Contract
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito xxx.xxx.xxx.xx sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito xxx.Xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
1) Domanda
Al punto VI.3 del bando di gara, è richiesto un versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai fini della partecipazione alla gara.
La deliberazione 24 gennaio 2008 (G.U. del 28 gennaio 2008) all’art. 3 comma 4 recita: “Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l’offerta in ragione del relativo importo”. Poiché nel bando è indicato un solo CIG, si prega di confermare che:
a) è necessario effettuare tanti versamenti di importo pari a 100 Euro (art. 2 della suindicata delibera), quanti sono i lotti per i quali si intende partecipare;
b) ciascun versamento deve avere lo stesso CIG (01197672DA) così come indicato al punto
IV.3 del bando di gara;
c) i versamenti devono essere registrati, presso il sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, sotto quest’unico CIG.
Risposta
Per la risposta al presente quesito si veda la rettifica al Bando di gara pubblicata sulla GURI n.44 del 14 aprile 2008 e sulla GUUE del 10/04/2008 S70.
2) Domanda
Al punto 4.2.1 del disciplinare di gara è prevista la presentazione di una “dichiarazione conforme al facsimile di cui all’Allegato 1”. Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione a più lotti, deve essere rilasciata una sola dichiarazione conforme all’Allegato 1 del disciplinare di gara, con indicazione dei lotti ai quali si partecipa.
Risposta
Si conferma che la busta “A” dovrà contenere una sola dichiarazione conforme all’Allegato 1 del Disciplinare di gara con indicazione specifica di tutti i lotti ai quali si intende partecipare.
3) Domanda
E’ ammessa la partecipazione di un RTI di tipo verticale in cui un’impresa svolge tutti i servizi di pulizia e igiene ambientale mentre un’altra impresa svolge i servizi di manutenzione degli impianti? Ed in tale ipotesi l’impresa capogruppo quale servizio dovrà obbligatoriamente eseguire? Vi sono dei requisiti minimi che le imprese capogruppo e mandanti devono obbligatoriamente possedere oppure è sufficiente che i requisiti siano “coperti” dall’ATI nel suo complesso, come indicato al punto II.2.2, lettera b) del bando di gara?
Risposta
Ai fini del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto III.2.2 lettera b), il ruolo di mandante e mandataria è sostanzialmente equivalente nel senso che non sono previste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo alla mandataria e alle mandanti.
Per quanto concerne la partecipazione in RTI si ribadisce che il RTI nel suo complesso deve possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara e nei suoi allegati.
4) Domanda
Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di fatturato in servizi di manutenzione degli impianti (punto II.2.2, lettera b) del bando di gara), possono essere prodotti i relativi certificati di buona esecuzione in servizi energia, dai cui importi dovrà essere scorporata la quota combustibile secondo l’incidenza indicata dai rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto e Contratti?
Risposta
E’ possibile produrre i menzionati certificati e scorporare dagli stessi il fatturato specifico al fine di dimostrare il fatturato per il solo servizio di manutenzione impianti.
5) Domanda
Con riferimento a quanto previsto al punto 4.2 – pag. 17 di 59 del Disciplinare di gara in tema di presentazione di offerta da parte di un RTI, si chiede di specificare se le dichiarazioni di cui ai punti III.2.3) lettere b)-c)-d) del Bando di gara debbano essere rese dall’Impresa/e che svolgerà/svolgeranno le attività riferite ai rispettivi requisiti di qualificazione.
Ciò alla stregua della dichiarazione di cui al punto III.2.3) lettera a) del Bando di gara che, sempre in base a quanto normato nel detto Disciplinare, deve essere resa dall’Impresa che svolgerà l’attività oggetto della certificazione.
Risposta
Fatto salvo che il RTI nel suo complesso deve possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara e nei suoi allegati, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3), lettere b)-c) e d) del Bando di gara, o in alternativa la relativa certificazione attestante il possesso dei requisiti stessi, dovrà essere resa dalle imprese costituenti il RTI che svolgeranno le relative attività.
6) Domanda
Con riferimento al punto III.2.2 lettera b) del bando di gara si chiede di conoscere se per fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, secondo la definizione riportata nel Capitolato tecnico, possa rientrare anche il fatturato riferito ai servizi energia-gestione calore effettuati sugli immobili.
Risposta
Il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione impianti comprende esclusivamente la quota relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti stessi con l’esclusione dell’importo relativo alla fornitura di combustibile da riscaldamento che, pertanto, dovrà essere scorporata.
7) Domanda
Con riferimento al punto III.2.3 lettera c) del bando di gara si chiede di conoscere se il concorrente possa possedere solo quelle abilitazioni ex Lege 46/90 riferite alle attività che sarà chiamato a svolgere (sia singolarmente che in A.T.I.)
Risposta
Fatto salvo quanto già chiarito nella risposta al quesito n.5, ovvero che il RTI nel suo complesso deve possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel Bando di gara e nei suoi allegati, le abilitazioni ex Lege 46/90 di cui al punto III.2.3, lett. c) del Bando di gara, dovranno essere possedute dalle imprese che eseguiranno le rispettive attività sia singolarmente che in RTI.
E’ consentito, in caso di partecipazione in RTI, che anche una sola impresa componente il raggruppamento abbia le suddette abilitazioni, a condizione che quest’ultima esegua le prestazioni per cui il requisito è richiesto.
8) Domanda
Con riferimento al punto IV.3) – 1 del bando di gara si chiede di conoscere se il contributo di € 100,00 debba essere corrisposto per ogni singolo lotto cui il concorrente intende partecipare e ciò con riferimento a quanto previsto al riguardo dalla deliberazione 2401/08 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
Risposta
Vedi risposta sub n.1).
