COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: UNIVERSITA’ DI PISA, Assicurato e Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicura- zione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Amministrazione: L’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consenti- te e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, nonche’ di tutte le attività deliberate nel corso della durata del presente contratto di assicurazione, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garan- zia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso copertu- re, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa es- sere definito inondazione o alluvione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secon- xxxxx rispetto alle finalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitati- vo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparec- chiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, appa- recchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, per- sonal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazio- ne radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analoga- mente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di tra- smissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle ap- parecchiature elettroniche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita’;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni de- correnti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera racco- mandata con avviso di ricevimento;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprieta’ o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonche’ agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi in- dossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprieta’ della Ammi- nistrazione o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, im- pianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro desti- nato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o dalla stessa assunto in co- modato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o desti- nazione (comprese quindi anche le Apparecchiature Elettroniche), posto all’interno di im- mobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Di- rettori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa defini- zione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, a- razzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprieta’ della Ammini- strazione o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia” rientrano in tale defi- nizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o de- stinato a servizio o ornamento dei Beni Immobili assicurati, purché tali beni siano salda- mente fissati al suolo o ai beni immobili assicurati;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si ese- guono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla rice- zione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonche’ i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali e- venti, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve at- traverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elet- tronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione
o revisione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il forni- tore, la Societa’ avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa in- dennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltra- zioni;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonche’ di allacciamento, di cli- matizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezio- nali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della atti- vita’;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione e- sterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro u- suali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonche’ lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole ri- gature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installa- zione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura acci- dentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Socie- ta’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per dan- ni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche’ alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro in- dennizzabile a termini del presente contratto;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifi- cati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Soggetti non considerati terzi: il soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rap- presentante Legale del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino o altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o al- tro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:
o ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in ma- teria di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
o ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
o ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa e- stensione) e al loro contenuto,
o ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se immobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di tra- sporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso; qualora il bene abbia valenza storica, artistica, culturale e/o che rientri nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, verra’ considerato che il valore che puo’ essere attribuito al bene dal mercato di riferimento;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condi- zioni di operativita’ ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elenca- te:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concorren- za del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, in- teressi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Sono compresi i danni cau- sati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ in- dustriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purche’ avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro.
Nell’ambito di operatività della presente garanzia:
o non sono compresi i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
o ma sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.
Sono altresi’ esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Societa’ delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa’ assumera’ la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali, compresi quelli di in- cendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni:
o causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
o da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idrau- lica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assi- curati o su impianti ad essi connessi,
o da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
o mareggiate o penetrazione di acqua marina,
o formazione di xxxxxxxx,
o accumulo esterno di acqua,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; e non indennizza inoltre i danni subiti da:
o alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti cau- sati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).
Inondazioni, Alluvioni: la Societa’ indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se cau- sati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o mareggiata, marea, maremoto,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
o mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2009 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012, con scadenze annuali intermedie al 31.12 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresi’ facolta’ della Amministrazione richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, al- la sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ svolta direttamente dalla Amministrazione con mezzi propri.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere inviate a mezzo posta rac- comandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
o gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di xxxxxxx, laddove presente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Am- ministrazione.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allega- ta al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonche’ i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o gia’ ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a ti- tolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura di lastre,
k) furto di fissi e infissi,
l) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra- zioni di folla),
m)atti di sabotaggio,
n) atti di terrorismo,
o) fenomeni atmosferici,
p) formazione di ghiaccio, gelo,
q) acqua piovana,
r) fuoriuscita di acqua,
s) inondazioni, alluvioni,
t) allagamenti,
u) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
v) crollo, collasso strutturale,
w) sovraccarico di neve,
x) fenomeni elettrici,
y) mancato freddo,
z) evento sismico.
La Societa’ assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Amministra- zione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. per i costi/oneri che la Amministrazione debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbli- che ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile col- pito dal sinistro, nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro ne- cessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se appa- rentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile;
iii. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la e- ventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino al- la concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella sche- da di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale;
iv. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il xxxxxxx xxxxxxx aggiunti- vo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
v. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, ma- teriale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un e- vento indennizzabile ai sensi del presente contratto; Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
vi. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni di- strutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificati- vo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
vii. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applica- zione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (tren- taprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo soste- nibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
viii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella sezione “Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di in- dennizzo” che segue.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del- la Amministrazione.
Art. 9: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Societa’
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascun grup- po di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 10: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ co- me piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribui- ta alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regola- zione; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Amministrazione ne avra’ dato comunicazione.
Art. 11: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non appli- chera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispon- dente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva co- municazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e ta- le valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Societa’ assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti an- che a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia sia- no dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentati- vo di commetterli, o quelle conseguenti alla eventuale attivita’ delle Autorita’, della Am- ministrazione o di terzi per ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o per porvi tempo- raneo rimedio, nonche’ per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sini- stro, nonche’ per la eventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il xxxxxxx xxxxxxx aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
3. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, mate- riale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cli- niche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni so- stitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni mo- bili), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo in- dicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le nor- mali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazio- ne della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trenta- procento) del danno indennizzabile e, ove tale 30% non fosse sufficiente, fino alla con- correnza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa).
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori del- la Amministrazione.
Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucerna- ri, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudo- lento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante si- stemi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custo- dia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei
medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, an- che con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
◊ in caso di furto con destrezza (senza cioe’ scasso, forzatura o altri sistemi prima de- scritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incarica- ta del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella sche- da di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.
Art. 14 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun grup- po di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun sinistro non sara’ superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita cor- rispondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei va- lori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
La Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pa- gamento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 15: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne dara’ av- viso alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Societa’ se questa ha risarcito integral- mente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di indennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mante- nere la proprieta’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misu- ra proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)
Art. 16: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività / esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione “Definizioni” che precede, la Società’ in ogni caso non risar- cisce i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi,
b. derivanti da maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate,
c. derivanti da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi, e i danni:
d. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
e. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle at- tività della Amministrazione;
f. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
g. da frode, truffa, appropriazione indebita;
h. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
i. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del be- ne danneggiato,
j. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non sia- no provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assi- curate,
k. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale del- l'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incro- stazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evapo- razione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
l. per l’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio delle cose assicu- rate,
m.di guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati,
n. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manu- tenzione o revisione,
o. ai beni assicurati direttamente provocati da lavori di costruzione o demolizione;
p. attribuibili a difetti oggettivamente noti alla Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
q. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
r. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Amministrazione,
s. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura,
t. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell’applicazione di ordinanze di Au- torità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
u. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
v. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non ri- guardi la materialità delle cose assicurate, fatto salvo quanto diversamente normato,
x. direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamen- te esclusi che abbiano colpito i beni assicurati;
y. da alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elabo- razione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus).
Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti e- sclusa.
Art. 17: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “mancato freddo”, la Ammini- strazione ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
La Amministrazione si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il dan- no, nonche’ conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società’ tutti gli elementi per una precisa identificazione, valuta- zione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società’.
La Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra’ farne imme- diata denuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società’ contestualmente alla denuncia del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), la Amministrazione dovra’ al- tresi’ esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Societa’ – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Amministrazio- ne un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, ripor- tante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 18: Determinazione e liquidazione del danno
Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la de- terminazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parzia- le) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento, intendendosi per tale:
- per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche struttura- li uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
- per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se dispo- nibili, o migliori piu’ prossime prestazioni,
xxxxx’ erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede, nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero, nel caso di immobili e im- pianti, verra’ ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu’ in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il be- ne aveva al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico” ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabi- le o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
o per i beni con vetusta’ non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta’ se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
o negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetu- sta’, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore riconosciuto, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verra’ stabilito il valore commerciale del bene.
La Società’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della i- struttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta.
Qualora, in seguito alla sentenza penale definitiva, emergano cause di decadenza dal di- ritto all’indennizzo, l’Amministrazione provvedera’ a rendere alla Società’ l’importo percepi- to ma non dovuto, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto ri- sarcimento.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liqui- dazione se richiesto dalla Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sa- ra’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente appli- cabili.
Art. 19: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Ammini- strazione con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e pro- cederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di poliz- za.
Qualora la Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano in
/ tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le opera- zioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Amministrazione di con- servare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Ammini- strazione.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissen- ziente non l’ha sottoscritta.
Art. 20: Anticipo dell’indennizzo
La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamen- to di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore al 20% dell’importo assicurato alla partita corri- spondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 21: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi as- sicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Amministrazione fornira’ quindi alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo tra- scorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. “Acquisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali pertanto non e’ attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfet- tariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 22: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite della So- cieta’ mandataria, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispet- tive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 23: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 24: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo |
Per sinistro, se di seguito non diversamente previsto | 1.000,00 | 30.000.000,00 |
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche, se di seguito non diversamente previsto | 1.000,00 | 3.500.000,00 |
Rottura lastre – Art. 8 lett. j | 100,00 | 60.000,00 | ||
Atti socio-politici – Art. 8 lett. l | 10% | Minimo 1.000,00 Massimo 5.000,00 | 70% della s. a. | |
Per Atti socio-politici relativamen- te ai beni di cui alla voce Appa- recchiature elettroniche | 10% | Minimo 500,00 | 70% della s. a. | |
Sabotaggio – Art. 8 lett. m | 10% | Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00 | 60% della s. a. | |
Terrorismo – Art. 8 lett. n | 10% | Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00 | 60% della s. a. | |
Fenomeni atmosfer – Art. 8 lett. o | 10% | Minimo 1.000,00 | 70% della s. a. | |
Fenomeni atmosferici relativa- mente ai beni di cui alla voce Ap- parecchiature elettroniche | 10% | Minimo 500,00 | 70% della s. a. | |
Grandine su fragili (nell’ambito dei fenomeni atmosferici) | 10% | Minimo 500,00 | ||
Formazione di ghiaccio e gelo – Art. 8 lett. p | 10% | Minimo 500,00 | ||
Acqua Piovana – Art. 8 lett. q | 100.000,00 |
Fuoriuscita d’acqua – Art. 8 lett. r | 100.000,00 | |||
Inondazioni, alluvioni – Art. 8 l. s | 10% | Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00 | 50% della s. a. | |
Allagamenti – Art. 8 lett. t | 10% | Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00 | 50% della s. a. | |
Smottamenti, franamenti, cedi- menti del terreno – Art. 8 lett. u | 5.000,00 | 1.000.000,00 | ||
Crollo/collasso strutturale – Art. 8 lett. v | 10% | Minimo 1.000,00 Massimo 20.000,00 | 60% della s. a. | |
Sovraccarico neve – Art. 8 lett. w | 60% della s. a. | |||
Fenomeni elettrici – Art. 8 lett. x | 200.000,00 | |||
Fenomeni elettrici relativamente ai beni di cui alla voce Apparec- chiature elettroniche | 10% | Minimo 500,00 | ||
Mancato freddo – Art. 8 lett. y | 2.500,00 | vedasi partita | ||
Evento sismico – Art. 8 lett. z | 10% | Minimo 5.000,00 Massimo 50.000,00 | 50% della s. a. | |
Ricerca guasti - Art. 8 p. viii) | 100.000,00 |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 1 giorno | 100.000,00 |
s. a. = somma assicurata: il valore del bene
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno | Franchigia euro | ||
Beni mobili | 750,00 | ||
Denaro e valori custoditi sottochiav | 100,00 | ||
Denaro e valori ovunque posti | 500,00 | ||
Denaro e valori trasportati | 250,00 |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate | Capitali assicurati | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Beni immobili: a) non soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. | 325.000.000,00 | .. .. | .. .. |
b) soggetti alla disciplina del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. | 270.000.000,00 | .. | .. |
Beni mobili: di cui: | 230.000.000,00 | .. | .. |
Apparecchiature elettroniche | 125.000.000,00 | premio incluso in Beni mobili | |
Rischio locativo | = = = | valore in Beni immobili p. a) | |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 | .. .. | |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 300.000,00 | .. .. | |
Onorari periti e professionisti (aggiunt | 100.000,00 | .. .. | |
Ricostruzione Archivi | 50.000,00 | .. .. | |
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 500.000,00 | .. .. | |
Differenziale storico-artistico art. 8 vii | 500.000,00 | .. .. | |
Mancato freddo | 200.000,00 | .. .. |
Segue:
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate | Valori complessivi | Aliquota promille | Premio imponibile totale |
Beni mobili | 100.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 25.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 5.000,00 | .. | .. |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 5.000,00 | .. | .. |
Guasti da ladri e demolizione (aggiuntivo) | 5.000,00 | .. | .. |
Onorari periti (aggiuntivo) | 5.000,00 | .. | .. |
Ricostruzione archivi | 10.000,00 | .. | .. |
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 50.000,00 | .. | .. |
Differenziale storico-artistico art. 12 p. 5) | 200.000,00 | .. | .. |
Totale premio imponibile complessivo annuo di polizza euro ..
Imposte (con esclusione di quanto soggetto alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Sezione 1 Beni Immobili p. b)
euro
..
Totale premio lordo complessivo annuo di polizza euro ..
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