | Come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”. |
Per questa estensione di garanzia opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
SOSTEGNO ALLE VITTIME DI VIOLENZE FISICHE
La Società offre la copertura delle spese per le cure psicoterapiche sostenute dall'Assicurato che ha subito violenze da terzi. Tali violenze devono aver comportato:
• un ricovero con o senza intervento chirurgico, anche ambulatoriale. In caso di violenza sessuale è sufficiente il day hospital o il referto medico del pronto soccorso;
• la denuncia alle autorità competenti.
Limiti | Limite di indennizzo 3.500 euro per anno assicurativo. |
Sono comprese le spese sostenute entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro. | |
Scoperto | Come indicato all’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”. |
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Ricovero, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”.
PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA DI INVIO DI UN’AMBULANZA
Su richiesta dell’Assicurato la Società organizza ed invia un’autoambulanza per il suo trasferimento dal luogo di domicilio sino al centro medico più vicino e viceversa, o per il trasferimento in altro centro medico.
Il costo della prestazione è a carico della Società.
Le prestazioni sono operative solo a fronte di infortunio o malattia o parto coperti a termini di Xxxxxxx.
Limiti | Massimo 250 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali. |
ELISOCCORSO
La Società rimborsa, in eccedenza a quanto sostenuto dal servizio pubblico, le spese sostenute dall’Assicurato a fronte della presentazione di regolari giustificativi di spesa, in caso di richiesta di intervento di soccorso speciale o del soccorso alpino tramite elicottero a causa di:
• infortunio o malore, in località non raggiungibile dai normali mezzi di locomozione;
• smarrimento per perdita dell’orientamento.
Limiti | Limite di indennizzo 1.500 euro per anno assicurativo. |
SPESE PER L’ACCOMPAGNATORE
La Società offre la copertura per le spese documentate di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell’Assicurato ricoverato presso un istituto di cura, ove non sussista disponibilità ospedaliera. L’istituto di cura deve essere situato ad oltre 50 km dalla residenza dell’accompagnatore.
Per gli interventi chirurgici relativi a:
• interventi su tonsille e adenoidi, appendici, emorroidi, varici, xxxxx, cataratta;
• parto cesareo;
• parto naturale;
la garanzia è prestata solamente se l’Assicurato è minore di 18 anni.
Limiti | Massimo 100 euro al giorno. |
Durata | Massimo 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
INDENNITA’ PER SOPRAVVENIENZA DI AFFEZIONI
Nel caso di sopravvenienza nel corso della copertura assicurativa di un’infezione da HIV, descritta all’art. CG8 “Cessazione della copertura per l’Assicurato”, la Società riconoscerà comunque all'Assicurato un importo una tantum per consentirgli di poter effettuare le cure richieste dalla patologia.
Indennità | 5.000 euro |
b) GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
ART. SC4 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società provvede:
• al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche convenzionate e previo accordo con la Centrale Operativa Benessere , secondo quanto indicato all’art. SS2 “Pagamento diretto”;
• al rimborso delle spese sanitarie di seguito indicate, sostenute in istituti di cura non convenzionati;
in seguito a grande intervento chirurgico, intendendosi come tali gli interventi di cui all'elenco allegato per:
• malattia;
• infortunio;
fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza e con i limiti di seguito indicati:
Limiti | Massimale indicato nella Scheda di Polizza. |
Franchigia | Valore indicato nella Scheda di Polizza. |
Scoperto (in caso di rimborso) | Valore percentuale indicato sulla Scheda di Polizza. |
Sottolimiti: | |
• rette di degenza (rimborso se fuori convenzionamento) | Sottolimite indicato nella Scheda di Polizza. |
Si precisa che lo scoperto non viene applicato nei casi in cui la prestazione venga erogata in regime di intramoenia e sui ticket sanitari relativi a prestazioni fornite dal servizio pubblico.
Per la copertura all’estero vale quanto previsto agli art. CG6 "Validità territoriale" e CG7 “Estensione estero” (se acquistato).
Le spese in copertura sono:
PRIMA DEL RICOVERO
La Società offre la copertura delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche e onorari dei medici sostenuti nei 120 giorni precedenti al grande intervento chirurgico purché direttamente connesse con la patologia o l'infortunio che ha determinato il grande intervento chirurgico.
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
DURANTE IL RICOVERO
• rette di degenza, escluse le spese di comfort e/o relative a bisogni non essenziali e/o non direttamente connesse alla cura o all'intervento (quali ad esempio spese per telefonate, televisione, bar, ristoranti e simili);
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente dell'equipe operatoria;
• diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
• apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento, necessari al recupero dell’autonomia dell’Assicurato;
• assistenza medica e infermieristica;
• cure, trattamenti fisioterapici rieducativi;
• medicinali ed esami;
sostenute presso l'istituto di cura durante il ricovero.
DOPO IL RICOVERO
La Società offre la copertura delle spese per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, esami di laboratorio, visite specialistiche, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 120 giorni successivi al grande intervento chirurgico, purché direttamente connesse con la patologia o l'infortunio che ha determinato il grande intervento chirurgico.
Per i trattamenti fisioterapici o rieducativi a seguito di ictus cerebrale, forme neurologiche degenerative e neuromiopatiche (quali ad esempio sclerosi multipla, sclerosi amiotrofica e morbo di Parkinson) il predetto termine viene elevato a 240 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico ambulatoriale.
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
ESEMPI
ESEMPIO 1
Importo spese a rimborso 7.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 3.000 euro per sinistro. Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%.
Scoperto su 7.000 euro corrisponde a 1.400 euro.
Rimborso sarebbe pari a 7.000 euro - 1.400 euro = 5.600 euro.
Al rimborso si applica franchigia 3.000 euro, e quindi importo rimborsato sarà 2.600 euro (5.600 euro -
3.000 euro).
ESEMPIO 2
Importo spese a rimborso 2.000 euro.
Franchigia prescelta dal cliente 3.000 euro per sinistro. Scoperto previsto per istituti di cura non convenzionati 20%
Scoperto su 2.000 euro corrisponde a 400 euro.
Rimborso sarebbe pari a 2.000 euro - 400 euro = 1.600 euro. Applicando franchigia 3.000 euro, nulla sarà rimborsato.
ART. SC5 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI - BASE
DIARIA SOSTITUTIVA
Se l'Assicurato non sostiene alcuna spesa sanitaria in occasione di un grande intervento chirurgico, né alcuna spesa prima del ricovero o dopo il ricovero, come indicato all’art. SC4 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “b) Grandi interventi chirurgici”, la Società provvede al pagamento di una diaria per ogni giorno di ricovero in un istituto di cura.
NOTA BENE:
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, la lungodegenza (RSA) per le cure di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
Diaria giornaliera | 150 euro al giorno. |
Durata | Massimo 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
Nel conteggio dei giorni sono compresi eventuali permessi medici.
Per tale estensione non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
SPESE PER IL TRAPIANTO D’ORGANI
La Società offre la copertura delle spese sanitarie rese necessarie dal trapianto d'organi sull'Assicurato. Sono comprese anche le spese per l'espianto degli organi dal donatore vivente.
Limiti | Massimale della garanzia principale, come indicato nella Scheda di Polizza. |
Scoperto | Come indicato all’art. SC4 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “b) Grandi interventi chirurgici”. |
Per questa estensione di garanzia opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
DIARIA PER RICOVERO CONTEMPORANEO DEI CONIUGI
In caso di ricovero contemporaneo con almeno un pernottamento, anche per eventi diversi comunque in copertura, a seguito di un grande intervento chirurgico, dei coniugi o conviventi, di cui almeno uno assicurato e che abbiano in comune:
• figli minori; o
• figli portatori di handicap; o
• familiari anziani che richiedono cure e assistenza giornaliera da parte di uno dei coniugi; la Società provvede al pagamento di una diaria per ogni giorno di ricovero.
Diaria giornaliera | 100 euro al giorno. |
Durata | Massimo 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
NOTA BENE:
Nel caso in cui l’Assicurato acquisti congiuntamente le garanzie:
• “Grandi interventi chirurgici”;
• “Diaria da ricovero”;
la presente estensione di garanzia non è cumulabile ed è quindi applicabile una sola volta.
ART. SC6 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI – EXTRA
MEDICINA ALTERNATIVA
A deroga dell’art. ES1 “Esclusioni”, la Società offre la copertura delle spese sostenute dall’Assicurato per farmaci, visite e prestazioni inerenti l'esercizio di medicine e pratiche non convenzionali, limitatamente:
• all'agopuntura;
• all'osteopatia;
• alla chiropratica;
• alla medicina omeopatica;
purché prescritte da medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione e riconosciuto dal SSN e praticate da specializzato nella medicina alternativa interessata.
Le prestazioni sono operative solo a fronte di infortunio o malattia coperti a termini di Xxxxxxx.
Limiti | Massimo 70 euro per visita o prestazione. |
Fino a 10 visite o prestazioni per anno assicurativo. |
SPESE PER APPARECCHI ED AUSILII
La Società offre la copertura delle spese sostenute a seguito di un grande intervento chirurgico per:
• l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e ortopedici sostitutivi di parti anatomiche;
• l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e il noleggio, di carrozzelle ortopediche, di apparecchi terapeutici e/o di mezzi ausiliari a sostegno di handicap.
La copertura è riconosciuta sempreché le spese risultino previste nella lettera o documentazione di dimissione.
Limiti | Limite di indennizzo 3.000 euro per anno assicurativo. |
Per questa estensione di garanzia non opera l’eventuale franchigia scelta per la garanzia “Grandi interventi chirurgici”.
SPESE PER CURE PSICOTERAPICHE
La Società offre la copertura delle spese sostenute per le cure di assistenza psicologica rese necessarie al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
• incapacità dell’Assicurato di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 80 giorni;
• una malattia certamente o probabilmente insanabile dell’Assicurato o di un suo familiare, purchè assicurato con la presente Polizza;
• la perdita totale di un senso;
• la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della facoltà di parlare (favella);
• l’aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese dal concepimento;
• la deformazione o l’alterazione dell’aspetto fisico;
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata per le spese sostenute presso uno psicologo o psicoterapeuta dall’Assicurato.
Limiti | Limite di indennizzo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Xxxxxxx 15 sedute per anno assicurativo. | |
Scoperto | Come indicato all’art. SC4 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “b) Grandi interventi chirurgici” |
PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA DI INVIO DI UN’AMBULANZA
Su richiesta dell’Assicurato la Società organizza ed invia un’autoambulanza per il suo trasferimento dal luogo di domicilio sino al centro medico più vicino e viceversa, o per il trasferimento in altro centro medico.
Il costo della prestazione è a carico della Società.
Le prestazioni sono operative solo a fronte di infortunio o malattia coperti a termini di Xxxxxxx.
Limiti | Massimo 250 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali. |
ELISOCCORSO
La Società rimborsa, in eccedenza a quanto sostenuto dal servizio pubblico, le spese sostenute dall’Assicurato a fronte della presentazione di regolari giustificativi di spesa, in caso di richiesta di intervento di soccorso speciale o del soccorso alpino tramite elicottero a causa di:
• infortunio o malore, in località non raggiungibile dai normali mezzi di locomozione;
• smarrimento per perdita dell’orientamento.
Limiti | Massimo 1.500 euro per anno assicurativo. |
SPESE PER L’ACCOMPAGNATORE
La Società offre una copertura per le spese documentate di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato ricoverato presso un istituto di cura per un grande intervento chirurgico, ove non sussista disponibilità ospedaliera. L'istituto di cura deve essere situato ad oltre 50 km dalla residenza dell'accompagnatore.
La presente copertura è estesa agli interventi chirurgici relativi a:
• interventi su tonsille e adenoidi, appendici, emorroidi, varici, xxxxx, cataratta;
• parto cesareo;
• parto naturale;
pur non trattandosi di grandi interventi chirurgici, nel caso in cui l’Assicurato sia minore di 18 anni.
Limiti | Massimo 100 euro al giorno. |
Durata | Massimo 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
INDENNITA’ PER SOPRAVVENIENZA DI AFFEZIONI
Nel caso di sopravvenienza nel corso della copertura assicurativa di un’infezione da HIV, descritta all’art. CG8 “Cessazione della copertura per l’Assicurato”, la Società riconoscerà comunque all'Assicurato un importo una tantum per consentirgli di poter effettuare le cure richieste dalla patologia.
Indennità | 5.000 euro. |
c) MALATTIE GRAVI (CRITICAL ILLNESS)
ART. SC7 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società corrisponde il capitale assicurato per “Malattie gravi (critical illness)” se, durante il periodo di operatività del contratto, all’Assicurato viene diagnosticata una delle malattie gravi o stato di coma elencati di seguito, e se l’Assicurato stesso è in vita nei 30 giorni successivi alla diagnosi.
Le malattie gravi o stato di coma che garantiscono la corresponsione del capitale assicurato per “Malattie gravi (critical illness)” sono raggruppati in tre classi:
CLASSE PRIMA
• Infarto del miocardio (con menomazione della funzionalità cardiaca);
• Ictus (con deficit neurologico permanente);
• Insufficienza renale cronica; CLASSE SECONDA
• Cancro (esclusi i casi meno avanzati);
• Trapianto di organi; CLASSE TERZA
• Sclerosi multipla (di determinata gravità);
• Demenza avanzata (inclusa la malattia di Alzheimer);
• Morbo di Parkinson (di determinata gravità);
• Malattia del motoneurone (di determinata gravità);
• Coma (di durata non inferiore a 4 giorni).
ART. SC8 CARENZA
È previsto un periodo di carenza di 90 giorni per le malattie gravi o stato di coma indicati all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”.
ART. SC9 PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE E LIMITAZIONE DI GARANZIA DOPO IL PRIMO SINISTRO
Dopo la diagnosi della prima malattia grave o stato di coma indennizzabile a termini di Polizza, la copertura non sarà più operante per un periodo di 6 mesi (cd. “periodo di riqualificazione”) a decorrere dalla data della prima diagnosi.
NOTA BENE:
In ogni caso non saranno più in copertura le malattie gravi o gli stati di coma:
• appartenenti alla stessa classe della prima malattia grave o stato diagnosticato; e/o
• che siano conseguenza degli stati patologici che hanno causato il primo sinistro.
Trascorso il periodo di riqualificazione la copertura sarà nuovamente operante con un capitale assicurato ridotto all’80% del capitale inizialmente assicurato ed esclusivamente per le malattie gravi o stato di coma che:
• non appartengano alla stessa classe della prima malattia grave o stato diagnosticato; e/o
• non siano conseguenza degli stati patologici che hanno causato il primo sinistro.
Si terrà conto del periodo di riqualificazione anche nel caso in cui il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto malattie contenente la garanzia “Malattie gravi (critical illness)”.
ART. SC10 LIMITAZIONE DI GARANZIA DOPO IL SECONDO SINISTRO
La garanzia cessa di avere efficacia dopo la denuncia del secondo sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx.
Il premio complessivo di Polizza dovuto dal Contraente per le eventuali annualità successive sarà diminuito della parte di premio indicata per la garanzia “Malattie gravi (critical illness)”.
Se il contratto è emesso in sostituzione di altro contratto malattie contenente la garanzia “Malattie gravi (critical illness)” e il contratto sostituito è già stato colpito da un sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx, la garanzia cessa di avere efficacia dopo la denuncia del primo sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
d) DIARIA DA RICOVERO
ART. SC11 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società corrisponde all'Assicurato una diaria giornaliera in caso di ricovero per:
• malattia;
• infortunio;
• parto.
La diaria verrà corrisposta per ciascun giorno di degenza.
Nel conteggio dei giorni sono compresi eventuali permessi medici.
Diaria giornaliera | Importo come indicato nella scheda di Polizza. |
Durata | Massimo 365 giorni per sinistro. |
Si conviene che qualora l’Assicurato sia soggetto ad un ricovero in terapia intensiva per almeno 3 giorni, con necessità di assistenza ventilatoria, in aggiunta alla diaria, sarà liquidata un’indennità forfettaria pari a 1.000 euro per testa assicurata.
Si precisa che l’indennità:
• sarà liquidata una sola volta per annualità assicurativa;
• è aggiuntiva, e non sostitutiva, a quanto altro sia dovuto contrattualmente.
Indennità | 1.000 euro. |
Si precisa altresì che il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno. La diaria viene raddoppiata in caso di ricovero a seguito di:
• uno dei grandi interventi chirurgici indicati nell'elenco "Grandi interventi chirurgici";
• neoplasie maligne;
• infarto miocardico acuto;
• ricovero in terapia intensiva.
Diaria giornaliera (per grande intervento chirurgico, neoplasie maligne, infarto miocardico acuto) | 200% dell’importo “Diaria da ricovero” indicato nella Scheda di Polizza. |
Numero giorni | Massimo 365 giorni per sinistro. |
NOTA BENE:
La diaria viene corrisposta per al massimo 5 giorni in caso di ricovero per:
• interventi su tonsille e adenoidi;
• parto naturale;
• parto cesareo;
• aborto a seguito di infortunio.
Numero giorni (per ricovero a seguito di interventi su tonsille e adenoidi, parto naturale, aborto a seguito di infortunio) | Xxx. 5 giorni per sinistro. |
La diaria viene corrisposta in misura pari al 150% in caso di day hospital o day surgery.
L’indennità è dovuta solo per day hospital/day surgery di durata superiore a 1 giorno (almeno 2 giorni), purché dalla documentazione dell’istituto di cura risulti che il day hospital/day surgery, fatta eccezione per le festività, è avvenuto ininterrottamente.
Diaria giornaliera in caso di day hospital o day surgery | 150% dell’importo “Diaria da ricovero” indicato nella Scheda di Polizza. |
Numero giorni | Massimo 365 giorni per sinistro. |
L’indennità per ricovero è corrisposta:
a) con le seguenti maggiorazioni, non cumulabili tra di loro, rispetto all’importo di “Diaria da ricovero” indicato nella Scheda di Polizza:
• 50% a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello del ricovero;
• 100% a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del ricovero;
• 100% per ogni giorno di degenza in reparti di cura intensiva.
b) aumentata del 50% in più rispetto all’importo “Diaria da ricovero” indicato nella scheda di Polizza, se l’istituto di cura è situato all’estero.
NOTA BENE:
Si precisa che le maggiorazioni di cui alla lettera a) sono erogabili solo se l’Istituto di cura è situato in Italia, e non sono cumulabili con la maggiorazione prevista alla lettera b).
ART. SC12 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
DIARIA PER RICOVERO CONTEMPORANEO DEI CONIUGI
In caso di ricovero contemporaneo con almeno un pernottamento, anche per eventi diversi comunque in copertura, dei coniugi o conviventi, di cui almeno uno assicurato e che abbiano in comune:
• figli minori; o
• figli portatori di handicap; o
• familiari anziani che richiedono cure e assistenza giornaliera da parte di uno dei coniugi; la Società provvede al pagamento di una diaria per ogni giorno di ricovero.
Diaria giornaliera | 100 euro al giorno. |
Durata | Massimo 100 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
NOTA BENE:
Nel caso in cui l’Assicurato acquisti congiuntamente le garanzie:
• Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery;
• Diaria da ricovero;
la presente estensione di garanzia non è cumulabile.
2 – OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito. Le garanzie aggiuntive operanti sono quelle indicate nella Scheda di Polizza.
ART. SC13 DIARIA DA IMMOBILIZZO DA INFORTUNIO O MALATTIA
La Società:
• in caso di infortunio che richieda il ricorso ad intervento chirurgico e che comporti successiva immobilizzazione di una o più articolazioni, a titolo curativo;
• in caso di recupero del carico o di immobilizzazione di una o più articolazioni, a titolo curativo, conseguente a malattia / evento morboso (a titolo solo esemplificativo: sindrome del tunnel carpale trattata chirurgicamente, intervento di coxartrosi per necrosi della testa del femore o malattia reumatica);
corrisponde all’Assicurato una diaria giornaliera per ogni giorno di immobilizzo come di seguito indicato:
Diaria giornaliera | Importo come indicato nella Scheda di Polizza. |
Durata | Fino alla rimozione del presidio e comunque massimo 120 giorni per sinistro e per anno assicurativo. |
Franchigia | Se vi è immobilizzo da infortunio di almeno 25 giorni, la diaria sarà corrisposta dal primo giorno di immobilizzo sino alla rimozione del presidio. In caso di recupero del carico o di immobilizzo da malattia di almeno 15 giorni, la diaria sarà corrisposta dal primo giorno di immobilizzo sino alla rimozione del presidio. |
Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, resta inteso che verrà corrisposto un indennizzo forfettario pari a:
• 60 giorni per la frattura del bacino o dell’anca;
• 60 giorni per la frattura del femore;
• 60 giorni per la frattura della colonna vertebrale;
• 60 giorni per frattura cranica;
• 60 giorni per frattura dello sterno.
Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.
In particolare:
• per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato è tenuto a presentare alla Società il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione);
• i mezzi di contenzione immobilizzanti potranno essere anche amovibili, purché applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal SNN o da medico ortopedico specialista; nel certificato di applicazione deve essere indicato il periodo di immobilizzazione.
ESCLUSIONI: QUALI MEZZI DI IMMOBILIZZAZIONE?
Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Xxxxxx, di Camp e similari e, in ogni caso, i collari ortopedici applicati a seguito di distorsione o contusione del rachide cervicale.
ART. SC14 RIPOSO TERAPEUTICO DOMICILIARE
Per le patologie di seguito elencate:
• gravidanza a rischio non dovuta a c.d. “lavoro pericoloso” secondo decreto legislativo 151 del 2001;
• lombosciatalgia acuta dovuta ad una riacutizzazione dolorosa ed invalidante di una forma lombalgica da artrosi o discopatia o da ernia del disco;
• rettocolite ulcerosa cronica o il morbo di Crohn (patologie infiammatorie intestinali con fasi di recrudescenza dolorosa con scariche diarroiche profuse, frequentissime e debilitanti);
• sclerosi multipla nelle fasi di riacutizzazione della malattia;
• altre patologie che, a valutazione del medico curante e della Società, abbiano caratteristiche tali da richiedere riposo terapeutico assoluto analogamente a quelle indicate sopra;
per le quali:
• non ci sia stato un ricovero o un intervento chirurgico, anche di tipo ambulatoriale;
• sia prescritto dal medico che ha in cura l’Assicurato un riposo terapeutico domiciliare per non compromettere la guarigione clinica;
• siano insorte dopo la stipula del contratto;
la Società provvede a corrispondere il seguente indennizzo, se il riposo prescritto rientra nei termini sotto riportati:
Indennizzo | Importo come indicato nella scheda di Polizza. |
Limiti | Massimo 2 volte per anno assicurativo. |
Riposo terapeutico domiciliare per gravidanza a rischio | Prescrizione del medico di almeno 30 giorni. |
Riposo terapeutico domiciliare per lombosciatalgia acuta | Prescrizione del medico di almeno 15 giorni. |
Riposo terapeutico domiciliare per rettocolite ulcerosa o morbo di Chron | Prescrizione del medico di almeno 10 giorni. |
Riposo terapeutico domiciliare per sclerosi multipla | Prescrizione del medico di almeno 15 giorni. |
Altre patologie | Prescrizione del medico di almeno 15 giorni. |
ART. SC15 COMA, ICTUS, INFARTO, MALATTIE ONCOLOGICHE, MALATTIE RARE
In aggiunta a quanto indicato nelle garanzie acquistate all’interno del Modulo CURA:
• art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”;
• art. SC4 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “b) Grandi interventi chirurgici”;
• art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)”;
• art. SC11 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “d) Diaria da ricovero”;
nel caso in cui all’Assicurato venga diagnosticata una delle seguenti patologie:
• ictus;
• infarto;
• malattia oncologica;
• malattie rare;
• oppure versi in uno stato di coma;
la Società riconosce le prestazioni di seguito elencate:
RIMBORSO SPESE
È previsto il rimborso delle spese sostenute, e certificate, dall'Assicurato, non strettamente di natura sanitaria (ad esempio: operatore sociale, baby sitter, taxi, farmaci non coperti dal SSN….) che l’Assicurato deve sostenere in conseguenza di una delle patologie o stato di coma sopra indicate;
Limiti | Massimo 5.000 euro per anno assicurativo. |
PRESTAZIONI ORGANIZZATIVE DI TRASFERIMENTI E SOGGIORNI
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di sottoporsi a cicli di terapie per le patologie o stati sopra indicati, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvede all’organizzazione delle seguenti prestazioni per l’Assicurato ed anche per l’eventuale accompagnatore:
• trasferimento presso la città dove è situato l’Istituto di cura scelto, con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• pernottamento in zona limitrofa all’Istituto di cura;
• trasferimenti dal luogo di pernottamento all’Istituto di cura e viceversa, con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• rientro presso il domicilio al termine del periodo di cura.
La Società rimborsa i costi di trasferimento e soggiorno, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, a fronte di regolare documentazione.
Limiti | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA, nei casi in cui l’Istituto di Cura sia situato al di fuori del Comune di residenza dell’Assicurato. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
TEST “FOUNDATIONONE CDX E FOUNDATIONONE LIQUID CDX” PER LA PROFILAZIONE GENOMICA DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE
Per le sole malattie oncologiche di natura non benigna già diagnosticate che versino in fase localmente avanzata o metastatica, la Società offre la copertura delle spese relative ai test di FoundationOne CDx e FoundationOne Liquid CDx per la ricerca di eventuali mutazioni somatiche sul DNA tumorale, effettuato su un campione di tessuto tumorale (FoundationOne CDx) o tramite prelievo di sangue (FoundationOne Liquid CDx).
La prestazione è riconosciuta solamente a fronte di prescrizione dei medici che hanno in cura l'Assicurato o del medico curante, che certifichi la natura non benigna, già diagnosticata, dello stato localmente avanzato o metastatico della malattia oncologica.
L’Assicurato può effettuare il test (campione di tessuto o prelievo del sangue) presso gli Ospedali e le case di cura ed i laboratori convenzionati.
La prestazione è ripetibile, a distanza di tempo, una seconda volta solo nel caso in cui risultino rilevate tramite certificazione medica sostanziali progressioni della patologia.
ART. SC16 DENTAL
L’Assicurato potrà beneficiare delle prestazioni odontoiatriche di seguito indicate, esclusivamente presso le strutture convenzionate Generali Welion S.c.a.r.l..
Non è prevista alcuna forma di rimborso per prestazioni effettuate presso strutture non convenzionate.
La Società si fa carico del pagamento diretto completo delle prestazioni, secondo le condizioni previste.
Per i soli casi di cui alla successiva “CURA” lettera a), qualora l’Assicurato si trovi all’estero la prestazione sarà erogabile con applicazione dello scoperto come indicato all’art. CG6 “Validità territoriale”.
A parziale deroga dell’art CG2 “Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione”, l'assicurazione ha effetto dal 90° giorno successivo a quello del pagamento del premio.
Sono comprese le seguenti prestazioni:
PREVENZIONE
• una visita orale/visita specialistica, e;
• una seduta di profilassi/ablazione semplice del tartaro;
per ciascun Assicurato, n. 1 volta per anno assicurativo, con prestazioni erogabili in un’unica seduta.
CURA
a) Visita di emergenza con intervento d’urgenza (per effetto di un problema odontoiatrico che provochi dolore, gonfiore o sanguinamento)
b) Radiologia
La Società provvede al pagamento del costo per l’effettuazione dell’esame:
• radiografia RX endorale (per n. 2 elementi).
Ogni Assicurato può usufruirne nella misura di massimo n. 2 prestazioni per anno assicurativo; tale limitazione non vale per le radiografie previste dalle prestazioni di endodonzia e chirurgia di seguito indicate.
c) Endodonzia
La Società provvede al pagamento delle seguenti prestazioni di endodonzia:
• terapia endodontica di n. 1, n. 2 o n. 3 canali radicolari, inclusa radiografia;
• amputazione coronale della polpa e otturazione del cavo pulpare (decidui).
Ogni Assicurato può usufruire al massimo di una cura canalare o di una amputazione coronale della polpa per anno assicurativo, non ripetibile prima di 1 anno; la prestazione non è mai ripetibile sullo stesso elemento.
d) Chirurgia
La Società provvede al pagamento delle seguenti prestazioni di chirurgia odontoiatrica:
• rimozione chirurgica di dente rotto (con eventuale RX pre-intervento);
• estrazione semplice di dente o radice (con eventuale RX pre-intervento);
• estrazione completa di dente o radice (o in inclusione ossea parziale) (con eventuale RX pre- intervento);
• estrazione di dente o radici in inclusione ossea totale (con eventuale RX pre-intervento).
Ogni Assicurato può usufruire di massimo n. 2 prestazioni in totale tra quelle sopra elencate per anno assicurativo.
Prevenzione | n. 1 volta per anno assicurativo, con prestazioni erogabili in un’unica seduta. |
Cura • Visita di emergenza • Radiologia • Endodonzia • Chirurgia | • Nessun limite. • Massimo n. 2 prestazioni per anno assicurativo. • Massimo n. 1 prestazione per anno assicurativo. • Massimo n. 2 prestazioni per anno assicurativo. |
ART. SC17 INABILITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNIO GRAVE O MALATTIA
Se l'infortunio grave o la malattia ha per conseguenza un'inabilità temporanea, la Società liquida una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate in Polizza.
Se l’Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di quella indicata in Polizza.
Tuttavia se l’infortunio ha comportato un ricovero, l’indennizzo verrà riconosciuto sempre al 100%.
Diaria giornaliera | 100% dell’importo indicato nella Scheda di Polizza per i giorni di inabilità totale. 50% dell’importo indicato nella Scheda di Polizza per i giorni di inabilità parziale. 100% dell’importo indicato nella Scheda di Polizza se l’infortunio ha comportato un ricovero. |
Durata | Fino ad un massimo di 180 giorni per sinistro e per anno assicurativo. Fino ad un massimo di 15 giorni per sinistro e per anno assicurativo nel caso di ernie addominali da sforzo operabili. |
Franchigia | 25 giorni. |
NOTA BENE:
La garanzia è operante all'estero per un periodo massimo di 40 giorni per ogni sinistro, se l'Assicurato non si sottopone alla visita e agli accertamenti medici in Italia.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI AL DI FUORI DELL'EUROPA
Qualora l'infortunio sia accaduto al di fuori dell'Europa, la garanzia opererà solo qualora ci sia stato ricovero.
ESEMPI
ESEMPIO 1
Accertati 80 giorni di inabilità totale. Franchigia 25 giorni.
Diaria 100 euro.
Giorni da liquidare per inabilità totale : 80 - 25 = 55 giorni.
ESEMPIO 2
Accertati 100 giorni di inabilità di cui 60 totale e 40 parziale. Franchigia 25 giorni.
Diaria 100 euro.
Giorni da liquidare per inabilità: 100 – 25 = 75, di cui 35 totale liquidabili al 100% e 40 parziale liquidabili al 50%
Indennizzo 3.500 euro + 2.000 euro = 5.500 euro
ESEMPIO 3
Accertati 20 giorni di inabilità totale. Franchigia 25 giorni.
Nessun indennizzo è dovuto.
NOTA BENE:
Non viene corrisposto alcun indennizzo qualora, per lo stesso evento, sia stata corrisposta:
• la "Diaria da immobilizzo da infortunio o malattia"; oppure
• la "Diaria da convalescenza”.
MODULO CONVALESCENZA
1 – COSA È ASSICURATO
ART. SP1 DIARIA DA CONVALESCENZA
In caso di ricovero reso necessario da:
• infortunio;
• malattia;
• parto cesareo;
• aborto terapeutico;
• donazione di organi;
seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde una indennità per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.
L'indennità sarà corrisposta fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e con i limiti di seguito indicati:
Diaria giornaliera | Importo come indicato nella Scheda di Polizza. |
Sottolimiti: • durata pari a 1/3 del periodo della convalescenza; • per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza. | • 100% dell’importo della diaria indicata nella Scheda di Polizza; • 50% dell’importo della diaria indicata nella Scheda di Polizza. |
Durata | Massimo 60 giorni per anno assicurativo. In caso di day surgery la diaria è riconosciuta con il massimo di 5 giorni. |
Il periodo di convalescenza decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del ricovero in istituto di cura o in day surgery.
La garanzia non è operante qualora la degenza sia avvenuta in regime di day hospital.
NOTA BENE:
La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione dei certificati medici (alla dimissione ed eventuali successivi) in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante. La Società si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato allo scopo di verificare diagnosi e prognosi di guarigione.
Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.
ESCLUSIONI: QUALI PATOLOGIE?
La diaria da convalescenza post ricovero non opera per i casi di interventi a:
• tonsille;
• vegetazioni adenoidi;
• parto non cesareo e malattie dipendenti da gravidanza.
ESCLUSIONI: QUALI COMBINAZIONI DI GARANZIE?
Non viene corrisposto alcun indennizzo qualora, per lo stesso evento, sia stata corrisposta la garanzia di cui all’art SC13 "Diaria da immobilizzo da infortunio o malattia".
ART. SP2 TRATTAMENTI FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI E MEDICINA ALTERNATIVA
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI
La Società provvede:
• al rimborso delle spese sanitarie sostenute in istituti di cura non convenzionati;
• al pagamento diretto in caso di ricorso alle cliniche convenzionate e previo accordo con la Centrale Operativa Benessere;
in caso di trattamenti fisioterapici e riabilitativi eseguiti ambulatorialmente e indipendenti da regime di ricovero o intervento chirurgico, per:
• malattia;
• infortunio;
coperti ai termini di Polizza e fino alla concorrenza del massimale annuo indicato nella Scheda di Polizza, con i limiti di seguito indicati:
Limiti | Limite di indennizzo annuo come indicato nella Scheda di Polizza. |
Franchigia | 100 euro per sinistro. |
Limite temporale | I costi di fisioterapia sono rimborsati se sostenuti entro 180 gg. dall’evento scatenante. |
Scoperto (in caso di rimborso) | Valore percentuale indicato sulla Scheda di Polizza. |
Si precisa che lo scoperto non viene applicato nei casi in cui la prestazione venga erogata in regime di intramoenia e sui ticket sanitari relativi a prestazioni fornite dal servizio pubblico.
MEDICINA ALTERNATIVA
A deroga dell’art. ES1 “Esclusioni”, con la presente garanzia è in copertura l'utilizzo di farmaci e l’esercizio di pratiche non convenzionali, limitatamente:
• all'agopuntura;
• all'osteopatia;
• alla chiropratica;
• alla medicina omeopatica;
purché prescritte da medico chirurgo abilitato all'esercizio della professione e riconosciuto dal SSN e praticate da specializzato nella medicina alternativa interessata.
Limiti | Massimo 100 euro per visita o prestazione. |
Fino a 10 visite o prestazioni per anno assicurativo. |
2 – OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito. Le garanzie aggiuntive operanti sono quelle indicate nella Scheda di Polizza.
ART. SP3 COMA, ICTUS, INFARTO, MALATTIE ONCOLOGICHE, MALATTIE RARE
In aggiunta a quanto indicato nelle garanzie acquistate all’interno del Modulo CONVALESCENZA:
• art. SP1 “Diaria da convalescenza”;
• art. SP2 “Trattamenti fisioterapici, riabilitativi e medicina alternativa”;
nel caso in cui all’Assicurato venga diagnosticata una delle seguenti patologie:
• ictus;
• infarto;
• malattia oncologica;
• malattie rare;
• oppure versi in uno stato di coma;
la Società riconosce le prestazioni di seguito elencate:
RIMBORSO SPESE
È previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, anche di natura non sanitaria (ad esempio spese organizzative, logistiche), conseguenti alla patologia o stato sopra indicato;
Limiti | Massimo 5.000 euro per anno assicurativo. |
PRESTAZIONI ORGANIZZATIVE DI TRASFERIMENTI E SOGGIORNI
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di sottoporsi, durante la fase della convalescenza, a cicli di terapie per le patologie o stati sopra indicate, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvede all’organizzazione delle seguenti prestazioni per l’Assicurato ed anche per l’eventuale accompagnatore:
• trasferimento presso la città dove è situato l’Istituto di cura e/o riabilitativo scelto, con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• pernottamento in zona limitrofa all’Istituto di cura e/o riabilitativo;
• trasferimenti dal luogo di pernottamento all’Istituto di cura e/o riabilitativo e viceversa, con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• rientro presso il domicilio al termine del periodo di cura.
La Società rimborsa i costi di trasferimento e soggiorno, fino alla concorrenza del massimale sotto indicato, a fronte di regolare documentazione.
Limiti | Massimo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA, nei casi in cui l’Istituto di Cura sia situato al di fuori del Comune di residenza dell’Assicurato. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. SP4 PRESTAZIONI ORGANIZZATIVE DI SERVIZIO
INFERMIERE A DOMICILIO
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce, su richiesta dell’Assicurato, che è stato ricoverato per almeno 2 giorni continuativi, il reperimento e l’invio di un infermiere al domicilio dell’Assicurato.
Limiti | Massimo 700 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali. |
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A DOMICILIO
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce, su richiesta dell’Assicurato, che abbia riportato traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia, il reperimento e l’invio al domicilio di un’assistente fisioterapico specializzato.
Limiti | Massimo 500 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali, con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto al momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato medico che attesti lo stato di salute dell’Assicurato. |
AUTISTA A DISPOSIZIONE
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, che a seguito di immobilizzo, certificato dal proprio medico curante, non sia in condizione di guidare e nessun familiare possa farlo per obiettive ragioni, provvede a mettergli a disposizione un taxi o un NCC (Noleggio Con Conducente) per il trasferimento alle visite di controllo o alle sedute di fisioterapia.
Limiti | Massimo 500 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali. |
ACCOMPAGNAMENTO PER VISITE MEDICHE O CICLI DI TERAPIA
La Società, tramite la Struttura Organizzativa, garantisce, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che gli pregiudichi la possibilità di spostarsi in autonomia per recarsi presso un Istituto di cura al fine di sottoporsi a visite mediche o cicli di terapia prescritte dal medico curante, l’organizzazione e il trasferimento dal domicilio ed il rientro dall’Istituto di cura, con il mezzo di trasporto maggiormente idoneo al suo stato di salute.
Limiti | Massimo 500 euro per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 escluse le festività infrasettimanali. |
COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Applicabili a tutte le garanzie della sezione comprese quelle aggiuntive, se presenti, prestabili con maggiorazione di premio.
ART. ES1 ESCLUSIONI
L'assicurazione non è operante per:
1. infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti e/o che abbiano dato origine a cure e/o a esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto;
2. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Si ritengono, in ogni caso in copertura, limitatamente alle garanzie acquistate in Polizza:
a) la deviazione del setto, o della piramide, nasale che sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
b) gli interventi neonatali per la correzione di malformazioni congenite (nei primi 6 mesi di vita), se il neonato è assicurato dalla nascita o nato durante la vigenza della copertura della madre. Se acquistato l’art. SC1 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery”, vale quanto previsto all’ art. SC3 “Estensioni sempre operanti - extra” alla voce NEONATO.
3. le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi antecedentemente alla stipula del contratto.
Sono esclusi:
4. le spese sanitarie, gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da malattie mentali, disturbi psichici in genere e comportamenti nevrotici;
5. l’aborto volontario non terapeutico;
6. il parto o le malattie da gravidanza o puerperio, se la gravidanza stessa ha avuto inizio prima della conclusione del contratto;
7. le prestazioni e le terapie determinate da malattie trasmesse sessualmente;
8. la diagnosi e la cura della sterilità e dell’impotenza (salvo la cura dell’idrocele e del varicocele con un limite di 800 euro per sinistro, e per tutta la durata della copertura assicurativa, comprese eventuali sostituzioni), e le procedure per la fecondazione assistita;
9. i vaccini e/o i medicinali correlati a prestazioni di routine;
10. i trattamenti medici o chirurgici non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’OMS (c.d. protocolli sperimentali), quelli non effettuati da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
11. i farmaci non compresi nella categoria “medicinali” dell’Informatore Farmaceutico edito da Codifa, nonché i medicinali omeopatici e galenici;
12. le spese relative a prestazioni di logopedia, salvo il caso in cui siano rese necessarie da ictus e/o siano conseguenza di traumi o interventi chirurgici all'encefalo e nervi cranici;
13. le prestazioni aventi finalità estetica, fitoterapiche e dimagranti e relative conseguenze, salvo i casi di:
• interventi di chirurgia bariatrica, nei casi di obesità di III grado (indice di massa corporea superiore a 40) insorti in vigenza di Polizza;
• interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio (è esclusa in ogni caso la manutenzione delle protesi);
ferme le esclusioni di cui al punto 2).
14. check-up di medicina preventiva, salvo quanto previsto all’art. SPR3 “Check-up”;
15. terapie e cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo e ortodontico, nonché del paradonto, con o senza intervento chirurgico, salvo quelle rese necessarie da malattie neoplastiche o da infortunio, effettuate in regime di ricovero, day hospital, intervento ambulatoriale, e salvo quanto indicato nell’art. SC16 “Dental”, se acquistato;
16. i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
17. le patologie e le intossicazioni causate da intossicazione cronico alcolica, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni;
18. gli accertamenti diagnostici, la psicoterapia, le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi, legati ai disturbi d’identità sessuale;
19. le prestazioni finalizzate alla prevenzione delle patologie familiari;
20. ricoveri in case di terapie termali, centri idroterapici, centri del benessere, dietologici, ricoveri in case di riposo, case di soggiorno e di convalescenza. Restano compresi i ricoveri nelle case di convalescenza, salvo quanto indicato all’art. SP2 “Trattamenti fisioterapici, riabilitativi e medicina alternativa”, se acquistato;
21. le spese non direttamente inerenti la cura o l’intervento, quali ad esempio per televisione, bar, e simili;
22. le protesi in genere nonchè l’acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici, salvo quanto espressamente indicato agli artt. SC3 e SC6 “Estensioni sempre operanti - extra” (rispettivamente per la garanzia “a) Ricoveri, interventi chirurgici, day hospital e day surgery” e per la garanzia “b) Grandi interventi chirurgici”) alla voce “Spese per apparecchi ed ausili”;
23. day hospital a finalità diagnostica, non direttamente connesso con un ricovero o un intervento chirurgico, salvo se acquistate le garanzie di cui agli art. SD1 “Visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici” e art. SD2 “Alta diagnostica”;
24. le degenze dovute alla necessità dell'Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere l'assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
Sono inoltre esclusi gli infortuni causati da:
25. guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanza allucinogene;
26. da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e sintomi epilettoidi, AIDS, sieropositività da HIV, Parkinson, Alzheimer;
27. guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
28. azioni delittuose compiute o tentate dall’Assicurato;
29. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
30. pratica di sport pericolosi come: arti marziali, rugby, pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano; sport con autoveicoli, motoveicoli, natanti a motore o motonautici, a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura; sport aerei compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo compreso lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo; uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti con cascate, rafting (eccetto quando sia presente un istruttore); gli sport cosiddetti "estremi" (ad
esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed); body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all’uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche).
L'indicazione degli sport è esemplificativa e non limitativa.
31. pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, e/o relativi allenamenti, o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
e gli infortuni:
32. subiti in stato di intossicazione cronica alcoolica, tossicodipendenza;
33. accaduti ad Assicurati soggetti a malattie mentali, disturbi psichici in genere e comportamenti nevrotici;
34. accaduti durante lo svolgimento del servizio militare volontario per mobilitazione.
L’assicurazione infine non è operante per:
35. le prestazioni successive alla data di scadenza, o di anticipata cessazione della Polizza, anche se la malattia si è manifestata, o l’infortunio è avvenuto, durante il periodo di validità della garanzia;
36. le conseguenze di guerra o di guerra civile, dichiarata e non, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, qualsiasi atto di terrorismo, se l'Assicurato ne ha preso parte attiva. L’esclusione non opera se viene presentata documentazione idonea a dimostrare che non vi è nesso causale tra lo stato di guerra ed il sinistro;
37. inondazioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
38. le conseguenze derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
39. le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
40. le malattie e gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose o comunque dolose compiute o tentate dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonchè le imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana.
SEZIONE ASSISTENZA
UN SUPPORTO PER LE EMERGENZE
In questa sezione vengono descritte le prestazioni di assistenza presenti nel Modulo o nei Moduli acquistati . Vengono inoltre indicate le regole da seguire per poter usufruire di tali prestazioni.
La Società assicura l’erogazione delle prestazioni di assistenza di seguito elencate per il tramite della Struttura Organizzativa.
Negli articoli seguenti sono descritte le prestazioni relative al Modulo o ai Moduli acquistati ed indicati in polizza.
ART. AS1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l’Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – attiva 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l’erogazione ai seguenti recapiti telefonici
DALL’ITALIA: 800 833 800 (NUMERO VERDE)
DALL’ESTERO:
x00 00 00 000 000
Qualora l’Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx
In ogni caso l’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
• codice fiscale dell’Assicurato o numero di contratto;
• motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
• tipo di servizio richiesto;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’erogazione della prestazione.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso di sinistro.
Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall’Assicurato, ciò viene esplicitato all’interno dell’articolo relativo a ciascuna singola prestazione.
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta di assistenza con l’integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non in fotocopia) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
• siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
• siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell’Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx
La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
MODULO PREVENZIONE
COSA È ASSICURATO
ART. AS2 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha necessità di una consulenza medica, predispone un consulto telefonico con i propri medici.
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
NOTA BENE:
Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
ART. AS3 CONSULENZA MEDICA SPECIALISTICA TELEFONICA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha necessità di consigli medici specialistici e non riesce a reperire il proprio medico di fiducia (cardiologo, pediatra, dermatologo, ginecologo, psicologo), predispone un consulto telefonico con un medico specialista convenzionato.
Qualora il medico specialista non fosse immediatamente reperibile, l’Assicurato viene ricontattato entro le successive 8 ore lavorative.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
La prestazione non si sostituisce ad una visita medica specialistica e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
ART. AS4 SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che ha necessità di una vista specialistica, segnala il professionista più vicino compatibilmente con le disponibilità territoriali locali.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS5 RICERCA E PRENOTAZIONE DI CENTRI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che ha necessità di sottoporsi a:
• visite specialistiche; e/o
• accertamenti diagnostici; e/o
• analisi ematochimiche;
sentito il medico curante e tenuto conto delle disponibilità territoriali locali, individua e prenota la visita presso lo specialista e/o il centro diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche in accordo con le esigenze dell’Assicurato.
Il costo della visita specialista o diagnostica rimane a carico dell’Assicurato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS6 INFORMAZIONI SANITARIE E FARMACEUTICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce indicazioni e chiarimenti in merito a:
TEMATICHE SANITARIE
• vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
• medici o centri specializzati in medicina tropicali e infettivologia;
• assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
• ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
• indirizzi di strutture sanitari e nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni (es. pediatria);
• consigli sull’espletamento delle pratiche presso gli uffici competenti;
• diritti sui vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.) nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
MEDICINALI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
• loro composizione;
• equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio;
• posologie consigliate dalle Case farmaceutiche;
• eventuali controindicazioni.
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
MODULO DIAGNOSI
COSA È ASSICURATO
ART. AS7 RICERCA E PRENOTAZIONE DI CENTRI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio o malattia che ha necessità di sottoporsi a:
• visite specialistiche; e/o
• accertamenti diagnostici; e/o
• analisi ematochimiche;
sentito il medico curante e tenuto conto delle disponibilità territoriali locali, individua e prenota una visita presso lo specialista e/o il centro diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche in accordo con le esigenze dell’Assicurato.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi della visita specialista, degli esami diagnostici o delle analisi ematochimiche.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS8 MEDICAL SECOND OPINION
1. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, fornisce un medical second opinion (secondo parere medico) relativo ad un approfondimento o ad una rivalutazione dello stato di salute.
L'Assicurato, colpito da infortunio o malattia diagnosticati o trattati terapeuticamente può contattare, direttamente o tramite il proprio medico curante, i medici della Struttura Organizzativa per ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti.
Per beneficiare della prestazione, l'Assicurato o il medico curante devono:
• spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico;
• compilare il questionario che viene fornito;
• mettere a disposizione la documentazione medica completa (biopsie, radiografie, risonanze magnetiche ed ogni altra informazione medica) che sia necessaria per valutare il caso.
La Struttura Organizzativa:
• procede alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica utile traducendola, ove necessario, in lingua inglese;
• effettua la seconda opinione medica mettendosi in contatto con i medici e gli ospedali specializzati nel quadro clinico o nella malattia dell'Assicurato.
Il servizio viene effettuato sempre sulla base del quadro clinico dell'Assicurato e sulla corrispondente prima opinione medica effettuata dai medici che lo hanno assistito che deve essere fornita alla Struttura Organizzativa dall’Assicurato o dal suo medico di fiducia.
La risposta del secondo parere medico, in forma scritta, sarà trasmessa dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato, o al suo medico di fiducia normalmente in 15 giorni lavorativi, e comunque al massimo entro 40 giorni lavorativi.
2. TELE/VIDEO CONFERENZA CON CENTRO MEDICO INTERNAZIONALE
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento del secondo parere medico è facoltà dell'Assicurato richiedere alla Struttura Organizzativa l’organizzazione di una tele/video conferenza alla presenza del Direttore Medico della Struttura Organizzativa, eventualmente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del centro medico internazionale di riferimento che ha redatto il secondo parere medico.
La Società, qualora necessario, tiene a proprio carico il costo del trasferimento in:
• aereo (classe economica); o
• ferroviario (prima classe);
di andata e ritorno, per raggiungere la sede della Struttura Organizzativa a favore dell’Assicurato e di un eventuale accompagnatore (familiare, medico curante, …).
Massimale | 800 euro per annualità assicurativa. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
3. CURE MEDICHE E/O OSPEDALIERE NEGLI U.S.A.
Qualora l'Assicurato decida di sottoporsi alle cure mediche e/o ospedaliere negli United States of America (U.S.A.) consigliate nel secondo parere medico, coerenti con il quadro clinico corrispondente alla patologia sofferta, la Struttura organizzativa presta i seguenti servizi:
• consulenza nella selezione delle strutture ospedaliere e dei medici in U.S.A. per il trattamento adeguato del caso tra quelle comprese nella rete ospedaliera convenzionata con la Struttura Organizzativa;
• consulenza e supporto per le pratiche di ingresso ed accettazione nella struttura ospedaliera scelta dall'Assicurato;
• prenotazione di visite mediche con i medici operanti presso le strutture ospedaliere scelte dall’Assicurato in U.S.A.;
• prima della partenza per gli U.S.A. la Struttura Organizzativa fornisce all’Assicurato i preventivi e la stima dei costi relativi al ricovero ed agli onorari medici corrispondenti alle cure mediche che l'Assicurato riceve durante il periodo di degenza/terapia in U.S.A.;
• qualora lo stato di salute dell’Assicurato lo richieda coordinamento del trasferimento con aereo sanitario fino agli U.S.A. o terrestre con autoambulanza negli U.S.A.;
• gestione della prenotazione dei viaggi aerei e del pernotto presso struttura alberghiera a favore dell'Assicurato e dei famigliari che lo accompagnano in U.S.A.;
• coordinamento dell'accoglienza dell'Assicurato e dei famigliari che lo accompagnano nell'aeroporto di arrivo in U.S.A. e successivo trasferimento al luogo di pernotto, se il viaggio è finalizzato a ricevere, da parte dell'Assicurato, i trattamenti ospedalieri consigliati nel secondo parere medico fornito;
• a partire dall'ingresso dell'Assicurato nella struttura ospedaliera scelta, la Struttura Organizzativa fornisce, qualora ce ne sia la necessità, l'accesso ai servizi di interpreti qualificati per facilitare l’erogazione delle cure mediche negli U.S.A.;
• coordinamento delle cure nell’ospedale scelto dall’Assicurato e degli appuntamenti con il medico specialista;
• revisione, controllo e analisi delle corrispondenti fatture e verifica delle voci definite come "usuali e solite" nel corso del trattamento terapeutico a favore dell'Assicurato;
• auditing completo delle voci e delle spese inserite nelle fatture, relazionate con le cure mediche ricevute
• dall'Assicurato;
• conseguimento di eventuali sconti, sui costi dei servizi medici e ospedalieri in virtù di convenzioni tra i centri specialistici in U.S.A. e la Struttura Organizzativa.
Tutte le spese mediche inerenti il periodo di ricovero/degenza, così come tutte le spese di trasporto e pernottamento rimangono a carico dell’Assicurato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS9 INVIO DI UN PEDIATRA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che ha beneficiato dell’erogazione della prestazione di cui al precedente art. AS2 “Consulenza medica telefonica” ed accertata l’oggettiva necessità, invia un pediatra per il figlio colpito da infortunio o malattia.
Qualora il pediatra fosse impossibilitato ad intervenire, la Struttura Organizzativa trasferisce il bambino in autoambulanza verso il più vicino centro medico idoneo alla gestione dell’urgenza.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA.. |
Operatività | La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. |
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
ART. AS10 INFORMAZIONI UTILI A FAVORE DI PARTORIENTI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce:
• informazioni mediche e paramediche durante l’intero periodo di gestazione;
• informazioni telefoniche su maternità, nidi, pratiche amministrative;
• supporto psicologico telefonico;
• informazioni sull’allattamento materno.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS11 INFORMAZIONI BANCA CELLULE STAMINALI DEL CORDONE OMBELICALE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni durante il periodo di gravidanza, e non oltre il sessantesimo giorno dalla data del presunto parto, in merito alle strutture che offrono i seguenti servizi:
• donazione eterologa;
• crioconservazione privata delle cellule staminali del cordone ombelicale.
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS12 CONSULENZA TELEFONICA PSICOLOGICA A SEGUITO DIAGNOSI SFAVOREVOLE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a cui venga diagnosticata:
• una malattia oncologica; o
• una malattia neurodegenerativa (SLA o sclerosi multipla); o
• la necessità di doversi sottoporre ad un grande intervento chirurgico;
provvede all’organizzazione di un consulto telefonico psicologico con un professionista.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS13 SEGNALAZIONE PSICOLOGO PER SOSPETTO MOBBING
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sospetta di essere vittima di mobbing, provvede alla segnalazione di uno psicologo per una consulenza telefonica.
Rimane a carico dell’Assicurato l’onorario dello psicologo.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
MODULO CURA
COSA È ASSICURATO
ART. AS14 INVIO DI UN MEDICO GENERICO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, accertata l’oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, reperisce ed invia un medico generico.
Qualora il medico fosse impossibilitato ad intervenire, la Struttura Organizzativa trasferisce l’Assicurato in autoambulanza verso il più vicino centro medico idoneo alla gestione dell’urgenza.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. |
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
ART. AS15 ORGANIZZAZIONE VISITA PEDIATRICA A DOMICILIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, reperisce un pediatra convenzionato per una visita domiciliare nel luogo indicato.
Rimane a carico dell’Assicurato Il costo della visita medica compreso il diritto di uscita del medico.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS16 INVIO DI UN’AMBULANZA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, accertata l’oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, reperisce ed invia un’autoambulanza per il suo trasferimento dal luogo di domicilio sino al centro medico più vicino.
Massimale | 250 euro per annualità assicurativa. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
ART. AS17 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA DOPO IL RICOVERO DI PRIMO SOCCORSO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, dimesso dal ricovero di primo soccorso, accertata l’oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, ne predispone il trasferimento verso il domicilio tramite autoambulanza.
Massimale | 300 km per sinistro considerando il tragitto struttura di primo soccorso – domicilio dell’Assicurato andata e ritorno. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).
ART. AS18 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della provincia di residenza, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, si occupa di:
1) tenuto conto della disponibilità esistente, individuare e prenotare l’istituto di cura italiano o estero maggiormente attrezzato per la patologia di cui soffre l’Assicurato;
2) organizzare il trasporto dell’Assicurato, compatibilmente alle sue condizioni sanitarie, verso l’istituto di cura italiano o estero individuato con il mezzo più idoneo tra quelli di seguito elencati:
• aereo sanitario limitatamente al trasferimento verso paesi dell’Europa e del bacino del Mediterraneo che non si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
• treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
3) ove necessario assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS19 ACCOMPAGNATORE IN CASO DI TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, qualora venga erogata la prestazione di cui al precedente art. AS18 “Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato”, provvede all’organizzazione del viaggio e del soggiorno di un accompagnatore scelto dall’Assicurato tra un familiare o una persona di sua fiducia.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di viaggio, di vitto ed alloggio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS20 MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia, prendono contatto con i medici curanti ove l’Assicurato è ricoverato per seguirne l’evoluzione clinica della patologia informando, qualora necessario, i famigliari sul decorso.
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
NOTA BENE:
La prestazione è fornita previo consenso esplicito dell’Assicurato al reparto di degenza, in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (protezione dei dati) e alla relativa normativa interna di adeguamento.
ART. AS21 ASSISTENZA PRESSO ISTITUTO DI CURA (VEGLIE)
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia che necessita di assistenza durante la degenza, accertata l’oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, reperisce ed invia, nel minor tempo possibile e compatibilmente con le oggettive situazioni territoriali locali, un operatore sociosanitario.
Massimale | 500 euro per annualità assicurativa. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS22 ASSISTENZA PER FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
È attivo un servizio di assistenza grazie a quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia che necessita di assistenza per i familiari non autosufficienti con lui conviventi o residenti a 50 km dalla residenza dell’Assicurato rimasti soli, organizza i seguenti servizi a loro necessari:
• invio di un operatore-sociosanitario;
• invio di un infermiere;
• spesa a casa.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai beni acquistati a seguito dell’erogazione del servizio “SPESA A CASA”.
Massimale | 500 euro per sinistro. SPESA A CASA: massimo 2 buste e massimo 3 volte a settimana. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa e nell’arco delle prime 4 settimane di convalescenza. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | I servizi sono erogati con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovati con l’invio del certificato di ricovero emesso dall’istituto di cura. INVIO DI UN OPERATORE SOCIO SANITARIO ed INVIO DI UN INFERMIERE: i servizi sono erogati 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. SPESA A CASA: il servizio è erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS23 INVIO DI UN AUTISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, impossibilitato a guidare in autonomia, reperisce ed invia un autista convenzionato (taxi o NCC: noleggio con conducente in Italia) per gli spostamenti necessari.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo dell’autista, compreso l’eventuale diritto di uscita.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS24 INVIO BABY SITTER
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia da più di 2 giorni consecutivi che non abbia la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, reperisce ed invia, salvo disponibilità, una baby sitter per accudirli.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con la baby sitter con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di ricovero emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS25 ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia da più di 2 giorni consecutivi, che non abbia la possibilità di portare a scuola i propri figli di età inferiore di anni 12, reperisce ed invia, salvo disponibilità e previa sottoscrizione dell’idonea liberatoria, un taxi per accompagnarli.
Massimale | 200 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’autista con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di ricovero emesso dall’istituto di cura |
ART. AS26 ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia da più di 2 giorni consecutivi, che non abbia la possibilità di accompagnare nelle attività extrascolastiche i propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, e previa sottoscrizione dell’idonea liberatoria un taxi per accompagnarli.
Massimale | 200 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’autista con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di ricovero emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS27 CUSTODIA ANIMALI DOMESTICI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia da più di 2 giorni consecutivi o immobilizzato che si trovi impossibilitato ad affidare il suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata), ne predispone la custodia in un’idonea struttura di accoglienza.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in EUROPA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di ricovero emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS28 SEGNALAZIONE INSEGNANTE ON-LINE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura colpito a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di seguire i propri figli minori studenti regolarmente iscritti alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado nello svolgimento dei compiti scolastici, reperisce un’insegnante on-line.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo orario dell’insegnante on-line.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS29 CUSTODIA DEL VEICOLO A SEGUITO RICOVERO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato d’urgenza in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia, organizza il traino e la custodia del veicolo con il quale si è recato in autonomia all’istituto di cura presso un deposito vicino alla sua abitazione per un periodo corrispondente ai giorni di degenza.
Il ritiro del veicolo potrà avvenire solo in presenza di persona delegata dell'Assicurato.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di traino e custodia del veicolo.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS30 PROTEZIONE ABITAZIONE A SEGUITO RICOVERO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia, invia una guardia giurata per la sorveglianza dell’abitazione ove risiede se i mezzi di chiusura della stessa risultassero compromessi e non più operanti a seguito di effrazione e/o scasso durante il periodo di degenza.
Massimale | 8 ore lavorative per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS31 ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTO E SOGGIORNO PER GRANDI INTERVENTI O TERAPIE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato al quale viene diagnosticata una:
• patologia che comporti il doversi sottoporre ad un grande intervento chirurgico; o
• malattia di natura oncologica e deve sottoporsi a cicli di terapie; o
• malattia neurodegenerativa (SLA, Sclerosi multipla) e deve sottoporsi a cicli di terapie/riabilitazione; presso un istituto di cura situato fuori dalla provincia di residenza, organizza a tariffe convenzionate, anche per l’eventuale accompagnatore designato dall’Assicurato:
• il trasferimento presso la città dove è situato l’istituto di cura scelto con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• il pernottamento in zona limitrofa all’istituto di cura;
• i trasferimenti dal luogo di pernottamento all’istituto di cura e viceversa con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo in relazione allo stato di salute dell’Assicurato;
• il rientro presso il domicilio al termine del periodo di cura.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di trasporto e soggiorno.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa entro 1 anno dalla diagnosi della patologia/malattia. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS32 ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTO E SOGGIORNO IN CASO DI RICOVERO DEL FIGLIO NEONATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato il cui figlio nato con gravi problematiche non curabili negli istituti di cura della provincia di residenza viene trasferito in urgenza su indicazione del medico curante in un istituto di cura fuori dalla provincia di residenza, provvede ad organizzare a tariffe convenzionale:
• il trasferimento nella città dove è situato l’istituto di cura;
• il pernottamento in zona limitrofa all’istituto di cura;
• i trasferimenti dal luogo di pernottamento all’istituto di cura e viceversa con il mezzo che la Struttura Organizzativa ritiene maggiormente idoneo per tutto il periodo di degenza del figlio;
a favore dell’Assicurato e della sua famiglia.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di trasporto e soggiorno.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa entro 1 anno dalla nascita del figlio. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS33 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato in viaggio che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro verso il domicilio nella data programmata a seguito di infortunio o malattia improvvisa, prenota un albergo o un residence.
La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.
Al suo rientro, l’Assicurato deve presentare la documentazione relativa alla causa che ha reso necessario il prolungamento del soggiorno.
Massimale | 750 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno e comprovata con l’invio del certificato medico che attesti lo stato di salute dell’Assicurato. |
ART. AS34 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia ed in assenza di un congiunto sul posto che lo possa seguire, mette a disposizione di familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno:
• in treno in prima classe;
• in aereo in classe economica se il viaggio dovesse superare le sei ore; per raggiungerlo.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi di vitto ed alloggio e tutte le spese diverse dai titoli di viaggio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS35 ASSISTENZA AI MINORI DI ANNI 14
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia improvvisa o altra causa di forza maggiore che gli pregiudica la possibilità di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in viaggio, mette a disposizione di un familiare o dell’accompagnatore designato dall’Assicurato un biglietto:
• aereo in classe economica;
• ferroviario in prima classe;
• per il traghetto;
per raggiungere i figli minori o portatori di handicap.
Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all’accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:
• aereo in classe economica;
• ferroviario in prima classe;
• per il traghetto;
per ritornare alla propria residenza in Italia.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS36 RIENTRO ANTICIPATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato in viaggio obbligato a rientrare improvvisamente alla propria residenza a causa del decesso di:
• coniuge / convivente more uxorio;
• figlio/a;
• fratello / sorella;
• genitore;
• suocero/a;
• genero / nuora; fornisce un biglietto:
• aereo in classe economica;
• ferroviario di prima classe;
per raggiungere il luogo in Italia dove è deceduto o dove viene sepolto il familiare.
La Struttura Organizzativa provvedere a far rientrare con l’Assicurato anche un minore purché facente parte del medesimo nucleo familiare e con lui in viaggio.
La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare il proprio veicolo qualora si trovasse impossibilitato ad utilizzarlo per rientrare anticipatamente.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. |
ART. AS37 RIENTRO SANITARIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia durante un viaggio, le cui condizioni sanitarie siano tali che i medici della Struttura Organizzativa d’intesa:
• con i medici curanti sul posto; o
• in assenza di questi ultimi, con il medico inviato sul posto dalla Struttura Organizzativa;
ritengano necessario un trasferimento in un istituto di cura prossimo alla residenza in Italia per garantire le cure più adeguate alle condizioni dell’Assicurato, ne organizza il rientro con il mezzo di trasporto più idoneo tra quelli di seguito elencati:
• aereo sanitario limitatamente al trasferimento dai paesi dell’Europa e del bacino del Mediterraneo che non si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
• dagli altri paesi del mondo con aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato (se necessario con l’accompagnamento di personale medico e/o infermieristico);
• treno di prima classe e qualora ce ne siano le necessità tramite vagone letto;
• autoambulanza.
ESCLUSIONI
Il trasferimento non è previsto per:
• malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
• infortuni e malattie che non impediscano all’Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessiti di rientro sanitario e possano essere curate sul posto;
• se l’Assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa e quando il sinistro si verifica oltre 100 km dal comune in cui l’Assicurato è domiciliato. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS38 RIENTRO SANITARIO CON UN FAMILIARE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a favore del quale sia stata erogata la prestazione al precedente art. AS37 “Rientro sanitario” e qualora i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio di rientro, provvedono all’organizzazione del rientro dell'Assicurato accompagnato da un familiare, utilizzando lo stesso mezzo, fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza.
Qualora la Struttura Organizzativa abbia provveduto al rientro del familiare a proprie spese, la stessa ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto (aereo, ferroviario, ecc.) non utilizzato per il rientro programmato alla residenza.
Rimangono a carico dell’Assicurato le spese di soggiorno del familiare.
Massimale | 750 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. |
ART. AS39 RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggio, provvede al suo rientro, ed eventualmente a quello di un suo compagno di viaggio, verso la residenza, purché il rientro avvenga in data e con un mezzo di trasporto diversi da quelli inizialmente previsti mettendo a disposizione un biglietto:
• aereo in classe economica;
• ferroviario ordinario di prima classe;
• per un traghetto.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. |
ART. AS40 RIENTRO DEI FAMILIARI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a favore del quale venga erogata la prestazione di cui all’art. AS39 “Rientro dell’Assicurato convalescente”, fornisce i biglietti di rientro (biglietto aereo in classe economica oppure biglietto ferroviario in prima classe) verso la residenza in Italia anche ai familiari in viaggio con l’Assicurato purché facenti parte dello stesso nucleo familiare, che non siano in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo di trasporto previsto.
La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggi non utilizzati per il rientro.
Massimale | 350 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall’Italia. 500 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro non avviene dall’Italia. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. |
ART. AS41 RIENTRO FAMILIARI VIAGGIATORI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato a favore del quale sia stata erogata la prestazione al precedente art. AS36 "Rientro sanitario", fornisce ai componenti del suo nucleo familiare che siano con lui in viaggio:
• un biglietto aereo in classe economica; o
• un biglietto ferroviario, prima classe;
per rientrare alla propria residenza in Italia qualora non siano in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato.
La Società ha la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimale | 350 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avviene dall’Italia. 500 euro per persona assicurata se il viaggio di rientro non avviene dall’Italia. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS42 TELEFARMACOLOGIA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale i medici della Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che si trova all’estero e necessita di conoscere il nome commerciale locale di un farmaco o del corrispondente principio attivo, forniscono le informazioni sanitarie richieste.
NOTA BENE:
La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza.
Il servizio è attualmente disponibile in 18 differenti lingue (italiano, inglese, francese, turco, russo, cinese, thailandese, olandese, ebraico, polacco, portoghese, tedesco, ceco, greco, rumeno, spagnolo, arabo, giapponese).
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS43 INTERPRETE ALL’ESTERO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ricoverato presso un istituto di cura per infortunio o malattia e che non abbia familiarità con la lingua del luogo in cui si trova, reperisce ed invia un interprete.
Massimale | 8 ore lavorative per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO con esclusione dell’ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. |
ART. AS44 INVIO MEDICINALI, PROTESI E OCCHIALI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato in viaggio che abbia bisogno di
• protesi; o
• occhiali; o
• medicinali regolarmente prescritti da un medico;
e che siano introvabili sul posto purché commercializzati in Italia, li reperisce e li invia con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto.
In alternativa la Struttura Organizzativa può fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo di quanto acquistato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS45 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato in viaggio colpito da infortunio o malattia, gli anticipa delle spese improvvise di prima necessità che deve sostenere e non può provvedere direttamente ed immediatamente.
L’Assicurato deve restituire la somma anticipata entro un mese dalla data di erogazione. In caso di ritardo, verranno addebitati gli interessi al tasso legale corrente.
COSA FARE IN QUESTO CASO
L’Assicurato deve:
1. comunicarne la causa e l’ammontare della cifra necessaria;
2. fornire le adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione di quanto anticipato;
3. comunicare il suo recapito e quello dei referenti necessari a verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
NOTA BENE:
La prestazione non è operante se il trasferimento di denaro all’estero comporta la violazione delle norme vigenti in materia in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
CONVALESCENZA
COSA È ASSICURATO
ART. AS46 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
I servizi di seguito elencati sono attivabili qualora l’Assicurato abbia subito un ricovero in istituto di cura, a seguito di infortunio o malattia, di almeno:
• 8 giorni se con intervento chirurgico;
• 12 giorni se senza intervento chirurgico.
Le modalità per usufruirne delle prestazioni vengono definite dalla Struttura Organizzativa in accordo con l'Assicurato e il medico curante.
1. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE
La Struttura Organizzativa gestisce, su richiesta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico.
2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
In caso di necessità la Struttura Organizzativa invia al domicilio dell'Assicurato del personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale).
3. SERVIZI SANITARI
Se l'Assicurato ha bisogno di eseguire presso il proprio domicilio prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e altri accertamenti diagnostici eseguibili a domicilio e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti.
4. SERVIZI NON SANITARI
Se l'Assicurato ha bisogno di sbrigare faccende relative alla vita familiare quotidiana quali ad esempio: pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori; la Struttura Organizzativa predispone i servizi richiesti.
VALIDO PER I SERVIZI INDICATI AI PUNTI 1. 2. 3. 4. | |
Massimale | 30 giorni dopo le dimissioni dall’istituto di cura. |
Erogabilità | Ogni singolo servizio è erogabile 1 volta per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’operatore sanitario con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS47 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che abbia beneficiato della prestazione di cui al precedente art. AS18 “Trasferimento in un centro ospedaliero
attrezzato”, in dimissione dall’istituto di cura a seguito di 2 giorni continuativi di degenza, accertata l’oggettiva necessità da parte dei medici della Struttura Organizzativa, provvede all’organizzazione del suo rientro utilizzando il mezzo di trasporto maggiormente idoneo allo stato di salute dell’Assicurato tra quelli di seguito elencati:
• aereo di linea in classe economica eventualmente in barella;
• treno in prima classe e qualora ce ne sia necessità in vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno e comprovata con l’invio del certificato di dimissione emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS48 ACCOMPAGNATORE IN CASO DI RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che abbia beneficiato della prestazione di cui al precedente art. AS47 “Rientro dal centro ospedaliero attrezzato”, organizza il viaggio di ritorno di un familiare o di una persona di fiducia designata che accompagna l’Assicurato nel viaggio di rientro.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo del viaggio di ritorno dell’accompagnatore.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS49 INVIO INFERMIERE A DOMICILIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che necessita di essere assistito da un infermiere nelle due settimane successive alla dimissione da un istituto di cura a seguito di ricovero di durata superiore a 2 giorni continuativi, provvede al suo reperimento e all’invio.
Massimale | 500 euro per assicurato e per annualità assicurativa. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissione emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS50 RICERCA FISIOTERAPISTA CONVENZIONATO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che deve sottoporsi a sedute di fisioterapia a seguito di infortunio, reperisce un professionista convenzionato per le sedute necessarie e lo invia al domicilio dell’Assicurato.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi delle sedute di fisioterapia, compreso l’eventuale diritto di uscita.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS51 SERVIZIO DI FISIOTERAPIA A DOMICILIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che abbia riportato traumi o fratture semplici derivanti da infortunio o malattia improvvisa e dopo averne accertata l’effettiva necessità secondo il parere del medico della Struttura Organizzativa, invia al domicilio un’assistenza fisioterapica specializzata.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato medico che attesti lo stato di salute dell’Assicurato. |
ART. AS52 SERVIZI SANITARI A DOMICILIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che sia impossibilitato ad uscire autonomamente da casa a seguito di gravi motivi di salute certificati dal proprio medico curante, organizza presso il suo domicilio:
• l’esecuzione di accertamenti diagnostici quali prelievi di sangue, ecografie, esami radiografici e quant’altro necessario purché possa essere eseguito a domicilio;
• il ritiro e la consegna gli esiti degli esami.
Massimale | 4 volte per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per anno assicurativo. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’operatore sanitario con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS53 CONSEGNA FARMACI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia, ricerca e consegna farmaci commercializzati in Italia presso il domicilio dell’Assicurato per le cure del caso secondo quanto indicato da prescrizione medica.
I costi di acquisto dei medicinali rimangono a carico dell’Assicurato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS54 FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia necessiti di una o più tra le seguenti attrezzature mediche:
• stampelle;
• sedia a rotelle;
• letto ortopedico;
• materasso antidecubito;
le fornisce in comodato d’uso per il periodo necessario.
Massimale | 90 giorni per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire e/o fornire le attrezzature indicate, l’Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il noleggio dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Massimale | 500 euro per sinistro. |
ART. AS55 CONCIERGERIE PER VISITE MEDICHE O CICLI DI TERAPIA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che gli pregiudichi la possibilità di spostarsi in autonomia per recarsi presso un istituto di cura al fine di sottoporsi a visite mediche o cicli di terapia prescritte dal medico curante, ne organizza il
trasferimento dal domicilio ed il rientro dall’istituto di cura con il mezzo di trasporto maggiormente idoneo al suo stato di salute.
Qualora necessario, la Struttura Organizzativa assiste l’Assicurato con l’ausilio di un operatore socio-sanitario nelle varie attività che caratterizzano la giornata di:
• visite mediche (meramente a titolo di esempio non esaustivo: orientamento presso l’istituto di cura, accettazione all’arrivo presso l’istituto di cura, compilazione di formulari e richieste, ricerca e fornitura di una carrozzina, recepimento con chiarezza delle indicazioni dei medici, ritiro dei referti, acquisto di farmaci prescritti ed ogni altra necessità collegata, …);
• cicli di terapia (meramente a titolo di esempio non esaustivo: controlli pre terapia, esami diagnostici, infusioni, periodi di attesa e stasi, rientro al domicilio, ed ogni altra necessità collegata, …).
Qualora la Struttura Organizzativa venga autorizzata dall’Assicurato e previa sua espressa indicazione con sottoscrizione della relativa liberatoria, tiene costantemente aggiornati i familiari in merito al regolare svolgimento di quanto calendarizzato nella giornata di cura o terapia.
Il calendario dei cicli di terapia viene condiviso con l’Assicurato sin dall’attivazione della prestazione e, qualora ci fossero cambiamenti nella programmazione, la Struttura Organizzativa ne prende atto avvisando tempestivamente i fornitori coinvolti al fine di consentire la corretta erogazione della prestazione all’Assicurato.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi per i trasferimenti e ogni altro onere legato all’erogazione della prestazione.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS56 CONSULENZA PER ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che comporti un’invalidità permanente pari o superiore al 65%, reperisce e commissiona ad un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l’adeguamento dell’abitazione.
Massimale | 1.000 euro per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS57 TRASPORTO DELLA SALMA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa effettua il trasporto della salma dell’Assicurato deceduto a seguito di infortunio o malattia dal luogo in cui è avvenuto il decesso fino al luogo di sepoltura in Italia facendo fede la residenza dell’Assicurato.
La Società tiene a proprio carico:
• le spese del feretro sufficienti per il trasporto;
• il costo del trasporto della salma;
• le eventuali spese di recupero della salma con le limitazioni indicate.
ESCLUSIONI
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre.
Massimale | 10.000 euro per sinistro anche se coinvolti più assicurati. SPESE DI RECUPERO DELLA SALMA: sotto- massimale di 2.000 euro per sinistro anche se coinvolti più assicurati. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in tutto il MONDO con esclusione dell’ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS58 AUTISTA A DISPOSIZIONE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato che a seguito di immobilizzo, certificato dal proprio medico curante, non sia in grado di guidare e nessun famigliare possa farlo per obiettive ragioni, provvede a mettergli a disposizione un taxi o un NCC (Noleggio Con Conducente) per il trasferimento alle visite di controllo o alle sedute di fisioterapia.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno. |
ART. AS59 INVIO BABY SITTER
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato dimesso dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato per almeno 5 giorni consecutivi a seguito di infortunio o malattia e che non abbia la possibilità di occuparsi dei propri figli di età inferiore di anni 12, reperisce ed invia, salvo disponibilità, una baby sitter per accudirli.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con la baby sitter con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissione emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS60 INVIO DOG SITTER
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato dimesso dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato per almeno 5 giorni consecutivi a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di occuparsi del suo animale domestico (cane o gatto di proprietà documentata dell’assicurato), reperisce ed invia, salvo disponibilità, un dog sitter per accudirlo.
Massimale | 10 uscite per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con il dog sitter con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |
Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il dog sitter entro le 6 ore successive alla richiesta, l’Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili entro il limite massimo di 300 euro per sinistro.
ART. AS61 ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato dimesso dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato per almeno 5 giorni consecutivi a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di portare a scuola i propri figli di età inferiore di anni 12, reperisce ed invia, salvo disponibilità e previa sottoscrizione dell’idonea liberatoria, un taxi per accompagnarli.
Massimale | 200 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’autista con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS62 ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato dimesso dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato per almeno 5 giorni consecutivi a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di accompagnare nelle attività extrascolastiche i propri figli di età inferiore di anni 12, invia, salvo disponibilità, e previa sottoscrizione dell’idonea liberatoria un taxi per accompagnarli.
Massimale | 200 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con l’autista con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS63 SEGNALAZIONE INSEGNANTE ON-LINE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato dimesso dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato a seguito di infortunio o malattia, che non abbia la possibilità di seguire i propri figli minori studenti regolarmente iscritti alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado nello svolgimento dei compiti scolastici, reperisce un’insegnante on-line.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo orario dell’insegnante on-line.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e l’attivazione. |
ART. AS64 COLLABORATRICE FAMILIARE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che:
• comporti l’immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni; o
• in caso di frattura del bacino, femore, della colonna vertebrale; o
• per frattura delle costole purché radiologicamente accertata; o
• in caso di ricovero che comporti almeno un pernottamento in istituto di cura con o senza intervento chirurgico;
necessiti dell’assistenza di una persona presso il suo domicilio per sbrigare le normali attività di conduzione dell’abitazione, reperisce ed invia una collaboratrice familiare.
La Società tiene a proprio carico il costo della collaboratrice familiare.
L’Assicurato può segnalare una collaboratrice di propria fiducia e la Struttura Organizzativa la contatterà per verificare la compatibilità tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall’Assicurato e quanto praticato in convenzione. Qualora ci sia compatibilità la Struttura Organizzativa invierà la collaboratrice famigliare segnalata dall’Assicurato; qualora invece ci sia eccedenza tariffaria tra la collaboratrice segnalata dall’Assicurato e la tariffa convenzionata, è facoltà dell’Assicurato scegliere la collaboratrice familiare segnalata tenendo a proprio carico l’eccedenza economica rispetto alla tariffa convenzionata.
Massimale | 20 giorni per sinistro e 50 euro al giorno e 350 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all’anno ad orari concordati con la collaboratrice familiare con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS65 SPESA A CASA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia certificati dal medico curante che sia impossibilitato ad uscire autonomamente da casa, organizza la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità.
Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai beni acquistati.
Massimale | 3 volta a settimana massimo 2 buste per richiesta. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa 4 volte per sinistro. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali. |
ART. AS66 PAGAMENTO UTENZE DOMICILIARI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia certificati dal proprio medico curante che si trovi impossibilitato ad uscire autonomamente dal domicilio, provvede per conto dello stesso al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea.
Rimane a carico dell’Assicurato il costo delle utenze domiciliari.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
In caso di impossibilità da parte della Struttura Organizzativa a provvedere al pagamento entro il termine indicato, si provvederà al rimborso della spesa sostenuta dall’assicurato per l’organizzazione del servizio entro il massimale di 100 euro per sinistro.
ART. AS67 CONSULENZA TELEFONICA CON NUTRIZIONISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che abbia comportato:
• l’immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni per un periodo superiore a 7 giorni; o
• un periodo di degenza in istituto di cura (compresivi eventuali periodi di ospedalizzazione domiciliare) superiori a 7 giorni;
organizza una consulenza telefonica con un medico nutrizionista.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |
ART. AS68 SEGNALAZIONE PERSONAL TRAINER
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che abbia comportato:
• l’immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni per un periodo superiore a 7 giorni oppure;
• un periodo di degenza in istituto di cura (compresivi eventuali periodi di ospedalizzazione domiciliare) superiori a 7 giorni;
provvede a reperire un personal trainer.
Rimane a carico dell’Assicurato l’eventuale costo del professionista.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione. |
ART. AS69 PULIZIA E RIASSETTO DELL’ABITAZIONE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato colpito da infortunio o malattia che abbia comportato un periodo di degenza in istituto di cura superiore a 10 giorni, organizza un servizio di pulizia e di riassetto dell’abitazione dell’Assicurato prima del suo ritorno.
Massimale | 300 euro per sinistro. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa. |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA. |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento di reale fruizione e comprovata con l’invio del certificato di dimissioni emesso dall’istituto di cura. |