9) Domanda
Atteso che la gara, pur svolgendosi in un unico procedimento, prevede l’affidamento di 12 lotti separati e che le ditte possono partecipare a propria discrezione per uno o più lotti, si chiede di sapere se il divieto posto ai concorrenti dal punto 3 del disciplinare “di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero in più RTI o Consorzio” debba essere inteso con riferimento al procedimento di affidamento di tutti i lotti ovvero limitatamente all’affidamento del singolo lotto. E cioè nel caso di un Consorzio stabile (costituito ai sensi dell’art. 34, lett. c) del D.lgs. 163/06) che partecipi alla gara solo per alcuni lotti specificamente indicati è consentito ad una sua consorziata partecipare alla gara per l’affidamento di lotti diversi?
Risposta
Il par. 3 del Disciplinare stabilisce che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa”; a sua volta, con riferimento ai consorzi stabili, l’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 prevede espressamente che “è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati”. Le prescrizioni sopra indicate devono intendersi riferite alla gara e non al singolo lotto; non è pertanto ammesso che un’impresa partecipi ad uno o più lotti singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio (di qualsiasi tipo), pena l’esclusione dalla procedura stessa dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.
10) Domanda
In caso di partecipazione alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
Dato il raggruppamento di seguito illustrato:
1. Mandataria, società di pulizie, in possesso della fascia illimitata superiore alla “f” richiesta dal bando di gara, con fatturato specifico in servizi di pulizia, nel biennio 2005-2006, pari a 100.000.000,00 di €;
2. Mandante 1, società di manutenzione, in possesso di tutti i requisiti tecnici richiesti (SOA e 46/90), che, nel biennio 2005-2006, ha realizzato i seguenti fatturati:
a. € 5.000.000,00 in servizi di manutenzione
b. € 26.000.000,00 comprensivi dei 5 milioni di cui al punto precedente, per servizi integrati, multiservizi e facility management
3. Mandante 2, società multiservizi, che nel biennio 2005-2006 ha realizzato i seguenti fatturati:
a. € 25.000.000,00 per servizi di manutenzione
4. Mandante 3, società di manutenzione che nel biennio 2005-2006 ha realizzato i seguenti fatturati:
a. € 30.000.000,00 per servizi di manutenzione
I requisiti in capo al raggruppamento sono sufficienti per partecipare ai lotti 1,2,3,4,5 e 6?
Risposta
Fermo restando quanto stabilito dal Bando di gara al punto III.2.2 lett. b, si precisa che il paragrafo
2.2 del Disciplinare di gara stabilisce che “con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più Lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.2 lett. b) del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti cui intende
partecipare, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine (decrescente) di importanza dei Lotti:
• Lotto 9: Euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00);
• Lotto 10: Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni/00);
• Lotto 3: Euro 47.000.000,00 (quarantasettemilioni/00);
• Lotto 8: Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00);
• Lotto 2: Euro 43.000.000,00 (quarantatremilioni/00);
• Lotto 4: Euro 42.500.000,00 (quarantaduemilionicinquecentomila/00);
• Lotto 12: Euro 42.000.000,00 (quarantaduemilioni/00);
• Lotto 5: Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
• Lotto 1: Euro 39.500.000,00 (trentanovemilionicinquecentomila/00);
• Lotto 6: Euro 35.500.000,00 (trentacinquemilionicinquecentomila/00);
• Lotto 11: Euro 31.500.000,00 (trentunomilionicinquecentomila/00);
• Lotto 7: Euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00).
11) Domanda
In caso di risposta negativa, al quesito 10, i requisiti in capo al raggruppamento sono sufficienti per partecipare ai lotti 1,2,3,4 e 5
Risposta
Vedi risposta sub n.10).
12) Domanda
E’ possibile inserire come mandante una società di costruzione, non in possesso di nessuno dei requisiti tecnici ed economici richiesti, che si occuperà, data la sua capillare rete commerciale sul territorio dei lotti individuati, dell’attività commerciale volta alla stipula degli ordinativi principali di fornitura.
Risposta
La partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un ruolo operativo all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto. Si fa presente che le attività svolte da ciascuna raggruppata dovranno essere dichiarate con la relativa indicazione della quota percentuale nell’ambito dell’Allegato 1.
13) Domanda
Ai fini della dimostrazione del possesso del solo requisito di fatturato in servizi di manutenzione degli impianti (punto III.2.2, lettera b) del bando di gara), possono essere prodotti i relativi certificati di buona esecuzione in servizi energia, conduzione e manutenzione di impianti?
Risposta
Vedi risposta sub n. 6).
14) Domanda
In riferimento al punto III.2.2, lettera b) del bando di gara (requisiti di partecipazione) si chiede conferma che:
- è ammessa la partecipazione di un RTI di tipo verticale/misto in cui l’impresa capogruppo svolge tutti i servizi di pulizia e igiene ambientale e parte dei servizi di manutenzione degli impianti mentre l’impresa mandante svolge esclusivamente la restante parte dei servizi di manutenzione degli impianti.
Risposta
Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara circa il possesso dell’intero requisito di fatturato da parte del RTI nel suo complesso, è ammessa la partecipazione di un RTI in cui una delle concorrenti possegga il requisito di fatturato di servizi di manutenzione impianti e l’altra quello per servizi di pulizia e igiene ambientale.
15) Domanda
Ai fini della dimostrazione del possesso del citato requisito di fatturato in servizi di manutenzione degli impianti (punto III.2.2, lettera b) del bando di gara), possono essere prodotti i relativi certificati di buona esecuzione in servizi energia, dai cui importi dovrà essere scorporata la quota combustibile secondo l’incidenza indicata dai rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto?
Risposta
Vedi risposta sub. n. 6).
16) Domanda
In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese il requisito di cui al punto III.2.2 lettera
b) del bando di gara, deve essere posseduto in percentuale da tutte le società componenti l’ATI? E, in caso affermativo in che percentuale?
(esemplificando: sia la capogruppo che le associate devono possedere, nelle varie percentuali, sia il fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti che quello per servizi di pulizia di igiene ambientale?)
Risposta
Il requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 lettera b) del Bando, richiesto ai fini dell’ammissione alla gara, deve essere soddisfatto cumulativamente e non prevede necessariamente una ripartizione in quote percentuali per tutte le imprese componenti il RTI, fermo restando il soddisfacimento del 100% del requisito richiesto.
17) Domanda
Rif. Art. 4 Disciplinare di gara – Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e di consorzi. Avvalimento – (Pag. 17/59)
In caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio di cui all’art. 34 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 è richiesto che la dichiarazione di cui all’Allegato 1) al disciplinare di Gara venga prodotta, oltre che dal consorzio medesimo, anche dalle imprese che con esso partecipano alla procedura.
Stante il disposto dell’art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si chiede conferma che le cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara, debbano comprovare, rispetto ai contenuti della dichiarazione di cui all’Allegato 1, solo i requisiti di ordine generale, quali l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’insussistenza dei motivi di esclusione ex. Art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006 di cui al punto III.2.1) lett. a – b del bando di gara, e quindi rendere la dichiarazione solo per tali punti, mentre tutti gli altri requisiti debbano essere comprovati solo dal consorzio. In particolare su tale punto vi è una giurisprudenza costante (C.G.A. Sez. Giur., sent n. 448/2005, C.d.S. Sez. VI sent. n° 8145/2004, C.G.A. Regione Siciliana, sent. n°. 569/2002), sopratutto in conseguenza del fatto che nei Consorzi la responsabilità ricade esclusivamente sul Consorzio stesso quale personalità giuridica (Tar Veneto, n. 467/2004, C.d.S. n. 2183/2003) Risposta
Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito. Pertanto le società indicate dai concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett b) del D.Lgs 163/2006 quali esecutrici delle prestazioni saranno tenute a comprovare, rispetto ai contenuti della dichiarazione di cui all’Allegato 1, solo i requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1 del Bando, mentre i requisiti di natura economica e tecnica di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 dovranno esser comprovati dal Consorzio che partecipa alla gara. Resta tuttavia inteso che le società indicate quali esecutrici della prestazione potranno in ogni caso indicare in sede di partecipazione e successivamente comprovare anche il possesso dei requisiti tecnici ed economici.
18) Domanda
Rif. Art. 7 Disciplinare di gara - Adempimenti per la stipula della convenzione (Pag. 52/59)
E’ richiesto che in caso di aggiudicazione dell’appalto ad un consorzio di cooperative, anche la documentazione di cui alla lettera “q” indicante “Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società (sia esso il Collegio Sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto
III.2.2. del bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”, venga prodotta dal consorzio stesso nonché dalle imprese per le quali il Consorzio concorre.
Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed, in particolare al disposto dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, chiediamo conferma che la suddetta dichiarazione/documentazione debba essere prodotta solo dal consorzio che, in effetti, rende la relativa dichiarazione in sede di gara.
Risposta
Vedi risposta sub n. 17).
19) Domanda
Relativamente al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, dei requisiti di capacità tecnica, della prescritta iscrizione alla fascia di cui al D.M. 274/97 nonché del certificato ISO 9001/2000, richiesti ai fini della partecipazione alla gara medesima, voglia confermare codesta amministrazione che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile costituito da meno di cinque anni, gli stessi, se pur posseduti dalle società consorziate, si cumulano in capo al Consorzio e dallo stesso possano essere dichiarati così come previsto dalla vigente normativa e recepito dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006 – D.P.R. 28 gennaio 2008 approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 21/12/07 oppure se i requisiti in questione possano essere posseduti e dimostrati dalle società consorziate indicate quali esecutrici del servizio e non necessariamente dal Consorzio.
In particolar modo il regolamento stabilisce all’art. 286 co. 2 e co. 3 che : “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico – finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.” Si rappresenta che lo scrivente Xxxxxxxxx è costituito da meno di cinque anni.
Inoltre giova rappresentare che l’assenza del regolamento di esecuzione, stante che il regolamento di cui sopra non è ancora vigente, arrechi dei problemi di natura interpretativa. E’ opportuno ricordare che l’art. 12 delle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE contenute nel codice civile prevede testualmente che “se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”. A tal proposito si segnala che sino all’introduzione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i consorzi stabili erano previsti esclusivamente nel settore dei lavori pubblici e disciplinati con un proprio regolamento. Il predetto regolamento – D.P.R. n. 554 del 1999-, ancora vigente sino alla pubblicazione di nuovo provvedimento, all’art. 97 co. 2 prevede espressamente che: “i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”. Il successivo 4 co. sancisce che: “ Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico – finanziari e tecnico- organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle
singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”.
Stante che ad oggi l’unica disciplina che regolamenta la partecipazione dei consorzi stabili è il
D.P.R. n. 554 del 1999 ad essa, secondo l’interpretazione della scrivente, bisogna riferirsi.
Infine si segnala che anche l’art. 36 al comma 7 afferma che “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.
Risposta
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 relativamente ai consorzi stabili, si conferma la possibilità per i consorzi stabili costituiti da meno di cinque anni di poter partecipare alle condizioni richiamate dall’art. 97 del D.P.R. 554/1999.
20) Domanda
In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra (domanda 19), voglia ancora confermare codesta Amministrazione, che le società consorziate indicate quale esecutrici del servizio dovranno presentare il modello allegato 1) solo con riferimento ai requisiti di natura soggettiva e non anche per i requisiti di capacità tecnica e finanziaria
Risposta
Tutte le società consorziate di un consorzio di cui all’art. 34, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 costituito da meno di cinque dovranno presentare la Dichiarazione necessaria-Allegato 1, che dovrà contenere non solo le dichiarazioni relative ai requisiti di natura soggettiva, ma anche quelle concernenti i requisiti di natura tecnica ed economica.
