Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
My Protection
Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio.
Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Infortuni.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 220325C - Ed. 7/2017
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLA PERSONA. INFORTUNI
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Italia. Tel 06/3018.1 - fax 06/80210.831- xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx– PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8·10 Rue d'Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto della Società ammonta a 478,8 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 306,2 milioni di Euro.
Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi “Solvency II” (normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione entrata in vigore il 1° gennaio 2016), al 31/12/2016 sono pari a: 122,64% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 257,08% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso la disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
3. Copertura assicurativa offerta – limitazioni ed esclusioni
Col Modulo di Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio la Società presta copertura assicurativa contro gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali, dichiarate in Polizza e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità.
La garanzia Indennità Giornaliera da Ricovero per Infortunio presuppone il pagamento dell’ importo giornaliero assicurato, per ciascun giorno di ricovero (o day hospital/ day surgey) a seguito di infortunio. Per maggiori dettagli, si rinvia all’articolo 17 delle condizioni di assicurazione.
Attraverso la garanzia facoltativa Indennità Giornaliera da Gesso è possibile estendere la copertura alla gessatura da infortunio.
Per maggiori dettagli, si rinvia all’articolo 18 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli da 1 a 5, 7, 8, 11,13 da 15 a 16, da 17 a 20, da 21 a 24 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto non contiene franchigie e massimali; si rinvia all’ articolo 26, delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Il contratto non prevede alcuna carenza, ovvero la garanzia decorre dal momento in cui ha effetto l’assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 4 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
Qualora sia richiesta la compilazione di un questionario sanitario, è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande del questionario stesso; se richiesta la sottoscrizione
di dichiarazioni sanitarie è necessario che il soggetto legittimato a fornirle ne verifichi l’esattezza prima della sottoscrizione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, nonché delle variazioni della professione. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2, 3, 23 delle condizioni di assicurazione.
A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da variazione dell’attività professione dichiarata.
Qualora in corso di contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale originariamente dichiarata (ad es. l’Assicurato intraprende l’attività di Fabbro rispetto a quella originariamente dichiarata di Avvocato) vi sarà una conseguente modificazione del rischio, che, là dove non dichiarata, potrà produrre la perdita parziale o totale dell’indennizzo. La perdita sarà parziale nel caso in cui la Società, se avesse conosciuto il nuovo stato delle cose, avrebbe dato il suo consenso alla prosecuzione del contratto a condizioni differenti; la perdita sarà totale nel caso in cui la Società non avrebbe assunto il rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 23 delle condizioni di assicurazione.
7. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia e limitatamente alle garanzie per le quali è ammessa detta modalità.
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e mensili, senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero dei moduli acquistati.
8. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 10 delle condizioni di assicurazione
9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio dell'assicurazione non sono soggetti ad adeguamento.
10. Diritto di recesso
Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Tale recesso comporta l’annullamento della polizza e delle relative garanzie assicurative ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per i quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte.
Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione essendo il contratto di durata annuale.
Per maggiori dettagli riguardo le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
13. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
Il premio relativo al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Infortunio, è soggetto ad aliquota pari a 2,50%.
Detraibilità fiscale dei premi
I premi versati per la garanzia oggetto di contratto non sono fiscalmente detraibili. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
L’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio in corso di contratto così come specificato nell’oggetto dell’assicurazione. Il contraente o l’assicurato devono dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società non appena ne hanno avuto la conoscenza o la possibilità.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica contenente la diagnosi e, successivamente, l’assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi a eventuali accertamenti medici e fornire ogni informazione.
Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli 7, dal 21 al 23, delle condizioni di assicurazione.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979
- E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’ esponente di adire l’ Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
16. Arbitrato
Nel contratto è prevista la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per maggiori dettagli, si rinvia all’ articolo 24 delle condizioni di assicurazione.
Per la risoluzione delle controversie è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
***
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale
Xxxxxxx xx Xxxxxx
GLOSSARIO
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori) Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto Responsabile.
