A G E N T U R FÜR S TA A T S G Ü T E R
A G E N Z I A DEL D E M A N I O
Direzionale Regionale Trentino Alto Adige
A G E N T U R FÜR S TA A T S G Ü T E R
Regionaldirektion Trentino Südtirol
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, EX ART. 12, COMMA 5, D.L. 98/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – AMBITO BOLZANO: LOTTO 1: “LAVORI NO SOA” OVVERO LOTTO 2 “LAVORI SOA I E II CLASSIFICA” OVVERO LOTTO 3 “LAVORI SOA DALLA III ALLA IV CLASSIFICA”, OVVERO AMBITO TRENTO: LOTTO 1: “LAVORI NO SOA” OVVERO LOTTO 2 “LAVORI SOA I E II CLASSIFICA” OVVERO LOTTO 3 “LAVORI SOA DALLA III ALLA IV CLASSIFICA”
CHIARIMENTI
1 – QUESITO
Si chiede conferma del fatto che l'impresa (avente SOA OG1 e OG11 nelle categorie richieste) che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo.
Si chiede inoltre conferma del fatto che non sia ammesso l'avvalimento per la categoria SOA OG2.
RISPOSTA
Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90
D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare “Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.
Da ciò consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.
Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che “non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: […] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
2 – QUESITO
Siamo a sottoporre i seguenti quesiti: 1) ai fini dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, è possibile scansionare una dichiarazione di assolvimento imposta con i dati identificativi della Procedura e con marca debitamente annullata?
2) nell'offerta economica non occorre indicare il costo della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza interni? In attesa di riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.
RISPOSTA
1) Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al par.
XII.1 del disciplinare di gara. In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
2) Si conferma che nell’offerta economica non è richiesta l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza interni.
3 - QUESITO
Con riferimento al chiarimento con il quale è stato precisato che: “Si conferma che un’impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara nè come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) nè come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. (omissis)”;
Considerato che lo scrivente è un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice in possesso di adeguata Attestazione SOA per le categorie e classifiche previste dal bando di gara;
Precisato che lo scrivente indicherà tra le consorziate esecutrici una o più imprese in possesso della attestazione SOA per la categoria OG2, ai sensi del par. XV del disciplinare, il quale prevede: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”
Si chiede pertanto di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del codice, il possesso dei requisiti relativi alle attestazioni SOA debba essere soddisfatto interamente dal Consorzio, in conformità all’art. 47 del Codice.
Si chiede inoltre di confermare che:
Sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria;
Con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”.
RISPOSTA
Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: “Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all’art. 146 trova la sua ratio e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall’operato di soggetti non in possesso di specifiche qualifiche.
Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l’applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell’autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori in OG2.
Ne consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall’autonoma qualificazione del Consorzio.
Premesso quanto sopra con riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016.
Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all’art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si conferma la possibilità di indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria.
Quanto alla richiesta di chiarimento: ”con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, “la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica”, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.