21) Domanda
Si richiede inoltre di voler confermare che nella ipotesi di partecipazione di una società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, i requisiti di cui ai punti III.2.1 lett. a), III.2.2. lett. b), III.2.3 lett. a), b), c), d) devono essere posseduti e dimostrati dalle società consorziate indicate quali esecutrici dei servizi e non anche dalla società consortile.
Risposta
Come previsto nel paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi di partecipazione, ossia i requisiti di cui al punto III.2.2 lett. b) e III.2.3. lettere a), b), c) e d) deve essere resa da ciascuna impresa componente il Consorzio (costituito ovvero costituendo) che svolgerà le relative attività.
Il requisito di cui al punto III.2.1 lett. a) deve essere posseduto, in caso di Consorzi di cui al comma 1, lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.
22) Domanda
Si richiede di confermare che in caso di partecipazione di un R.T.I. verticale i requisiti di cui al punto III.2.3 lett. a), b), c), d) dovranno essere posseduti cumulativamente dal R.T.I. ed in ogni caso dalle società che eseguiranno il servizio per cui è richiesta ciascuna abilitazione/qualificazione.
Risposta
Fermo restando il soddisfacimento del 100% dei requisiti di partecipazione in capo al RTI nel suo complesso, si conferma la correttezza dell’interpretazione.
23) Domanda
Nella ipotesi in cui un RTI composto da una società di manutenzioni che ha € 20.000.000,00 di fatturato nel biennio per servizi integrati, multiservizi e facility management ed € 31.500.000,00 di fatturato specifico per servizio di manutenzione degli impianti, con contratti distinti, e da una società di pulizie che ha € 63.000.000,00 di fatturato per servizi di pulizia, si chiede se i fatturati, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, siano cumulabili.
Esempio: RTI X decide di partecipare ai lotti 5, 9, e 10. Ai fini della partecipazione a questi lotti è richiesto di dimostrare
Lotti 5,9,10 | Fatturato specifico per servizi integrati, multi servizi e facilty management | Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti | Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale |
5 | € 20.000.000,00 | € 10.000.000,00 | € 20.000.000,00 |
9 | € 37.000.000,00 | € 18.500.000,00 | € 37.000.000,00 |
10 | € 26.000.000,00 | € 13.000.000,00 | € 26.000.000,00 |
Tot. | € 83.000.000,00 | € 41.500.000,00 | € 83.000.000,00 |
Pertanto RTI X dovrebbe dimostrare o un fatturato di € 83.000.000,00 per servizi integrati o un fatturato di € 41.500.000, 00 per manutenzioni e € 83.000.000,00 per pulizie e igiene ambientale.
RTI X, può dimostrare come di seguito il fatturato specifico
Lotti 5,9,10 | Fatturato specifico per servizi integrati, multi servizi e facilty management | Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti | Fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale |
5 | € 20.000.000,00 | ||
9 | € 18.500.000,00 | € 37.000.000,00 | |
10 | € 13.000.000,00 | € 26.000.000,00 | |
Tot. | € 20.000.000,00 | € 31.500.000,00 | € 63.000.000,00 |
La scrivente è a richiedere di voler confermare se sia possibile, così come sembra evincersi dalla documentazione di gara, cumulare i due fatturati specifici (per facility e manutenzione degli impianti). In altre parole se sia possibile utilizzare il fatturato per facility per la partecipazione al lotto 5 e utilizzare i fatturati per servizi di manutenzione impianti e quelli per pulizia e sanificazione per la partecipazione ai lotti 9 e 10
Risposta
Ferma restando la necessità per l’impresa di dichiarare nell’Allegato 1, per ciascun lotto al quale intende partecipare, la tipologia di fatturato specifico realizzato nel biennio richiesto, la società potrà utilizzare il fatturato che ritiene più opportuno a condizione che siano rispettate le prescrizioni in materia di partecipazione a più lotti (ossia la somma dei fatturati).
24) Domanda
Relativamente alla produzione di due copie su supporto ottico della relazione Tecnica e dell’offerta economica siamo a richiedere se le predette copie debbano necessariamente essere firmate digitalmente o se sia invece possibile riprodurre su supporto ottico le copie del originale sottoscritto in ogni pagina e allegando le copie dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
Risposta
Nel caso il concorrente intenda presentare, in alternativa alla documentazione su supporto cartaceo, la Relazione Tecnica e l’offerta economica su supporto ottico, è tenuto ad osservare quanto disciplinato nel paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara, ove si precisa che i suddetti documenti dovranno essere prodotti in formato .pdf firmati digitalmente.
Innanzitutto si precisa che la documentazione di gara richiede solamente la produzione di due copie della Relazione Tecnica, e non anche dell’Offerta Economica
In particolare per quanto riguarda le copie della Relazione Tecnica si precisa che le stesse, ove presentate su supporto elettronico, dovranno preferibilmente essere prodotte su formato elettronico non modificabile (x.xx. in formato “.pdf “) non firmato digitalmente.
25) Domanda
Il bando di gara al punto III.2.3 lett. a) che concerne il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 alla fine recita “si applica quanto stabilito dall’art. 42 e ss. del D. Lgs. 163/2006”. L’art. 42 del predetto decreto legislativo ha ad oggetto “capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi” ed elenca una serie di indicatori di capacità tecnica che possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti al fine di dimostrare la predetta capacità. Dalla lettura del bando e del disciplinare di gara non è riportato alcuno dei predetti indicatori di capacità tecnica. Voglia pertanto codesta amministrazione confermare che non sia necessario produrre dichiarazioni aggiuntive relative ai requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 42, oltre a quelle esplicitamente indicate dal bando e dal disciplinare (certificazione qualità, SOA, abilitazione L. 49/90 iscrizione al registro imprese ai sensi del D.M. 274/97).
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
26) Domanda
In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, con la presente siamo a richiedervi ulteriori delucidazioni riguardanti la predisposizione della relazione tecnica, busta “B”.
In particolare vi chiediamo conferma sulla possibilità di allegare a detto documento, senza includerle e conteggiarle nelle max n° 200 pagine richieste, ulteriore documentazione/depliant illustrativi, quali ad esempio schede Tecniche delle attrezzature e macchinari, presentazione del SW di gestione, presentazioni aziendali, ecc….
Risposta
Si precisa, così come indicato nel par. 2.1 del Disciplinare di gara, e ribadito in Allegato 2 – Offerta Tecnica, che la “Relazione Tecnica (…) (ii) dovrà essere contenuta al massimo entro le 200 (duecento) pagine”. Tale limite pertanto non potrà essere superato nel suo complesso.
27) Domanda
Si richiede di voler confermare che nella ipotesi di partecipazione di una società consortile costituita ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, la stessa possa partecipare in RTI con altre aziende.
Risposta
E’ consentita la partecipazione di un RTI che annoveri tra le proprie imprese un consorzio di cui all’art. 34, lett. e), del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo il rispetto della regola contenuta nella documentazione di gara (punto III.1.3 del Bando e paragrafo 4 del Disciplinare) in materia di divieto di partecipazione in RTI/Consorzi da parte di imprese/consorziate che singolarmente possiedono i requisiti di qualificazione tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla gara.
28) Domanda
Si richiede di confermare che in caso di partecipazione a più lotti è sufficiente presentare un solo modello Allegato 1) con indicazione dei lotti a cui si intende partecipare.
Risposta
Vedi risposta sub n. 2).
29) Domanda
Con riferimento alla gara d’appalto riportata in oggetto ed in particolare all’Art. 2.1 del Disciplinare di gara si chiede a codesto spettabile Ente:
Conferma che non siano ammessi allegati alla proposta progettuale di complessive 200 pagine
Risposta
E’ possibile allegare alla Relazione Tecnica ulteriore documentazione a supporto della stessa, a condizione che il complesso delle pagine della Relazione Tecnica più quella degli eventuali allegati non superi il limite delle 200 pagine, così come già precisato alla risposta sub n. 26).
30) Domanda
Si chiede di sapere se è ammessa la partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di imprese così composto:
- soggetto A, designato capogruppo mandatario, in possesso di tutti i requisiti richiesti ad eccezione dei requisiti di cui ai punti III.2.2 lett.b) (relativamente al solo fatturato in servizi di pulizia) e III.2.3) lett. d) del bando (iscrizione in CCIAA come impresa di pulizie);
- soggetto B, mandante, in possesso del 100% dei requisiti;
- soggetto C, mandante, in possesso di quota parte dei requisiti relativi al fatturato in manutenzione impianti ed alla attestazione di qualificazione SOA.
Risposta
Cosi come specificato al punto III.1.3 del Bando di gara, e ribadito nel paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, non è ammessa (conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 e S536 del 18/01/2005) la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che (…) siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al Lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. E’ pertanto possibile la partecipazione in RTI nell’ipotesi formulata nel quesito.
31) Domanda
Si chiede di sapere se il concorrente, relativamente al requisito di “….. aver realizzato un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti……” punto III.2.2 lett. b) del bando di gara, può utilizzare il fatturato relativo a contratti di servizio energia, ovvero di multiservizio tecnologico impianti, calcolato al netto dei costi della fornitura del combustibile
Risposta
Vedi risposta sub n.6).
32) Domanda
Si chiede altresì una proroga dei termini di scadenza presentazione offerta di almeno 30 giorni.
La presente richiesta è dettata dalle seguenti motivazioni. Il concorrente, ai sensi della documentazione di gara, dovrà produrre, oltre a quanto richiesto ai punti A (Il Progetto per l’organizzazione, la promozione e la gestione della Convenzione) e B (Il Progetto Tecnico per la gestione integrata dei Servizi Operativi) dell’ALLEGATO 2 (OFFERTA TECNICA) anche quanto previsto al punto C dello stesso allegato ed in particolare considerato altresì:
che la pianificazione triennale per la razionalizzazione dei servizi non può prescindere da una attenta analisi della tipologia di immobili destinatari dei servizi stessi;
che l’individuazione di tali tipologie di immobile non è di semplice reperimento, che al punto c.2.3 si richiede di illustrare le Modalità di formalizzazione delle prestazioni, dei livelli di servizio e delle proposte di ottimizzazione e confronto rispetto allo stato attuale dei servizi;
che il confronto di cui al precedente punto non può prescindere da accurate analisi degli immobili oggetto di intervento;
che alla ottimizzazione dei servizi operativi dovrà seguire un modello chiaro e preciso che illustri le Modalità di formalizzazione della stima dei risparmi del progetto di ottimizzazione;
che dal modello di ottimizzazione di cui al precedente punto dovranno scaturire la Stima dei risparmi per la proposta di ottimizzazione del singolo servizio e la Stima dei risparmi complessivi per le proposte di ottimizzazione di più servizi;
che dal punto di vista economico le ripercussioni, sull’Affidatario e sul Committente, possono essere di entità non trascurabile;
che non ci sono sufficienti informazioni, sulla consistenza degli immobili oggetto di intervento, per addivenire a dei risultati di modellizzazione affidabili per ottimizzazioni e risparmio sull’erogazione dei servizi;
si rende pertanto necessario una richiesta di proroga
Risposta
Si precisa che è stata pubblicata una rettifica al bando di gara sulla GURI n.44 del 14 aprile 2008 e sulla GUUE del 10/04/2008 S70; per l’effetto è stato procrastinato il termine per la presentazione delle offerte al giorno 22 maggio 2008.
33) Domanda
Con riferimento al punto 2.1) del Disciplinare di Gara, pag. 13, contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”: si chiede conferma che nella busta “B” debbano essere contenute oltre alla relazione Tecnica in originale, due copie cartacee della stessa e che la produzione delle copie della Relazione su formato elettronico non modificabile (non sottoscritte digitalmente) sia alternativa rispetto alla produzione delle copie cartacee
Risposta
Fermo restando quanto precisato alla risposta sub. n. 24), si ribadisce che il concorrente, oltre alla Relazione in originale, dovrà inserire nella Busta B-Offerta Tecnica due copie cartacee della stessa, o in alternativa, due copie in formato elettronico non modificabile (x.xx. in formato “.pdf”).
34) Domanda
Qualora il “fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management” di un concorrente non soddisfi il requisito al fine della partecipazione ai lotti di interesse, è possibile da esso scorporare le quote di fatturato riconducibili al “fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti”?
Risposta
E’ possibile scorporare il fatturato specifico al fine di dimostrare il solo fatturato per servizi di manutenzione impianti, a condizione che la stessa impresa, o se in RTI, anche altra impresa partecipante al raggruppamento, possegga il fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale, posto che è richiesto il possesso di entrambi in alternativa al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management.
Resta ferma in ogni caso la condizione prevista al punto III.1.3 del Bando di gara per la partecipazione alla gara in forma associata.
35) Domanda
Nel novero dei fatturati specifici per servizi di manutenzione impianti, è possibile comprendere i fatturati relativi a contratti di Gestione Calore e/o Servizi Energia scorporando la quota relativa a fornitura di combustibile? Se si, possiamo convenzionalmente prevedere una quota combustibile pari all’80% del valore, ad esempio, di un contratto di gestione calore, come affermato, tra l’altro dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici?
Risposta
Per il primo quesito si veda risposta sub. n. 6). Per quanto concerne il secondo quesito si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito stesso.
36) Domanda
Il possesso del requisito relativo al fatturato specifico dell’impresa partecipante può essere comprovato con la presentazione dei bilanci aziendali, i quali prevedono le relative voci nei “valori della produzione”?
Risposta
Ai fini della comprova del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto
III.2.2. lett. b) del Bando di gara, si prevede che il concorrente possa comprovare il requisito stesso mediante la produzione di “copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.2.2, del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”. In alternativa il suddetto requisito può essere comprovato mediante “dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
37) Domanda
A pag. 15 del Disciplinare di gara leggiamo che non vi è alcun limite minimo di fatturato per i partecipanti alla R.T.I.. Se confermato nel caso, ad esempio, in cui una ditta porti una percentuale di requisiti pari al 5% in seno al raggruppamento, potrà eseguire una parte di prestazioni maggiori (10 o 20% ad esempio)?
Risposta
Non sono previste quote minime di fatturato per le imprese componenti il RTI, fermo restando il soddisfacimento del 100% del requisito richiesto in capo al RTI nel suo complesso. Ad ogni buon conto, in sede di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività oggetto del contratto tra le imprese costituenti il RTI indipendentemente dalla quota percentuale di requisito in seno al RTI stesso.
38) Domanda
In caso di A.T.I. di tipo verticale, il ruolo della capogruppo può essere ricoperto indifferentemente dalla società che svolge la manutenzione degli impianti, ovvero dalla società che esegue i servizi di pulizia, prescindendo dalla quota di requisiti apportati al raggruppamento?
Risposta
Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito.
39) Domanda
Rif: Bando di gara punto III.2.2 lettera b):
Si chiede se può essere considerato appartenente alla categoria del multiservizio, un contratto avente ad oggetto due o più servizi generali agli immobili (pulizia+facchinaggio+portierato) Risposta
Nella presente gara per contratto di servizi integrati, multiservizi e facility management si intende la fornitura di servizi di governo (sistema informativo, anagrafica tecnica, call center, etc.) e di servizi tecnici (servizi di manutenzione degli impianti, servizi di pulizia ed igiene ambientale, altri servizi) per la gestione del patrimonio immobiliare. Ai fini del possesso del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 lettera b) del bando di gara, un contratto della fattispecie di quello indicato potrà essere computato ai fini del raggiungimento del fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management solo nel caso in cui i servizi siano erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo come sopra indicati. In caso contrario, i servizi di pulizia potranno essere computati nel relativo fatturato specifico contenuto nel bando e complementare a quello di manutenzione degli impianti per il soddisfacimento del requisito di partecipazione alla gara.
40) Domanda
In caso di partecipazione in A.T.I. (orizzontale/verticale/misto), relativamente ai requisiti tecnico- economici da Voi richiesti per partecipare all’appalto in oggetto, quale è la percentuale minima che deve soddisfare l’impresa capogruppo?
Risposta
Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione relativi alle capacità economico-finanziaria e tecnica, il ruolo di mandante e mandataria è sostanzialmente equivalente nel senso che non sono previste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo alla mandataria.
41) Domanda
Al punto III.2.2 “capacità economica finanziaria” del Bando di gara è previsto che, pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola /RTI/Consorzio) deve soddisfare il requisito minimo di ammissione previsto anche ai sensi del Disciplinare di gara.
Al punto 4 del Disciplinare di gara è ammessa la partecipazione di RTI con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs.163/2006.
Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara di un RTI la cui mandante è un Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006, fatto salvo il possesso del requisito nel suo complesso in capo al RTI, non è necessario che ciascuna singola consorziata, che partecipa alla gara per conto del consorzio, debba possedere un fatturato specifico di servizi di pulizia e igiene ambientale o di manutenzione impianti.
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
42) Domanda
Al punto III.2.3 del Bando di gara “capacità tecnica” è previsto che, pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola /RTI/Consorzio) deve soddisfare il requisito minimo di ammissione previsto anche ai sensi del Disciplinare di gara.
Al punto 4 del Disciplinare di gara è ammessa la partecipazione di RTI con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs.163/2006.
Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara di un RTI la cui mandante è un Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell art. 34 del D.lgs. 163/2006, fatto salvo il possesso del requisito nel suo complesso in capo al RTI, non è necessario che ciascuna singola consorziata, che partecipa alla gara per conto del consorzio, debba possedere la qualificazione SOA OG 11 classe II, l’iscrizione alla fascia di pulizie lett. “F” e l’abilitazione di cui alla Legge 46/90 per tutte le lettere di cui all’art. 1 (a-b-c-d-e-f-g), e che detti requisiti tecnici di carattere soggettivo devono essere posseduti solo dalle imprese consorziate che eseguiranno l’attività e/o la prestazione per la quale l’abilitazione e/o la certificazione è richiesta.
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
43) Domanda
In relazione all’avviso di rettifica del bando pubblicato, su GUCE n. S70 del 10/04/08, in particolare per quel che riguarda gli oneri per la sicurezza, si chiede di confermare:
a) che gli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI sono da considerare, in termini economici, aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta;
b) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in percentuale, sono da applicare sui prezzi unitari a base d’asta e non sui prezzi di aggiudicazione;
c) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in valore assoluto, dovranno comunque rispettare dei valori percentuali minimi di mercato (es. 2% per i servizi manutentivi);
d) che tali oneri, trattandosi di servizi della durata di 4 anni, saranno applicati annualmente;
e) che tali oneri, potranno essere fatturati dall’Assuntore alle Amministrazioni contraenti periodicamente, insieme ai corrispettivi;
f) che nelle giustificazioni d’offerta, la valutazione degli oneri per la sicurezza di cui all’ART. 86 del D.lgs. 163/2006 dovrà quindi riguardare gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, con esclusione quindi di quelli di interferenza, in quanto questi ultimi sono stati quantificati in sede di gara
Risposta
Con riferimento ai quesiti proposti, si rappresenta quanto segue:
a) i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza, che saranno valutati e indicati, laddove esistano interferenze, da ciascuna Amministrazione al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI), sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d’asta;
b) la Determinazione n.5/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (G.U. n.64 del 15 marzo 2008), al punto B. “Valutazione dei costi della sicurezza”, recita “…la stima dei costi della sicurezza da interferenze [laddove esistano interferenze] dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad un’analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato…”;
c) vedi risposta al precedente punto b);
d) la validità, in termini di durata, dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, sarà, come per gli oneri, indicata dall’Amministrazione Contraente;
e) le modalità di fatturazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze, laddove esistano interferenze, saranno indicate dall’Amministrazione Contraente;
f) gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’Assuntore, diversi dai rischi da interferenza che - si ribadisce - saranno determinati dalle singole Amministrazioni al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, laddove esistano interferenze, dovranno essere espressamente indicati dal concorrente in Offerta Economica, così come previsto dall’art. 87, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
44) Domanda
Richiesta chiarimenti circa i requisiti di cui al punto III.2.2
Il requisito relativo al fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti e il fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambiente può essere soddisfatto dall’ATI nel suo complesso e in alternativa al possesso relativo al fatturato specifico per servizi integrati, multiservizi e facility management?
Risposta
Si, l’interpretazione fornita è corretta.
45) Domanda
L’azienda che all’interno dell’ATI possiede il fatturato relativo al servizio di pulizia e igiene ambientale può ricoprire la funzione di capogruppo?
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
46) Domanda
Richiesta di chiarimenti in merito alla composizione del progetto.
Alla relazione tecnica con limite massimo 200 pag. E’ possibile aggiungere allegati esplicativi per:
- Presentazione società
- Curriculum Vitae
- Referenze
- Attestazioni e certificazioni
- Manuali qualità
- Procedure di gestione
- Guide operative ed istruzioni
- Report e tabulati informativi
- Depliants ed istruzioni componentistiche
- Manuali d’uso e guide tecniche
Risposta
Vedi risposta sub n. 29).
47) Domanda
Premesso che il Bando di gara, sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI punto VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, sottopunto 9, recita: “… ad ogni modo le offerte devono essere corredate dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii., con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo a base di gara”, si chiede:
1) conferma che le giustificazioni da fornire siano effettivamente quelle previste ai sensi dell’art. 87 comma 2, con riferimento all’art. 86, comma 5, quindi relative alle componenti di costo e di utile che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara e non quelle definite “relazione giustificativa”, che prevedono la giustificazione propria della scelta tecnica effettuata;
2) conferma che i termini “voce di prezzo” si riferiscano effettivamente a quelli contenuti nell’allegato 3 “Offerta economica” e non a quelli contenuti nell’allegato 8 “Prezzi”;
3) a quale tabella di costo della manodopera si debba fare riferimento per la composizione economica, considerato che i lavori dovranno eseguirsi sul territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia R.A.A.S.S., P.A. Trento e P.A. Xxxxxxx e che l’allegato 8 “Prezzi”, sezione 3 “Corrispettivo della manodopera” recita: “…relativamente alla sola manodopera il prezzo a base d’asta sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione…”
Risposta
In merito alla richiesta formulata al punto 1), si conferma che le giustificazioni da fornire sono quelle previste ai sensi dell’art.87 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così come indicato al punto
VI.3.9 del Bando di gara;
in merito alla richiesta formulata al punto 2), si conferma che i termini “voci di prezzo” si riferiscono a quelli contenuti nell’Allegato 3 - Offerta Economica;
in merito alla richiesta formulata al punto 3), si conferma che le tabelle di costo della manodopera alle quali si deve fare riferimento sono quelle ufficialmente in vigore nel territorio dove viene effettuata la prestazione, così come indicato alla sezione 3 dell’Allegato 8 al Disciplinare – Prezzi.
48) Domanda
Sul Capitolato Tecnico all’art. 6.1.4.2.1 si riporta che il canone annuo relativo al servizio “Preventivazione e Gestione degli Ordini di Intervento” corrisponde allo 0,70% del valore annuo dei servizi a canone attivati.
Tale percentuale non corrisponde a quanto riportato nell’Allegato 8 - Prezzi, che per tale servizio (cfr. codice TGGOI1) evidenzia una percentuale pari allo 0,61% del canone dei servizi attivati.
Ai fini dello sconto percentuale offerto si chiede conferma che il valore da considerare a base d’asta e’ quello presente sul capitolato tecnico all’art. 6.1.4.2.1.
Risposta
Si precisa che, contrariamente a quanto indicato nel paragrafo 6.1.4.2.1 del Capitolato Tecnico, il valore corretto da considerare a base d’asta è quello riportato nell’Allegato 8 – Prezzi, pari allo 0,61%.
49) Domanda
Sul Capitolato Tecnico all’art. 6.1.5.2.1 si riporta che il canone annuo relativo al servizio “Programmazione e Controllo Operativo delle Attività” corrisponde all’ 1,00% del valore annuo dei servizi a canone attivati.
Tale percentuale non corrisponde a quanto riportato nell’Allegato 8 - Prezzi, che per tale servizio (cfr. codice TGCOA1) evidenzia una percentuale pari allo 0,87% del canone dei servizi attivati.
Ai fini dello sconto percentuale offerto si chiede conferma che il valore da considerare a base d’asta e’ quello presente sul capitolato tecnico all’art. 6.1.5.2.1.
Risposta
Si precisa che, contrariamente a quanto indicato nel paragrafo 6.1.5.2.1 del Capitolato tecnico, il valore corretto da considerare a base d’asta è quello riportato nell’Allegato 8 – Prezzi, pari allo 0,87%.
50) Domanda
Si chiede se per “valore annuo dei servizi a canone” necessario a determinare i corrispettivi di cui agli artt. 6.1.4 “Preventivazione Attività e Gestione Ordini di Intervento” e 6.1.5 “Programmazione e Controllo Operativo dei Servizi” dei “Servizi di Governo”, si intendano solo i servizi operativi di cui all’art. 3.1.2
Risposta
Si, il valore annuo dei servizi a canone su cui calcolare in percentuale i canoni dei servizi di Governo di cui al par. 6.1.4 e 6.1.5, riguarda solo i Servizi operativi di cui al par. 3.1.2 del Capitolato.
51) Domanda
Al punto III 2.2 “Capacità economica finanziaria” del Bando di gara è previsto che, pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare il requisito minimo di ammissione previsto anche ai sensi del Disciplinare di gara.
Al punto 4 del Disciplinare di gara è ammessa la partecipazione di RTI con l’osservanza della disciplina di cui all’art 37 del D.lgs 163/2006.
Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara di un RTI la cui mandante è un Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art 34 del D.lgs 163/2006, fatto salvo il possesso del requisito nel suo complesso in capo al RTI, non è necessario che ciascuna singola consorziata, che partecipa alla gara per conto del consorzio, debba possedere un fatturato specifico di servizi di pulizia e igiene ambientale o di manutenzione impianti.
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
52) Domanda
Al punto III.2.3 del Bando di gara “capacità tecnica” è previsto che, pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare il requisito minimo di ammissione previsto anche ai sensi del Disciplinare di gara.
Al punto 4 del Disciplinare di gara è ammessa la partecipazione di RTI con l’osservanza della disciplina di cui all’art 37 del D.lgs 163/2006.
Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara di un RTI la cui mandante è un Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art 34 del X.xx 163/2006, fatto salvo il possesso del requisito nel suo complesso in capo al RTI, non è necessario che ciascuna singola consorziata, che partecipa alla gara per conto del consorzio, debba possedere la qualificazione SOA OG11 classe II, l’iscrizione alla fascia di pulizie lett.”F” e l’abilitazione di cui alla Legge 46/90 per tutte le lettere di cui all’art. 1 (a-b-c-d-e-f-g), e che detti requisiti tecnici di carattere soggettivo devono essere posseduti solo dalle imprese consorziate che eseguiranno l’attività e/o la prestazione per la quale l’abilitazione e/o la certificazione è richiesta.
Risposta
Si conferma che l’interpretazione fornita nel quesito è corretta.
53) Domanda
In relazione all’avviso di rettifica del bando pubblicato, su GUCE n.S70 del 10/04/08, ed in particolare per quel che riguarda gli oneri per la sicurezza, si chiede di confermare:
a) che gli oneri per la sicurezza di cui al DUVRI sono da considerare, in termini economici, aggiuntivi rispetto ai prezzi unitari a base d'asta;
b) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in percentuale, sono da applicare sui prezzi unitari a base d'asta e non sui prezzi di aggiudicazione;
c) che tali oneri, se calcolati dalle Amministrazioni contraenti in valore assoluto, dovranno comunque rispettare dei valori percentuali minimi di mercato (es. 2% per i servizi manutentivi);
d) che tali oneri, trattandosi di servizi della durata di 4 anni, saranno applicati annualmente;
e) che tali oneri potranno essere fatturati dall'Assuntore alle Amministrazioni contraenti periodicamente, insieme ai corrispettivi;
f) che nelle giustificazioni d'offerta, la valutazione degli oneri per la sicurezza di cui all'Art. 86 del D.Lgs.163/2006 dovrà quindi riguardare gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell'Assuntore, con esclusione quindi di quelli di interferenza, in quanto questi ultimi non sono stati quantificati in sede di gara
Risposta
Vedi risposta sub n.43).
54) Domanda
I Consorzi Stabili di cui all’art. 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 devono indicare nell’Allegato 1 per quali consorziate il consorzio concorre e la percentuale di fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola impresa?
Risposta
I Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 non sono tenuti ad indicare per quali consorziate il Consorzio concorre e la percentuale di fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola impresa.
Distinti saluti,
Direzione Acquisti PA
Il Direttore
(Ing. Xxxxxx Xx Xxxxx)