Addì 18 Giugno 2013 in Milano Tra
Addì 18 Giugno 2013 in Milano Tra
F.I.S.M. LOMBARDIA rappresentata dal presidente XXXXXXXX XXXXX
e
c.I.S.L. Scuola Lombardia rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX
F.L.C. c.G.I.L. Lombardia rappresentata da XXXXXXX XXXXXX
U.I.L. Scuola Lombardia rappresentata da XXXXX XXXXXX SNALS CONFSAL Lombardia rappresentata da XXXXXXXX XXXXXX
premesso
che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 03 aprile 2013, ritengono opportuno favorire il perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1 commi 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). e del successivo
DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2013
convengono
che l'allegato accordo territoriale è valido ai fini dell'attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 per l' applicazione dell'agevolazione in materia di imposta sostitutiva del 10%, nel limite di € 2.500,00 lordi per l'anno 2013, sulla retribuzione di produttività erogata in conformità ai contenuti dell'accordo stesso.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e alle scuole sui contenuti del presente accordo.
/f~~.'
La FISM LOMBARDIA attuerà il monitoraggio in ordine all'applicazione del presente accordo impegnandosi a dare adeguata informazione alle 0.0.5,5. firmatarie delle scuole dove l'accordo è stato applicato.
F.I.S.M. LOMBARDIA
F1SM
Federazione ~~:1c~Moatelrnee
~
C.I.S.L. Scuola Lombardia
U.I.L. Scuola Lombardia
SNALS CONFSAL Lombardia
Addì 18 Giugno 2013 in Milano TRA
F.I.S.M. LOMBARDIA Federazione italiana Scuole Materne Lombardia
Rappresentata dal Presidente XXXXXXXX XXXXX
e
e.I.S.L. Scuola Lombardia rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX
F.L.e. x.X.X.X. Lombardia rappresentata da XXXXXXX XXXXXX
U.I.L. Scuola Lombardia rappresentata da XXXXX XXXXXX SNALS CONFSAL Lombardia rappresentata da XXXXXXXX XXXXXX
premesso che
L'art. 1, comma 481 e 482, della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2013, di misure sperimentali per !'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
è stato successivamente emanato, in attuazione di tale xxxxx, il DPCM 22 gennaio 2013;
è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. lS del 03 aprile 2013;
è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva
territoriale/aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività;
si conviene quanto segue
1) le scuole che si avvalgono della procedura di cui all'art.2 del DPCM 22 gennaio 2013 potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista, in relazione alle voci retributive - così come indicate nella circolare lS/2013 - erogate a fronte del consolidamento di almeno una delle fattispecie tra quelli sotto indicate:
monetizzazione di ore o giorni relativi a prestazioni lavorative eccedente il normale orario
contrattuale e mantenuti a disposizione;
monetizzazione delle giornate rimaste a disposizione per effetto di una distribuzione flessibile dell'orario di lavoro nell'anno;
assistenza a bambini diversamente abili (certificati) frequentanti la scuola;
incremento del numero di iscritti nell'anno determinato dal raffronto con la media dei tre anni immediatamente precedenti;
effettiva partecipazione al progetto accoglienza estiva; ~ adesione all'orario avvicendato deliberato dagli organi collegiali della scuola;
attuazione di corsi di formazione individuali e/o collettivi volti all'integrazione delle competenze e all'utilizzo di nuove tecnologie.
Il tutto nel rispetto degli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL FISM.
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1) che le parti contraenti riconoscono coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013;
3) l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, determinata anche sulla base dell'indicatore quantitativo di riferimento, in applicazione del regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
4) l'accordo vale per l'applicazione della detassazione alle somme erogate dall'entrata in vigore e per il periodo di vigenza del DPCM 22 gennaio 2013.
5) le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo anche ai fini della sua applicazione;
6) il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula presso la Direzione Territoriale del Lavoro del capoluogo di Regione.
7) le parti convengono che il deposito del presente accordo alla DTL Regionale della Lombardia a
Milano ha validità per tutte le scuole con sede in Lombardia associate alla FISM. Letto, confermato e sottoscritto.
p. FISM LOMBARDIA
FISM
l'ederazione lIaliana S~uole Materne Lombardia
p. c.I.S.L. Scuola LOMBARDIA
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OMBARDIA
,
p. U.I.L. Scuola LOMBARDIA
p. SNALS CONFSAL LOMBARDIA
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