PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Il presente set informativo contiene:
⚫ documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ condizioni di assicurazione comprensive di glossario
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Assicurazione Multirischi Commercio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa di Assicurazione: Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto: ''Multirischi
Commercio''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
E' una polizza collettiva ad adesione facoltativa, riservata ai clienti del Banco BPM S.p.A., che copre, a seconda delle garanzie attivate, l'esercizio commerciale dai rischi incendio, furto, danni diretti e materiali alle poprie apparecchiature elettroniche; può altresì tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell'ambito della propria attività.
Che cosa è assicurato?
La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali:
v Incendio:
danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici. Può essere prestata nella formula "Garanzia Base" oppure "Garanzia Completa", a seconda delle esigenze di protezione dell'Assicurato.
v Furto (acquistabile solo se operante la garanzia Incendio e/o la garanzia Responsabilità Civile):
danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, in relazione a furto e rapina.
v Elettronica:
danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso.
v Responsabilità Civile:
danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata (RCT).
Danni verso prestatori di lavoro per infortuni avvenuti nell'ambito dell'attività dichiarata (RCO).
v Assistenza:
per i locali adibiti all'attività assicurata: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, servizio di reperimento artigiani in genere, servizio di segnalazione guasti, rientro dell'Assicurato in caso di sinistro. In determinate condizioni, sono incluse anche le spese di sorveglianza e l'assistenza sanitaria sul luogo di lavoro.
v Tutela legale (acquistabile solo se operante la garanzia Incendio e/o la garanzia Responsabilità Civile):
spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, quali: assistenza stragiudiziale, intervento di un legale, intervento del perito d'ufficio (CTU), l'intervento di un consulente tecnico di parte, spese di giustizia in caso di condanna penale, spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni valide per tutte le garanzie:
x Fabbricati che non siano destinati a uffici e studi professionali, esercizi commerciali, ristoranti, alberghi e bed&breakfast;
x Fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici);
x Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
x Fabbricati destinati, anche solo in parte, a: vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, antiquariato, gallerie d'arte, sale giochi, discoteche, nights, cinema, ipermercati e supermercati di superficie superiore a 1000 mq, esercizi con vendita prevalente di materie plastiche espanse, moquette e linoleum, oggetti in vimini.
Furto:
x Mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti dal contratto non operanti o non esistenti.
Responsabilità Civile e Tutela legale:
x Attività con più di 10 addetti.
Ci sono limiti di copertura?
Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:
Garanzia Incendio:
! Danni determinati da dolo dell'Assicurato;
! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti.
Garanzia Furto:
! Danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni;
! Danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati, rimangono incustoditi per più di 45 gg consecutivi.
Inoltre, può fornire assistenza in situazioni di emergenza.
La garanzia Tutela Legale è opzionabile in due forme: Opzione A (difesa penale) oppure Opzione B (difesa penale e civile).
Le somme assicurate sono scelte dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze di protezione.
Garanzia Elettronica:
! Danni meccanici ed elettrici, difetti o disturbi di funzionamento, la cui eliminazione è prevista normalmente dai contratti di assistenza tecnica.
Responsabilità civile verso terzi:
! Danni a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Tutela Legale:
! Materia fiscale, amministrativa e tributaria;
! Controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione d'Azienda.
Dove vale la copertura?
v Incendio, furto, elettronica, assistenza Territorio Repubblica Italiana.
v Responsabilità civile verso terzi
Mondo intero ad eccezione di USA e Canada.
Per il rischio della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
v Tutela legale
Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli Stati d'Europa.
Tutti gli altri casi: Territorio Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
⚫ All'inizio del contratto:
L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
⚫ Nel corso della durata del contratto:
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
⚫ In caso di sinistro:
⚫ Incendio, furto, elettronica, l'Assicurato deve:
- Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- Darne avviso scritto al Banco BPM S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- Fare, nei cinque giorni successivi (relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione) dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'avvenuto accertamento del danno da parte dell'Impresa di Assicurazione;
- In caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- Predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti;
- Comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
⚫ Responsabilità civile verso terzi, l'Assicurato deve:
- Darne comunicazione al Banco BPM S.p.A. entro tre giorni dal suo verificarsi o da quando ne ha avuto conoscenza;
- Fornire tempestivamente eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.
⚫ Assistenza, l'Assicurato deve:
- Contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Struttura Organizzativa di Assistenza.
⚫ Tutela legale, l'Assicurato deve:
- Denunciare l'evento entro tre giorni;
- Allegare tutti gli atti e i documenti richiesti.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti.
L'addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta sul conto corrente dell'Assicurato, aperto presso una filiale di Banco BPM S.p.A.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione, che corrisponde alla data di pagamento del premio e ha durata di un anno, salvo diversamente concordato.
Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Il contratto, se non disdettato entro 60 giorni prima della scadenza anniversaria, è prorogato per un anno e così successivamente.
Tutela Legale: L'assicurazione prevede periodi di carenza, ovvero periodi di tempo immediatamente successivi alla data di stipulazione, durante i quali le prestazioni/garanzie non sono efficaci o sono ridotte.
Come posso disdire la polizza?
L'Assicurato, mediante lettera raccomandata può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di scadenza anniversaria. In caso di recesso dalla Convenzione, l'efficacia della garanzia permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.
L'Assicurato può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
DIP 3 di 3 Edizione 03/11/2022
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Assicurazione Multirischi Commercio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto:"Multirischi Commercio"
Data di aggiornamento: 03/11/2022 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
L'Impresa Aderente / l'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Vera Assicurazioni S.p.A ha sede legale e sede sociale in Italia, xxx Xxxxx Xxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx -Tel.: + 00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica:
- per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
- per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 101,874 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 63,5 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 15,293 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 76,548 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 19,137 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 206,946 milioni di euro (b)
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 206,946 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,7 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? |
INCENDIO |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: Garanzia Base v Caduta di aeromobili; v Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti; |
v Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; v Caduta di ascensori; v Urto di veicoli stradali o natanti. Garanzia Completa (oltre a quanto previsto nella Garanzia Base) v Atti vandalici e dolosi; v Eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi; v Acqua condotta; v Deterioramento di merci in refrigerazione; v Incendio del contenuto quando si trova in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi; v Incendio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati; v Rottura di lastre di cristallo; v Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti; v Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro; v Mancato godimento dei locali; v Perdita delle pigioni; v Costi di urbanizzazione. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Ricorso Terzi | È possibile estendere la garanzia per i danni cagionati alle cose di terzi, vicini e/o locatari. Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni. Tale garanzia prevede un aumento del premio. |
FURTO | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'esercizio indicato purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati: v Con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura; v Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; v Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione; v Per via diversa da quella ordinaria; v In modo clandestino; v Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili; v Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 21:00; v Durante l'orario di apertura al pubblico; v Mediante l'utilizzo di ponteggi; v Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato; v Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza; v Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche a vetro fissate all'esterno, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci; v Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate; v Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi; v Furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercatini; v Atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi ai locali che contengono le cose assicurate. PORTAVALORI La garanzia, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di: v Scippo e/o rapina; v Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro; v Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
ELETTRONICA | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia elettronica indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche per i danni: v Strumenti e/o apparecchiature elettromedicali; v Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Inoltre, si indennizzano: v Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati; v Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
RESPONSABILITA' CIVILE | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia responsabilità civile comprende i danni: v Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato. Inoltre, comprende i danni: v da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato; v Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi; v Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; v Dall'uso, nell'ambito dell'esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività; v Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei; v Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda; v Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo; v Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi; v Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani; v Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato; v Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Inoltre, la garanzia è estesa ai danni: v Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; v Cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati; v Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri a altri dipendenti, compresi i familiari coadiuvanti per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti; v Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; v Da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose dei clienti portate a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio indicato in polizza; v Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'esercizio assicurato; v Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato; v Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato; v Da responsabilità personale di tutti i dipendenti. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato | È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi. Tale limitazione prevede una riduzione del premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Condizione Particolare A | È possibile estendere la garanzia ai seguenti rischi: ⚫ Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati; ⚫ Impiego da parte dell'Assicurato o dei dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano; ⚫ Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio; ⚫ Danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci; ⚫ Danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali ove di eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; ⚫ Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli; ⚫ Danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività; ⚫ Stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio, anche autofficina. Tale estensione prevede un aumento del premio. |
ASSISTENZA | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali: v Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro; v Servizio di sorveglianza. Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per: v Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia; v Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione (in tutto il mondo) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
TUTELA LEGALE | |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia tutela legale garantisce le spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese: v Conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione; v Di accertamenti su oggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; v Di indagini per la ricerca di prove di difesa; v Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; v Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, l'Impresa di Assicurazione assicura: v Le spese per l'assistenza di un interprete; v Le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento; v L'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente. La garanzia Tutela Legale, prevede due formule: ⚫ Difesa Penale: riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali: - Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; ⚫ Difesa Penale e Civile riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali: - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; - Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extra contrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | ||||
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni: | ||||
INCENDIO | ||||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici | € 100,00 | € 3.000,00 € 1.000,00 per i danni alle apparecchiature, macchine/componenti elettronici | ||
Atti vandalici e dolosi | Scoperto 10% minimo di € 250,00 | € 2.000,00 per i danni ai distributori automatici 80% della somma assicurata | Danni di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di imbrattamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura; di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo; i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto. |
Eventi atmosferici | Tutti i danni | Scoperto 10% minimo di € 250,00 | 50% della somma assicurata | Danni a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto; ad enti mobili all'aperto, tende esterne, e installazioni e consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro. |
Sovraccarico di neve | Scoperto 10% minimo di € 250,00 | € 15.000,00 | ||
Gelo | Franchigia € 100,00 | € 1.500,00 | ||
Grandine a manufatti in materia plastico e/o lastre di fibro-cemento | Scoperto 10% minimo di € 250,00 | 1% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 | ||
Acqua condotta/rottura e/o guasto | € 100,00 | € 15.000,00 | Spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato. | |
Acqua condotta - occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento | Scoperto 10% minimo di € 250,00 | € 10.000,00 | ||
Acqua condotta - spese per riparare o sostituire le tubazioni | € 100,00 | € 2.500,00 | ||
Deterioramento di merci in refrigerazione | - | € 3.000,00 | - | |
Incendio del contenuto quando si trova presso terzi | - | 10% della somma assicuata | - | |
Incendio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre ecc. | - | 10% della somma assicuata con il massimo di € 5.000,00 | - | |
Rottura delle lastre di cristallo | - | € 1.500,00 | Danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera, nonché quelli da difettosa installazione e da vizio di costruzione. | |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% con il massimo di € 5.000,00 | - | |
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro | - | 10% dell'indennizzo | - | |
Mancato godimento dei locali | - | 6 mesi | - |
Perdita delle pigioni | - | 6 mesi | - |
Costi di urbanizzazione | - | 5% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana; ! Determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; ! Indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale; ! Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore cm 12 dal suolo. Qualora richiamata la garanzia "Ricorso terzi" sono esclusi i danni: ! A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi< ! Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo. Non sono considerati terzi: ! Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato; ! Quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore; ! Le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. | |||
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto. L'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del: | |||
Denaro, valori e preziosi non costituenti merce dell'attività dichiarata | 10% con il massimo di € 3.000,00 | ||
Tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata; | € 12.000,00 per singolo oggetto | ||
Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza; | 10% con il massimo di € 10.000,00 | ||
Merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell'attività principale indicata in polizza; | 20% del contenuto | ||
Xxxxx direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge | 10% del contenuto | ||
Per alberghi e bed&breakfast: valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore | € 3.000,00 per singolo oggetto per cose dei clienti non consegnate all'albergatore relativamente a: vestiario, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, escluso il denaro; | ||
Per alberghi e bed&breakfast: per i veicoli a motore dei clienti, escluso quanto viene lasciato all'interno, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo. | € 10.000,00 | ||
FURTO | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Uso di chiavi vere smarrite o sottratte | - | € 300,00 | - |
Mediante utilizzo di ponteggi | 20% sull'indennizzo | 80% dell'indennizzo | - |
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato | - | 10% della somma assicurata con il limite di € 500,00 per il denaro | - |
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza | 20% sull'indennizzo | 80% dell'indennizzo | - |
Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche a vetro | - | € 300,00 | - |
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano | - | 10% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00 | - |
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi | - | 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 | - |
Atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi | - | € 1.000,00 | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale del nucleo dell'atomo; ! Danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'Assicurato, persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità; ! Danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; ! Xxxxx indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate. | |||
LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: | |||
Denaro valori e preziosi ovunque riposti | 20% del contenuto con il massimo di € 1.500,00 (elevato a 50% del contenuto con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato); | ||
Tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria (non costituenti merci dell'attività dichiarata) | € 8.000,00 per singolo oggetto | ||
Oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata | 10% del contenuto con il massimo di € 1.500,00 | ||
Merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purchè nella stessa ubicazione indicata in polizza | 10% del contenuto | ||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e degli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge | 10% del contenuto | ||
Per alberghi e bed&breakfast: per valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all'albergatore (in cassaforte) | 20% del contenuto con il massimo di € 5.000,00 | ||
Per alberghi e bed&breakfast: per veicoli a motore dei clienti ( escluso quanto viene lasciato all'interno) purchè custoditi in autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo | € 5.000,00 | ||
Mezzi di chiusura e protezione - Operatività dell'assicurazione: L'assicurazione furto non è operante nel caso in cui: - I locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti, pavimenti e solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, che non siano costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi. Inoltre, l'assicurazione furto non è operante nel caso in cui tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Inoltre, tutte le aperture verso l'esterno non siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: - Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; |
- Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Qualora i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile. | |||
Delimitazione degli scoperti: In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. | |||
ELETTRONICA | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Tutti i danni | € 150,00 | - | - |
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali | € 250,00 | 20% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 | - |
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S. | € 100,00 | 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche | - |
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti | - | 10% dell'indennizzo | - |
Spese per demolire, sgomberare, e trasportare i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche | - | 10% dell'indennizzo | - |
Atti vandalici e dolosi causati alle macchine elettroniche | Scoperto del 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 | € 2.000,00 per i distributori automatici | Danni da imbrattamento o deturpamento di apparecchiature e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali; direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronica. |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Determinati da dolo dell'Assicurato; ! Di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ! Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti; ! Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! Attribuiti a difetti noti all'Assicurato; ! Ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatici anche ad altre parti delle cose assicurate; ! A telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile, pannelli solari e fotovoltaici; ! Causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; ! Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. |
AUMENTO DELL'INDENNIZZO l'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiunto per il danno materiale e diretto per: | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Esclusioni a valere per singola garanzia | |
La sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati. | € 100,00 | Xxxxx dovuti a errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici. | |
Spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive. | 2 giorni | Costi dovuti a limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate. | |
Operatività dell'assicurazione per il furto: L'assicurazione furto non è operante nel caso in cui: - I locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti, pavimenti e solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, che non siano costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi. Inoltre, l'assicurazione furto non è operante nel caso in cui tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale. Inoltre, tutte le aperture verso l'esterno non siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: - Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Sono esclusi i danni da furto e/o atto vandalico qualora non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione sopraindicati. | |||
RESPONSABILITA' CIVILE | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Proprietà e/o conduzione dei fabbricati - da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna | € 150,00 | € 20.000,00 | - |
Proprietà e manutenzione di insegne in genere | € 150,00 | - | - |
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico | € 150,00 | € 20.000,00 | - |
Interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | Scoperto 10% minimo di € 500,00 | € 30.000,00 | - |
Sottrazione, distruzione o deterioramento di cose dei clienti portate a qualsiasi titolo | € 150,00 | € 800,00 per ogni cliente con il massimo € 1.600,00 per anno | - |
Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato | Scoperto 10% minimo di € 2.500,00 | € 15.000,00 | - |
Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato | Scoperto 10% minimo di € 1.000,00 | € 5.000,00 | - |
Parrucchieri, centri estetici, visagisti, massaggiatori, pedicure e altre attività affini | - | 10% della somma assicurata, massimo € 20.000,00 | - |
Alberghi: cose dei clienti consegnate e non | € 100,00 per ciascun cliente | Massimo € 1.000,00 per ciascun cliente e € 2.000,00 per sinistro | - |
Lavanderie, tintorie, stirerie | € 150,00 | Massimo € 800,00 per sinistro e € 1.600,00 per anno | - |
Danni diretti e materiali ai veicolo di terzi e dipendenti | € 250,00 per veicolo | € 20.000,00 per anno | - |
Danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata | € 250,00 | € 20.000,00 per anno | - |
Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli | € 250,00 | - | - |
Danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico | € 150,00 | - | - |
Stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio, anche con autofficina | Scoperto 20% minimo € 500,00 | € 20.000,00 per sinistro e anno | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! Detenzione o impiego di esplosivi; ! Malattie professionali da qualunque causa determinate; ! Da furto o rapina; ! Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; ! Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; ! Da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato; ! Da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato; ! Alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori; ! Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; ! A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati; ! Da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da: ⚫ Produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto; ⚫ Emissione di onde e campi elettromagnetici; |
! Da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! Derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione. Non sono considerate Terzi: ! Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ! Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore; ! I dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; ! I subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. | |||
ASSISTENZA | |||
Garanzie | Franchigie/scoperti (per sinistro) | Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo) | Esclusioni a valere per singola garanzia |
Invio di un idraulico | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un elettricista | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Invio di un fabbro | - | € 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno | Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio |
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, ovvero quando l'Assicurato si trovi in viaggio | - | € 225,00 | - |
Servizio di sorveglianza | - | Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento | - |
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: ! Disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa; ! Guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate; ! Movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! Sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato; ! Sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi; ! Sinistri riguardanti attività di gestione parcheggi; ! Per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a causa di forza maggiore. | |||
TUTELA LEGALE | |||
Esclusioni in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni: ! Xxxxx subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; ! Xxxxx conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; ! Controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; ! Controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza; ! Vertenze con i clienti; ! Controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; ! Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; ! Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; ! Controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile. | |||
RIVALSA | |||
L'Impresa di Assicurazione ha facoltà di rivalersi nei confronti di terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità Civile: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: denunciare il sinistro tempestivamente al Numero Verde 800 549 330 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30 oppure inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx L'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Assistenza: il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di IMA Italia Assistance per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici: - Numero Verde dall'Italia 800.185.445; - Numero dall'estero x00 00.00.00.00.00; 24 ore su 24, 7 giorni su 7. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione. | |
Gestione da parte di altre imprese Assistenza: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Organizzativa: IMA ITALIA Assistance - Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI) - Numero Verde 800 185 445. Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale di: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Principali riferimenti: dall'Italia numero Verde 800 282 323 oppure dall'estero al numero x00 00 00000000; per posta elettronica a xxxxxxx@xxxx.xx; per posta ordinaria a ARAG SE Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. | |
Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente e/o all'Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; - Di trattenere il premio. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: - Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - Di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite il Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero. |
Obblighi dell'impresa | Incendio, Furto ed Elettronica: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazioni entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni. Responsabilità Civile: L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Xxxxxxxx | - Xxxxxxx le parti decidessero di recedere dalla polizza dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio imponibile non consumato. per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno; - Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le parti si riservano di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. Contestualmente al recesso, l'Impresa di Assicurazione rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Carenze Tutela Legale: La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: - Dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto se si tratta di risarcimenti di danni extra-contrattuali e di procedimento penale; - Trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto in tutti gli altri casi. |
Sospensione | Non previsto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Risoluzione | Non previsto. |
Il prodotto è destinato a clienti Banco BPM che vogliono tutelare immobili destinati a:
1. Esercizi commerciali;
2. Ristoranti;
3. Negozi;
4. Uffici e studi professionali ed il relativo contenuto da eventuali danni in caso di:
1) Incendio o altri eventi naturali al fabbricato/contenuto;
2) Furto del contenuto;
3) Spese legali derivanti da controversie nell'ambito della propria attività;
4) Richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività;
5) Guasti alle apparecchiature elettroniche;
6) Guasti improvvisi ed accidentali all'immobile;
nel rispetto dei limiti assuntivi descritti nell'informativa precontrattuale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Incendio | 5,59% |
Furto (Altri danni ai beni) | 5,11% |
R.C. Generale | 5,52% |
Assistenza | 4,34% |
Tutela Legale | 4,03% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: Vera Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000, PEC:xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
ARBITRATO: | |
Tutela Legale | |
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione sulle possibilità di | |
esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, |
questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla | |
Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il | |
risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito | |
dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE ), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE
IL CONTRATTO MEDESIMO.
applicate sui premi imponibili - al netto delle imposte.
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 40% sul premio imponibile - al netto delle imposte.
- Costi di spesa di acquisizione e gestione
Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:
Quali costi devo sostenere?
DIP aggiuntivo 15 di 15 ED. 03/11/2022
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
GLOSSARIO 5
CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI COMMERCIO 12
Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa 12
Art. 2 Prospetto delle garanzie, somme assicurabili, tassi e premi 12
Art 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio 14
Art 3.1 Recesso per ripensamento 14
Art. 4 Durata e proroga della Convenzione 15
Art. 5 Recesso in caso di sinistro 15
Art. 6 Determinazione del premio 15
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 15
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15
Art. 8 Altre assicurazioni 15
Art. 9 Modifiche dell'assicurazione 15
Art. 10 Aggravamento del rischio 16
Art. 11 Diminuzione del rischio 16
Art. 12 Oneri fiscali 16
Art. 13 Rinvio alle norme di legge 16
Art. 13.1 Conflitto di interessi 16
Art. 13.2 Misure restrittive - Sanctions clause 16
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO 16
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione 16
Art. 1.2 Limiti di indennizzo 18
Art. 1.3 Indennità Aggiuntiva 18
Art. 1.4 Ricorso Terzi (partita operante solo se espressamente richiamata in polizza) 18
Art. 1.5 Operatività dell'assicurazione 18
Art. 1.6 Esclusioni e delimitazioni 18
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO 19
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO 20
Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione 20
Art. 2.2 Portavalori 21
Art. 2.3 Limiti di indennizzo 22
Art. 2.4 Operatività dell'assicurazione 22
Art. 2.5 Esclusioni e delimitazioni 22
Art. 2.6 Delimitazione degli scoperti 23
CONDIZIONI SPECIALI FURTO 23
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICA 24
Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione 24
Art. 3.2 Aumento dell'indennizzo 24
Art. 3.3 Esclusioni e delimitazioni 24
CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA 25
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 26
Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione 26
Art. 4.2 Estensioni di garanzia 27
Art. 4.3 Estensione territoriale 29
Art. 4.4 Esclusioni e delimitazioni 29
Art. 4.5 Variazione del numero degli addetti 30
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 30
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 31
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA 32
Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione 32
Art. 5.2 Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro 33
Art. 5.3 Esclusioni e delimitazioni 33
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE 34
Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione 34
Art. 6.2 Ambito delle prestazioni 34
Art. 6.3 Estensione territoriale 35
Art. 6.4 Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa 35
Art. 6.5 Esclusioni e delimitazioni 35
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA 36
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro 36
Art. 7.2 Assicurazione presso diversi assicuratori 36
Art. 7.3 Procedura per la valutazione del danno 36
Art. 7.4 Mandato dei Periti 37
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 37
Art. 7.6 Esagerazione dolosa del danno 38
Art. 7.7 Riduzione delle somme assicurate 38
Art. 7.8 Titoli di credito 38
Art. 7.9 Raccolte e collezioni 38
Art. 7.10 Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto) 38
Art. 7.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 38
Art. 7.12 Pagamento dell'indennizzo 38
Art. 7.13 Limite massimo di indennizzo 38
Art. 7.14 Anticipo indennizzi 39
Art. 7.15 Rinuncia alla rivalsa 39
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE 39
Art. 7.16 Obblighi in caso di sinistro 39
Art. 7.17 Assicurazione presso diversi assicuratori 39
Art. 7.18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 39
Art. 7.19 Pluralità di assicurati 40
Art. 7.20 Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento 40
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE 40
Art. 7.21 | Denuncia del sinistro e scelta del legale | 40 |
Art. 7.22 | Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | 40 |
Art. 7.23 | Gestione del sinistro | 40 |
Art. 7.24 | Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato | 41 |
Art. 7.25 | Recupero di somme | 41 |
GLOSSARIO
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Addetto
Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari, che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell'attività dell'esercizio assicurato.
Albergo
Impresa turistica - definita ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree cintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione cioè i clienti del Contraente che hanno aderito alla presente polizza Convenzione mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Cassaforte
Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
⚫ Murata - purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
oppure
⚫ Non murata o armadio corazzato - il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Contenuto
Il complesso di beni mobili risposti nell'esercizio assicurato, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purché siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'esercizio assicurato e distinto nelle seguenti voci:
Attrezzature e arredamento
Attrezzature dell'esercizio, dell'albergo o dell'ufficio, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), mobilio ed arredamento in genere dell'esercizio, dell'albergo e degli uffici nonché delle eventuali dipendenze, cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di Fabbricato, tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.
Merci
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.
E' tollerata la presenza di:
⚫ Esplodenti entro il limite di 1 Kg;
⚫ Merci speciali entro il limite di 150 Kg ovvero: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
⚫ Infiammabili entro il limite di 400 Kg;
⚫ Merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.
Xxxxxxxx e apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relative
unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari, gli apparecchi ad impiego mobile (es. pc portatili) e i pannelli solari e fotovoltaici.
Denaro e valori
Denaro, preziosi, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti.
Oggetti ed effetti personali
Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.
Cose di terzi
Cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere; entro i limiti contrattuali previsti.
Contraente
Banco BPM S.p.A. con Sede legale in Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.
Cose
Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danni diretti
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno biologico
Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.
Danno indennizzabile
L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e /o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.
Deposito
Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l'attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Fabbricato
Il complesso dei locali - nei quali viene esercitata l'attività assicurata - che hanno l'ubicazione indicata in polizza. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofonici, impianti di prevenzione e allarme, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione o nell'area immediatamente circostante il corpo principale.
Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.
Fissi e infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.
Furto
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Gioielli e preziosi
Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Implosione
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Le sostanze ed i prodotti non classificabili come "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
⚫ Gas combustibili;
⚫ Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
⚫ Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
Intermediario
Lastre
Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del fabbricato.
Massimale unico
Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
Negozio
Esercizio per la vendita al minuto e/o all'ingrosso, nonché spazi esterni di pertinenza.
Oggetti d'arte
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.
Parti
Il Contraente, l'Assicurato e la Società.
Polizza o contratto
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio (Assicurazione A)
La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sabotaggio
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto
La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Serramento
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporto dati
Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.
Territorio italiano
Territorio della Repubblica Italiana.
Terrorismo
Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o
collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Ufficio e/o studio professionale
Locali utilizzati per l'esercizio di attività amministrative in genere, studi di liberi professionisti, nonché gabinetti medici e/o dentistici in genere.
Valore a nuovo o di rimpiazzo
Per valore a nuovo o di rimpiazzo s'intende:
- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto - escluse le merci - il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le "cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione.
Valore commerciale
Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.
Vetro antisfondamento
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
GLOSSARIO GIURIDICO
Arbitrato
E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale
E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Atti di volontaria giurisdizione
Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
Contravvenzione
E' reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale
E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato , dal visitatore che scivola sulle scale sdrucciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto
E' un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
⚫ delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
⚫ delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
⚫ delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
Diritto civile
E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra
due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza del sinistro
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie contenute nel Settore Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificatamente, l'insorgenza è:
⚫ nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
⚫ nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
⚫ nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una della Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lesioni personali colpose (Art.590 Codice Penale)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
Omicidio colposo (Art.589 Codice Penale)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali a carico dell'assicurato
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda).
I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Sanzione amministrativa
Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).
Transazione
Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
La Polizza Convenzione Collettiva Multirischi Commercio N. 3125 - ed 04/2012 stipulata con Vera Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale del Banco BPM S.p.A. sia presso la Direzione di Vera Assicurazioni S.p.A.
CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI COMMERCIO
Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa
Si conviene di stipulare la presente polizza "Convenzione Multirischi Commercio" a copertura delle garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.
Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati adibiti a: uffici e studi professionali, esercizi commerciali, ristoranti, alberghi e bed&breakfast, aventi le seguenti caratteristiche costruttive:
- Strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; saranno comunque tollerati:
- Solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- Pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.
I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano.
Non potranno essere assicurati i fabbricati destinati, anche solo in parte, a: vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, antiquariato, gallerie d'arte, sale giochi, discoteche, nights, cinema, ipermercati e supermercati di superficie superiore a 1000 mq, esercizi con vendita prevalente di materie plastiche espanse, moquette e linoleum, oggetti in vimini.
Per le Sezioni Responsabilità Civile e Tutela legale, sono assicurabili le attività fino ad un massimo di 10 (dieci) addetti.
Art. 2 Prospetto delle garanzie, somme assicurabili, tassi e premi Sezione Incendio - a PRA - Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:
Fabbricato
SOMMA ASSICURATA | GARANZIA BASE | GARANZIA COMPLETA | ||
UFFICI/ALBERGHI/ BED & BREAKFAST | NEGOZI | UFFICI/ALBERGHI/ BED & BREAKFAST | NEGOZI | |
fino a 150.000,00 | 39,00 | 85,50 | 80,00 | 150,00 |
fino a 300.000,00 | 75,00 | 171,00 | 150,00 | 300,00 |
fino a 500.000,00 | 130,00 | 285,00 | 260,00 | 500,00 |
fino a 1.000.000,00 | 250,00 | 570,00 | 500,00 | 1.000,00 |
fino a 1.500.000,00 | 390,00 | 855,00 | 780,00 | 1.500,00 |
fino a 2.000.000,00 | 500,00 | 1.140,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
Contenuto
SOMMA ASSICURATA | PREMI | |
UFFICI/ALBERGHI/ BED & BREAKFAST | NEGOZI | |
30.000,00 | 45,00 | 54,00 |
50.000,00 | 75,00 | 90,00 |
100.000,00 | 150,00 | 180,00 |
150.000,00 | 225,00 | 270,00 |
200.000,00 | 300,00 | 360,00 |
Ricorso Terzi
SOMMA ASSICURATA | UFFICI/ALBERGHI/ BED & BREAKFAST | NEGOZI |
100.000,00 | 30,00 | 40,00 |
150.000,00 | 45,00 | 60,00 |
200.000,00 | 60,00 | 80,00 |
250.000,00 | 75,00 | 100,00 |
300.000,00 | 90,00 | 120,00 |
Sezione Furto - a PRA - Xxxxx Xxxxxxx Assoluto -
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:
SOMMA ASSICURATA | PREMI 1° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1° LIV | NEG 2° LIV | NEG 3° LIV | |
10.000,00 | 340,00 | 230,00 | 285,00 | 570,00 | 1.040,00 |
20.000,00 | 680,00 | 460,00 | 570,00 | 1.140,00 | 2.080,00 |
30.000,00 | 1.020,00 | 690,00 | 855,00 | 1.710,00 | 3.120,00 |
40.000,00 | 1.360,00 | 920,00 | 1.140,00 | 2.280,00 | escluso |
50.000,00 | 1.700,00 | 1.150,00 | 1.425,00 | 2.850,00 | escluso |
SOMMA ASSICURATA | PREMI 2° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1° LIV | NEG 2° LIV | NEG 3° LIV | |
10.000,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 430,00 | 760,00 |
20.000,00 | 460,00 | 460,00 | 440,00 | 860,00 | 1.520,00 |
30.000,00 | 690,00 | 690,00 | 660,00 | 1.290,00 | 2.280,00 |
40.000,00 | 920,00 | 920,00 | 880,00 | 1.720,00 | 3.040,00 |
50.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.100,00 | 2.150,00 | 3.800,00 |
SOMMA ASSICURATA | PREMI 3° CLASSE TERRITORIALE * | ||||
UFFICI | ALBER. | NEG 1° LIV | NEG 2° LIV | NEG 3° LIV | |
10.000,00 | 190,00 | 230,00 | 140,00 | 330,00 | 560,00 |
20.000,00 | 380,00 | 460,00 | 280,00 | 660,00 | 1.200,00 |
30.000,00 | 570,00 | 690,00 | 420,00 | 990,00 | 1.680,00 |
40.000,00 | 760,00 | 920,00 | 560,00 | 1.320,00 | 2.240,00 |
50.000,00 | 950,00 | 1.150,00 | 700,00 | 1.650,00 | 2.800,00 |
*Legenda delle classi territoriali:
alla 1° cl. appartengono le province: Barletta, Andria, Trani, Bari, Brindisi, Caserta, Catania,
Catanzaro, Foggia, Crotone, Napoli, Palermo, Roma, Salerno,
Taranto
alla 2° cl. appartengono le province: Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza,
Forlì-Cesena, Lecce, Messina, Milano, Monza Brianza, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Torino, Trapani, Varese,
Venezia, Vibo-Valentia
alla 3° cl. appartengono le province: Tutte le altre non elencate, escluse: Repubblica di San Marino
e Stato Città del Vaticano
Sezione Elettronica - a PRA - Xxxxx Xxxxxxx Assoluto -
Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:
SOMMA ASSICURATA | PREMI |
5.000,00 | 110,00 |
10.000,00 | 220,00 |
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e operai
Opzioni di massimali assicurati e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:
a)
LIVELLO UNICO | PREMI LORDI FINO A 10 ADDETTI | ||
RCT 1.000.000,00 RCO 500.000,00 | RCT 1.500.000,00 RCO 700.000,00 | RCT 2.000.000,00 RCO 1.000.000,00 | |
173,00 | 202,00 | 235,00 |
b)
Premi lordi in aumento (comprensivi d'imposte 22,25%) per estensione alle garanzie di cui alla Condizione Particolare A) espressi in Euro (i premi sottoindicati vanno sommati ai premi indicati al precedente punto a):
LIVELLO UNICO | SOVRAPPREMI LORDI | ||
RCT 1.000.000,00 RCO 500.000,00 | RCT 1.500.000,00 RCO 700.000,00 | RCT 2.000.000,00 RCO 1.000.000,00 | |
230,00 | 260,00 | 300,00 |
Premi lordi per limitazione delle garanzie alla proprietà e conduzione del fabbricato, Condizione particolare B), (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro (se richiamata la presente Condizione le garanzie di cui ai punti a) e b) non sono operanti ed i rispettivi premi non sono da considerare):
PREMI LORDI E MASSIMALI espressi in Euro | ||
1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
105,00 | 125,00 | 150,00 |
Sezione Assistenza
Prestazioni assicurate:
- Invio di un idraulico: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- Invio di un elettricista: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- Invio di un fabbro: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, spese di viaggio fino a € 225,00 per evento;
- Servizio di sorveglianza a seguito di furto o tentato furto, per spese di piantonamento fino ad un massimo di 10 ore.
Premio € 30,00 (comprensivo d'imposte nella misura del 10%). Sezione Tutela Legale
Massimale assicurato € 10.000,00 per sinistro -
Ambito della garanzia - Premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:
N° ADDETTI | DIFESA PENALE OPZIONE A | DIFESA PENALE E CIVILE OPZIONE B |
fino a 10 | € 221,00 | € 320,00 |
Art. 3 Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio
Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno), salvo sia diversamente concordato.
Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Una copia del "Modulo di Adesione", debitamente sottoscritto dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.
In mancanza di disdetta, inviata 60 (sessanta) giorni prima della scadenza anniversaria, ogni singola adesione è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di recesso dalla Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.
Art. 3.1 Recesso per ripensamento
Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa il contraente può recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.
Per avvalersi di questo diritto, il contraente dovrà comunicare la sua decisione di recedere dal contratto e la Società provvederà a rimborsare il Contraente.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) della copertura.
Articolo applicabile esclusivamente a contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza (regolamento IVASS ex ISVAP n. regolamento 40/2018 e codice del consumo).
Art. 4 Durata e proroga della Convenzione
La Convenzione ha durata di anni UNO e decorre dalle ore 24:00 del 14/05/2009 con scadenza alle ore 24:00 del 14/05/2010.
In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.
Art. 5 Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, attinente una singola adesione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di trenta giorni prima. Tuttavia se, nella comunicazione, viene indicata una data di recesso diversa dalla suddetta scadenza, la Società dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio, non consumato; resta inteso che, per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.
Art. 6 Determinazione del premio
Il premio di ogni singola adesione varia in base alle somme assicurate, alle garanzie ed alla forma di copertura prescelta.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE
- Di impugnare il contratto per domandarne l'annullamento dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- Di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
- Di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE
- Di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- Di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa da quella di cui al punto precedente.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornire all'atto della sottoscrizione/adesione, il Contraente e gli Assicurati sono tenuti - quest'ultimi anche tramite la Contraente - a dare tempestiva
comunicazione di tale variazione alla Società, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all'estero.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.
Art. 9 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 Aggravamento del rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Art. 11 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.
Art. 13 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13.1 Conflitto di interessi
La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet. La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 13.2 Misure restrittive - Sanctions clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.
La Società - se sul Modulo di Adesione - è stata scelta la GARANZIA BASE - limitatamente alla partita Fabbricato - si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nei limiti della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
GARANZIA BASE - valida solo per la partita fabbricato
1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonica;
2) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
3) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti, anche non assicurati, posti nell'ambito di 25 metri da essi;
4) Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
5) Caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
6) Urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all'Assicurato;
7) Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati - fino alla concorrenza di € 3.000,00. Fermo il predetto limite, sono altresì compresi i danni subiti da apparecchiature,
macchine e/o componenti elettronici fino alla concorrenza di € 1.000,00.
Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro; Per le partite Contenuto e Ricorso Terzi è sempre operante la successiva garanzia Completa.
GARANZIA COMPLETA
Se sul Modulo di Adesione è stata scelta la GARANZIA COMPLETA, in aggiunta alle garanzie previste dalla GARANZA BASE, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
8) Atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio. Sono compresi i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, sino ad un importo massimo di € 2.000,00.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
9) Eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza degli eventi sopraindicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
Sono compresi i danni:
- Da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo di € 15.000,00 con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
- Da gelo che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo di € 1.500,00 e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento fino alla concorrenza dell'1% (procento) del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;
10) Acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
⚫ Rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dell'esercizio assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, fino alla concorrenza di € 15.000,00. Franchigia per ogni sinistro € 100,00;
⚫ Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza del fabbricato assicurato, oppure dell'intero edificio, qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L'indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di € 10.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.
Sono inoltre comprese:
⚫ Le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
⚫ Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco della fornitura del servizio; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad € 2.500,00 con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.
Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;
11) Deterioramento di merci in refrigerazione in conseguenza di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, causati da eventi previsti in polizza o dall'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 e ha effetto purché la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore;
12) Incendio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;
13) Incendio del contenuto verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di € 5.000,00;
14) Rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di € 1.500,00.
La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
15) Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000,00;
16) Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo;
17) Mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
18) Perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro con il massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato;
19) Costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato, sino ad un importo massimo del 5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00.
Art. 1.2 Limiti di indennizzo
Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) Del 10% con il massimo di € 3.000,00 per denaro, valori e preziosi non costituenti merce dell'attività dichiarata;
b) € 12.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata;
c) Del 10% con il massimo di € 10.000,00 relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
d) Del 20% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell'attività principale indicata in polizza;
e) Del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
per alberghi e bed&breakfast:
f) Del 20% con il massimo di € 15.000,00 per valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore;
g) € 3.000,00 per singolo oggetto per cose dei clienti non consegnate all'albergatore relativamente a: vestiario, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, escluso il denaro;
h) € 10.000,00 per i veicoli a motore dei clienti, escluso quanto viene lasciato all'interno, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo.
Art. 1.3 Indennità Aggiuntiva
La Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione Incendio. Tali danni saranno riconosciuti a titolo d'indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell'interruzione di attività.
Art. 1.4 Ricorso Terzi (partita operante solo se espressamente richiamata in polizza)
La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.
La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Art. 1.5 Operatività dell'assicurazione
L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all'art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.
Art. 1.6 Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall'assicurazione:
a) I danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
b) i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
d) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione - punti 17), 18) e 19);
e) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
f) Limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al x.xx 8) - Atti vandalici e dolosi - i danni:
- Di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- Verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- Verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- Di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- Da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- Da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- Direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
- Di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
- I guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
g) Limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al x.xx 9) - Eventi atmosferici - i danni:
- A baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino -, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
- Ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
- Arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
- Subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- Da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- Da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
- Arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro;
h) Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
i) Limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al x.xx 14) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
l) Relativamente all'art. 1.1 al x.xx 10) - Acqua condotta - le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
m) Limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi - di cui all'art. 1.4:
- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- Quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Incendio)
1 - Colpa grave
A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.
2 - Buona fede
A parziale deroga dell'art.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
3 - Uffici e/o Studi professionali (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto, sono escluse dall'assicurazione le merci.
4 - Alberghi - Bed & Breakfast (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
- Valori e preziosi portati dai clienti con il limite d'indennizzo del 20% con il massimo di € 15.000,00. La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'albergatore;
- Le cose portate dai clienti e non consegnate, sino ad un importo massimo di € 3.000,00 per singolo oggetto ovvero: vestiario, indumenti, apparecchi radio, macchine fotografiche, videocamere, telefoni cellulari ed altri oggetti personali, con esclusione del denaro.
5 Veicoli a motore dei clienti - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno - purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per sinistro.
6 - Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
7 - Macchine elettroniche
Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.
8 - Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05 (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO
Premessa
Le coperture previste dalla presente Sezione Furto, possono essere prestate esclusivamente se presenti la copertura Incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.
Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'esercizio assicurato e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:
1. Con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
2. Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
3. Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore 24:00 del secondo giorno successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, fino alla concorrenza di € 300,00;
4. Per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi di particolare agilità personale;
5. In modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
6. Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante;
7. Durante il periodo di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
8. Durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
9. Mediante l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso fermo quanto disposto dall'art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione;
10. Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per il denaro;
11. Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. In tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
12. Furto di merci contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati, oppure in bacheche a vetro solidamente fissate all'esterno degli stessi purché trovatisi nelle immediate vicinanze, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio, avvenuti a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad € 300,00;
13. Rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
14. Furto e/o rapina di merci; attrezzatura e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi, sino ad un importo massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00;
15. Furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 della presente sezione. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00;
16. Atti vandalici commessi dai ladri e/o guasti cagionati dagli stessi ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. Limitatamente ai guasti cagionati a fissi ed infissi l'importo massimo indennizzabile è pari a € 1.000,00.
Art. 2.2 Portavalori
La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo, un massimo di € 2.000,00 per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:
- Scippo e/o rapina;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori; purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio assicurato.
Le garanzie vengono prestate a condizione che:
- Dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;
- Gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
Art. 2.3 Limiti di indennizzo
Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:
a) Di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merci dell'attività dichiarata;
b) Del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate:
- Mediante rottura e/o scasso;
- Con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- In occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.
Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese:
c) Del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata;
d) Del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;
e) Del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge;
per alberghi e bed&breakfast:
f) Del 20% con il massimo di € 5.000,00 per valori e preziosi portati dai clienti e consegnati in custodia all'albergatore purché custoditi in cassaforte;
g) Di € 5.000,00 per veicoli a motore dei clienti escluso quanto viene lasciato all'interno purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo.
Art. 2.4 Operatività dell'assicurazione
L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a) Le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) Tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature x
xxxxxxxxx;
- Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Salvo i casi previsti dall'art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - la garanzia furto non è operante qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati oppure qualora risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Art. 2.5 Esclusioni e delimitazioni Sono esclusi dall'assicurazione:
a) I danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
b) I danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale del nucleo dell'atomo purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) I danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- Persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- Incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- Persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi.
d) I danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
e) I danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) I danni indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.6 Delimitazione degli scoperti
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.
CONDIZIONI SPECIALI FURTO
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Furto)
1 - Rischi speciali
Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: AB10 Abbigliamento - AR10 Argenteria - AU10 Autosaloni - EL20 Elettrodomestici con audiovisivi - PE10 Pelletterie - PE40 Personale computer - TA10 Tabaccherie - TE10 Telefonia - la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il minimo di € 150,00.
Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione di detto scoperto; tuttavia il medesimo non verrà ulteriormente dedotto nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori.
2 - Uffici e/o studi professionali (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione contenuto, sono escluse dall'assicurazione le merci.
3 - Alberghi e Bed & Breakfast (operante se l'assicurazione si riferisce a tale rischio)
Ad integrazione di quanto previsto dalle definizioni alla voce contenuto la garanzia di cui alla presente Sezione comprende:
- Preziosi e valori portati dai clienti, con il limite del 20% e fino ad un massimo di € 5.000,00, esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia all'albergatore;
- Veicoli a motore dei clienti, purché chiusi a chiave - escluso tutto ciò che viene lasciato al loro interno, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area cintata dell'albergo sino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro.
Sono inoltre compresi i danni verificatisi nelle ore di apertura dell'albergo durante le quali non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali, purché vi sia presenza costante dell'Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone incaricate della sorveglianza dei locali stessi o delle cose assicurate.
4 - Beni in leasing
Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
5 - Macchine elettroniche
Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICA
Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3.3 Esclusioni e delimitazioni.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:
1) A strumenti e/o apparecchiature elettromedicali garantiti sino ad un importo massimo pari al 20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 5.000,00 con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
2) Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per le macchine elettroniche con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
La Società indennizza inoltre:
3) Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo;
4) Spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari al 10% dell'indennizzo.
Art. 3.2 Aumento dell'indennizzo
La Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - per il danno materiale e diretto per:
a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
- La sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
- La duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.
La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00;
b) I costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
- Spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro
risarcibile a termini della presente Sezione;
- Spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
- Spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.
La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.
Art. 3.3 Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:
a) Determinati da dolo dell'Assicurato;
b) Di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
d) Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
e) Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
f) Meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
- Controlli di funzionalità;
- Manutenzione preventiva;
- Eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- Eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme d'installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
g) Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) Attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
i) Ai tubi e a valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) A telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile (es pc portatili), pannelli solari e fotovoltaici;
k) Causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
l) Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:
m) Ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
n) A cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
o) A perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
In relazione alla garanzia prestata dall'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
p) Limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
q) Eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
r) Modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.
CONDIZIONI SPECIALI ELETTRONICA
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Elettronica)
1 - Buona fede
A parziale deroga dell'art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.
2 - Atti vandalici e dolosi
I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 fermi i limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.
Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio sono garantiti sino ad un importo massimo di € 2.000,00 per ogni anno assicurativo ferma l'applicazione del suddetto scoperto.
Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:
- Di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- Direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura;
- Di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronica.
3 - Operatività dell'assicurazione per il furto
L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:
a. Le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b. Tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- Serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- Inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.
In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.
Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.
L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'Art.
3.1 - Oggetto dell'assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.
4 - Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.
5 - Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono
considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.
CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Art. 4.1 Oggetto dell'assicurazione
1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.)
La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) Ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000
n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00.
La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:
⚫ All'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;
⚫ Alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro - escluse le malattie professionali - dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal X.Xxx. 276 del 24 Ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e
del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.
Art. 4.2 Estensioni di garanzia
La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato derivante:
1. Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.
La garanzia comprende i danni:
- Da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
2. Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
3. Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;
4. Dall'uso, nell'ambito dell'esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;
5. Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei;
6. Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
7. Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
8. Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'Azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
9. Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
10. Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato;
11. Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo.
L'assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:
12. Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato;
13. Cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
14. Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di RAPPRESENTANTI dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
15. Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al 10% del risarcimento con il minimo di € 500,00 per sinistro;
16. Da sottrazione, distruzione o deterioramento a parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni - lett d) - j) di cose dei clienti portate a qualsiasi titolo nei locali dell'esercizio indicato in polizza, consegnate e non, con un limite di risarcimento di € 800,00 per ogni cliente con il massimo di € 1.600,00 per anno
assicurativo. Questa garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute ed il risarcimento viene corrisposto con applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni cliente;
17. Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'esercizio assicurato, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di Legge. Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo quanto previsto al punto 23) della Cond. Part. A) se operante - e natanti in genere e cose in essi contenute;
18. Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento € 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo € 2.500,00 per ogni sinistro;
19. Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00 per ogni sinistro;
20. Da responsabilità personale di tutti i dipendenti. L'assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
Art. 4.3 Estensione territoriale
L'assicurazione responsabilità civile verso terzi, vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.
Per quanto riguarda il rischio della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
Art. 4.4 Esclusioni e delimitazioni
L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:
a) Detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) Detenzione o impiego di esplosivi;
c) Malattie professionali da qualunque causa determinate. L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) Da furto o rapina, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 Estensioni di garanzia - punto 16);
e) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;
f) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) Da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;
h) Da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;
i) Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) A cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 - Estensioni di garanzia punti 11), 16) e 17);
k) Alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
l) Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
m) A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
n) Da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
- produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto;
- emissione di onde e campi elettromagnetici;
o) Da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
p) Derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
q) Subiti da persone che, ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- I dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- I subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Art. 4.5 Variazione del numero degli addetti
La Società rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto indicato nelle Condizioni contrattuali e nel Modulo di Adesione.
CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)
1 - Farmacie
L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende operante anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
2 - Parrucchieri, centri estetici, visagisti, massaggiatori, pedicure ed altre attività affini
Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi menzionati la garanzia comprende anche i danni corporali causati dall'applicazione di tinture decoloranti, prodotti per permanenti e di cosmesi nonché quelli derivanti dal servizio di manicure e/o pedicure e dalla pratica di trattamenti estetici. La garanzia non comprende i danni derivanti da trattamenti che necessitino di preventivo controllo medico.
Tale estensione è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato non oltre la data di scadenza della polizza. Limite di risarcimento 10% del massimale assicurato con il limite di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.
3 - Stazioni di servizio-distributori di carburante
A parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni - lett. l) la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
4 - Alberghi e Bed & Breakfast - esercizio dei servizi accessori
L'assicurazione comprende la responsabilità civile in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dei servizi accessori quali bar, ristoranti, tintorie, lavanderie, saloni di parrucchieri, stabilimenti termali, esclusi i danni riconducibili ad attività che richiedano controlli medici, sale convegni e tutto quanto inerente le attività ricreative e culturali.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali deve rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, delle seguenti attività sportive compresi i corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore e svolti da incaricati in possesso di idonei requisiti di abilitazione: tennis, golf, minigolf, bocce, nuoto, pallacanestro, pallavolo.
Relativamente ai rischi riguardanti: tintorie, lavanderie e saloni di parrucchieri vale quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali.
5 - Alberghi - cose dei clienti consegnate e non
A parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni - lett. j) l'assicurazione è estesa alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose, consegnate e non consegnate, con un limite di risarcimento per ciascun cliente di € 1.000,00 e per sinistro di € 2.000,00. La garanzia è operante previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per ciascun cliente.
Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia i componenti di un medesimo nucleo famigliare sono considerati un unico cliente anche se alloggiati in più stanze od appartamenti.
La garanzia non vale:
- Per preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
- Per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavaggio e smacchiatura e simili.
6 - Lavanderie, tintorie, stirerie
L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro con il limite di € 1.600,00 per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 150,00.
7 - Uffici e/o studi professionali
S'intende esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato inerente l'attività professionale o commerciale.
8 - Esercizi con vendita all'ingrosso o per corrispondenza
Relativamente ad esercizi la cui attività prevede la vendita all'ingrosso o per corrispondenza, la garanzia non comprende il rischio dello smercio di cui all'art. 4.2 - Estensioni di garanzia - punto 13).
CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
A) Integrazione di garanzie
Ad integrazione dell'art. 4.2 - Estensioni di garanzia, l'assicurazione è estesa anche ai seguenti rischi:
21. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
22. Impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
23. Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso ed il massimo risarcimento viene fissato in € 20.000,00 per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato;
24. Xxxxx conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci;
25. Danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 20.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
26. Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro;
27. Danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia € 150,00 per sinistro;
28. Stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio, anche con autofficina;
A parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni - lett. j) l'assicurazione comprende i danni:
- Cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- Subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione.
Sono esclusi i danni:
- Che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- Da incendio e furto nonché quelli previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni;
- Alle cose trasportate o rimorchiate;
- Alle cose trovantisi sui veicoli stessi.
La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento € 20.000,00, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 20% con il minimo € 500,00 per sinistro.
B) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato
A parziale deroga dell'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione - la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
In conseguenza di quanto sopra, la garanzia della presente Sezione è limitata ai rischi previsti all'art.
4.2 - Estensioni di garanzia - punti 1) 2) 11) e 15).
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per l'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo; inoltre, gli stessi in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA
Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore su 24:00, tutti i giorni dell'anno:
dall'Italia 800 185.445
dall'estero x00 00 00 00 00 00
24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:
⚫ Le proprie generalità;
⚫ Il numero di polizza;
⚫ Il tipo di prestazione richiesta;
⚫ Il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Centrale Operativa
La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, IMA Italia Assistance - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) - Numero Verde 800 185 445, dall'estero +39 02
24 128 759.
Art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:
a) Invio di un idraulico per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
b) Invio di un elettricista per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico.
La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
c) Invio di un fabbro per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del medesimo. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
d) Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere, ovvero la Struttura Organizzativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;
e) Servizio di segnalazione guasti, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
f) Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro avvenuto nell'esercizio assicurato, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'esercizio assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio entro il limite massimo di € 225,00 per evento;
g) Servizio di sorveglianza, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.
Art. 5.2 Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro
La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'esercizio assicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:
- Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Struttura Organizzativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato.
I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.
Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Struttura Organizzativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.
Art. 5.3 Esclusioni e delimitazioni
Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:
a) Disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
b) Guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
c) Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo,
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) Sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
e) Sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
f) Sinistri riguardanti: supermercati con superficie complessiva superiore a 1000 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, dopodiché attività di gestione parcheggi;
g) Per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Struttura Organizzativa dovuto a cause di forza maggiore;
sono inoltre esclusi:
h) I costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell'art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione sinistri di Tutela Legale a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 282 323 e dall'estero x00 00 00000000.
Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:
- Di assistenza stragiudiziale;
- Per l'intervento di un legale;
- Per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- Per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- Di giustizia, in caso di condanna penale;
- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- Le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- L'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite di € 10.000,00.
L'importo della cauzione sarà anticipato da parte di ARAG a condizione che sia garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a ARAG entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali saranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza nonché l'IVA sulle parcelle dei professionisti.
Art. 6.2 Ambito delle prestazioni Opzione A) - Difesa Penale -
Con riferimento all'art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa, dichiarata in polizza:
- Xxx sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. 6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Persone assicurate
La garanzia opera per:
⚫ Liberi professionisti e ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
⚫ Società di persone: soci, dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
⚫ Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai
sensi della normativa vigente.
Opzione B) Difesa Penale e Civile
Con riferimento all'art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:
a) Subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) Xxx sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 6 - Esclusioni e delimitazioni -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) Xxxxx sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 500,00= relative a:
⚫ Contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
⚫ Le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove è svolta l'attività;
⚫ Contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.
Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall'art. 4 - Estensione Territoriale;
x) Xxxxx sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.
Persone assicurate
Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche per:
- Liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.
Art. 6.3 Estensione territoriale
Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
⚫ In tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
⚫ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi, salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura un'estensione territoriale più ampia.
Art. 6.4 Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia assicurativa
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- Dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- Trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
⚫ Vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
⚫ Procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento - fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.
Art. 6.5 Esclusioni e delimitazioni La garanzia non comprende:
a. I danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;
b. Le vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;
c. Le controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc.);
d. Le controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l'attività, indicati in polizza;
e. Le operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
f. L'acquisto di beni mobili registrati;
g. Gli eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei;
h. Le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione di Azienda;
i. Le controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria;
j. Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA
Art. 7.1 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
a) Xxxx quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;
b) Darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve inoltre:
c) Fare - nei cinque giorni successivi - relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
d) Conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) In caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;
f) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del "Modulo di Adesione" sottoscritto dall'Assicurato.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Art. 7.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 7.3 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Art. 7.4 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 7.1;
c) Verificare I'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
d) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 7.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:
a) Per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
b) Per il Contenuto: macchinario - attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
c) Per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
d) Per le Lastre: l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
e) Per le Macchine Elettroniche:
- In caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;
- In caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.
Art. 7.6 Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.
Art. 7.7 Riduzione delle somme assicurate
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.
Art. 7.8 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 7.9 Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 7.10 Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.
Art. 7.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione oppure all'Assicurato con il consenso del soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Art. 7.12 Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.6 - lett. a), dall'art. 2.5 - lettera c) e dall'art. 3.3 - lett. a).
Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
- L'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 7.13 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.3 - Indennità aggiuntiva e 3.2 - Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto dall'art. 1908 del Codice Civile.
Art. 7.14 Anticipo indennizzi
La Società anticipa un importo fino al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 50.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:
- Non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- L'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- L'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- Il presumibile indennizzo non sia inferiore a € 100.000,00;
- Non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.
In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.
Art. 7.15 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 7.16 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
- Darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- Far seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.
Il Contraente dovrà trasmettere alla Società, entro dieci giorni, copia del modulo di denuncia sinistro, allegando copia del "Modulo di Adesione" sottoscritto dall'Assicurato.
Inoltre:
agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):
a. Denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
b. Dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;
c. Dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 7.17 Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.
Art. 7.18 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 7.19 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 7.20 Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento
Qualora il numero degli addetti all'attività assicurata, al momento del sinistro, risulti superiore al numero di dieci unità, resta inteso che la Società applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, a condizione che il numero totale degli addetti superi le undici unità e per la sola parte eccedente.
NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 7.21 Denuncia del sinistro e scelta del legale In caso di insorgenza del sinistro, l'Assicurato deve:
- Denunciare l'evento entro tre giorni ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione;
- Allegare tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22 - Fornitura dei documenti.
Il Contraente dovrà denunciare il sinistro - entro i successivi tre giorni da quando avrà ricevuto la denuncia - allegando, oltre a tutta la documentazione e agli atti relativi, copia del Modulo di Adesione sottoscritti dall'Assicurato; al ricevimento la Società provvederà tempestivamente a trasmettere tutta la documentazione a ARAG per l'effettiva gestione del sinistro.
I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.
L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa e la Società stessa provvederà all'inoltro a ARAG.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a ARAG un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale c ompetente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con ARAG o con la Società, che avvertiranno l'Assicurato di questo suo diritto.
Art. 7.22 Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L'Assicurato è tenuto a fornire a ARAG tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonchè ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7.23 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con ARAG; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. ARAG non è responsabile dell'operato di legali e periti.
Art. 7.24 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.
In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Art. 7.25 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari
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n. 35 del 26 maggio 2010" la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
L'accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.
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