T R A
MODULARIO INTERNO 314
MOD. 4 P.S.C.
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO POMPEI
T R A
- il Ministero dell'interno, nella persona del Prefetto Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, che riveste anche la qualifica di Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito CCASGO);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), nella persona del Direttore Generale dell’Xxxxxxx XX, dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei (di seguito Soprintendenza), nella persona del Soprintendente dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Cinquantaquattro;
- il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del “Progetto Pompei” (di seguito Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza), nella persona del Prefetto Xxxxxxxx Xxxxx;
- il Consorzio CBI (di seguito CBI), che per conto dell'ABI cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking, entrambi rappresentati a diverso titolo dal dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
P R E M E S S O
- che l'art. 1, comma 5, della legge 17 marzo 1999, n. 144, prevede, fra l'altro, la costituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- che, nel quadro delle iniziative antimafia è stato costituito il CCASGO con decreto emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, in relazione al disposto dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora trasfuso nell’art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 - come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo
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31 luglio 2007, n. 113 - demanda al CIPE di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese ed a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche e disponendo – tra l’altro – che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, nonché definendo il sistema delle sanzioni;
- che, il CIPE con delibere datate 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, e 26 marzo 2009, n. 34, ha avviato un periodo di sperimentazione del monitoraggio finanziario, previsto dal citato art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., valutando i risultati conseguiti con la successiva delibera del 5 maggio 2011, n. 45;
- che il CIPE, con la citata delibera n. 45, ha preso atto, altresì, che i dati ottenuti con la sperimentazione sono stati utilizzati per l’elaborazione del “progetto C.A.P.A.C.I.” (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), ammesso a cofinanziamento da parte della Commissione Europea, ed ha disposto la prosecuzione della sperimentazione in atto prevedendo l’affiancamento, nell’ambito del progetto C.A.P.A.C.I., con altro idoneo intervento da individuare successivamente, e attribuendo le funzioni di coordinamento della sperimentazione al Ministero dell’interno e in specie al Coordinatore del CCASGO, attraverso un dedicato Gruppo di lavoro per la sperimentazione;
- che per il “Progetto Pompei” recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei, in data 5 aprile 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di legalità tra la Prefettura U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei;
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- che detti sottoscrittori hanno convenuto che gli interventi oggetto di bandi di gara, pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del Protocollo di legalità, ricadranno nell’ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto “C.A.P.A.C.I.” secondo i criteri definiti nella citata deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011 e con l’osservanza delle procedure di monitoraggio e delle relative sanzioni, a carico gli operatori economici della “filiera”;
- che la documentazione di gara poneva a carico del soggetto risultato aggiudicatario l’obbligo di assumere esplicitamente gli obblighi previsti nel presente Protocollo operativo, sottoscrivendolo in segno di totale accettazione delle clausole in esso contenute, e di inserire, a pena di risoluzione automatica dei relativi contratti, analoghe clausole nei subcontratti e nei contratti con fornitori da lui stipulati;
tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
CONVENGONO
di avviare la sperimentazione del monitoraggio finanziario per il “Progetto Pompei” sulla base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del sopra citato progetto C.A.P.A.C.I..
In relazione a quanto sopra le Parti in particolare concordano:
Art. 1
(Conti dedicati)
l. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari, per ciascun intervento del “Progetto Pompei”, le imprese rientranti in ogni filiera come individuata all’articolo 1, comma 2, del Protocollo di legalità, sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Soprintendenza, di cui alle premesse, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale - aperto presso gli intermediari abilitati di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- dedicato allo specifico intervento, sul quale accreditare gli incassi e addebitare i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento stesso (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 3).
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Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico SEPA, bancario o postale, on line (salvo le eccezioni di cui al seguente comma 3).
2. I pagamenti effettuati dalle imprese di cui al comma 1 e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO riportate nell'allegato 1, quadro A, da 0l a 06 compreso, dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento, indipendentemente quindi dalla quota riferibile all’intervento stesso; nel caso la medesima impresa abbia contratti riferiti a più CUP di interventi compresi nel Progetto Xxxxxx, il bonifico SEPA dovrà riportare il CUP del progetto con l’importo prevalente.
3. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché di gestori/fornitori di pubblici servizi, e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 07 a 10, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA on line, purché ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma l potranno utilizzare sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line, fermo restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA on line, bancario o postale, in favore di uno o più dipendenti.
4. Sono soggetti, altresì, al monitoraggio – e quindi da effettuare tramite bonifici on line, possibilmente SEPA - anche i movimenti finanziari connessi al reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e al loro successivo rimborso, da eseguirsi anche per il tramite di terzi.
5. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell’intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
- con giroconti / girofondi,
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- per l’addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per l’addebito di RID, effetti e simili, collegati comunque all’intervento,
- per l’incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative,
- per il prelievo di contanti per le esigenze e con le modalità previste nel protocollo.
Art. 2
(Inserimento dati intermediari)
1. Per le esigenze del monitoraggio finanziario in argomento, le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4, gli elementi identificativi del rapporto (codici IBAN, o BIC per conti esteri) e le eventuali successive modifiche.
2. Le imprese di cui all’art.1, comma 1, si impegnano altresì ad aprire, entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto, un conto corrente dedicato e a trasmettere alla Soprintendenza l’IBAN di tale conto prima di attivare incassi
/ pagamenti su detto conto e le generalità della persona autorizzata a operare su detto conto; inoltre, per consentire quanto previsto al comma 1, si impegnano a rilasciare una lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, autorizzandolo a inviare flussi con gli estratti conto e gli esiti all’ente sopra indicato. Detta lettera deve essere inviata entro una settimana dalla firma del contratto e comunque prima che vi siano operazioni sul conto corrente.
Le imprese di cui all’art.1, comma 1, si impegnano a informare la Soprintendenza in merito all’invio della lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, indicando anche la data dell’invio suddetto.
Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo aver inviato una specifica comunicazione alla Soprintendenza, con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente.
3. Le informazioni, di cui al successivo art. 3, che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere ai sensi del presente Protocollo, sono identificate, per contenuto e tipologia, nel documento tecnico denominato "Monitoraggio
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finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario" (vedi allegato 2).
Art. 3
(Inserimento dati operazioni)
1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, di cui all'art. 2, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4:
a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici on line SEPA a valere sui conti suddetti. Di ogni transazione dovranno essere specificati "ad evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’allegato 1 al presente atto); in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa
//MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
- il CUP dell’intervento,
- la causale MGO (di cui all’allegato 1),
- il codice IBAN del conto addebitato;
b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati.
Art. 4
(Banca Dati)
1. Per le esigenze di cui al presente Protocollo, il DIPE metterà a disposizione, ai soggetti e agli organismi di cui al successivo comma 2, le informazioni contenute nella banca dati già realizzata in sede di sperimentazione di parte della tratta T5 della Metro C di Roma e della Variante di Cannitello,
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configurata come sito web ad accesso riservato, e le relative procedure di alimentazione.
2. Le predette informazioni saranno rese accessibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE alla Commissione dell’Unione europea, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, e – per quanto di competenza - alla Soprintendenza e al Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del “Progetto Pompei”.
Art. 5
(Procedure di alimentazione dei dati)
1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che hanno .aperto il conto corrente dedicato presso intermediari finanziari aderenti al circuito CBI (Customer to Business Interaction) devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale, che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), avvalendosi del servizio CBI.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che intrattengono rapporti di conto corrente presso intermediari non aderenti al Consorzio CBI, devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a).
3. Le imprese di cui all’art. 1, comma 1, comunicano alla Soprintendenza quale Stazione Appaltante - che a sua volta comunica tali dati al DIPE - gli estremi identificativi di cui all’allegato 3, comprensivi dei dati già previsti dall’art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, anche mediante inserimento diretto dei dati da parte dell’appaltatore nella banca dati della stazione appaltante. Dette imprese si impegnano altresì a informare tempestivamente la Soprintendenza in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all’impresa con cui hanno firmato il contratto.
4. La Soprintendenza provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà a favore dell’appaltatore di ciascun progetto – segnalando CUP, data, nome e IBAN dell’impresa e importo – La Soprintendenza stessa darà altresì comunicazione al DIPE dell’avvenuto pagamento, quando di ciò informata dal Nuovo Sistema
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Finanziario (NSF) dell’Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), come già previsto circa le modalità di pagamento del Programma Operativo Interregionale attrattori culturali, naturali e turistici (POIn Attrattori).
Il DIPE provvederà a far inserire dette informazioni nella banca dati MGO.
5. L’ente, che sarà indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito, provvederà a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 4, comma 1, le informazioni concernenti i bonifici emessi dai soggetti di cui al comma 1 e gli estratti conto mensili dei relativi conti dedicati.
6. Per le informazioni inerenti ai bonifici e agli estratti conto relativi ai soggetti di cui al comma 2, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6 provvederà a definire le modalità di trasmissione dei dati.
Art. 6
(Ruoli e gruppo di lavoro)
1. Il Gruppo di lavoro incaricato della sperimentazione disciplinata nel progetto C.A.P.A.C.I., individuato nella delibera CIPE 45/2010, provvede al monitoraggio del presente Protocollo operativo. Alle riunioni del Gruppo possono partecipare, per gli specifici progetti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari del presente protocollo che già non vi facciano parte.
2. Alle riunioni del Gruppo potranno essere invitati a partecipare anche altre Amministrazioni, eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno nel corso della sperimentazione.
Art. 7
(Sanzioni)
1. I contratti e subcontratti che siano stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo operativo tra i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 1, dovranno essere muniti di una clausola risolutiva espressa, la cui attivazione è prevista nei casi in cui i pagamenti eseguiti verso terzi dall’accipiens siano effettuati senza avvalersi degli
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intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Alla sanzione è associata anche una penale corrispondente al cinque per cento della transazione.
2. Ai fini dell’applicazione del presente protocollo operativo, nei contratti stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo sarà inserita apposita clausola con la quale, a supporto e a garanzia del buon esito della sperimentazione, si prevede che:
a) costituisce causa di risoluzione del contratto:
- la mancata apertura del conto corrente dedicato previsto all’art. 1, comma 1, primo periodo, entro il termine e con le modalità di cui all’art. 2, comma 2;
- la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, ultimo periodo;
- l’effettuazione di pagamenti, di cui all’art. 1, comma 1, senza utilizzo del conto corrente dedicato;
b) comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione:
- il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 2;
- il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 3;
- il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 4;
- il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 5;
c) la mancata annotazione, nel bonifico SEPA on-line, delle informazioni di cui all’art. 3, lettera a), comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
d) il mancato rilascio della lettera di manleva entro il termine indicato all’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa dello 0,5% (zero/cinque) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo;
e) il mancato invio alla Soprintendenza di ciascuna delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 2, 1°, 2° e 3° periodo, comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
f) la mancata comunicazione alla Soprintendenza dei dati indicati all’art. 5,
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comma 3, ulteriori rispetto a quelli già previsti al richiamato art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, ovvero la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l’applicazione a carico della parte inadempiente di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell’importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.
Le violazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), se ripetute per più di una volta, comportano la risoluzione del contratto.
Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale, il contraente in bonis ne informa la Soprintendenza e la Direzione Investigativa Antimafia. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, della legge n. 136/2010 e s.m.i..
3. La Soprintendenza ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un’apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e tratterrà le penali stesse dal SAL di competenza dell'appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso il subcontraente / fornitore laddove responsabile della violazione. La Soprintendenza dovrà dare evidenza nel quadro economico dell'opera dell'ammontare delle penali via via applicate ai sensi del precedente comma 2, il cui importo complessivo sarà destinato all’incremento della sicurezza dell’opera e a far fronte ai costi dell’attività di monitoraggio, secondo un programma che la Soprintendenza sottoporrà al Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 6.
4. Gli importi delle penali inserite negli strumenti contrattuali per le ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 sono affidate in custodia alla Soprintendenza e da questa poste a disposizione del soggetto che applica la clausola risolutiva espressa di cui allo stesso comma 1 nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte. L’eventuale parte residua di dette penali è destinata alle finalità previste dal precedente comma 3.
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Art. 8
(Ulteriori adempimenti)
1. L’Appaltatore, che sottoscrive il presente Protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, si impegna a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti subcontratti e contratti copia del presente Protocollo, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.
2. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell’impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.
Art. 9 (Clausola finale)
1. La Soprintendenza, quale Stazione appaltante, vigila sull’attuazione del presente protocollo, comunicando al Gruppo di legalità, al CCASGO e al gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I. intervenuti casi di violazioni e relative iniziative di tutela.
2. La Soprintendenza procede, in particolare, alla verifica dell’esattezza dei dati conferiti ai sensi del precedente art. 5, comma 3, e verifica il puntuale rispetto di quanto previsto all’art. 8.
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Napoli, 6 febbraio 2013
alla presenéa del
Ministro dell’Interno
XxxxXxxxx Xxxxxxxxxxx
Ministro per la Coesione Territoriale
Xxxxxxxx Xxxxx
e del
Commissario Europeo per le Politiche Regionali
Dr. Xxxxxxxx Xxxx
Ministero Interno
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Il Coordinatore
Prefetto Xxxxx Xxxxxxxx
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica.
Il Direttore Generale dell’Xxxxxxx XX
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Gruppo di Lavoro per la Legalità e la Sicurezza del progetto Pompei
Il Coordinatore
Prefetto Xxxxxxxx Xxxxx
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei
La Soprintendente
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx Cinquantaquattro
CONSORZIO CBI per conto dell’ABI entrambi rappresentati dal
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx