ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito Dipartimento), con sede legale in Ferrara, via Xxxxx Xxxxxxx, 46, 44121, FE, C.F. 80007370382 - P.IVA 00434690384, rappresentato dal Direttore Xxxx. XXXXXXX Xxxxx nato a Castelmassa (RO), il 16/11/1967, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;
E
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito Parco), on sede legale in TORINO – xxx Xxx XXX, 0, C.F. 80002210070 – Partita I.V.A. 03613870017, rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 19/01/1958, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo,
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
all’interno del Dipartimento sono presenti competenze, laboratori e attrezzature idonee per la realizzazione di attività di studio e di ricerca sugli ecosistemi alpini, con particolare riguardo ai mammiferi erbivori e agli effetti su di essi di fattori di pressioni e disturbo di origine antropica;
il Dipartimento ha inoltre competenze, laboratori e attrezzature idonei per lo studio della fauna ittica d’acqua dolce, anche in riferimento alla capacità di questi animali di adattare il proprio comportamento a seguito di minacce come inquinanti e alterazioni ecosistemiche di natura antropica;
il Parco, in accordo con quanto previsto dalla Legge n.394 del 13/12/1991, art.1, è interessato allo sviluppo delle attività di ricerca anche al fine di migliorare le proprie attività di gestione e conservazione degli ecosistemi, di incrementare le informazioni scientifiche al riguardo e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
il Parco ha a disposizione strutture e attrezzature idonee a favorire la realizzazione di tali attività di studio e ricerca scientifica;
il D.P.R. n.382 del 11/07/1980, art.66, come modificato dalla Legge n. 370 del 19/10/1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art.49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
il Dipartimento e il Parco intendono instaurare una convenzione attuativa al fine di svolgere attività di ricerca sugli ambienti alpini, relativamente a mammiferi erbivori e fauna ittica compresi nel territorio del Parco,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Oggetto del presente Accordo di Collaborazione è l’attuazione da parte del Dipartimento di attività di ricerca nel territorio del Parco, finalizzate allo studio dell’ecologia comportamentale dei mammiferi erbivori, con particolare attenzione allo stambecco alpino, in risposta alle caratteristiche ambientali e alle modificazioni delle stesse indotte dalle attività di origine antropica, nonché nell’ambito dell’etologia della fauna ittica, con particolare interesse agli aspetti legati alle modificazioni comportamentali indotte da ibridazione con specie alloctone.
Art. 2 – Impegni del Dipartimento
Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività oggetto dell’Accordo, di cui all’articolo 1, sotto la supervisione del xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX in qualità di Responsabile Scientifico, e con il supporto del xxxx. Xxxxxx XXXXX XXXXXXX per quanto attiene alla ricerca sulla fauna ittica.
Il Dipartimento trasmetterà annualmente al Parco, previo accordo con il personale scientifico dello stesso, il progetto/programma delle attività di ricerca previste nonché l’elenco del personale, strutturato e no, che prenderà parte alle stesse. Sarà cura del responsabile scientifico del Dipartimento comunicare alla controparte eventuali modifiche/aggiornamenti al programma e all’elenco del personale coinvolto.
Nell’ambito delle ricerche scientifiche sopraelencate il Dipartimento si impegna inoltre a sviluppare attività didattiche finalizzate alla formazione di studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato afferenti al Dipartimento.
L’attività, che verrà svolta anche per il tramite di personale esterno all’Ateneo, avverrà senza alcun vincolo di subordinazione con l’altra Parte.
Il Dipartimento si impegna a definire di concerto con il Parco i progetti di ricerca, inclusi i piani di campionamento e raccolta dei dati, ad effettuare con proprio personale tali attività e a fornire al Parco i dati e la relazione annuale con esposizione dei risultati ottenuti. Fornirà inoltre indicazioni utili alla gestione degli ecosistemi compresi nel Parco e collaborerà con il Parco ad azioni di divulgazione dei risultati.
Il Dipartimento, previo accordi con il Parco e in considerazione degli altri impegni istituzionali, mette a disposizione le competenze del proprio personale, relative agli ambiti di ricerca inclusi in questo accordo e più in generale per quanto concerne la zoologia, al fine di svolgere attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale, con l’obiettivo di promuovere la formazione del personale del Parco e favorire la diffusione delle conoscenze crescita sul territorio (“terza missione dell’Università”).
Art. 3 – Impegni del Parco
Il Parco, compatibilmente con le necessità di funzionamento dell’Ente stesso e con i propri regolamenti interni, si impegna a favorire la realizzazione degli studi mettendo a disposizione, a supporto del Dipartimento, unità del proprio personale, eventuale strumentazione e le proprie strutture ricettive (foresterie) come alloggio del personale del Dipartimento impegnato nelle attività di ricerca.
Art. 4 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a citare nelle eventuali pubblicazioni derivanti dalle attività di cui al presente Accordo le opportune informazioni relative all’Accordo medesimo e di attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni, congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare l’Accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell’attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.
Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.
L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.
Art. 6 - Responsabili dell’Accordo di collaborazione
Ai fini del presente Accordo sono individuati come referenti e responsabili scientifici:
per il Dipartimento, il Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX;
per il Parco il Xxxx. Xxxxx XXXXXXX.
Art. 7 - Durata dell’Accordo
Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà la durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle Parti.
Art. 8 – Corrispettivo
Il presente Accordo di collaborazione è a titolo gratuito e non prevede alcun corrispettivo. Eventuali sviluppi di attività connesse a quanto previsto dal presente Accordo che necessiteranno di uno scambio di corrispettivi dovranno essere formalizzati con apposita convenzione.
Art. 9 – Uso dei segni distintivi
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, eventualmente utilizzati nell’ambito del presente Accordo, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
Art. 10 - Oneri connessi all’attuazione dell’Accordo
Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività di propria competenza connesse all’attuazione dell’Accordo.
Articolo 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e del Parco.
Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra Parte.
Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Le Parti e per esse i responsabili scientifici hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
Le Parti sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 12 - Facoltà di recesso
Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso unilaterale dovrà essere comunicato tramite PEC alla controparte con un preavviso di almeno tre mesi.
Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l’avvenire, non potendo incidere sulla parte di Accordo già attuata.
Ai fini del presente Accordo dovranno utilizzarsi i seguenti indirizzi PEC:
- per il Dipartimento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
- per il Parco: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Art.13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente collaborazione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione dello stesso.
Art. 14 - Controversie
Le Parti concordano di impegnarsi a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso le controversie non siano definite amichevolmente, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.
Art. 15 – Registrazione, spese di bollo e firma
Il presente Accordo:
E’ sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condiviso tramite PEC istituzionale indicata all’art.12.
Si compone di n. 8 fogli e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie
Xxxx. Xxxxx XXXXXXX
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx