CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
COMMERCIO SICURO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
la Nota informativa, comprensiva del glossario;
le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
COMMERCIO SICURO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione
importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a
FRANCHIGIA
termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato
INDENNIZZO/RISARCIMENTO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione
la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione
PREMIO
SCOPERTO
dell’assicurazione
la quota in percentuale, contrattualmente a carico dell’Assicurato che viene detratta per ciascun sinistro da quanto indennizzabile a termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.
- Sede legale: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
- L’Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle Imprese di assicurazione.
Si rinvia all’home page del sito Internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenze
se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi inerenti agli esercizi commerciali.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti cinque sezioni:
- Sezione A) Incendio - Lastre: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza
- Sezione B) Responsabilità Civile: tiene indenne l’assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza
- Sezione C) Furto e Rapina: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di furto realizzato o tentato
- Sezione D) Tutela giudiziaria: rimborsa all'assicurato le spese legali sostenute per le vertenze indicate in polizza
- Sezione E) Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:
- Incendio-Lastre: artt. 1, 2, 19 della Sezione A) Incendio – lastre
- Responsabilità civile: art. 1 della Sezione B) Responsabilità Civile
- Furto e Rapina: artt. da 1 a 3 della Sezione C) Furto e Rapina
- Spese legali: art. 1 della Sezione D) Tutela Giudiziaria
- Assistenza: artt. da 1, 2, da 4 a 10 della Sezione E ) Assistenza.
Le garanzie principali possono essere integrate con delle garanzie accessorie e clausole speciali.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo:
- Incendio-lastre: art. 3 della Sezione A) Incendio-lastre
- Responsabilità civile: art. 4 della Sezione B) Responsabilità Civile
- Furto e Rapina: art. 4 della Sezione C) Furto e Rapina
- Spese legali: art. 2 della Sezione D) Tutela Giudiziaria
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali, Si rinvia pertanto ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Incendio-lastre: art. 14 delle Norme Comuni a tutte le sezioni e artt. 1, 2, 4, 19 della Sezione
A) Incendio – lastre
- Responsabilità civile: art. 14 delle Norme Comuni a tutte le sezioni e artt. 1, 2 della Sezione B) Responsabilità Civile
- Furto e Rapina: art. 14 delle Norme Comuni a tutte le sezioni e artt. 1, 2, 15 della Sezione C) Furto e Rapina
- Tutela Giudiziaria: artt. 1, 3 della Sezione D) Tutela Giudiziaria
- Assistenza: artt. da 3 a 11 della Sezione E) Assistenza
Esempio numerico di scoperto: ammontare del danno stimato = | Euro | 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 | Euro | 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | Euro | 9.000,00 |
Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00: |
- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio numerico di scoperto con il minimo su garanzia a primo rischio assoluto: Garanzia fenomeno elettrico
- Limite di indennizzo 15.000 euro scoperto 20% con il minimo di euro 800 Esempio 1)
- Danno 30.000 euro
- (danno > limite di indennizzo di 15.000 euro)
- Danno liquidabile: 15.000 euro
- Scoperto 20% ( 20% di 15.000 = 3.000) > minimo euro 800
- Indennizzo: danno liquidabile – scoperto = 15.000 - 3.000= 12.000 euro Esempio 2)
- Danno 3.000 euro
- (danno < limite di indennizzo di 15.000 euro)
- Danno liquidabile: 3.000 euro
- Scoperto 20% ( 20% di 3.000 = 600) < minimo 800 euro)
- Indennizzo: danno liquidabile – minimo = 3.000 - 800= 2.200 euro
Relativamente alla sezione Furto:
Se in polizza sono previsti franchigie e scoperti congiuntamente a limiti di indennizzo si procederà alla liquidazione del danno applicando franchigie o scoperti dopo aver tenuto conto del limite di indennizzo.
Relativamente alla sezione Incendio il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 12 della sezione A) Incendio - lastre.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenze
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 1 delle norme comuni a tutte le sezioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle norme comuni a tutte le sezioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d’uso.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza alla voce “Frazionamento”.
Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).
Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento:
semestrale 3%;
quadrimestrale 4%;
trimestrale 4,5%;
mensile 5% .
Avvertenze:
La Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
- concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il relativo premio della Sezione A) Incendio – Lastre, Sezione C) Furto e Rapina possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’allegato modello di polizza IND06 riportato in appresso:
“La somma assicurata ed il relativo premio sono collegati agli indici dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica in conformità a quanto segue:
nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base annua di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento od al loro equivalente, la somma assicurata ed il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Le Parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate alla stipulazione della polizza siano aumentate del 50% a seguito dell’applicazione della presente clausola.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, la Società ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.
I limiti di indennizzo, se espressi in cifra assoluta, seguono l’adeguamento come per le somme assicurate.”
8. Rivalse
Avvertenze:
Nella Sezione A) Incendio - Lastre è previsto che la Società rinunci – salvo il caso di dolo - al diritto di surroga anche verso altri responsabili del sinistro. Si rinvia all’art. 16 della Sezione A) Incendio e Lastre delle condizioni di assicurazione.
Nelle altre Sezioni si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
9. Diritto di recesso
Avvertenze
Il contratto prevede per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all’art. 7 delle norme comuni a tutte le sezioni.
Se la durata del contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenze
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro).
Si rinvia a:
- Incendio – Lastre: art. 7 della Sezione A) Incendio-Lastre
- Responsabilità civile: art. 5 della Sezione B) Responsabilità Civile
- Furto e Rapina: art. 6 della Sezione C) Furto e Rapina
- Spese legali: art. 6 della Sezione D) Tutela Giudiziaria
Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.a.. Si rinvia all’art. 16 della Sezione E) Assistenza delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
14. Reclami
Eventuali reclami nei confronti dell’Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – Tel.: 00 00000000
– Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo della lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
15. Arbitrato
Non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
* * *
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
DEFINIZIONI 4
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA 7
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 8
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 8
Art. 2 Altre assicurazioni 8
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione 8
Art. 5 Diminuzione del rischio 8
Art. 6 Aggravamento del rischio 8
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 8
Art. 8 Proroga dell’assicurazione 9
Art. 9 Oneri fiscali 9
Art. 10 Foro competente 9
Art. 11 Assicurazione presso diversi assicuratori – Obbligo di comunicazione di nuove assicurazioni . 9 Art. 12 Frazionamento del premio 9
Art. 13 Rinvio alle norme di legge 9
Art.14 Esistenza di procedure concorsuali 9
SEZIONE A) INCENDIO – LASTRE 11
Art. 1 Cose assicurate 11
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione 11
Art. 3 Delimitazioni del rischio 13
Art. 4 Limite massimo per “rischio singolo” 14
Art. 5 Caratteristiche del fabbricato 14
Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 14
Art. 7 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro 14
Art. 8 Esagerazione dolosa del danno 15
Art. 9 Procedura per la valutazione del danno 15
Art. 10 Mandato dei periti 15
Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 16
Art. 12 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura 17
Art. 13 Limite massimo dell’indennizzo 17
Art. 14 Pagamento dell’indennizzo 17
Art. 15 Indennizzo separato per ciascuna partita 17
Art. 16 Rinuncia al diritto di surroga 18
Art. 17 Operazioni peritali 18
Art. 18 Garanzie Accessorie 19
1. Maggiori costi 19
2. Ricorso terzi 19
3. Rischio locativo 20
Art. 19 Condizioni particolari 21
1. Acqua condotta – Spese per la ricerca e riparazione del danno 21
2. Eventi atmosferici 21
3. Eventi sociopolitici 22
4. Grandine 23
5. Gelo 23
6. Assicurazione presso esposizioni, fiere, mostre e locali di terzi 24
7. Anticipo indennizzo 24
8. Oneri di urbanizzazione 24
9. Onorario Periti 24
10. Colpa grave 24
SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE 25
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 25
Art. 2 Estensione territoriale 26
Art. 3 Persone non considerate terzi 27
Art. 4 Rischi esclusi dall’assicurazione 27
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 28
Art. 6 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro 28
Art. 7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali 28
Art. 8 Calcolo del premio 29
Art. 9 Clausole speciali 30
R500 Esclusione RC proprietà del fabbricato 30
R501 RC Danni da interruzione o sospensione di attività 30
R502 Inquinamento Accidentale 30
R504 Franchigia R.C.T. per danni a cose 30
SEZIONE C) FURTO E RAPINA 31
Art. 1 Cose assicurate 31
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione 31
Art. 3 Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate 33
Art. 4 Esclusioni 34
Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 34
Art. 6 Obblighi in caso di sinistro 35
Art. 7 Esagerazione dolosa del danno 35
Art. 8 Procedura per la valutazione del danno 35
Art. 9 Mandato dei periti 36
Art. 10 Determinazione dell’ammontare del danno 36
Art. 11 Titoli di credito 36
Art. 12 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro e suo reintegro 37
Art. 13 Pagamento dell’indennizzo 37
Art. 14 Recupero delle cose rubate 37
Art. 15 Cumulo scoperti 38
Art. 16 Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato 38
Art. 17 Clausole speciali 39
F511 Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate 39
F512 Impianto di allarme antifurto 39
SEZIONE D) TUTELA GIUDIZIARIA 40
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 40
Art. 2 Esclusioni 41
Art. 3 Limiti territoriali 41
Art. 4 Coesistenza con assicurazione R. C. 41
Art. 5 Decorrenza della garanzia 42
Art. 6 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 42
Art. 7 Gestione del sinistro 42
Art. 8 Libera scelta del legale 42
SEZIONE E) ASSISTENZA 44
Art. 1 Cose assicurate 44
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione 44
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 44
Art. 3 Prestazioni - Massimali 44
Art. 4 Invio di un artigiano per interventi ordinari 44
Art. 5 Interventi di emergenza sull’impianto idrico 44
Art. 6 Interventi di emergenza sull’impianto elettrico 45
Art. 7 Invio di un vetraio 45
Art. 8 Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari 45
Art. 9 Invio di una Guardia Giurata 46
Art. 10 Trasferimento del contenuto dei locali 46
Art. 11 Estensione territoriale 46
Art. 12 Altre assicurazioni 46
Art. 13 Limiti di esposizione 46
Art. 14 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute 47
Art. 15 Mancato utilizzo delle prestazioni 47
Art. 16 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza) 47
CODICI ATTIVITÀ COMMERCIALI 48
CATEGORIE DI ATTIVITÀ 49
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ADDETTI soggetti, compresi il titolare ed i suoi familiari, che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera nell’esercizio
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
macchine ed apparecchiature elettroniche quali registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti d’allarme, apparecchiature di comunicazione, impianti Hi- Fi, personal computer e minielaboratori, il tutto finalizzato all’attività assicurata
ARCHIVI INFORMATICI: dati e programmi non in licenza d’uso dell’Assicurato per macchine ed elaboratori elettronici contenuti in schede, dischi o nastri, esclusi i supporti
informatici
ARREDAMENTO E ATTREZZATURA
mobilio, arredamento, banconi frigoriferi, impianti portatili di condizionamento, riscaldamento, macchine per scrivere e calcolare non elettroniche, attrezzature, scaffalature, cancelleria, stampati, dépliant, archivi cartacei, documenti, disegni e quant’altro di simile finalizzato all’attività assicurata, comprese “apparecchiature elettroniche”.
ASSICURATO soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE contratto di assicurazione
CONTRAENTE soggetto che stipula l’assicurazione
COSE relativamente alla garanzia di responsabilità civile, sia gli oggetti materiali sia gli animali
ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
ESPLODENTI sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A
FABBRICATO l’intera costruzione edile e tutte le opere di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate nonché i seguenti impianti fissi al servizio del
fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici ed impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie ed i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune
FRANCHIGIA importo che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo che
rimane a carico dell’Assicurato
FURTO l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
IMPLOSIONE repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
INCENDIO combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi o propagarsi
INCOMBUSTIBILI sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è
quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno
INDENNIZZO somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INFIAMMABILI sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 °C – che rispondono alle seguenti caratteristiche:
gas combustibili (come ad esempio l’acetilene, il metano, l’etano);
liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
I liquori in bottiglia non sono considerati infiammabili
LASTRE lastre piane e curve di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro o materiale plastico nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni, verticali
ed orizzontali, fisse o scorrevoli su guide compresi telai e cornici
MAGGIORI COSTI costi necessari alla prosecuzione dell’attività, sostenuti per un periodo non superiore a quello per la ripresa dell’attività stessa, in eccedenza ai normali
costi che sarebbero stati sostenuti in assenza di sinistro
MASSIMALE massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
MERCI merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti
e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione
MERCI SPECIALI si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
celluloide (grezza, oggetti di);
espansite;
schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa;
materie plastiche espanse o alveolari;
imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito
MEZZI DI CUSTODIA armadio di sicurezza o corazzato, cassaforte a muro o di peso oltre i 100 kg
PARTITA Insieme dei beni, appartenenti ad una o più categorie, assicurati con unica somma
POLIZZA documento che prova l’assicurazione
PREMIO somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
assicurazione prestata senza l’applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile)
RAPINA la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
RISARCIMENTO somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall’Assicurato
SCOPERTO la quota in percentuale, contrattualmente a carico dell’Assicurato che viene detratta per ciascun sinistro da quanto indennizzabile a termini di polizza
prima dell’applicazione di eventuali limiti di indennizzo
SCOPPIO repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono
considerati scoppio
SINISTRO verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ Generali Italia S.p.A
SOLAIO complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
SUPPORTI INFORMATICI schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza
TETTO complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e
catene)
VALORE A NUOVO si intende convenzionalmente:
per il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a
nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell’area;
per arredamento, attrezzature, apparecchiature elettroniche e lastre, il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento
VALORE INTERO assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se è stipulata per una somma inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro sopporta
una parte proporzionale dei danni (Art. 1907 c.c. – Assicurazione Parziale)
VALORI denaro, carte valori e titoli di credito in genere, titoli di viaggio, tessere telefoniche, biglietti di lotteria ed altre cose similari
VETRI STRATIFICATI ANTIEFFRAZIONE
manufatti costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica che rispondano ai requisiti della normativa UNI EN 356
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
la tutela prestata all’Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice
CONTRAVVENZIONE la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda
DELITTO la violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa
DELITTO COLPOSO
(O CONTRO L’INTENZIONE)
DELITTO DOLOSO
(O SECONDO L’INTENZIONE)
il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie
il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge
DERUBRICAZIONE DEL REATO
quando l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale
ESTINZIONE DEL REATO cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento)
FATTO ILLECITO l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico
ILLECITO EXTRACONTRATTUALE
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO
SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO PENALE
si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante
il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto provvedimento definitivo, non più impugnabile
i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato
SINISTRO la controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione
TRANSAZIONE l’accordo attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l’insorgenza di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia Incendio e stipulate col medesimo Contraente o
Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 Proroga dell’assicurazione
Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 11 Assicurazione presso diversi assicuratori – Obbligo di comunicazione di nuove assicurazioni
L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, sia esistenti all’atto della stipulazione del presente contratto, che in caso di stipula successiva. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solida le con gli altri assicuratori.
Art. 12 Frazionamento del premio
Qualora venga previsto il pagamento del premio in forma rateale, resta convenuto che tale agevolazione non esonera il Contraente dall’obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.
In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell’intera annualità.
Art. 13 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.14 Esistenza di procedure concorsuali
(valido solo per le sezioni: A) Incendio-Lastre, B) Responsabilità Civile, C) Furto-Rapina)
Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato:
- relativamente alla Sezione A) Incendio – Lastre, per i soli eventi determinati da incendio, esplosione,scoppio, atti dolosi, ed alla Sezione C) Furto - Rapina, previa applicazione di un scoperto aggiuntivo del10%. Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia,in caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all’importo della franchigia;
- relativamente al punto B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) della Sezione
B) Responsabilità Civile, lo scoperto aggiuntivo viene fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall’azione di rivalsa dell’INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).
SEZIONE A) INCENDIO – LASTRE
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Cose assicurate
Si assicurano, per le somme pattuite in polizza, le seguenti cose pertinenti all’esercizio commerciale:
“Fabbricato”, relativamente ai locali adibiti all’attività indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell’ubicazione indicata in polizza alla voce “Ubicazione del Rischio”.
Qualora siano contemporaneamente indicate le somme assicurate alle partite “Fabbricato” e “Rischio locativo”, l’assicurazione del “Fabbricato” vale solo per i locali di proprietà del Contraente.
“Arredamento e Attrezzatura”, posti nei citati locali, comprese attrezzature ed insegne all’aperto nelle immediate adiacenze dell’esercizio assicurato.
“Lastre” collocate sia all’esterno su vetrine, porte e finestre, sia all’interno dei citati locali, comprese insegne all’aperto nelle immediate adiacenze dell’esercizio assicurato.
“Merci”, compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali, nei limiti dei quantitativi ammessi, poste nei citati locali ed all’aperto nelle immediate adiacenze dell’esercizio assicurato.
Sono inoltre assicurati, se presente la partita “Arredamento e Attrezzatura” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata:
- Valori che non costituiscano merce oggetto di vendita, fino ad un limite di Euro 2.500,00 con il massimo per denaro di Euro 1.000,00;
- Archivi e Supporti informatici, fino ad un limite di Euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di Euro 5.000,00.
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente assicurazione sono esclusi gli impianti e le attrezzature con contratti di “leasing” e/o in affitto, qualora già coperti da apposita assicurazione.
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione
A) Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
incendio, escluso quanto previsto dalla Condizione Particolare 3. - Eventi Sociopolitici di cui all’Art. 19 della presente Sezione;
fulmine;
onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
urto dei veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio, in transito sulla pubblica via con esclusione dei danni arrecati alle vetrine dell’esercizio;
acqua condotta – spese per la ricerca e riparazione del danno, come previsto dalla
Condizione Particolare 1. di cui all’Art. 19 della presente Sezione.
La Società indennizza altresì:
i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;
i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque quelli rientranti nella categoria “Radioattivi” disciplinati dal
D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 13 – Limite massimo dell’indennizzo della presente Sezione;
i danni arrecati alle cose assicurate da eventi atmosferici come previsto dalla Condizione Particolare 2. di cui all’Art. 19 della presente Sezione;
i danni arrecati alle cose assicurate da eventi sociopolitici come previsto dalla Condizione Particolare 3. di cui all’Art. 19 della presente Sezione;
i danni arrecati alle cose assicurate da grandine come previsto dalla Condizione Particolare 4.
di cui all’Art. 19 della presente Sezione;
i danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo, come previsto dalla
Condizione Particolare 4. di cui all’Art. 19 della presente Sezione.
B) Lastre
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, conseguente a rottura per causa accidentale o per fatto involontario del Contraente, dell’Assicurato o di terzi, delle lastre assicurate, anche se di proprietà di terzi, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, ivi comprese le spese di trasporto e di installazione.
Il danno sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.
La garanzia è operante nella forma “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 c.c.).
La Società risponde altresì, nell’ambito della somma assicurata alla partita Lastre, anche di eventuali danni cagionati alle altre cose assicurate dalla rottura delle lastre medesime.
Sono inoltre operanti, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, le seguenti garanzie:
C) Maggiori costi
relativamente alle spese straordinarie sostenute per il proseguimento dell’attività come da Garanzia Accessoria 1. di cui all’Art. 18 della presente Sezione;
D) Ricorso Terzi
relativamente alle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti alle cose di terzi come da Garanzia Accessoria 2. di cui all’Art. 18 della presente Sezione;
E) Rischio locativo
relativamente alle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione come da Garanzia Accessoria 3. dell’Art. 18 della presente Sezione.
Art. 3 Delimitazioni del rischio Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
d) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e allagamento;
relativamente a quanto previsto alla lettera A) Incendio del precedente Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione:
e) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) arrecati alle cose assicurate da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, nonché insegne, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
relativamente a quanto previsto alla lettera B) Lastre del precedente Art. 2 – Oggetto dell’assicurazione:
j) determinati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
k) indennizzabili in base alle garanzie previste alla lettera A) Incendio del precedente Art. 2;
l) derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
m) alle lastre che, alla data dell’entrata in vigore della presente polizza, non fossero intere ed esenti da difetti;
n) di semplice scheggiatura e rigatura o imbrattamento.
Art. 4 Limite massimo per “rischio singolo”
Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato che il valore del “Attrezzature, Arredamento” e delle “Merci” relativo ad ogni “rischio singolo” non sia superiore a Euro 800.000,00,
Il valore oggetto della dichiarazione, è riferito ad ogni rischio singolo, intendendosi per tale il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all’attività di un unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Condizioni di Assicurazione per la liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni e le somme già assicurate, ai premi ed alle condizioni previsti dalla tariffa applicabile al momento della comunicazione.
Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile, fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto fra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall’Art. 1892 del Codice Civile. Resta in ogni caso fermo l’Art. 12 – Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura della presente Sezione.
Art. 5 Caratteristiche del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai, armatura del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili. Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche – escluse quelle espanse e/o alveolari - tale limite può intendersi elevato ad un terzo. Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte può essere elevato ad uno o più piani fuori terra.
Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 7 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Deve altresì:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 8 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 9 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti
b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 10 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art 7 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 11 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Al momento del sinistro si stima:
a) “Fabbricato” – la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area;
b) “ Arredamento e Attrezzatura”, “Apparecchiature Elettroniche”, “Lastre” – il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove uguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
c) “Merci” – il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, è dato:
I - per il “Fabbricato” - dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate al netto dei valori dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempreché la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
II – per l’“Arredamento e Attrezzatura”, le “Apparecchiature Elettroniche”, le “Lastre”, dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui;
III – per le “Merci”, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dal successivo Art. 13 – Limite massimo dell’indennizzo, indennizzerà per ciascuna cosa un importo superiore al doppio del relativo valore “allo stato d’uso”, per tale intendendosi il valore determinato in base alle stime di cui alle lettere a) e b) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza.
Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento indicato al comma precedente. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 12 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra tali somme così maggiorate e il valore risultante dalle suddette stime.
Nella determinazione di questi valori non si dovrà tenere conto di “Archivi e Supporti informatici”, “Oggetti personali” e “Valori”. Per detti enti inoltre l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 13 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 14 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
In caso di sinistro di importo inferiore o uguale al 10% delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato, Rischio Locativo, Arredamento e Attrezzatura, Merci) con il massimo di Euro 15.000,00 totali, l’indennizzo sarà corrisposto senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’ Art. 12 – Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura; quanto disposto da detto articolo sarà operante per sinistri di importo superiore ai limiti sopra indicati.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 3 - Delimitazioni del rischio alle lettere e) ed i).
Art. 15 Indennizzo separato per ciascuna partita
Il pagamento dell’indennizzo, ai sensi del precedente Art. 14 - Pagamento dell’indennizzo, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale
scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggiore indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
Art. 16 Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 17 Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.
Art. 18 Garanzie Accessorie
Operanti se indicata in polizza la relativa somma assicurata
1. Maggiori costi
La Società, a parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera c) della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito con l’apposita partita, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività. Si precisa che per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro; non saranno perciò considerate ai fini dell’indennizzo le spese sostenute dopo tale data.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine od impianti imputabili, ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La presente garanzia cessa di avere vigore quando la Ditta cessi la propria attività dopo il sinistro.
L’assicurazione di cui alla presente garanzia accessoria è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari all’ 1% della somma assicurata, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00.
2. Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A).
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono, comunque, considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 127/91, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
3. Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino a concorrenza della somma assicurata, secondo le norme della presente Sezione A), dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui al precedente Art. 12 - Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Art. 19 Condizioni particolari
Sempre operanti
1. Acqua condotta – Spese per la ricerca e riparazione del danno
La Società risponde:
a) dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici di pertinenza esclusiva del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime o del maggiore immobile di cui lo stesso forma eventualmente parte;
sono esclusi i danni:
dovuti a traboccamento o rigurgito di fognature, a meno che conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture; umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
alle merci trovantesi a meno di 10 cm dal suolo dei locali contenenti le cose assicurate. I danni alle merci che per loro natura, volume e/o peso non possano essere altrimenti collocate sono in garanzia con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00.
b) delle spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi incassati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato sempreché assicurato, a seguito di evento indennizzabile in base al precedente comma a).
Agli effetti del comma a):
- l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 300,00;
- per la sola partita Merci, la Società non indennizzerà, per ciascun sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore al 40% della somma assicurata alla relativa partita, con il massimo di Euro 100.000,00 ridotto a Euro 50.000,00 qualora le merci dovessero trovarsi in locali/magazzini interrati o seminterrati;
- per danni dovuti a rigurgito di fogne, conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture, è previsto un massimo di indennizzo pari a Euro 3.000,00 per sinistro/anno.
Agli effetti del comma b):
- per ciascun sinistro la Società non indennizzerà somma superiore ad Euro 1.000,00 con il limite massimo, per più sinistri nell’annualità assicurativa, di Euro 3.000,00.
2. Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate:
1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua ancorché conseguente alla violenza dei fenomeni e relativi effetti descritti rispettivamente ai sopraindicati punti 1. e 2.;
gelo, sovraccarico di neve;
cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
b) subiti da:
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
lastre di fibrocemento compreso cemento-amianto e quanto contenuto in fabbricati aventi tali coperture a seguito di rottura o lesioni subiti dalle stesse;
manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
merci in locali/magazzini interrati o seminterrati.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 500,00. La Società non indennizzerà per ciascun sinistro somma superiore all’80% di quella assicurata.
3. Eventi sociopolitici
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli d’incendio, causati alle cose assicurate in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione, o frana;
b) di rapina, rapina, di furto compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g) arrecati ai cristalli ed insegne eventualmente indennizzabili con la garanzia di cui all’Art. 2
– Oggetto dell’assicurazione lettera B) Lastre, se operante;
h) arrecati ai distributori automatici esterni di pertinenza dell’esercizio assicurato;
i) arrecati a videogiochi, videopoker e slot machine.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni diversi da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 26.000,00.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore all’80% di quella assicurata.
4. Grandine
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia di cui alla precedente Condizione particolare 2. Eventi atmosferici del presente articolo e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
serramenti, vetrate e lucernari in genere;
lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari allo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per sinistro e per anno importo superiore ad Euro 15.000,00.
5. Gelo
A parziale deroga della precedente condizione particolare 1, limitatamente a quanto previsto al punto a) Acqua condotta, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni al fabbricato assicurato oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata sospesa per più di 24 ore antecedenti il sinistro. S’intendono escluse le Spese di ricerca del guasto di cui alla condizione particolare 1 lettera b).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 150,00.
La Società non indennizzerà per ciascun sinistro e per annualità assicurativa somma superiore ad Euro 5.000,00.
6. Assicurazione presso esposizioni, fiere, mostre e locali di terzi
L’assicurazione delle partite "Merci", "Arredamento e Attrezzatura" e "Apparecchiature Elettroniche" è estesa, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per le rispettive partite, alle cose di proprietà dell'Assicurato poste in locali di terzi (fornitori e/o clienti oppure adibiti ad esposizioni, fiere, mostre ecc.), in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Per la presente estensione di garanzia, non è operante la Condizione particolare 2. Eventi atmosferici del presente articolo qualora la manifestazione avvenga in capannoni pressostatici o similari.
7. Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Premesso che l’assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
8. Oneri di urbanizzazione
Si dà atto che nella somma assicurata alla partita “Fabbricato” sono compresi anche i costi e/o oneri che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
9. Onorario Periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell’indennizzo con il massimo di Euro 5.200,00.
10. Colpa grave
A parziale deroga dell’Art. 3 – Delimitazioni del rischio lettera e) della presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave del Contraente e dell’Assicurato. La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l’Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 1.500,00 ed il
massimo di Euro 25.000,00.
SEZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Premesso che il contratto è stato stipulato sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente e del fatto che la Ditta assicurata abbia un fatturato non superiore ad Euro 2.500.000,00, la garanzia di Responsabilità Civile opera per tutte le ubicazioni elencate nell’allegato CSSOM e s’intende disciplinata come di seguito esposto:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale indicata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme vigenti ed in presenza delle necessarie autorizzazioni previste dall’ordinamento giuridico.
La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio dell’attività assicurata.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Sono compresi i danni corporali subiti dai lavoratori occasionali, intendendosi per tali coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, partecipano manualmente alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
La garanzia comprende altresì i danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 200,00 per ogni mezzo danneggiato.
Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Sono compresi a titolo di esempio i danni derivanti:
1. dalla proprietà e/o conduzione dei locali indicati in polizza e dei relativi impianti rientranti nella definizione di fabbricato, comprese le attrezzature anche esterne.
La responsabilità per i danni a cose prodotti da spargimento d’acqua o rigurgito di fogne è compresa nell’assicurazione soltanto se il danno è conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento e tecnici; restano in ogni caso esclusi i danni da gelo;
2. da macchine distributrici di cibi o bevande, compreso il rischio dello smercio, anche quando tali attività siano gestite da terzi, nel qual caso la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti dei gestori; preparazione e somministrazione di cibi e bevande. Sono comunque esclusi i danni riconducibili a vizio o difetto originario del prodotto o di suoi componenti, fatta eccezione per eventuali generi alimentari di produzione propria venduti. Tale estensione opera purché il danno si sia verificato durante il periodo di validità dell’assicurazione e non oltre un anno dalla scadenza del contratto;
3. Lavori presso terzi – Ricorso terzi da incendio: a parziale deroga di quanto disposto dal successivo Art. 4 – Rischi esclusi dall’assicurazione lettera q), della presente Sezione, nei casi in cui l’Assicurato esegua lavori all’esterno dei locali, e più precisamente:
1. nelle aree esterne in cui l’Assicurato stesso sia autorizzato all’esercizio della propria attività,
2. al di fuori delle aree di cui al punto precedente, ma limitatamente al caso in cui l’Assicurato stesso esegua lavori di prelievo e consegna merci presso fornitori e/o clienti,
la garanzia è estesa ai danni:
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato, o da lui detenute; tale garanzia opererà, nei casi di cui al precedente punto 1. in eccesso ai massimali previsti da eventuale copertura incendio;
- alle cose nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro ed Euro 200.000,00 per annualità assicurativa.
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1., per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
L’Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia; l’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all’Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro ”interinali” di cui alla Legge 196/97, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui al precedente punto 1. e quelli descritti nel presente capoverso.
Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell’Assicurato.
Dall’assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.
Art. 2 Estensione territoriale
Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione dei territori di USA, Canada e Messico.
Relativamente ai Paesi USA, Canada e Messico, l’assicurazione è operante esclusivamente per i danni conseguenti alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, esclusa ogni attività produttiva e/o professionale svolta negli stessi.
Per i sinistri R.C.T., qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali della presente Sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in Euro, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o di quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.
L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 3 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente se con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o di parasubordinazione con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio fatta eccezione di quanto previsto al 4° comma del precedente Art. 1.
Art. 4 Rischi esclusi dall’assicurazione L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) di furto;
b) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
c) da circolazione di qualsiasi veicolo, natante o aeromobile a motore;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
f) alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati;
i) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
l) alle cose vendute o consegnate e le spese per le relative riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
m) da detenzione o impiego di esplosivi;
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
o) dovuti a vizio originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate, fatta eccezione per quelle di propria produzione per le quali la garanzia opera limitatamente alle attività commerciali di cui al settori 600 – tutte le attività - e 800 – esclusivamente per l’attività 830;
p) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, presenti nelle sedi ove si svolge l’attività assicurata.
Questa esclusione non opera quando sia attiva la Sezione A) Incendio-Lastre; in tal caso i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio verificatosi nelle sedi dell’Assicurato sono garantiti nei seguenti termini:
- franchigia di Euro 250,00 per sinistro e massima esposizione pari ad Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- copertura assicurativa operante a secondo rischio rispetto al massimale previsto dall’estensione “Ricorso Terzi” di cui all’Art. 18 – Garanzie Accessorie punto 2 Sezione A) Incendio-Lastre, se richiamata in polizza;
q) derivanti da attività svolte presso terzi quali: installazione, posa in opera, manutenzione, riparazione, rimozione di impianti, macchinari, strutture, cose in genere, prelievo e consegna merci.
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. non sono comunque operanti per i danni:
A) derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l’amianto, nonché da campi elettromagnetici;
B) derivanti da trasformazione o assestamento energetico dell’atomo, naturale o provocato artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratici), ovvero da produzione, detenzione, uso di sostanze radioattive;
C) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione, sommosse, tumulti popolari, scioperi, atti vandalici.
Art. 5 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Art. 6 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni.
Art. 7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 8 Calcolo del premio
Fermo quanto previsto dall’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione, primo capoverso della presente Sezione, poiché il premio viene calcolato sul numero degli addetti, il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a comunicare alla Società nel corso dell’annualità assicurativa e, non oltre 30 giorni dalla scadenza della stessa, le eventuali variazioni intervenute. È comunque tollerata la presenza di una unità in più rispetto a quanto dichiarato.
La rata di premio per l'annualità successiva verrà pertanto modificata in relazione alle variazioni intervenute, sommando (in caso di variazione in aumento) o sottraendo (in caso di variazione in diminuzione) al premio per l’annualità in corso il maggior o minor importo dovuto. Resta comunque fermo il premio minimo.
In caso di sinistro, qualora il Contraente o l'Assicurato, non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni intervenute e, risulti dalla verifica, che la Società si riserva di effettuare, una variazione in aumento degli addetti, la somma dovuta dalla Società verrà ridotta in proporzione al premio stabilito nel contratto e quello effettivamente dovuto. Per tale verifica il Contraente, o l’Assicurato, sono tenuti a fornire tutta la documentazione probatoria.
Resta fermo quanto previsto nelle Norme Comuni, all’Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 9 Clausole speciali
Operanti se i relativi codici sono richiamati in polizza alla voce “codici di clausole speciali”
R500 Esclusione RC proprietà del fabbricato
A parziale deroga dell'Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione lettera A) punto 1., della presente Sezione, sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i rischi di cui alla proprietà dei locali indicati in polizza e dei relativi impianti rientranti nella definizione di fabbricato, nonché i lavori di manutenzione ordinaria.
R501 RC Danni da interruzione o sospensione di attività
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 – Rischi esclusi dall’assicurazione lettera i), della presente Sezione, sono altresì compresi i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale estensione di garanzia è prestata, nei limiti del massimale di polizza, con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
R502 Inquinamento Accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4 – Rischi esclusi dall’assicurazione lettera g), della presente Sezione, sono compresi in garanzia i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e/o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse, o comunque fuoruscite, a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture di pertinenza della ditta assicurata. Tale estensione di garanzia è prestata, nei limiti del massimale di polizza, con un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di Euro 1.000,00.
R504 Franchigia R.C.T. per danni a cose
Si conviene tra le Parti che l’assicurazione Responsabilità civile verso terzi (RCT), di cui all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera A), della presente Sezione, è prestata – limitatamente ai danni a cose - con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, nel senso che la Società sarà obbligata a tenere indenne l’Assicurato solo per l’eccedenza rispetto a tale somma.
Di conseguenza, si intendono elevati a questo valore tutte le franchigie e gli scoperti minimi di importo inferiore previsti nella presente Sezione alla garanzia di cui all’Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione lettera A) Responsabilità Civile verso Terzi, mentre sono confermati franchigie o minimi scoperti di importi superiori eventualmente previsti.
SEZIONE C) FURTO E RAPINA
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Cose assicurate
Si assicurano le seguenti cose pertinenti all’esercizio commerciale sito nell’ubicazione indicata in polizza:
a) nei locali dell’esercizio:
1) merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinario ed attrezzature inerenti all’esercizio, mezzi di custodia (escluso il contenuto), impianti di prevenzione e di allarme, con esclusione degli oggetti di metallo prezioso, videogiochi, videopoker, slot machine e loro contenuto, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Merci, Attrezzature e Arredamento indicata in polizza;
2) valori, sino alla concorrenza di 2/10 della somma assicurata alla partita Merci, Attrezzature e Arredamento, con il massimo di Euro 10.000,00.
Sono inoltre assicurati nei locali sopra citati e fino al limite di indennizzo annuo del 10% della somma assicurata alla partita Merci, Attrezzature e Arredamento con il massimo di Euro 5.000,00:
- gli oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;
- gli Archivi e i Supporti informatici.
b) fuori dei locali:
valori, sino alla concorrenza di 2/10 della somma assicurata alla partita Merci, Attrezzature e Arredamento, con il massimo di Euro 10.000,00, durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa effettuato dall’Assicurato stesso, dai suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’esercizio.
L’assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Le cose assicurate di cui al punto 1) della precedente lettera a) poste in locali di terzi (fornitori e/o clienti oppure adibiti ad esposizioni, fiere, mostre, ecc.), in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, si intendono comprese in garanzia fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. Resta fermo il disposto contrattuale concernente i mezzi di chiusura e le modalità con cui il furto e la rapina vengono commessi.
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, avvenute:
a) nei locali indicati in polizza a seguito di:
1. Furto, a condizione che l’autore del furto stesso si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1.1 violandone le difese esterne mediante:
a) rottura, scasso;
b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
1.2 per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
1.3 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
2. Rapina quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali medesimi. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro - limitatamente al denaro, carte valori e titoli di credito in genere - la Società corrisponderà l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla precedente lettera a) 1.1.
Qualora l’autore del furto, commesso nei termini di cui alla precedente lettera a) 1., sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
b) fuori dei locali a seguito di:
3. furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
4. furto commesso con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
5. furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
6. rapina, sottrazione di valori mediante violenza alla persona o minaccia, commessi sulla persona del Contraente/ Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre detengono i valori stessi durante il trasporto al domicilio del Contraente/ Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro - limitatamente al denaro, carte valori e titoli di credito in genere - la Società corrisponderà l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
L’assicurazione comprende altresì:
1) il furto commesso attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
2) il furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
3) il furto commesso con rottura di vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti all’esercizio;
4) il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato, ai suoi familiari o dipendenti di fiducia. Tale garanzia è operante dal momento della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
5) la rapina di cose portate dai clienti, fino alla concorrenza di Euro 5.200,00;
6) i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o di rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00;
7) i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con il limite di indennizzo per sinistro pari ad Euro 5.000,00;
8) gli atti vandalici commessi sulle cose assicurate dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza di Euro 4.000,00 e comunque con il limite del 50% della somma assicurata alla partita “Merci Attrezzature ed Arredamento”;
9) le spese di ripristino o la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche;
10) le spese attuate allo scopo di installare o rafforzare i mezzi di prevenzione dei locali assicurati, a seguito di sinistro relativo alla partita Merci Attrezzature e Arredamento, fino alla concorrenza di Euro 520,00. Tali spese dovranno essere documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo;
11) le spese di rifacimento di documenti personali, quali patenti di guida, carte d’identità e passaporti, in conseguenza di furto o rapina.
Art. 3 Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
L’assicurazione, salvo quanto diversamente dichiarato in polizza, è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che:
a) le mura esterne, i soffitti, i pavimenti e le pareti interne della costruzione che separano i locali occupati dall’Assicurato da quelli confinanti, siano integri e di spessore normale e facciano parte di un fabbricato costruito in vivo o cotto, portato completamente a termine, che abbia una copertura con manto esterno incombustibile e con linea di gronda situata, in linea verticale, ad una altezza non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antieffrazione, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Sono comunque esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 11 delle Norme comuni a tutte le Sezioni senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 4 Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo e colpa grave del Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi; relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
Art. 5 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c), e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese sostenute, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Art. 7 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 8 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 9 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 8 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 10 Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose rubate avevano al momento del sinistro e del costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 11 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 12 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro e suo reintegro
In caso di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuale scoperto, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società detta somma e detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 7 delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
Art. 13 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 4 lettere c) e d).
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:
a) l’attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 14 Recupero delle cose rubate
Se le cose assicurate sottratte vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avvio del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo
dovuto.
Art. 15 Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art. 16 Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicolo che trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 17 Clausole speciali
Operanti se i relativi codici sono richiamati in polizza alla voce “codici di clausole speciali”
F511 Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
Fermo quanto previsto alla lettera a) dell’Art. 3, si conviene che l’assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o da particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e di chiusura:
serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, con la sola tolleranza per la presenza di uno spioncino, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Resta espressamente convenuto che in caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura:
a) non conformi a quelli predetti ma conformi a quelli previsti all’Art. 3, la Società corrisponderà l’85% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell’Assicurato stesso;
b) non conformi sia a quelli predetti che a quelli previsti all’Art. 3, la Società corrisponderà il 75% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Sono, comunque, esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come previsto all’Art. 11 delle Norme comuni a tutte le Sezioni, senza tener conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
F512 Impianto di allarme antifurto
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.
Qualora, in caso di sinistro, risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, la Società corrisponderà l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Nel caso di operatività di detto scoperto con altro previsto in polizza, si conviene che la percentuale massima di scoperto complessivamente applicabile sarà limitata al 30%.
Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata come previsto all’Art. 11 delle Norme comuni a tutte le Sezioni, senza tener conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
SEZIONE D) TUTELA GIUDIZIARIA
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia e opera per tutte le ubicazioni elencate nell’allegato CSSOM.
Per spese s’intendono:
le spese per intervento di un legale;
le spese peritali;
le spese di giustizia nel processo penale;
le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell’Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all’Art. 1916 del Codice Civile.
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività commerciale indicata in polizza e si riferisce ai seguenti casi:
controversie per danni cagionati ad altri soggetti per fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
controversie per danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
difesa penale del titolare dell’impresa, degli addetti iscritti a libro paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che prestano la loro collaborazione nell'impresa, per reato colposo o contravvenzione;
controversie relative alla locazione e alla proprietà dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività nei casi in cui l’Assicurato/Contraente sia convenuto in giudizio;
controversie relative all’inosservanza involontaria delle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994 “Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. Sono ammesse a rimborso le spese legali sostenute per la formulazione dell’istanza di ammissione al pagamento per adempimenti nei termini. Mentre nel caso in cui l’Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata;
controversie relative all’inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n.155 del 26/5/97 “Attuazione delle Direttive CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall’Assicurato nel caso in cui questi scelga di fare opposizione e la sentenza risulti più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata;
le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;
spese relative all’impugnazione avverso le sanzioni amministrative per violazioni e/o inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ex Legge 675/96).
In caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
Art. 2 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il pagamento di multe , ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazioni atti ecc.);
3. le spese per:
controversie in materia amministrativa, tranne quanto previsto dall’Art. 1, fiscale e tributaria;
per fatti dolosi dell’Assicurato qualunque sia l’esito del giudizio;
per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
attinenti all’esecuzione forzata, fatti salvi i primi due tentativi.
La garanzia inoltre non è operante per le controversie:
relative a prestazione di servizi o forniture di beni effettuate dall’Assicurato;
relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
tra Assicurati; limitatamente alle controversie individuali di lavoro, la garanzia è operante esclusivamente a favore del Contraente per le vertenze con i propri dipendenti regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato e per i quali siano stati regolarmente versati i contributi;
relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
di natura contrattuale nei confronti della Società;
nei confronti di Enti Pubblici di Previdenza obbligatoria;
relative a sinistri di inquinamento dell’ambiente salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
relative a recupero crediti;
relative a indennità di mediazione.
Art. 3 Limiti territoriali
L’assicurazione vale per le controversie instaurate nella Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. L’assicurazione si estende anche ai Paesi aderenti all’Unione Europea per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale trattate avanti alle autorità giudiziarie di quei Paesi.
Art. 4 Coesistenza con assicurazione R. C.
Coesistendo assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di R. C. per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell’Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall’Assicuratore di R.C., le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente Sezione di polizza nei limiti della sua operatività.
Art. 5 Decorrenza della garanzia
La garanzia vale per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per le controversie concernenti casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi;
sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 6 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).
Unitamente alla denuncia l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.
Art. 7 Gestione del sinistro
La Società, esperisce, su eventuale richiesta dell’Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese eventualmente da questa sostenute.
In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d’esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice Superiore o divergenze nell’interpretazione degli Artt. 2 e 4 della presente sezione, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 8 Libera scelta del legale
Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l’Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente Art. 1.
Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
SEZIONE E) ASSISTENZA
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
Art. 1 Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicato in polizza il relativo premio, i locali indicati nell’ubicazione riportata in polizza.
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione
A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Art. 3 Prestazioni - Massimali
Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.
Art. 4 Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora l’Assicurato necessiti di un intervento di riparazione nei locali assicurati, la Struttura Organizzativa invierà l’artigiano richiesto (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, vetraio).
Resta a carico dell’Assicurato il costo totale dell’intervento, che sarà da questi versato direttamente all’artigiano.
Art. 5 Interventi di emergenza sull’impianto idrico
Qualora a seguito di:
a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico,
l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’idraulico fino ad un massimo di tre ore di intervento.
La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l’otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d’acqua, tali da rendere impraticabili i locali assicurati.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;
• per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Sono altresì esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
Art. 6 Interventi di emergenza sull’impianto elettrico
Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell’elettricista, fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dell’abitazione a monte del contatore. Sono altresì esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
Art. 7 Invio di un vetraio
Qualora l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati, a seguito di furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un vetraio.
La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
Art. 8 Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari
Qualora a seguito di scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati, l’Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l’efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.
La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname fino ad un massimo di tre ore di intervento.
Sono esclusi:
• il costo del materiale impiegato;
• il costo dei pezzi sostituiti;
• le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell’emergenza.
Art. 9 Invio di una Guardia Giurata
Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui all’Art. 7 - Invio di un vetraio e all’Art. 8 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l’invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 12 ore.
Art. 10 Trasferimento del contenuto dei locali
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati fossero impraticabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell’Assicurato, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nei locali danneggiati presso un deposito, un furgone per il quale è consentita la guida con patente B.
La Società tiene a proprio carico le spese del relativo noleggio fino ad un massimo di 2 giorni.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere direttamente versato dall’Assicurato.
Art. 11 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 12 Altre assicurazioni
L’Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell’Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In caso di attivazione di altro assicuratore, le prestazioni previste nella presente Sezione saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall’assicuratore che ha erogato la prestazione di assistenza.
Art. 13 Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Art. 14 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
Art. 15 Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Art. 16 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell’assistenza)
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.
Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la Fascia Tessera indicata in polizza, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 24 ORE SU 24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa al numero verde o al numero urbano indicati in polizza, comunicando con precisione:
1) Indirizzo e numero telefonico da dove si chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente;
2) Numero di polizza;
3) La fascia tessera indicata in polizza;
4) Nome e cognome del Contraente e/o dell’Assicurato;
5) Il tipo di assistenza di cui si necessita.
CODICI ATTIVITÀ COMMERCIALI
L’assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività commerciale esercitata si identifichi con quelle individuate nell’elenco che segue dai “codici attività” indicati in polizza, comprese tutte le operazioni di riparazioni e/o modifiche effettuate in loco che siano accessorie all’attività principale.
Sono considerate “attività commerciali” anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.
La categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1, 2 e 3 per Incendio e Responsabilità Civile; 1, 2, 3, 4 e 5 per Furto) ed esprime, per ciascuna attività, il grado di “pericolosità” del rischio, in rapporto alla garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.
Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi, 2, 3, o 4: rischi più gravi).
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio, Responsabilità Civile e Furti, nell’ambito della categoria tariffaria indicata devono intendersi inclusi anche i rischi inerenti a merci od attività diversi da quelli indicati in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie con numero uguale o più basso.
Per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Furti, le merci appartenenti ad attività di categorie tariffarie superiori e le merci che non possono essere assicurate per la Sezione (ad esempio le pellicce per la sezione Furti) sono comprese con un limite di indennizzo complessivo del 20% della somma assicurata, sempreché l’attività principale esercitata sia corrispondente a quella dichiarata in polizza (vedi anche N.B. sotto riportato).
In relazione alla Sezione Incendio, nell’ambito dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, sono tollerati i seguenti quantitativi:
esplodenti per non oltre 1 kg;
infiammabili per non oltre 500 kg;
merci speciali per non oltre 150 kg.
Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati, nei serbatoi dei veicoli, nelle tubazioni di distribuzione, in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri enti da spazio vuoto ovvero posti all’aperto, ma separati dagli altri enti da spazio vuoto.
Ove nell’elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere “vendita e/o esposizione e/o deposito”.
N.B.
In caso di sinistro, qualora risultasse che l’attività esercitata appartenga a categoria tariffaria superiore a quella assicurata e riportata nell’allegato di polizza NSSOM, ravvisandosi un aggravamento di rischio e salva la tolleranza del 20% sopra indicata, ai fini della liquidazione si opererà con le seguenti decurtazioni sull’importo indennizzabile a termini di polizza:
- differenza di una categoria riscontrata in termini di grado di pericolosità: decurtazione pari a 10%;
- differenza di due categorie riscontrata in termini di grado di pericolosità: decurtazione pari a 20%
- differenza di tre o quattro categorie riscontrata in termini di grado di pericolosità: decurtazione pari a 30%.
CATEGORIE DI ATTIVITÀ
100 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI
200 ALIMENTARI E SIMILI
300 ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI
400 CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA
500 ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA
600 ESERCIZI PUBBLICI
700 MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ALTRI ARTICOLI PER LA CASA
800 PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI
900 SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO
1000 VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI
1100 VARIE
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
100 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI TESSILI
105 | Abbigliamento | in | genere, | confezioni, | 3 | 1 | 3 | 1 |
maglieria e biancheria per la persona | ||||||||
110 | Calzature in genere | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
115 | Cappelli , berretti | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
120 | Coperte, copriletti, trapunte e piumoni | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
125 | Corde, cordami, funi | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
130 | Foderami, biancheria per la casa | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
135 | Guanti, calze, cravatte, fazzoletti | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Materassi e cuscini, escluse le operazioni | ||||||||
140 di materassaio. Esclusi quelli di materia 3 spugna e microporosa | 1 | 3 | 3 | |||||
145 Mercerie, ricami, merletti, pizzi, trini e 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
150 Moquette, tappeti (esclusi quelli orientali e 3 | 1 | 3 | 1 |
plastica espansa o alveolare e di gomma
passamanerie; filati
di pregio v. codice attività 175)
155
Pelletterie, valigie, articoli da viaggio, borse e borsette, cinture, portafogli, ombrelli
3 1 4 1
160 Pellicce e pelli da pelliccia (non opera la 3 165 Stoffe, tessuti, velluti per arredamento, 2 | 2 1 | - 2 | 1 1 | ||
tendaggi, arazzi, tappezzerie in stoffa | |||||
170 | Stoffe, tessuti, velluti per abbigliamento | 2 | 2 | 3 | 1 |
175 | Tappeti orientali e di pregio | 3 | 4 | 5 | 1 |
sezione furto)
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
200 ALIMENTARI E SIMILI
205 Acque gassate e minerali 1 4 4 1
210
Alimentari (anche surgelati), con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi i liquori in bottiglia: vendita al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400 mq
1 4 2 3
215
Alimentari (anche surgelati), con generi per la pulizia della casa e della persona, compresi i liquori in bottiglia: vendita all’ingrosso, vendita al dettaglio, con superficie di vendita superiore ai 400 mq (non opera la Sezione RCG)
1 3 4 -
220 Bibite analcoliche in genere, birra 1 2 3 1
225 Caffè, the, spezie, coloniali in genere 2 1 2 3
230 Cereali, granaglie, legumi secchi, mangimi e sementi in genere
1 2 1 1
235
Farine, paste alimentari commestibili, riso, olio e grassi commestibili; dolciumi in genere, zucchero e surrogati; cacao, cioccolato; confetture e conserve alimentari
1 3 3 1
240 Fruttivendolo, prodotti ortofrutticoli in 2 | 4 | 2 | 3 |
250 Latteria, burro, latticini, formaggi in genere 1 | 4 | 3 | 1 |
255 Macelleria, polleria, carni, (fresche, 1 | 5 | 2 | 1 |
265 Negozio di gastronomia 1 | 3 | 2 | 2 |
270 Panetteria con produzione propria (con 2 | 5 | 2 | 3 |
genere
congelate, surgelate)
prevalente vendita al dettaglio)
275 Pasta fresca con produzione propria (con 1 | 3 | 1 | 2 |
280 Pescherie, prodotti ittici, (anche conservati 1 | 4 | 3 | 3 |
285 Salumeria, salumi in genere 1 | 4 | 3 | 3 |
290 Vini, liquori ed altre bevande alcooliche 2 | 2 | 4 | 3 |
prevalente vendita al dettaglio) ed in scatola)
(esclusa birra v. codice attività 220)
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
300 ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCIANTI
305 | Barbiere, parrucchiere per uomo | 1 | 1 | 1 | 2 |
315 | Parrucchiere per donna, estetista, visagista, centri di estetica (la Sezione RCG non opera | 2 | 2 | 2 | 3 |
per i centri di estetica) | |||||
320 | Parrucche e posticci di capelli naturali | 3 | 1 | 2 | 3 |
325 Sartoria su misura e modisteria anche per 3 | 1 | 3 | 2 | ||
330 Studio di fotografia (esclusi articoli fotografici 3 | 1 | 2 | 1 | ||
ed ottici v. codice attività 510) | |||||
335 | Toelettatura per animali | 1 | 1 | 2 | 3 |
accessori di abbigliamento
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
400
CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA
405
Articoli di materia plastica non espansa né alveolare, di gomma non microporosa né spugna
3 2 2 1
410
Articoli in legno e in vimini (escluso antichità 3 1 1 1
ed arte v. codice attività 1110)
415 Cartoleria, cartolibreria, carta per imballaggi, articoli per belle arti, cartotecnica e timbri
2 1 1 1
425 Fotocopie, eliografia 2 3 1 1
430
Giocattoli (esclusi quelli elettronici x. xxxxxx xxxxxxxx 000, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx e pirici); modellismo
3 1 1 2
435 Libri, giornali, riviste 2 1 1 1
440
Materiali e manufatti incombustibili per l’edilizia, ceramiche, maioliche, terracotte, porcellane ed altri prodotti ceramici; stucchi
2 2 2 2
445
Materiali e manufatti per l’edilizia, anche combustibili, compresi metalli non ferrosi e relative leghe; materiali espansi o alveolari e loro aggregati con il limite del 20% della somma assicurata alla partita merci per la Sezione Incendio
3 2 3 1
450
Paniforti, pannelli truciolati, legno 3 1 3 1
compensato, squadrati di legname, tavolame
455
Penne a sfera o stilografiche, matite automatiche (escluse quelle in metallo prezioso)
2 1 3 1
460
Serramenti anche avvolgibili o blindati, in 3 1 2 1
legno, in metallo e materia plastica in genere
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
500 ELETTRICITÀ, ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA
505 Apparecchi e materiali per impianti idraulici 1 | 2 | 2 | 1 | ||
510 Articoli fotografici ed ottici, comprese 3 | 4 | 3 | 1 | ||
515 Apparecchi tecnici e scientifici, bilance non 3 | 2 | 3 | 1 | ||
520 Articoli e materiali elettrici, utensileria 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Elettronica, personal computers, navigatori 525 satellitari, apparecchiature e componenti 3 | 3 | 4 | 1 | ||
elettroniche, calcolatrici, giochi elettronici | |||||
Ferramenta, articoli per il fai da te, attrezzi | |||||
530 | agricoli e per il giardinaggio, utensileria e | 2 | 2 | 2 | 2 |
rubinetteria, articoli in metallo | |||||
Laminati, trafilati, profilati, pani di metallo | |||||
535 | (esclusi quelli di stagno, ottone, bronzo, | 1 | 4 | 2 | 1 |
piombo, rame, acciaio inossidabile) | |||||
Laminati, trafilati, profilati, pani di: stagno, | |||||
540 | ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio | 1 | 3 | 3 | 1 |
inossidabile | |||||
Macchine e meccanismi: agricoli, edili, | |||||
545 | stradali, industriali, per la zootecnia ed il giardinaggio, compresi accessori e pezzi di | 1 | 3 | 2 | 1 |
ricambio | |||||
Macchine per caffè, cucine, fornelli ed altri | |||||
550 simili apparecchi per la comunità e per i 2 pubblici esercizi | 4 | 3 | 1 | ||
555 Macchine per duplicare, fotocopiatrici e simili 2 | 4 | 3 | 1 | ||
560 Medaglie, coppe e targhe (escluse d’argento 2 | 1 | 3 | 1 |
di riscaldamento, di condizionamento eventuali operazioni di sviluppo e stampa elettroniche, meccanismi di precisione elettrica (esclusi audiovisivi e telefonia)
e di metallo prezioso)
565 Telefonia: telefoni cellulari compresi accessori e pezzi di ricambio
3 3 3 1
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
600 ESERCIZI PUBBLICI
605 Bar, caffetteria, sala da the, enoteca, wine 2 | 3 | 3 | 2 |
610 Pasticceria e gelateria con produzione 3 | 5 | 2 | 2 |
615 Pasticceria e gelateria con produzione 2 | 5 | 1 | 2 |
620 Pasticceria e gelateria senza produzione 1 | 3 | 1 | 1 |
Ristorante, trattoria, pizzeria, birreria, 625 paninoteca, tavola calda, fast food, friggitoria, 2 | 4 | 2 | 2 |
bar e lounge bar
propria e con servizio di bar propria senza servizio di bar propria e senza servizio di bar
rosticceria
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
700 MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ALTRI ARTICOLI PER LA CASA
705
Audiovisivi (televisori, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, autoradio, videocamere ed altri apparecchi simili) accessori e ricambi relativi
3 3 3 2
710 Articoli casalinghi, stoviglie e posate, 2 | 1 | 1 | 1 | ||
715 Carta da parati 2 | 4 | 2 | 1 | ||
720 Cornici (escluse quelle d’arte o d’antiquariato 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Elettrodomestici (non audiovisivi) ed | |||||
725 | apparecchi domestici (macchine per cucire e per maglierie, stufe, ecc.) accessori e | 2 | 2 | 2 | 2 |
ricambi relativi | |||||
730 | Lampadari e lampade da tavolo | 2 | 4 | 2 | 1 |
Mobili ed articoli per l’infanzia, carrozzine | |||||
735 | (escluso abbigliamento v. codice attività 105 | 3 | 1 | 2 | 1 |
e giocattoli v. codice attività 430) | |||||
Mobili in genere (esclusi quelli d’arte v. | |||||
740 codice attività 1110 ed esclusa la 3 piccoli adattamenti) | 2 | 1 | 1 | ||
745 Vetri, specchi, cristalleria 2 | 1 | 3 | 1 |
soprammobili e utensili per la cucina
v. codice attività 1110)
lavorazione del legno e di tappezzerie, salvo
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
800 PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI
Articoli di sanitaria, igienici e medicali,
805 | corsetteria, elettromedicali | apparecchi ortopedici | ed | 2 | 1 | 2 | 2 |
810 | Colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, senza limite per | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
infiammabili (vendita al dettaglio) |
815
Colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli, con il limite di 500 Kg per infiammabili (vendita all’ingrosso)
3 3 2 1
820
Detersivi, detergenti ed altri prodotti per 3 2 2 1
l’igiene e la pulizia dei locali
825
Erboristeria e prodotti macrobiotici; 2 1 2 1
integratori alimentari in genere
830
Farmacie anche con alimenti dietetici cibi ed 2 2 2 3
articoli per l’infanzia
835
Prodotti ed articoli per l’agricoltura, la vivaistica, l’enologia, il giardinaggio: anticrittogamici ed antiparassitari, concimi e fertilizzanti, diserbanti e disinfestanti
3 3 3 1
840 Profumeria, cosmetici, prodotti per l’igiene e la bellezza della persona
3 2 3 2
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
900 SPORT, REGALO E TEMPO LIBERO
905 Armi e munizioni (esclusa la preparazione di 3 | 1 | 3 | 3 |
910 Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per 3 | 2 | 4 | 1 |
915 Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per 3 | 2 | 4 | 1 |
920 Bigiotteria e minuteria d’ornamento 1 | 2 | 3 | 1 |
925 Noleggio e vendita di videocassette, dvd e 3 | 5 | 3 | 1 |
Strumenti musicali e relativi accessori, 930 edizioni musicali, dischi, cd, cassette audio 3 ed in genere supporti audio/video non incisi | 2 | 2 | 1 |
935 Souvenir, bomboniere, articoli da regalo 3 | 1 | 1 | 1 |
munizioni)
il campeggio, compreso abbigliamento il campeggio, senza abbigliamento personale
supporti multimediali
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
1000 VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI
1005
Accessori e ricambi per auto (esclusi audiovisivi v. codice attività 705 e navigatori satellitari v. codice attività 525) e veicoli in genere
2 2 4 1
Accessori e ricambi per natanti (esclusa
1010 elettronica di navigazione v. codice attività 3 525) e motori marini | 1 | 4 | 1 |
Autoveicoli, motoveicoli, biciclette, veicoli in 1015 genere (per i concessionari auto non opera 2 la Sezione RCG) | 2 | 3 | 2 |
1030 Lubrificanti (oli e grassi) 2 | 4 | 3 | 1 |
1035 Natanti in genere e motori marini (esclusi 3 | 3 | 3 | 1 |
cantieri navali e rimessaggi)
1040 Pneumatici e camere d’aria (escluse operazioni di vulcanizzazione)
3 3 2 1
CODICE ATTIVITÀ
Incendio
Fenomeno elettrico
Furto
RCG
1100 VARIE
1105
Animali vivi (forniture, accessori, mangimi)
Escluso allevamenti, pensioni e centri d’addestramento
3 2 1 3
1110 Antichità ed arte 3 1 3 1
1115 Articoli religiosi 2 1 1 1
1125
Emporio, bazar (esercizi caratterizzati da un 3 2 3 2
vasto assortimento di merci)
1130
Filatelia e numismatica (esclusa la Sezione 3 1 - 1
Furto)
1135
Fiorai, piante ornamentali e fiori non in coltivazione o in serra (con il massimo del 20% per piante e fiori secchi del valore totale di tutte le merci per la Sezione Incendio)
3 3 1 1
1140
Gioielleria, oreficeria, argenteria (non opera 1 3 - 1
la Sezione Furto)
1145
Orologi da tavolo, da muro di metallo non prezioso (esclusi quelli d’arte o di antiquariato v. codice attività 1110)
1 4 1 1
1155
Tabaccheria, articoli per fumatori e relativi accessori (con il massimo del 20% per valori bollati e titoli di credito in genere per la sezione Furto)
3 3 4 2
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