Assicurazione Danni
Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Integrazione Mobilità Camper” Mod. 18221
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ Assistance. Per veicolo si intende il camper, autocaravan, motorhome o semintegrato di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx per la cui guida sia richiesta la patente B.
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
Assistenza Auto: puoi assicurare il veicolo scegliendo tra due diversi livelli di assistenza: Base e Top.
Assistenza Auto Base:
– Soccorso Stradale per guasto, incidente, e/o errato rifornimento con trasporto del veicolo in Italia fino al Centro Autorizzato Europ Assistance o al punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica più vicina oppure al punto indicato dall’Assicurato purchè entro 50 km a/r e fino al massimale di Euro 300,00 all’Estero;
– Depannage in Italia entro 20 Km dal luogo del fermo per smarrimento e/o rottura delle chiavi, foratura pneumatici, esaurimento della batteria e mancato avviamento del veicolo;
– Autovettura in sostituzione se il veicolo si ferma e necessita di più di 8 ore per essere riparato o la riparazione del veicolo risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del veicolo. L’auto in sostituzione di 1.200 cc di cilindrata è fornita per un massimo di 3 giorni consecutivi;
– Recupero fuori strada del veicolo fino ad un massimale di Euro 300,00;
– SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale.
Assistenza Auto Top:
– Soccorso Stradale per guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento / rottura chiavi, foratura pneumatico, esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato avviamento in genere, con trasporto del veicolo in Italia fino al Centro Autorizzato Europ Assistance o al punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica più vicina oppure al punto indicato dall’Assicurato purchè entro 50 km a/r e fino al massimale di Euro 300,00 all’Estero;
– Depannage in Italia entro 20 Km dal luogo del fermo per smarrimento e/o rottura delle chiavi, foratura pneumatici, esaurimento della batteria e mancato avviamento del veicolo;
– Autovettura in sostituzione se il veicolo si ferma e necessita di più di 8 ore per essere riparato o la riparazione del veicolo risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del veicolo. L’auto in sostituzione di 1.200 cc di cilindrata è fornita per un massimo di 7 giorni consecutivi;
– Recupero fuori strada del veicolo fino ad un massimale di Euro 300,00.
– Spese d’albergo per immobilizzo del veicolo che ti obblighi ad una sosta di una o più notti, fino al massimale di Euro 100,00 per persona ed Euro 500,00 per sinistro;
– Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro;
– Rientro o proseguimento del Viaggio per immobilizzo del veicolo che determini un fermo superiore a 36 ore in Italia o 4 giorni all’Estero. Europ assistance ti pagherà il costo dei biglietti ferroviari o aerei di classe economica fino ad un massimo di Euro 350,00 per il rientro dall’Italia e di Euro 1.000,00 dall’Estero, il costo del taxi per raggiungere l’eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio fino ad un massimo di Euro 50,00, il costo del noleggio di un’autovettura di 1.200 cc, per un massimo di due giorni;
– SOS Incidente per avere supporto a seguito di incidente stradale;
– Autista a disposizione a seguito di infortunio fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro;
– Demolizione del veicolo in Italia fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro;
– Rimpatrio del veicolo dall’estero fino ad un massimo di Euro
Veicoli con più di 15 anni di vetustà;
Veicoli a noleggio;
Europ Assistance non eroga le prestazioni in peasi in stato di belligeranza;
Utilizzo di mezzi eccezionali.
Ci sono limiti di copertura?
! Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo
! Le prestazioni non vengono fornite nel caso in cui:
– tu non sia abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
– partecipi a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
– si verifichino guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– si verifichino scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
– ci sia dolo o colpa grave tua o dei passeggeri trasportati;
– il sinistro si verifichi per abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
– il sinistro si verifichi per tentato suicidio o suicidio.
! Per l’Assistenza Base le prestazioni non sono erogate se:
– il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale, Depannage, e SOS incidente;
! Per l’Assistenza Auto Base e Top sono inoltre escluse:
– Nel Soccorso stradale e Depannage: le spese per i pezzi di ricambio e altre spese di riparazione e le spese del traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad essa equivalenti;
– Nel Recupero fuori strada del veicolo i costi di recupero e trasferimento dei bagagli e/o merce trasportata.
– Autovettura in sostituzione: i casi di immobilizzo del veicolo per tagliandi periodici, per l’ordinaria manutenzione, le spese di carburante e di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalla Società di noleggio, l’eccedenza di giorni rispetto al massimale previsto.
! Per l’Assistenza Auto Top le prestazioni sono erogate se:
– il sinistro avvenga a meno di 50 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo, per tutte le prestazioni tranne che per Soccorso Stradale, Autovettura in sostituzione, Depannage, e SOS incidente;
! Per l’Assistenza Auto Top sono inoltre escluse:
– Spese di albergo: sono escluse le spese diverse da camera e prima colazione;
– Rientro o proseguimento del viaggio: le spese di carburante e di pedaggi, le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle Società di Noleggio, le eccedenze di giorni rispetto al massimo previsto;
– Autista a disposizione a seguito di infortunio: le spese di carburante e di pedaggi;
– Demolizione del veicolo in Italia: le spese relative ad interventi di mezzi speciali, nel caso in cui fossero indispensabili per il recupero del veicolo; i costi di deposito;
– Rimpatrio del veicolo dall’estero: tutti i costi nel caso in cui quello di rimpatrio fosse superiore al valore commerciale del veicolo; i costi dei diritti doganali, delle spese di riparazione e degli accessori; il caso in cui il veicolo possa proseguire in autonomia il viaggio;
– Rimpatrio del veicolo in caso di furto: tutti i costi nel caso in cui quello di rimpatrio fosse superiore al valore commerciale del veicolo; i costi dei diritti doganali, delle spese di riparazione e degli accessori rubati; il caso
2.500,00 oer sinistro; – Rimpatrio del veicolo in caso di furto fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro; – Anticipo spese di prima necessità all’estero fino ad un massimo di Euro 1.500,00; – Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un massimo di Euro 5.000,00; – Viaggio di un familiare; – Accompagnamento dei minori; – Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo furto o rapina fino ad un massimo di Euro 200,00 in caso di sinistro per il biglietto ferroviario o aereo di classe economica per tornare a riprendere il mezzo; – Abbandono legale. Assistenza Sanitaria in Viaggio (opzionale) Rimborso Spese Mediche (opzionale) Tutela Legale della Circolazione (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) | di mancata denuncia di furto alle autorità del luogo; il caso in cui il veicolo possa proseguire in autonomia il viaggi; – Anticipo spese di prima necessità all’estero e Anticipo cauzione penale all’estero: i trasferimenti che comportino violazione delle disposizioni in materia in Italia come nel paese dove ti trovi; il caso in cui tu non possa fornire adeguate garanzie di restituzione; – Viaggio di un familiare: le spese di soggiorno del familiare; – Accompagnamento dei minori: le spese di soggiorno del familiare accompagnatore. | |
Dove vale la copertura? Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La polizza ha validità dalle ore 24 della data indicata in polizza per un anno. In mancanza di comunicazione scritta di disdetta da parte tua o da Europ Assistance con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA – Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza. |
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Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “Integrazione Mobilità Camper - Mod. 18221” Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Sanitaria in viaggio (obbligatoria) | In caso di infortunio a seguito di incidente stradale di: - chi si trovi alla guida del veicolo, sia proprietario che persona autorizzata; - gli altri passeggeri trasportati. Europ Assitance garantirà le seguenti prestazioni: - Consulenza medica; - Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia; - Rientro Sanitario (fino ad Euro 10.000,00); - Rientro dell’assicurato convalescente. |
Rimborso Spese Mediche (opzionale) | In caso di infortunio a seguito di incidente stradale di: - chi si trovi alla guida del veicolo, sia proprietario che persona autorizzata; - gli altri passeggeri trasportati. Europ Assitance garantirà: - il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e validità di polizza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx; - il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e validità di polizza nei restanti paesi indicati nell’estensione territoriale. |
Tutela Legale circolazione (opzionale) | In caso di sinistro Europ Assistance ti rimborsa nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno di Euro 10.000,00 o di Euro 20.000,00: - le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; |
- le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - le spese per investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; - le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; - le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; - le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; - le spese di giustizia; - le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; - il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa; - le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad massimo di Euro 500,00. Le garanzie per cui puoi utilizzare la polizza sono: - per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto, derivante da un incidente stradale. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la Controparte; - per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni causati da sinistri stradali, quando le persone assicurate sono coinvolte come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante; - quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. La garanzia opera solo in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di proscioglimento, assolizione con decisione passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Resta fermo l’obbligo di denunciare il sinistro immediatamente al momento dell’instaurazione del procedimento penale; - le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza; - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese compreso nell’estensione territoriale di polizza a seguito di incidente stradale. Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto. La Società garantisce inoltre: - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta |
di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale. | |
Infortuni del conducente (opzionale) | Sono assicurati gli infortuni che causano una invalidità permanente o la morte: - che subisci a bordo del veicolo - che subisci durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio. - che subisci mentre sali a bordo del veicolo o ne discende.e quelli derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti. Sono assicurate anche: - le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori; - l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo; - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine; - gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe; che possono causare Invalidità Permanente, Morte, Rischio Guerra,fino al massimale di Euro 50.000,00 se scegli la soluzione MEDIUM, fino al massimale di Euro 100.000,00 se scegli la soluzione LARGE. Europ Assistance ti riconoscerà un indennizzo in base alla tipologia di lesione subita come indicato nella tabella in polizza, fino al massimale complessivo sopra indicato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Sanitaria in viaggio (obbligatoria) | Non sono coperte: - le spese per malattia; - i viaggi per sottoporti a visite e/o trattamenti medico-chirurgici. |
Rimborso Spese Mediche (opzionale) | Non sono coperte: - le spese per malattia; - i viaggi per sottoporti a visite e/o trattamenti medico-chirurgici. |
Tutela Legale circolazione (opzionale) | La garanzia Tutela Legale Circolazione non è prestata: - per controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa; - per controversie non espressamente richiamate tra le voci di quelle assicurate; - per il recupero crediti; - per controversie di valore inferiore ad Euro 250,00; - per controversie contrattuali con Europ Assistance; - quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - per controversie che abbiano per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). |
Infortuni del conducente (opzionale) | L’assicurazione non è operante: - verso chi, nello svolgimento della propria attività professionale, abbia in consegna x xxxxx il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo; - quando il veicolo è in circolazione ad insaputa o contro la volontà del proprietario; - nel caso in cui tu subisca l’infortunio guidando sotto effetto di alcolici, stupefacenti o allucinogeni o tu abbia abusato di psicofarmaci; - per infortuni derivanti da guerra, insurrezione, terremoti, eruzioni vulcaniche e indondazione; - per infortuni conseguenti alla trasmutazione del nucleo dell’atomo o alle radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - per ernie derivate da qualsiasi causa, lesioni muscolari a seguito di sforzi e lesioni sottocutanee dei tendini. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Assistenza Auto Base (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Assistenza Sanitaria in viaggio (obbligatoria) | Sono esclusi i sinistri derivanti da: - malattie croniche; - malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio; - dalla pratica di sport pericolosi; - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - epidemie o pandemie; - calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di vandalismo; - dolo dell’Assicurato o colpa grave; - malattie mentali e disturbi psichici in genere; - malattie e infortuni causati dall’abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. |
Rimborso Spese Mediche (opzionale) | La garanzia è operante: - in caso di sinistri che si verifichino in località distanti più di 50Km dal Comune di reisdenza dell’assicurato; - con l’applicazione di una franchigia di Euro 50,00 per sinistro; - entro il limite di Euro 200,00 per le rette di degenza in ospedale; - entro il limite di Euro 200,00 per le spese di riparazione protesi solo a seguito di infortunio; - entro il limite di Euro 100,00 per le spese per cure dentarie urgenti solo a seguito di infortunio. Sono esclusi i sinistri derivanti da: - malattie croniche; - malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio; - dalla pratica di sport pericolosi - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; - epidemie o pandemie; - calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di vandalismo; - dolo dell’Assicurato o colpa grave; - malattie mentali e disturbi psichici in genere; - malattie e infortuni causati dall’abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - malattie preesistenti; - le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure infermieristiche integrative durante il ricovero, cure fisioterapiche, termali e dimagranti, cure dentarie (non dovute a infortunio); - le spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o protesici; - le spese per le visite di controllo in Italia per malattie iniziate in viaggio. |
Tutela Legale circolazione (opzionale) | Europ Assistance non paga: - multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; - spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.); - le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere; - le spese collegate alla custodia di cose; - i sinistri derivanti da un contratto, un accordo o un patto se gli stessi avvengono prima che siano trascorsi tre mesi dal giorno di acquisto della polizza. Europ Assistance considera come unico sinistro: - le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; - indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgano una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; - nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale scelto in Polizza viene diviso, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. La garanzia Tutela legale circolazione non è inoltre prestata: - per controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; |
- per controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive; - se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione. | |
Infortuni del conducente (opzionale) | Se nello stesso infortunio l’Assicurato subisce più di una lesione indennizzabile, il limite massimo comunque di indennizzo non potrà superare la somma del capitale morte acquistata. Non puoi essere assicurato - se non hai la patente di guida o i requisiti di legge; - se utilizzi il veicolo per le attività professionali, o se conduci il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo. Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: - avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; - sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie; - le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortuni; - che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Dove vale la copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | Assistenza Auto Base (obbligatoria) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa al numero 800.069.157 dall’Italia o (x00).00.00.00.00.00 dall’Italia o dall’Estero. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 00.00.00.00.00, oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. | |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa al numero 800.069.157 dall’Italia o (x00).00.00.00.00.00 dall’Italia o dall’Estero. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 00.00.00.00.00, oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Assistenza Sanitaria in Viaggio (opzionale) In caso di sinistro devi prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa al numero 800.069.157 dall’Italia o (x00).00.00.00.00.00 dall’Italia o dall’Estero. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 00.00.00.00.00, oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. | |
Rimborso Spese Mediche (opzionale) In caso di sinistro: - devi contattare immediatamente la Struttura Organizzativa al numero 800.069.157 dall’Italia o (x00).00.00.00.00.00 dall’Italia o dall’estero. - xxxx fare la denuncia entro sessanta giorni da quando è accaduto il sinistro. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni. oppure |
- scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – RIMBORSO SPESE MEDICHE E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Tutela Legale circolazione (opzionale) In caso di sinistro: - devi fare la denuncia nel momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: - accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni (se hai bisogno di un aiuto, hai a tua disposizione il numero di telefono 000.00.00.00) oppure - scrivi una lettera a Europ Assistance Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – TUTELA LEGALE o manda un FAX al numero 00.00.00.00.00. E’ necessario che tu trasmetta ad Europ Assistance copia di ogni atto che ti è pervenuto, entro 7 giorni dalla data in cui lo hai ricevuto. Dovrai, inoltre, indicare il numero di ruolo e/o ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento. | ||
Infortuni del conducente (opzionale) In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. Insieme alla denuncia del sinistro devi inviarci la certificazione medica e l'indicazione del luogo, giorno ed ora del sinistro, nonché una dettagliata descrizione di come è accaduto. E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Assistenza Auto Base (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | ||
Assistenza Sanitaria in viaggio (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | ||
Rimborso Spese Mediche (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Spese Mediche. | ||
Tutela Legale circolazione (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. |
Infortuni del conducente (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Assistenza Auto Base (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Assistenza Sanitaria in viaggio (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Rimborso Spese Mediche (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Tutela Legale circolazione (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Infortuni del conducente (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Prescrizione: | Assistenza Auto Base (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||
Assistenza Sanitaria in viaggio (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | ||
Rimborso Spese Mediche (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Tutela Legale circolazione (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Infortuni del conducente (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Obblighi dell’impresa | Assistenza Auto Base (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. |
Assistenza Auto Top (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Assistenza Sanitaria in viaggio (opzionale) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Rimborso Spese Mediche (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Tutela Legale circolazione (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Infortuni del conducente (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Assistenza Auto Base (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza Auto Top (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza Sanitaria in viaggio (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Rimborso Spese Mediche (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tutela Legale circolazione (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Infortuni del conducente (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso”. |
Il prodotto è dedicato a chi è proprietario di un camper o utilizza un camper a noleggio e vuole tutelarsi in caso di fermo del veicolo. Il prodotto copre anche in caso di infortunio del conducente a seguito di incidente stradale con un Indennizzo. Inoltre, offre assistenza sanitaria e rimborso spese mediche in viaggio e tutela il patrimonio in caso di controversie legali relative alla circolazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’ intermediario/intermediari è pari al 10%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; Fax: 00.00.00.00.00 Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA BASE 4
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA TOP 7
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO 13
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 16
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 19
SEZIONE VI - ASSICURAZIONI INFORTUNI AD INDENNIZZO 24
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE 31
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia X.x.X - X.xxx Xxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’ Assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 X.X.
Xxx. 0 - XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso
il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
Art. 4 - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a
valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è un’Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta
giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.
Art. 14 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 15 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE (ARTICOLO VALIDO PER LA SEZIONE V ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, l’Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 16 - PRESCRIZIONE (ARTICOLO VALIDO PER LA SEZIONE V ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE)
Per la sola Tutela Legale i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e
interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA BASE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 18 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il Veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 19 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni Soccorso Stradale, Depannage e SOS incidente.
PRESTAZIONI MOBILITA’ BASE
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento / rottura chiavi, foratura pneumatico, esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno ) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. DEPANNAGE
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in
modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale/totale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 3 giorni.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
Qualora Europ Assistance lo richieda, l’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
4. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato
compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
5. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 21 - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
g. tentato suicidio o suicidio;
h. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 22 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA TOP
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Furto: il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rapina: il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 24 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
Art. 25 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli e con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni “Soccorso Stradale”, “Depannage”, “Autovettura in sostituzione” e SOS incidente”.
PRESTAZIONI MOBILITA’ TOP
1. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incendio, incidente, furto parziale o tentato, smarrimento / rottura chiavi, foratura pneumatico, esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato avviamento in genere, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno ) dal luogo del fermo, per i
sinistri avvenuti in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
2. DEPANNAGE
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in
modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale/totale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione con una capienza fino a 9 posti oppure 2 auto sostitutive in base alle disponibilità ed alle necessità.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
Qualora Europ Assistance lo richieda, l’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
4. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato
compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
5. SPESE D’ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 750,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
6. TAXI PER RECARSI ALL’ AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle prestazioni, “Autovettura in sostituzione” e Spese d’albergo”, potrà richiedere alla Struttura
Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l’albergo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
7. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- - il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- - il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 1.000,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- - il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni;
- - il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
8. SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
9. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
10. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di Furto con ritrovamento del Veicolo, Incendio, incidente, guasto irreparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e
D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa alla cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il Veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Veicolo medesimo fino ad un importo massimo di Euro 350,00 per Sinistro. Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi dell’eventuale deposito del Veicolo, che l’Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del Veicolo la seguente documentazione:
- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare o certificato di proprietà (originale);
- targhe del Veicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al
P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione.
11. RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL’ESTERO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 3 (tre) giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’Assicurato in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 2.500,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come indicato da Xxxxxxxx.xx (eurotax);
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l ’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
Obblighi dell’Assicurato:
Per la valutazione del valore commerciale del Veicolo l’Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance copia del libretto di circolazione.
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.
12. RIMPATRIO DEL VEICOLO IN CASO DI FURTO
(Prestazione erogabile solo all’Estero)
Qualora in conseguenza di furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Massimale
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per sinistro.
Esclusioni:
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio ed Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro come indicato da Xxxxxxxx.xx (eurotax). L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Obblighi dell’Assicurato:
Per la valutazione del valore commerciale del Veicolo l’Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance copia del libretto di circolazione.
In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ ALL’ESTERO
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a seguito a guasto o incidente del Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00.
Massimale
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 155,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: fideiussione bancaria. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.500,00.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Esclusioni:
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
15. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare
16. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
17. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Esclusioni:
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
18. ABBANDONO LEGALE
Qualora, nei casi previsti dalle prestazioni “Rimpatrio del Veicolo dall’estero” e “Rimpatrio del veicolo in caso di furto”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alle prestazioni di cui ai punti 11 e 12, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Art. 26 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 27 - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
g. tentato suicidio o suicidio.
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
Art. 28 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
Art. 30 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
La presente garanzia è acquistabile solo in abbinamento con l’Assicurazione Assistenza Base o Assistenza Top.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 31 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché gli altri passeggeri trasportati a bordo del veicolo.
Art. 32 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL'ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, sono erogate da Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa in seguito a sinistro occorso all’Assicurato in viaggio purché questo avvenga utilizzando il Veicolo come sopra definito.
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.
PRESTAZIONI
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato, in caso di infortunio a seguito di incedente stradale a bordo del Veicolo assicurato, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in caso ad infortunio a seguito di incedente stradale a bordo del Veicolo assicurato, l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
4. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura in caso di infortunio a seguito di incedente stradale a bordo del Veicolo assicurato, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
Art. 33 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 34 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
x. xxxx dell’Assicurato o colpa grave;
e. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie croniche;
h. malattie in atto al momento della partenza per il viaggio;
i. espianto e/o trapianto di organi;
j. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
x. tentato suicidio o suicidio;
l. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idroscì, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
m. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art. 35 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
Art. 36 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art. 37 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente garanzia è acquistabile solo in abbinamento con l’Assistenza Sanitaria in Viaggio
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 39 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché gli altri passeggeri trasportati a bordo del veicolo.
Art. 40 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La presente garanzia è dovuta in caso di infortunio a seguito di incedente stradale a bordo del Veicolo assicurato, occorso all’Assicurato esclusivamente se verificatisi in località distanti più di 50 Km dal Comune di residenza dell’Assicurato stesso quando l’Assicurato si trovi in viaggio a bordo del veicolo sopra definito.
L’ Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà alla presa a carico delle spese
mediche/ospedaliere/farmaceutiche necessarie.
Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa.
La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l’importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
RIMBORSO O PAGAMENTO DIRETTO DI: | DOVE | MASSIMALE |
1 spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili ed eseguite durante il periodo di validità della garanzia: - per infortunio sostenute sul posto e/o al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso. | Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx | Euro 500,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza. |
Restanti paesi indicati all’Art. “Estensione Territoriale”. | Euro 15.000,00 complessive per sinistro e per il periodo di validità della Polizza. | |
Si precisa che i sottolimiti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 sono compresi nei massimali sopraindicati: | ||
2. le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico | Restanti paesi indicati all’Art. “Estensione Territoriale”. | Euro 200,00 al giorno e per Assicurato. |
3. le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio. | Restanti paesi indicati all’Art. “Estensione Territoriale”. | Euro 200,00 per Assicurato. |
4. le spese per cure dentarie urgenti per infortunio | Restanti paesi indicati all’Art. “Estensione Territoriale”. | Euro 100,00 per Assicurato. |
5. le spese di trasporto solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo | Restanti paesi indicati all’Art. “Estensione Territoriale”. | Euro 1.500,00 complessive per sinistro e per il periodo di validità della Polizza. |
Franchigia
In caso di rimborso, per ogni singolo sinistro viene applicata una franchigia fissa e assoluta di Euro 50,00.
Art. 41 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 42 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
x. xxxx dell’Assicurato o colpa grave;
e. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie croniche;
h. malattie in atto al momento della partenza per il viaggio;
i. espianto e/o trapianto di organi;
j. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
x. tentato suicidio o suicidio;
l. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idroscì, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
Sono inoltre escluse dalla garanzia:
m. tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
n. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
o. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
p. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
q. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
Art. 43 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione sinistri)
oppure
scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche e inviando via posta:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art. 44 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
Art. 45 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare
l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
La presente garanzia è acquistabile solo in abbinamento con l’Assicurazione Assistenza Base o Assistenza Top
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’Assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 47 - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 48 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art. 49 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 50 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto
in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 51 - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”
Art. 52 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle
allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate
al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 53 - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 54 - SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
il proprietario/titolare di contratto di leasing del veicolo indicato in polizza;
i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
il conducente autorizzato;
i trasportati;
Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
il veicolo a motore, indicato in polizza e come sopra definito.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore del Contraente
Art. 55 - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della
l. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
7. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di
ricevimento dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Europ Assistance garantisce inoltre:
l’anticipazione di una cauzione entro il massimale di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di
lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Art. 56 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 57 - ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
d. il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. il recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
i. L'assicurazione non vale, inoltre:
j. se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
x. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
l. quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
m. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
n. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
SEZIONE VI - ASSICURAZIONI INFORTUNI AD INDENNIZZO
La presente garanzia è acquistabile solo in abbinamento con l’Assicurazione Assistenza Base o Assistenza Top
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Inabilità temporanea: la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Veicolo: per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell’Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell’azienda o a noleggio, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, omologato con i termini di:
- autocaravan;
- camper;
- motorhome;
- semintegrato,
per la cui conduzione sia richiesta la patente B.
Il termine autocaravan deve essere riportato sulla carta di circolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 58 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Xxxxxxx, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché gli altri passeggeri trasportati a bordo del veicolo.
Art. 59 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
1. INFORTUNI
L'assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato possa subire a bordo del veicolo identificato nel frontespizio di Polizza. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
La garanzia comprende anche gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende. Sono compresi in garanzia anche:
1) le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas o vapori;
2) l’annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'Art. “INDENNIZZI”.
2. RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
3. MORTE
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 60 - VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida in quanto:
1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
2. il trasporto avvenga utilizzando, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. Sono esclusi i veicoli muniti di targa prova;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e di età non superiore ad anni 75;
4. il veicolo sia coperto dall’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive
modifiche.
Art. 61 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Art. 62 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a. gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato guidi sotto l’effetto di alcolici, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall’Automobile Club Italiano;
e. gli infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
f. gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
g. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.
L’ assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell’espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.
Art. 63 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nel modulo di polizza come capitale Morte.
Art. 64 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Art. 65 - LIMITI DI ETÀ’
L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla
successiva scadenza annuale del premio.
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 66 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 68 - INDENNIZZI
L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” è quello riportato nella seguente tabella e si intende complessivo per sinistro e per il periodo di validità della Polizza indipendentemente dal numero di persone coinvolte:
TABELLA INDENNIZZI
TIPOLOGIA DI LESIONE | INDENNIZZI | INDENNIZZI |
LARGE | MEDIUM | |
CAPITALE MORTE | 100.000 | 50.000 |
LESIONI APPARATO SCHELETRICO | ||
CRANIO | ||
FRATTURA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI | 2.400 | 1.200 |
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 2.400 | 1.200 |
FRATTURA XXXXXX l (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA XXXXXX II O III (non cumulabili tra loro n con XXXXXX I) | 8.000 | 4.000 |
FRATTURA ETMOIDE - FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile) | 800 | 400 |
FRATTURA OSSA NASALI | 800 | 400 |
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO) | 4.000 | 2.000 |
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE | 7.000 | 3.500 |
COLONNA VERTEBRALE | ||
TRATTO CERVICALE | ||
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III-IV-V-VI-VII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 |
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II VERTEBRA | 17.000 | 8.500 |
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA | 12.000 | 6.000 |
TRATTO DORSALE | ||
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 6.000 | 3.000 |
FRATTURA DEL CORPO CON SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 12.000 | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA XII VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO DALLA I ALLA XI VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 |
FRATTURA DEL CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO XII VERTEBRA | 800 | 400 |
FRATTURA CORPO CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA CON SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 12.000 | 6.000 |
FRATTURA CORPO SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 |
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I ALLA V VERTEBRA SENZA SCHIACCIAMENTO (PER OGNI VERTEBRA) | 800 | 400 |
OSSO SACRO | ||
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI | 5.000 | 2.500 |
COCCIGE | ||
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE | 5.000 | 2.500 |
BACINO | ||
FRATTURA ALI ILIACHE X XXXXXX ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE | 5.600 | 2.800 |
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) | 10.000 | 5.000 |
TORACE | ||
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) | 800 | 400 |
FRATTURA STERNO | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA DI UNA COSTA SCOMPOSTA | 800 | 400 |
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) | 800 | 400 |
ARTO SUPERIORE (DX o SX) |
BRACCIO | ||
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE | 800 | 400 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) | 8.000 | 4.000 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) | 8.000 | 4.000 |
AVAMBRACCIO | ||
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSIT RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) | 5.000 | 2.500 |
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO E/O ULNA (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) | 7.000 | 3.500 |
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) | 5.000 | 2.500 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA | 800 | 400 |
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA | 12.000 | 6.000 |
POLSO E MANO | ||
FRATTURA SCAFOIDE | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA I METACARPALE | 3.600 | 1.800 |
FRATTURA PRIMA FALANGE DITA | ||
POLLICE | 10.000 | 5.000 |
INDICE | 6.000 | 3.000 |
MEDIO | 800 | 400 |
ANULARE | 800 | 400 |
FRATTURA SECONDA FALANGE DITA | ||
POLLICE | 5.000 | 2.500 |
INDICE | 800 | 400 |
MEDIO | 800 | 400 |
ANULARE | 800 | 400 |
FRATTURA TERZA FALANGE DITA | ||
INDICE | 800 | 400 |
MEDIO | 800 | 400 |
ANULARE | 800 | 400 |
ARTO INFERIORE (DX o SX) | ||
FRATTURA FEMORE | ||
DIAFISARIA | 4.000 | 2.000 |
EPIFISI PROSSIMALE (PROTESI D'ANCA) | 19.000 | 9.500 |
EPIFISI PROSSIMALE NON PROTESIZZATA | 5.000 | 2.500 |
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) | 5.000 | 2.500 |
FRATTURA ROTULA | 3.000 | 1.500 |
FRATTURA TIBIA | ||
DIAFISARIA | 3.000 | 1.500 |
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) | 6.000 | 3.000 |
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA PERONE | ||
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA E SCOMPOSTA | 5.000 | 2.500 |
PIEDE | ||
TARSO | ||
FRATTURA ASTRAGALO | 7.000 | 3.500 |
FRATTURA CALCAGNO | 8.000 | 4.000 |
FRATTURA SCAFOIDE | 800 | 400 |
FRATTURA CUBOIDE | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA CUNEIFORME | 800 | 400 |
METATARSI | ||
FRATTURA I METATARSALE | 4.000 | 2.000 |
FRATTURA II O III O IV O V METATARSALE | 800 | 400 |
LESIONI PARTICOLARI | ||
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) | 5.000 | 2.500 |
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA | 10.000 | 5.000 |
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA | 12.000 | 6.000 |
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) | 10.000 | 5.000 |
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e siero proteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) | 15.000 | 7.500 |
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) | 800 | 400 |
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE | 30.000 | 15.000 |
CECITA’ MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) | 25.000 | 12.500 |
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA’ VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI | 100.000 | 50.000 |
SORDITA’ COMPLETA UNILATERALE | 12.000 | 6.000 |
SORDITA’ COMPLETA BILATERALE | 25.000 | 12.500 |
XXXXXXX XXXX (oltre i due terzi) | 15.000 | 7.500 |
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) | 25.000 | 12.500 |
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE | 2.500 | 1.250 |
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI | 5.000 | 2.500 |
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 |
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) | 20.000 | 10.000 |
PATELLECTOMIA TOTALE | 15.000 | 7.500 |
PATELLECTOMIA PARZIALE | 4.000 | 2.000 |
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO | 2.500 | 1.250 |
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI | 15.000 | 7.500 |
PERDITA ANATOMICA DEL PENE | 25.000 | 12.500 |
USTIONI ESTESE A PI DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA | 33.000 | 16.500 |
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE | ||
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 6.000 | 3.000 |
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 |
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 |
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- | 10.000 | 5.000 |
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- | 10.000 | 5.000 |
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 |
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 |
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) | 6.000 | 3.000 |
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 |
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) | 6.000 | 3.000 |
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 |
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile- | 5.000 | 2.500 |
LUSSAZIONE MF O IF 2 - 3 - 4 - 5 DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)- valore massimo per ogni dito- | 800 | 400 |
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 |
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) | 10.000 | 5.000 |
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente) | 4.000 | 2.000 |
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chIrurgIcamente) | 15.000 | 7.500 |
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro- | 10.000 | 5.000 |
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 800 | 400 |
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) | 5.000 | 2.500 |
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- | 8.000 | 4.000 |
AMPUTAZIONI | ||
ARTO SUPERIORE | ||
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE | 60.000 | 30.000 |
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 50.000 | 25.000 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 3 DITA | 40.000 | 20.000 |
AMPUTAZIONE POLLICE + 2 DITA | 30.000 | 15.000 |
AMPUTAZIONE 2 DITA | 15.000 | 7.500 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE | 7.500 | 3.750 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI ALTRE DITA | 6.000 | 3.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 12.000 | 6.000 |
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA | 2.500 | 1.250 |
AMPUTAZIONE ULTIME DUE FALANGI DITA LUNGHE | 6.000 | 3.000 |
ARTO INFERIORE | ||
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) | 61.000 | 30.500 |
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META’ DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) | 61.000 | 30.500 |
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) | 61000 | 30.500 |
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE | 50.000 | 25.000 |
PERDITA DI UN PIEDE | 50.000 | 25.000 |
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE | 25.000 | 12.500 |
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI | 100.000 | 50.000 |
PERDITA DELL'ALLUCE | 15.000 | 7.500 |
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 7.000 | 3.500 |
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
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- numero della Polizza;
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I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41
- xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Cod Prod
PdV
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Denominazione
Cod Convenzione
Uso Veicolo:
VEICOLO ASSICURATO
(vedi allegato 1 per elenco veicoli assicurati)
* campi valorizzati solo in caso di veicolo privato
GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA
Premio Imponibile
PREMIO (Euro)
Imposte
Premio Lordo
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – INTEGRAZIONE MOBILITA’ CAMPER
Cognome e Nome/ Ragione sociale: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov: | Codice fiscale/ P.IVA: |
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata
anni: mesi:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n°
gg:
*Targa: | *Data Immatricolazione: | *Marca: | *Modello: |
Garanzie | Somme assicurate/massimali (Euro) | Premio Imponibile (Euro) | Imposte (Euro) | Premio Lordo (Euro) |
Premio alla firma | |||
Rate successive |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18221, e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.
Firma
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Inoltre, per le finalità commerciali:
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione
Firma
(le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance)
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia
Europ Assistance Italia S.p.A.
Data emissione preventivo:
Validità preventivo:
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Preventivo di polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – INTEGRAZIONE MOBILITA’ CAMPER Allegato 1 VEICOLI ASSICURATI
Xxx.xx | Targa | Data Immatricolazione | Marca | Modello |
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