REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
Repertorio n. 09/2017
REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto per la fornitura di
SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 9 –
Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti – CIG 710514899B
TRA
il Politecnico di Milano - Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico
E
la società GENERALI ITALIA S.P.A, xxx Xxxxxxxxxx 00 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), C.F. 00409920584, capitale sociale versato € 1.618.628.450,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno il 15/07/2013 con numero TV-364135, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.
L’anno duemila diciassette il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre nei locali dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 Xxxxxx, avanti a me Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del
D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:
- da una parte il Politecnico rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. n. 7714/2017 Prot n. 113163 del 01/12/2017 emesso ai sensi dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n.0050971 del 09/06/2017;
- dall’altra parte la Società rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in forza della procura speciale
sottoscritta da XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX in rappresentanza di “GENERALI ITALIA SPA” dinanzi al Xxxx. XXXX XXXXX, Notaio in Roma, repertorio n.6831del 5/7/2017.
Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.
PREMESSO
- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano;
- che con D.D. Repertorio n. 6679/2017 Prot n. 100618 del 30/10/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara con un ribasso del 18,05 % rispetto alla base d’asta alla società GENERALI ITALIA S.P.A per il tramite della società XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.;
- che GENERALI ITALIA S.P.A, nelle persone dei Signori:
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX codice fiscale XXXXXX00X00X000X
XXXXXXX XXXXXXX codice fiscale XXXXXX00X00X000X
ha conferito Procura Speciale ai Signori XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Amministratori della Società XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.,
- che i Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX risultano rappresentanti della “XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.” come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2591803 estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2017;
- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 30/10/2017;
- che la Società, ai sensi dell’art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 168.705,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 4879.00.27.2799725571 emessa il 16/11/2017 da SACE BT S.p.A. e appendice n. 1 di Euro 143.399,25 emessa il 4/12/2017, per un totale di Euro 312.104,25;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS
- che in data 16/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Treviso richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX nato a Milano il 01/07/1956 C.F. FZZDLR56L01F205B, come risulta dalla procura speciale Rep. 6831 sopra menzionata, che accetta, l’affidamento dell’appalto di servizi assicurativi LOTTO 9 – Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti – CIG 710514899B.
Art. 3 - Obblighi della Società
Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”), all’Offerta Economica presentata in sede di gara (All. “2”).
Art. 4 - Durata dell’appalto
L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020.
Art. 5 – Premio annuo
Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Schede Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 9). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 460.000,00 (premio annuo imponibile) € 562.350,00 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.687.050,00 (premio lordo).
Art. 6 - Condizioni della fornitura
L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. “1”), come modificato dall’Offerta Tecnica di gara (All. “3”).
Art. 6.1 - Servizio di sportello presso il Politecnico
La Società si impegna ad organizzare e gestire, per tutta la durata del contratto, un servizio di sportello presso il Politecnico con proprio personale dedicato per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazione del sinistro.
Tale servizio sarà fornito per 3 mezze giornate alla settimana tutti i mesi dell’anno ad eccezione dei periodi di chiusura dell’Ateneo che saranno comunicati anno per anno.
Lo sportello sarà disponibile per almeno 4 ore consecutive dei giorni settimanali da concordare annualmente con il Politecnico di Milano.
La sede del servizio di sportello sarà ubicata presso gli uffici del Politecnico di Milano e, su richiesta dell’Ateneo, potrà essere svolto sia presso il Campus Xxxxxxxx che presso i Campus Bovisa Durando e Bovisa La Masa Lambruschini.
Il personale dedicato deve essere in grado di esprimersi correttamente in italiano ed in inglese.
Art. 6.2 - Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico
La Società si impegna a mettere a disposizione, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, una raccolta di domande e risposte frequenti relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico.
La società si impegna a raccogliere i quesiti inviati dal Politecnico di Milano e dai docenti, dipendenti e studenti dello stesso, tramite email, telefono e servizio di sportello (se offerto in sede di gara) e ad aggiornare il testo della FAQ con frequenza almeno mensile, se pervengono nuove domande di interesse comune.
In ogni caso almeno una volta all’anno deve essere proposta al Politecnico di Milano una revisione del testo delle FAQ.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa
Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.
Il testo di Xxxxxxx è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 9 – Normativa anticorruzione.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti,
Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 10 - Penalità
Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.
Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto.
Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 12 – Recesso
Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016.
Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto
⮚ All. 1 Capitolato Speciale.
⮚ All. 2 Offerta Economica
⮚ All. 3 Offerta Tecnica
⮚ All. 4 Patti di Integrità
⮚ All. 5 Procura Speciale
Art. 14 - Domicilio legale
Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; la Società elegge domicilio legale in xxx Xxxxxxxxxx, 00 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx (XX). Art. 15 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano
Art. 16 Modalità di pagamento del premio
Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.
Art. 17 Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del
trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 19 Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società. Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell’Amministrazione del Politecnico.
Richiesto io sottoscritto Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.
Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.
POLITECNICO DI MILANO
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Società GENERALI ITALIA S.P.A
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell’appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.
Società GENERALI ITALIA S.P.A
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
L’UFFICIALE ROGANTE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Capitolato per l’ Assicurazione
“Furto e Rapina di beni mobili degli studenti”
LOTTO 9
Contraente
POLITECNICO DI MILANO
INDICE
DEFINIZIONI [DEF] 1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 3
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 3
Art. 1 Durata dell’Assicurazione – Proroga - Disdetta - Recesso dalla Garanzia Terrorismo e Sabotaggio 3
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione 3
Art. 3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 3
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 4
Art. 5 Tracciabilità dei Pagamenti 4
Art. 6 Variazione del rischio 4
Art. 7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 4
Art. 8 Clausola di recesso 4
Art. 9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 5
Art. 10 Diminuzione del Rischio 5
Art. 11 Interpretazione della Polizza 5
Art. 12 Danni precedenti 5
Art. 13 Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 14 Ispezione dei beni assicurati 6
Art. 15 Limite massimo d’indennizzo 6
Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 6
Art. 17 Oneri fiscali 6
Art. 18 Foro competente 6
Art. 19 Rinvio alle norme di legge 6
Art. 20 Trattamento dei dati 6
Art. 21 Coassicurazione e Delega 6
Art. 22 Conteggio del Premio 7
Art. 23 Regolazione del Premio 7
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 9
Art. 24 Obblighi del Contraente – Denuncia del sinistro 9
Art. 25 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 9
Art. 26 Mandato dei periti – Operazioni peritali 9
Art. 27 Valore dei Beni Mobili e determinazione del Danno 10
Art. 28 Coppie – Insiemi - Serie 10
Art. 29 Pagamento dell’Indennizzo 11
Art. 30 Rinuncia al diritto di rivalsa 11
Art. 31 Recesso in caso di Sinistro 11
Art. 32 Possesso e gestione dei beni danneggiati 11
Art. 33 Produzione di informazioni sui sinistri 11
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC] 13
BENI ASSICURATI [BA] 13
SOMME ASSICURATE 13
RISCHI INDENNIZZABILI [RI] 13
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione 13
ESCLUSIONI [E] 15
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD] 17
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP] 17
Art. 1 Esistenza e/o impiego di radioisotopi 17
Art. 2 Operatività dell’Assicurazione 17
Art. 3 Primo rischio assoluto 17
Assicurazione |
Polizza |
Contraente |
Assicurato/assicurati |
Società |
Premio |
Rischio |
Sinistro |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Limite di Indennizzo |
Franchigia |
Scoperto |
Periodo di assicurazione |
Il contratto di assicurazione
Il documento che prova e regola l'assicurazione Il Politecnico di Milano
La/le persona/e a cui favore è prestata l’assicurazione e più precisamente tutte le tipologie di studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Milano, compresi gli studenti iscritti ai corsi singoli, e per tutta la durata dell’iscrizione medesima, anche durante lo svolgimento di attività a tempo parziale ex articolo 13 legge 391/90.
Potranno essere destinatari dell’assicurazione, su apposita comunicazione del Contraente, anche gli iscritti ai master universitari, i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca.
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Beni Mobili |
Beni ad impiego mobile |
Beni all’aperto |
Beni Immobili |
Oggetti d’arte |
Valori |
come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant’altro ad utilizzo delle attività svolte dall’Assicurato. Sono altresì compresi i Beni all’aperto (beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca nell’ambito delle attività istituzionali del Contraente e/o dell’Assicurato, vengano posto all’esterno di fabbricati) i Beni Elettronici, i Beni ad impiego mobile (beni che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi, anche all’aperto), i relativi programmi e dati
Impianti ed apparecchiature, sia elettroniche che non elettroniche, per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o beni immobili del Contraente o nella disponibilità del Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo nella presente definizione sono ricompresi i personal computers (lap-top, ecc.), smartphone, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di misurazione e/o rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissate, anche per attività di ricerca, su veicoli e mezzi di trasporto in genere. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dato a servizio degli apparecchi ad impiego mobile
Beni che, per propria naturale destinazione d’uso, per motivi di ricerca e nell’ambito delle attività istituzionali dell’Assicurato, vengano posti all’esterno di beni immobili, anche di proprietà di terzi.
Edifici, fabbricati e costruzioni di proprietà del Contraente, anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti del Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Xxxxx ma detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, e più in generale per i quali esiste un interesse del Contraente o lo stesso è tenuto all’assicurazione, compresi Beni non detenuti dal Contraente e di proprietà di Dipendenti del Contraente o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico
Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA GARANZIA TERRORISMO E
Sabotaggio
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l’intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.
E’ altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2018.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
E’ altresì convenuto che in caso di modifiche del rischio conseguenti a variazioni legislative, nuove norme e/o regolamenti in virtù delle/i quali venisse meno, per una o più categorie, l’obbligo del Contraente alla prestazione delle garanzie disciplinate dalla presente polizza, ciò non comporterà revisione alcuna delle condizioni aggiudicate in sede di gara e che resteranno quindi in vigore per le restanti categorie assicurate
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l’equilibrio economico del contratto, l’Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO
In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell’art. 7, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art. 7, presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle
medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all’art. 33 “Produzione di informazioni sui sinistri”, riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell’Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 12 DANNI PRECEDENTI
L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere dell’Assicurato e/o del Contraente stessi.
Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 15 LIMITE MASSIMO D’INDENNIZZO
Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all’Articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 16 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.
Art. 19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l’ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all’art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell’importo incassato.
In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 22 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dal premio imponibile annuo pro-capite moltiplicato il numero effettivo dei soggetti assicurati. Il numero preventivato dei soggetti assicurati è pari a 46.000 (quarantaseimila).
Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato sull’80% del numero preventivato dei soggetti assicurati, e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo nei termini disciplinati al successivo art. 23.
Art. 23 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Con riferimento al precedente articolo – Conteggio del Premio – entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società il dato a consuntivo riferito al numero complessivo degli assicurati e risultante – per quell’anno – dai registri ufficiali e dagli atti dell’Ateneo.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.
Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l’assicurazione sarà valida ed efficace per tutti i soggetti frequentanti i corsi oggetto della presente copertura.
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NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 24 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’Articolo 1913 del Codice Civile, l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.
L’Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.
L’Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell’Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.
Art. 25 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
L’ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Milano.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Art. 26 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.
Art. 27 VALORE DEI BENI MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende:
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),
in caso di sinistro che colpisca i Beni Mobili, si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all’uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l’eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
c) Il pagamento del supplemento d’indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo “Pagamento d’indennizzo”.
La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.
Art. 28 COPPIE – INSIEMI - SERIE
In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie, ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.
In caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.
Art. 29 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all’Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all’accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all’ammontare dell’indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all’Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.
Art. 30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all’indennizzo corrisposto dalla Società.
Art. 31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 32 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI
In caso di danno subito dai Beni assicurati, l’Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.
Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.
Il valore dei recuperi spetta alla Società.
Art. 33 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐la tipologia dell’evento, specificando se ...;
• la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 10.000,00 €.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.
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ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]
Attività svolta in qualità di Ateneo per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti e provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, svolta anche da e per conto di terzi, ovunque e comunque esplicata.
BENI ASSICURATI [BA]
Beni Mobili, ivi compresi i beni ad impiego mobile e i beni all’aperto, come precedentemente definiti, di proprietà degli Assicurati che si trovano nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività.
SOMME ASSICURATE
Partita n. | Beni Assicurati | Somme Assicurate |
1 | Beni Mobili di proprietà degli Assicurati | € 1.000.000,00 |
RISCHI INDENNIZZABILI [RI]
Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli “Esclusioni” e “Condizioni Particolari”, causati da:
A) FURTO
Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall’Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:
- 1) per i Beni assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l’autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
• violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
• introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,
- 2) per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l’autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto 1).
B) FURTO CON DESTREZZA
Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto commesso con destrezza nonché di sparizioni (perdita di beni comunque custoditi senza che vi sia segno di effrazione dei mezzi di custodia e/o chiusura, se esistenti) di beni di proprietà degli Assicurati, nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività, la Società ne risponde a condizione che il furto venga denunciato entro 5 (cinque) giorni da quello nel quale è avvenuto, ciò a deroga dell’articolo “Obblighi del Contraente – denuncia del sinistro”.
C) RAPINA
Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di rapina dei Beni assicurati (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei luoghi ed aree in cui il Contraente svolge le proprie attività quand’anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei luoghi e nelle aree stesse.
Sono parificati alle perdite di furto e rapina dei beni assicurati gli eventuali compensi dovuti per legge a terzi per il ritrovamento della refurtiva, e ciò sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00 (mille).
Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.
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ESCLUSIONI [E]
Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.
a) SONO ESCLUSI I DANNI
anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi a1) verificatisi in occasione di:
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi; a2) dovuti a o causati da:
- dolo dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell’Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Beni Immobili.
b) SONO ESCLUSI I DANNI
b1) di:
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- estorsione, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; b2) dovuti a o causati da:
- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI
dovuti a o causati da:
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di Beni Immobili;
- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;
nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
- La perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con destrezza, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- La perdita di gioielli in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con xxxxxxxxx, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- La perdita di opere d’arte in conseguenza di xxxxxx e rapina, furto con xxxxxxxxx, furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore dell’Assicurato;
- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- gli aeromobili ed i natanti;
- boschi, coltivazioni ed animali in genere
- i beni elettronici qualora assicurati con specifiche polizze.
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]
In nessun caso la Società pagherà all’Assicurato, per ogni sinistro, una somma maggiore di € 1.500,00 (millecinquecento).
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% (dieci per cento) con il minimo di un importo pari a € 100,00 (cento).
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]
Art. 1 ESISTENZA E/O IMPIEGO DI RADIOISOTOPI
A parziale deroga di quanto previsto al punto a) delle “Esclusioni” la Società risponde dei danni conseguenti all’esistenza e/o all’impiego di radioisotopi utilizzati dall’Assicurato per le attività svolte.
ART. 2 OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.
ART. 3 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè in totale deroga all’art. 1907 del codice civile.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Scheda OFFERTA – Lotto 9
Assicurazione FURTO E RAPINA DI BENI MOBILI DEGLI STUDENTI
Numero studenti | Premio imponibile per studente | Premio annuo imponibile | Imposta | Premio annuo lordo | ||
Numero studenti preventivato | 46.000,00 | 10,0000 | 460.000,00 € | 22,250% | 562.350,00 € | |
TOTALE premio annuo | 460.000,00 € | 562.350,00 € | ||||
TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto) | 3.374.100,00 € | VALORE DA INSERIRE |
I
4.140.000,00 €
690.000,00 €
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA PER LOTTO 9 IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA PER LOTTO 9
Documento d’offerta
Sommario
Procedura
Stazione Appaltante Politecnico di Milano
Nome procedura Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano
Identificativo della procedura 86510444
Nome lotto LOTTO 9 Polizza Furto beni degli studenti
Identificativo del lotto 86510455
Valore dell’offerta
Fornitore XXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXXXX S.A.S.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Offerta economica 3.374.100,00 EUR
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si- curezza e Costo del personale) of- ferto
0,00000 EUR
Base dell’asta 4.140.000,00000 EUR
Parametri dell’offerta
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Risposta: In forma singola
Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni
Nome requisito: Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Pa- rametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione pro-
ducendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida
n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Do- cumento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Rego- lamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Allegato A - Documento di gara unico europeo DGUE.doc.p7m
Dimensioni: 297 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE FORMA SINGOLA.PDF.p7m
Dimensioni: 363 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) – Allegato B (Parametro Amministrati- vo)
Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-
zio / XXXX, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli do- cumenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Para- metro Amministrativo)
Descrizione requisito: Allegare copia dell’allegato C - Patti d'integrità, firmata digi- talmente per accettazione.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
patto d'integrità.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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d9fd0b13b6bd81ecf94bd7c5a5308c442 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-
chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamen- te stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir- mati digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti
tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fi- ni dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utiliz- zando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i docu- menti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-
to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
PASSOE.PDF.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa
con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del- le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
polizze cauzioni GENERALI ITALIA.zip
Dimensioni: 554 KB
Firmatari: Documento non firmato
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previ- ste dal medesimo comma, produrre l’impegno di un fideiusso- re, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prov- visoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: 4.1.5.Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con
le modalità previste dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
•allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o al- tri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall’art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati po- xxxx di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della dette certificazioni.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-
mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
DICHIARAZIONE E RICEVUTE ANAC.PDF.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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51f76f1f23bb24f4a837cba0a0eadd211
Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art.
89, X.Xxx. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documenta- zione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rap- presentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisi- ti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indi- cazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, X.Xxx.
50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi- zione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse neces- sarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvali- mento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo socie- tario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed eco- nomico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono
l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura nota- rile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
procura speciale.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Au- torizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare documento che attesti di
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il qua- le intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscri- zione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell’albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.
dichiarazione autorizzazione esercizio attività.PDF.p7m
Dimensioni: 480 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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Hash(SHA-1-Hex): f9801f4f7e2453c158d136daced95dac096925c7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria: raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che riporti
l’indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio del- la società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicu- rativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà co- munque essere accertato d’ufficio dalla Stazione appaltante.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
bilanci.zip
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
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Hash(SHA-1-Hex): 9edafc63aec736c2c09140c981932074859c881e
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b4482e421cdbbdd7345bc059fc4a354e6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svol- gimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che ripor-
ti l’indicazione dell’oggetto, valore, periodo di copertura, con- traente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a di-
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
mostrazione di aver stipulato, nell’ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d’asta annuale del lotto.
DICHIARAZIONE SERVIZI ANALOGHI.PDF.p7m
Dimensioni: 513 KB
Firmatari: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
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0957898c65ade32dbcf80c980b5436563 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita ca-
sella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichia- razioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipa- zione alla presente procedura di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
ALTRA DOCUMENTAZIONE.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.2.9.1. Massimale per ogni sinistro (Sez. DELIMITAZIONI E DETRAZIONI) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare il massimale per ogni sinistro.
Risposta: € 1.500,00
Nome requisito: 4.2.9.2. Scoperto per ogni sinistro (Sez. DELIMITAZIONI E DETRAZIONI) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare lo scoperto per ogni sinistro.
Risposta: 10%
Nome requisito: 4.2.9.3. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in- dicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc.
Risposta: • Sostituzione del primo paragrafo dell’articolo “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” con il seguente: Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell’Assicuratore.
Nome requisito: 4.2.9.4. Messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale (v. Allegato Z – clausole con- trattuali opzionali) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’eventuale messa a disposizione di una pagina web dedicata con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative a tutti i sinistri (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)
Risposta: Nessuna pagina web dedicata
Nome requisito: 4.2.9.5. Messa a disposizione di una pagina web dedicata per la gestione dei sinistri da parte degli studenti con aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative ai sinistri del singolo studente (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Pa- rametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’accoppiata del minimo scoperto per i danni a cose di terzi in ambito lavori
Risposta: Nessuna pagina web dedicata
Nome requisito: 4.2.9.6. Redazione e aggiornamento FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di informazione, comuni- cazione e liquidazione sinistri da pubblicare sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare se si impegna alla redazione e aggiornamento di FAQ relative al contratto di assicurazione e relative procedure di in-
formazione, comunicazione e liquidazione sinistri da pubbli- care sul sito Intranet del Politecnico (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali)
Risposta: SI aggiornamento FAQ relative al capitolato Furto e rapina di beni mobili di proprietà degli studenti
Nome requisito: 4.2.9.7. Sportello presso il Politecnico con “personale dedica- to” della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istruttoria del danno e fino alla liquidazio- ne del sinistro (v. All. Z – clausole contrattuali opzionali) (Pa- rametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente de- ve indicare se intende offrire un servizio di sportello presso il Politecnico con “personale dedicato” della compagnia a cui è affidata la polizza per l'attività di assistenza nella fase istrutto- ria del danno e fino alla liquidazione del sinistro (v. Allegato Z – clausole contrattuali opzionali) e l’eventuale frequenza del servizio.
Risposta: 3 ½ giornate alla settimana
Nome requisito: 4.3.2. Allegato all’offerta economica (Parametro Economico)
Descrizione requisito: Xxxx’apposito campo “Allegato all’offerta economica”,
l’operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazio- ne, conforme alle Schede offerta allegato G 9, a pena di esclu- sione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono es- sere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provve- de ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, vi- sibile nel campo “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR- MA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO”.
E’ obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ri- comprese nella voce “VALORE DA INSERIRE IN PIATTA- FORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFER-
TO”. ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo “Offerta economica” in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrisponde- re con il valore risultante nel campo “VALORE DA INSERI- RE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONO-
MICO OFFERTO” della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell’offerta economica.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
LOTTO 9.zip
Dimensioni: 233 KB
Firmatari: Documento non firmato
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Hash(SHA-1-Hex): b6528c2aeb839ea6490d54c4f05e649286a1ae84
Hash(SHA-256-Hex): 6c7e88374a4721f26f807f012d185d7-
211297df10255efcde1956ccf9a670bab Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto