ALLEGATO 10 - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
A.R.I.C.
Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
ALLEGATO 10 - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ ATER LANCIANO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
CUP C34F22000020006
ACCORDO QUADRO
TRA
A.R.I.C. - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, (nel seguito ARIC) con sede legale in Tortoreto (TE), alla Via Napoli, 4- 64018, C.F. 91022630676, in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, in persona del Direttore Generale, avv. Xxxxxx Xxxxxxx, CF: CVLDNT72D16H703P, nato a Salerno il 16.04.72 in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ,
X.XXX , domiciliata ai fini del presente Xxxx in , Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da
, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ,
P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
PREMESSO
a) Che l'ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC
n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
b) con nota pec del 03.03.2022, l’ATER di Lanciano ha delegato l’ARIC in qualità di soggetto aggregatore della Regione Abruzzo per l’espletamento Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprieta’ ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa attraverso la modalita’ dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020;
c) che, con Determina n. del , il Soggetto Aggregatore delegato ha
aggiudicato definitivamente al Fornitore il Lotto n in accordo alle percentuali specificate nel capitolato Tecnico:
-lotto n - Cig -importo
a) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara, nonché nell’offerta presentata per la gara in oggetto;
b) che, a seguire l’ATER di Lanciano, tramite atto di adesione, procederà alla successiva emissione degli ordini di consegna;
c) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni contrattuali generali a cui riferisce l’Amministrazione Contraente per l’emissione degli Ordini di Consegna;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi elaborati tecnici ed allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e dei lavori da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo;
f) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Capitolato tecnico ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo anche per conto di ATER Lanciano, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore di ATER Lanciano la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro;
b) Amministrazione Contraente: l’ATER Lanciano Vasto Chieti che, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare l’Accordo Quadro;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura de qua, che, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed in particolare, ad eseguire quanto aggiudicato ad ATER Lanciano;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime delle prestazioni e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro.
e) Responsabile Unico del Procedimento: il rappresentante della Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’ATER di Lanciano ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’ATER nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato Tecnico;
- gli elaborati tecnici;
le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica (ove presente);
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
Il singolo rapporto contrattuale tra l’ATER Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, il Soggetto Aggregatore e/o l’ATER Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprieta’ ATER LANCIANO attraverso la modalita’ dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020. In particolare, il Fornitore dovrà fornire le attività tecniche propedeutiche, progettazione esecutiva, esecuzione degli interventi e prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ATER a garantire le prestazioni di cui sopra per il/i lotto/i n.
e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta da ATER con gli Ordini di Consegna, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.
Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordini di Consegna emessi dall’ATER Contraente. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto all’ATER Contraente, sulla base del singolo fabbisogno indicato nel capitolato tecnici e relativi allegati. Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), lo sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente.
L’Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 48 mesi e/o comunque sino ad esaurimento dell’importo del lotto, se antecedente. In ogni caso gli Appaltatori saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di durata dei singoli interventi attuati con gli Ordini di Consegna, qualora successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
Resta inteso conseguentemente che ogni singolo Appaltatore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati, inerenti ai Ordini di Consegna di volta in volta affidati.
Si precisa che l’ATER di Lanciano potrà aderire all’Accordo Quadro durante tutto il periodo di validità dello stesso.
Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro il Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. L’ATER Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. n. 50/2016. Il Soggetto Aggregatore si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per il Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordini di consegna da parte dell’ATER Contraente. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo dei lavori (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna
pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e di ATER Lanciano.
ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga a fornire le prestazioni di cui sopra per il lotto n. e in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati;
- si impegna a eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni di ATER Lanciano veicolati dai rispettivi ordini di consegna;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordine di consegna ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare l’ATER Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna ad eseguire le prestazioni in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dall’ATER Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di Consegna, fermo restando che lavori, forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’ATER Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire un’Azienda pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto dell’accordo quadro. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’ATER Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ATER e/o del Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e all’ATER Contraente le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e all’ATER Contraente le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che il Soggetto Aggregatore e l’ATER Contraente non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di lavori e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura all’ATER Contraente, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e/o dell’ATER Contraente, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L’ATER di Lanciano Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, uno o più Direttori dei lavori, tenuti anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.
L’ATER Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
L’ATER Contraente, anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare in corso di esecuzione verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative delle opere con quelle descritte nel Capitolato Tecnico, nel Progetto e nell’offerta economica del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’ATER Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dall’ATER Contraente.
Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei Lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Il Soggetto Aggregatore non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore: l’ATER deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza al Soggetto Aggregatore.
Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Direttore/Responsabile Tecnico
del Contratto, con incarico di essere il referente nei confronti dell’ATER contraente per quanto di rispettiva competenza.
Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, una reperibilità telefonica.
Il Referente dell’Accordo Quadro per il Soggetto Aggregatore è il legale rappresentante del Fornitore.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro saranno volti alla riqualificazione degli immobili in proprietà dell'ATER del Comune di Lanciano e prioritariamente attuati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ‘’misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (cd Superbonus 110%)’’.
Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), lo sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere gli interventi e, comunque, le attività previste nell’Ordine di Consegna; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall’ATER Contraente.
ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ove applicabili.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i.. ove applicabili.
A tal fine, il Soggetto Aggregatore verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Aggregatore e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Aquila.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 9
PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ATER Contraente o imputabili all’ATER medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, l’ATER Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico.
Ferma restando l'applicazione della penalità, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ATER Contraente ha facoltà di affidare il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l’ATER Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi tramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna degli immobili al nuovo affidatario.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’ATER Contraente e comunicati per conoscenza al Soggetto Aggregatore. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all’ATER medesima entro il termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’ATER contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L ‘ATER Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’ATER Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 10 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro e del relativo Contratto Attuativo, il Fornitore medesimo per il lotto n ha
prestato in data una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di Euro /00 ( ), in favore di ARIC e ATER LANCIANO mediante , fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Soggetto Aggregatore.
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico.
In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’ATER.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’ATER Contraente e/o del Soggetto aggregatore al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico e in tutti i relativi allegati.
ARTICOLO 13
CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art.105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.
a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara in accordo al D.Lgs 50/2016.
b) Nei sessanta giorni successivi l’ATER può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, il Soggetto Aggregatore e l’ATER Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e l’Atto di Adesione.
La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla
L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’ATER di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di consegna diversi.
ARTICOLO 14
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a ARIC ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all’ATER Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
ATER LANCIANO xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Fornitore
ARTICOLO 15
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIC e all’ATER Contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
Il Fornitore dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 16 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Soggetto Aggregatore è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e l’ATER Contraente sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.
ARTICOLO 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
ARIC si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC) - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole
dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Direttore Generale ARIC
(firmato digitalmente)
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce.
(L’Operatore Economico)
(firmato digitalmente)