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto
dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/7/2017 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 220325 ed. 7/2017
My Protection CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
Premessa 2
Definizioni 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Aggravamento del rischio 5
Art. 3 Diminuzione del rischio 5
Art. 4 Altre assicurazioni 5
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 5
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 6
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro 6
Art. 8 Recesso, proroga e periodo di assicurazione 6
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e titolarita’ dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 10 Rinuncia al diritto di rivalsa 6
Art. 11 Persone non assicurabili 6
Art. 12 Oneri fiscali 6
Art. 13 Estensione territoriale 6
Art. 14 Rinvio alle norme di legge 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI 7
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 16 Xxxxxx esclusi 7
LE GARANZIE 9
Art. 17 Indennità giornaliera da ricovero per infortunio 9
GARANZIE FACOLTATIVE 9
Art. 18 Indennità giornaliera da gesso 9
GARANZIE SEMPRE OPERANTI 9
Art. 19 Rischio volo 9
Art. 20 Rischio guerra 9
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 10
Art. 21 Obblighi del contraente o dell’assicurato in caso di sinistro 10
Art. 22 Criteri di liquidazione 10
Art. 23 Attività diverse da quella dichiarata 10
Art. 24 Controversie 10
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 11
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, integrate, ove previsto, dalle dichiarazioni rese nel Questionario sanitario (mod. 220334), costituiscono parte integrante della polizza (mod. 220334). Resta pertanto inteso che si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e nel Questionario sanitario e che l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di rimborso e le franchigie eventualmente previste in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate in carattere grassetto nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220325).
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.
AMBULATORIO
La struttura autorizzata in base alla normativa vigente ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale.
ASSICURATO
Il soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DAY HOSPITAL
La degenza in istituto di cura senza pernottamento non comportante intervento chirurgico.
DAY SURGERY
La degenza in istituto di cura senza pernottamento comportante intervento chirurgico.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.
GESSATURA
L’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari.
Può consistere anche nell’immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, prescritta da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate con radiografie o TAC o RM o ecografia o artroscopia. È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali.
assicurativa:
Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia a
a) le fasce elastiche in genere (ad eccezione degli anelli ad otto o di Xxxx Christ);
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”;
c) i busti ortopedici elastici;
d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia;
e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d).
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA
Ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali; le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche; le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno; le strutture per anziani.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma che il Contraente versa alla Società.
Il documento deve essere
QUESTIONARIO SANITARIO
Il documento contrattuale che contiene le notizie sanitarie dell’Assicurato.
potestà.
compilato prima di stipulare il contratto assicurativo e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la
RECESSO
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
RICOVERO
La degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SFORZO
Dispiego improvviso ed anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale ed inaspettato.
Non è considerato “sforzo” la rottura sottocutanea di tendini, intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine senza che vi sia stata lesione del tessuto cutaneo o sottocutaneo.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SPORT PROFESSIONISTICO
purchè la stessa non costituisca fonte di
Attività sportiva svolta in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributo di qualsiasi natura – a carattere ricorrente - che costituisca reddito imponibile. Non si considera sport professionistico l’attività sportiva a fronte della quale viene percepito il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché, se presente, una remunerazione in premi o in denaro
reddito, neanche come redditi diversi, ai sensi del TUIR 917 imponibile.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile, dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente.
effettuate presso il proprio intermediario di riferimento.
sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere
La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
• le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
• l’ SDD sarà attivato dalla quarta mensilità.
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà,
quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e
del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile.
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è
interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e
dalla Società.
ART. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX (VEDERE ANCHE ART. 27)
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne
avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 8 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere. Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:
• il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di re- cedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere in- viata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio non corso e delle imposte.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
ART. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all’Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell’Assicurato.
ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile.
ART. 11 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell’assicurazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell’assicurazione, l’assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 Codice Civile, senza l’obbligo della Società a corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall’effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell’assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
ART. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
ART. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali, dichiarate in Polizza (mod. 220334) e di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazione accidentale di sostanze tossiche;
c) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, escluse la malaria, le malat- tie tropicali e nonché le conseguenze delle punture di zecca;
d) l’annegamento;
e) l’assideramento od il congelamento;
f) la folgorazione;
g) i colpi di sole e di calore;
h) le lesioni muscolari da sforzo e le xxxxx xxxxxxxxx da trauma esterno e/o da sforzo, così come previsto al- l’art. 18, salvo quanto disposto dall’art. 16 lettera r;
i) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
l) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimis- sione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi;
o) gli infortuni subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qual- siasi cilindrata, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta,
p) infortuni derivanti da atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana;
q) derivanti dalla pratica puramente ricreativa e non professionale di qualsiasi sport, salvo quanto disposto dall’art. 16 lett. e, f, g.
ART. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni avvenuti durante:
a) l’uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti od imbarcazioni a motore:
- in pista od in percorsi di gara;
- in competizioni e nelle relative prove , salvo si tratti di gare di regolarità pura;
b) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l’Assicurato è privo della prescritta pa- tente di abilitazione, salvo quanto previsto dall’art. 15 lett. o);
c) la guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, con o senza motore, se l’Assicurato si trovi in stato di ubriachezza;
d) la guida od uso di mezzi di locomozione aerea e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 19;
e) la pratica (competizioni, allenamenti e prove) di qualsiasi sport esercitato professionalmente (cfr. defini- zioni “sport professionistico”) e di quelli seguenti anche a titolo non professionale:
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleolo- gia, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, salto dal trampo- lino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore, paracaduti- smo, parapendio o sport aerei in genere;
f) competizioni, prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federa- zioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, salvo quanto disposto dal succes- sivo art. 20;
g) partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, hima- layane, andine, regate oceaniche);
h) il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da o riconducibili a:
i) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
l) assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell’Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
m) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
n) malattie mentali; epilessia; xxxxxxx, intendendosi per tali Alzheimer, Parkinson, Demenza senile e Sin- dromi demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo-compulsivi, e loro conseguenze;
o) movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dal successivo art. 21;
p) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto dispo- sto dal successivo art. 22;
q) trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi “X”, ecc.).
r) gli infarti di ogni tipo, nonché le ernie diverse da quelle previste all’art. 15 lettera h;
s) le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;
t) lesione totale o parziale senza lesione del tessuto cutaneo e sottocutaneo del Tendine di Achille, del ten- dine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadri- cipite femorale.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
LE GARANZIE
ART. 17 - INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER INFORTUNIO
La Società, nei casi di:
• ricovero reso necessario da infortunio;
• day hospital o day surgery, reso necessario da infortunio;
corrisponde all’Assicurato l’importo giornaliero assicurato indicato in polizza per ciascun giorno di ricovero (o di day hospital / day surgery), compresi quello iniziale e quello finale, per un periodo massimo di 365 giorni per ciascun ricovero.
Si conviene inoltre che nei casi di:
• intervento chirurgico effettuato presso un ambulatorio;
• accertamenti presso un Pronto Soccorso che abbiano comportato la permanenza presso lo stesso per un periodo superiore a 24 ore consecutive;
l’importo giornaliero assicurato si intende dimezzato e viene riconosciuto per un solo giorno.
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 18 - INDENNITÀ GIORNALIERA DA GESSO
(operante solo se espressamente richiamata in polizza con indicazione del relativo importo giornaliero assicurato)
La Società, nel caso di gessatura, conseguente ad infortunio, con o senza ricovero, indennizzabile a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato l’importo giornaliero assicurato indicato in polizza, per ciascun giorno di gessatura, a partire dal giorno di applicazione sino a quello di rimozione della stessa, per un periodo massimo di 60 giorni per sinistro.
Si conviene che, in caso di:
• immobilizzazione dovuta a frattura del bacino, fratture scomposte delle coste o a frattura composta di al- meno due archi costali, l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto per il periodo di effettiva immo- bilizzazione con il massimo di 60 giorni per sinistro;
e che, in caso di:
• frattura delle dita, l’importo giornaliero assicurato viene corrisposto per il periodo di effettiva immobiliz- zazione con il massimo di 20 giorni per sinistro.
In caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali che siano clinicamente diagnosticate e documentate, l’indennità verrà corrisposta purchè l’applicazione di tali mezzi
L’indennità giornaliera da gessatura di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità giornaliera
da ricovero, salvo il diritto dell’Assicurato di percepire quella di maggior durata tra le due indennità.
xxxxx i limiti che precedono.
prescritta da specialista ortopedico
di immobilizzazione sia prescritti,
e per il numero di giorni dallo stesso specialista
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
ART. 19 - RISCHIO VOLO
da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
tranne che:
A parziale deroga dell’art. 16 lett. d), l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti
-
- da aeroclubs.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
ART. 20 - RISCHIO GUERRA
A parziale deroga dell’art. 16 lett. p), sono compresi gli infortuni derivanti da:
a) atti di guerra anche non dichiarata
b) di insurrezione popolare
a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.
dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti
eventi al di fuori dell’Italia, della Repubblica di X. Xxxxxx,
c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri nel caso in cui l’Assicurato venga sorpreso da tali
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
ART. 21 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortunio deve contenere:
• l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento;
• certificato medico contenente la prognosi.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che
lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
ART. 22 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali dei documenti rilasciati dall’istituto di cura (cartella clinica, certificati medici) e di ogni altra documentazione medica
necessaria.
ART. 23 - ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA
Fermo il disposto degli artt. 1, 2, 3 e 16 delle Condizioni di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, nel caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
La classe professionale di pertinenza dell’attività svolta dall’Assicurato si determina facendo riferimento all’”elenco delle attività professionali” riportato nel presente fascicolo. Per la classificazione di attività professionali non specificate nel suddetto elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività professionale elencata.
ATTIVITÀ SVOLTA AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO | CLASSE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA | ||
A | B | ||
A | 100% | 100% | |
B | 50% | 100% |
ART. 24 - CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze
dell'infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso.
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO A
Agente / Intermediario in genere / Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui
Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto
Artigiano senza uso di macchine
Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore) / Modello - Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare
Assistente sociale Attuario Avvocato
Barbiere / Parrucchiere
Benestante senza particolari occupazioni Biologo / addetto a laboratori di analisi mediche Xxxxxxxxx
Commercialista / Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico / Politico / Sindacalista
Dirigente / Impiegato / Quadro senza lavoro manuale Disegnatore / Grafico / Pubblicitario
Enologo ed enotecnico
Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare / addetto
Forze armate solo personale amministrativo Fotografo
Guida turistica Ingegnere
Imprenditore senza lavoro manuale
Insegnante escluse discipline sportive / materie sperimentali e pratica professionale Magistrato
Medico generico/ Medico specialista / Odontoiatra Notaio
Odontotecnico
Orefice / Orologiaio / Gioielliere Pensionato
Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale,
Audiometrista, Educatore Professionale)
Proprietario settore ricettizio (Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale
Sarto/ Vetrinista
Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni
ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO B
Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario) / Bracciante agricolo
Agronomo
Allevatore / proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini
Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista
Autoriparatore (Xxxxxxxxxxx, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a
Boscaiolo
Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista
Casaro / Macellaio / Salumiere
Cuoco / Pasticciere / Panettiere / Pizzaiolo / Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale
Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista
Fabbro / Saldatore / Tornitore Falegname / Mobiliere Geologo
Geometra
Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere / Vivaist a/ Floricultore / Orticoltore
Guardiacaccia / guardiapesca / guardie campestri / guardie forestali Idraulico
Imbianchino
Imprenditore con lavoro manuale
Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica
Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida
Marinaio
Marmista / Incisore / Scultore / Intagliatore / Coniatore Mediatore
Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA
Pescatore
Porprietario / Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode
Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore / Antiquario
Tappezziere Tipografo Topografo
Venditore ambulante
PROFESSIONI NON AMMESSE
Calciatore di serie A-B-C e altre serie o divisioni Carpentiere
Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganali, guardia portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) Ciclista: corridori dilettanti e professionisti
Circense
Esercito, marina militare ed aviazione Fantino
Guardia notturna, giurata, guardia armata, portavalori, investigatore privato, guardia del corpo, custode di Autorimesse
Insegnante di alpinismo, guida alpina Xxxxxxxxx/sommozzatore
Personale viaggiante dell'aviazione civile Pirotecnico
Speleologo
Sportivi professionisti Vigile del fuoco Vigile urbano
Dati aggiornati al 31 Luglio 2017
Mod. 220325 - Ed. 7/2017
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg